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Assessorato Al Coordinamento Delle Politiche Europee Allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, Università, Ricerca e Lavoro L’INTEGRAZIONE TRA SERVIZI.

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Presentazione sul tema: "Assessorato Al Coordinamento Delle Politiche Europee Allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, Università, Ricerca e Lavoro L’INTEGRAZIONE TRA SERVIZI."— Transcript della presentazione:

1 Assessorato Al Coordinamento Delle Politiche Europee Allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, Università, Ricerca e Lavoro L’INTEGRAZIONE TRA SERVIZI PUBBLICI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE FRAGILI

2 2 L’integrazione tra i servizi/il punto di partenza Nel mercato del lavoro ci sono persone disoccupate che si presentano come «fragili e vulnerabili». E cioè: persone che a una condizione di disoccupazione uniscono problematicità di natura sanitaria, psichica, funzionale, sociale, professionale e relazionale che condizionano le possibilità di accedere autonomamente al lavoro impedendo anche la loro inclusione sociale. Oggi per queste persone esistono:  Strutture diverse in luoghi fisici diversi (Comuni, Asl, CPI,..)  Criteri di valutazione diversi attraverso i quali di realizzano analisi e definiscono interventi  Prestazioni diverse (tirocinio, contributo economico, asilo nido,…)  Risorse economiche diverse (comunali, regionali, statali, comunitarie)

3 3 Con la nuova legge: Le persone incontrano, in ogni struttura, un «operatore dei servizi integrati» che ha gli stessi compiti nei loro confronti Viene ricostruito il “profilo di fragilità” secondo item definiti, unici e condivisi Per le persone si attiva un’equipe multi professionale composta da operatori dei 3 servizi Viene elaborato un programma personalizzato che prevede interventi dei tre ambiti e il «vincolo della condizionalità». Un responsabile del caso ne seguirà monitorerà l’attuazione Perché questo sia possibile, la legge prevede che il territorio dei CpI venga fatto coincidere con quello dei Distretti Socio-sanitari nel territorio i tre Servizi agiscano in base un “Accordo di programma” sia definita una programmazione regionale e distrettuale che identifichi le risorse per l’integrazione L’integrazione tra i servizi/la nuova Legge

4 4 L’integrazione tra servizi/l’attuazione della Legge Progettazione di strumenti- processi- soluzioni istituzionali  Lo strumento di analisi del profilo di fragilità delle persone  Lo strumento di progettazione integrata degli interventi  Il processo di servizio erogato dalle tre strutture in integrazione  Il profilo istituzionale dell’integrazione (e relativi strumenti, es. accordi di programma,.. ) Condivisione Sociale e Istituzionale  Tavolo inter-istituzionale (sociale- lavoro-sanità-attività produttive, Regione, Comuni, Province, ASL)  Concertazione sociale (rappresentanze imprese – sindacati) Diffusione- formazione  Operatori  Responsabili dei Servizi

5 5 L’ambito territoriale in cui si esercita l’integrazione è il “distretto” (socio-sanitario). L’utente può accedere indifferentemente a uno dei servizi presenti nel territorio: servizio sociale/Comune - servizio sanitario/Ausl - servizio per il lavoro/CpI. Con l’ "integrazione» non si fanno coincidere o si fondono i servizi in un (nuovo) servizio unico. La differenziazione e specializzazione dei servizi viene mantenuta. L’integrazione si fonda su una analisi e valutazione del “profilo di fragilità” degli utenti e si esprime attraverso un “programma personalizzato” unitario e condiviso. L’integrazione tra i servizi sociali-sanitari-per il lavoro è assicurata da una “équipe multi-professionale” Il processo organizzativo – aspetti costitutivi

6 6 Persone in condizione di fragilità Servizi “sociali” Comune Servizi “sanitari” Ausl Servizi “per il lavoro” CPI Programma personalizzat o Analisi e valutazione del “profilo di fragilità” Distretto inserimento lavorativo Il processo organizzativo – Schema rappresentativo 1/2

7 7 Équipe multiprofessionale Servizio sociale Comune Servizio sanitario Ausl Servizio per il lavoro CpI Operatore servizi integrati Responsabile programma personalizzato Il processo organizzativo – Schema rappresentativo 2/2 Operatore servizi integrati Operatore servizi integrati

8 8 Le figure professionali che agiranno nel processo operativo saranno: Appartiene a uno dei 3 servizi. Acquisisce informazioni utili a rilevare una situazione di multi- problematicità dell’utente. È colui che compila la scheda d’accesso e la prima parte della sezione anagrafica Rileva la necessità di inviare l’utente ad una valutazione più approfondita. L’OPERATORE D’ACCESSO L’OPERATORE DEI SERVIZI INTEGRATI L’operatore “servizi integrati” opera all’interno del suo servizio d’appartenenza. Si attiva per l’utente multiproblematico per il quale va approfondita la necessità di interventi integrati. Acquisisce la “scheda di accesso” e ulteriori l’ informazioni sull’utente per completare il “profilo di fragilità” e misurarne quindi tutti gli aspetti della sua vulnerabilità. L’ÉQUIPE MULTI- PROFESSIONALE È composta da un operatore “servizi integrati” del servizio per il lavoro (sempre presente) e da un operatore “servizi integrati” del servizio sociale e/o un operatore “servizi integrati” del servizio sanitario. Per l’utente multiproblematico formula il programma personalizzato in base alle reali esigenze-fragilità rilevate dagli strumenti di valutazione e dall’analisi più approfondita sull’utente. RESPONSABILE DEL PROGRAMMA È individuato all’interno dell’équipe. È la figura alla quale l’ équipe multi-professionale affida la gestione del programma personalizzato formulato per l’utente. Nella gestione e attuazione del programma svolge una funzione di “case management“. Il processo organizzativo – le figure professionali

9 9 Il programma personalizzato Il programma personalizzato è finalizzato all’ inserimento lavorativo. Si basa sulle funzionalità della persona e sui sostegni necessari per ricostituire condizioni di funzionamento atte a superare o ridurre in modo significativo le fragilità rilevate Gli interventi previsti sono riconducibili e presenti nel sistema di offerta dei servizi interessati. Gli interventi previsti sono integrati tra loro nei contenuti, nei tempi e nei risultati da conseguire E’ previsto il ricorso a tutte le risorse-sostegni “di rete” attivabili intorno all’utente per lo sviluppo del programma finalizzato all’inserimento lavorativo. Per la sua elaborazione l’équipe può avvalersi di altri soggetti territoriali (pubblici e privati) il cui contributo è ritenuto utile all'efficienza ed efficacia degli interventi. Il programma esplicita l’assunzione degli impegni reciproci tra i servizi e l’adesione al programma da parte dell’utente.

10 Assessorato Al Coordinamento Delle Politiche Europee Allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, Università, Ricerca e Lavoro L’INTEGRAZIONE TRA SERVIZI PUBBLICI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE FRAGILI Risorse : Fondo Sociale Regionale Comuni AUSL FRD FSE POR E.R. 2014 - 2020

11 Assessorato Al Coordinamento Delle Politiche Europee Allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, Università, Ricerca e Lavoro L’INTEGRAZIONE TRA SERVIZI PUBBLICI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE FRAGILI Strumenti: Legge Regionale 17/2005 Collocamento mirato Politiche attive el lavoro Tirocini

12 I tirocini: alcuni riferimenti (1/2) «IL TIROCINIO È UNA MISURA DI POLITICA ATTIVA, FINALIZZATA A CREARE UN CONTATTO DIRETTO TRA UN SOGGETTO OSPITANTE E IL TIROCINANTE ALLO SCOPO SI FAVORIRNE L’ARRICCHIMENTO DEL BAGAGLIO DI CONOSCENZE, L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI E L’INSERIMENTO O IL REINSERIMENTO LAVORATIVO. IL TIROCINIO CONSISTE IN UN PERIODO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE CHE NON SI CONFIGURA COME UN RAPPORTO DI LAVORO». (Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-giuda in materia di tirocini» del 24 gennaio 2013) «LA REGIONE, NEL RISPETTO DEI LIVELLI ESSENZIALI FISSATI IN MATERIA DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, DISCIPLINA I TIROCINI (…) QUALI MODALITÀ FORMATIVE, NON COSTITUENTI RAPPORTI DI LAVORO, FINALIZZATE, IN VIA ESCLUSIVA, A SOSTENERE LE SCELTE PROFESSIONALI E A FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE MEDIANTE LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO». L.R. 7/2013 «Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)» - Art. 1

13 Nel 2015, con un’ulteriore Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio, viene introdotto il Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. La Regione Emilia Romagna, con la LR 14/2015 («Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari») inserisce il Tirocinio inclusivo tra le misure di Politica attiva del lavoro realizzabili in Regione a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. I tirocini: alcuni riferimenti (2/2)

14 Le tipologie di tirocinio Le tipologie di tirocinio oggi disponibili sono 4: Tirocinio formativo e di orientamento; Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro; Tirocinio rivolto a persone con disabilità e in condizione di svantaggio; Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. Nelle pagine che seguono, si fornisce un riepilogo delle caratteristiche salienti di ciascuna tipologia di tirocinio.

15 Agevolare l’inclusione sociale di persone in particolare difficoltà e condizioni di svantaggio. Massimo 24 mesi (comprese le proroghe) Persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari Persone disabili o in condizione di svantaggio sociale Persone in condizione di grave disagio economico e sociale DESTINATA RI DURATA OBIETTIVI INDENNITÀ In deroga: può essere corrisposta da un soggetto diverso dal soggetto ospitante, (Pubblica Amministrazione, altri soggetti) RIPETIBILIT À In deroga: n ripetizioni possibili previa valutazione positiva dell’OTV D. Tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione

16 L’indennità può non essere corrisposta se il tirocinante presta servizio fino a 12 ore a settimana; L’indennità deve essere almeno di 200 euro se il tirocinante presta servizio per più di 12 e fino a 25 ore a settimana Ulteriori deroghe relative ai tirocini C e D Importo dell’indennità/impegno Conteggio dei partecipanti I tirocinanti non sono conteggiati nel numero totale di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente. Finanziamento e ripetibilità La valutazione dell’opportunità di utilizzare, caso per caso, una deroga su finanziamento e ripetizione, è degli Organismi tecnici di valutazione (OTV), composti da esperti del lavoro e delle politiche sociali e socio-sanitarie. Gli OTV rimangono attivi, per i tirocini C e D, fino all’attivazione dell’equipe multi-professionale prevista dalla LR 14/2015.


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