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RIFORMA ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO ATTUAZIONE NELLE SCUOLE PARITARIE.

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Presentazione sul tema: "RIFORMA ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO ATTUAZIONE NELLE SCUOLE PARITARIE."— Transcript della presentazione:

1 RIFORMA ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO ATTUAZIONE NELLE SCUOLE PARITARIE

2 CONFLUENZE Tutte le istituzioni scolastiche paritarie, al pari delle istituzioni statali, a partire dallanno scolastico 2010/11, confluiscono nel nuovo ordinamento e possono attivare prime classi solamente relative ai nuovi percorsi previsti dal nuovo ordinamento Le classi successive alla prima, avviate secondo il precedente ordinamento, proseguono la loro attività fino al graduale esaurimento dei corsi.

3 A partire dallanno scolastico 2010/11 le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado sia statali che paritarie assumono le denominazioni previste dal nuovo ordinamento e precisamente: liceo classico liceo scientifico liceo linguistico liceo artistico liceo delle scienze umane liceo musicale e coreutico istituto tecnico economico istituto tecnico tecnologico istituti professionali per il settore dei servizi istituti professionali per il settore industria e artigianato

4 Articolo 13 del Regolamento relativo ai licei (Passaggio al nuovo ordinamento) 1. A partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nellanno scolastico 2010/11, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nellallegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dellultimo triennio in atto sino allanno scolastico 2009-2010 2. Gli istituti darte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal comma 1, ad eccezione delle sezioni degli istituti darte che prevedono lesame di licenza di maestro darte al termine del triennio, per le quali detta confluenza si realizza a partire dalle sole prime classi funzionanti nellanno scolastico 2010/2011. 3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente decreto a partire dalle prime classi funzionanti nellanno scolastico 2010-2011. 4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dellordinamento previgente con titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento è individuata nella tabella contenuta nellallegato I. 5. In rapporto alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti Uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma I e, comunque, compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. 6. In prima applicazione del presente regolamento sono istituite sul territorio nazionale non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico. Le predette sezioni sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui allarticolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui allart. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5 PROCEDURE RELATIVE ALLE SCUOLE PARITARIE

6 Le scuole paritarie che nel passaggio al nuovo ordinamento mantengono lattuale tipologia di corso di studi (ad es. liceo classico, liceo scientifico, etc.) sono tenute a presentare allUfficio scolastico regionale, entro il 31 marzo 2010, formale dichiarazione del gestore o legale rappresentante attestante che dallanno scolastico 2010/11 listituzione scolastica si adeguerà al nuovo ordinamento a partire dalla prima classe.

7 Per le scuole paritarie che attualmente svolgono percorsi di studio non ricompresi nel nuovo ordinamento (ad es. liceo della comunicazione) la confluenza avverrà sulla base delle tabelle di corrispondenza, ferma restando la possibilità di richiedere allUfficio scolastico regionale una confluenza diversa

8 In ogni caso, comunque, le istituzioni scolastiche che attualmente svolgono percorsi di studio non compresi nel nuovo ordinamento sono tenue a presentare allUfficio scolastico regionale entro il 31 marzo 2010, formale istanza, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante, a norma dallart. 2, punto 4.3 del D.M. n. 267/07 e dallart. 4, punto 4.3 del D.M. n. 83/08, riferita al percorso di studi previsto dal nuovo ordinamento, che si intende attuare dallanno scolastico 2010/11

9 Analogamente sono tenute a presentare formale istanza riferita al percorso di studi previsto dal nuovo ordinamento le scuole paritarie che intendono modificare la loro attuale tipologia del corso di studi.

10 Alle istanze dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per lattivazione dei percorsi di studio richiesti

11 Il Direttore dellUfficio Scolastico Regionale, accertata la regolarità della documentazione, emana apposito decreto modificativo di quello originario, indicando la nuova denominazione della tipologia del corso di studi della scuola

12 Nellipotesi di mancata comunicazione da parte del gestore interessato ovvero di mancato accoglimento dellistanza di modifica del corso di studi la classe prima si intende priva del riconoscimento della parità

13 Tutti i precedenti decreti di autorizzazione a sperimentazioni di singola scuola cessano di efficacia in ogni caso con lesaurirsi delle classi attuali


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