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FONTI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E NAZIONALI LE CORTI E IL SISTEMA DI TUTELA L’AZIONE CIVILE ANTIDISCRIMINATORIA IN ITALIA LA GIURISPRUDENZA AVV. EUGENIO.

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1 FONTI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E NAZIONALI LE CORTI E IL SISTEMA DI TUTELA L’AZIONE CIVILE ANTIDISCRIMINATORIA IN ITALIA LA GIURISPRUDENZA AVV. EUGENIO NACCARATO IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

2 Fonti internazionali Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite – 10 dicembre 1948) Art. 1 “Tutti gi esseri umani nascono liberi e eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” Art. 7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro OGNI DISCRIMINAZIONE che violi la presente dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”… La DUDU ha ispirato la maggior parte della legislazione internazionale in materia di diritti umani, ma non è in sé un documento legalmente vincolante. MESSAGGIO sulla opinione pubblica: IL VALORE FONDAMENTALE E INNATO DI OGNI ESSERE UMANO

3 Fonti internazionali Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) (1966) Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) (1966) Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne (CEDAW) (ratificata dall’Italia con legge il 10/6/1985) Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) (ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) (richiama espressamente DUDU) Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti (1984 – Comitato contro la Tortura) Convenzione sullo status dei rifugiati (1951) Convenzione Oil sui lavoratori migranti n. 143/1975 e Convenzione int. sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari (1990) Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18)

4 Fonti internazionali VINCOLANO LO STATO, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno. In caso di contrasto tra norme interne e norme di diritto internazionale pattizio, spetta alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità (norme di diritto internazionale pattizio quale parametro di legittimità costituzionale delle norme interne anche posteriori – v. sentenze gemelle della Corte Cost. n. 348 e 349/2007).

5 Consiglio D’Europa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (Roma, 4/11/1950 ) - Protocollo 12 alla CEDU riguardante la proibizione generale della discriminazione (2000, entrato in vigore il 2005) Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali (1995, in vigore dal 1995) Convenzione contro la tratta di essere umani del Consiglio d’Europa 2005, in vigore dal 2008) Carta sociale europea (riveduta - 1996) – (e v. anche Comitato europeo diritti sociali – CEDS) Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti (1987 – v. anche Comitato per la prevenzione della Tortura) - sottoscritta dall’Italia solo nel 2012) Convenzione di Istanbul (2011), sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 giugno 2013, n. 77

6 Unione Europea Trattato sull’Unione Europea (TUE – Maastricht 1992, v. art. 3) Trattato europeo di Amsterdam (1997, TCE – v. artt. 12, 13 e 141) Trattato sul funzionamento UE (v. ora artt. 10, 18, 19 e 157 TFUE) Carta dei diritti fondamentali della UE (2000 – artt. 20-23) Trattato di Lisbona (2009) Direttive e regolamenti…

7 Unione Europea Rapporto tra diritto comunitario e diritto interno: a) Efficacia diretta del diritto comunitario b) Primato del diritto comunitario sul diritto interno. - I Regolamenti comunitari (atto legislativo vincolante in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea) - Le direttive comunitarie (atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i Paesi dell’UE DEVONO realizzare. - Spetta a ciascun Paese adottare le leggi per darle attuazione. - Tuttavia, se sufficientemente incondizionate, precise e chiare possono essere richiamate e fatte valere dai singoli nei confronti dello Stato… (v. Corte di Giustizia europea)

8 Direttive Direttiva 2000/43 “Razza” (“attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”) (d.lgs 215/13 e ss.mm., e D.P.C.M 11.12.2003 che ha istituito l’Ufficio Nazionale Anti – Discriminazione (UNAR) presso il Dipartimento Pari Opportunità) Direttiva 2000/78 “Occupazione” (“quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”: divieto di discriminazioni fondate sulla religione e le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale Occupazione”) (d.lgs 216/03), Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (e attuato con D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, che ha modificato il d.lgs 198/06, Codice delle pari opportunità tra uomo e donne) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (v. Legge Rosarno, dlgs. 109/2012 – Criticità)

9 Direttive e regolamenti - Immigrazione Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europea e del Consiglio del 29 aprile 2004. Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente del territorio degli Stati membri (attutato con d.lgs n. 30/2007 e ss. mm.) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (e successive modifiche ed integrazioni) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio relativa a norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo politico negli Stati membri (d.lgs 140/2005) Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (attuata con d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo ai regimi di “sicurezza sociale” per i lavoratori subordinati, autonomi e i loro familiari Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione dello status di rugiato o protezione sussidiaria (d.lgs 19/11/2007, n. 251 e ss.mm.) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (c.d. Direttiva rimpatri – attuata con L. 02/08/2011, n. 129, che ha convertito in legge il d.l. 89/2011 “disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38 sulla libera circolazione dei cittadini comunitari)

10 Direttive e regolamenti (in tema di immigrazione) Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS); Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (attuato con d.lgs 109/2012, c.d. LEGGE ROSARNO) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; Regolamento (ce) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex); Regolamento (ue) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex); Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europea e del Consiglio, relativa a una procedura unica per permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (d.lgs 4/3/2014, n. 40)

11 Fonti nazionali/1 Costituzione della Repubblica Italiana : v. artt. 2, 3, 10, 51, 117, c. 1 art. 4 l. 604/1966 e art. 15 l. 300/1970 su licenziamento discriminatorio e atti discriminatori (v. anche Legge Fornero) d. lgs. 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" (in cui sono confluite la l. 903/77 e la l. 125/1991) d. lgs. 286/1998, T.U. Immigrazione v. artt. 2, 18 e ss., 43, 44 l. 68/99 e l. 67/06 sulla tutela dei disabili L. 205/1993, misure urgenti in tema di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Legge Mancino)

12 Fonti nazionali/2 d. lgs. 215/2003, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica” d. lgs. 216/2003, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" (disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro) d. lgs. 150/2011, "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” (art. 28, “Delle controversie in materia di discriminazione”)

13 Fonti regionali (Calabria) Statuto della Regione Calabria (L.R. 19 ottobre 2004 n. 24). Art. 2 co. 2 lett. h): “La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l’effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi”. Leggi regionali, secondo le materie indicate nel 117 Cost. (a es. v. L.R. n. 44 del 20/12/2011, norme per il sostegno delle persone non autosufficienti, e la sentenza della Corte Cost. n. 4 del 2013; L.R. 12 giugno 2009 n.18 “Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”).

14 Fonti regionali Sui rapporti tra Stato e Regione (v. competenze art. 117 Cost.) ESEMPIO: l’accesso all’abitazione - Le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in materia di e.r.p. (Corte Cost., sent. n. 94/2007 e ord. 32/2008) - Lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero (art. 117 c. 2 lett. b) e di determinazione dei livelli essenziali attinenti i diritti sociali e civili (lett. m) - Art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98: Parità di trattamento con i cittadini italiani nell’accesso agli alloggi di e.r.p., servizi di intermediazione immobiliare delle agenzie sociali, credito agevolato in materia di prima casa a favore di: a) Stranieri titolari di carta di soggiorno ; b) Stranieri titolari di pds di durata almeno biennale e che esercitano attività lavorativa (titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato); c) Titolari dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (Art. 29 d.lgs. n. 251/2007)

15 Fonti regionali Sui rapporti tra Stato e Regione NB: gli articoli 40 e 41 del T.U. Imm. (su accesso abitazione e assistenza sociale) sono da ritenersi uno standard minimo di trattamento, quindi le Regioni potranno eventualmente prevedere un trattamento più favorevole (es. L.R. Emilia Romagna n.5/2004) per lo straniero, ma non un trattamento, direttamente o indirettamente, più sfavorevole - La potestà legislativa delle Regioni deve sempre rispettare i diritti fondamentali e i vincoli costituzionali, nonché quelli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi del diritto internazionale pattizio (art. 117 Cost.).

16 Tipologie di discriminazione La normativa in materia – internazionale, europea e nazionale – poggia sulla distinzione di base tra: discriminazione diretta, che si verifica (art. 2 del d.lgs 215/03 e 216/03) “quando, per la razza, l’origine etnica, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età, o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata in un’altra situazione analoga” Per esempio, si è in presenza di una discriminazione diretta se il Locatore di una casa, quando una famiglia africana si reca a visitare l’appartamento, esclude che una loro offerta di prendere l’appartamento in locazione possa venire presa in considerazione perché i condomini potrebbero avere da ridire sul fatto di avere persone “di colore” all’interno dello stabile.

17 Tipologie di discriminazione discriminazione indiretta che si verifica “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza o origine etnica, o ancora le persone che professano una religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale, in una situazione di particolare svantaggio rispetto a altre persone”. Si tratta di una forma più subdola di discriminazione, che, per esempio, può verificarsi se: 1) un datore di lavoro decidesse di escludere candidati che vivono in una specifica area della città, che è quella dove vivono molti Rom, sicché la selezione operata dal potenziale datore di lavoro sarebbe dunque svantaggiosa per gli eventuali candidati Rom, che, di conseguenza, verrebbero discriminati in maniera indiretta; 2) per accedere a determinati benefici, oltre al requisito del permesso di soggiorno, si richieda la residenza o diversi anni di residenza (v. giurisprudenza sulle prestazioni sociali…)

18 Tipologie di discriminazione le molestie perpetrate allo scopo o con la conseguenza di violare la dignità di una persona a causa della sua origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, di una disabilità, per l’età o per il proprio orientamento sessuale, e di creare un ambiente di intimidazione, ostilità, degradazione, umiliazione e offesa; l’ordine di discriminare (art. 2 d.lgs. 215 e 216 del 2003) la ritorsione, che si verifica quando qualcuno è trattato male o diversamente solo per aver sporto denuncia contro le discriminazioni subite o per aver appoggiato un collega che abbia sporto denuncia.

19 Tipologie di discriminazione Le discriminazioni alla rovescia, caratterizzate dal fatto che viene discriminato un soggetto e/o un gruppo di soggetti che normalmente è favorito nell’ambito del sistema giuridico di riferimento. Nell’ambito delle “discriminazioni alla rovescia” rientrano: a) le situazioni di svantaggio, subìte dai soggetti che si trovano in una “situazione interna” ad uno Stato UE, situazione che deriva dalla mancata applicazione a questi soggetti delle norme comunitarie che garantiscono le libertà di circolazione. Per rimediare a questo tipo di discriminazioni è stata ripetutamente adita la CGUE, la quale però, almeno fino al 2000, ha negato la propria competenza per l’irrilevanza comunitaria di tutte quelle situazioni che, non avendo diretti collegamenti con il diritto comunitario, trovano il proprio fondamento nella legislazione interna del singolo Stato membro, mentre, a partire dalla sentenza 5 dicembre 2000, C–448/98, Guimont, la CGUE ha abbandonato la sua posizione di chiusura sperimentando strade interpretative diverse, per cercare di dare tutela alle suddette situazioni, senza violare i Trattati. Nel nostro ordinamento, la strada che si è dimostrata più efficace è quella dell’incidente di costituzionalità, in riferimento all’art. 3 Cost. Infatti, in questo modo, la Corte costituzionale è intervenuta nella vicenda dei produttori di pasta, dichiarando costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, quelle disposizioni suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli Stati membri, in ordine ad una medesima fattispecie (sentenza n. 443 del 1997, in materia si vedano anche le sentenze n. 249 del 1995 e n. 61 del 1996).

20 Art. 43 d.lgs 286/1998 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa. 3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

21 Fattori di discriminazione I casi più frequenti di discriminazione: ● discriminazioni di genere, cui si collega il divieto di molestie generiche o sessuali; ● discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale; ● discriminazioni basate sull’età, che possono riguardare sia i giovani sia gli anziani; ● discriminazioni basate sulla disabilità; ● discriminazioni religiose; ● discriminazioni basate sulla razza e sull’origine etica, riguardo alle quali va ricordato che il concetto di etnia assume una valenza più ampia del concetto di razza, includendo la comunanza, oltre che degli aspetti esteriori, ereditari e somatici, anche di quelli legati a fattori culturali e linguistici. NB: nel considerando 6 della direttiva 2000/43/CE, che ha attuato l’art. 13 del Trattato CE – “L’Unione Europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. L’uso del termine “razza” nella presente direttiva non implica l’accettazione di siffatte teorie”.

22 Fattori di discriminazione ● discriminazioni in base sulla nazionalità in danno dei cittadini UE, proibite dai trattati e disciplinate dalla direttiva 2004/38/CE Il principio di “uguaglianza come divieto di discriminazione in base alla nazionalità” nella UE è considerato basilare per promuovere lo sviluppo equilibrato e competitivo delle attività economiche all’interno dell’Unione. Da questo generale principio, derivano le libertà fondamentali garantite ai cittadini degli Stati membri nel territorio dell’Unione europea: a) libera circolazione delle persone; b) libera circolazione delle merci; c) libera circolazione dei capitali; d) dritto di stabilimento (libertà di decidere il luogo ove svolgere la propria attività economica); e) libertà di prestazione di servizi; ● discriminazioni politiche; ● discriminazioni sindacali; ● discriminazioni basate sulle condizioni sociali; ● discriminazioni basate sulla lingua; ● discriminazioni basate sulle caratteristiche fisiche, sui tratti somatici, sull’altezza, sul peso; ● discriminazioni basate sullo stato di salute; ● discriminazioni basate sulle convinzioni personali.

23 Margine di apprezzamento Sia ambito CEDU sia in ambito UE: agli Stati membri è riconosciuto un margine di discrezionalità nel dare attuazione alle norme convenzionali e/o comunitarie. In particolare: a) in ambito CEDU gli Stati contraenti − nell’esecuzione dell’obbligo di adeguamento ai principi posti dalla CEDU nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell’art. 32 della Convenzione − godono di un margine di discrezionalità (c.d. MARGINE DI APPREZZAMENTO (vedi, per tutte, Petrovic c. Austria, 27 aprile 1998, § 38 nonché Grande Camera, sentenza 24 aprile 2008, Burden c. il Regno Unito, § 60); b) in ambito UE vi sono dei casi in cui è riconosciuto agli Stati membri un MARGINE DI DISCREZIONALITA’ nell’attuazione di un atto di diritto dell’Unione. In tali casi resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali assicurare il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nazionale, purché l’applicazione degli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta UE, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (vedi, in tal senso, Grande sezione, sentenza 26 febbraio 2013, Melloni, C 399/11, 60).

24 Le Corti e il sistema di tutela Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Strasburgo – Consiglio D’Europa) Corte di Giustizia Europea (Lussemburgo – Unione Europea) Corte Costituzionale e Giudici nazionali (civile, penale e amministrativo)

25 Principali strumenti dell’interprete I principali strumenti per la soluzione dei contrasti in tema di discriminazione tra norme interne e norme sovranazionali: a) l’interpretazione conforme (del diritto nazionale rispetto alla Costituzione e alle norme UE e/o CEDU rilevanti, come interpretate, rispettivamente dalle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo) b) eventuale disapplicazione della norma interna asseritamente contrastante con il diritto UE (strumento che, nel nostro ordinamento, non è utilizzabile per le norme contrastanti con la CEDU- Corte cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007) c) l’incidente di costituzionalità, strada da percorrere, nel caso di violazione della CEDU, subito dopo la riscontrata impossibilità della soluzione interpretativa, mentre, nel caso di violazione del diritto UE, all’incidente di costituzionalità si deve ricorrere dopo il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; d) il rinvio pregiudiziale, all’art. 267 TFUE, che consente ai giudici nazionali di interrogare la CGUE sulla interpretazione o sulla validità del diritto europeo, che devono applicare nel giudizio pendente dinanzi a loro (solo con riguardo al diritto UE rilevante nella specie, mentre per la CEDU sarà praticabile solo nei limiti previsti dal Protocollo n. 16 della Convenzione, che non è ancora entrato in vigore).

26 Principali strumenti dell’interprete IMPORTANTE : per consolidata giurisprudenza costituzionale, l’applicazione alla singola fattispecie della normativa comunitaria (direttive o Carta UE) così come della CEDU − con l’utilizzazione dei precedenti strumenti, nel modo stabilito − presuppone che, almeno in tesi, sia ipotizzabile la eventuale operatività di un plus di tutela convenzionale o comunitaria rispetto a quella interna (sentenza n. 317 del 2009 e ordinanza n. 11 del 2011). MASSIMA ESPANSIONE DIRITTI = dall’incidenza della singola norma CEDU o UE sulla legislazione italiana deve derivare un aumento di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali.

27 La Corte Europea dei diritti dell’uomo Sul fronte del Consiglio d’Europa e quindi della Corte di Strasburgo, il parametro utilizzato nella materia che ci occupa è l’art. 14 della CEDU, secondo cui il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione “deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”. NB: ambito applicativo limitato, nel senso che si applica unicamente alla discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione e non ha, quindi, portata generale (CRITICA LA DOTTRINA). Questa interpretazione riduttiva viene superata con il Protocollo n. 12 alla Convenzione, il quale prevede un divieto di discriminazione di carattere generale, eliminando la suddetta restrizione applicativa dell’art. 14 CEDU e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica.

28 La Corte Europea dei diritti dell’uomo la Convenzione e quindi la Corte EDU sono dirette a tutelare principalmente situazioni di particolare gravità, come quelle collegate a violazioni dei diritti umani La Carta Sociale Europea e il suo Comitato volte al monitoraggio, alla tutela e promozione anche dei diritti della vita quotidiana. la CEDU, infatti, non contiene alcuna norma diretta a tutelare i diritti connessi alla “sicurezza sociale” e, per quel che riguarda i diritti dei lavoratori, prende in considerazione solo i diritti sindacali (art. 11) e, nell’art. 4, le condizioni lavorative estreme del “lavoro forzato o obbligatorio o coatto”, ipotesi per le quali la Corte, con consolidato indirizzo, afferma la sussistenza di uno specifico obbligo positivo in capo agli Stati membri di incriminare e perseguire effettivamente ogni atto diretto a mantenere una persona in uno stato di schiavitù, servitù o lavoro forzato o coatto (Vedi, per tutte: le sentenze C.N. c. Regno Unito del 13 novembre 2012 e Roda Bonfatti c. Italia del 21 novembre 2006) lettura “socialmente orientata” della Convenzione da parte della Corte: anche se la migliore realizzazione dei diritti sociali ed economici è condizionata dalla situazione – specialmente finanziaria – dei singoli Stati, comunque la Convenzione deve essere interpretata tenendo conto delle condizioni del momento in cui viene emessa la decisione. Pertanto, sebbene essa enunci essenzialmente diritti civili e politici, molti di questi hanno delle implicazioni di natura economica o sociale e «nessuna barriera impermeabile separa i diritti socio-economici dall’ambito coperto dalla Convenzione» (sentenza Airey c. Irlanda, del 9 ottobre 1979 e succ.)

29 La Corte Europea dei diritti dell’uomo Tecnica del “bilanciamento - per consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedi, per tutte, sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c, Austria): a) per sollevare una questione ai sensi dell’articolo 14 deve esservi una disparità di trattamento delle persone in situazioni relativamente simili; b) tale disparità di trattamento è discriminatoria se non vi è una giustificazione oggettiva e ragionevole; cioè, se essa non persegue un fine legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e l’obiettivo che si intende realizzare; c) si deve tenere conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati contraenti a seconda dei caratteri propri di ciascuna situazione. Cosi, per esempio, la Corte, da un lato, ha ripetutamente affermato che, proprio come le disparità basate sul sesso, anche le disparità basate sull’orientamento sessuale richiedono motivi particolarmente gravi per essere giustificate (vedi, per tutte: sentenza 24 luglio 2003, Karner c. Austria, § 37; Grande Camera, 19 febbraio 2013, X e altri c. Austria), mentre, d’altra parte, ha sottolineato che la Convenzione concede generalmente allo Stato un ampio margine in relazione alle misure generali di strategia economica o sociale (vedi, tra le tante, Grande Camera, sentenza 12 aprile 2006, Stec e altri c. il Regno Unito, § 52).

30 Corte Europea dei diritti dell’uomo ESEMPIO - Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “di tendenza” Legittimità o meno del licenziamento “ideologico” da parte di datori di lavoro che sono organizzazioni la cui etica è fondata sulla è stata oggetto sinora di tre pronunce della Corte europea dei diritti umani, la quale ha fondato i suoi giudizi sul criterio di bilanciamento tra gli opposti interessi e diritti in gioco (art. 9 - libertà di manifestazione del credo religioso; art. 11 - libertà di associazione; art. 14 - divieto di discriminazione), sulla base del principio di proporzionalità: Sentenza 23.09.2010, caso Obst c. Germania, n. 425/03 (sul carattere legittimo del licenziamento di un alto dirigente della Chiesa Mormone per aver commesso adulterio); Sentenza 23.09. 2010, caso Schuth c. Germania (1620/03) (sul carattere illegittimo del licenziamento di un’organista di una chiesa cattolica per aver compiuto divorzio ed aver avuto un figlio da una relazione extraconiugale) ; Sentenza 03.02.2011, causa n. 18136/02, Siebenhaar c. Germania - (sul carattere legittimo del licenziamento di un’educatrice d’infanzia di una scuola protestante per aver aderito ad un’altra Chiesa cristiana).

31 Corte Europea Diritti dell’Uomo Altro caso importante: Sentenza Torreggiani c. Italia – 8/1/2013 (Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) Tortura e trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU) – Carceri italiane e trattamento penitenziario Procedura innanzi Corte Europea (accenno) Sentenza PILOTA – particolarità. Sospensione dei procedimenti (Difficoltà degli Stati nei pagamenti – Attenzione della Corte)

32 Corte di Giustizia Europea La giurisprudenza della CGUE ha avuto un ruolo propulsivo per le tutele contro le discriminazioni. - COMPETENZE DELLA CORTE (ACCENNO) 1) IL RINVIO PREGIUDIZIALE, quando i tribunali nazionali chiedono alla Corte di Giustizia di interpretare un determinato punto del diritto della UE; 2) IL RICORSO PER INADEMPIMENTO, presentato qualora uno Stato membro non applichi il diritto dell’UE (legittimata la Commissione europea); 3) IL RICORSO PER ANNULLAMENTO, qualora si ritenga che il diritto dell’UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell’UE (legittimati le Istituzioni europee e i privati); 5) IL RICORSO PER CARENZA, qualora una istituzione europea di astenga dal prendere dall’obbligo di prendere decisioni; 4) RICORSI DIRETTI, presentati al Tribunale da privati cittadini, organizzazioni e imprese contro le decisioni o le azioni dell’UE. Sentenza 31 maggio 1979, Even, estendendo l’ambito di applicazione degli artt. 12, 39 e 43 del TCE (ora rispettivamente artt. 18, 45 e 49 TFUE) riconosce che la parità di trattamento deve applicarsi anche a quei diritti e vantaggi sociali e fiscali non direttamente connessi all’impiego del lavoratore comunitario che ha esercitato il diritto alla libera circolazione, ogni qualvolta la prestazione sociale o fiscale erogata sia in grado di facilitare la mobilità dei cittadini comunitari all’interno dello spazio comune europeo In tema di DISCRiMINAZIONE INDIRETTA - CGE, sentenza 23 febbraio 1994, causa Scholz C- 419/92; CGE, sentenza 12 febbraio 1974, causa Sotgiu, n. 152/73, con le quali la Corte di Giustizia europea ha evidenziato che anche il ricorso al criterio della residenza o di anzianità di residenza può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento europeo. Esso, infatti se previsto quale requisito ai fini dell’accesso ad un beneficio può integrare una forma di illecita discriminazione “dissimulata” in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi (al riguardo vedasi la Giurisprudenza italiana in materia).

33 Corte di Giustizia Europea Sentenza 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, la Corte ha stabilito che la pubblica dichiarazione di un datore di lavoro di non volere assumere lavoratori di una certa origine etnica (nella specie: marocchini) o razziale configura una discriminazione diretta nell’assunzione ai sensi della direttiva 2000/43/CE perché si tratta di dichiarazione idonea ad ostacolare l’accesso al lavoro di alcuni soggetti in quanto li dissuade dall’avanzare la propria candidatura. (FORMA DI DISCRIMINAZIONE PER ANNUNCIO) – (PER ITALIA V. CASO AVV. TAORMINA) Sentenza 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberay, ha affermato che poiché il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva 2003/109 (sulla parità di trattamento dei lungosoggiornanti) costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale come quello dell’uguaglianza, qualsiasi deroga deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene. V., ad es, ora in Italia, dopo numeroso contenzioso, per l’accesso dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi la Legge europea 2013 (Legge 6/8/2013, n. 97, art. 13) facendo seguito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea

34 Corte Costituzionale le sentenze della Corte costituzionale sono molto numerose e a volte molto incisive il parametro di costituzionalità più frequentemente invocato è l’art. 3 Cost. (principi di uguaglianza formale e sostanziale) Principio personalista e universalista dell’art. 2 (importante per il combinato disposto con l’art. 10 Cost. per i diritti dei migranti)

35 Corte Costituzionale Alcune interessanti sentenze, dove sono citate le fonti internazionali e comunitarie, secondo i criteri e le tecniche di interrelazione sinora esposte: - Sentenza n. 249 del 2010 – Illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis c.p. come introdotto dal Pacchetto sicurezza (d.l. 92/2008 – L. 125/2008) - Sentenza n. 245 del 2011 – Illegittimità costituzionale dell’art. 116, primo comma, del c.c., come modificato dalla L. 94/2009 (Disposizione in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno”. - Sentenza n. 4 del 2013 – Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, Legge Regione Calabria del 20/12/2011 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti) nella parte in cui stabilisce per i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di “regolare carta di soggiorno”.

36 L’azione civile antidiscriminatoria art. 28 Dlgs 150/11: “Le controversie in materia di discriminazione (…) sono regolate dal rito sommario di cognizione (…)” art. 44 TU Immigrazione e ss. mm. art. 702 bis ss. cpc La novella riunifica le discriminazioni di cui all’art. 43 TU, al dlgs 215/03; al dlgs 216/03; alla L.67/06 (disabilità fuori dal rapporto di lavoro); all’art. 55 quinquies CPO (discriminazione di genere nell’accesso a beni o servizi). Resta esclusa l’azione antidiscriminatoria urgente per ragioni di genere (art. 38 Codice pari opp.)

37 Il rito sommario di cognizione (art. 702 bis e ss. cpc) La domanda va proposta con ricorso al Tribunale del domicilio del ricorrente Il ricorso deve essere notificato almeno 40 giorni (30+10) prima della data fissata per l’udienza; la costituzione del convenuto entro 10 giorni prima della udienza Il ricorso può essere proposto dalla parte anche personalmente che può stare in giudizio senza avvocato e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) 5) e 6) e l’avvertimento di cui al n. 7) del terzo comma dell’art. 163 c.p.c. E, quindi, l’atto deve contenere: -1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; -2) il cognome, la residenza e il codice fiscale del ricorrente e il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se ricorrente è una persona giuridica o un’associazione (vedi RICORSI PER DISCRIMINAZIONE COLLETTIVA), il ricorso deve contenere la denominazione con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; -3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; -4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda con le relative conclusioni; -5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova (v. ONERE PROBATORIO); -6) il nome e cognome del procuratore e l’indicazione della procura; -7) l’invito a costituirsi del convenuto nel termine di 10 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice e l’avvertimento sulle decadenze per le costituzioni tardive.

38 La legittimazione ad agire - individuale - collettiva (degli enti portatori dello specifico interesse: art. 5 d. lgs. 215/03 (v. associazioni riconosciute e iscritte nel registro di cui all’art. 6), art. 5 d. lgs. 216/03, art. 36, comma 2, artt. 37 e 38 d. lgs. 198/2006) - su delega dell'interessato, in suo nome e per suo conto, rilasciata A PENA DI NULLITA’ per atto pubblico o scrittura privata autenticata - ad adiuvandum - direttamente in caso di discriminazioni a carattere collettivo

39 Il rito sommario di cognizione L’art. 3 del d.lgs 150/11 prevede che i commi 2 e 3 dell’art. 702 ter non si applicano alle controversie disciplinate dal Capo III (tra cui il procedimento antidiscriminatorio); quindi, per la discriminazione il rito sommario di cognizione NON PUO’ MAI TRASFORMARSI IN RITO ORDINARIO, anche se l’istruttoria è complessa (PROCESSO A COGNIZIONE PIENA) Per le spese legali, si veda Regolamento del CNF di intesta con UNAR e DPO per FONDO SOLIDARIETA’ VITTIME DI DISCRIMINAZIONE (v. regolamento sul sito del CNF www.consiglionazionaleforense.it)www.consiglionazionaleforense.it

40 Il rito sommario di cognizione Qualora la materia “sottostante” alla discriminazione sia lavoro, previdenza o assistenza, il ricorso va depositato alla sezione lavoro tabellarmente competente, anche se il Giudice del lavoro dovrà seguire il rito speciale (Trib. Milano11.1.2010;Trib. Brescia12.3.2009) il giudice omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti e decide con ordinanza provvisoriamente esecutiva

41 Onere della prova (Art. 28, comma 4, d.lgs 150/2011) “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione” “I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata”. Esempio su prova statistica: Trib. Roma, Sez. III, 21/6/2012, n. 76477, nella causa Fiom Cgil / Fabbrica Italia Pomigliano, ove il Giudice ha applicato il principio di bilanciamento dell’onere della prova (su 1893 lavoratori assunti Fiat su un bacino di 4367 nessuno dei 382 lavoratori iscritti alla FIOM (discriminazione fondata su convinzioni personali ex diretta 200/78)

42 Poteri del Giudice la condanna del convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale; si tiene conto anche dell’eventuale danno per ritorsione (già previsto dall’art.4 Dlgs 215/03) l’ordine di cessare il comportamento discriminatorio adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, anche nei confronti della PA l’ordine di pubblicare il provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale (facoltativo) – funzione anche educativa e preventiva la comunicazione alle amministrazioni appaltanti o erogatrici di benefici ai fini della revoca il piano di rimozione (facoltativo): prima non previsto dall’art. 44 T.U. Imm.; ora ammesso anche per le discriminazioni individuali; per quelle collettive il piano è adottato “sentito l’ente collettivo ricorrente”

43 Impugnazioni APPELLO Art. 702 quater cpc: ove l’ordinanza non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, la stessa produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. (COSA GIUDICATA, ossia l’accertamento contenuto nel provvedimento passato in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa Il rito in appello è quello ordinario (TEMPI LUNGHI) Il termine per l’appello decorre indipendentemente dalla notificazione ad istanza di parte Avverso la pronuncia in appello sarà possibile proporre ricorso per cassazione.

44 La recente Giurisprudenza italiana Corte di Cassazione sui c.d. Accordi euromediterranei La Corte prende finalmente atto della corretta portata applicativa della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli Accordi. La Cassazione rigetta il ricorso dell’INPS contro la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva riconosciuto ad un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ma privo della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto alla pensione di inabilità negatagli sulla base dell’art. 80 c. 19 l. n. 388/2000. I giudici di legittimità sottolineano che la Corte di Appello di Torino aveva correttamente applicato il principio del primato della norma comunitaria contenuta negli Accordi di associazione CE-Marocco su quella interna confliggente, nonostante la pensione di inabilità costituisca una prestazione assistenziale e non previdenziale perché “non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale”. (In questo caso come per altri analoghi – DISAPPLICAZIONE dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario” (Cass. sentenza n. 26897/2009). Anche su Cosenza, analoga situazione per una signora marocchina, alla quale il Tribunale di Cosenza le ha riconosciuta la pensione di inabilità nel 2010, ricorso che è stato curato da La Kasbah con i suoi legali.

45 La recente Giurisprudenza italiana Corte d’Appello di Brescia, sentenza 11 dicembre 2014 – DISCRIMINAZIONE PER ANNUNCIO La Corte d’Appello di Brescia ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 6 agosto 2014 con la quale l’avvocato Taormina era stato condannato per il carattere discriminatorio di alcune affermazioni rilasciate nel corso di un programma radio, considerate lesive nei confronti delle persone omosessuali. L’azione, promossa dall’associazione Rete Lenford, è di grande rilievo generale per tre aspetti cruciali del diritto antidiscriminatorio: quello della “discriminazione da scoraggiamento” o “per annuncio”; quello della legittimazione attiva nelle discriminazioni collettive e quello del risarcimento del danno non patrimoniale. 1) Sul primo punto la Corte d’Appello, cconforme ai principi contenuti nelle sentenze Feryn (Corte di Giustizia CE, Sez. 2, 10 luglio 2008 - C-54/07) e Asociaţia Accept (Corte di Giustizia CE, Sez. 3, 25 aprile 2013 - C-81/12 -), riconoscendo che anche una mera dichiarazione con la quale si preannuncia l’intenzione di non assumere soggetti protetti dalla normativa antidiscriminazione, costituisce per se stessa discriminazione, indipendentemente dall’esistenza di un soggetto che lamenti la mancata assunzione e indipendentemente dal fatto che il discriminatore abbia effettivamente in corso delle assunzioni. 2) Sulla seconda questione la Corte ha affermato che, al fine di poter promuovere un’azione antidiscriminatoria, non è necessario che l’associazione sia costituita – come voleva l’appellante – soltanto da soggetti portatori dell’interesse leso, ma è sufficiente che l’associazione abbia come scopo quello della tutela di tali interessi e che operi sul territorio nazionale a difesa dell’effettività del principio di non discriminazione in riferimento ad uno dei fattori protetti. 3) la Corte d’Appello ha confermato quanto deciso dal giudice di primo grado, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per l’associazione ricorrente sulla base di una corretta interpretazione delle direttive in materia di parità di trattamento e discriminazione che prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

46 La recente Giurisprudenza italiana TAR Veneto, ordinanza del 18 dicembre 2014 – sospesa l’ORDINANZA ‘ANTI-EBOLA’ del sindaco di Padova Negli ultimi tempi, la giusta preoccupazione di tutelare la salute dei cittadini di un territorio può facilmente essere strumentalizzata per limitare, in modo discriminatorio, la libera circolazione dei migranti. Questo è quanto è successo, per esempio, con le ordinanze ‘emergenziali’ emesse dal sindaco di Padova. In entrambi i casi, l’ASGI, in collaborazione con altre associazioni, ha impugnato il provvedimento del sindaco e il TAR Veneto ha accolto l’istanza di sospensione, rilevando che non sussiste un’emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza. L’ordinanza del sindaco di Padova, datata 16 ottobre 2014, la n. 42 del Registro delle ordinanze, prescriveva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l’obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le competenti ULSS. Vedi in Calabria il recente provvedimento del Sindaco di Cirò Marina su un presunto “caso di scabbia” … RITIRATO?!

47 La recente Giurisprudenza italiana Tribunale di Verona, ordinanza del 5 dicembre 2014 - sul rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo Nella fattispecie unione civile registrata in Germania tra un ragazzo brasiliano e un ragazzo italiano. La Questura di Verona aveva rigettato l’istanza di rilascio della carta di soggiorno, poiché l’unione civile registrata non equivaleva a un matrimonio. Con l’ordinanza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Verona ha affermato che: 1) la Direttiva 2004/38 sulla libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’UE e dei loro familiari prevede l’obbligo degli Stati membri di “agevolare” l’ingresso del partner con cui il cittadino dell’UE abbia una relazione stabile debitamente attestata; 2) benché gli Stati membri godano di ampia discrezionalità nell’attuazione di tale norma, essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine “agevolare”; 3) l’Italia ha attuato tale disposizione dell’UE, prevedendo che l’ingresso sia agevolato quando la relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale (come nel caso di specie); 4) qualora queste due condizioni sussistano, il mancato rilascio della carta di soggiorno priva di ogni significato l’espressione “agevola” contenuta nella normativa europea e in quella italiana; 5) le Questure devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione) prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo; 6) non è necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno. Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ragazzo brasiliano alla carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell’UE. (V. anche Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 13/2/2012, annullato provvedimento Questura di Reggio Emilia, matrimonio in Spagna di un cittadino uruguayano e cittadino italiano, con trasferimento residenza in Italia. Diritto alla carta di soggiorno, “diritto fondamentale di vivere di vivere liberamente una condizione di coppia” ex art. 2 (cfr. Corte Cost. n. 138/2010, criterio di ragionevolezza).

48 La recente Giurisprudenza italiana Corte Appello Milano 5/11/2014 - Inps condannata per discriminazione collettiva Anche per la Corte d’Appello di Milano costituisce discriminazione collettiva il rifiuto dell’INPS di riconoscere l’assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti, conformandosi all’orientamento di tutti i giudici di merito in tema di assegno famiglie numerose e riconosce che il rifiuto opposto dall’INPS e dai Comuni (nella specie il Comune di Milano) all’erogazione dell’assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti costituisce discriminazione, che può essere fatta valere dalle associazioni legittimate (ASGI e APN) anche in assenza di uno specifico provvedimento di diniego nei confronti della singola persona interessata. La sentenza, come da uniforme giurisprudenza in materia, afferma chiaramente che l’assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali ai sensi della direttiva 2003/109 (e dunque tra le prestazioni che non possono essere oggetto di limitazione da parte degli stati membri). (Vedasi anche Tribunale di Milano, ordinanza del 20/05/14 - discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose NB: La Direttiva europea 2011/98, all’art. 11, garantisce a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che sono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita. Tuttavia l’Italia, nel recepirla nel proprio ordinamento con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, in vigore dal 6 aprile 2014, non ha correttamente adeguato il diritto interno, perché non ha rimosso le norme che escludono gli stranieri privi di permesso di lungo periodo da alcune prestazioni sociali. Si tratta, in pratica, dell’assegno per le famiglie numerose, previsto dall’art. 65 L. 448/98 e successive modifiche.

49 La recente Giurisprudenza italiana Tribunale di Bergamo, ordinanza del 30/03/2014 - discriminatorio negare il diritto all’assegno di maternità ad una cittadina di paese terzo, moglie e madre di cittadini italiani, pur in assenza del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30.3.2014, ha dichiarato discriminatoria e contraria all’art. 43 D.lgs. 286/1998 la condotta tenuta dal Comune di Treviglio consistente nel mancato riconoscimento dell’assegno ex art. 74 d.lgs. 151/2001 ad una cittadina di paese terzo, sposata con un cittadino italiano e madre di cittadino italiano ma non in possesso del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti ed ha ordinato allo stesso Comune di riconoscere alla ricorrente l’assegno in questione, condannando l’INPS al pagamento del medesimo. Il giudice ha infatti affermato che “per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 30/2007, la lista delle beneficiarie dell’assegno di maternità di base, già contemplata nell’art. 74 d.lgs. 151/2001, sia stata integrata, e che abbiano diritto a percepire l’assegno in questione anche le familiari di cittadini italiani e comunitari che si trovino nelle condizioni per il riconoscimento almeno della carta di soggiorno di cui all’art. 10 d.lgs. 30/2007”. Il giudice ha inoltre specificato che non è necessario che tale permesso sia stato chiesto e rilasciato, ma che è sufficiente che sussistano i requisiti per la sua concessione, secondo quanto previsto dall’art. 19 co. 4 così come modificatodall’art.1 co. 1 lett. f) d.l. 89/2011 (“fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto”). In altro caso, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto il diritto all’assegno di maternità di base a una cittadina non comunitaria non lungo soggiornante, indipendentemente dal suo legame con familiari cittadini italiani o comunitari, facendo riferimento esclusivo all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali e al divieto di discriminazione ivi previsto.

50 La recente Giurisprudenza italiana Tribunale civile di Roma, 16.02.2015 – discriminazione ROM Un importante segnale di contrasto agli stereotipi usati nei confronti di tali comunità Ad oggetto un volume per la preparazione dell’esame di avvocato della casa editrice Simone del 2011, contenente dei pareri motivati. Uno di essi riguardava i reati di ricettazione e di incauto acquisto ex art. 712 c.p.(rubricato “Acquisto di cose di sospetta provenienza”). Negli esempi di circostanze indizianti soggettive che dovrebbero far sorgere, nel soggetto che acquista o riceve il bene, il sospetto che la cosa provenga da reato, l’autore del parere indica, in particolare, l’acquisto da “un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato”. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso, con cui D.S. (una donna di etnia rom), Associazione 21 luglio e ASGI chiedevano di dichiarare discriminatorio il riferimento agli zingari. Ha altresì ordinato al Gruppo Editoriale Simone e all’autore della pubblicazione «di cessare il comportamento discriminatorio, provvedendo al ritiro dal mercato della pubblicazione o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto e, in caso di pubblicazioni successive, alla eliminazione dell’espressione “quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro” nella trattazione delle circostanze della provenienza delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 712 c.p.”». Il Tribunale ha, infine, condannato la casa editrice a un risarcimento economico di 1000 euro nei confronti di D.S.

51 La recente Giurisprudenza italiana Tribunale penale di Trento n. 508/2014 del 1 luglio 2014 – “Kyenge torni nella giungla” Il Tribunale collegiale ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, Paolo Serafini, per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all’art. 3 della legge n. 205 /1993, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministra dell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare “nella giungla dalla quale è uscita”. Il collegio giudicante ha ricordato la giurisprudenza di Cassazione secondo cui in tema di diffamazione, “il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (sentenza n. 15060/2011), ovvero “in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario” (sentenza n. 8824/2010 e sentenza n. 4938/2010). Riguardo alla sussistenza dell’aggravante del reato commesso con finalità di odio razziale, il Tribunale rileva che la frase pubblicata sul suo profilo dal Serafini costituisce “una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità” (conforme Cass. Pen., sentenze n. 9381/2006, 38591/2008, 25870/2013, 11590/2010). Il Tribunale ha condannato Serafini alla multa di euro 2.500 e al risarcimento delle parti civili, tra cui l’ASGI, oltre al pagamento delle spese processuali.

52 La normativa penale (un accenno) Legge 205/1993, che ha convertito in legge il d.l. 122/1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Art. 1 (discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi): “A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi chi incita a commettere o commette violenza…” Co. 2: “è vietata ogni organizzazione, associazione o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali…” (da sei mesi a quattro anni per il partecipe e da uno a sei anni di reclusione per i promotori e/o dirigenti). Art. 3 (circostanza aggravante) “Per i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è AUMENTATA FINO ALLA META’”… Si procede d’ufficio e compente a decidere è il Tribunale in composizione collegiale.

53 Raccomandazione ECRI all’Italia Il 24 febbraio 2015, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha pubblicato le conclusioni sull’attuazione di alcune raccomandazioni formulate nel rapporto sull’ Italia, e si basano sugli sviluppi al 7/8/2014. I progressi che ECRI intende verificare riguardano le seguenti raccomandazioni alle autorità italiane: 1. Estendere formalmente le competenze dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), al fine di consentire a UNAR di intentare azioni legali; assicurare l’indipendenza di UNAR e garantire le necessarie risorse umane e economiche; 2. Garantire che gli appartenenti alle comunità rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale, ad esempio: notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro protezione legale; offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di tempo; 3. Adottare tutte le misure necessarie affinché il principio di non-refoulement sia pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e garantire l’accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e delle direttive in materia. ECRI conclude che tutte le predette raccomandazioni sono state in tutto o parzialmente disattese, tranne quella riguardante l’allocazione di adeguate risorse economiche a UNAR. Le conclusioni di ECRI sulle raccomandazioni selezionate per la procedura di valutazione intermedia sono reperibili (in lingua inglese) al seguente link: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-IFU-IV-2015- 004-ENG.pdf http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-IFU-IV-2015- 004-ENG.pdf

54 … e in Calabria?!

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57 Sitografia www.coe.int/it/www.coe.int/it/ (sito del Consiglio d’Europa, trattati, convenzioni ecc.) www.europa.euwww.europa.eu (sito della Unione Europea per tutte le informazioni sulla Unione Europea, le fonti e il funzionamento) www.echr.coe.intwww.echr.coe.int (sito della Corte Europea di Strasburgo, per accedere alla banca dati e alle informazioni sulla Corte) www.curia.europa.euwww.curia.europa.eu (sito della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, per accedere alla banca dati e alle altre informazioni sulla Corte e i Tribunali) www.normattiva.itwww.normattiva.it (portale della legge italiana vigente) www.cortecostituzionale.itwww.cortecostituzionale.it (per tutti i provvedimenti della Corte Costituzionale) www.cortedicassazione.it www.unar.itwww.unar.it(sito dell’UNAR, per info, materiali, provvedimenti e altro sul settore dell’antidiscriminazione. www.asgi.itwww.asgi.it(sito dell’ASGI, Associazione studi giuridici immigrazione, dove sono reperibili tutti i più recenti provvedimenti legislativi e giudiziaria in tema di immigrazione e discriminazione) www.amnesty.it


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