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SAFETY PATH Geom. Nicola De Rosa Ing. Stefano Venditti.

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Presentazione sul tema: "SAFETY PATH Geom. Nicola De Rosa Ing. Stefano Venditti."— Transcript della presentazione:

1 SAFETY PATH Geom. Nicola De Rosa Ing. Stefano Venditti

2 Safety Path, ovvero il sentiero della sicurezza.
Di seguito ti proponiamo un percorso attraverso gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a carico di un datore di lavoro. Tali incombenze, a volte complesse e non sempre chiare, sono i passaggi da fare affinché egli possa programmare la sicurezza nell’ambito della sua organizzazione. L’immagine del sentiero è stata scelta da un lato per evocare l’idea di un percorso non sempre agevole da percorrere, da esplorare lentamente, che può tuttavia riservare anche scorci di particolare interesse, dall’altro per ricordare che in ogni caso è comunque il fattore umano la risorsa principale cui si dovrà attingere per raggiungere la meta finale. L’utente dovrà seguire il percorso visualizzato casella dopo casella. Cliccando su ognuna di esse, verrà trasportato a una slide nella quale troverà riassunti gli adempimenti da porre in essere e le modalità con cui farlo, anche richiamando gli allegati presenti nel CD. È stato utilizzato, per quanto possibile, un linguaggio che ci siamo sforzati di rendere piano e diretto, ovvero, con termine assai in voga ultimamente, user-friendly, pur senza scadere in un approccio poco rigoroso alla materia. Appositi pulsanti lo riporteranno alla visualizzazione globale del sentiero, da cui potrà passare alla casella successiva. Tale approccio, benché consigliato dall’autore, non è tuttavia l’unico possibile. L’utente già edotto in materia potrà decidere di saltare a sua scelta da una casella all’altra per scoprire quei passaggi che non gli erano noti, oppure per richiamare quelli già conosciuti ma meritevoli di ripasso. Il tutto con la speranza che la “passeggiata” risulti in ultimo, se non piacevole, per lo meno proficua. L’Autore

3 SAFETY PATH Individuazione organigramma dell’associazione 1 Verifica della documentazione necessaria 2 Verifica se è necessaria la nomina del RSPP 3 Nomina l’RSPP 4 Valutazione del rischio 5 Elabora il documento di valutazione del rischio VIA 6 Nomina del medico competente Manutenzione ambienti e Attrezzature di lavoro Formazione e addestramento di lavoratori, dirigenti e preposti Tutela Volontari e Volontari in servizio civile – 1 - Tutela Volontari e Volontari in Servizio civile - 2 - 16 17 18 19 7 15 Sorveglianza sanitaria Designazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori ARRIVO 8 Convenzioni e Appalti Informazione ai lavoratori Formazione squadre di Emergenza Gestione delle Emergenze Primo soccorso Gestione delle emergenze Rischio incendio Individuazione e consegna dei DPI 14 13 12 11 10 9

4 INDIVIDUAZIONE ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE
Individua il Datore di lavoro dell’ associazione (Presidente, Governatore, ecc.) Individua i Dirigenti dell’ Associazione sia volontari che dipendenti (ad es. Direttore dei Servizi) Individua i Preposti dell’ Associazione sia volontari che dipendenti (ad es. capo squadra, ecc.) Individua i Lavoratori subordinati o equiparati Individua i Volontari ed i Volontari in servizio civile PREDISPONI UN ELENCO DI TUTTE LE FIGURE INDIVIDUATE

5 VERIFICA NECESSITÀ DI NOMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Hai individuato sia lavoratori subordinati che volontari? E’ necessario nominare l’RSPP, vai alla casella n. 4 Hai individuato solo volontari e volontari in servizio civile? Non è necessario nominare l’RSPP, vai direttamente alla casella n. 18

6 PREDISPONI LA NOMINA CON LO SCHEMA
NOMINA RSPP Abbiamo accertato che è necessario nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Guardiamoci intorno: a chi possiamo “appioppare” questa incombenza? Al datore di lavoro se abbiamo conteggiato meno di 200 lavoratori subordinati o equiparati esclusi i volontari, e se ha effettuato il corso previsto dall’art. 34 c.2 del D.Lgs 81/08 della durata di 16 ore (ALLEGATO a02) Ad un RSPP interno (scelto tra i lavoratori) a condizione di verificare preventivamente le capacità ed i requisiti professionali Ad un RSPP esterno a condizione di verificare preventivamente le capacità ed i requisiti professionali. Ricorda che l’RSPP non può essere esterno nei casi previsti dall’ art. 31 c. 6 del D.Lgs 81/08 (ad esempio strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori) . PREDISPONI LA NOMINA CON LO SCHEMA DELL’ALLEGATO a27

7 VERIFICA DOCUMENTAZIONE
Planimetrie aggiornate dei luoghi di lavoro con lay-out (indicazione schematica degli impianti, attrezzature, macchine, posti di lavoro VDT, ecc. descritti in apposita legenda). Documentazione relativa agli impianti a pressione. Libretto di impianto: centrale termica (collaudo) ove prescritto/Omologazione generatori di calore, rilasciati dall’ISPESL (per potenze superiori a Kcal/ora). Licenza UTIF per gruppi elettrogeni. Libretto di impianto centrale frigorifera/Omologazione gruppi frigoriferi, rilasciati dall’Ispesl. Libretto di impianto di sollevamento liquidi ove richiesto/Omologazione autoclave; rilasciati dall’ISPESL. Libretto di gestione/manutenzione, rilasciato dalla Soc. appaltatrice per: Centrale termica; Centrale frigorifera; Centrale di condizionamento; Gruppi elettrogeni. Impianto di messa a terra: scheda mod. B; verbali di modifica e planimetria della maglia di dispersione con legenda descrittiva ed ubicazione dei pozzetti di dispersione. Dispositivo contro le scariche atmosferiche: scheda mod. A; verbali di verifica periodica. Certificati di omologazione delle attrezzature utilizzate per spostamento/sollevamento dei carichi, rilasciati dall’ISPESL/ASL: carrelli elevatori, pedane mobili.traslatori; eventuali verifiche. Certificati di conformità di cancelli e/o porte scorrevoli, motorizzate, rilasciate dal costruttore. Autorizzazione (ex articolo 63 comma 5 e Allegato IV punto 1.2.4, D.Lgs. 81/2008), per l’impiego di locali di lavoro aventi altezza inferiore a quelle stabilite, rilasciate dall’ASL. Autorizzazione (articolo 65, D.Lgs. 81/2008) ad adibire a luoghi di lavoro ambienti seminterrati o sotterranei, rilasciate dall’ASL. Libretti ascensori e montacarichi: licenza di esercizio, libretto di collaudo e verbali di verifica (per quelli condominiali acquisire fotocopia). Schede tecniche e/o manuali operativi forniti dal costruttore per attrezzature di lavoro munite di videoschermo (unità logica, schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile, stampante, ecc.). Elenco Macchine e attrezzature (TUTTE), con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e con la distinzione se munite o meno di marcatura CE . Contratti di appalto per la manutenzione ordinaria delle macchine, attrezzature e impianti tecnologici (antincendio, elettrico, termico, condizionamento, ecc.). Schede tossicologiche, fornite dal fabbricante per le sostanze nocive impiegate. Progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle regole di sicurezza, rilasciati ai sensi di legge da progettista e installatore abilitati. Documentazione tecnica relativa alla conduzione e manutenzione dell’impianto di condizionamento. Parere di conformità Prevenzione Incendi (DPR 547/1955 – D.M ); Certificato Prevenzione Incendi (DPR 547/1955 – D.M ); Planimetrie di emergenza e evacuazione (sede dell’impresa) Registro infortuni in dotazione all’azienda o all’unità produttiva.

8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Quella di prima era la parte “facile” … ma ora: Verifica la conformità degli ambienti di lavoro, attrezzature di lavoro ed impianti elettrici anche attraverso le certificazioni in tuo possesso. Individua i fattori di rischio per i lavoratori quali : Rischi per la salute - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI; - VIDEOTERMINALI; - RUMORE; - VIBRAZIONI; - CAMPI ELETTROMAGNETICI; - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI; - MICROCLIMA; - AGENTI CHIMICI; - SOSTANZE CANCEROGENE; - AMIANTO; - ULTRASUONI E INFRASUONI; - AGENTI BIOLOGICI; - LAVORO NOTTURNO; - LAVORO MINORI; (vedi lavorazioni vietate in ALLEGATO a23b). - LAVORATRICI GESTANTI (vedi lavorazioni vietate in ALLEGATO a23a). - RISCHI DA STRESS DA LAVORO CORRELATO (da valutare dal 01/08/2010) - RADIAZIONI IONIZZANTI; Rischi per la sicurezza - INCENDIO; - ATMOSFERE ESPLOSIVE; - RISCHI MECCANICI E DA INVESTIMENTO.

9 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’Associazione ha fino a 10 lavoratori subordinati o equiparati esclusi i volontari? PREDISPONI L’AUTOCERTIFICAZIONE CON LO SCHEMA DEGLI ALLEGATI a24 - a25 L’Associazione ha più di 10 lavoratori subordinati o equiparati esclusi i volontari? PREDISPONI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LO SCHEMA DEGLI ALLEGATI a26 - a25 VALUTA SE HAI BISOGNO DI UN APPORTO ESTERNO DA PARTE DI UN CONSULENTE. Ricorda che sia il documento di autocertificazione che il documento di valutazione dei rischi devono avere data certa attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente ove nominato. IL RLS deve essere consultato nella fase di valutazione e può richiedere di consultare il documento esclusivamente in azienda LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO E’ RIPORTATA NEGLI ALLEGATI a13 - a14

10 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Se hai individuato rischi per la salute dei lavoratori fra quelli elencati alla casella 5 è necessaria la nomina del medico competente e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria … PREDISPONI LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE CON LO SCHEMA DEGLI ALLEGATI a06 - a07

11 DESIGNAZIONE DEL RLS Non è un compito del datore di Lavoro ma viene eletto o designato dai lavoratori subordinati o equiparati (un volontario non può essere designato RLS). Una volta eletto l’RLS, il datore di lavoro dovrà inviarlo ad un corso di formazione della durata di 32 ore e comunicare il suo nominativo all’INAIL. In assenza di designazione bisognerà rivolgersi ad una organizzazione sindacale per la nomina di un RLS territoriale. ALLEGATI a15 - a16 - a35 Ricorda che se l’associazione supera i 15 lavoratori subordinati esclusi i volontari ogni anno devi organizzare la riunione periodica con RLS, RSPP, Medico Competente. ALLEGATI a19 - a33

12 INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA DEI DPI
Dopo aver valutato i rischi, individua i Dispositivi di Protezione individuale necessari. SEGUI LE INDICAZIONI DELL’ALLEGATO a08 Il lavoratore dovrà attestare la ricevuta dei DPI. UTILIZZA IL DOCUMENTO DELL’ALLEGATO a12

13 GESTIONE DELL’EMERGENZA RISCHIO INCENDIO
A seguito della valutazione dei rischi tutte le attività vanno classificate in rischio basso medio o alto ai fini dell’incendio. A solo titolo esemplificativo sono classificate in attività ad alto rischio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a m2 g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a m2; h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. A solo titolo esemplificativo sono classificate in attività a medio rischio: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto A solo titolo esemplificativo sono classificate in attività a basso rischio: quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

14 PRIMO SOCCORSO Tutte le attività devono essere classificate in uno dei 3 gruppi previsti dal DM 388/03 in relazione all’indice di rischio infortunistico INAIL. Gruppo A: I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Le aziende inserite in gruppo A hanno l’obbligo di comunicazione dei dati all’ASL competente per territorio. Gruppo B: Aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori, che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: Aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori, che non rientrano nel gruppo A.

15 FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA
Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare addetti all’antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza. Questa attività può anche essere svolta dal datore di lavoro se l’associazione non occupa più di 5 lavoratori, a condizione che svolga gli specifici corsi. Corsi antincendio Attività classificata ad alto rischio: durata del corso 16 ore; Attività classificata a rischio medio: durata del corso 8 ore; Attività classificata a rischio basso: durata del corso 4 ore. La durata e i programmi dei corso sono regolamentati dal DM 10/03/1998 Corsi di primo soccorso Aziende di gruppo A: durata del corso 16 ore Aziende di gruppo B e C: la durata del corso 12 ore. La durata e i programmi dei corsi sono regolamentati dal DM 388/03 PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA VEDI GLI ALLEGATI a09 - a10 - a11

16 INFORMAZIONE AI LAVORATORI
A questo punto provvedi affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’associazione in generale; procedure che riguardano il primo soccorso, l’antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni dell’associazione in materia; pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure e attività di protezione e prevenzione adottate. Ricordati di informare i lavoratori anche circa l’abuso di alcool e droghe e su eventuali patologie che si possono contrarre durante il servizio (esempio influenza A). VEDI ALLEGATI a38 - a39 - a40 Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Se nell’associazione ci sono lavoratori immigrati, prima di informarli verifica che comprendano la lingua utilizzata nel percorso informativo. Provvedi a documentare l’informazione attraverso ricevute di consegna di materiale informativo o la trascrizione delle attività nel libretto formativo, come da ALLEGATI a30 - a31b

17 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
FORMAZIONE DI LAVORATORI Assicurati che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, da parte di persona esperta e sul luogo di lavoro. Oggetto della formazione concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nell’associazione di volontariato, diritti e doveri dei vari soggetti dell’associazione, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dell’attività del lavoratore dell’associazione di volontariato, nonché per i rischi specifici previsti dal D.Lgs. 81/08 che hai individuato. Occasioni di formazione e addestramento specifico della costituzione del rapporto di lavoro del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Ripeti periodicamente la formazione dei lavoratori e dell’RLS in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI Cura che dirigenti e i preposti ricevano in associazione un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti di questa formazione devono comprendere nozioni circa: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. PROVVEDI A DOCUMENTARE LA FORMAZIONE ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI VERBALI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTIO O LA TRASCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL LIBRETTO FORMATIVO, COME DA ALLEGATI a31 - a31B - a32 – a34

18 MANUTENZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO
Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, gli impianti e i presidi antincendio e di primo soccorso purtroppo non conservano le loro caratteristiche e i loro requisiti di sicurezza per sempre. Con l’utilizzo, essi sono soggetti a usura, deterioramento, guasti ecc. Provvedi affinché i requisiti di sicurezza siano mantenuti nel tempo. In particolare: Fai un programma per la verifica periodica e la manutenzione degli ambienti di lavoro e ricordati di attuarlo; Fai un programma per la verifica periodica e la manutenzione delle attrezzature di lavoro e gli impianti, verificando preventivamente quelle che sono soggette a controllo periodico da parte degli enti preposto (vedi l’elenco delle attrezzature di lavoro soggette a tali controlli nell’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e nel D.M. 37/08 per gli impianti elettrici); Ricordati di far sottoporre a revisione semestrale gli estintori e i presidi antincendio in genere.; Ricordati di controllare periodicamente le attrezzature di primo soccorso sanitario. TROVI LA MODULISTICA RELATIVA A QUESTE INCOMBENZE NEGLI ALLEGATI a36 - a36B - a37

19 SORVEGLIANZA SANITARIA
Il medico competente, una volta nominato, dovrà stabilire un programma di sorveglianza sanitaria e fissare la periodicità delle visite mediche da far fare ai lavoratori. Queste visite mediche consistono in accertamenti preventivi e periodici, al termine dei quali viene rilasciato il giudizio di idoneità alla mansione. ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Ricordati di inviare per tempo i lavoratori alla visita medica. Accertati che il medico competente ti comunichi per iscritto i giudizi di idoneità. In ogni caso, richiedi al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/08 (ALLEGATO a07). In caso di cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente comunicalo tempestivamente al medico competente (ALLEGATO a07b) affinché questi lo sottoponga a visita medica e consegni copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore. Poi conserva l’originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore per dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

20 CONVENZIONI E APPALTI Nel caso che la tua organizzazione di volontariato sia coinvolta in convenzioni (o appalti), ricordati di attuare i seguenti obblighi: Il datore di lavoro appaltante verifica l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore tramite acquisizione di certificato di iscrizione alla camera di commercio e autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; L’appaltante fornisce all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi per la sicurezza presenti nel luogo in cui verrà svolta la formazione; Appaltante e appaltatore cooperano per attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinano gli interventi di protezione per eliminare i rischi da interferenza; Il datore di lavoro appaltante elabora un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) nel quale vengono indicate le misure adottare al fine di eliminare o ridurre al minimo tali rischi interferenti e vengono indicati i costi che tali misure comportano (costi della sicurezza), i quali non devono essere sottoposti a ribasso d’asta. Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto pena la nullità. Devi munire i tuoi dipendenti di tesserino di riconoscimento. Trovi la documentazione relativa agli appalti negli ALLEGATI a21 - a41

21 TUTELA VOLONTARI E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE – Obbligatoria
Secondo le recenti disposizioni normative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i volontari di cui alla Legge 266/91 sono equiparati a lavoratori autonomi. I volontari devono: Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. 81/08; Munirsi di DPI e utilizzarli in conformità al Titolo III D.Lgs. 81/08; Munirsi di tessera di riconoscimento. I volontari possono: Beneficiare di sorveglianza sanitaria; Partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Fornire ai volontari informazioni sui rischi che troveranno nell’ambito della tua organizzazione; Prendere misure atte a evitare che tra i volontari ed i lavoratori vi siano delle interferenze pericolose; Informare i volontari sulle procedure per la gestione delle emergenze. Per rendere effettiva tale tutela, è previsto che il volontario e l’associazione possano stipulare accordi. - Modello di accordo con il volontario: ALLEGATO a42 - Modello per l’informazione sui rischi nell’ambiente di lavoro: ALLEGATO a43 - Modello per le prime misure di coordinamento: ALLEGATO a44

22 TUTELA VOLONTARI E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE – Facoltativa
Puoi accordarti con il volontario per fornirgli le attrezzature di lavoro e i DPI conformi alla normativa vigente. Puoi fornire al tuo volontario la tessera di riconoscimento, corredata di foto e delle sue generalità Puoi accordarti con il volontario affinché possa beneficiare di informazione, formazione e addestramento sui rischi che incontrerà nella sua attività e sull’uso della attrezzature di lavoro, nonché sulla sua sottoposizione a sorveglianza sanitaria. Ricordati però che queste attività vanno fatte con le modalità che hai già previsto per i tuoi lavoratori dipendenti. Queste attività non sono obbligatorie nei confronti dei volontari, ma se lo fai gli stai applicando le tutele previste per i tuoi lavoratori solamente sulla base di considerazioni di carattere etico. Per l’effettuazione della informazione, formazione, addestramento: ALLEGATI a30 – a31 – a32 – a34 Per la scelta e la consegna dei DPI: ALLEGATI a08 – a12 Per la predisposizione e la consegna dei tesserini di riconoscimento: ALLEGATI a17 – a18

23 DEFINIZIONE DATORE DI LAVORO
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

24 DEFINIZIONE DIRIGENTE
dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

25 DEFINIZIONE PREPOSTO preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

26 DEFINIZIONE LAVORATORE
lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; - l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

27 DEFINIZIONE RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

28 COMPUTO LAVORATORI Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: …OMISSIS…. g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

29 Estratto del DM 16/02/82 – Principali attività soggette a Prevenzione incendi nelle Associazioni di Volontariato Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h. Depositi di gas comburenti (ad esempio Ossigeno )in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto . Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto . Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a mq. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a Kcal/h. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n

30 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


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