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Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

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Presentazione sul tema: "Lorenzo Arienti - Commissione IIDD"— Transcript della presentazione:

1 Lorenzo Arienti - Commissione IIDD
DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – D.Lgs. 147/2015 Art. 10 – Lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list A cura di Lorenzo Arienti Nell’ambito del Convegno: Il Decreto Legislativo «Internazionalizzazione» di cui al D.Lgs. 147/2015 30 novembre 2015 – Bologna Sala conferenza Marco Biagi Organizzato da: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna Commissioni «Imposte Dirette » e «Fiscalità Internazionale» Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

2 Lorenzo Arienti - Commissione IIDD
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISPOSIZIONI ANTE L. 244/2007 DM 4/09/1996 BLACK LIST «CEDOLE» Artt. 6 e 11, D.Lgs. 239/1996, Regime fiscale degli interessi premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari… DM 4/05/1999 BLACK LIST «PERSONE FISICHE» Art. 2, c. 2-bis, TUIR DM 21/11/2001 BLACK LIST «CFC» Art. 167, c. 4, TUIR DM 23/01/2002 BLACK LIST «DEDUCIBILITA’ DEI COSTI» Art. 110, c. 10, TUIR Approccio ad esclusione DISPOSIZIONI POST L. 244/2007 ART. 168-bis, TUIR COMMA 1 WHITE LIST scambio di informazioni COMMA 2 WHITE LIST scambio di informazioni e livello di tassazione Approccio ad inclusione RAPPORTO OCSE 1998 > imposizione + trasparenza + scambio di informazioni; DOCUMENTO OCSE 2006 «OECD’s project on harmful tax practices: 2006 update on progress in member countries» > scambio di informazioni Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

3 Lorenzo Arienti - Commissione IIDD
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 168-bis, TUIR Comma 1, WHITE LIST SCAMBIO DI INFORMAZIONI evitare operazioni di occultamento della destinazione dei corrispettivi delle operazioni transnazionali RIFERIMENTI TUIR -deducibilità forme pensionistiche complementari (art. 10, c. 1, lett. e-bis TUIR); -presunzione di residenza dei trust (art. 73, c. 3 TUIR); -indeducibilità dei costi (art. 110 commi 10 e 12bis TUIR); - regime fiscale titoli emessi in occasione della privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. (Decreto legge 25/09/2001 n. 351) - modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. (Decreto legislativo 01/04/1996 n. 239); -ritenute su gli interessi e sui redditi di capitale (art. 26, commi 1 e 5, DPR 600/73, in combinato disposto col D. Lgs1° aprile 1996, n. 239); -ritenuta ridotta sui dividendi (1,375%) (art. 27, c. 3ter, DPR 600/73) -Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare - Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (art 10-ter. Legge 23/03/1983 n. 77); Comma 2, WHITE LIST SCAMBIO DI INFORMAZIONI + LIVELLO DI TASSAZIONE Relativa ad acquisizione utili non distribuiti (CFC) e tassazione dei dividendi. RIFERIMENTI TUIR -parziale detassazione degli utili da partecipazione delle persone fisiche (art. 47 TUIR); - parziale detassazione dei redditi diversi (capital gain) (art. 68 TUIR); - regime PEX (art. 87 TUIR); - detassazione dividendi (art. 89 TUIR); - requisiti per ammissione al regime di consolidato fiscale mondiale (art. 132 TUIR); - qualificazione della ritenuta (d’acconto o d’imposta) sui dividendi (art. 27 c. 4 DPR 600/73); - operazioni infragruppo disconoscibili che prevedano caparre confirmatorie, etc.(art. 37bis DPR 600/1973) - CFC “controllate” e “collegate” (ex artt. 167 e 168 TUIR); Il primo provvedimento nasce per pagare all’estero le cedole dei titoli italiani senza ritenuta, e può quindi ritenersi equivalente a quanto si sarebbe dovuto fare con l’elenco previsto dall’inattuato art. 168-bis, comma 1. Questo elenco ha recentemente acquisito una nuova importanza ai fini della compilazione del quadro RW. Infatti le istruzioni, mutuate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, introducono una distinta modalità: - se la società è domiciliata in uno di questi Paesi, il contribuente deve limitarsi ad indicare il valore della partecipazione; - se è domiciliata altrove, il quadro RW deve essere compilato con il c.d. approccio look through, indicando cioè il valore dei beni di cui la società è titolare. Il Decreto del 1999 riguarda i cittadini italiani che dichiarano di aver trasferito la residenza in quei Paesi. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R. l’onere della prova dell’effettivo trasferimento della residenza spetta al contribuente. Parliamo ora congiuntamente dei decreti del 2001 e del Il primo attiene alla disciplina CFC, il secondo alla indeducibilità - o meglio deducibilità condizionata - dei componenti negativi di reddito originati in quei Paesi. I due provvedimenti nascono con un contenuto totalmente identico, salva una sola differenza, relativa alle ormai soppresse holding del 1929 domiciliate in Lussemburgo. Questo Paese appartiene all’Unione Europea, e non era quindi ipotizzabile una disposizione di ostacolo alla circolazione dei beni e dei servizi, anche se la presenza di questo Stato nell’elenco formulato per le CFC determinava la compilazione degli elenchi delle operazioni intercorse con Paesi black list, creando con ciò sicuramente un elemento di disturbo nelle libertà fondamentali del trattato dell’Unione Europea. Il Lussemburgo è stato cancellato dall’elenco con il D.M. 16 dicembre 2014 con la conseguenza che i due provvedimenti, aventi finalità e presupposti differenti, si erano trovati ad avere il medesimo contenuto. La Legge di stabilità 2015 In questo contesto si è inserita la Legge di stabilità 2015: l’art. 1, commi 678 e 680 e della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto - sempre nell’ipotetica attesa dell’adozione dei regolamenti ex art. 168-bis - che il fondamento dei due decreti debba essere differenziato, con effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014: - per la disciplina CFC la variazione del livello minimo di tassazione (art. 167, comma 4) dal 70% (inferiore del 30%) al 50% di quello applicato in Italia, ma con una importante puntualizzazione, legata allo scandalo noto come Luxileaks (4). La disciplina si applica in qualunque ipotesi di regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali; - per la disciplina della deducibilità dei componenti negativi di reddito (art. 110, commi 10 e 12-bis) l’unico criterio di individuazione dei Paesi è dato dalla inadeguatezza dello scambio di informazioni. In attuazione di queste disposizioni di legge sono stati emanati due decreti ministeriali: - il D.M. 30 marzo 2015 per la disciplina CFC; - il D.M. 27 aprile 2015 per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Peraltro, come vedremo nella Tabella n. 1, il provvedimento “componenti negativi” mantiene elementi che sono propri del regime fiscale privilegiato e non esclusivamente - come dispone la legge - legati allo scambio di informazioni. Anche per questo provvedimento l’art. 3 avrebbe dovuto essere soppresso, come avvenuto per i regimi CFC, ma qui perché la legge lascia aperta questa disciplina per qualunque ipotesi di tassazione inferiore al 50%, anche per effetto di ruling individuale. Si noterà la presenza di Hong Kong in entrambi gli elenchi, nonostante sia stata già sottoscritta la convenzione contro le doppie imposizioni, con lo standard OCSE per lo scambio di informazioni. Questo Paese sarà espunto dalla lista dei componenti negativi quando l’accordo sarà ratificato, mentre la Svizzera avrebbe dovuto essere già cancellata (così come il Liechtenstein e Principato di Monaco) in quanto i nuovi accordi consentono la richiesta di informazioni retroattiva alla data di sottoscrizione di questi atti internazionali. applicazione attraverso l’emanazione di un decreto attuativo MAI EMANATO APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PREVIGENTI AL 1/1/2008 Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

4 ATTUALE DISCIPLINA – art. 10, D.Lgs. 147/2015
Art. 10, comma 5- DECORRENZA DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 7 OTTOBRE 2015 Art. 10, comma 1 - L'articolo 168-bis TUIR è abrogato APPLICAZIONE DI 3 BLACK LIST DM 4/05/1999 Black List «PERSONE FISICHE» Art. 2, c. 2-bis, TUIR Individua stati e territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia (art. 2, c. 2-bis, TUIR) > lista paesi per cui scatta inversione onere della prova ai fini dell’individuazione della residenza fiscale. Presunzione relativa di residenza (onere della prova) No interpello (Ris. n. 51/E del 7/08/2008) Art. 1 - PAESI ATTUALMENTE INCLUSI Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Repùblica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repúplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia Francese (Polynésie Française); Monaco (Principautè de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa). Il primo provvedimento nasce per pagare all’estero le cedole dei titoli italiani senza ritenuta, e può quindi ritenersi equivalente a quanto si sarebbe dovuto fare con l’elenco previsto dall’inattuato art. 168-bis, comma 1. Questo elenco ha recentemente acquisito una nuova importanza ai fini della compilazione del quadro RW. Infatti le istruzioni, mutuate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, introducono una distinta modalità: - se la società è domiciliata in uno di questi Paesi, il contribuente deve limitarsi ad indicare il valore della partecipazione; - se è domiciliata altrove, il quadro RW deve essere compilato con il c.d. approccio look through, indicando cioè il valore dei beni di cui la società è titolare. Il Decreto del 1999 riguarda i cittadini italiani che dichiarano di aver trasferito la residenza in quei Paesi. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R. l’onere della prova dell’effettivo trasferimento della residenza spetta al contribuente. Parliamo ora congiuntamente dei decreti del 2001 e del Il primo attiene alla disciplina CFC, il secondo alla indeducibilità - o meglio deducibilità condizionata - dei componenti negativi di reddito originati in quei Paesi. I due provvedimenti nascono con un contenuto totalmente identico, salva una sola differenza, relativa alle ormai soppresse holding del 1929 domiciliate in Lussemburgo. Questo Paese appartiene all’Unione Europea, e non era quindi ipotizzabile una disposizione di ostacolo alla circolazione dei beni e dei servizi, anche se la presenza di questo Stato nell’elenco formulato per le CFC determinava la compilazione degli elenchi delle operazioni intercorse con Paesi black list, creando con ciò sicuramente un elemento di disturbo nelle libertà fondamentali del trattato dell’Unione Europea. Il Lussemburgo è stato cancellato dall’elenco con il D.M. 16 dicembre 2014 con la conseguenza che i due provvedimenti, aventi finalità e presupposti differenti, si erano trovati ad avere il medesimo contenuto. La Legge di stabilità 2015 In questo contesto si è inserita la Legge di stabilità 2015: l’art. 1, commi 678 e 680 e della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto - sempre nell’ipotetica attesa dell’adozione dei regolamenti ex art. 168-bis - che il fondamento dei due decreti debba essere differenziato, con effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014: - per la disciplina CFC la variazione del livello minimo di tassazione (art. 167, comma 4) dal 70% (inferiore del 30%) al 50% di quello applicato in Italia, ma con una importante puntualizzazione, legata allo scandalo noto come Luxileaks (4). La disciplina si applica in qualunque ipotesi di regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali; - per la disciplina della deducibilità dei componenti negativi di reddito (art. 110, commi 10 e 12-bis) l’unico criterio di individuazione dei Paesi è dato dalla inadeguatezza dello scambio di informazioni. In attuazione di queste disposizioni di legge sono stati emanati due decreti ministeriali: - il D.M. 30 marzo 2015 per la disciplina CFC; - il D.M. 27 aprile 2015 per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Peraltro, come vedremo nella Tabella n. 1, il provvedimento “componenti negativi” mantiene elementi che sono propri del regime fiscale privilegiato e non esclusivamente - come dispone la legge - legati allo scambio di informazioni. Anche per questo provvedimento l’art. 3 avrebbe dovuto essere soppresso, come avvenuto per i regimi CFC, ma qui perché la legge lascia aperta questa disciplina per qualunque ipotesi di tassazione inferiore al 50%, anche per effetto di ruling individuale. Si noterà la presenza di Hong Kong in entrambi gli elenchi, nonostante sia stata già sottoscritta la convenzione contro le doppie imposizioni, con lo standard OCSE per lo scambio di informazioni. Questo Paese sarà espunto dalla lista dei componenti negativi quando l’accordo sarà ratificato, mentre la Svizzera avrebbe dovuto essere già cancellata (così come il Liechtenstein e Principato di Monaco) in quanto i nuovi accordi consentono la richiesta di informazioni retroattiva alla data di sottoscrizione di questi atti internazionali. Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

5 Art. 1 STATI E TERRITORI SEMPRE BLACK LIST
ATTUALE DISCIPLINA – 3 black list DM 21/11/2001 Black List «CFC» Art. 167, c. 4, TUIR Imprese estere partecipate. Basata su scambio di informazioni e livello di tassazione. Art. 1 STATI E TERRITORI SEMPRE BLACK LIST Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Art. 2 STATI E TERRITORI BALCK LIST CON ESCLUSIONE DI DETERMINATE ATTIVITA’ Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Art. 3 STATI E TERRITORI BLACK LIST SOLO PER DETERMINATE ATTIVITA’ (abrogato) DM 16 dicembre 2014 (GU 23/12/2014) elimina le holding lussemburghesi DM 29 dicembre 2014 (GU 9/01/2015) San Marino tra stati che attuano lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni. L. 190/2014, Art. 1, c. 680 (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/ 2014) ART. 167, c. 4, TUIR: Livello di tassazione sensibilmente inferiore portato dal 30% al 50%. RELAZIONE ILLUSTRATIVA: complesso lavoro istruttorio. DM 30 marzo 2015 (GU 11/05/2015) Art. 1: dando attuazione all’art. 1, c. 680, l. 190/2014 ha eliminato Filippine, Malesia e Singapore. Art. 3: abrogato Il primo provvedimento nasce per pagare all’estero le cedole dei titoli italiani senza ritenuta, e può quindi ritenersi equivalente a quanto si sarebbe dovuto fare con l’elenco previsto dall’inattuato art. 168-bis, comma 1. Questo elenco ha recentemente acquisito una nuova importanza ai fini della compilazione del quadro RW. Infatti le istruzioni, mutuate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, introducono una distinta modalità: - se la società è domiciliata in uno di questi Paesi, il contribuente deve limitarsi ad indicare il valore della partecipazione; - se è domiciliata altrove, il quadro RW deve essere compilato con il c.d. approccio look through, indicando cioè il valore dei beni di cui la società è titolare. Il Decreto del 1999 riguarda i cittadini italiani che dichiarano di aver trasferito la residenza in quei Paesi. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R. l’onere della prova dell’effettivo trasferimento della residenza spetta al contribuente. Parliamo ora congiuntamente dei decreti del 2001 e del Il primo attiene alla disciplina CFC, il secondo alla indeducibilità - o meglio deducibilità condizionata - dei componenti negativi di reddito originati in quei Paesi. I due provvedimenti nascono con un contenuto totalmente identico, salva una sola differenza, relativa alle ormai soppresse holding del 1929 domiciliate in Lussemburgo. Questo Paese appartiene all’Unione Europea, e non era quindi ipotizzabile una disposizione di ostacolo alla circolazione dei beni e dei servizi, anche se la presenza di questo Stato nell’elenco formulato per le CFC determinava la compilazione degli elenchi delle operazioni intercorse con Paesi black list, creando con ciò sicuramente un elemento di disturbo nelle libertà fondamentali del trattato dell’Unione Europea. Il Lussemburgo è stato cancellato dall’elenco con il D.M. 16 dicembre 2014 con la conseguenza che i due provvedimenti, aventi finalità e presupposti differenti, si erano trovati ad avere il medesimo contenuto. La Legge di stabilità 2015 In questo contesto si è inserita la Legge di stabilità 2015: l’art. 1, commi 678 e 680 e della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto - sempre nell’ipotetica attesa dell’adozione dei regolamenti ex art. 168-bis - che il fondamento dei due decreti debba essere differenziato, con effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014: - per la disciplina CFC la variazione del livello minimo di tassazione (art. 167, comma 4) dal 70% (inferiore del 30%) al 50% di quello applicato in Italia, ma con una importante puntualizzazione, legata allo scandalo noto come Luxileaks (4). La disciplina si applica in qualunque ipotesi di regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali; - per la disciplina della deducibilità dei componenti negativi di reddito (art. 110, commi 10 e 12-bis) l’unico criterio di individuazione dei Paesi è dato dalla inadeguatezza dello scambio di informazioni. In attuazione di queste disposizioni di legge sono stati emanati due decreti ministeriali: - il D.M. 30 marzo 2015 per la disciplina CFC; - il D.M. 27 aprile 2015 per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Peraltro, come vedremo nella Tabella n. 1, il provvedimento “componenti negativi” mantiene elementi che sono propri del regime fiscale privilegiato e non esclusivamente - come dispone la legge - legati allo scambio di informazioni. Anche per questo provvedimento l’art. 3 avrebbe dovuto essere soppresso, come avvenuto per i regimi CFC, ma qui perché la legge lascia aperta questa disciplina per qualunque ipotesi di tassazione inferiore al 50%, anche per effetto di ruling individuale. Si noterà la presenza di Hong Kong in entrambi gli elenchi, nonostante sia stata già sottoscritta la convenzione contro le doppie imposizioni, con lo standard OCSE per lo scambio di informazioni. Questo Paese sarà espunto dalla lista dei componenti negativi quando l’accordo sarà ratificato, mentre la Svizzera avrebbe dovuto essere già cancellata (così come il Liechtenstein e Principato di Monaco) in quanto i nuovi accordi consentono la richiesta di informazioni retroattiva alla data di sottoscrizione di questi atti internazionali. Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

6 ATTUALE DISCIPLINA – 3 black list
DM 23/01/2002 Black List «DEDUCIBILITA’ DEI COSTI» Art. 110, c. 10, TUIR Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 110, co. 10, Tuir, si applica la black-list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, come modificato dal D.M. 27 aprile 2015 Art. 1 - STATI E TERRITORI SEMPRE BLACK LIST - Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Art. 2 - STATI E TERRITORI BALCK LIST CON ESCLUSIONE DI DETERMINATE ATTIVITA’ - - Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero - Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Art. 3 - STATI E TERRITORI BLACK LIST SOLO PER DETERMINATE ATTIVITA’ Angola, Antigua, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenya, Panama, Portorico, Svizzera, Uruguay DM 27/04/2015 GU 11/05/2015 Art. 1: Alderney (isole del canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Filippine, Gibilterra, Guernsey (isole del canale), Herm (isole del canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey (isole del canale), Malesia, Montserrat. Art. 2: Emirati Arabi Uniti, Singapore; Art. 3: Costarica, Mauritius, Elimina paesi con i quali è in vigore un accodo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni Il primo provvedimento nasce per pagare all’estero le cedole dei titoli italiani senza ritenuta, e può quindi ritenersi equivalente a quanto si sarebbe dovuto fare con l’elenco previsto dall’inattuato art. 168-bis, comma 1. Questo elenco ha recentemente acquisito una nuova importanza ai fini della compilazione del quadro RW. Infatti le istruzioni, mutuate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, introducono una distinta modalità: - se la società è domiciliata in uno di questi Paesi, il contribuente deve limitarsi ad indicare il valore della partecipazione; - se è domiciliata altrove, il quadro RW deve essere compilato con il c.d. approccio look through, indicando cioè il valore dei beni di cui la società è titolare. Il Decreto del 1999 riguarda i cittadini italiani che dichiarano di aver trasferito la residenza in quei Paesi. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R. l’onere della prova dell’effettivo trasferimento della residenza spetta al contribuente. Parliamo ora congiuntamente dei decreti del 2001 e del Il primo attiene alla disciplina CFC, il secondo alla indeducibilità - o meglio deducibilità condizionata - dei componenti negativi di reddito originati in quei Paesi. I due provvedimenti nascono con un contenuto totalmente identico, salva una sola differenza, relativa alle ormai soppresse holding del 1929 domiciliate in Lussemburgo. Questo Paese appartiene all’Unione Europea, e non era quindi ipotizzabile una disposizione di ostacolo alla circolazione dei beni e dei servizi, anche se la presenza di questo Stato nell’elenco formulato per le CFC determinava la compilazione degli elenchi delle operazioni intercorse con Paesi black list, creando con ciò sicuramente un elemento di disturbo nelle libertà fondamentali del trattato dell’Unione Europea. Il Lussemburgo è stato cancellato dall’elenco con il D.M. 16 dicembre 2014 con la conseguenza che i due provvedimenti, aventi finalità e presupposti differenti, si erano trovati ad avere il medesimo contenuto. La Legge di stabilità 2015 In questo contesto si è inserita la Legge di stabilità 2015: l’art. 1, commi 678 e 680 e della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto - sempre nell’ipotetica attesa dell’adozione dei regolamenti ex art. 168-bis - che il fondamento dei due decreti debba essere differenziato, con effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014: - per la disciplina CFC la variazione del livello minimo di tassazione (art. 167, comma 4) dal 70% (inferiore del 30%) al 50% di quello applicato in Italia, ma con una importante puntualizzazione, legata allo scandalo noto come Luxileaks (4). La disciplina si applica in qualunque ipotesi di regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali; - per la disciplina della deducibilità dei componenti negativi di reddito (art. 110, commi 10 e 12-bis) l’unico criterio di individuazione dei Paesi è dato dalla inadeguatezza dello scambio di informazioni. In attuazione di queste disposizioni di legge sono stati emanati due decreti ministeriali: - il D.M. 30 marzo 2015 per la disciplina CFC; - il D.M. 27 aprile 2015 per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Peraltro, come vedremo nella Tabella n. 1, il provvedimento “componenti negativi” mantiene elementi che sono propri del regime fiscale privilegiato e non esclusivamente - come dispone la legge - legati allo scambio di informazioni. Anche per questo provvedimento l’art. 3 avrebbe dovuto essere soppresso, come avvenuto per i regimi CFC, ma qui perché la legge lascia aperta questa disciplina per qualunque ipotesi di tassazione inferiore al 50%, anche per effetto di ruling individuale. Si noterà la presenza di Hong Kong in entrambi gli elenchi, nonostante sia stata già sottoscritta la convenzione contro le doppie imposizioni, con lo standard OCSE per lo scambio di informazioni. Questo Paese sarà espunto dalla lista dei componenti negativi quando l’accordo sarà ratificato, mentre la Svizzera avrebbe dovuto essere già cancellata (così come il Liechtenstein e Principato di Monaco) in quanto i nuovi accordi consentono la richiesta di informazioni retroattiva alla data di sottoscrizione di questi atti internazionali. L. 190/2014 art. 1, c. 678: individuazione dei paesi black list ex art. 168-bis, fatta esclusivamente sulla base dello scambio di informazioni. Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

7 Reintroduce criterio ex 168-bis, TUIR
ATTUALE DISCIPLINA – art. 10, comma 2. D.Lgs. 147/2015 Art. 10, comma 2 - Modifiche al D. Lgs. N. 239 del 1° aprile 1996 Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati D.M. 4 SETTEMBRE 1996: BLACK LIST CEDOLE Delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza di una serie di principi e criteri direttivi LETTERA A): MODIFICA ART. 6, D.Lgs .239/’96 PER ABROGAZIONE ART. 168-BIS, TUIR Non sono soggetti ad imposizione gli interessi i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ……percepiti da soggetti residenti «in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni» LETTERA B): MODIFICA ART. 11, D.Lgs. 239/’96 comma 4, AGGIUNTA LETTERA C: Con uno o più decreti il Ministero delle finanze stabilisce: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.» WHITE LIST PAESI COLLABORATIVI Reintroduce criterio ex 168-bis, TUIR AGGIORNAMENTO PERIODICO Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

8 LISTA INTRODOTTA DA DM 21/11/2001, BLACK LIST CFC
ATTUALE DISCIPLINA – art. 10, commi 3 e 4, D.Lgs. 147/2015 Art. 10, commi 3 e 4 – DISCIPLINA DI COORDINAMENTO 3- NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AD ART. 168-BIS, COMMA 1, TUIR (vedi slide n. 3) riferite alla lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui all’art. 11, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 239/1996 IN ATTESA DI EMANAZIONE, SOSTITUISCE VECCHIA BLACK LIST CEDOLE EX DM 4/09/1996 4- NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AD ART. 168-BIS, COMMA 2, TUIR (vedi slide n. 3) riferite alla lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui all’art. 167, comma 4, TUIR. LISTA INTRODOTTA DA DM 21/11/2001, BLACK LIST CFC Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

9 OCSE MODEL TAX CONVENTION
DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – art. 10, D.Lgs. 147/2015 CONCLUSIONI NORMATIVA 3 BLACK LIST PIU’ UNA WHITE IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO; OCSE TRANSPARENCY FORUM 126 stati tra cui la maggior parte dei Black List i quali hanno avviato PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE; OCSE MODEL TAX CONVENTION AGGIORNAMENTI OCSE CFA scambio di info su richiesta > informazione «foreseeably relevant»; Group Requests (categorie di contribuenti) no «Fishing Expedition» (nesso con indagine e/o accertamento); Mancanza di coordinamento tra disciplina italiana e fonte internazionale; Lorenzo Arienti - Commissione IIDD

10 Grazie per la cortese attenzione!
DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – art. 10 Grazie per la cortese attenzione! Queste slides sono frutto del mio lavoro e della mia interpretazione e non impegnano in alcun modo il pensiero e l’orientamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. Allo stesso modo, non costituiscono parere professionale. Mi scuso anticipatamente per eventuali refusi, errori ed inesattezze che dovessero risultare; sarò grato a chi avrà la cortesia di segnalarmeli. L.A. Lorenzo Arienti - Commissione IIDD


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