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ELEMENTI GIURIDICI A) La ripartizione delle competenze B) Il settore del no profit.

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Presentazione sul tema: "ELEMENTI GIURIDICI A) La ripartizione delle competenze B) Il settore del no profit."— Transcript della presentazione:

1 ELEMENTI GIURIDICI A) La ripartizione delle competenze B) Il settore del no profit

2 Articolo 9 della costituzione La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

3 Cosa si intende con repubblica? Repubblica, non inteso nel significato di Stato-persona, bensì in quello di Stato-ordinamento nelle sue diverse articolazioni, comprensive di tutti i soggetti pubblici che operano nellordinamento nellambito delle loro competenze istituzionali e, in particolare, lo Stato, le regioni, gli enti territoriali e gli enti dotati di autonomia.

4 Ciò significa che …. ….. i diversi soggetti (Stato, Regioni, EE.LL. e territoriali) hanno un compito comune e in comune partecipano, mediante moduli organizzativi e procedimenti di compartecipazione e di sussidiarietà, alla realizzazione del medesimo obiettivo

5 Inoltre …. lart. 118, comma 3, Cost., disciplinando forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, suppone che lesercizio delle funzioni amministrative debba essere ripartito tra diversi livelli territoriali di governo

6 La tutela e la valorizzazione dei beni culturali nella riforma costituzionale La riforma del Titolo V della Costituzione (2001) ha operato una distribuzione delle competenze, nel campo dei beni culturali, non rispetto alla materia (oggetto) a sé stante, ma rispetto alle attività che li possono riguardare. Con questo criterio ha riservato la tutela allo Stato (art. 117, comma 2) e ha fatto rientrare la valorizzazione nella potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3) delle Regioni.

7 La tutela e la valorizzazione dei beni culturali nella riforma costituzionale con il nuovo art.118 Cost., venuto meno il principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative, vengono costituzionalizzati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in base ai quali le funzioni amministrative sono allocate in prima istanza presso lente più prossimo al cittadino (il comune) salvo che, per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite, poi, nellordine, a province, città metropolitane, regioni e Stato.

8 La tutela e la valorizzazione dei beni culturali nella riforma costituzionale Per quanto riguarda i beni culturali, dalla lettura della disposizione costituzionale richiamata, ma già dalle norme del Testo unico sullordinamento degli enti locali (d.lg. n. 267 del 2000) appare un nuovo e importantissimo principio di fondo: e cioè che le funzioni amministrative e, in particolare, quelle di gestione dei musei o altri beni culturali da parte dei comuni (e degli altri enti locali) deve essere intesa come modalità ordinaria, mentre sarebbe la permanenza di tali gestioni in capo al governo nazionale a dover trovare una giustificazione nel principio/obiettivo, se davvero applicabile a casi del genere, di assicurarne lesercizio unitario

9 Il codice dei beni culturali e del paesaggio Ladozione di un Codice dei beni culturali e del paesaggio nasce dalla necessità, di cui si è resa interprete la legge delega n. 137 del 2002, con il suo art. 10, di un adeguamento della disciplina delle materie richiamate alla riforma costituzionale del Titolo V.

10 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio Nella tutela risultano essere identificati non solo quello che è regolazione e amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche ciò che è intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi. Nella valorizzazione, invece, rientrano il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriore finalizzate alla fruizione pubblica dei beni. E stabilito, inoltre, che essa deve avvenire solo in forme compatibili con la tutela e, comunque, non pregiudizievoli per la stessa. La valorizzazione riveste, quindi, una posizione complementare se non ancillare rispetto alle funzioni di tutela.

11 Il codice dei beni culturali e del paesaggio: Sulla base di questa preliminare divisione, il Codice interviene, poi, a dettare tutta la disciplina legislativa delle funzioni di tutela nel presupposto della competenza esclusiva dello Stato e i principi fondamentali da osservarsi nella disciplina legislativa della valorizzazione da parte delle regioni.

12 Proposta di legge quadro in materia di spettacolo dal vivo (ottobre 2009) La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio- culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero, nonché elemento portante per un adeguato sviluppo dellattività turistica nazionale

13 Lambito giuridico: I veicoli normati dal Codice Civile: Le Associazioni Le Fondazioni I Comitati

14 Lambito giuridico: Le qualifiche: Onlus Organizzazione di volontariato ONG Associazione di promozione sociale

15 Le associazioni: Le associazioni rendono luomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente sha restando per proprio conto Italo Calvino, il Barone Rampante

16 Le associazioni: Lart. 14 c.c. recita Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. Questa norma consente di operare una prima distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute; in particolare, latto pubblico è richiesto solo per quelle associazioni che intendano ottenere il riconoscimento, mentre per quelle non riconosciute non è richiesta alcuna formalità

17 Le associazioni Lart. 16 c.c. indica quali debbano essere le caratteristiche essenziali dello statuto e dellatto costitutivo: la denominazione dellente, lindicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sullordinamento sullamministrazione; inoltre devono essere specificati i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione

18 Scopo: Scopo: Lecito Senza finalità di lucro A movente ideale Utilità sociale Interesse generale

19 Statuto: Statuto: Denominazione dell'ente Indicazione dello scopo Patrimonio Sede Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione Diritti ed obblighi degli associati e condizioni della loro ammissione Norme relative alla estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio

20 Organi: Assemblea Consiglio Direttivo Presidente Collegio dei Revisori Altri organi

21 LAssemblea Deve essere convocata almeno una volta allanno per lapprovazione del bilancio Elegge il Presidente dellAssociazione Nomina il Presidente onorario Sceglie i membri del Consiglio Direttivo Approva il bilancio Delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio Direttivo Avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Presidente Delibera lo scioglimento dellAssociazione la eventuale devoluzione del patrimonio

22 Criteri di ammissione ed esclusione degli associati: Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo

23 Gli amministratori decadono: per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate per dimissioni volontarie per mancato versamento del contributo per lesercizio sociale in corso per decesso per persistente violazione degli obblighi statutari

24 Ad esempio: Lammissione e lesclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o allassociato Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso allAssemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e leventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dellAssociazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o allAssemblea

25 Diritti ed obblighi degli associati: Gli associati hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto di conoscere i programmi con i quali lAssociazione intende attuare gli scopi sociali di partecipare alle attività promosse dallAssociazione di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione di dare le dimissioni in qualsiasi momento

26 Diritti ed obblighi degli associati: Gli associati sono obbligati: ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali a versare il contributo stabilito dall'Assemblea a svolgere le attività preventivamente concordate a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

27 Il Presidente: Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ed ha i seguenti poteri: rappresenta lAssociazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede lAssemblea convoca e presiede il Consiglio Direttivo favorisce il raggiungimento dei fini sociali esegue le deliberazioni dellAssemblea e del Consiglio Direttivo individua e sottopone allAssemblea i progetti da sostenere nomina il Tesoriere allinterno del Consiglio Direttivo gestisce laspetto economico finanziario provvede agli atti amministrativi e contabili necessari

28 Il Consiglio direttivo: Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) membri eletti dallAssemblea fra i propri componenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio direttivo è lorgano esecutivo dellAssociazione

29 Il Consiglio direttivo: predispone gli atti da sottoporre allAssemblea formalizza le proposte per la gestione dellAssociazione elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative allesercizio annuale successivo elabora il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati

30 Altri organi: Collegio dei Revisori LAssemblea può eleggere un Collegio dei Revisori composto da tre associati eletti dallAssemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo

31 Scioglimento e liquidazione Può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Il patrimonio residuo dellente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

32 Associazione non riconosciuta LAssociazione non riconosciuta prende vita da un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità e che, quindi, può essere stipulato in qualsiasi forma, anche oralmente In base allart. 36 c.c. sembra che lunico elemento essenziale del contratto sia lindicazione delle regole relative allordinamento interno e allamministrazione dellAssociazione È opinione diffusa che le parti debbano quantomeno fissare anche lo scopo e le condizioni di ammissione degli associati. Non è necessario invece indicare la denominazione, e la sede dellAssociazione, che sarà il luogo in cui di fatto si svolge lattività

33 Associazione non riconosciuta LAssociazione non riconosciuta gode di unautonomia patrimoniale imperfetta Delle obbligazioni dellente rispondono, con il loro patrimonio ed in via sussidiaria, le persone che hanno agito in nome e per conto dellAssociazione (art. 38 c.c.) Sostanzialmente si tratta di una presunzione con cui si tutelano i terzi addossando la responsabilità patrimoniale, su coloro i quali, pur non avendo funzioni esecutive, hanno comunque agito in nome e per conto della Associazione

34 Associazione: Associazione Organo Amministrativo Altri organi Presidente

35 Comitato: Il Comitato nasce dalliniziativa di più soggetti che si prefiggono il raggiungimento di uno scopo, attraverso la raccolta dei fondi necessari Un gruppo di persone annuncia al pubblico una iniziativa benefica, o di pubblica utilità (il Codice Civile parla di soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti) sollecitando i terzi ad aderire alliniziativa tramite il versamento di una somma di danaro

36 Comitato: Raccolta fondi - Iniziative specifiche Presenza di più soggetti Scioglimento una volta raggiunto lo scopo

37 Comitato: I Comitati, quindi, posso essere costituiti solo ed esclusivamente per uno scopo ben preciso, ed una volta esauritosi questultimo o divenuto impossibile, dovranno sciogliersi Delle obbligazioni assunte rispondono i suoi componenti personalmente ed in via solidale, mentre i sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse

38 Comitato – organizzazione interna: Promotori Organizzatori Oblatori

39 Fondazione: Tradizionalmente la Fondazione viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di un scopo socialmente rilevante Il fulcro è rappresentato dallelemento patrimoniale La Fondazione è quindi una organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico

40 Fondazione: Il Codice Civile non offre una definizione specifica di Fondazione ma tradizionalmente viene intesa come unorganizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante Come per le associazioni è necessaria la predisposizione di un atto costitutivo nel quale si esplicita lo scopo - che, chiaramente, deve rivestire il carattere di pubblica utilità - al quale viene vincolato il patrimonio e lo statuto, in cui devono essere previste le norme che disciplinano il funzionamento dellente

41 La Fondazione Le Fondazioni si costituiscono con negozio unilaterale, inter vivos o mortis causa La costituzione per atto tra vivi è possibile solo attraverso un atto pubblico Latto costitutivo riunisce in sé tre diversi aspetti: la volontà di istituire una Fondazione la disciplina dellassetto organizzativo la dotazione del patrimonio

42 Fondazione: Fondazione (BENI) Fondatore Organo Amministrativo

43 La Fondazione di partecipazione: La Fondazione di Partecipazione, costituisce un modello atipico di Fondazione, che formalizza levoluzione che listituto ha subito nel corso degli anni Nella Fondazione di Partecipazione, sono presenti: Lelemento personale tipico degli enti associativi Lelemento patrimoniale tipico delle fondazioni

44 La Fondazione di partecipazione: La Fondazione di Partecipazione nasce dalla crisi della fondazione tradizionale, che essendo caratterizzata da una struttura chiusa, non permette ladesione di nuovi soggetti successivamente alla sua costituzione Questo istituto consente di sintetizzare il principio della porta aperta caratteristico degli enti associativi, con lelemento patrimoniale tipico delle fondazioni Rappresenta uno strumento adatto alla realizzazione di partnership tra pubblico e privato, profit e non profit, aprendosi allesterno e diversificando di conseguenza le fonti di finanziamento

45 La Fondazione di partecipazione La governance: Vi è la più ampia liberta nella definizione dellimpianto statutario, sia in merito agli organi che alle categorie dei soci Ad esempio: Soci Fondatori Soci Nuovi Fondatori Soci Ordinari Soci Sostenitori Soci Benemeriti

46 La Fondazione di partecipazione La governance: In merito alla struttura della Fondazione, occorrerà prevedere la nomina di organi necessari per la gestione delle attività dellente Oltre al Presidente, sarà necessario nominare un Consiglio di Amministrazione, a cui sarà affidata leffettiva gestione della Fondazione E possibile ipotizzare inoltre: La costituzione di diverse assemblee allinterno delle quali far confluire ciascuna categoria di soci La costituzione di un Comitato Esecutivo e di un Comitato Scientifico

47 Il riconoscimento della personalità giuridica: Presupposti: Atto pubblico Patrimonio Per le persone giuridiche dei Libro I, lacquisto della personalità giuridica avviene in seguito alliscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture oppure presso le regioni per gli enti che operano in materie di competenza regionale

48 Nazionale o regionale E necessario che lente, rispetti tutti i requisiti previsti dalla norma e che si dimostri lesistenza di un fondo di dotazione idoneo al raggiungimento dello scopo Qualora venga richiesto il riconoscimento regionale, lentità del patrimonio iniziale può variare a seconda della regione allinterno della quale lente svolgerà la propria attività

49 Procedimento: Procedimento:

50 Procedimento: Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata

51 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Le Onlus costituiscono una autonoma e distinta categoria di enti rilevanti ai soli fini fiscali. Non sono nuovi soggetti ma un contenitore fiscale nel quale possono entrare i vari soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dalla legge Possono diventare Onlus: Associazioni Fondazioni Comitati Società cooperative Altri enti privati con o senza personalità giuridica

52 ONLUS – Settori di attività : Assistenza sociale e socio-sanitaria Assistenza sanitaria Beneficenza Istruzione Formazione Sport dilettantistico Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico Tutela e valorizzazione della natura e dellambiente Promozione della cultura e dellarte Tutela dei diritti civili Ricerca scientifica svolta da fondazioni

53 ONLUS: Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Organizzazioni non Governative Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni, Comitati, altri enti privati con o senza personalità giuridica Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato e Associazioni di Promozione sociale

54 ONLUS requisiti statutari: Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

55 ONLUS requisiti statutari: Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus Disciplinare in maniera uniforme il rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione (solo per le associazioni)

56 Liscrizione La Direzione regionale dellAgenzia delle Entrate ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno alliscrizione delle soggetto interessato allanagrafe delle Onlus. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, lente si intende iscritto allAnagrafe Unica delle Onlus Allesito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato allanagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate allinteressato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione

57 Liscrizione E previsto un allungamento dei termini del controllo preventivo, qualora lufficio della Direzione regionale inviti lorganizzazione a fornire chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presupposti di legge In tale ipotesi lorganizzazione interessata dispone di 30 giorni per fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta a comunicare lesito del controllo nei 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine

58 Liscrizione: Lente è iscritto allAnagrafe unica delle Onlus: a seguito dellesito favorevole del controllo preventivo a seguito del decorso del termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione Gli effetti delliscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione


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