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La legge n. 189 dell8 novembre 2012 (art.3 comma I) o Legge Balduzzi. Verso il superamento della natura contrattuale del rapporto tra il medico ed il.

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Presentazione sul tema: "La legge n. 189 dell8 novembre 2012 (art.3 comma I) o Legge Balduzzi. Verso il superamento della natura contrattuale del rapporto tra il medico ed il."— Transcript della presentazione:

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2 La legge n. 189 dell8 novembre 2012 (art.3 comma I) o Legge Balduzzi. Verso il superamento della natura contrattuale del rapporto tra il medico ed il paziente? G IUSEPPE B UFFONE

3 2 Male Habitus M a l e H a b i t u s Medico M e d i c o Paziente P a z i e n t e M ODELLO TRADIZIONALE

4 3 Ma che natura giuridica la responsabilità del sanitario? Oggi: formazione di un diritto vivente v. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, La responsabilità civile e penale del chirurgo nella giurisprudenza di legittimità, Relazione n. 157 del 4 settembre 2012

5 4 Ospedale Ospedale Medico Medico Paziente Paziente Contatto sociale Contratto Atipico di Spedalità Concluso Per fatti concludenti 1218 c.c. 1218 c.c.

6 Cass. civ. 24791/2008 La responsabilità del medico ha natura contrattuale e trova fondamento nel c.d. contatto sociale, che assurge a fonte di un rapporto obbligatorio, modellato sul contratto dopera professionale 5 Sgretolata la categoria obbligazioni di mezzo/risultato: è sempre un 1218 c.c. Costruzione da estendere anche alla chirurgia estetica

7 … IERI? responsabilità extracontrattuale del medico, dipendente ospedaliero Cass. civ., Sez. III, 13/03/1998, n. 2750 Cass. civ., Sez. III, 20/11/1998, n. 11743 Cattedra di diritto privato (A-D)prof. Valerio Donato6 2043 c.c. OGGI: alcuni…ritorni… Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012 n. 6914 (Pres. Petti, rel. Barreca) Anziana muore suicida in una casa di cura, gettandosi dalla finestra; la figlia propone azione risarcitoria contro la casa di cura. La Cassazione inquadra lazione nellambito del 2043 c.c.

8 Segue.. 7 Come si distribuisce lonere della prova? Applicazione secca dellart. 1218 c.c. Applicazione secca dellart. 1218 c.c. Anche sul 2236c.c.; v. Marco Bona, La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, Milano, 2009, 347

9 8 Medico Medico Paziente Paziente Sussistenza del rapporto Sussistenza del rapporto Inadempimento del debitore Inadempimento del debitore Eziologia (inadempimento – danno) Eziologia (inadempimento – danno) 1) Può provare ladempimento esatto (linadempimento non cè stato) 1) Può provare ladempimento esatto (linadempimento non cè stato) 2) Inadempimento non imputabile (es. caso fortuito) 2) Inadempimento non imputabile (es. caso fortuito) 3) Mancanza di causalità 3) Mancanza di causalità Sgretolata la Costruzione teorica Dellobbligazione Medica come Obbligazione di MEZZI

10 9 I Lavori del Decreto Balduzzi PRIMA FASE - Art. 3 comma I del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158. Nella versione originaria, la norma prevede che fermo restando il disposto dellarticolo 2236 del codice civile, nellaccertamento della colpa lieve nellattività dellesercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dellarticolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dellosservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. SECONDA FASE - Art. 3 comma I legge 189/2012: lesercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo lobbligo di cui allarticolo 2043 del codice civile (…).

11 Che significato attribuire alla proposizione: 10 In tali casi (esclusione responsabilità penale per colpa lieve) resta comunque fermo lobbligo di cui allarticolo 2043 del codice civile ?

12 11 Premesse Principio del Legislatore consapevole Principio del Legislatore consapevole Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958: Il canone interpretativo del Legislatore consapevole presuppone un Parlamento attento al diritto giurisprudenziale e composto, almeno in parte, da tecnici. Ciò detto, si tratta di un criterio che deve orientare linterprete verso la scelta ermeneutica più vicina alla volontà sovrana del popolo come rappresentato nelle Camere Principio del Legislatore «interventista» Principio del Legislatore «interventista» Norme che «non interpretano» ma presuppongono alcuni concetti dati per assiomi presupponenti v. Cass. civ., sez. III, sentenza 20 novembre n. 20292, Pres. Petti, est. Travaglino in cui la Corte di Cassazione reputa che i d.P.R. 37 e 181 del 2009 abbiano inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di afferma la autonomia ontologia del danno morale). Il legislatore Interviene nella circolazione giuridica dei concetti e getta frammenti di sovranità nel terreno della interpretazione Il legislatore Interviene nella circolazione giuridica dei concetti e getta frammenti di sovranità nel terreno della interpretazione

13 12 Applicati al caso dellart. 3, I, l. 189/12 L AVORI P ARLAMENTARI Servizio Studi del Senato della Repubblica – rapporto Si ricorda che, nell'attuale ordinamento, è controverso se la responsabilità dell'esercente una professione sanitaria che operi come lavoratore dipendente o come collaboratore di una struttura sanitaria sia riconducibile a responsabilità contrattuale o invece a quella extracontrattuale La norma in esame riconduce nell'ambito della cosi detta responsabilità extracontrattuale La norma in esame [art. 3] riconduce [la responsabilità del medico] nell'ambito della cosi detta responsabilità extracontrattuale I NTENTIO L EGIS Il corpus iuris ha la «dichiarata finalità di intervenire contro il dilagante fenomeno della cd. medicina difensiva». MARTINI: La ricaduta della evoluzione della giurisprudenza, nel senso di applicare lart. 1218 c,c, ha di fatto tolto la disciplina della colpa medica dal guscio protettivo dellart. 2043 c.c. ed ha di fatto determinato un radicale sbilanciamento dellequilibrio processuale a sfavore del medico gravato dellonere probatorio, tipico nella colpa contrattuale, e portatore in proprio delle conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, anche qualora lesito dellindagine scientifica non raggiunga margini di certezza tali da corroborare un principio causalistico idoneo a costituire in colpa certa loperato del medico A NALISI E CONOMICA DEL D IRITTO Largomento economico (crisi economica) può essere considerato come ulteriore argomento che incide sulla interpretazione dellistituto? - Casi : - es. Cass. civ. SSUU19499/08 sul maggior danno da svalutazione, per contrastare il ricorso anomalo al credito; - Es. Cass. civ. SSUU 23726/07, sulle domande frazionate con credito unitario. MEDICO OSPEDALIERO: incidenza DIRETTA dei risarcimenti sul sistema sanitario nazionale

14 13 Prime reazioni della giurisprudenza T RIB. V ARESE, SEZ. I CIV., 26.11.2012 N. 1406 Lart. 3 della 189/2012 - prevedendo che nei casi in cui il medico non risponda penalmente, comunque sia tenuto allobbligazione civile del risarcimento, ai sensi dellart. 2043 del codice civile - suggerisce ladesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando lazione aquiliana. T RIB. A REZZO, 14 FEBBRAIO 2013 Lart. 3 comma I della Legge n. 189/12 non impone alcun ripensamento dellattuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria (che non sarebbe neppure funzionale ad una politica di abbattimento dei risarcimenti giacché la responsabilità solidale della struttura nel cui ambito operano i sanitari che verrebbero riassoggettati al regime aquiliano conserverebbe comunque natura contrattuale, in virtù del contratto di spedalità o assistenza sanitaria che viene tacitamente concluso con laccettazione del paziente), ma si limita (nel primo periodo) a determinare unesimente in ambito penale (i cui contorni risultano ancora tutti da definire), a fare salvo (nel secondo periodo) lobbligo risarcitorio e a sottolineare (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali). Interviene la Cassazione Cass. Civ. 10 gennaio 2013 n. 4030 in www.ilcaso.it Lart. 3 comma I del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove lesercente lattività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Lesimente penale non elide, però lillecito civile e resta fermo lobbligo di cui allart. 2043 del codice civile che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.

15 14 Prospettive: tendenziale atteggiamento «conservativo» della giurisprudenza, per mantenere ferme le regole consolidate. Tutto deve cambiare perché nulla cambi (Il Gattopardo)

16 15 GRAZIE


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