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Diritti delle donne e multiculturalismo Il testo fondamentale di riferimento: Susan Moller Okin (Is Multiculturalism Bad for Women?, 1999). Tesi: I sostenitori.

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1 Diritti delle donne e multiculturalismo Il testo fondamentale di riferimento: Susan Moller Okin (Is Multiculturalism Bad for Women?, 1999). Tesi: I sostenitori del multiculturalismo, inteso come riconoscimento di diritti collettivi alle minoranze culturali, hanno ignorato i contenuti spesso discriminatori verso le donne di queste culture.

2 Gran parte delle ‘culture sociali’ ( societal cultures, Kymlicka), in particolare delle culture arabe, africane, asiatiche, si pone l’obiettivo del controllo sulle donne principalmente attraverso: mutilazioni genitali, poligamia, matrimoni in età infantile o imposti.

3 Pratiche ‘culturali’ contro la dignità e la libertà delle donne (America Latina, Sud- Est asiatico rurale, alcune parti dell’Africa occidentale): obbligare la donna stuprata a sposare il suo stupratore. (L’Italia e l’art 544 del codice penale, abolito solo nel 1981. Il caso di Franca Viola, 1965).

4 «Molte consuetudini basate sulla cultura mirano a controllare le donne e ad asservirle, soprattutto sul piano culturale e riproduttivo, ai desideri e agli interessi maschili» (Moller Okin, Diritti delle donne e multiculturalismo, p. 12). Perseguire ovunque il diritto delle donne al rispetto di sé e alle scelte di vita autonome.

5 Differenze di genere e multiculturalismo: il caso delle mutilazioni genitali femminili (MGF) Che cosa intendiamo per MGF: clitoridectomia, escissione, infibulazione. Circa 130 milioni di donne nel mondo sono sessualmente mutilate; ogni anno 2 milioni di bambine subiscono queste mutilazioni (da pochi giorni dalla nascita fino all’adolescenza; più spesso dai 3 agli 8 anni).

6 I paesi più coinvolti: Somalia, Egitto, Sudan. Le MGF non hanno fondamento religioso, non sono prescritte dalla religione islamica, anche se sono praticate in molti paesi islamici (ma anche in gruppi che si riconoscono nella religione aninimista o in quella cristiana).

7 Tradizione vecchia di secoli e diretta a certificare la subordinazione sociale della donna. La donna che non ha subito la MG prescritta non è una vera donna, è considerata impura, non può contrarre matrimonio e mettere al mondo dei figli, è emarginata. Le conseguenze sociali di questo stigma nei paesi africani.

8 Mutilare sessualmente le bambine, in questo contesto, viene considerato una modalità attraverso la quale dare piena espressione all’identità femminile. Le conseguenze mediche, psicologiche e sociali possono essere gravissime. A seguito degli interventi non sono rare infezioni, emorragie, e persino la morte di alcune bambine.

9 Nei paesi africani la tradizione è radicata, ma nei paesi di migrazione diverse donne cercano di sottrarre le figlie a questa pratica. Il ruolo della famiglia patriarcale nell’imporre la tradizione. Molte mutilazioni avvengono nei paesi di origine, dove le bambine sono portate, dall’Europa, a questo scopo. Ma molte ‘operazioni’ sono realizzate in Europa.

10 Le proibizioni in Occidente Le prese di posizione di organismi internazionali: OMS, UNICEF, Amnesty International. Le MGF come violazioni dei diritti umani; la condanna internazionale verso queste pratiche. La “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza verso le donne” (ONU 1993). Vedi la Dichiarazione di Pechino del 1995 contro ogni forma di violenza contro le bambine e le donne.

11 La disciplina giuridica: In Italia esiste una legge del 2006 specificamente contro le MGF (sanzione prevista: reclusione da 4 a 12 anni); in Francia le MGF sono considerata un crimine e possono essere punite con pene che arrivano fino a 15 anni; pene sono previste anche in Svezia e Gran Bretagna (già dagli anni Ottanta).

12 Le questioni sollevate dalle MGF: Le ragioni contro una specifica criminalizzazione delle MGF (sebbene le mutilazioni siano comunque da perseguire in quanto lesioni personali gravi).

13 Contro la incriminazione 1. Necessità di rispettare le tradizioni culturali di altre etnie. Le MGF come ‘reato culturale’ (elemento di identificazione e appartenenza comunitaria). Da qui l’esigenza di un ‘pluralismo normativo’. 2. Inadeguatezza della risposta penale. Non serve la repressione ma la sensibilizzazione a una diversa prospettiva sull’identità femminile.

14 Per la incriminazione Le ragioni a favore della specifica incriminazione delle MGF 1. Il rispetto della donna come valore non negoziabile 2. L’ingiustificabilità delle MGF In generale: la punizione (a partire dalle condanne penali) deve essere accompagnata da iniziative culturali finalizzate alla modificazione delle culture di genere.

15 Come è già stato detto I ‘diritti polietnici’ sono legati alle minoranze culturali (ad esempio negli USA) ed esprimono il loro rifiuto del principio dell’assimilazione. Oggi occorre dunque “navigare tra la Scilla dell’ugualitarismo e la Cariddi del differenzialismo” (Wieviorka). L’equilibrio difficile. Le circostanze storiche delle nuove ondate migratorie modificano il quadro tradizionale dei problemi della cittadinanza.

16 Le sperimentazioni, anche in Italia, di ‘escissioni simboliche’ in contesti di sanità pubblica (il caso di Torino)

17 Riepilogando la questione della relazione tra differenze di genere e multiculturalismo Tensione fra rispetto dei diritti delle donne e preoccupazioni multiculturaliste, finalizzate a proteggere la diversità culturale. Approccio multiculturalista: andare oltre la protezione del diritto del singolo in direzione della protezione dei diritti del gruppo culturale di minoranza.

18 Nei gruppi le figure maschili sono generalmente più forti e dominanti rispetto a quelle femminili. Il supporto alle culture di gruppo diventa così facilmente un supporto alle loro figure. Da qui la tensione tra protezione del principio dell’eguaglianza morale di uomini e donne (approccio femminista) e multiculturalismo.

19 Il femminismo contro il patriarcato, ancora dominante in numerosi gruppi culturali (secondo alcune, in forma velata, anche nella cultura occidentale contemporanea). La struttura culturale dei gruppi è fondata sulle differenze di genere (diritti maschili, doveri femminili).

20 Patriarcato: controllo maschile sulla sessualità e la vita delle donne. In generale: controllo delle donne da parte degli uomini. Le mutilazioni genitali, ma anche, ad esempio, la poligamia, i matrimoni imposti, i matrimoni in età infantile, la segregazione sessuale, la questione del matrimonio con lo stupratore (che lo proscioglie da ogni accusa) esemplificano queste forme di controllo.

21 In sintesi: in molti gruppi culturali l’asservimento delle donne agli interessi e ai desideri maschili è dato per scontato. L’approccio multiculturalista può di fatto fungere da supporto a questa pretesa (vedi le riflessioni di Susan Moller Okin)

22 Riferimenti bibliografici S. Moller Okin, Diritti delle donne e multiculturalismo, Milano, Raffaello Cortina, 2007. A. Facchi, I diritti nell’Europa multiculturale (cap. V), Roma-Bari, Laterza, 2008.


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