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Corso di formazione professionale per la Segreteria

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Presentazione sul tema: "Corso di formazione professionale per la Segreteria"— Transcript della presentazione:

1 Corso di formazione professionale per la Segreteria
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° Circolo Didattico di FORIO Corso di formazione professionale per la Segreteria

2 Corso per Assistenti Amministrativi
5 incontri di 4 ore con D.S.G.A. I principi generali della contabilità pubblica I contratti I controlli Le responsabilità

3 Definizione di contabilità pubblica
È un ordinamento contabile (insieme di norme giuridiche) che disciplina l’attività degli enti pubblici, i controlli e la responsabilità delle persone fisiche che li rappresentano. Per attività si intende sia quella finanziaria che quella patrimoniale. Lo scopo della c.p. è quello di assicurare la regolarità e la legalità dell’azione amministrativa in ordine alla gestione della cosa pubblica attraverso l’esercizio del bilancio, la gestione del patrimonio, i controlli relativi e la responsabilità di chi ordina spese e maneggia denaro pubblico.

4 LE FONTI NORMATIVE DELLA C.P.
R.D. 18 novembre 1923, n°2440, legge di contabilità di Stato (LCS); R.D. 23 maggio 1924, n°827, regolamento (RCS); L. 5 agosto 1978, n°468, fondamentale per l’introduzione di vari documenti, tra cui la legge finanziaria; L. 3 aprile 1997, n°94, che ha innovato la struttura del bilancio e la classificazione delle poste con D.Lgs. 279/1997; L. 25 giugno 1999, n°208, di delega per l’adeguamento del sistema contabile delle regioni ai principi della legge 94/1997;

5 FONTI NORMATIVE DELLA C.P. DI:
Norme specifiche per altre realtà pubbliche Enti locali: D. lgs. 18 agosto 2000, n°267 (TU) Regioni: D. lgs. 28 marzo 2000, n°76 Enti pubblici non economici: D.P.R. 27 febbraio 2003, n°97 Altre norme che riguardano le AA.PP.: I contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163) I controlli (L. 14 gennaio 1994, n°20 e D.Lgs.30 luglio 1999, n°286) La responsabilità (L. n°20/1994 e L. 20 dicembre 1996 n° 639)

6 CONTABILITA’ PUBBLICA e FINANZA PUBBLICA
Mentre la nozione di c.p. è legata principalmente all’aspetto ordinamentale, ai controlli e alle responsabilità, la f.p. fa riferimento ai documenti di bilancio e alle norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica e al risanamento imposto dal patto di stabilità. (Tutela dell’unità economica della Repubblica). E’ la Corte dei Conti che verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli comunitari.

7 I CONTRATTI Gli elementi essenziali (pena la nullità) secondo l’art c.c. l’accordo delle parti, è il fondamento del contratto; la causa, ossia l'insieme degli effetti giuridici prodotti dal contratto; l’oggetto, ossia la prestazione che deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore; dev'essere: POSSIBILE (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), LECITA (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume) DETERMINATO o DETERMINABILE (quando viene determinata quantità e qualità) la forma, ove prevista dalla legge a pena di nullità.

8 I CONTRATTI L'articolo 1372 del Codice civile tratta
dell'efficacia dei contratti. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

9 I CONTRATTI PUBBLICI Storicamente i contratti hanno rappresentato uno degli strumenti principali di utilizzazione delle risorse pubbliche. Pertanto, sono state predisposte delle regole ferree per disciplinare l’attività contrattuale, regole recepite nella LCS. Conseguentemente, la materia è stata sottratta al diritto privato.

10 I CONTRATTI PUBBLICI Con l’avvento della normativa comunitaria, in materia di appalti, le norme contabili non hanno perso la loro validità, ma si è spostato il centro dell’attenzione: dall’interesse dell’Amministrazione (uso trasparente delle risorse e risparmio economico) a quello della concorrenza (diritto delle imprese a concorrere ad armi pari alle commesse pubbliche).

11 I CONTRATTI PUBBLICI Dopo una lunga fase nella quale i contratti venivano definiti amministrativi per la loro specifica disciplina derivante dal diritto pubblico, in un secondo momento, ha prevalso la consapevolezza che i contratti pubblici non potessero sottrarsi alla disciplina del diritto comune. Si è pervenuti al contratto ad evidenza pubblica (attività negoziale di diritto privato accompagnato da un procedimento finalizzato alla trasparenza e alle finalità di pubblico interesse)

12 I CONTRATTI PUBBLICI (Art. 1, comma 1-bis L. 241/1990)
“La PA, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”

13 I CONTRATTI PUBBLICI E’ evidente che la volontà negoziale si forma attraverso atti amministrativi, ma finalizzati ad attività privatistiche. L’evidenza pubblica significa legalità del procedimento, buon andamento e razionalità ed è esposta ai controlli interni/esterni e a quelli giurisdizionali. Diversa è la giurisdizione a seconda che la lesione sia di una posizione sostanziale di interesse legittimo (fase pubblicistica e anche tutela risarcitoria: TAR/Consiglio di Stato) oppure di diritto soggettivo (fase negoziale: giudice ordinario)

14 I CONTRATTI PUBBLICI I principi sui quali poggiano i contratti ad evidenza pubblica sono, pertanto: La trasparenza dei processi decisionali; L’economicità dell’utilizzo delle risorse; La concorrenza e l’imparzialità.

15 I CONTRATTI PUBBLICI La concorrenza è sempre stato un principio seguito nella contrattualistica anche se nella Carta costituzionale non viene fatto alcun riferimento, ma nel Trattato U.E. invece si. Ma mentre fino a tempi recenti il principio era finalizzato a uno scopo egoistico: il prezzo più basso, il diritto comunitario, invece, gli attribuisce un valore di mercato nell’interesse generale dei soggetti economici.

16 I CONTRATTI PUBBLICI Non bisogna confondere i:
CONTRATTI PUBBLICI (appalti pubblici) Dai CONTRATTI DI DIRITTO PUBBLICO (nell’esercizio di potestà pubbliche, si stipulano contratti aventi oggetto pubblico come: convenzioni tra enti pubblici, convenzioni accessive a concessioni, accordi di programmi, accordi con privati)

17 I CONTRATTI PUBBLICI La formazione dei CONTRATTI PUBBLICI (appalti pubblici) viene distinta in tre fasi: Formazione della volontà dell’Amministrazione. Procedura di scelta del contraente. Il rapporto negoziale. Le prime due fasi si collocano nell’area pubblicistica del diritto, mentre il rapporto contrattuale è disciplinato dalle nome di diritto comune.

18 I CONTRATTI PUBBLICI La soglia comunitaria è il valore oltre il quale si applicano le regole dettate dalle direttive europee e che divergono a seconda che i contratti si riferiscono a lavori, forniture e servizi. Tali valori possono cambiare anche a seconda del soggetto committente del servizio. Ad esempio la soglia per le AA.SS. per beni e servizi è di € Al di sotto si può applicare la normativa già prevista dalla contabilità nazionale, osservando comunque le norme comunitarie di carattere generale (escludendo solo le norme UE sulla pubblicità e le comunicazioni).

19 I CONTRATTI PUBBLICI Le amministrazioni aggiudicatrici
Amministrazioni pubbliche (art. 1 D.Lgs. 165/2001). Organismi di diritto pubblico (istituiti per esigenze generali non commerciali, aventi personalità giuridica e con finanziamento prevalentemente pubblico)

20 I CONTRATTI PUBBLICI Le amministrazioni aggiudicatrici
Imprese pubbliche (nei settori esclusi: difesa, armi, misure di sicurezza, missioni militari all’estero, ecc). Soggetti privati che esercitano funzioni/attività a valenza pubblica.

21 I CONTRATTI PUBBLICI Le controparti dell’amministrazione
Possono essere: imprenditori singoli; imprenditori associati.

22 I CONTRATTI PUBBLICI Per i contratti sopra soglia deve essere applicato il nuovo codice dei contratti pubblici che ha recepito la direttiva 2004/18/CE. Trattasi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni. Restano comunque in vigore le norme della LCS per gli adempimenti procedurali non in contrasto con le norme comunitarie.

23 I CONTRATTI PUBBLICI La controparte dell’amministrazione
Requisiti dei partecipanti: Di ordine generale (cause di esclusione: fallimento, condanna penale incidente sulla moralità, la sanzione interdittiva di contrattare con la p.a., la violazione degli obblighi contributivi e fiscali, della normativa sui disabili, di quella antimafia e di sicurezza sul lavoro). Di idoneità professionale (iscrizione nel registro CIAA, presso ordini professionali, ecc) Di capacità economica e finanziaria (referenze bancarie, bilanci d’impresa, fatturato globale negli ultimi tre esercizi) Di capacità tecnica e professionale (elenco delle forniture e servizi prestati nel triennio, organigramma dei tecnici dell’impresa, attrezzature tecniche disponibili, titoli di studio e professionali, n° dei dipendenti, subappalto, ecc. Per eseguire lavori occorre una particolare qualificazione)

24 I CONTRATTI PUBBLICI La controparte dell’amministrazione In ossequio al principio della massima concorrenza, sono ammessi anche raggruppamenti di imprese (RTI) o associazioni temporanee di imprese (ATI). La condizione è che in sede di offerta tutte le imprese sono tenute a impegnarsi a conferire un mandato speciale ad una impresa capogruppo che assume la rappresentanza di tutto il gruppo per diventare il solo interlocutore con l’A. appaltante. Resta comunque ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese e l’esecuzione della quota di prestazioni di ciascuna. Sono previsti anche soggetti con forma giuridica di consorzi di cooperative (es. appalto regionale pulizie locali scolastici)

25 I CONTRATTI PUBBLICI Il procedimento decisionale
Innanzitutto occorre un atto con il quale si forma la volontà di concludere un contratto (Determinazione/decreto a contrarre) che è di competenza del dirigente. E’ un atto interno che non impegna l’A. all’esterno e non richiede neppure la copertura finanziaria, (ma è consigliabile che sussista) né l’impegno della spesa. Questi sono differiti al momento del perfezionamento dell’obbligazione. Tuttavia, la determinazione è importante per individuare i contenuti negoziali che il futuro contratto dovrà avere. Trattasi di un procedimento che soggiace all’ordinamento interno.

26 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
Da non confondere: Il sistema di scelta (procedura imposta per garantire imparzialità, trasparenza e concorrenza: aperta, ristretta, negoziata, ecc); I criteri di aggiudicazione (i modi con i quali si procede a selezionare l’offerta migliore).

27 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
I principali sistemi di scelta nell’ordinamento nazionale: pubblico incanto/asta licitazione privata; appalto concorso; trattativa privata.

28 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
I principali sistemi di scelta nell’ordinamento comunitario: procedure aperte (pubblico incanto) procedure ristrette (licitazione privata); procedure negoziate (trattativa privata); asta elettronica (in tutte la procedure); dialogo competitivo (procedura aperta o ristretta); sistema dinamico (procedura aperta)

29 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
L’asta pubblica/pubblico incanto è un procedimento molto antico (bottino di guerra) è comune nei contratti attivi, discrezionale in quelli passivi. E’ preceduto da un avviso di asta pubblica detto bando che è un invito a partecipare all’asta.

30 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
La licitazione privata, nell’ordinamento nazionale, consiste nell’invitare una rosa di imprese a fare la propria offerta. Nel sistema comunitario invece, viene emanato un bando di gara nel quale è indicato un doppio termine: per la ricezione dell’istanza di partecipazione e per la spedizione degli inviti a presentare offerte. La SA seleziona le imprese che hanno chiesto di essere invitate sulla base di criteri predeterminati di capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica. Tutte le imprese che ne abbiano fatto domanda e abbiano i requisiti di qualificazione, devono essere invitate. Nessun’altra.

31 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
L’appalto concorso è utilizzato per speciali lavori, forniture e servizi (concorso di opere artistiche, di idee, di progettazione, ecc); consiste nell’invitare imprese ritenute idonee a presentare progetti tecnici e le condizioni offerte. L’A. procede insindacabilmente alla scelta del progetto, sentito, se ritenuto necessario, il parere di una commissione di esperti. Trattasi di un istituto considerato eccezionale al quale si fa ricorso per iniziative e progetti richiedenti provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche. In tali casi la competizione non avviene sul prezzo più basso, ma sulla qualità del progetto, o meglio su entrambi gli elementi. E’ una procedura ignorata dalla normativa comunitaria ed è stata assorbita dalla procedura ristretta della licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Resta vigente secondo la normativa contrattualistica nazionale, ma non è prevista dal codice degli appalti.

32 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
La trattativa privata e una forma residuale di procedura da seguire soltanto quando non possono essere utilizzate le altre forme. Infatti occorre sempre evidenziarne le motivazioni nel decreto di approvazione del contratto. Il committente, pertanto, esercita un potere discrezionale di scelta anche se gli viene fatto obbligo di acquisire dei preventivi di spesa. Secondo la normativa comunitaria e il codice, la trattativa p. può essere senza o con previa pubblicazione di un bando. Esempi: con bando (gara deserta per offerte irregolari, lavori per scopi di ricerca), senza bando (gara deserta per mancanza di offerte, estrema urgenza, prodotti per scopo di ricerca).

33 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
Nel codice degli appalti sono state introdotte nuove procedure: L’asta elettronica è ammessa per appalti le cui specifiche possono essere definite in modo preciso e numerico. Viene aperta per un numero di giorni stabilito e nel frattempo è possibile migliorare l’offerta in più fasi. Diversa dalla gara telematica, prevista nel sistema CONSIP, dove non si può rilanciare l’offerta. (Sono escluse le prestazioni intellettuali).

34 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
Nel codice degli appalti sono state introdotte nuove procedure: Il dialogo competitivo è legato ad una particolare complessità dell’appalto. Dopo avere pubblicato il bando si selezionano le imprese che vengono ritenute idonee a soddisfare l’esigenza del committente e si comincia ad instaurare un dialogo tecnico per discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell’appalto. Ciò deve avvenire in modo imparziale senza avvantaggiare nessuno. Al termine, i partecipanti vengono invitati a presentare le proprie offerte contenenti tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Le offerte vengono valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Possono essere previsti premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

35 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
Nel codice degli appalti sono state introdotte nuove procedure: Il sistema dinamico di acquisizione è interamente elettronico per acquisti di uso corrente e consente a ciascun operatore economico di parteciparvi non appena presenta un’offerta indicativa conforme al capitolato. Le A. aggiudicatrici, di converso, hanno a disposizione un elenco di imprese che può essere successivamente integrato. Il vantaggio è dato dall’elemento concorrenziale a cui sono condizionate le imprese. Se l’offerta indicativa dell’impresa viene accolta, la stazione appaltante comunica l’ammissione nel sistema dinamico. Le offerte indicative possono essere migliorate. Per ogni appalto specifico viene pubblicato un altro bando semplificato con un termine per la presentazione delle offerte. L’aggiudicazione avverrà all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri previsti dal bando. Il sistema non può durare più di quattro anni.

36 I CONTRATTI PUBBLICI La procedura di scelta del contraente
Nel codice degli appalti sono state introdotte nuove procedure: La centrale di committenza viene istituita per acquisti di grande volume e per favorire gli acquisti delle A.P. Così facendo viene aumentata la concorrenza (tra le imprese di un certo rilievo) e la centrale legittima le S.A. ad avvalersene per i propri acquisti. L’esempio concreto è la CONSIP (società di proprietà del MEF). La legge obbliga le AA.SS., escluse le scuole, ad utilizzare le convenzioni CONSIP.

37 I CONTRATTI PUBBLICI I PRINCIPALI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Al prezzo più basso (valido anche per le gare comunitarie); Offerta da confrontare con la scheda segreta (solo nazionale); Offerta economicamente più vantaggiosa (valida per entrambe le normative);

38 I CONTRATTI PUBBLICI IL PRINCIPIO DI PUBBLICITA’ DEL BANDO DI GARA
E’ la condizione essenziale per rendere effettiva la concorrenza, ma è anche fattore necessario per la trasparenza e per la realizzazione dei principi costituzionali dell’imparzialità e della buona amministrazione (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990).

39 I CONTRATTI PUBBLICI IL BANDO DI GARA
E’ il primo atto della serie procedimentale (pubblica) che manifesta la volontà negoziale dell’A. Ha la duplice funzione notiziale di legale conoscenza e di regolazione della gara. Contiene le regole, la c.d. lex specialis alla quale dovrà uniformarsi in primo luogo proprio la stazione appaltante (S.A).

40 I CONTRATTI PUBBLICI IL BANDO DI GARA Deve contenere:
Autorità, sede e clausole della gara; Caratteristiche, specifiche tecniche entità delle prestazioni, modalità di esecuzione e pagamento; Criteri di aggiudicazione e modalità delle offerte; Requisiti finanziari e organizzativi e obblighi relativi alla documentazione da presentare; Il responsabile del procedimento.

41 I CONTRATTI PUBBLICI IL BANDO DI GARA
E’ atto amministrativo autoritativo, autonomamente impugnabile se idoneo a provocare una lesione immediata e concreta e a determinare un interesse ad agire, personale e attuale.

42 I CONTRATTI PUBBLICI I PRINCIPI DELLA GARA
La formalità che richiede una forma solenne (forma pubblica o pubblica amm.va tramite l’ufficiale rogante che verbalizza con la stessa funzione del notaio). La pubblicità/trasparenza, nel senso che le sedute della commissione di gara devono essere aperte al pubblico. L’imparzialità nell’operato della commissione di gara. La par condicio, nel prevedere pari opportunità nella partecipazione alla gara (divieto a imprese collegate). La segretezza dell’offerta e la riservatezza delle informazioni. Il divieto di artificiosi frazionamenti.

43 I CONTRATTI PUBBLICI GLI ORGANI DELLA GARA
L’autorità che la presiede (DG del CDR, dirigente delegato). Commissione di gara (tre o cinque membri, presieduta da un dirigente). Ufficiale rogante.

44 I CONTRATTI PUBBLICI LA CELEBRAZIONE DELLA GARA
Si svolge nel luogo e all’ora indicata nel bando La gara è aperta dall’Autorità che la presiede Verifica dell’integrità dei plichi e apertura degli stessi. Verifica della regolarità formale della documentazione con ammissione o esclusione dei concorrenti non in regola. Ciò avviene in applicazione del principio di imparzialità. Solo in un secondo momento si aprono le buste dell’offerta economica. Se c’è anche un’offerta tecnica (aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa), questa viene esaminata prima, in seduta segreta, poi verranno esaminate, in seduta pubblica, le offerte economiche. In questa fase si possono verificare delle anomalie nelle offerte economiche (offerte con prezzo troppo basso). In tale caso l’autorità chiede all’impresa interessata le necessarie giustificazioni e viene sospesa la gara.

45 I CONTRATTI PUBBLICI LE OFFERTE
L’offerta deve essere, a pena di esclusione, tempestiva, incondizionata, segreta, sottoscritta e immodificabile. Viene presentata in bollo. L’offerta economica, deve essere espressa in cifre e lettere. In caso di discordanza, prevale l’importo più conveniente per l’A. Deve essere corredata da un documento che attesti la cauzione provvisoria o fideiussione.

46 I CONTRATTI PUBBLICI L’AGGIUDICAZIONE
E’ un atto amm.vo con il quale si chiude la fase pubblicistica della gara. E’ atto di accertamento della migliore offerta e della idoneità del concorrente a diventare contraente. Inserito a verbale l’atto assume carattere dichiarativo e costitutivo del vincolo che ne deriva, esplicando i propri effetti sul piano negoziale. Il verbale equivale, di regola, ad ogni effetto legale, al contratto, a meno che non risulti dal bando che la costituzione del rapporto è rinviata al contratto.

47 I CONTRATTI PUBBLICI L’AGGIUDICAZIONE
E’ definitiva quando non è più suscettibile di essere mutata. E’ atto impugnabile davanti al TAR. Provvisoria/con riserva, quando è subordinata alla regolarità delle dichiarazioni fatte nell’offerta. Si tratta delle verifiche che la S.A. deve fare a fronte delle dichiarazioni rese nella documentazione di rito (regolarità contributiva/fiscale/legge disabili/norme sicurezza, legge antimafia, ecc). Viene pronunciata dall’autorità che presiede la gara oppure dal dirigente responsabile del procedimento.

48 I CONTRATTI PUBBLICI LA STIPULAZIONE
Dopo la fase procedimentale pubblica, inizia la fase negoziale; Diversamente dal contratto, che consiste nell’incontro della volontà delle parti, qui l’aggiudicatario ha già accettato le condizioni contrattuali; Si tratta soltanto di sottoscrivere l’atto negoziale.

49 I CONTRATTI PUBBLICI LA STIPULAZIONE
Secondo la LCS, la stipulazione può aversi anche come effetto concludente dell’aggiudicazione (si dice che l’a. tiene luogo al contratto); La normativa successiva, però lascia intendere che la stipula è necessaria, ma deve essere prevista dalla documentazione di gara.

50 I CONTRATTI PUBBLICI LA STIPULAZIONE
Il potere di s. spetta al rappresentante legale della SA, ma può essere delegata a un dirigente; Deve avvenire nel più breve tempo possibile, ma non prima di 30gg. dalla comunicazione agli esclusi; Richiede la forma scritta ad substantiam.

51 I CONTRATTI PUBBLICI LA STIPULAZIONE
La forma scritta ad substantiam, a pena di nullità. Modalità di conclusione dei contratti: Forma pubblica amministrativa; Forma pubblica comune.

52 I CONTRATTI PUBBLICI LA STIPULAZIONE
Per le procedure negoziate sono consentite forme meno solenni, cioè privatistiche: Scrittura privata; Obbligazione in calce al capitolato/disciplinare; Lo scambio di corrispondenza commerciale; L’atto d’obbligo unilaterale. Anche la forma informatica.

53 I CONTRATTI PUBBLICI L’APPROVAZIONE
Ha per oggetto il contratto regolato dalla contabilità di Stato. E’ caratteristica della strutturazione gerarchica delle organizzazioni pubbliche, soprattutto di quella statale, dove è obbligatoria. Per le A. statali, il contratto, benché validamente stipulato, non è obbligatorio per l’A., finché non viene approvato con atto formale dell’autorità competente. Solo dopo è eseguibile. Quindi, prima dell’a. il contratto è perfetto, ma inefficace.

54 I CONTRATTI PUBBLICI L’APPROVAZIONE
Esplica effetti anche ai fini di un eventuale contenzioso perché prima dell’a. la posizione giuridica del contraente privato rimane di interesse legittimo ed è pertanto azionabile davanti al giudice amm.vo. Dopo l’approvazione, invece, la posizione soggettiva assume la consistenza di diritto soggettivo (giudice ordinario).

55 I CONTRATTI PUBBLICI L’APPROVAZIONE
E’ un atto amministrativo, con funzione di controllo interno, per verificare la regolarità del procedimento e la conformità dei patti stipulati con il capitolato e le altre condizioni prestabilite. Ha anche effetto di accertamento costitutivo perché conferisce evidenza pubblica al contratto che da questo momento comincia ad esistere nel campo pubblicistico. Si realizza il presupposto giuridico per assumere l’impegno di spesa.

56 I CONTRATTI PUBBLICI L’APPROVAZIONE
E’ assoggettata al controllo esterno della Corte dei Conti perché è atto dal quale deriva una spesa. Chi è titolato ad emettere il provvedimento di approvazione? E’ sempre prevalsa la linea dell’ alterità delle due funzioni (stipula e approvazione). Sta maturando però un orientamento che ammette la coincidenza soggettiva delle due funzioni e che deriva dalla nuova articolazione delle competenze dirigenziali. In tale caso però l’a. assume il carattere di mero atto ricognitorio, salvo l’importanza dell’impegno di spesa e del controllo esterno.

57 I CONTRATTI PUBBLICI PRINCIPALI NOVITA’ APPORTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Il D.Lgs. 163/2006, ha inteso superare la normativa della CS e allo stesso tempo fa salvi gli ordinamenti che riguardano l’organizzazione, con particolare riferimento all’aggiudicazione. Obbligatorietà del contratto. L’aggiudicazione è sempre provvisoria e diventa definitiva soltanto dopo che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti. Da questo momento devono passare almeno 30 giorni e non più di 60, per la stipula del contratto.

58 I CONTRATTI PUBBLICI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo il controllo esterno, senza rilievi, il contratto diventa eseguibile. L’esecuzione di esso spetta alla sfera di responsabilità delle parti, secondo i comuni principi di diligenza, correttezza e buona fede (artt. 1176,1175 e 1375 c.c.). L’Amministrazione è tenuta al collaudo del bene e al tempestivo pagamento delle somme pattuite. Nel caso di servizi e lavori, i pagamenti sono subordinati all’emissione del DURC (richiedibile all’INPS direttamente dalla SA, ex art. 16/10 del D.L. 185/2008, convertito da L. 2/2009) che attesta la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti dei propri dipendenti.

59 I CONTRATTI PUBBLICI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per tutti i contratti pubblici trovano applicazione le disposizioni sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002). I ritardi sono soggetti a forti penali, il cui tasso di mora viene periodicamente stabilito dal MEF. 11,10% annuo, nel secondo semestre 2008). Il contratto può anche prevedere il subappalto, nel qual caso l’opera o il servizio vengono parzialmente effettuati da soggetti diversi dall’aggiudicatario, entro il limite del 30%.

60 I CONTRATTI PUBBLICI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La SA ha il diritto di apportare variazioni qualitative o quantitative alle prestazioni pattuite nel limite del quinto del valore del contratto.

61 I CONTRATTI PUBBLICI LE CONCESSIONI
Hanno ad oggetto un bene, la gestione di un servizio o l’esecuzione di un’opera pubblica. A differenza dell’appalto, nel quale la SA riceve un bene o un servizio o un’opera, con la concessione si costituisce o si trasferisce un vantaggio o prerogative che sono della AP. Ad esempio i beni demaniali vengono concessi per farne un determinato uso, dietro pagamento di un canone, oppure un servizio viene dato in uso a un privato sempre per avere un ritorno di natura finanziaria.

62 L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
I CONTRATTI PUBBLICI L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA Per l’acquisizione di beni e servizi previsti da apposito provvedimento ministeriale e per importi, di norma, non eccedenti € , si applica il D.Lgs. 384/2001 che deriva dall’esigenza di semplificare le procedure in tema di contratti. Tali acquisizioni avvengono o tramite amministrazione diretta (poco usata), oppure tramite cottimo fiduciario (con affidamento a impresa).

63 L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
I CONTRATTI PUBBLICI L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA Al responsabile del servizio (di norma dirigente), è conferito il potere di selezionare i concorrenti, ordinare e stipulare il contratto che avviene con forma molto semplificata. E’ necessario acquisire almeno 5 preventivi. Salvo che la spesa non superi € o nel caso di specialità del bene o del servizio. A differenza della trattativa privata che deve essere sempre ben motivata, il cottimo f. non richiede una specifica motivazione e non è soggetto ad approvazione.

64 ALCUNI TIPI DI CONTRATTI
I CONTRATTI PUBBLICI ALCUNI TIPI DI CONTRATTI Sponsorizzazione: il soggetto sponsorizzato (sponsee), si obbliga ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo della controparte (sponsor), dietro corrispettivo, per determinare un ritorno di immagine presso il pubblico, a favore dello sponsor; è contratto atipico. Comodato: una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituzione della cosa ricevuta. E’ un contratto gratuito, disciplinato dall’art c.c. e seguenti.

65 I CONTRATTI PUBBLICI LE CONVENZIONI CONSIP
L’e-procurement (electronic procurement), è l’insieme di tecnologie, procedure e operazioni che consentono l’acquisizione di beni e servizi on line, attraverso la rete internet. Anche le PPAA sono invitate a fruirne con il portale gestito da CONSIP s.p.a. (Concessionaria servizi informativi pubblici) che assume la funzione di amministrazione aggiudicatrice e di centrale di committenza. Nel primo caso si tratta delle c.d. convenzioni CONSIP che mettono a disposizione delle PPAA beni o servizi di imprese che risultano già vincitrici di apposita gara effettuata da CONSIP (accordi quadro). Nell’altro caso, invece, attraverso il portale di CONSIP, si può accedere al c.d. mercato elettronico.

66 I CONTRATTI PUBBLICI LE CONVENZIONI CONSIP
Dove l’A. sceglie il prodotto dell’impresa che a suo tempo si è accreditata presso la centrale di committenza CONSIP. La legge suggerisce alle AAPP di fruire delle convenzioni e del mercato elettronico, ritenendo che il servizio messo a disposizione faccia realizzare alle PPAA una economia di spesa (art. 2, comma 573, legge 244/2007). Per un determinato elenco di beni e servizi, invece, le AA.SS., escluse le scuole, sono obbligate a fruire delle convenzioni CONSIP (comma 574, stesso articolo). Trattasi dei beni e dei servizi elencati nel DM del MEF del 23/1/2008, che sono:

67 LE CONVENZIONI CONSIP OBBLIGATORIE
I CONTRATTI PUBBLICI LE CONVENZIONI CONSIP OBBLIGATORIE Arredi per ufficio Carburanti Gasolio e biodiesel per riscaldamento Energia elettrica Macchine per ufficio Noleggio autoveicoli Buoni pasto Telefonia fissa e mobile e centralini Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro

68 La funzione dei controlli è stata assegnata
In ambito amministrativo-contabile, il controllo è un’attività diretta ad assicurare che un’altra attività, svolta da altro organo, sia conforme alle leggi e al pubblico interesse. La funzione dei controlli è stata assegnata originariamente alla Corte dei Conti, fin dal 1862.

69 I CONTROLLI Con la legge n° 20 del 1994, è stata realizzata la riforma dei controlli della CdC, riducendo sensibilmente i controlli preventivi ed eliminando il controllo sui titoli di spesa. Anche la riforma costituzionale n° 3/2001 ha abolito i precedenti artt. 125 e 130 Cost. che prevedevano i controlli di legittimità sugli atti delle Regioni e degli Enti locali.

70 I CONTROLLI Sotto il profilo amministrativo il controllo dovrebbe garantire l’uso corretto delle risorse pubbliche, quindi il “buon andamento”, mentre in termini contabilistici il controllo dovrebbe corrispondere alla “sana gestione”, valori costituzionali, sostenuti anche dall’ordinamento comunitario.

71 I CONTROLLI preventivi e successivi; interni, esterni e comunitari;
Esistono vari tipi di controllo a seconda della classificazione. Elencazione non esaustiva: di legittimità e di merito; preventivi e successivi; interni, esterni e comunitari; continui e periodici; sulla gestione o su singoli atti; sostitutivi (ad acta).

72 Il controllo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo della Corte dei Conti La CdC è organo di rilevanza costituzionale con rapporto di ausiliarità verso il Parlamento al quale riferisce annualmente sul rendiconto generale dello Stato. Funge da organo garante e imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

73 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Art. 100 Cost. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato [Cost. 103]. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [Cost. 81].

74 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Ai sensi dell’art. 3 della L. 14/1/1994, n° 20, si esplica su: Gli atti del Governo non aventi forza di legge che sono: i normativi a rilevanza esterna; i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; le direttive generali per l’indirizzo dell’attività amministrativa; gli atti che definiscono piante organiche.

75 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Si esplica anche su: Gli atti che riguardano direttamente la materia del bilancio: gli atti di variazione e quelli di accertamento dei residui; gli atti di programmazione comportanti spese e quelli attuativi di norme comunitarie; le deliberazioni dei comitati interministeriali concernenti indirizzi generali e riparti di fondi; provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare.

76 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Si esplica anche su: I decreti che approvano contratti dello Stato (tutti i contratti attivi, es. atti dispositivi del demanio); i contratti di lavori di importo superiore al valore stabilito dalla normativa comunitaria; gli altri contratti se di importo superiore ad un decimo del valore di cui al punto precedente; gli atti autorizzativi dei contratti collettivi (certificazione della compatibilità dei costi con gli strumenti di programmazione); gli atti di incarichi di funzioni dirigenziali conferiti dai Ministri e i provvedimenti istitutivi di posti dirigenziali. gli atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del Ministro

77 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Il controllo di legittimità ha assunto una diversa valenza da quando si sostanziava sui titoli di spesa. Ora invece ha come finalità i seguenti parametri che fanno capo all’esigenza della copertura finanziaria e all’equilibrio di bilancio, dettati dalla Carta Costituzionale e dai Trattati dell’UE: rispetto delle previsioni di bilancio e verifica degli scostamenti dei risultati differenziali rispetto alla legge finanziaria (saldo netto da finanziare e ricorso al mercato finanziario); la copertura delle spese pluriennali: coerenza della LF con DPEF.

78 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Il controllo preventivo può sortire: l’ammissione al visto; la formulazione di osservazioni all’Amm.ne. In tale caso, in esito alla risposta pervenuta, il magistrato decide per l’ammissione o il rifiuto. In quest’ultimo caso l’ufficio di controllo deferisce l’atto alla sezione del controllo per la pronuncia collegiale. I provvedimenti diventano sempre esecutivi, trascorsi 30 gg. senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del Controllo. Alla delibera collegiale di ammissione al visto, segue la registrazione, che è operazione prettamente materiale di scritturazione.

79 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Il rimedio per superare il rifiuto al visto è la c.d. registrazione con riserva. Procedimento: Su richiesta del Ministro competente, il Governo, con formale deliberazione del Consiglio dei Ministri, può risolvere che il provvedimento debba avere corso. In tale caso, la Corte dei Conti delibera a Sezioni Riunite e, qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva. Successivamente informa il Parlamento. Il visto non è ammesso e il rifiuto è assoluto per: insufficiente stanziamento di bilancio; imputazione su residui anziché competenza; su capitoli diversi; nomine fuori organico.

80 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Dal punto di vista organizzativo, l’Organo di controllo è suddiviso in due sezioni centrali: una per il controllo preventivo; l’altra per il controllo sulla gestione. In ogni Regione, ci sono Sezioni regionali di controllo con competenza promiscua: per il controllo preventivo e sulle gestioni statali decentrate e delle autonomie territoriali.

81 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Natura ed effetti dell’atto di controllo. Il controllo preventivo della CdC valuta la conformità/difformità di atti amm.vi rispetto a norme giuridiche condizionandone l’efficacia e l’esecutività. Il controllo va inteso come pura espressione di giudizio esterno che si inserisce nella fase integrativa dell’efficacia e si pone come condizione necessaria affinchè l’atto diventi efficace (in grado di produrre effetti) ed eseguibile. Pertanto il controllo non determina l’esistenza dell’atto, che perviene alla fase del controllo già completo e perfetto, ma improduttivo di effetti fino a che non interviene il visto o non siano trascorsi i termini per il suo esercizio.

82 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Natura ed effetti dell’atto di controllo. Il controllo preventivo si distingue dall’approvazione, che è espressione di controllo interno che completa la perfezione dell’atto (es. contratto) e ne condiziona l’efficacia. Il controllo invece non assume la veste di condizione, ma va oltre perché è espressione di una funzione di garanzia esterna di diritto pubblico. Si inserisce nel procedimento come ultima fase realizzando l’esecutività e l’operatività dell’atto, a seguito dell’accertamento della sua legittimità.

83 Il controllo preventivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Corte dei Conti Natura ed effetti dell’atto di controllo. Il rifiuto del visto del controllo preventivo è impugnabile? La risposta è negativa perché la Corte dei Conti non appartiene alla PA, ma è organo che si trova in posizione indipendente e imparziale e, quindi, i suoi atti non sono suscettibili di ledere diritti o interessi legittimi.

84 Il controllo successivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo successivo della Corte dei Conti Ha per oggetto la gestione del bilancio e del patrimonio, nonché le gestioni fuori bilancio e i fondi di provenienza comunitaria. La finalità è quella di accertare la rispondenza dell’attività agli obiettivi di legge e dei programmi. E’ indirizzato nei confronti di tutte le AAPP.

85 Il controllo successivo della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo successivo della Corte dei Conti I parametri del riscontro sono: la legittimità, intesa soprattutto come rispondenza agli obiettivi di legge con riferimento alla gestione nel suo complesso; la regolarità, con riferimento al controllo finanziario, va intesa in termini di affidabilità ed attendibilità della contabilità e regolarità delle procedure amministrativo-contabili; l’economicità, cioè la conformità ai principi e alle pratiche di una sana gestione (minimizzazione dei costi); l’efficienza, è riferita all’utilizzo delle risorse (rapporto tra le risorse impiegate c.d. input e i risultati conseguiti c.d. output); l’efficacia, intesa come raggiungimento degli obiettivi perseguiti (c.d. performance/outcome).

86 Il controllo referto della Corte dei Conti
I CONTROLLI Il controllo referto della Corte dei Conti Tra le attribuzioni rimaste immutate fin dall’origine (art. 31, legge 14/8/1862, n° 800), assume un ruolo fondamentale quello di riferire al Parlamento sul risultato del riscontro eseguito. Detta attribuzione è stata poi costituzionalizzata con l’art. 100, già citato. La funzione di referto ha una propria autonomia e va considerata come strumento privilegiato di informazione nell’ambito del rapporto di collaborazione dell’Istituto con il Parlamento e con i Consigli regionali.

87 Il controllo preventivo della Ragioneria dello Stato
I CONTROLLI Il controllo preventivo della Ragioneria dello Stato E’ l’unico organo che esercita le attribuzioni di carattere contabile, apponendo il proprio visto sugli atti di impegno e sui titoli di spesa, ove non ritenga di fare osservazioni. La Ragioneria dello Stato (UCB e RTS), controlla preventivamente e registra l’impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato, verificando la legalità e la regolarità della spesa e apponendo il visto di sua competenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto. In presenza del mandato informatico, il visto è effettuato mediante una transazione sul sistema informatico (SICOGE).

88 Il controllo successivo della Ragioneria dello Stato
I CONTROLLI Il controllo successivo della Ragioneria dello Stato La Ragioneria dello Stato esercita anche il controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati che hanno in gestione gli ordini di accreditamento. E’ un controllo consuntivo effettuato a campione e riguarda la regolarità e la legittimità dei pagamenti effettuati.

89 I CONTROLLI Il controllo interno
Può essere definito come lo strumento di verifica della regolarità e qualità dell’agire amministrativo e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi ed alle risorse impiegate. L’assetto normativo vigente è stato delineato dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n° 286 che disciplina i seguenti controlli interni obbligatori per le Amministrazioni pubbliche. Controllo di regolarità amministrativa e contabile che deve garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amm.va, attraverso gli uffici di ragioneria o gli organi di revisione contabile, ispettivi, servizi ispettivi di finanza. Controllo di gestione che verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amm.va al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. Valutazione della dirigenza ha lo scopo di verificare le prestazioni dei dirigenti da parte del direttore generale su proposta del dirigente.

90 I CONTROLLI Il controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in attuazione di piani e programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Verifica pertanto la congruenza ovvero lo scostamento tra le missioni e gli obiettivi raggiunti, nonché l’identificazione di cause ostative ed eventuali responsabilità e i possibili rimedi. Nelle AA.SS. il servizio è affidato ad appositi uffici di staff di diretta collaborazione con il Ministro, denominati SECIN e operano in collegamento con gli uffici di statistica e fanno capo ad un Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Devono effettuare semestralmente il monitoraggio sulla osservanza del piano di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e di riduzione delle dotazioni organiche e trasmettono i risultati alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 296/2006.

91 Il controllo dei revisori contabili negli enti pubblici
I CONTROLLI Il controllo dei revisori contabili negli enti pubblici Il D.P.R. 27/2/2003, n° 97, disciplina l’attività amministrativo-contabile nella P.A. Il Collegio dei revisori è l’organo deputato a svolgere un ruolo essenziale di verifica dell’intera attività nel corso e a chiusura della gestione degli enti locali e di altri enti pubblici. Negli enti pubblici è previsto un “Collegio dei revisori dei conti” con il compito di formulare valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione e sulla realizzazione dei programmi. I controlli sono di natura amministrativa e di natura contabile.

92 I CONTROLLI Il controllo amministrativo dei revisori contabili
Comprende: la verifica della conformità legale degli atti (conformità alle norme legislative e comunitarie, ai regolamenti, allo statuto e alle disposizioni dell’A. vigilante); la verifica sulla correttezza degli adempimenti in materia previdenziale e fiscale (IRES, IVA, ICI, IRAP e gli adempimenti del sostituto d’imposta); La verifica di conformità ai principi di corretta amministrazione della gestione economica e finanziaria (razionalità e proficuità economica).

93 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori E’ la parte prevalente dell’attività dei revisori che, ex D.Lgs. 286/1999, anche negli enti pubblici devono adottare, salvo eccezioni, i Principi generali di revisione detti ISA (International Standards of Auditing) definiti dall’IFAC (International Federation of Accountants) e utilizzati per l’attività di revisione nel settore privatistico. (Circolare-vademecum RGS n° 47 del 21/12/2001) Comprende: La verifica periodica di cassa (esame reversali/mandati e documentazione correlata e accertamento specimen di firma); La v. della regolare tenuta della contabilità; La v. degli inventari e del magazzino; La v. del Bilancio di previsione; La v. del Rendiconto o Conto consuntivo

94 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori La verifica periodica di cassa consiste nell’accertare le entrate, le uscite e le giacenze presso l’istituto cassiere o Posta S.p.A. Si svolge secondo i seguenti principi: Istantaneità (deve essere fatta ad un preciso momento della gestione); Collegialità (il verbale deve essere sottoscritto da tutti); Periodicità (cadenza almeno trimestrale); Universalità (tutte le disponibilità finanziarie); Veridicità (le evidenze devono risultare da atti presso l’Ente)

95 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori La verifica periodica di cassa si svolge attraverso: L’individuazione dei responsabili della gestione della cassa; L’esame della convenzione con l’istituto di credito; La verifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle uscite (mandati/reversali); Il riscontro delle risultanze contabili emergenti dal giornale di cassa con le risultanze fornite dal cassiere; La riconciliazione tra le predette risultanze; La verbalizzazione (su registro numerato)

96 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori La verifica dei documenti contabili si svolge attraverso l’esame dei seguenti registri: Partitario degli accertamenti e partitario degli impegni; Partitario dei residui; Giornale di cassa; Registri IVA, solo per operazioni soggette al tributo; Registro di magazzino e registro degli inventari (anche campionamento per consistenza, ubicazione e valore); Registro del facile consumo; Libro paga, matricola e infortuni.

97 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori Il bilancio di previsione è il documento politico- programmatico e rappresenta il documento più importante perché con esso vengono autorizzate le entrate e le spese e si programma tutta l’attività dell’ente nel corso dell’esercizio finanziario. E’ composto da: Il preventivo finanziario; Il preventivo economico (se viene tenuta la contabilità con la partita doppia).

98 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori Il bilancio di previsione degli enti pubblici. Gli allegati al bilancio sono: Il bilancio pluriennale; La relazione programmatica; Il risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo/risultato economico); La relazione dei revisori dei conti.

99 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori Il bilancio di previsione. Le verifiche dei revisori riguardano: Il modello utilizzato deve essere previsto dalla normativa; La congruità dei capitoli relativi alle spese istituzionali, rispetto all’attività programmata; L’attendibilità dei programmi previsti dall’attività dell’ente; La congruità degli oneri per spese obbligatorie, per beni di consumo e per servizi; La validità della procedura seguita per determinare l’avanzo di amministrazione presunto

100 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori Il conto consuntivo o rendiconto Con tale documento gli amministratori rendono conto del loro operato dimostrando i risultati conseguiti. Il Rendiconto comprende: Il rendiconto finanziario; Il conto economico; La situazione patrimoniale; La nota integrativa.

101 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori Il conto consuntivo o rendiconto Vengono allegati al rendiconto: La relazione sulla gestione; La situazione amministrativa; L’elenco dei residui; La pianta organica del personale; La relazione dei revisori dei conti

102 Il controllo contabile dei revisori
I CONTROLLI Il controllo contabile dei revisori Il conto consuntivo o rendiconto L’attività della verifica consiste nell’accertare: Che il bilancio e le variazioni siano state approvate; Che le somme accertate o impegnate e riscosse o pagate e i residui, corrispondano alle scritture risultanti dai partitari; Il saldo contabile di cassa corrisponda con quello dell’istituto cassiere; I saldi del conto economico e patrimoniale corrispondano con le scritture finali di chiusura della contabilità e con quelle inventariali

103 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche E’ un controllo di tipo interno previsto dal decreto 44 del 1/2/2001, che prevede una disciplina più sintetica rispetto a quella degli enti pubblici e che comunque deriva dal decreto 286/1999. Si tratta di controlli quasi sempre successivi, salvo quello sul programma annuale (parere) e la certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione collettiva integrativa (CCI), stipulati a livello di Scuola, che sono controlli preventivi.

104 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche E’ un controllo di regolarità amministrativa e contabile che, a differenza delle altre 3 tipologie di controllo, nel caso di fatti illeciti conosciuti nell’ambito di tale funzione, obbliga i revisori a sporgere denuncia alla Corte dei Conti.

105 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche L’art. 58 del decreto 44/2001, stabilisce che i revisori: Vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; Esprimono il parere di regolarità contabile del programma annuale; Procedono, con visite periodiche, anche individuali, almeno due volte l’anno, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi del programma, tenuto conto delle sue variazioni; Procedono alle verifiche di cassa.

106 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche Inoltre i revisori esaminano il conto consuntivo e in merito: Riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e ne evidenziano la situazione; Rilevano il livello percentuale dell’utilizzo della dotazione finanziaria nel suo complesso e con riferimento ai singoli progetti; Esprimono parere sul conto, redigono tabelle di rilevazione dei costi di personale, risorse, servizi esterni, ecc, anche con riferimento ai singoli progetti, per l’analisi costi/benefici da parte dell’Amministrazione scolastica.

107 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche Il controllo dei revisori deve riguardare l’esame degli atti amministrativi sia sotto il profilo della legittimità, sia sotto quello della proficuità economico-finanziaria. Tuttavia, non potendo esaminare tutta la documentazione e le scritture contabili per la notevole mole, i revisori svolgono il controllo con la tecnica del campionamento.

108 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche Il controllo dei revisori riguarderà anche: E, prioritariamente, l’esistenza dei libri contabili e dei registri; L’esame del programma annuale; La verifica della cassa (e del c/c/p), dei libri degli inventari, delle giacenze di magazzino e della regolarità delle procedure d’acquisto; La verifica del registro delle riunioni degli OO.CC. del registro delle retribuzioni e delle assenze; accertamento degli obblighi previdenziali e fiscali.

109 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche I revisori sono anche tenuti ai sensi dell’art. 28 della L. 289/2002, a fornire al MEF ogni utile informazione sul comportamento della istituzione scolastica. A tale riguardo, il MEF ha elaborato il progetto ATHENA 2 che prevede una procedura informatizzata per comunicare le risultanze del programma annuale, del c/consuntivo, della contrattazione integrativa di istituto e delle verifiche di cassa.

110 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche Le responsabilità dei revisori deriva dall’art. 28 Cost., secondo cui “i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili secondo le leggi penali ed amministrative” ; Deriva anche dall’art c.c. che riguarda la responsabilità dei sindaci delle società secondo cui i sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto d’ufficio. Sono pure responsabili solidalmente con gli amministratori, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

111 istituzioni scolastiche
I CONTROLLI Il controllo amministrativo contabile nelle istituzioni scolastiche Per la responsabilità dei revisori è importante anche l’art c.c. secondo cui il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Pertanto, l’ inosservanza della diligenza, non assistita da adeguata perizia, comporta responsabilità che può essere di natura disciplinare, penale oppure patrimoniale/amm.va, la cui giurisdizione è esercitata dalla Corte dei Conti.

112 LE RESPONSABILITA’ Le responsabilità facenti parte del nostro ordinamento sono: la responsabilità civile, la responsabilità penale, la responsabilità amministrativa, la responsabilità da illecito amministrativo, la responsabilità dirigenziale, la responsabilità disciplinare.

113 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
E’ quella generalmente intesa per indicare la responsabilità di un pubblico dipendente verso la PA (non soltanto la propria). Ha lo scopo di tutelare il patrimonio della PA; invece la RC tutela l’interesse del terzo danneggiato, estraneo alla PA. Mentre la responsabilità della PA si riferisce a quelle ipotesi di danni cagionati ai privati, dall’attività illegittima degli organi della PA.

114 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Esistono due fattispecie: l’impiegato, nell’esercizio della funzione amm.va, ha arrecato un danno a terzi e questo è stato risarcito dalla PA; l’impiegato ha cagionato un danno patrimoniale alla PA, senza che sul piano civile siano derivate conseguenze per i terzi. Nel primo caso, deve sussistere l’inerenza dell’illecito con le funzioni istituzionali del dipendente. Nel senso che l’A. resterà esente da R. se l’agente ha agito per motivi privati (egoistici, rancori personali). In questo caso si interrompe il rapporto organico con l’A. che rimane esente da R.

115 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Fonti normative più rilevanti: art. 28 Cost.: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. Trattasi di responsabilità solidale, nel senso che il terzo danneggiato può agire, per il risarcimento, nei confronti dell’Amministrazione o del dipendente o di entrambi. Fa eccezione l’art. 61 della legge 312/1980, il quale prevede che per il personale della scuola l’A. si surroga al personale per gli illeciti commessi (connessi a comportamenti degli alunni), salvo poi rivalersi nei confronti del dipendente.

116 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Fonti normative più rilevanti: art. 97, comma 2, Cost.: “Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”. Ha avuto concreta attuazione con la riforma del D.Lgs. 29/1993, ora 165/2001 soprattutto per quanto riguarda la responsabilità della gestione amm.va e finanziaria.

117 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Fonti normative più rilevanti: art. 81 LCS e seguenti, riguarda la responsabilità per la gestione finanziaria e contabile e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti. Così come l’art. 52 del T.U. 1214/1934 della CdC e l’art. 18 del T.U. 3/1957. In materia di RA, la giurisdizione è esercitata dalla CdC.

118 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Fonti normative più rilevanti: art. 1 della Legge 20/1994 statuisce che la R. dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della CdC in materia di contabilità pubblica è personale ed esclude i casi di colpa lieve. Il debito si trasmette agli eredi nel caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi. Nel caso di organi collegiali la R. si imputa a coloro che hanno espresso voto favorevole. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni. La CdC giudica anche per danni recati dal dipendente ad altre PPAA.

119 LE RESPONSABILITA’ Il rapporto di servizio;
Presupposti della responsabilità amministrativa Il rapporto di servizio; L’azione o l’omissione del dipendente; Il danno al patrimonio della PA; Il nesso causale tra la condotta e il danno; Il dolo o la colpa grave (elemento psicologico/soggettivo).

120 LE RESPONSABILITA’ Presupposti della responsabilità amministrativa
Il rapporto di servizio. Il soggetto agente deve appartenere alla PA anche se a titolo onorario, o se soggetto privato investito di una mansione amm.va o partecipante alla gestione di risorse pubbliche con carattere di continuità (es. istituto cassiere di una scuola, revisori dei conti, consulente tecnico, responsabile sicurezza, Organo collegiale deliberante, ente sanitario convenzionato, medico autorizzato da ASL a rilasciare certificazioni, libero professionista direttore dei lavori commissionati da ente p., beneficiario di fondi strutturali europei, ecc ). Quindi si può trattare di persone fisiche o giuridiche, con rapporto di servizio e non necessariamente con rapporto d’impiego. L’azione o l’omissione del dipendente. La responsabilità è esclusa se la condotta dell’agente è posta in essere in condizioni di necessità (blocco dell’attività per sciopero, carenza d’organico). E’ inoltre esclusa la R. se il comportamento dannoso sia conseguente a un ordine scritto del superiore gerarchico e sempre che il dipendente abbia esercitato il diritto di rimostranza. Se l’ordine viene ribadito per iscritto, esso deve essere eseguito, salvo che non si tratti di reato o di illecito amm.vo.

121 LE RESPONSABILITA’ Presupposti della responsabilità amministrativa
3. Il danno al patrimonio della PA. E’ il danno erariale inteso come danno emergente (perdita di beni o denaro) ovvero come lucro cessante (mancato guadagno). Può essere diretto o indiretto. Nel primo caso rientra l’appropriazione di beni o denaro, nel secondo il risarcimento pagato dalla PA a terzi in dipendenza di danno causato dal dipendente. Tra le varie tipologie di danno viene compresa anche quella all’immagine della PA causata dal discredito subito in conseguenza dell’illecito perpetrato dal dipendente o dagli amministratori. La conseguenza viene vista come lesione del buon andamento della PA che perde credibilità e affidabilità all’esterno e ingenera la convinzione che il comportamento illecito del lavoratore sia una pratica usuale all’interno dell’Ente.

122 LE RESPONSABILITA’ Presupposti della responsabilità amministrativa
4. Il nesso causale tra la condotta e il danno. Il comportamento deve provocare come conseguenza immediata e diretta un danno patrimoniale alla propria amm.ne o a diverso ente. Il dolo o la colpa grave. Sono esclusi da R. i comportamenti commessi con colpa lieve, essendo essa limitata ai casi di dolo e colpa grave. Ad esempio la colpa non è mai lieve quando deriva da una interpretazione di norme o riferimenti chiari e inequivoci, oppure l’errore è stato commesso nonostante siano ben note le istruzioni, le prassi e le pronunce sull’argomento. E’ esente da colpa grave il comportamento che recepisce il parere di un organo superiore, a meno che questo non sia manifestamente illogico e contrario alla legge. In tal caso la R. viene ripartita.

123 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Il potere riduttivo. Secondo l’art. 83 LCS e l’art. 52 T.U. CdC 1214/1934, confermati dall’art. 1, comma 1-bis della legge 20/1994 “valutate le singole responsabilità (il giudice contabile) può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato”. Trattasi di un potere del giudice esercitabile con ampia discrezionalità.

124 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Il potere riduttivo. Nella prassi viene collegato a elementi soggettivi quali l’esperienza, la lodevole carriera, condizioni economiche, giovane età, ecc. Oppure a circostanze oggettive come la disorganizzazione, complessità e gravosità del lavoro, difficoltà interpretative, ecc.

125 LE RESPONSABILITA’ La responsabilità amministrativa
Il potere riduttivo. Può essere considerato strumento equitativo di riequilibrio della R. laddove si debba garantire la par condicio tra più convenuti, diversamente responsabili.

126 La responsabilità contabile
LE RESPONSABILITA’ La responsabilità contabile E’ un specie particolare di responsabilità amministrativa caratterizzata dagli stessi elementi e con l’aggiunta della qualifica di agente contabile. Sono agenti contabili coloro che hanno il maneggio di denaro o di altri valori e precisamente: Gli agenti pagatori o tesorieri e i cassieri; Gli agenti consegnatari di beni; Gli agenti della riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici. Hanno l’obbligo della custodia dei valori o della gestione manuale (non giuridica) delle risorse e sono tenuti a presentare alla CdC il c.d.conto giudiziale che consiste nel documentare e giustificare i risultati della gestione (persone fisiche o giuridiche).

127 La responsabilità contabile
LE RESPONSABILITA’ La responsabilità contabile Per i consegnatari di beni è stata introdotta con d.P.R. 254/2002, una distinzione tra: consegnatari per debito di custodia; consegnatari per debito di vigilanza. Solo i primi sono agenti contabili e, pertanto, sono tenuti a rendere il conto giudiziale della gestione e sottoposti alla giurisdizione della CdC.

128 La responsabilità contabile
LE RESPONSABILITA’ La responsabilità contabile I consegnatari per debito di vigilanza, invece, sono agenti amministrativi e sottoposti all’obbligo del rendiconto da presentare al proprio organo di Controllo e non alla CdC. E’ il caso dei consegnatari dei beni degli uffici del MIUR.

129 La responsabilità contabile
LE RESPONSABILITA’ La responsabilità contabile Il giudizio di conto. E’ lo speciale giudizio cui è sottoposto il conto giudiziale dell’agente contabile. Viene esaminato da un magistrato relatore che valuta per decidere il discarico se il conto è regolare. La dichiarazione di regolarità viene disposta con decreto del Presidente della sezione.

130 La responsabilità contabile
LE RESPONSABILITA’ La responsabilità contabile Il giudizio di conto. Nel caso di irregolarità viene iscritto al ruolo d’udienza e il Presidente determina la somma da pagare. Nel caso non venga accettata dall’agente, si procede al normale giudizio che, permanendo l’irregolarità, si conclude con una sentenza di condanna.

131 La responsabilità contabile
LE RESPONSABILITA’ La responsabilità contabile Il giudizio di conto. Si può verificare che al termine del giudizio non ci sia un danno patrimoniale, ma solo un comportamento antigiuridico quale ad esempio l’inadempimento. In questa ipotesi il giudizio di R. assume carattere sanzionatorio attraverso: Una sanzione pecuniaria; Una sanzione personale interdittiva (divieto di ricoprire cariche)

132 Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti
LE RESPONSABILITA’ Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti L’organo di vertice ha l’obbligo della denuncia alla CdC e, in particolare, alla Procura regionale. Tale obbligo sussiste solo quando il danno erariale è reale e concreto. Pertanto, quello che conta non è l’atto illegittimo, ma il comportamento illecito che procura il danno all’erario. Sono sottoposti alla giurisdizione della CdC i soggetti che hanno in gestione risorse pubbliche, quindi, anche quelli dipendenti da enti pubblici economici.

133 Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti
LE RESPONSABILITA’ Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti Con nota prot del 2 agosto 2007, la Procura Generale presso la CdC, ha indicato le modalità di inoltro delle denunce

134 Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti
LE RESPONSABILITA’ Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti Contenuti della denuncia: Il fatto, cioè la condotta del dipendente, il procedimento seguito e le conseguenze verificate, tardiva presentazione dei rendiconti; quantificazione del danno patrimoniale, anche in via equitativa, quindi non è sufficiente la condotta illecita o l’atto illegittimo; generalità e domicilio degli autori dell’illecito o degli eredi; La procura deve anche essere informata di eventuali cause civili riguardanti gli stessi fatti, segnalando eventuali recuperi effettuati a seguito di giudizio civile. Analogamente, si procederà quando la PA si sia costituita parte civile nel giudizio penale nei confronti dello stesso dipendente denunciato presso la CdC.


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