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LEGGE ANTI-CORRUZIONE: FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA ALLE CONDOTTE ILLECITE?

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Presentazione sul tema: "LEGGE ANTI-CORRUZIONE: FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA ALLE CONDOTTE ILLECITE?"— Transcript della presentazione:

1 LEGGE ANTI-CORRUZIONE: FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA ALLE CONDOTTE ILLECITE?

2 INTRODUZIONE Corrompere > “corrumpere” > pervertire l’integrità morale e rumpere > rompere. L’origine del termine implica, allora, che “qualcosa”, con l’atto della corruzione, viene rotto e pervertito, cioè rivolto verso il male, verso il peggio. Questo “qualcosa” può essere rappresentato da un codice di regole morali o, più specificamente, da regole e leggi. Fenomeno antico: Caio Sallustio Crispo, storico e senatore dell’antica Roma, nelle note opere De Coniuratione Catilinae (Catilinariae), il Bellum Iugurtinum e le Historiae, si lamenta della grave crisi politica, sociale e morale della Roma del I° secolo a.c.. - “In uno Stato totalmente corrotto, si fanno leggi a non finire” (Tacito, Annales, 3, 27, 16).

3 La corruzione è particolarmente diffusa laddove:
INTRODUZIONE La corruzione è particolarmente diffusa laddove: il potere legislativo o il potere giudiziario sono deboli; dove non vengono osservate le regole dello Stato di diritto; dove il clientelismo è diventato norma; dove l’amministrazione pubblica manca di indipendenza e di professionalità; dove la società civile non dispone di mezzi per esercitare un’efficace pressione contro le varie forme di corruttela.

4 INTRODUZIONE Classifica corruzione percepita anno 2012 (n. 176 nazioni) L’indice di stima varia da 100 a 0: più un paese risulta essere corrotto più basso sarà il valore ad esso legato, mentre più alto è il valore più basso è il livello di corruzione. Primi posti: Danimarca – Finlandia – Nuova Zelanda. Ultimi posti: Somalia, Corea del Nord, Afghanistan. Italia: 72° posto (2011: 69° posto), punti 42, alla pari con Bosnia, un gradino più sotto di Brasile, Macedonia e Sud Africa e uno più sopra di Bulgaria, Liberia, Montenegro e Tunisia. Precedono l’Italia: oltre Germania (13° posto), Francia (16° posto), Gran Bretagna (17° posto), USA (19° posto) e Giappone (17° posto), anche: Ghana, Botwsana, Bhutan e Ruanda. Seguono l’Italia: Cina (80° posto), Grecia ed India (94° posto).

5 INTRODUZIONE Il Global corruption barometer di Transparency International misura la percezione del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini con riferimento a specifiche istituzioni → in Italia, per il biennio2010/2011, il primato spetta alla corruzione politica, seguita da quella del settore privato e della pubblica amministrazione. L’Excess Perceived Corruption Index (EPCI), formulato nell’ambito del Progetto integrità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, misura quanto un Paese si discosta dai valori di corruzione attesi → l’Italia al penultimo posto nella classifica formata dai Paesi considerati da Transparency International, “battuta”solo dalla Grecia. Rating of contro of corruption (RCC) della Banca mondiale → colloca l’Italia agli ultimi posti in Europa →trend negativo negli ultimi anni: l’indice RCC vada 0 a 100, dove 100 indica l’assenza di corruzione; l’Italia è passata dal valore 82, rilevato nel 2000, ad un indice pari a 59 per il 2009.

6 INTRODUZIONE In Italia il fenomeno della corruzione sottrae oltre sessanta miliardi di euro ogni anno alle casse dello Stato ed aggrava a dismisura la dimensione del debito pubblico (Corte dei conti, 2009, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008). Rapporto GRECO (Group of States against corruption) del 2011, “La corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato. Il pagamento delle tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per superare gli esami universitari, esercitare la professione medica, stringere accordi nel mondo calcistico, etc.. La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza la società nel suo complesso” (Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal GRECO, 27 maggio 2011, Greco Eval RC-I/II Rep 2011, 1°). Dati tratti: - dalle rilevazioni giudiziarie; - desunti all’esito dell’applicazione di talune metodologie, volte a fotografare la percezione del fenomeno; - dall’esperienza diretta dei soggetti intervistati.

7 INTRODUZIONE CORTE CONTI – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2013 Milano, 21 febbraio 2013 "Sconcertanti episodi di corruzione. Oggi peggio di Tangentopoli. Nel corso del 2012 l’azione della procura ha riscontrato una serie sconcertante di fenomeni corruttivi e concussivi nella pubblica amministrazione. Il fenomeno della corruzione e’ tuttora vivo nella realtà delle amministrazioni pubbliche italiane e presenta preoccupanti elementi di crescita. La piaga della corruzione, ben più grave rispetto a 20 anni fa, si è ormai annidata nel profondo del tessuto sociale e costituisce un’intollerabile distorsione del sistema“ (Procuratore regionale della corte dei conti, Antonio Caruso).

8 INTRODUZIONE CONCETTO GENERALE: Il pubblico ufficiale, per compiere o non compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, VISIONE ECONOMICA: “La corruzione è un reato basato sul calcolo, non sulla passione. La persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi”. C = M + S – R C: Corruzione M: Monopolio S: Segretezza R: Responsabilità Robert Klitgaard (International Cooperation Against Corruption, 1997)

9 INTRODUZIONE In merito al contenuto del patto corruttivo, le inchieste hanno messo in evidenza che, non di rado: il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale sul pubblico agente competente all’emanazione dell’atto cui è interessato il corruttore, esercitando un’attività di influenza; la prestazione resa dal corrotto, lungi dal materializzarsi in un’attività ben determinata, quale l’adozione di uno specifico atto amministrativo, finisce per “rarefarsi”, avendo ad oggetto la generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si impegna ad assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri rapporti con l’amministrazione; la stessa tangente, anziché consistere nella classica dazione di denaro, è occultata da articolati meccanismi di triangolazione.

10 INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE A) Garanzia ed efficacia dei controlli: La corruzione trova terreno fertile quando il controllo manca del tutto, viene trascurato, oppure, è insufficiente. I superiori gerarchici, all'interno della struttura pubblica, devono sapere quali tra le attività svolte dai loro dipendenti sono esposte al pericolo di corruzione ed essere particolarmente attenti quando identificano i settori a rischio. I controlli devono essere “a sorpresa” e vanno effettuati in modo irregolare e secondo il metodo del prelevamento di un campione. Se il controllo dà adito ad un sospetto caso di corruzione, l’apparato repressivo deve scattare tempestivamente.

11 INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE B) La trasparenza della pubblica amministrazione è un requisito essenziale e permette di conseguire due obiettivi: a) migliorare la facoltà dei cittadini di salvaguardare i propri diritti; b) agevolare il controllo. Trasparenza significa che tutte le norme e le procedure debbono essere accessibili e comprensibili per ogni cittadino. Ogni decisione deve essere stabilita in modo chiaro ed intellegibile. La segretezza può essere ammessa solo in circostanze di forza maggiore, laddove sia concretamente messa in pericolo la sicurezza dello Stato. In tutti gli altri casi, va ritenuta inammissibile.

12 INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE C) Promozione dell’integrità del Pubblico Ufficiale. L’integrità presuppone, in primo luogo, una chiara e consapevole distinzione tra funzione ed individuo, per quanto questa idea sia in contrasto con molte tradizioni e quindi difficile da realizzare. Chi concepisce sé stesso come parte di un insieme agisce anche come tale. Occorre, quindi, promuovere il processo di identificazione degli agenti con gli obiettivi supremi dello Stato. Un presupposto fondamentale dell’identificazione è una retribuzione equa.

13 INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE D) Sensibilizzazione degli operatori pubblici. Per poter sensibilizzare coloro che operano nella Pubblica Amministrazione in merito ai possibili meccanismi di corruzione, è necessario comprendere con chiarezza cosa è lecito e cosa è vietato nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche. Il ricorso a tecniche di scrittura, volte a favorire la comprensibilità dei provvedimenti è rimesso, essenzialmente, alla buona volontà degli operatori e non costituisce oggetto di un dovere giuridico. Quello della chiarezza è una battaglia da combattere non solo sul piano del diritto, bensì su quello dei valori e della mentalità. Non serve imporre la chiarezza per legge; è necessario, invece, un cambiamento culturale.

14 INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE E) Ridurre la discrezionalità. Se la discrezionalità della Pubblica Amministrazione non può essere, ovviamente, eliminata, è necessario che le decisioni assunte siano chiare e motivate e che vengano valorizzate le competenze, responsabilizzando dirigenti e personale e rafforzando i controlli. Evitare che una singola persona possa disporre di cospicue risorse materiali e di un ampio potere decisionale. Principio del “doppio controllo”: chi non controlla ciò che doveva controllare è corresponsabile dell’atto corruttivo a titolo di concorso morale e, quindi, ne dovrà rispondere sia in sede penale che civile. In campo economico, gli abusi di potere potranno essere contrastati, favorendo la concorrenza ed evitando situazioni di monopolio e di oligopolio.

15 MECCANISMI DI PREVENZIONE
INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE Reddito dignitoso per i pubblici dipendenti. Per molti funzionari pubblici, la corruzione è quasi una questione di sopravvivenza perché il loro stipendio spesso è inferiore al minimo vitale. Per contenere l'accrescere del fenomeno della corruzione si dovrebbe, ove possibile, incrementare gli stipendi troppo bassi. Proposta: ridimensionamento delle burocrazie pletoriche e l’aggiornamento e la formazione continua del personale, allo scopo di eliminare i cd. impiegati fantasma. Lo Stato potrebbe procurarsi le finanze necessarie ad una migliore retribuzione dei suoi funzionari proprio, attraverso la lotta all’evasione fiscale ed alla corruzione stessa, nonché riducendo spese militari eccessive.

16 INTRODUZIONE MECCANISMI DI PREVENZIONE G) Eliminazione procedure complicate ed oscure. Le procedure farraginose, con ingiustificati ed inutili oneri a carico dei cittadini, costituiscono, sovente, l'occasione per il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio o esercente una funzione di pubblica utilità) di “vendere” a caro prezzo la propria firma e il proprio timbro in cambio di un risparmio di tempo e di denaro.

17 MECCANISMI DI REPRESSIONE
INTRODUZIONE MECCANISMI DI REPRESSIONE Incisive disposizioni di legge. Uno strumento fondamentale per la lotta alla corruzione è la presenza di disposizioni incisive in sede di diritto e procedura penale. E’ indispensabile disporre di un testo legislativo che contempli tutti i reati possibili nell’area della corruzione, dal semplice foraggiamento al riciclaggio di denaro sporco. In molte Nazioni, il diritto penale presenta tuttora rilevanti lacune giuridiche. Per poterle colmare, è necessaria una fervida collaborazione tra coloro che formulano le leggi e coloro che le applicano (Parlamento, Governo e Magistratura).

18 INTRODUZIONE MECCANISMI DI REPRESSIONE B) Sostegno socio-politico alle iniziative anti-corruzione. Affinché il sistema normativo-repressivo non rimanga lettera morta, occorre un contesto socio-politico che consenta all’autorità giudiziaria incaricata del procedimento penale di perseguire persone corrotte, anche ove si tratti di militari di alto rango, di personalità politiche influenti appartenenti ai partiti governativi o di altri personaggi di rango elevato. Una società civile forte è in grado di creare un clima propizio alla lotta contro la corruzione. Ma, cosa succede laddove anche la società civile è complice o correa dei meccanismi di corruttela (es. clientelismo)??

19 INTRODUZIONE MECCANISMI DI REPRESSIONE C) Imparzialità, indipendenza e “forza” delle istituzioni anti-corruzione. Gli organi requirenti e quelli giudicanti svolgono un ruolo determinante nella lotta alla corruzione e devono godere della massima imparzialità ed indipendenza. Per adempiere correttamente la loro funzione, esse devono poter agire in piena libertà nel rispetto della legge. Devono avere la garanzia di non essere penalizzate od ostacolate nell’esercizio delle loro funzioni. Per essere efficaci, essi devono usufruire di risorse finanziarie e di personale, del necessario know-how e di strutture adeguate.

20 INTRODUZIONE MECCANISMI DI REPRESSIONE D) Libertà ed imparzialità dei mezzi di informazione. I media svolgono, oltre alle proprie funzioni, un duplice ruolo repressivo: da un lato, essi possono rendere di dominio pubblico casi concreti di corruzione ed innescare così l’apparato repressivo; d’altro lato, possono censurare i funzionari e i politici condannati per corruzione. L’adempimento di questa funzione, però, presuppone un’assoluta libertà di stampa ed un’elevata professionalità da parte dei giornalisti. Non va dimenticato, però, che anche gli editori e i giornalisti possono essere soggetti alla corruzione. L’arma più efficace per contrastare tale eventualità è il pluralismo dei mezzi d’informazione.

21 INTRODUZIONE La Convenzione ONU di Merida. L’ONU ha promosso la conclusione della Convenzione sulla corruzione, siglata a Merida il 9 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che indica, fra le varie misure, l’istituzione di organismi nazionali dotati di autonomia ai fini dell’esercizio di funzioni in materia di anticorruzione. Ben 96 nazioni hanno firmato la Convenzione e tra questi il Kenya, che ha anche presentato gli strumenti per la ratifica. Si tratta di un avvenimento storico: in 50 anni di storia delle Nazioni Unite non era mai accaduto che in occasione dell'apertura alla firma un paese consegnasse anche gli strumenti di ratifica. Questa è ovviamente una chiara manifestazione dell’impegno considerevole del Kenya, ma soprattutto testimonia la fiducia che questo nuovo strumento a disposizione della comunità internazionale possa realmente essere incisivo.

22 INTRODUZIONE La Convenzione ONU di Merida. L'architettura della Convenzione si basa su quattro pilastri: la prevenzione: si stabiliscono misure che i paesi si impegnano ad adottare efficacemente per evitare l’emergere del fenomeno; la criminalizzazione: si descrivono fattispecie di reato, che dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali; il recupero delle risorse: si prevedono misure per contrastare l’accumulo ed il trasferimento all’estero dei proventi della corruzione e facilitare il loro recupero; la cooperazione internazionale: sono introdotte disposizioni che impegnano i paesi ad attivare misure di estradizione e di rogatoria, che facilitino il perseguimento dei responsabili in altri paesi.

23 La Convenzione ONU di Merida. Gli obiettivi della convenzione sono:
INTRODUZIONE La Convenzione ONU di Merida. Gli obiettivi della convenzione sono: promuovere e rafforzare le misure intese a prevenire ed a lottare contro la corruzione, in modo più efficiente ed efficace; promuovere, agevolare e sostenere la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica; promuovere l’integrità, la responsabilità e la sana gestione degli affari pubblici e della proprietà pubblica.

24 prevedere la responsabilità delle persone giuridiche;
INTRODUZIONE La Convenzione ONU di Merida. La Convenzione raccomanda agli Stati contraenti di prendere i provvedimenti necessari per: prevedere la responsabilità delle persone giuridiche; consentire il blocco, il sequestro e la confisca; proteggere i testimoni, gli esperti, le vittime e chi sporge denuncia; garantire che gli enti o le persone, che hanno subito danni in seguito ad un atto di corruzione, abbiano il diritto di avviare un procedimento giudiziario per ottenere un indennizzo; istituire uno o più enti o nominare persone specializzate nella lotta contro la corruzione attraverso l’applicazione della legge; favorire la cooperazione con le forze dell’ordine; favorire la cooperazione tra autorità nazionali e con il settore privato; superare gli ostacoli che possono derivare dall’applicazione delle leggi sul segreto bancario.

25 INTRODUZIONE La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999 (in vigore dal primo luglio 2002) costituisce una pietra miliare del diritto comunitario ed abbatte i confini sulla disciplina di alcuni reati, quali la corruzione di magistrati, pubblici ufficiali, funzionari delle istituzioni e rappresentanti o delegati di assemblee a rilevanza internazionale. In vigore, naturalmente, sia nel lato attivo che in quello passivo del reato di corruzione, la Convenzione uniforma le pene per il riciclaggio dei proventi sulla corruzione, la compravendita delle possibilità di influire su varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili eventualmente correlabili, come fatture o documenti di simile funzione. La Convenzione è stata recepita in Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

26 INTRODUZIONE La Convenzione di Strasburgo, in particolare, stabilisce che le Parti contraenti: adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali definiti dalla Convenzione; garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni; includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione; designino una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione.

27 INTRODUZIONE Valutazione dell’Italia: In qualità di Stato aderente (dal 2007) al GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), l’Italia è stata sottoposta a valutazione da parte del Gruppo una prima volta nel 2009, con il rapporto finale, nel quale si rileva che, “malgrado la determinata volontà della magistratura inquirente e giudicante di combatterla, la corruzione è percepita in Italia come fenomeno consueto e diffuso, che interessa numerosi settori di attività: l’urbanistica, lo smaltimento rifiuti, gli appalti pubblici, la sanità e la pubblica amministrazione”.

28 Le esternalità negative della corruzione (costi della corruzione):
INTRODUZIONE Le esternalità negative della corruzione (costi della corruzione): Inefficienza dei servizi destinati alla collettività; Non oculata allocazione delle già scarse risorse pubbliche; Dissesto delle finanze pubbliche; Disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche; Compromissione del principio di uguaglianza, minando le pari opportunità dei cittadini; Disincentivo per gli investimenti dall’estero; Perdita di competitività del Paese. Frena il progresso tecnologico delle imprese, spingendole ad investire nei “mercati corrotti” e non in quelli innovativi.

29 L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni Pubbliche (CIVIT) opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione e svolge attività di controllo, prevenzione e contrasto al fenomeno dell’illegalità. Poteri: Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; Approva il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; Analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi, che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

30 L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)
Poteri: 4) Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato ed a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 5) Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs n.165/2001, per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 6) Esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche amministrazioni in applicazione della legge n. 190/2012; 7) Riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

31 L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, c. 2° e 3°)
Per l'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e controllo, la Commissione esercita poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ed ordina l'adozione di atti o provvedimenti, richiesti dai Piani Anti-corruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e dalle altre disposizioni vigenti. La Commissione può ordinare la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati.

32 L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Art. 34-bis – DL 179/2012, conv
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Art. 34-bis – DL 179/2012, conv. in legge n. 221/2012 1. All’Autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. 2. L’Autorità si avvale della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. L’Autorità, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine per l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione è differito al 31 marzo 2013.

33 DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA (art. 1, c. 4°)
Il Dipartimento della funzione pubblica: Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; Predispone il Piano nazionale anticorruzione; Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 190/2012; Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

34 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (art. 1, c. 5°)
Le Pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: un piano di prevenzione della corruzione, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

35 PREFETTO (art. 1, c. 6° e 52°) Ruolo del Prefetto: Su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. Presso ogni Prefettura, è istituito un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Le società iscritte nel predetto elenco sono tenute a comunicare ogni variazione dell'assetto proprietario e degli organi sociali.

36 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 1, c. 7°, 8°, 9°, 10, 12°, 14°, 40°)
L'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno (in sede di prima applicazione: 31 marzo 2013) adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

37 SEGRETARIO - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 7°)
La disposizione normativa (Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione) determina una importante modifica delle attribuzioni dei Segretari Comunali, che si vanno sempre più qualificando nella scelta legislativa come importante “strumento di controllo interno”. Si pensi alle novità apportate dal decreto legge n. 174/2012 in tema, appunto, di controlli interni. Il che pone subito il problema della loro indipendenza, elemento necessario per potere garantire l’autonomia di giudizio.

38 SEGRETARIO - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 82°)
Il provvedimento di revoca del Segretario Comunale (art. 1, comma 82°, L. 190/2012) è comunicato dal Prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. Intervento esterno con funzioni di garanzia

39 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 9°)
Il Piano deve: Individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; Prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

40 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 9°)
e) Monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

41 NOMINA DEL RESPONSABILE CIRCOLARE N. 1/2013
Il provvedimento è di competenza dell’organo di indirizzo politico dell’ente; Deve trattarsi di un dirigente già titolare d’ufficio e stabilmente incardinato (non fiduciario); Il dirigente non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e deve aver dato prova di condotta integerrima; Non deve essere responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, situazione che potrebbe realizzare un conflitto di interessi e, quindi, di incompatibilità; Durata: pari a quella dell’incarico dirigenziale; Compenso: attraverso la retribuzione di risultato; Necessità di avere un adeguato supporto (risorse umani, strumentali, finanziarie).

42 NOMINA DEL RESPONSABILE CIRCOLARE N. 1/2013
DESIGNAZIONE REFERENTI La circolare prevede la possibilità che il responsabile possa essere coadiuvato da Referenti all’interno dell’articolazione dell’amministrazione, fermo restando che le responsabilità tipiche del titolare della corruzione non sono delegabili. In tale evenienza, il raccordo ed il coordinamento fra il Responsabile ed i Referenti possono essere assicurate attraverso l’inserimento nel piano triennale di prevenzione di un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per il corretto esercizio della funzione.

43 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 10°)
Il responsabile provvede : alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

44 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 12° e 13°)
In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde a titolo di “responsabilità dirigenziale” (art. 21, D.Lgs n. 165/2001), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver osservato i propri obblighi; di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

45 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art. 1, c. 14°)
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde a titolo di responsabilità dirigenziale, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

46 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Dubbi ed Incertezze
La Costituzione, in tema di responsabilità, sul punto, è estremamente chiara: “La responsabilità penale è personale”. Creare una responsabilità di natura praticamente oggettiva, sia pure non di natura penale, derivante dalla commissione di illeciti penali da parte di altri, sembra un’architettura giuridica a dir poco discutibile e poco rispettosa della Costituzione e suoi principi. Come possa riconnettersi la responsabilità dirigenziale ad un atto illecito penale, connesso strettamente alla sfera giuridica del suo autore rimane, francamente, misterioso. Il responsabile della prevenzione della corruzione, in linea di coerenza con le funzioni attribuite, dovrebbe essere dotato di poteri di polizia investigativa veri e propri e configurato come soggetto del tutto terzo, assolutamente autonomo o, meglio, indipendente dalla struttura.

47 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Dubbi ed Incertezze
Non può sfuggire, ad una attenta analisi, l’impronta sostanzialmente burocratica di buona parte dell’impianto normativo. In sostanza, per evitare in capo al responsabile della prevenzione di incorrere nelle pesantissime conseguenze previste dalla legge nel caso di fatti corruttivi, basta la predisposizione del piano (non occorre che sia, poi, adottato dall’organo di indirizzo politico??) e di aver realizzato un sistema di vigilanza, sulla cui qualità la legge non spende nemmeno una virgola.

48 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Dubbi ed Incertezze
La logica avrebbe indotto a ritenere opportuno che se fosse proprio stato necessario nominare un responsabile dell’anticorruzione, la dipendenza funzionale di questi fosse con la magistratura ordinaria, per connettersi con questa anche ai fini di ottenere supporti investigativi e, soprattutto, per garantire assoluta indipendenza ed autonomia. Sorprendentemente, la legge non prevede mai espressamente azioni od attività “anticorruzione” rivolte agli organi di governo, indirizzandole, invece, solo nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti. Ma, anche gli organi politici sono protagonisti dei fenomeni corruttivi! Il responsabile talmente manca di autonomia nell’esercizio della sua delicatissima funzione che non può nemmeno adottare, come sarebbe sembrato congruente, il piano, ma solo proporlo all’organo di indirizzo politico.

49 ADEMPIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le P.A. devono disciplinare, tra l’altro, le seguenti attività (Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare 25 gennaio 2013, n. 1): Definire il piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni , e trasmetterlo alla regione interessata ed al Dipartimento della funzione pubblica; Adottare norme regolamentari, relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 53, comma 3-bis, D.Lgs n. 165/2001); Adottare il proprio codice di comportamento (art. 54, comma 5°, D.Lgs n. 165/2001).

50 SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 1, c. 11°)
La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

51 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c
Nei siti web istituzionali delle Pubbliche amministrazioni, sono pubblicate: le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i bilanci e i conti consuntivi, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, nonché un indirizzo Pec, per consentire ai cittadini l’invio di istanze o la richiesta informazioni sui procedimenti che li riguardano – comma 29°). Ogni amministrazione pubblica i risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le amministrazioni sono obbligate a rendere accessibile in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi all'ufficio competente in ogni singola fase (comma 30°).

52 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 16°)
In particolare, le Pubbliche amministrazioni devono pubblicare le informazioni relative ai procedimenti in materia di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

53 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 32°)
Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Tali informazioni sono trasmesse all'Avcp che provvede alla ripubblicazione delle stesse sul proprio sito web. L'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare tali informazioni.

54 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA (art. 1, c. 31°, 33°)
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere individuate le “informazioni rilevanti”, oggetto di pubblicazione. I titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio (art. 1, c. 1°, D.Lgs n. 198/2009). La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale: - costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici; - determina responsabilità dirigenziale imputabile al dirigente. I ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

55 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA
Prima bozza di decreto per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni (21 gennaio 2013): Sono fatti salvi i vigenti obblighi di pubblicazione; Nuovo obbligo: rendere disponibile in modo integrale il bando, la determina di aggiudicazione definitiva e altre informazioni; In relazione ai contratti con importo di aggiudicazione inferiore ai ,00 euro, la pubblicazione analitica di tutte le informazioni è effettuata in forma aggregata, con cadenza trimestrali; Per tutti i contratti di lavori, sono pubblicati anche il processo verbale di consegna dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori, di cui agli articoli 154 , 199 e 200 del Dpr n. 207/2010; Viene previsto l’obbligo di pubblicare, in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, la deliberazione a contrarre.

56 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA Prima bozza di decreto
1. Obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche. 2. Principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per pubblicazione, si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti. 4. Principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act (FOIA) statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

57 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA Prima bozza di decreto
5. Il principio della massima pubblicità dei dati deve rispettare le esigenze di segretezza e tutela della privacy. 6. Diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA ed a promuovere il principio di legalità e di prevenzione della corruzione. In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato e che dovevano divulgare. 7. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto). 8. Durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni, che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

58 PUBBLICITA’ – TRASPARENZA Prima bozza di decreto
9. Obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione (“Amministrazione trasparente”), nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento. 10. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. 11. Pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.

59 CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 17°)
Le stazioni appaltanti possono prevedere come causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. “I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, specie nei territori dove il fenomeno è particolarmente radicato. Uno degli effetti principali è di natura contrattuale, prevedendo gli stessi l’obbligo di risoluzione immediata ed automatica del vincolo negoziale qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa» (TAR Lazio – Roma, Sez. I - sentenza 18 ottobre 2010 n ).

60 CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 17°)
Il patto d’integrità configura un sistema di condizioni o di requisiti, la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese ad una specifica gara. Con la sottoscrizione del patto d’integrità, l’impresa concorrente accetta peculiari regole del bando, le quali rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, ordinaria e comune a tutte le procedure concorsuali, dell’estromissione dalla gara stessa (Consiglio di Stato, sez. V^, n /2009).

61 CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 17°)
AVCP (Determinazione n. 4/2012): I cd. protocolli di legalità - patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli le amministrazioni assumono, di regola, l’obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l’accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione indicate. Deve ritenersi che la previsione dell’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.

62 CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 19°, 20°, 21°, 22°)
Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad arbitri previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione (articolo 241, comma 1°, del Dlgs 163/2006). La mancata autorizzazione rende nulla la clausola compromissoria. La disposizione si applica anche nei casi in cui parte del contratto sia una società a partecipazione pubblica o una collegata a società a partecipazione pubblica. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabili. Qualora la controversia si svolga tra due Pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

63 CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, c. 23°, 24°, 28°)
Qualora la controversia abbia luogo tra una Pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici; altrimenti, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. La Pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

64 CONTRATTI PUBBLICI Nuova causa di risoluzione del contratto Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cpp, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 cp (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, delitti con finalità di terrorismo, peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio), nonché per reati di usura, riciclaggio, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

65 MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 (ART. 1, c. 37°, 38°)
Principi generali dell'attività amministrativa (Legge 241/1990, articolo 1): I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono obbligati ad assicurare un livello di garanzia, in tema di prevenzione della corruzione, non inferiore a quello cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni. Conclusione del procedimento (Legge 241/1990, articolo 2): Nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le Pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo.

66 MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 (ART. 1, c. 41°, 47°)
Conflitto di interessi (Legge 241/1990, articolo 6-bis) : E’ introdotto l'obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (Legge 241/1990, articolo 11) : E’ introdotto l'obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privati ex articolo 11 della legge 241/1990.

67 MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
Resa più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli di impieghi e incarichi, prevedendo l'emanazione di appositi regolamenti per individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e prevedendo la responsabilità erariale del dipendente indebito percettore. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. In caso di inosservanza di tale divieto, salve le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto deve essere versato, dall’ente erogante o dal percettore, all’amministrazione di appartenenza, per essere destinato all’incremento del fondo di produttività. Il mancato versamento costituisce ipotesi di danno erariale.

68 MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
I soggetti, pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per “incarichi retribuiti” (incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri dì ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso) ne danno comunicazione all’ente di appartenenza circa l’ammontare dei compensi entro 15 giorni dall’erogazione del compenso medesimo. Sono esclusi i compensi derivanti: dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. .

69 MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
Comunicazioni: Le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano incarichi a titolo gratuito ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione, nella quale sono indicate: le norme, le ragioni, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le PA che, nell'anno precedente, non hanno conferito incarichi, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

70 MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)
Comunicazioni: Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

71 MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, c. 42°, 43°)
Divieto triennale: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari dell'attività della Pubblica amministrazione. Tale divieto non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

72 CODICI DI COMPORTAMENTO (Art. 1, c. 44°)
Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti, al fine di assicurare la qualità di servizi, prevenzione di fenomeni di corruzione, rispetto dei doveri costituzionali. Il codice prevede il divieto di chiedere o di accettare a qualsiasi titolo compensi, regali, o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. La violazione dei doveri previsti dal codice sono causa di responsabilità disciplinare, nonché civile, amministrativa e contabile. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata.

73 CODICI DI COMPORTAMENTO (Art. 1, c. 44°)
Ciascuna Pa definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice del Governo. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. Sull'applicazione dei codici vigilano: - i dirigenti responsabili di ciascuna struttura; - le strutture di controllo interno; - gli uffici di disciplina. Le Pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici ed organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

74 PREVENZIONE CORRUZIONE (Art. 1, c. 46°)
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di peculato, malversazione, percezione indebita, concussione, corruzione: non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

75 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 1, c. 51°)
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente, che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere: sanzionato; licenziato; sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

76 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 1, c. 51°)
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

77 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 1, c. 51°)
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Siffatta disposizione normativa è importante, in quanto deroga espressamente ad un solido orientamento giurisprudenziale, in tema di accesso ad esposti o denunce, che può così essere illustrato: Nell’attuale ordinamento democratico, caratterizzato dal diritto costituzionale di difesa e dal principio di trasparenza, ogni soggetto deve conoscere, con precisione, i contenuti e gli autori di esposti o denunce: “Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria” (Consiglio di Stato, sez. VI^, n /2007).

78 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 1, c. 51°)
Non è ammessa tolleranza verso denunce segrete e/o anonime: “La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di tali dichiarazioni” (Consiglio di Stato, sez. VI^, n /2007).

79 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 1, c. 51°)
La denuncia costituisce un “fatto”, che va al di là del mero autore: “La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi. Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza” (Tar Lombardia, sez. Brescia I^, n /2008).

80 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 1, c. 51°)
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti rientra nella più vasta tematica dell’incentivazione della segnalazione delle condotte illecite (il cd. whistleblowing). In sede internazionale, per whistleblowing si intende la rivelazione di fatti che possono integrare la fattispecie astratta del reato di corruzione, fatta di propria iniziativa ed in forma non anonima da un soggetto appartenente ad una determinata organizzazione (inside whistleblowing), privata o pubblica, alle competenti autorità esterne a tale organizzazione (external whistleblowing), anche in mancanza di una espressa autorizzazione da parte della prima (unauthorized whistleblowing), trattandosi di fatti collegati all’attività dell’organizzazione di appartenenza.

81 ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE (art. 1, c. 53°)
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

82 ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE (art. 1, c. 52°)
Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali prima indicate, presso ogni Prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia, in cui l'impresa ha sede, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

83 AZIONE DI RESPONSABILITA’ ERARIALE (art. 1, c. 62°)
Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Nei giudizi di responsabilità, il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

84 MAGISTRATI CON INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI (art. 1, c
Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di capi di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge cessano di diritto, se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.

85 DELEGHE AL GOVERNO (art. 1, c. 35°, 48°, 49°, 50°)
Pubblicità - Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Procedimenti amministrativi - Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi. Incarichi dirigenziali - Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati in possibile conflitto con l'esercizio imparziale delle pubbliche funzioni.

86 DELEGHE AL GOVERNO (art. 1, c. 63°, 64°, 65°, 67°, 73°, 74°)
Cariche elettive - Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un testo unico in materia di incandidabilità alle cariche di membro del Parlamento europeo e nazionale, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché per ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni ex articolo 114 Tuel, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. Collocamento in fuori ruolo dei magistrati - Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo.

87 MODIFICHE AL CODICE PENALE INASPRIMENTO DELLE PENE
Peculato (art. 314): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (prima tre) a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Concussione (art. 317): Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei (prima 4) a dodici anni. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318): Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno (prima sei mesi) a cinque anni (prima tre anni).

88 MODIFICHE AL CODICE PENALE INASPRIMENTO DELLE PENE
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319): Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro (prima due) a otto anni (prima cinque). Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro (prima tre) a dieci (prima otto) anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (prima quattro) a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti.

89 MODIFICHE AL CODICE PENALE INASPRIMENTO DELLE PENE
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”. Quindi, la concussione diventa ascrivibile al solo pubblico ufficiale (e non anche all’incaricato di pubblico servizio) e non si parla più di induzione che diventa oggetto, appunto, di un reato autonomo. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320): Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, all’incaricato In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

90 MODIFICHE AL CODICE PENALE INASPRIMENTO DELLE PENE
Istigazione alla corruzione (art. 322): Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

91 MODIFICHE AL CODICE PENALE INASPRIMENTO DELLE PENE
Abuso d’ufficio (art. 323): Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno (prima sei mesi) a quattro anni (prima tre anni). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

92 MODIFICHE AL CODICE PENALE INASPRIMENTO DELLE PENE
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis): Chi sfrutta le sue relazioni con un pubblico ufficiale per ottenere denaro o qualsiasi altro vantaggio patrimoniale "come prezzo della propria mediazione illecita" è punito con il carcere da 1 a 3 anni. “Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

93 MODIFICHE AL CODICE PENALE E CIVILE
Corruzione tra privati (art cc): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Si procede a querela della persona (società) offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

94 MODIFICHE AL CODICE PENALE Le critiche della Cassazione (Ufficio Studi)
Il “crinale” che divide le tre diverse figure di reato (dalla più lieve alla più grave: corruzione – induzione indebita – concussione) appare di non immediata individuazione, risultando impegnativo il compito dell’interprete (specie considerando che, nell’esperienza quotidiana, il comportamento di esplicita intimidazione del privato risulta essere, in definitiva, il meno frequente) di inquadrare nella corretta cornice giuridica il fatto concreto. In particolare, appare difficile distinguere tra induzione indebita (ora, non più ricompresa nella concussione) e corruzione, posto che in tale seconda figura di reato, le modalità della condotta del soggetto pubblico che riceve l’utilità o accetta la promessa sono lasciate indeterminate, sicché, in definitiva, l’unico elemento, peraltro impalpabile, di discrimine, rimarrebbe l’abuso della qualità o dei poteri, presente unicamente, come ricordato, nella figura di induzione indebita.

95 MODIFICHE AL CODICE PENALE Le critiche della Cassazione (Ufficio Studi)
Per quanto riguarda il nuovo reato di “traffico di influenze illecite”, al fine di una sua corretta interpretazione , alla luce dei principi di determinatezza e tassatività dei reati, sarebbe necessaria la sussistenza, nell’ordinamento, di previsioni in grado di definire il confine tra il consentito ed il non consentito, alla stessa stregua, del resto, di quanto accade in altri paesi, ove è riconosciuta la liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in forma professionale specie presso istituzioni politiche o amministrazioni pubbliche. Nella specie, tuttavia, un simile catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità, tutt’altro che remota, di ritenere sanzionate condotte altrove ritenute del tutto lecite (si pensi all’azione, appunto, di gruppi di pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore dell’introduzione o, viceversa, dell’abrogazione di leggi).

96 MODIFICHE AL CODICE PENALE Le critiche della Cassazione (Ufficio Studi)
Per quanto concerne il novello reato di “corruzione tra privati”, non siamo di fronte alla generalizzata incriminazione della corruzione privata, come annunciato, atteso che l’intervento rimane circoscritto alle società commerciali e continua a punire la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto tale. Né l’eventualità che il fatto risulti procedibile d’ufficio laddove si determini una distorsione della concorrenza sembra argomento spendibile in senso contrario, atteso che anche in tal caso deve comunque verificarsi l’evento lesivo degli interessi patrimoniali della società. In altri termini siamo nuovamente di fronte ad una vera e propria privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere con gli obiettivi degli strumenti internazionali che erano quelli della repressione tout court della corruzione privata. Certamente, quando il reato diviene procedibile d’ufficio, l’oggetto giuridico si colora di venature pubblicistiche, ma senza abbandonare la sua vocazione di proteggere innanzi tutto l’interesse societario, rispetto al quale quello alla tutela della libera concorrenza appare comunque recessivo.


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