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I Progetti terapeutici riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti dai Budget di salute (BDS) Cosenza 10 novembre 2015.

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1 I Progetti terapeutici riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti dai Budget di salute (BDS)
Cosenza 10 novembre 2015

2 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART. 117 (comma 2, lettera m) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; ART. 118 (comma 4) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3 Nei principi fondamentali della legge n. 328 dell'8. 11. 2
Nei principi fondamentali della legge n.328 dell' , è sancita - art.1, comma 3 - la sussidiarietà verticale già indicata ne decreto legislativo n. 112 del , dove la programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali provvedono prima gli enti locali, poi le regioni e infine lo stato, secondo alcune modalità la cui traduzione concreta andrebbe approfondita. La sussidiarietà orizzontale - commi 4 e 5 dell'art.1 - consiste nel fatto che le istituzioni<<riconoscono e agevolano il ruolo>> dei soggetti del terzo settore operanti nella programmazione, organizzazione, gestione del sistema integrato dei servizi. Ma si ribadisce anche che alla <<gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e realizzazione concertata degli interventi>> i soggetti del terzo settore. Dove il <<nonché>> indica che il terzo settore si aggiunge ai soggetti pubblici, non appare soggetto con pari dignità.

4 LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 11 DEL 23 OTTOBRE 2007
“LEGGE PER LA DIGNITA’ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328”. Art. 8 (comma 1, lettera o) o) la Regione promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l’inserimento lavorativo e abitativo di persone svantaggiate. Art. 41 (comma 3, lettera b) Integrazione organizzativa, gestionale e professionale b) costituzione della unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato *; “Le attività sanitarie di riabilitazione, ad eccezione di quelle di semplice terapia fisica strumentale per disabilità minimali, segmentarie e/o transitorie, richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi”. Linee guida del Ministero della Sanità per le attività riabilitative. Le strategie dell’intervento riabilitativo, Provvedimento 7 maggio 1998. l’art. 14 della legge 328 del 2000 (Progetti individuali per le persone disabili) recita testualmente: “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

5 la Regione Calabria è intervenuta, con la l. r. 28 giugno 2012, n
la Regione Calabria è intervenuta, con la l.r. 28 giugno 2012, n. 29, a disciplinare l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali. Merita particolare attenzione il disposto contenuto nell’art. 2 (Principi Generali) laddove si legge che “l’attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali” (comma 2). In ciò la legge regionale calabra, pertanto, fissa un legame inscindibile tra promozione di interventi e azioni sussidiarie e finalità sociali in senso lato, nel senso di ritenere i primi quali “funzionali” all’implementazione delle seconde, considerate alla stregua di “attività di interesse generale”, indicando così il metodo di attuazione. Metodo che è ribadito nell’art. 3 della legge in parola, che dispone in ordine ai soggetti “della sussidiarietà orizzontale”, attuatori delle attività di interesse generale tra i quali vengono ricompresi: i cittadini, singoli o associati; le famiglie; le imprese; gli agenti del terzo settore.

6 L’art. 4, in coerenza con quanto disposto nell’art
L’art. 4, in coerenza con quanto disposto nell’art. 2, declina le attività di interesse generale come segue: servizi pubblici sociali; servizi culturali; servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale che rafforzino i sistemi produttivi locali; servizi alla persona; servizi di utilità alla generalità dei cittadini e soggetti deboli. Si tratta di servizi che la legge regionale intende sostenere e promuovere quali forme di erogazione che possano privilegiare “la libera scelta e l’auto orientamento in una logica di collaborazione e coamministrazione”. Da questi servizi sono esclusi i servizi che afferiscono al SSN e quelli eminentemente a carattere economico imprenditoriale. Al fine di dare impulso concreto alla realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale contemplato dalla legge, il legislatore regionale ha individuato nel finanziamento delle iniziative la strada maestra per sostenere la libera iniziativa dei cittadini, singoli o associati. Allo scopo, la l.r. n. 29/12 stabilisce che i progetti presentati contengano i seguenti elementi: il tipo di servizio e di prestazioni erogate; la struttura organizzata che si intende utilizzare per l’esercizio dell’attività; le tipologie contrattuali di lavoro ovvero di volontariato impiegate; i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; ogni altro dato utile ai fini della valutazione dell’economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull’attività amministrativa.

7 Art. 46 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2012
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)” (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute) 1. La Regione Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Nel rispetto dell’articolo 117, comma 2, lettera m), e dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell’articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell’ASL e degli enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari, nel rispetto del presente articolo. 2. I PTRI, sostenuti da budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, che recepiscono la metodologia attuativa già sperimentata, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario. Nelle more dell’emanazione delle linee guida è garantita la continuità delle sperimentazione già in atto nelle ASL.

8 La Giunta Regionale della Campania con la DGRC n
La Giunta Regionale della Campania con la DGRC n. 50/2012 ha proceduto all’attuazione della procedura indicata nella L.R. n. 1/2012 approvando lo schema di convenzione da stipulare per l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie e la definizione del relativo finanziamento ripartito tra competenze a carico delle AASSLL e dei Comuni singoli associati in Ambiti territoriali i quali potranno richiedere agli utenti la compartecipazione al costo delle prestazioni di competenza sociale attraverso l’approvazione di apposito regolamento disciplinato secondo i criteri indicati nel DCA n. 6/2010. La legge regionale n. 7 del 16 aprile 2012 “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” stabilisce all’articolo 7, comma 5 che “i beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come civili abitazioni presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza”.

9 Linee guida regionali per gli interventi sociosanitari integrati finalizzati al welfare comunitario attraverso la metodologia dei “Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di Salute (Delibera della Giunta Regionale n. 483 del 21/09/2012) (di cui ha preso atto il Commissario di Governo per il piano di rientro del settore sanitario con il Decreto n. 16 del 14/02/2013) DELIBERA (…) di individuare, in riferimento al D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, Allegato 1C, i PTRI sostenuti da Budget di Salute come modalità di erogazione di prestazioni sociosanitarie nel macro- livello “Assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare” per i micro-livelli: a) Assistenza programmata a domicilio b) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie c) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie d) Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali; (…) di assumere, quale obiettivo prioritario, in attuazione dell’art. 3 ter della Legge 9 del *, il definitivo superamento degli OO. PP. GG. attraverso i PTRI sostenuti con budget di salute per tutti i cittadini campani destinatari della misura di sicurezza in O.P.G. e/o C.C.C., nonché per quanti non più riconosciuti socialmente pericolosi, ai fini della loro ri-abilitazione e re-integrazione sociale, così come previsto dei commi 2 e 5 dell’art. 3 ter della Legge 9 del ; Art. 3-ter. (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari). 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013. 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri: a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. 5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri; b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia. 8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo. 9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. 10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati».

10 dall’Introduzione: (…) Le presenti linee guida si collocano nell'ambito dei programmi di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria e sociale che la Regione Campania realizza per il governo delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie territoriali, nel suo ruolo di promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e di tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della comunità. (…) Per contrastare e prevenire gli esiti invalidanti delle malattie, dell’abbandono e finanche di alcuni metodi di cura (si consideri, in proposito, l'ampia letteratura sulle conseguenze invalidanti dell'istituzionalizzazione protratta), è necessario implementare azioni e strumenti, non solo inerenti alla malattia e alle tecniche di cura specifiche, ma fondati su interventi ricostruttivi e di valorizzazione dei contesti ambientali, sociali e relazionali. (…) Diventa necessario, pertanto, da parte delle istituzioni sanitarie e sociali, il superamento dell’istituzionalizzazione delle fragilità, con interventi concreti a sostegno dell’habitat sociale, della formazione e del lavoro. Interventi che siano in grado di modificare le prognosi delle persone affette da esiti invalidanti di malattie croniche e cronico-degenerative e di aumentare l’aspettativa e la qualità della salute, per le persone che versano in condizioni di rischio e di vulnerabilità, con particolare riferimento a quelle istituzionalizzate. Condizione, quest’ultima, che, in alcuni casi, di per sé aumenta la disabilità e l’inabilità pregiudicando le prognosi positive.

11 (…) Una tale opzione strategica si fonda sull’incremento della contrattualità dell’utente dei servizi sanitari e sociali, una sua attiva diretta partecipazione alla costruzione delle risposte corrispondenti ai bisogni prioritari, in modo da rendere possibile allo stesso di scegliere e costruire le modulazioni possibili degli interventi in base alle risorse esistenti.

12 (…) Le tecniche di cura stesse, nella loro massima espressione conoscitiva, hanno necessità per poter essere efficaci di un contesto ambientale e relazionale favorente, solidale, volto al sostegno del funzionamento sociale delle persone (processo di capacitazione) con malattia cronica o cronico-degenerativa, ed incrementativo della qualità dell’habitat sociale (processo di sviluppo umano). In tali contesti abilitanti, diviene migliore l’applicabilità e più probabile il buon esito di tecniche di cura specifiche. L’incremento della qualità relazionale, dell’habitat e dei sistemi di aiuto costituisce potente fattore preventivo dello sviluppo di condizioni disabilitanti. D'altro canto, il conseguimento di prognosi positive per la persona, la sua famiglia e la comunità locale è possibile se vengono investite risorse tecniche, umane ed economiche sui sistemi locali di benessere. Tali investimenti possono trovare le risorse necessarie, in misura significativa , dalla riconversione dei costi sanitari e sociali degli attuali prodotti prestazionali rigidi, e la loro trasformazione in investimenti produttivi di salute concretamente spendibili: investimenti per la capacitazione delle persone. Raggiungere gli obiettivi di salute indicati richiede, metodologie e tecnologie per la costruzione di prodotti sanitari flessibili, che promuovano, valorizzino e rafforzino continuamente il “capitale sociale”, e la cultura che lo caratterizza, come fattore di sviluppo della salute. Il processo di capacitazione individuale e comunitario è cogestito dal sistema pubblico e da quello del privato sociale, utilizzando strumenti imprenditoriali ed aziendali.

13 (…) Lo scenario nel quale si colloca questa proposta di linee guida è quello del passaggio da un sistema di protezione sociale che ha affidato allo Stato il compito di produrre benessere - e con esso la salute della popolazione - ad una realtà nella quale produrre benessere – e con esso salute – diventa un compito anche della società civile, all’interno di un sistema relazionale che connette le varie dimensioni del benessere (sociale, economico, ambientale, oltre che meramente sanitario) fra le sfere civili e fra queste ultime e il sistema politico-amministrativo, divenendo innesco di sviluppo umano ed economico locale. (…) Si parla quindi di "comunità solidale", o di welfare community, per indicare un modello di politica sociosanitaria che, modificando profondamente i rapporti tra istituzioni e società civile, garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla comunità civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di auto-determinazione fondato sui valori dello sviluppo umano, della coesione sociale e del bene comune. (…) Il ruolo del partner Privato non sarà quindi la produzione di un rigido (anche se articolato) set di prestazioni o di gestire strutture più o meno protette, ma di fornire occasioni di casa/habitat sociale, formazione/lavoro, socialità e apprendimento/espressività opportunamente modulate, per la cogestione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati. Al centro del sistema sarà quindi la persona con un nome ed un volto unico ed irripetibile, portatrice di valori, convinzioni, scelte individuali, e non una struttura ed un organizzazione (anche se non profit). Al partner si dovrà chiedere di fornire queste occasioni attraverso la valorizzazione dell’ambiente, dei contesti, delle famiglie, delle relazioni.

14 Come rileva la letteratura più critica sul “consumerismo” (Ostergren, 2004), quando le prestazioni diventano un prodotto da vendere in un mercato concorrenziale i destinatari delle misure sono incentivati ad assumere una postura consumista, che porta con sé una ridefinizione di come viene concepita la salute stessa.

15 (…) Per raggiungere questi obiettivi è necessario attivare strumenti d’integrazione organizzativa (Unità di Valutazione e Progettazione) per la formulazione di piani terapeutico riabilitativi personalizzati, con assegnazione di responsabilità precise e di precise scadenze di verifica con il coinvolgimento delle famiglie nell’attuazione degli stessi, possibilmente su base locale/comunale. Si dovranno promuovere, in altri termini, forme di privato sociale che favoriscano l’inserimento nelle compagini sociali, in veste di soci fruitori, volontari, lavoratori, sovventori dei destinatari dei servizi, come strategia di (ri)attribuzione di poteri e diritti ai soggetti deboli. Si tratta in sostanza di evitare che qualcuno (una organizzazione) faccia qualcosa su o per qualcun altro (i fruitori) a fronte di un vantaggio economico (il bene), ma di ottenere che qualcuno faccia qualcosa con qualcun altro (il legame), attraverso l’utilizzo di contenuti economici e della mediazione oggettuale. (…) E’, quindi, opportuno che il partner privato sociale – cogestore - (insieme con gli altri soggetti) promuova e sostenga la nascita ed il funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto di famigliari e di persone con disabilità sociale e di cooperative sociali, specie di quelle con finalità di inserimento lavorativo. Si devono perciò realizzare organizzazioni mutuali in cui siano presenti diversi portatori di interesse (multistakeholders): gli utenti ed i loro rappresentanti, i lavoratori, i volontari ecc, coinvolti e sostenuti dal Servizio Pubblico che comunque mantiene una funzione di controllo, nella direzione del Welfare Comunitario. Questo nella convinzione del valore terapeutico di ricostruzione dell’identità che questo processo di recupero del protagonismo e della contrattualità sociale porta con sé.

16 (…) Il budget di salute rappresenta l’unità di misura delle risorse economiche, professionali e umane, necessarie per innescare un processo di capacitazione volto a ridare ad una persona un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità. Dentro questa unità di misura (Budget di salute) il LEA sociosanitario, si configura non come prestazione a se stante, bensì come progetto individuale che coinvolge e trasforma il soggetto stesso e la sua comunità. La centralità della persona deve orientare il progetto individuale e le risorse verso alcuni obiettivi di carattere generale esplicitati ex ante, valutabili come aree di carenza su cui investire (apprendimento/espressività, casa/habitat, formazione/lavoro, affettività/socialità).

17 GLI OBIETTIVI E I DESTINATARI DEL BUDGET DI SALUTE
Attraverso il budget di salute s’intendono promuovere effettivi percorsi abilitativi individuali nelle aree (corrispondenti al tempo stesso ai principali determinanti sociali della salute e a diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti): apprendimento/socialità/affettività, formazione/lavoro, casa/habitat sociale. Destinatari di tali interventi saranno i cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente ( malattie croniche e/o cronico degenerative e diabilità sociale) o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la prognosi che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla inscindibilità degli interventi sanitari e sociali, a partenza da bisogni con prevalenza sanitaria ad espressività sociale. Il budget di salute è promosso, valutato, gestito e monitorato in maniera integrata e concordata tra operatori sanitari, sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, mediante le Unità di Valutazione Integrate, ovvero attraverso l’intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie, finalizzate a costruire un approccio integrato e personalizzato ai bisogni di salute della persona (welfare mix*). Ed è basato sul diritto di scelta delle persone per quanto concerne i metodi e le opportunità di cura e riabilitazione. modalità tipiche del “welfare mix”, ossia che prevedano l’intreccio tra iniziativa pubblica e risorse della comunità, al fine di costruire una presa in carico integrata e personalizzata dei bisogni di salute della persona.

18 RUOLO DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO NELLA GESTIONE DEL PTRI
L’inserimento delle persone nei budget di salute non fa decadere, ma integra la presa in carico degli utenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli Ambiti Territoriali di competenza, che si esplica attraverso tutte le attività necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria (le visite, le consulenze periodiche, la risposta all’emergenza, l’utilizzo dei centri pubblici, l’attivazione di reti sociali, familiari, Municipali locali). La metodologia pone l’enfasi sulla coprogettazione, cogestione e cofinanziamento, nonché sulla valutazione dei processi e progetti da allestire e realizzare tra enti pubblici e privato, a) evitando l’istaurarsi di meccanismi di delega dell’uno all’altro; b) ponendo attenzione a processi ed esiti e non all’accreditamento di strutture8; c) promuovendo l’associazionismo e la cooperazione diffusa evitando l’eccessiva autoreferenzialità a garanzia del sistema di offerta. La valutazione degli esiti costituirà motivo di premialità per gli enti cogestori ai fini dell’assegnazione dei PTRI e del costante mantenimento del budget assegnato.

19 Il soggetto cogestore individuato con apposito bando parteciperà ad apposito avviso pubblico,
bandito dalle AASSLL di concerto con gli Ambiti Territoriali, per diventare cogestore con i Servizi pubblici di Progetti terapeutico-individuali mediante budget di salute. L’entrata nell’elenco è subordinata all’impegno da parte dell’ente cogestore ad includere stabilmente la persona in attività che consentano l’emancipazione l’autonomia , stipulando accordi con cooperative B/plurime; è prevista la sottoscrizione di un impegno/progetto d’investimento di risorse, economiche, tecnico-professionali, logistiche e di competenza, comprese quelle derivanti dai budget di salute nel sostegno, ricostruzione e valorizzazione dei sistemi di Welfare familiare/comunitario, come fattore produttivo di salute e riabilitazione su territori definiti.

20 I soggetti inseriti nell’elenco amministreranno una dotazione finanziaria, nei limiti fissati dall’intensità del progetto terapeutico riabilitativo individuale, assegnata ad un utente, da utilizzare per far acquisire allo stesso lo status di socio dell’organizzazione e per coprire le spese necessarie al possesso degli strumenti, del capitale e dei servizi previsti per la realizzazione di effettivi percorsi concordati d’inclusione, abilitazione, emancipazione per la persona fruitrice, al fine di evitare l’instaurarsi di sistemi tendenti a perpetuare le condizioni di marginalità e di esclusione attraverso l’assistenza e la reistituzionalizzazione. La dotazione economica fissata dovrà essere gestita, nell’interesse della persona fruitrice, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il coinvolgimento del cogestore nella presa in carico deve essere organizzato sulle tre aree contemporanee d’intervento apprendimento/socialità/affettività, casa/habitat sociale, formazione/lavoro, ferma restando la priorità assegnata a ciascuna in sede di definizione del progetto terapeutico riabilitativo individuale con BdS.

21 LE TRE AREE/DIRITTI CASA/HABITAT SOCIALE
La Casa/Habitat sociale costituisce obiettivo da conseguire, e possesso da esercitare, in forma singola o mutualmente associata. Le abitazioni, sono rese disponibili per i nuovi soci in PTRI con BDS nelle seguenti forme in ordine di priorità: 1) Riutilizzando e reimprenditorializzando i beni confiscati; 2) Costituendo, in accordo con i comuni, gruppi di autocostruzione e auto recupero: Individuando aree dove esercitare housing sociale e attivare strutture con possibilità ricettive e commerciali (agriturismi etc…) in comodato d’uso gratuito ed enfiteusi a secondo della tipologia del bene messi a disposizione da enti pubblici, privati e religiosi; 3) donate per scopi sociali da privati 4) beni resi disponibili per il “dopo di noi” da privati o pubblici 5) locate tra il privato e il cogestore. I PTRI prioritariamente orientati verso l’area casa/habitat sociale avranno l’obiettivo di limitare nel tempo i sostegni attivi di supporto erogati, sostituendoli con la personale e ragionevole capacità di autogestione degli utenti stessi. Ogni nucleo abitativo avrà un case manager individuato tra i responsabili dei PTRI presenti nell’abitazione. L’individuazione avverrà con criteri concordati fra il servizio Pubblico (ASL e Servizi Sociali territoriali) e il cogestore per la cogestione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali.

22 LE TRE AREE/DIRITTI FORMAZIONE/LAVORO
L’obiettivo dell’area è la formazione professionale e la pratica di una attività come inserimento e sostegno alla costruzione di forme reddituali attive delle persone-utenti in età lavorativa con finalità emancipative o economiche, oppure come partecipazione attiva e fruizione, in qualità di soci lavoratori o fruitori di ambienti operosi, produttivi e di alto scambio interumano. I cogestori di PTRI con BDS si attivano per attingere a fonti di sostegno del reddito delle persone in PTRI con BDS attingendo alle fonti di finanziamento strutturate nei progetti europei e regionale della “dote” per la formazione lavoro e attraverso gli sgravi fiscali previsti a norma di legge per le persone in PTRI all’art. 4 della legge 381/91. Dovranno essere altresì ricostruiti i sistemi di protezione sociale costituiti da: 1) legge 104/1992; 2) posizione previdenziale e sociale; 3) assegno di accompagnamento ed ogni altro sostegno presente e futuro. 4) applicazione della legge 68/99 finalizzata all’inserimento lavorativo dei disabili

23 LE TRE AREE/DIRITTI APPRENDIMENTO/SOCIALITÀ/AFFETTIVITA’ Obiettivo delle attività dovrà essere l’apprendimento e l’acquisizione di una abilità, prima non posseduta, e/o lo sviluppo della stessa, avendo cura di identificare ciò che la persona è capace di fare, anche attraverso un bilancio delle competenze. La persona dovrà essere sostenuta nella valorizzazione delle qualità e capacità a tutela della garanzia delle libertà di espressione politica, artistica, religiosa; La persona dovrà essere sostenuta nella formazione del concetto di autostima e di autodeterminazione condivisa tale da consentirgli la pianificazione di un progetto di vita socializzante. In caso di necessità, dovrà essere promosso l’apprendimento di base, come l’imparare a leggere, a scrivere, a calcolare e le esperienze sensoriali intenzionali, come il guardare, ascoltare, utilizzare gli organi di senso intenzionalmente per sperimentare stimoli (toccare, gustare, sentire profumi, ecc.).

24 alta intensità (€ 82/die) media intensità (€ 62/die)
Intensità dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali e corrispondenti livelli di investimento economico: sistemi tariffari e priorità nell’accesso I progetti individuali assumono tre livelli di intensità – alta, media, bassa – cui corrispondono differenti livelli di investimento attraverso il budget di salute. Il livello di intensità assistenziale sarà definito utilizzando le schede di valutazione multidimensionale attualmente in uso. In fase di valutazione l’UVI dovrà definire la copertura della spesa a carico del sistema sanitario, sociosanitario, sociale e dell’utente in applicazione del regolamento di compartecipazione: alta intensità (€ 82/die) media intensità (€ 62/die) bassa intensità (€ 42/die)

25 Le priorità nell’accesso
La priorità dell’immissione delle persone in PTRI sostenuti con BDS è riferita ai seguenti gruppi: 1) persone affette da malattie croniche e/o cronico-degenerative con grave disabilità sociale, nonché con disturbo psichiatrico internate nelle strutture protette o case di cura convenzionate fuori dalla Regione Campania; 2) persone affette da malattie croniche e/o cronico/degenerative con grave disabilità sociale conricoveri ripetuti negli ospedali civili o nelle case di cura convenzionate fuori e dentro della Regione Campania; 3) persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) di pertinenza territoriale a carico del sistema sanitario; 4) persone affette da malattie croniche e/o cronico/degenerative con grave disabilità sociale e internate nelle carceri di pertinenza territoriale sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 5) i minori di pertinenza territoriali internati negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 6) i minori con disturbi psichiatrici di pertinenza territoriali internati negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 7) persone affette da malattie croniche e/o cronico/degenerative con grave disabilità sociale in stato di abbandono nei territori.

26 FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE NEI PTRI CON BUDGET DI SALUTE
Al fine di rendere omogenea l’offerta riabilitativa dei cogestori che attuano i PTRI e nel contempo, garantire ai soci fruitori (cittadino utente) un adeguato livello di professionalità e capacità imprenditiva, si indicano di seguito le figure professionali da prevedere nella compagine sociale del cogestore: a) Coordinatore del PTRI/BDS in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienze del servizio sociale, esperti di economia sociale, esperti giuridici b) Animatore/Educatore c) Operatore OSA d) Operatore OSS. Il numero del personale impegnato ed il relativo impegno del progetto terapeutico riabilitativo e degli obiettivi da conseguire saranno stabiliti in sede UVI. A tali figure professionali possono aggiungersi volontari e/o ragazzi inseriti in progetti dedicati di servizio civile. Va garantita in ogni progetto terapeutico, sia la funzione di gestione amministrativa che la garanzia di un domicilio. La presenza delle suindicate figure professionali è da intendersi come requisito minimo per l’accesso all’albo dei cogestori per l’attuazione dei PTRI secondo la metodologia del budget di salute.

27 L’Unità di valutazione integrata : ruoli compiti e responsabilità
Il progetto individuale è redatto sulla base della valutazione dall’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) distrettuale. L’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) si qualifica come strumento per la valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni socio- sanitari complessi* e per la predisposizione e proposta all’utente del progetto terapeutico-riabilitativo individuale. All’U.V.I. partecipano i Sevizi Sociali dei Comuni, gli operatori sanitari direttamente coinvolti nella gestione del progetto terapeutico riabilitativo individuale, gli utenti, i familiari, i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta (MMG/PLS) ed eventuali altri soggetti ritenuti necessari ad un’appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni. Il monitoraggio in itinere del bisogno e del percorso riabilitativo verrà effettuato a cura dell’U.V.I., costituita dal referente del progetto individuale del Servizio sanitario competente, da un tecnico del servizio sociale del comune di residenza della persona-utente, coinvolgendo l’utente, i familiari, il medici di medicina generale o il pediatra di libera scelta (MMG/PLS), il referente del cogestore ed eventuali altri operatori coinvolti. In tutti i casi è indispensabile la definizione del PTRI da parte dell’Unità di Valutazione Integrata (UVI) e, in sua mancanza, nessuna progettualità può essere attivata o rinnovata. L’U.V.I. utilizza la scheda di valutazione multidimensionale SVAMA (DGRC n. 323 del 03/07/2012) e SVAMDI (DGRC n. 324 del 03/07/2012) per la valutazione del bisogno a carattere sanitario, sociale e sociosanitario. (vedi allegati)

28 LA SCELTA DEL COGESTORE e TEMPORALITÀ
La scelta del cogestore avverrà, tenendo in considerazione la proposta/progettuale generale d’investimento e cofinanziamento presentata al momento della richiesta d’iscrizione all’elenco di cogestori ai sensi di legge e promuovendo il consenso informato dell’utente o del civilmente obbligato. I contratti dei PTRI sostenuti da budget di salute hanno una temporalità massima di due anni,durante tale periodo l’UVI provvederà alla verifica e valutazione del livello assistenziale con periodicità semestrale. Dopo i primi due anni massimo le persone in carico in PTRI con BdS passano da bisogni a prevalenza sanitaria e a rilevanza sociale a bisogni a prevalenza sociale e rilevanza sanitaria .

29 INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COGESTORI
Le aziende sanitarie locali d’intesa con gli Ambiti Territoriali, emanano un apposito Avviso Pubblico articolato secondo la normativa vigente per l’istituzione dell’albo degli enti/imprese sociali cogestori dei PTRI per l’assegnazione dei relativi budget di salute. Potranno avere accesso alla bando esclusivamente cooperative plurime ( A e B ) oppure solo di tipo B, sono escluse dal bando le cooperative di tipo A perché non possono garantire l’inclusione socio-lavorativa nelle compagini sociali delle persone destinatarie dei PTRI. La “somma“ e/o il bene trasferito contrattualmente dalla persona in PTRI con BdS contribuisce al capitale sociale del cogestore, permettendo la sostenibilità degli investimenti finanziari, con accesso a linee di credito dedicate . Le risorse trasferite contrattualmente dalla persona in PTRI divengono capitale sociale.

30 CONSULTA AZIENDALE DEL TERZO SETTORE
Presso l’azienda sanitaria locale, d’intesa con gli Ambiti Territoriali, è istituita la Consulta aziendale del terzo settore. Essa svolgerà funzioni di impulso e sostegno alla programmazione e realizzazione delle attività intersettoriali d’integrazione sociosanitaria, nel rispetto del principio della sussidiarietà e dei diritti della popolazione portatrice di bisogni sanitari e sociali complessi, con attività consultive e propositive.

31 Giunta Regionale della Campania Decreto /06/2013 Approvazione indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali - Piano Sociale Regionale Indicazioni specifiche per aree di intervento - Interventi di PTRI sostenuti da budget di salute I Budget di salute si collocano nell'ambito dei programmi di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria e sociale che la Regione Campania realizza per il governo delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie territoriali, nel suo ruolo di promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e di tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della comunità. (Linee guida regionali per gli interventi sociosanitari integrati finalizzati al welfare comunitario attraverso la metodologia dei “Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di Salute approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 483 del 21/09/2012 pubblicata sul BURC n. 63 del 1° ottobre 2012). La L.R. n. 1 del 27/01/2012 (legge finanziaria regionale 2012), all'articolo 46 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute) comma 1 recita “La Regione Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Nel rispetto dell’articolo 117, comma 2, lettera m), e dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell’articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell’ASL e degli enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari, nel rispetto del presente articolo”. A questa previsione si aggiunge quella della L.R. n. 7/2012 “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che all'articolo 7 (Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità) comma 5 prevede che i beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, come civili abitazioni presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza”. Pertanto i PTRI, sostenuti da budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La relativa previsione va, di conseguenza, concordata e programmata insieme alle ASL, secondo quanto previsto dalla deliberazione sopra citata. Per tali interventi è stato previsto uno specifico codice nel nomenclatore.

32 AREA: PERSONE CON DISABILITA‘ Tipologia: contributi economici
Classificazione Interventi e Servizi Regione Campania per la promozione della sicurezza sociale Giunta Regionale della Campania Decreto /06/2013 Approvazione indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali - Piano Sociale Regionale AREA: PERSONE CON DISABILITA‘ Tipologia: contributi economici D15 ptri IB1 Budget di salute a sostegno dei progetti terapeutico riabilitativi individuali

33 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COGESTORI DI PROGETTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI INDIVIDUALI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE – scadenza 02/04/2014 Novità introdotte: Le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art.2, Legge 266/91, e della DGRC n del 15/3/02, iscritte nell’Elenco nella specifica categoria potranno operare attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa con i soggetti del Terzo Settore iscritti nell’Elenco. A tali organizzazioni di volontariato potrà essere previsto, da parte dei cogestori, il riconoscimento a titolo di rimborso delle sole spese documentate. il cogestore offrirà descrizione nel Bilancio Sociale* da redigere a cadenza annuale ed inviare in copia all’Area di Coordinamento Sociosanitario ASL Caserta, che aggiornerà il fascicolo dei singoli cogestori. Il mancato invio corrisponderà alla decadenza dall’elenco. In particolare il cogestore si impegna ad associare le famiglie e le persone in PTRI ed a promuoverne l’attiva partecipazione alla vita dell’organizzazione. L’obiettivo si intende raggiunto se – nell’arco dei 18 mesi dall’inizio della cogestione – almeno il 50% delle persone in PTRI, per i quali è stato prefigurato l’inserimento lavorativo, avrà conseguito lo status di socio della compagine e passi al circuito socio-assistenziale o ad altro progetto a più bassa intensità entro i 24 mesi dall’inizio della cogestione. Il bilancio sociale è un documento con il quale un'organizzazione, che sia un'impresa o un ente pubblico o un'associazione, comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

34 il cogestore avente statuto di cooperativa sociale di tipo B o misto A/B si impegna, entro il primo anno di attività a promuovere la partecipazione delle municipalità locali, dell’ASL, delle famiglie singole e/o delle organizzazioni dei familiari e degli utenti, delle organizzazioni del III settore - come soci fruitori, volontari, sovventori - agli organi rappresentativi e gestionali delle cooperative sociali; L’obiettivo si intenderà raggiunto se, per almeno il 20% delle persone in PTRI nelle differenti fasce di intensità, sarà documentato – su base biennale – il passaggio da intensità maggiore a intensità minore del PTRI. Dal calcolo sono escluse le persone con patologie croniche o cronico degenerative. La documentazione necessaria alla verifica di quanto compreso ai punti precedenti viene inviata entro il 31 dicembre di ciascun anno di validità dell’Avviso, all’Area di Coordinamento Sociosanitario ASL Caserta che la sottoporrà per l’approvazione alla Commissione Tecnica di cui al precedente art. 3. Il mancato invio o la mancata approvazione comporteranno la decadenza dall’elenco. L’ASL Caserta e l’Ambito Territoriale si impegnano a favorire l’esternalizzazione dei servizi, quando possibile, ai cogestori di cooperative sociali di tipo B o misto A/B che avranno dimostrato la capacità di trasformare i PTRI progressivamente ad intensità decrescenti, per creare opportunità di lavoro e reinserimento sociale per le persone in PTRI. Sino ad un massimo di 200 mila euro/anno solare, ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91*, per creare opportunità di lavoro e reinserimento sociale per le persone in PTRI. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività d’inserimento lavorativo, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate

35 L’Ente Pubblico (ASL + Ambito Territoriale) riconoscerà al cogestore la possibilità di operare in
cogestione fino ad un ammontare della soglia europea (attualmente di 200 mila euro/anno solare). Lo strumento comune di valutazione e di follow up per le persone e le famiglie in PTRI è l’ICF*, opportunamente integrato con almeno uno strumento specifico per area di integrazione sociosanitaria nonché della Qualità Percepita; per il Comune e la comunità locale è il Bilancio Partecipativo Sociosanitario ed Ambientale*. La scelta del cogestore avverrà attraverso procedure negoziate a partire dalla proposta progettuale generale presentata al momento della richiesta d’iscrizione all’elenco di cogestori, di cui all’art. 3 del presente avviso, con norme di diritto privato, ai sensi di legge (art. 3, comma 1 ter , del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.), e con l’accettazione del progetto da parte dell’utente o del civilmente obbligato. La durata complessiva del PTRI sostenuto da Budget di Salute, relativo al singolo utente, non può essere superiore a 24 mesi. Per particolari casi l’U.V.I. può procedere ad una sola proroga non superiore a 12 (dodici) mesi. ICF è l’acronimo di “International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)”, il nuovo strumento per descrivere e misurare la salute e gli stati ad essa correlati delle popolazioni, dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), volgendo lo sguardo sulle disabilità sociali. Infatti, mentre gli indicatori tradizionali si basano su delle "negatività", come i tassi di mortalità, l’ICF pone al centro dell'attenzione, le "positività", la vita e la maniera in cui le persone vivono - anche con le loro patologie - e migliorano le loro condizioni di vita per avere un'esistenza produttiva e arricchente. Questa diversa focalizzazione determina conseguenze sulla pratica medica, sulla legislazione e sulla politica sociale per migliorare i trattamenti e l'accesso alle cure e sulla protezione dei diritti degli individui e dei gruppi. IL BILANCIO PARTECIPATIVO viene formulato dall’ASL e dai Comuni e comprende: - il profilo di salute di comunità, a partire dagli indicatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per le “Città sane”, implementati per specifiche finalità connesse alla promozione di Welfare familiare/comunitario; - i costi sostenuti dall’ASL e dai Comuni nelle aree ad alta integrazione sociosanitaria e riferiti al consumo sanitario per i cittadini residenti; - gli indicatori di salute e per la valutazione della qualità di vita scomposti per comune; - gli indicatori del grado di integrazione sociosanitaria della comunità municipale; - gli indicatori socioeconomici ed ambientali in grado di descrivere le aree critiche ed operare il controllo a distanza delle azioni intraprese.

36 Procedura per la presa in carico da parte del cogestore
L’Unità Operativa del Distretto S.S. o l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale realizza una proposta di P.T.R.I., individuando i bisogni dell’utente, e chiede alla Direzione distrettuale di convocare l’UVI. L’U.V.I. elabora il P.T.R.I./BdS ed acquisisce la condivisione dell’utente. Il Referente dell’Ufficio Sociosanitario distrettuale informa le cooperative inserite nell’elenco dell’Ambito Territoriale che sono attivate le procedure per la selezione dei cogestori e l’assegnazione del PTRI prevista in un tempo successivo all’espletamento dell’UVI. Contestualmente il Referente dell’Ufficio Sociosanitario (per i casi in carico all’ADI, UOMI, UOAR, Anziani) o il Responsabile UOSM / SerT. (per i pazienti di competenza) chiede l’assegnazione del CIG; Il Referente dell’Ufficio Sociosanitario, con il Responsabile dell’Unità Operativa competente ed il delegato dell’Ambito Territoriale (o Comune di residenza dell’assistito), espleta le procedure di selezione del/dei cogestori e sottopone all’utente l’elenco del/dei cogestori individuati. Tra le cooperative selezionate l’utente sceglie il cogestore (principio della libera scelta dell’utente).

37 PUNTI DI FORZA: Centralità del cittadino/utente Integrazione del cittadino/utente attraverso la forma cooperativa Percorsi con tempi definiti Impulso alla progressiva riduzione dell’intensità assistenziale Aggiudicazione non basata sul ribasso economico Si finanzia la cura, non la struttura L’assunto strategico che intervenire sulla trasformazione del contesto di vita dei pazienti incida positivamente sulle loro prognosi e che sia più utile occuparsi non più solamente della malattia ma della persona malata PUNTI DI DEBOLEZZA: Mancanza di una vera cogestione pubblico/privato Le responsabilità civili e penali della presa in carico sono esclusivamente del cogestore Il monitoraggio e la valutazione della qualità non è di un ente “terzo” ma rimane al servizio pubblico (che è anche programmatore/erogatore/fornitore…)

38 “L’impresa sociale altro non è che l’impresa di far esistere il sociale, di dargli nerbo e materia. La materia prima è data dagli individui, dai loro saperi, dalle loro strategie. L’importante è che esista uno scambio tra di loro, un commercio e nostro compito è vivificare la scena, mettere su le “piazze del mercato”. Se non facciamo questo, non ci resta che gestire un residuo inerte: la malattia, l’inabilità, l’esclusione, la povertà.” Franco Rotelli (1991)


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