La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

TARSU, TIA1, TIA2, TARES Infn Giugno 2013. La storia dei prelievi per lo smaltimento dei rifiuti (coesistenti in Italia fino al 31.12.2012) Tassa per.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "TARSU, TIA1, TIA2, TARES Infn Giugno 2013. La storia dei prelievi per lo smaltimento dei rifiuti (coesistenti in Italia fino al 31.12.2012) Tassa per."— Transcript della presentazione:

1 TARSU, TIA1, TIA2, TARES Infn Giugno 2013

2 La storia dei prelievi per lo smaltimento dei rifiuti (coesistenti in Italia fino al 31.12.2012) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani artt.58 e seguenti d.lgs 507/1993 Tariffa di igiene ambientale (cosidetta TIA1) art.49 d.lgs 5 febbraio 1997 n.22 Tariffa integrata (cosidetta TIA2) art. 238 d.lgs 3 Aprile 2006 nr.152 Infine: TARES, NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, DI CUI ALLARTICOLO 14 COMMA 46 DL 201/2011 con le modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 nr.228 art. 1 comma 387 e il DL 35 del 29 Aprile 2013 art. 10

3 Qualche semplice definizione sul concetto di rifiuto Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti definiti tali dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sono rifiuti speciali, al netto di quelli assimilati di cui al comma precedente, quelli definiti tali aisensi dellart. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

4 TARES Acronimo di Tariffa rifiuti e servizi Entrato in vigore il 1^ gennaio 2013 ma rinviato attualmente a luglio con possibilità dei comuni di scadenzare differentemente le scadenze (ma solo per il 2013). Il Comune di Roma, ad es., ha stabilito al 30 maggio il versamento della prima rata. Natura palesemente tributaria e non corrispettiva con superamento dei problemi che aveva provocato la TIA1 e 2 considerata da molti Comuni come servizio sinallagmatico e quindi gravato da IVA. Molto contribuenti ed associazioni di consumatori, dopo la Sentenza 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale

5 Presupposto del tributo Ai sensi di quanto previsto dall art. 14, comma 3, del D.L. 201/2011, presupposto del tributo è il possesso, loccupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani.

6 Cosa copre la TARES Il nuovo tributo copre due tipologie di costi: – Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati – I servizi indivisibili resi dai Comuni (ad es.illuminazione pubblica et.) A regime la tariffa si baserà: per la componente rifiuti: sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte ed al numero di componenti del nucleo familiare per gli usi abitativi. Tutto questo sarà disciplinato da un Decreto Ministeriale. Per le unità immmobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al NCEU la superficie assoggettabile a TARES è l80% della superficie catastale La tariffa terrà conto dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento agli investimenti ed agli ammortamenti, alla qualità ed allentità dei costi di gestione per la componente servizi sarà applicata una maggiorazione pari allo 0,30%/mq elevabile allo 0,40% dai Comuni che, sulla base del DL 35/2013 sarà devoluta allo Stato. La maggiorazione sarà pagata sullultima rata.

7 La Tariffa In assenza del decreto governativo (co.12 art.14 del DL 101/2011) la tariffa è stabilita facendo al dpr 158/1999 (legge Ronchi) – metodo normalizzato per la determinazione della tariffa) Per lanno 2013 – fino alla determinazione delle tariffe di cui sopra – limporto delle rate di TARES è determinato in acconto commisurandolo allimporto versato lanno precedente, a titolo di TARSU, di TIA1 o di TIA2.

8 Quota fissa e variabile per utenze domestiche (desunta da un regolamento comunale) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dellabitazione le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

9 Quota fissa e variabile per utenze domestiche (desunta da un regolamento comunale) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999

10 Riduzioni Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata odi fatto servita.(c.16 dl 201/2011) o al 20% in caso di servizio non svolto o interrotto con pericoli alla salute attestati dallautorità sanitaria competente.

11 La tariffa puntuale Per i comuni dotati di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti sarà consentito di istituire al posto del tributo una tariffa di natura corrispettiva, applicata e riscossa dallaffidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ma comunque rimarrà la parte di tributo che copre costi indivisibili. (0,30% o 0,40%) (co.29 dl 201/2011)

12 Il gestore del servizio Per lanno 2013 il gestore del servizio potrà riscuotere lintero introito della TARES. Successivamente potrà gestire, in regime IVA, il servizio ma lintroito del tributo sarà dei Comuni, stante la natura tributaria della TARES. Solo i comuni che introdurranno la tariffa puntuale potranno deliberare laffidamento anche della riscossione alla Ditta affidataria.

13 Potestà dei comuni Il comune ha potestà tariffaria sulla base della legislazione tariffaria e potestà di gestione attiva del tributo ai sensi dell dallart. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Può deliberare agevolazioni ed esenzioni e porre la disciplina applicativa con apposito regolamento.

14 Il Decreto con listituzione del bollettino di c/c ed i codici F24 (ordinario) per il versamento della tassa http://www.lettera43.it/economia/personal/t ares-2013-la-guida-alla-nuova-tassa-sui- rifiuti_4367589878.htm http://www.lettera43.it/economia/personal/t ares-2013-la-guida-alla-nuova-tassa-sui- rifiuti_4367589878.htm http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/c onnect/da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a /ris37e+del+27+05+13.pdf?MOD=AJPERES&a mp;CACHEID=da105a004fc6aa6296a3bf5aa77 6101a http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/c onnect/da105a004fc6aa6296a3bf5aa776101a /ris37e+del+27+05+13.pdf?MOD=AJPERES&a mp;CACHEID=da105a004fc6aa6296a3bf5aa77 6101a


Scaricare ppt "TARSU, TIA1, TIA2, TARES Infn Giugno 2013. La storia dei prelievi per lo smaltimento dei rifiuti (coesistenti in Italia fino al 31.12.2012) Tassa per."

Presentazioni simili


Annunci Google