La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004 Limportanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, aziende. LA.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004 Limportanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, aziende. LA."— Transcript della presentazione:

1 UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004 Limportanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, aziende. LA RILEVANZA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO. CASI E QUESTIONI. RIFLESSIONI A LIVELLO COMUNITARIO Dr. Roberto Manno weblegal@tin.it

2 Roberto Mannoweblegal@tin.it2 Limportanza della rilevanza probatoria del documento informatico. La firma digitale consiste in una tecnologia, le cui certezze sono di natura tecnica. La firma digitale è collegata a istituti giuridici come la prova documentale e la sottoscrizione, aventi una propria rigorosa disciplina sostanziale e processuale. Difficoltà di adeguare tale disciplina alla tecnologia digitale, alla firma digitale, e quindi al documento informatico. Rilevanza probatoria = chiave di volta dellintero edificio della firma digitale

3 Roberto Mannoweblegal@tin.it3 Le diverse esperienze in Europa ItaliaItalia: dalla legge 59/97 (Bassanini 1) al d.lgs 10/02, passando per la direttiva comunitaria 1999/93/CE; FranciaFrancia: modifica del codice civile (code Napoléon) UK:UK: impatto della direttiva nel sistema giuridico a base common law Utili considerazioni dal confronto dei diversi percorsi

4 Roberto Mannoweblegal@tin.it4 Le prime decisioni: il caso del decreto ingiuntivo emesso dal T. Cuneo Unazienda debitrice invia una mail ad unazienda creditrice, nella quale riconosce il proprio debito. Legale di parte: Mail = prova certa del diritto fatto valere in giudizio, ex art. 633 c.p.c., in quanto login+pwd firma elettronica D.I.(ex TUDA) forma scritta… Università di Leuven (studio condotto per conto della Commissione Europea): rischio di derive interpretative da parte dei giudici dei singoli Stati Membri.

5 Roberto Mannoweblegal@tin.it5 La firma digitale italiana Legge Bassanini (art.15 l. n°59/1997): uno strumento per dare validità e rilevanza allattività documentale della P.A. estesa ai privati; Accoglimento dellunica tecnologia in grado di assicurare il rispetto di determinate funzioni essenziali (DPR 513/97); La firma digitale, il cui valore probatorio veniva modellato su quello previsto per la scrittura privata (con il regolamento tecnico del 2000 ex art. 5 DPR 513/97)

6 Roberto Mannoweblegal@tin.it6 La firma elettronica comunitaria Stimolare il mercato dei dispositivi di creazione delle firme elettroniche; neutralità tecnologica Previsione di vari livelli di firme elettroniche, ordinate secondo un criterio di affidabilità e sicurezza Validità e rilevanza: art. 5 direttiva, principio di equivalenza tra la forma scritta e il D.I. sottoscritto con firma el. avanzata e di non discriminazione tra altre firme elettroniche e forma scritta.

7 Roberto Mannoweblegal@tin.it7 Il recepimento: caos e incertezze Art. 5 della direttiva stravolge lordinato schema introdotto in Italia con la firma digitale: diversi tipi di firma; Quale efficacia probatoria per queste? Disinvolto e caotico ricorso alle norme del codice civile sulle prove documentali Errori di traduzione del testo della direttiva Errori di qualificazione giuridica delle operazioni informatiche (autenticazione).

8 Roberto Mannoweblegal@tin.it8 Capo dellufficio legislativo del DIT Enrico De Giovanni Le nuove tecnologie ci pongono sicuramente un problema di istituti giuridici, perché quelli su cui è basato il nostro ordinamento sono nati per realtà diverse. Ora non è detto che la strumentazione che il codice civile ci mette a disposizione sia di per sé idonea a soddisfare le nuove problematiche poste dall'uso delle tecnologie. …se si riuscisse a trovare una soluzione nuova, anche al di fuori di quelle che sono le attuali previsioni del codice civile, probabilmente avremo inventato uno strumento giuridicamente più aderente alla realtà dei fatti. Intervista rilasciata a Manlio Cammarata, InterLex 04.03.03

9 Roberto Mannoweblegal@tin.it9 Lefficacia probatoria nella legge italiana Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, delle provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto. Art. 10.3 TUDA – DPR 445/2000 Italian Digital Signature = SUPERsignature!Italian Digital Signature = SUPERsignature! Art. 10.2 Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Qualsiasi forma di firma elettronica (anche non avanzata).Qualsiasi forma di firma elettronica (anche non avanzata). Contrasto con la direttiva; eccesso di delega; incostituzionalità.Contrasto con la direttiva; eccesso di delega; incostituzionalità.

10 Roberto Mannoweblegal@tin.it10 La trasposizione della direttiva in Francia du droit de la preuve signature électronique.Loi no. 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. 1316-3: L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier Superato il monopolio del documento cartaceo nell'ambito dei documenti scritti, eliminando la tradizionale associazione tra i concetti "scrittura" e "documento.

11 Roberto Mannoweblegal@tin.it11 La trasposizione della direttiva in UK Electronic Communications Act 2000: è il giudice a valutare la forza probatoria delle singole firme digitali che giungono di volta in volta dinanzi alla sua cognizione. Tutte le firme (avanzate o semplici) sono ammissibili in giudizio. Approccio superficiale? If the Government were to create two classes of electronic signature, distinguished according to their form, this would represent a significant move away from English common law tradition towards a civil law approach to the treatment of signatures (VII rapporto DTI). Judicial Study Board (guidelines 2000): firma digitale non è incontestabile.

12 Roberto Mannoweblegal@tin.it12 Lo studio richiesto dalla Commissione Europea Trasposizione art. 5: tecniche varie nei singoli MS. In alcuni casi (Svezia; Norvegia) è il legislatore a stabilire come le firme digitali non possano essere accettate in tutte le circostanze; mentre in altri (Italia; Portogallo; Belgio), la rilevanza legale delle firme elettroniche è espressa in termini generici: la posizione italiana è la più radicale in tal senso, giungendo allequiparazione del documento scritto a quello informatico (sottoscritto digitalmente) ad ogni effetto di legge.


Scaricare ppt "UDAI – BARLETTA 30 APRILE 2004 Limportanza delle tecnologie informatiche per le libere professioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, aziende. LA."

Presentazioni simili


Annunci Google