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1 Genova, 8/10/2015 Il giusto procedimento Sede svolgimento Ordine di Genova.

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Presentazione sul tema: "1 Genova, 8/10/2015 Il giusto procedimento Sede svolgimento Ordine di Genova."— Transcript della presentazione:

1 1 Genova, 8/10/2015 Il giusto procedimento Sede svolgimento Ordine di Genova

2 2 IL GIUSTO PROCEDIMENTO Relatore Rag. Marida Scola Commercialista

3 3 Finalmente, dopo decenni, il complesso impianto normativo del giusto procedimento, riformato e adeguato al diritto comunitario, risolve le diatribe sulla sua natura costituzionale (1) che, fin dal tempo della sentenza della Corte Cost. n.13 del 1962, hanno appassionato gli studiosi della dottrina pubblicistica e cos ì la giurisprudenza ha perso molte delle argomentazioni che gli provenivano dalle lacune legislative in materia. Con questo nuovo strumento si è aperta una nuova epoca. Nota (1)- esplicito riferimento alla costituzione e alla normativa di rango superiore dei principi dell ’ ordinamento comunitario nell ’ art.1 L.241/1990

4 4 I principali requisiti del giusto procedimento Economicità ed efficacia Imparzialità,pubblicità,trasparenza Proporzionalità dell'azione Termine della procedura Motivazione degli atti Comunicazione e avvio del procedimento Diritti e partecipazione degli interessati durante l'istruttoria Silenzio/assenso Il contraddittorio

5 5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI : PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO ART.24-97-111 COST. L.241 DEL 7 AGOSTO 1990 L.212 DEL 27 LUGLIO 2000 L.15 DELL’11 FEBBRAIO 2005

6 6 IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ PRINCIPIO DI ORIGINE TEDESCA ACQUISITO DAL DIRITTO COMUNITARIO E ORMAI COMUNENENTE RICONOSCIUTO DAGLI ORDINAMENTI INTERNI « La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni » Il che sta a significare, che le limitazioni alla libert à individuale non debbono mai superare la misura di quanto appaia assolutamente necessario al raggiungimento dell ’ obiettivo di pubblico interesse perseguito dall'autorit à. Formula coniata da Fritz Fleiner (1867-1937), professore di diritto pubblico Universit à di ZurigoFritz Fleinerdiritto pubblico

7 7 STRALCIO COST.ITALIANA ART.24 COST. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ART.97 COST. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ART.111 COST. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, si svolge nel contraddittorio delle parti e ne assicura la ragionevole durata (comma inserito dalla L.cost.23-11-1999)

8 8 Il giusto procedimento tributario la cui fonte si rinviene nell’ordinamento comunitario ha trovato nella legislazione italiana la sua collocazione naturale nella legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 riformata dalla legge 15 del 2005

9 9 LEGGE 11 febbraio 2005 n. 15 LA RIFORMA DEL PRECEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 241\1990 HA INTRODOTTO LE SEGUENTI NOVITA’: Art.1 comma 1-BIS - La P.A. nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente SEMPLIFICAZIONE DEL RICORSO AL SILENZIO\ASSENZO RAFFORZATA LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FISSAZIONE DEL TERMINE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

10 10 Generalizzata possibilità di accordi sostitutivi tra privati e P.A. prevista in precedenza solo per i casi previsti dalla legge nullità dell’atto amministrativo definita l’annullabilità amministrativa e quella d’ufficio

11 11 LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 Capo I - Principi (artt. 1-3-bis) Capo II - Responsabile del procedimento (artt. 4-6) Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7-13) Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa (art.14-21 su conferenza dei servizi) Capo IV - bis – Efficacia ed invalidità del provvedimento amminisrtativo. Revoca e recesso (art.21-bis – 21-nonies) Capo V - Accesso ai documenti amministrativi (artt.22-28) Capo VI - Disposizioni finali (artt.29-31)

12 12 LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 (in pillole) Articolo 1. Principi generali dell'attività amministrativa 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

13 13 Articolo 2. Conclusione del procedimento Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso I procedimenti devono concludersi entro 90 giorni salvo diverse disposizioni che comunque non possono prevedere termini superiori a 180 giorni I termini decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è iniziativa di parte

14 14 Articolo 3 – Motivazione del provvedimento 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

15 15 Articolo 5 – Responsabile del procedimento Ogni procedimento deve essere assegnato ad un responsabile e questo deve essere indicato su tutti gli atti amministrativi indirizzati ai soggetti interessati

16 16 Articolo 7 – Comunicazione di avvio del procedimento L’amministrazione deve informare, i soggetti interessati, dell’avvio di un procedimento da cui possa derivarne qualsiasi pregiudizio Articolo 10 – Diritti dei partecipanti 1) Prendere visione degli atti del procedimento salvo il disposto dell’art.24 2) Presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare

17 17 Articolo 20 – Silenzio-assenso 1.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

18 18 NOTE CONCLUSIVE Le ragioni della riforma nacquero dall’esigenza da un lato di ridurre inutili quanto gravosi contenziosi, realizzare gli obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e dall’altra garantire al contribuente una partecipazione attiva, informata di ogni azione che lo riguardi Le norme sul giusto procedimento sono relativamente di recente acquisizione e questo ci deve fare riflettere sulla necessità di ulteriori sforzi per il miglioramento delle leggi e della loro applicazione, idee nuove che secondo me devono provenire dal settore civile delle professioni


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