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NUOVO REGIME IVA per CASSA:

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Presentazione sul tema: "NUOVO REGIME IVA per CASSA:"— Transcript della presentazione:

1 NUOVO REGIME IVA per CASSA:
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 NUOVO REGIME IVA per CASSA: art. 32-bis, Decreto Legge 83 del 22/06/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo”) conv. in legge 134 del 07/08/2012 + Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012 Circolare n. 27 Assonime del 10 ottobre 2012 Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati

2 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012
contenuti In aderenza alla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010; Il cedente di beni (o prestatore di servizi) NON deve anticipare il versamento dell’IVA nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario / committente (che deve essere necessariamente un soggetto passivo di imposta); L’IVA diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi o comunque decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati

3 ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa Cessioni di beni e prestazioni di servizi: effettuate da soggetti passivi IVA; nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi IVA; non superiori a 2 milioni di euro annui (volume d’affari complessivo dell’esercizio precedente); e previo esercizio di apposita opzione. Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati

4 decorrenza delle novità normative
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 decorrenza delle novità normative Solo per il 2012 => operazioni effettuate a decorrere dall’1 dicembre 2012; In generale, l’opzione ha effetto dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero dalla data di inizio dell’attività (se si tratta di primo esercizio); MANCA AD OGGI ( ) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individui le modalità per l’esercizio dell’opzione sopraccitata. Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati

5 l’impatto sull’IVA in detrazione
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 l’impatto sull’IVA in detrazione Per chi esercita l’opzione, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni o servizi sorge al momento del pagamento dei corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile; Per chi riceve la fattura (committente o cessionario), che non abbia a sua volta esercitato l’opzione in argomento, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge al momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal pagamento. Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati

6 operazioni attive escluse
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 operazioni attive escluse Regimi speciali ai fini IVA (senza separazione contabile ex art. 36 DPR 633/72); Operazioni effettuate verso committente o cessionario NON soggetto passivo di imposta ai fini IVA; Operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo c.d. del “reverse charge”; Operazioni ex art. 6, comma 5, DPR 633/72 (fatture verso EEPP). Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 6

7 CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012
operazioni passive escluse (dal differimento del diritto alla detrazione) Acquisti di beni o servizi soggetti ad IVA secondo il metodo c.d. del “reverse charge”; Acquisti intracomunitari di beni; Importazioni di beni; Estrazioni di beni dai depositi IVA. Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati 7

8 alcune annotazioni operative
CNEC – Convegno Nazionale – Roma 26/10/2012 alcune annotazioni operative Le fatture emesse in aderenza al regime citato debbono, a pena di sanzione per violazione formale, recare l’annotazione “IVA per CASSA ex art. 32-bis, DL 83 del 22 giugno 2012” Le operazioni in argomento hanno rilevanza, per quantificare il volume d’affari e per determinare un eventuale pro-rata di detraibilità, nell’anno in cui le operazioni sono effettuate indipendentemente dal pagamento. Dott.ssa Laura Torella / Studio Corbella Dottori Commercialisti Associati


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