La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari"— Transcript della presentazione:

1 Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari
Anno Accademico 2014/2015 Vigilanza bancaria: principi e strumenti Prof. Mario Comana Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Luiss Guido Carli

2 Argomenti trattati Le ragioni del controllo pubblico;
Obiettivi della regolamentazione della vigilanza; I modelli teorici di vigilanza; Gli strumenti di vigilanza; Fonti normative: Il legislatore nazionale; Il legislatore comunitario; Nuova vigilanza bancaria europea: Principi; Quadro normativo; Ripartizione dei compiti; Ciclo di vigilanza; Cooperazione con altri organismi;

3 Le ragioni del controllo pubblico
La regolamentazione del sistema finanziario fa parte degli interventi pubblici in economia finalizzati ad assicurare stabilità ed equità nella distribuzione ed efficienza nell’impiego delle risorse. I contratti finanziari sono contraddistinti da elevata aleatorietà (asimmetria informativa a danno del datore di risorse) La protezione dei piccoli investitori è necessaria per evitare un crollo della fiducia che comprometterebbe il funzionamento del sistema finanziario Quali sono le peculiarità del settore finanziario che impongono l’adozione di una regolamentazione speciale? Le banche sono gli unici intermediari le cui passività sono accettate come mezzi di pagamento  fondamentali per la trasmissione della politica monetaria e il funzionamento del sistema dei pagamenti I fitti rapporti interbancari comportano effetti a catena nei fallimenti bancari con ripercussioni dirette sui risparmiatori sulla tenuta del sistema finanziario

4 Obiettivi della regolamentazione della vigilanza
L’impianto dei controlli pubblici sulla sistema finanziario può essere diviso in due rami Gestione della politica monetaria Esercizio poteri di regolamentazione e vigilanza Controllo della quantità di moneta e del livello del tasso di interesse per raggiungere obiettivi di politica economica (stabilità dei prezzi) Regolamentazione (Regulation): insieme delle norme che disciplinano l’attività degli intermediari finanziari e il funzionamento dei mercati Vigilanza (Supervision): attività di controllo svolta da Autorità dedicate per accertare l’effettiva applicazione delle norme Stabilità: garantire il raggiungimento dell’equilibrio di gestione da parte dei singoli operatori (controllo su liquidità, solvibilità e assunzione dei rischi); Efficienza allocativa: capacità di destinare le risorse finanziarie ai progetti di investimento più meritevoli; Efficienza operativa: capacità gestionale nel combinare i fattori produttivi (minimizzazione dei costi)  garantire la concorrenza Trasparenza e correttezza dei comportamenti: garantire la completezza informativa e limitare i comportamenti opportunistici e i conflitti di interesse

5 I modelli teorici di vigilanza
La teoria ha identificato diversi modelli di vigilanza con differenti ripartizioni dei poteri e dei compiti tra le Autorità. Vigilanza istituzionale: distinte autorità si occupano rispettivamente di intermediari bancari, mobiliari e assicurativi. Ha il vantaggio di suddividere chiaramente i compiti, ma si rivela inadeguato di fronte alla tendenza all’integrazione e alla diversificazione poiché può portare all’applicazione di norme poco uniformi per la stessa attività svolta da diversi soggetti. Vigilanza per attività: disciplina le attività indipendentemente dal soggetto che le esercita. Consente una specializzazione delle Autorità, ma può condurre ad eccessiva frammentazione dei controlli sui soggetti. Vigilanza per finalità: ogni Autorità detiene il controllo di uno specifico obiettivo (stabilità, trasparenza, correttezza dei comportamenti,…). Garantisce parità concorrenziale, ma il pericolo è quello di un’assegnazione delle competenze non univoca. Vigilanza accentrata: un’unica Autorità si occupa della supervisione di tutti gli intermediari. Può consentire economie di scala e di scopo, ma con il rischio di un’eccessiva complessità organizzativa dell’organismo di vigilanza.

6 Gli strumenti di vigilanza
Per il raggiungimento degli obiettivi le autorità dispongono di diversi strumenti Vigilanza Strutturale, finalizzata a incidere direttamente sulla struttura del settore. Principali strumenti: Condizioni di entrata; Vincoli all’operatività; Controlli sull’assetto proprietario e organizzativo Interventi amministrativi su quantità e prezzi. Vigilanza Prudenziale, rivolta a verificare il rispetto dei corretti principi di gestione per la limitazione dei rischi e il mantenimento di condizioni di liquidità e solvibilità. Non c’è intervento diretto, le Autorità fissano le «regole del gioco» in modo neutrale. Un esempio è costituito dagli accordi di Basilea per la detenzione di un livello minimo di mezzi patrimoniali. Vigilanza Informativa, attività conoscitiva posta in essere dalle Autorità di vigilanza su condizioni economiche e patrimoniali, assetto proprietario, struttura organizzativa, operatività verso la clientela e i mercati. Può avere carattere regolare («segnalazioni periodiche di vigilanza») o in via episodica su iniziativa dell’Autorità. Vigilanza Protettiva, utilizzata per prevenire le situazioni di crisi degli intermediari e per limitarne le conseguenze. Per la prevenzione si parla di interventi: di sistemi di early warning; di credito di ultima istanza (finanziamento della BC per evitare che l’illiquidità di una banca si trasformi in insolvenza); di amministrazione straordinaria. Per strumenti ex-post si parla di: liquidazione coatta amministrativa; sistemi si assicurazione depositi. Vigilanza Ispettiva, rappresenta il completamento di quella informativa, attraverso verifiche svolte presso l’intermediario.

7 Fonti normative: il Legislatore nazionale
La NORMATIVA PRIMARIA, disegna un quadro di regole base per ciascun comparto dell’intermediazione finanziaria Si possono individuare due livelli normativi: La NORMATIVA SECONDARIA, disposizioni di maggior dettaglio, generalmente emanate dalle Autorità di vigilanza in ragione della loro forte specializzazione e competenza tecnica L’intervento del legislatore nazionale I principali interventi riflettono una logica settoriale: Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs. 385/1993), detta la disciplina per l’attività di intermediazione creditizia svolta dalle banche e da intermediari creditizi non bancari; Testo Unico della Finanza (TUF, D.lgs. 58/1998), disciplina l’attività di intermediazione mobiliare, per quanto riguarda la prestazione di servizi di investimento, la gestione collettiva del risparmio e il funzionamento dei mercati mobiliari; Codice delle Assicurazioni Private (CAP, D.lgs. 209/2005), racchiude le disposizioni in materia di assicurazioni ramo vita e ramo danni.

8 Fonti normative: il Legislatore comunitario
L’Italia, in qualità di Paese membro dell’Unione europea, è caratterizzata da una regolamentazione del sistema finanziario derivante dall’interazione fra diverse fonti normative, sia nazionali che comunitarie. Direttive 1977/80/CE e 1989/646/CE: introduzione della definizione comunitaria di ente creditizio, posto in rilievo il carattere imprenditoriale dell’attività bancaria e subordinato l’autorizzazione al suo esercizio al rispetto di condizioni di natura oggettiva, quali la dotazione minima di capitale iniziale e il possesso di requisiti di onorabilità e professionalità per coloro che rivestono posizioni apicali; introdotto il modello di “banca universale” recepite in Italia con il TUB (Testo Unico Bancario) Sistema bancario Direttiva 2006/48/CE: impone requisiti minimi di capitale (CRD Capital Requirement Directive) in recepimento del contenuto dell’accordo sul capitale (Basilea 3) Direttiva 1993/22/CE (Investment Services Directive – ISD): si applicano i principi di mutuo riconoscimento e armonizzazione minima anche alle imprese di investimento e i mercati regolamentati. Mercato mobiliare Direttiva 2004/39/CE (Market In Financial Instruments Directive – MIFID): resa necessaria dall’accresciuta complessità dei mercati e dei prodotti finanziari; viene introdotta una logica di armonizzazione massima.

9 La nuova Vigilanza bancaria europea
La crisi finanziaria in corso ha reso evidente che la stabilità della moneta unica e del mercato interno dei sevizi bancari europei trovano il loro principale punto di debolezza nella frammentazione del settore finanziario. il rafforzamento del sistema bancario è stato posto in essere percorrendo due strade parallele Una, volta a rafforzare le regole prudenziali in modo da poter prevenire il sorgere di crisi bancarie L’altra, mirante alla formulazione di regole per la gestione delle crisi tali da ridurre il loro impatto sugli agenti del sistema, in particolare sui contribuenti, e una più coordinata gestione delle crisi stesse Nuovo accordo di Basilea (Basilea 3) Unione Bancaria Europea fondata su tre pilastri: MUV (Meccanismo Unico di Vigilanza – Single Supervisory Mechanism – SSM); Sistema Unico di Soluzione delle Crisi (Single resolution Mechanis – SRM); Sistema integrato di garanzia dei depositi (direttiva europea Deposit Guarantee Scheme Directive – DGSD)

10 Il MUV (SSM) – Principi I nove principi dell’MUV
Coinvolgerà la BCE e le Autorità Nazionali Competenti ANC (principalmente Banche centrali), promuovendo l’applicazione di un unico corpo di norme alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi al fine di rafforzare la solidità del sistema bancario europeo. L’obiettivo è quello di sviluppare le migliori prassi di vigilanza già esistenti coinvolgendo l’Autorità Bancaria Europea, il Parlamento europeo, l’Eurogruppo, la Commissione europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) assicurando: la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo; l’accrescimento dell’integrazione e della stabilità finanziaria; una vigilanza coerente. Il controllo di tutto il Sistema bancario europeo verrà trasferito in capo alla BCE I nove principi dell’MUV Impiego delle migliori prassi Integrità e decentramento Omogeneità nell’ambito MVU Coerenza con il mercato unico Indipendenza e responsabilità Approccio basato sul rischio Proporzionalità Livelli adeguati di vigilanza per tutti gli enti creditizi Misura correttive efficaci e tempestive

11 Il MUV (SSM) – Quadro normativo
Questo compito verrà svolto applicando tutte le normative pertinenti dell’UE e, dove applicabile, la legislazione nazionale di recepimento delle stesse nello stato membro il regolamento UE 575/13 (CRR), relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (modificando il regolamento (UE) n. 648/2012) In particolare rivestono un ruolo preminente la direttiva 2013/36/UE (CRD-IV) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE La scelta dello strumento normativo del regolamento persegue l’obiettivo di creare un insieme di regole uniformi e vincolanti a livello europeo (single rulebook) limitando in tali aree la discrezionalità dei singoli stati membri. Il single rulebook verrà progressivamente completato con l’emanazione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell’EBA. I Regulatory Technical Standsards, una volta approvati dalla commissione hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili senza necessità di recepimento. Per l’Italia le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari sono raccolte nella circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre Nel documento vengono anche riordinate le vigenti disposizioni di vigilanza nelle aree rimesse alla discrezione regolamentare secondaria della Banca d’Italia.

12 Il MUV (SSM) – Ripartizione dei compiti
L’MVU è responsabile della vigilanza di circa soggetti negli stati membri. I ruoli e le competenze della BCE e delle ANC sono attribuite sulla base della significatività dei soggetti vigilati. La BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti significativi (circa 120) con l’assistenza delle ANC. L’attività corrente di vigilanza sugli enti significativi sarà svolta dai Gruppi di Vigilanza Congiunti (GVC) composti da personale BCE e ANC. Le ANC continuano a condurre la vigilanza diretta sugli enti meno significativi (circa 3.700) sotto la supervisione della BCE. La BCE ha istituito quattro Direzioni Generali per svolgere i compiti di vigilanza conferiti in cooperazione con le ANC: La DG Vigilanza microprudenziale I e II sono responsabili della vigilanza diretta su base giornaliera degli enti significativi; La DGV microprudenziale III è incaricata della supervisione della vigilanza condotta dalla ANC sugli enti meno significativi; La DGV microprudenziale IV svolge funzioni orizzontali e specialistiche nei confronti di tutti gli enti creditizi, mette a disposizione competenze specialistiche su particolari aspetti della vigilanza (es modelli interni, ispezioni in loco).

13 Il MUV (SSM) – Ciclo di Vigilanza
Il processo di vigilanza può essere visto come un ciclo: le politiche di regolamentazione e vigilanza forniscono le basi per le attività di vigilanza e lo sviluppo di metodologie standard di vigilanza La Divisione metodologia e standard di vigilanza, riesamina periodicamente ed elabora la metodologia di vigilanza La Divisione Politiche di vigilanza, contribuisce all’elaborazione dei requisiti prudenziali obbligatori, alle prassi di gestione dei rischi e alle politiche retributive L’esperienza tratta dall’attuazione pratica delle metodologie e degli standard si riflette sulla pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo

14 Il MUV (SSM) – Cooperazione con altri organismi
L’MVU coopera strettamente con altre istituzioni europee Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS): ha il compito di sorvegliare i rischi nel sistema finanziario dell’UE nel suo complesso (vigilanza macroprudenziale). La BCE nell’applicare gli strumenti macroprudenziali definite nel CRV4 e nel CRR deve tener conto delle raccomandazioni del CERS. Autorità Bancaria Europea (EBA): L’MVU deve svolgere le proprie finzioni in conformità delle norme dell’EBA. L’MVU partecipa ai lavori dell’EBA e contribuisce a favorire la convergenza in materia di vigilanza integrando la vigilanza tra le giurisdizioni. Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism - SRM): prevede l’accentramento delle competenze e delle risorse essenziali per gestire il fallimento di qualsiasi ente creditizio degli Stati membri. Assicura che, qualora una banca soggetta all’MVU dovesse affrontare un periodo di difficoltà, la sua risoluzione possa essere gestita in modo efficiente e con costi minimi. Ci dovrà essere uno scambio di informazioni tra MVU e SRM e ANC sull’ente in crisi. Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM): sarà in grado di ricapitalizzare direttamente gli enti creditizi. Il funzionamento dipende da un efficiente scambio di informazioni tra MVU, ESM e autorità nazionali di risoluzione.


Scaricare ppt "Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari"

Presentazioni simili


Annunci Google