La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

NASCITA DI UNA COSTITUZIONE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "NASCITA DI UNA COSTITUZIONE"— Transcript della presentazione:

1 NASCITA DI UNA COSTITUZIONE

2

3 LA GIUSTIZIA DALL’ANTICHITA’ AL 1700
L’amministrazione della giustizia è appannaggio del potere centrale. il caso di Antigone

4

5

6 IL PRINCIPIO DI ‘LEGALITA’
Quando la legge viene promulgata, essa assume il carattere della ‘legalità’ La legge è’ ‘legale’ in quanto emanata dall’organo che ha la forza o il potere di redigerla.

7 IL PRINCIPIO DI LEGITTIMITA’
E’ il diritto, lo ius, che dà legittimità alla legge, alla lex. E’ il ‘diritto’ che dà dignità alla persona umana E’ il contenitore dei principi e dei valori fondanti una società

8 LA LEGGE E IL POTERE La legge è sempre espressione del potere e della sua forza. Ecco perché, oltre ad essere legale, essa deve anche essere legittima. La legittimità non deriva dalla forza ma dalle fonti del diritto. Le Costituzioni moderne rappresentano oggi la fonte del diritto.

9 CONCLUSIONI Quando gli uomini si trovano di fronte ad una legge che contraddice il comune sentimento di giustizia allora ci si dovrà battere per cambiare quella legge.

10 Il Giudice e la Giustizia
Oggi, la legge è espressione della forza ‘positiva’ e il giudice deve valutarne la sua legittimità alla luce dell’esigenza di giustizia. B. Brecht “L’esame per ottenere la cittadinanza” Zagrebelsky: “Il giudice che è solo scrupoloso osservante della legge non è un buon giudice”

11 CONCLUSIONI La giustizia, come la moneta, ha due facce o due modi di essere letta: l’una è quella del potere, della forza. L’altra è quella di chi subisce quel potere. Noi possiamo scegliere tra questa duplice lettura affidandoci al sentimento della giustizia. Scegliere da che parte stare: dalla parte del più forte o dalla parte del più debole, tenendo conto che esiste una generale, quanto antica, domanda giustizia che riguarda più la vittima del potente, più il debole che il forte.

12 BENI VALORI PRINCIPI PRINCIPI E VALORI
I ‘beni’ possono essere letti alla luce dell’etica dei principi o dell’etica dei valori. BENI VALORI VALORI PRINCIPI 12

13

14

15

16 LA DEMOCRAZIA Nel processo a Gesu’ possiamo identificare:
la democrazia dogmatica ‘meglio che muoia un innocente che un’intera nazione’ la democrazia scettica È quella che non rinuncia al potere personale la democrazia critica È quella che non impone la propria visione agli altri

17 L’EGUAGLIANZA La destra e la sinistra di fronte all’eguaglianza
Per la destra gli uomini sono più diseguali che eguali e lo sviluppo della società avviene mettendo in competizione gli uomini tra loro Per la sinistra la diseguaglianza ha carattere sociale ed economico e compito della società è ridurre le diseguaglianze che producono miseria, sfruttamento e profitto ingiustificato.

18 Le COSTITUZIONI Sono il prodotto storico dell’evoluzione politica delle nostre società. Esse hanno il compito di stabilire i confini entro i quali l’autorità (la forza) può legiferare. Stabiliscono i diritti del cittadino nei confronti del potere e i suoi doveri secondo il principio della convivenza e responsabilità. Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione americana e francese. Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge non contraddica il diritto (la giustizia).

19 Le COSTITUZIONI Le Costituzioni sono sempre il prodotto di profonde trasformazioni sociali e politiche (guerre, rivoluzioni, ecc.) Le Costituzioni non fotografano il presente ma prefigurano il futuro. Ci dicono non quello che siamo ma quello che dovremmo essere. La nostra Costituzione deriva dal processo storico del costituzionalismo liberale (Montesquieu)

20 LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)
«I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; segue...

21 LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)
... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino...»

22 LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI
• Diritti di prima generazione (diritti civili)   • Diritti di seconda generazione (diritti politici) • Diritti di terza generazione (diritti sociali)   • Diritti di quarta generazione (diritti della persona)

23 La separazione dei poteri nello Stato liberale
Alla base dello Stato liberale vi è il principio della divisione dei poteri Le tre funzioni fondamentali dello Stato – legislativa, esecutiva e giudiziaria – appartengono ad altrettanti organi Il potere dello Stato è pur sempre unico ma lo stesso viene suddiviso per garantire che non venga più esercitato in modo arbitrario La separazione dei poteri oltre che ad esigenze di buon funzionamento dell’apparato statale, risponde quindi all’esigenza di garanzia delle libertà riconosciute agli individui Ogni “potere” (inteso come figura organizzativa) emana tendenzialmente i propri atti con una forma tipica: Legislativo/legge; esecutivo/decreto; giudiziario/sentenza I “poteri” devono però potersi condizionare reciprocamente (pesi e contrappesi)

24 IL CONDIZIONAMENTO DEI POTERI
Il condizionamento dei poteri è lo strumento attraverso il quale la Costituzione limita la forza del potere costituito evitando così il rischio della concentrazione del potere nelle mani del solo potere esecutivo. E’ la garanzia delle democrazie liberali

25 il principio di legalità la separazione dei poteri
Il monopolio della forza riservato al potere politico garantisce contro il rischio di prevaricazione dei soggetti più forti sui più deboli. Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere. RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO = “la subordinazione del potere politico a limiti giuridici”. Cardini degli “Stati liberali” sorti dopo le Rivoluzioni statunitense e francese il principio di legalità la separazione dei poteri le libertà costituzionali Che cos’è il diritto. Insieme di norme giuridiche; ordinamento-sistema; pluralità degli ordinamenti normativi; norme sociali, abitudini, norme giuridiche Il posto della forma; diritto pubblico e diritto privato: rapporti tra autorità pubbliche e privati di “diritto pubblico” e rapporti tra privati. Per Kelsen il diritto è solo pubblico il potere politico è un potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima La legittimazione del potere politico: tradizionale-carismatico-legale razionale. Su quest’ultimo ceppo si instaura la democrazia Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare, producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello Stato. Da quel momento il potere politico si è collegato al libero consenso popolare.

26 entrò in vigore il 1 gennaio 1948
Costituzione Parlamento Come nasce una legge Quando stabilisce struttura dopo il crollo della dittatura fascista L'organizzazione politica e la divisione dei poteri il 2 giugno 1946 legislativo esecutivo giudiziario il popolo italiano viene chiamato a votare per la monarchia o per la repubblica la scelta fu a favore della repubblica i princìpi fondamentali (art. 1-12) Diritti e doveri dei cittadinoi(art ) ordinamento della Repubblica (art ) chi chi chi lo stesso giorno fu formata l'Assemblea Costituente Parlamento Governo Magistratura elabora e approva le leggi amministra lo stato dando il via alle leggi fa rispettare le leggi che aveva il compito di scrivere il testo della nuova Costituzione italiana entrò in vigore il 1 gennaio 1948

27 Costituzione Parlamento Come nasce una legge Principi fondamentali
(Art. 1 – 12) Parte prima Diritti e doveri dei cittadini (Art. 13 – 54) Parte seconda Ordinamento della repubblica (Art. 55 – 139) Titolo I Il parlamento Sez.I –le camere (art ) Sez. II –la formazione delle leggi (art ) Titolo I Rapporti civili (art ) Titolo II Il presidente della repubblica (art ) Titolo II Rapporti etico - sociali (art ) Titolo III Il governo Sez.I –il consiglio dei ministri (art ) Sez.II –la pubblica amministr. (art ) sez.III –gli organi ausiliari (art ) Titolo III Rapporti economici (art ) Titolo IV La magistratura Sez.I –ordinamento giurisdizionale(art ) Sez. II –norme sulla giurisdizione(art ) Titolo IV Rapporti politici (art ) Titolo V Le regioni, le province, i comuni (art ) Titolo VI Garanzie costituzionali Sez.I –La corte costituzionale (art ) Sez. II –Revisione della costituzione Leggi costituzionali(art )

28 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

29 il principio democratico (ar. 1); il principio personalista (art.2);
I principi fondamentali, contenuti negli artt. 1‑12 della Carta costituzionale, esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato democratico‑pluralista disegnata dalla Costituzione. A tale fine, i più significativi sono i principi racchiusi negli artt. 1‑5 e 10‑ 11 Cost, e cioè: il principio democratico (ar. 1); il principio personalista (art.2); il principio pluralista (art. 2);  il principio di eguaglianza (art.3); il principio lavorista (artt. 1 e 4); il principio autonomistico (art.5); principi sul rapporto dell'ordinamento italiano con il diritto internazionale e con gli ordinamenti a carattere sopranazionale (artt. 10‑ 11)

30 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 1 L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. SPIEGAZIONE Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. Questa Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o indirettamente.

31 Democrazia diretta, democrazia rappresentativa.
Nella democrazia diretta, il popolo esercita la sovranità partecipando direttamente alle decisioni politiche attraverso referendum, plebisciti o assemblee popolari. Nei sistemi di democrazia rappresentativa, la sovranità popolare si traduce nel potere del popolo di scegliere i propri rappresentanti nei diversi organi eleggibili a suffragio universale, partecipando alla formazione della volontà politica anche attraverso gli altri strumenti previsti dalla Costituzione, come il diritto di associarsi in partiti politici. In Italia vige un sistema di democrazia rappresentativa: il popolo esercita il potere sovrano, innanzitutto, con l'elezione dei Parlamento nazionale. Peraltro, come è stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2002), la sovranità popolare non si esaurisce nel Parlamento nazionale, ma si esprime anche nell'investitura degli organi rappresentativi delle autonomie territoriali (Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni). Il carattere tendenzialmente rappresentativo dei sistema italiano non esclude, tuttavia, la presenza di alcuni istituti di democrazia diretta. La Costituzione prevede infatti l'iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione e, soprattutto, il referendum.

32 Democrazia liberale - tirannide della maggioranza.
La volontà dei corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere secondo il principio maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la volontà della maggioranza. Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe schiacciare i diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. tirannide della maggioranza). Di qui la necessità di individuare contrappesi all'arbitrio della maggioranza attraverso organi e congegni di garanzia. Negli ordinamenti di democrazia liberale, come quello italiano, il principio maggioritario non ha una valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli. Tra gli strumenti previsti dalla Costituzione italiana volti a temperare il potere della maggioranza, si possono ricordare:

33 ·  il procedimento aggravato di revisione costituzionale;
·  il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge da parte della Corte costituzionale; ·  il referendum, con cui, a certe condizioni e seguendo determinate procedure, i cittadini possono deliberare sull'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge; un ordine giudiziario autonomo e indipendente dagli altri poteri;

34 Meritano inoltre di essere menzionate le c. d
Meritano inoltre di essere menzionate le c.d. autorità amministrative indipendenti, come l'Autorità Garante della concorrenza e dei mercato, L'Autorità Garante delle comunicazioni, L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Non previste dalla Costituzione, ma istituite con legge ordinaria per lo più in tempi recenti, le autorità indipendenti rispondono all'esigenza di regolare e controllare settori particolarmente delicati della vita economica e sociale (come il trattamento dei dati personali e le attività di emittenza televisiva) in maniera neutrale ed indipendente dal potere politico.

35 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. SPIEGAZIONE Si riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di solidarietà.

36 IL PRINCIPIO PERSONALISTA
Art. 2 Cost. ‑ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La persona nei sistemi totalitari ‑ I regimi totalitari hanno mostrato il più profondo disprezzo per la libertà e per la dignità della persona. Nelle diverse concezioni totalitarie, la libertà dei singoli è sempre sacrificabile nell'interesse di entità superindividuali, che sono ritenute portatrici di valori ed interessi preminenti, come lo Stato, la nazione o la collettività.

37 La persona nell'ispirazione democratico‑liberale della Costituzione italiana ‑ L' art. 2 della Costituzione segna una autentica e consapevole rivoluzione copernicana rispetto al modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili. L'art. 2 Cost. attribuisce alla persona un primato sostanziale rispetto allo Stato. La garanzia dei diritti inviolabili non solo costituisce il limite invalicabile all'intervento dello Stato e dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo, ma rappresenta anche la principale finalità della loro azione. Pertanto, i diritti della persona non sono tutelati solo nei confronti del potere pubblico, ma questo deve farsi carico della loro protezione anche contro le aggressioni provenienti da soggetti privati.

38 IL PRINCIPIO PLURALISTA
Le formazioni sociali nello Stato democratico‑pluralista L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili non solo all'individuo considerato isolatamente, ma anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ". La società pluralista non si compone solo di una sommatoria di individui isolati, ma si articola in una molteplicità di formazioni intermedie (così chiamate, perché si frappongono fra l'individuo e lo Stato) all'interno delle quali gli individui organizzano la propria vita. I gruppi intermedi sono considerati con favore in molteplici disposizioni particolari della Costituzione: artt. 8 e 20 (confessioni e associazioni religiose), 18 (associazioni in generale), 29 (famiglia), 39 (associazioni sindacali), 49 (partiti politici), 118 u.c. (valorizzazione dell'iniziativa delle associazioni private per lo svolgimento di attività e compiti di interesse generale).

39 Libertà associative, diritti delle formazioni sociali e tutela del singolo all'interno di esse ‑ Il principio del favore costituzionale per i corpi intermedi ha alcuni importanti corollari: 1) è riconosciuta ai singoli un'ampia libertà di dar vita ad aggregazioni sociali per il perseguimento delle più diverse finalità; 2) in particolare, i singoli possono riunirsi per esercitare in maniera più efficace i diritti che la Costituzione attribuisce loro; 3) le formazioni sociali così costituite godono, con gli opportuni adattamenti, delle libertà riconosciute ai singoli (ad es.: libertà domiciliare, diritto alla tutela giudiziaria, che sono comunemente riconosciute alle associazioni); 4) le formazioni sociali godono inoltre della libertà di darsi un ordinamento interno e dell'autonomia nell'esercizio dei poteri da esso previsti. Tuttavia, il principio dell'autonomia organizzativa delle formazioni sociali non si spinge fino all'astensione dello Stato da qualsiasi interferenza: è compito dei pubblici poteri, infatti, garantire il rispetto dei diritti dei singolo anche all'interno e nei confronti delle formazioni sociali.

40 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. SPIEGAZIONE Il primo comma afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini. La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'uguaglianza sostanziale. Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale.

41 PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
Art. 3 Cost., I comma ‑ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'eguaglianza davanti alla legge ‑ Nel suo modello semplificato, il principio generale di eguaglianza comporta l'obbligo per il legislatore di disporre con norme generali ed astratte. La norma di legge deve essere astratta, cioè deve potersi applicare ad una molteplicità indefinita di fattispecie concrete, e non deve riferirsi a soggetti predeterminati. Ne consegue il divieto delle leggi personali. La norma di legge deve essere generale, cioè comprendere tutte le fattispecie che rientrano nella sua ratio. Ne consegue l'illegittimità delle norme speciali o eccezionali; di quelle norme, cioè, che derogano alle leggi generali con riferimento ad una sottoclasse di soggetti.

42 Un'interpretazione più articolata dell'art. 3, 1 comma, Cost
Un'interpretazione più articolata dell'art. 3, 1 comma, Cost. proviene dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza costituzionale. In base al principio di eguaglianza il legislatore deve trattare le situazioni eguali in modo eguale e le situazioni diverse in maniera razionalmente diversa. Così ricostruito, il principio di eguaglianza si risolve in un generale principio di ragionevolezza: ogni disparità di trattamento da parte del legislatore non deve essere arbitraria, irrazionale, ingiustificata. Anche le leggi personali e quelle speciali sono ricondotte al parametro della ragionevolezza, per cui non sono vietate, fra di esse, quelle leggi che siano riconducibili ad una obbiettiva e ragionevole esigenza di differenziazione

43 Ciò che rileva ai fini del giudizio di ragionevolezza è quindi la congruità dell'individuazione dell'elemento di differenziazione. Notare bene ‑ Non sono solo le norme speciali o quelle personali a poter violare il principio di eguaglianza: egualmente contraria al principio può essere, infatti, una norma generale che stabilisca un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto a quello di altra norma generale.

44 Le specificazioni dei principio di eguaglianza ‑ Sono contenute nell'ultima parte dell'art. 3, 1 comma, dove è fatto divieto al legislatore di porre in essere "distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Storicamente costituiscono i principali motivi di discriminazione (disparità uomo‑donna) o addirittura di persecuzione (per minoranze politiche, razziali, linguistiche, religiose) da parte dei potere politico. Il controllo di legittimità costituzionale di leggi che pongano in essere differenziazioni con riferimento a questi parametri deve essere particolarmente rigoroso. Secondo parte della dottrina, per tali leggi vi sarebbe una presunzione di illegittimità costituzionale.

45 Eguaglianza davanti alla legge e sindacato di legittimità costituzionale: il sindacato di ragionevolezza ‑ Le norme di legge che contrastano con l'art. 3, I comma, Cost. sono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Il principio di eguaglianza si traduce in un giudizio di ragionevolezza da parte della Corte . Tale giudizio sulla ragionevolezza delle leggi è particolarmente delicato, perché rischia spesso di sconfinare in apprezzamenti di natura discrezionale o politica. Peraltro, la Corte ha più volte dichiarato che gli interventi che invadano la discrezionalità dei legislatore esorbitano dai propri poteri.

46 Art. 3 Cost, II comma ‑ E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  C.d. eguaglianza sostanziale e Stato sociale ‑ Il comma II dell'art. 3 Cost. segna la differenza tra le concezioni dell'eguaglianza nello Stato liberale di diritto e quelle proprie dello Stato sociale. Nello Stato liberale, ogni soggetto è posto su un piano di formale parità nel godimento dei diritti civili. Ma all'interno della società esistono delle situazioni di disparità economica e sociale, tali da rappresentare un ostacolo alla realizzazione della piena eguaglianza tra cittadini e al pieno godimento delle libertà sancite dalla Costituzione. Il principio di eguaglianza davanti alla legge rischia così di esaurirsi in un riconoscimento meramente formale. Nel moderno Stato sociale, i poteri pubblici intervengono nell'economia e nella società per assicurare realmente pari opportunità per ognuno.

47 I diritti sociali ‑ Gli interventi pubblici sono volti a garantire i diritti sociali. Sono quei diritti, il cui riconoscimento è finalizzato a proteggere i soggetti socialmente più vulnerabili e ad elevarne le condizioni di vita. La Costituzione italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale, sancisce alcuni importanti diritti sociali: il diritto alla assistenza sanitaria, almeno per gli indigenti (art. 32); il diritto all'istruzione (art. 34); il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36); i diritti della donna lavoratrice e dei lavoro minorile (art. 37); l'assistenza e la previdenza sociale (art. 38). Tra di essi è compreso anche il diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 Cost. Si possono inoltre ricordare quelle disposizioni della Costituzione che contengono i principi‑guida dell'intervento dello Stato nell'economia per la realizzazione di più equi rapporti economici e di altri fini sociali (artt. 41‑47). Non va trascurato, infine, il principio dell'imposizione fiscale progressiva (art.53). Queste disposizioni, considerate nel loro insieme, compongono il sistema costituzionale dello Stato sociale. Il principio‑cardine di questo sistema è individuato dall'art. 3, II comma, Cost.

48 L' art. 3, II comma come norma di programma ‑ L'art
L' art. 3, II comma come norma di programma ‑ L'art. 3, II comma, è considerato una norma priva di cogenza immediata: per la sua attuazione è considerato indispensabile l'intervento dei legislatore e dei pubblici poteri. Molta parte della dottrina ha intravisto nell'art. 3, II comma, un programma volto ad indirizzare l'azione dei potere politico verso la trasformazione in senso egualitario della società, attraverso gli strumenti redistributivi dello Stato sociale. Nelle letture più radicali, la norma avrebbe consentito il superamento del sistema economico capitalista e il passaggio verso un modello socialista. In dottrina non sono mancate, però, espressioni di scetticismo sulla reale efficacia dell'art. 3, comma II. Secondo alcuni autori, il programma di riforma sociale in esso contenuto sarebbe privo di forza cogente e di valore normativo, e pertanto non rappresenterebbe che una mera promessa per il futuro.

49 PRINCIPIO LAVORISTA Art. 1 Cost., I comma‑ L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Art. 4 Cost.‑ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Art. 35 Cost. I comma‑ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

50 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. SPIEGAZIONE Il riconoscimento del diritto/dovere al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare e che devono esserci degli interventi a favore dell'occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale.

51 Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto sociale. Non costituisce, però, un diritto immediatamente azionabile, ma, così come gran parte degli altri diritti sociali, è visto dalla Costituzione come un obbiettivo da raggiungere attraverso l’intervento dello Stato nell'economia (politiche occupazionali). Art. 4 Cost., II comma ‑ Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

52 Nella Costituzione italiana, che è di ispirazione solidaristica, il lavoro non è concepito solo come diritto del singolo, ma anche come dovere di partecipare e contribuire al progresso sociale. Si dubita, però, che il dovere dei lavoro costituisca un obbligo giuridico coercibile. E’ certamente da escludere che l'art. 4, II comma, Cost. renda legittimo il lavoro coatto, che è invece tristemente conosciuto nei regimi autoritari e che si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela della libertà personale (art. 13 Cost.). Per questi motivi, secondo parte della dottrina il dovere di lavorare si ridurrebbe ad un mero vincolo morale.

53 Altra dottrina ha ritenuto in passato che l'art
Altra dottrina ha ritenuto in passato che l'art. 4, II comma non fosse completamente privo di una qualche portata giuridica, ma che, al contrario, potesse fornire un fondamento costituzionale per una serie limitata di provvedimenti, come ad es. le misure di prevenzione a carico degli oziosi e dei vagabondi previste dalla l. n del Ma l'art. 2 della l. n. 327 del 1988 ha espunto tali categorie di soggetti dall'ambito di applicazione della legge dei 1956.

54 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. SPIEGAZIONE Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi . Il primo è il decentramento, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato; il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.

55 IL PRINCIPIO AUTONOMISTICO
Art. 5 Cost. ‑ La Repubblica, una e indivisibile, promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento. Art. 114 Cost., I comma ‑ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

56 Definizione ‑ Il principio autonomistico comporta il riconoscimento e la garanzia delle Regioni e degli altri enti territoriali minori (Comuni, Città metropolitane, Province). I poteri di governo non spettano solo allo Stato centrale, ma sono ripartiti fra questo e gli altri enti territoriali. Autonomie territoriali e libertà ‑ La divisione del potere tra più livelli territoriali (c.d. divisione verticale) costituisce una garanzia delle libertà in maniera analoga alla divisione funzionale del potere centrale tra legislativo, esecutivo e giudiziario (c.d. divisione orizzontale).

57 Autonomie territoriali e democrazia ‑ Gli enti territoriali, rappresentativi delle rispettive collettività, danno vita ad un modello di gestione della cosa pubblica più vicina e rispondente alle istanze dei cittadini rispetto al modello centralistico. Peraltro, come sancito dalla già citata Corte cost. n. 106/2002, essi costituiscono espressione dei principio di sovranità popolare e, in definitiva, del principio democratico.

58 Il principio autonomistico alla luce della riforma dei Titolo V ‑ Con l'ampliamento delle funzioni legislative delle Regioni e delle funzioni amministrative di queste e degli enti territoriali minori, avvenuto con la riforma dei Titolo V dei 2001, il principio autonomistico dell'art. 5 Cost. ha assunto un particolare rilievo. Il nuovo art. 114, 1 comma, Cost., che sintetizza il significato della riforma, fa comprendere che tra lo Stato e gli altri enti territoriali non vi è un rapporto di sovra‑sottordinazione: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni costituiscono la Repubblica in un rapporto di pari dignità, pur nella differenziazione funzionale tra ciascuno di essi. Il ruolo delle autonomie territoriali è inoltre valorizzato dal nuovo art. 118, I comma, che stabilisce che le funzioni amministrative devono essere distribuite fra lo Stato e gli altri enti territoriali nel rispetto dei principio di sussidiarietà (c.d. sussidiarietà verticale). Ciò vale a dire che le funzioni stesse devono essere attribuite al livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (nel nostro caso, i Comuni). Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato o insufficiente per i compiti che deve svolgere, sarà possibile l'intervento del livello superiore (nel nostro caso, le Province e, seguendo lo stesso criterio, le Regioni e lo Stato).

59 Pluralismo istituzionale e pluralismo sociale ‑ Con la riforma del Titolo V si è consolidato, ed ha trovato definitiva consacrazione, il principio dei pluralismo istituzionale, caratterizzato dal decentramento politico e territoriale dei poteri di governo. Ma nella Costituzione italiana il pluralismo istituzionale non esaurisce il pluralismo sociale. Infatti, sulla base dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce il ruolo fondamentale delle formazioni sociali, e sulla base dell'art. 118, u.c., Cost., così come modificato dalla riforma costituzionale dei 2001, attività e servizi di interesse generale possono essere svolti non solo dai poteri pubblici, ma anche, e prima di tutto, da soggetti privati, singoli e associati, e da altri enti che costituiscono espressione della società civile e non sono riconducibili al sistema degli enti pubblici territoriali e al circuito della rappresentanza politica.

60 La Corte costituzionale, in alcune recenti pronunce, ha riconosciuto l'autonomia e la funzione di questi soggetti, come nel caso delle c.d. fondazioni bancarie (sentt. n.300 e 301 del 2003) e delle Camere di commercio (sent. n. 477 del 2000). L'art. 118 u.c. struttura il rapporto tra soggetti pubblici e soggetti privati sulla base dei principio di sussidiarietà, che in questa particolare accezione prende il nome di sussidiarietà orizzontale, distinguendosi dalla sussidiarietà c.d. verticale, che invece attiene al riparto dei compiti tra enti pubblici territoriali. Il principio della sussidiarietà orizzontale indica un criterio di preferenza per l'iniziativa dei privati rispetto all'azione dei pubblici poteri nell'esercizio di attività di interesse generale (ad es. sanità, assistenza sociale, previdenza). Il potere pubblico può intervenire soltanto laddove l'iniziativa privata si dimostri carente, insufficiente o inadeguata.

61 E opportuno rimarcare che la Costituzione sottrae alcuni servizi all'operatività del principio di sussidiarietà, rendendo in ogni caso obbligatorio l'intervento diretto dello Stato e degli altri enti pubblici, pur garantendo il diritto dei privati allo svolgimento di iniziative parallele. Questo è il caso, ad esempio, dell'istruzione scolastica, per cui la Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" (art. 33, Il comma, Cost.).

62 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. SPIEGAZIONE L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura.

63 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. SPIEGAZIONE Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale. I Patti Lateranensi comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984

64 RAPPORTO STATO-CONFESSIONI RELIGIOSE
Art. 7 Cost. ‑ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. La modificazione dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Cost. ‑ Tutte le confessioni religiose sono libera davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

65 L'art. 8 Cost. enuncia il principio della pari libertà delle confessioni religiose davanti alla legge e della loro autonomia rispetto allo Stato. L'art. 8 è da porre in connessione con l'art. 19, che tutela la libertà religiosa sia in forma individuale che associata. Le prescrizioni dell'art. 8, che parlano di "confessioni religiose", si concentrano in particolare sul momento associativo, garantendo l'autonomia organizzativa delle confessioni. Sotto questo profilo, l'art. 8 costituisce un richiamo dei più generale principio pluralista di cui all'art. 2. Le norme degli statuti di organizzazione interna delle confessioni religiose non devono, però, contrastare con l'ordinamento giuridico. La Corte costituzionale, precisando il senso di questa disposizione, ha stabilendo che le clausole degli statuti non devono porsi in contrasto con i soli principi fondamentali dell'ordinamento nazionale (sent. 21 febbraio 1988, n. 43).

66 Rispetto agli enunciati dell'art. 8, il precedente art
Rispetto agli enunciati dell'art. 8, il precedente art. 7 contiene delle disposizioni speciali con riferimento ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, che sono regolati dai Patti Leteranensi del 1929, anch'essi recepiti con legge (i Patti sono stati successivamente modificati dal Concordato del 1984). I Patti Lateranensi introducono una serie di privilegi per la Chiesa cattolica, fra cui: a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, cui peraltro non sono obbligati coloro che non intendono avvalersene (v. sul punto Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203);  b) il riconoscimento degli effetti civili per i matrimoni contratti secondo le norme dei diritto canonico.

67 I Patti Lateranensi introducono numerose deroghe alle norme e ai principi costituzionali, che sono considerate legittime perché fondate sull'art. 7 Cost. La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia stabilito che il contenuto dei Patti non deve comunque urtare con i principi supremi della Costituzione (in ordine ai principi supremi).

68 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. SPIEGAZIONE Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità.

69 I RAPPORTO CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE E CON GLI ORDINAMENTI A CARATTERE SOVRANNAZIONALE
Art. 10 Cost, I comma ‑ L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.  Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza costituzionale, il I comma dell'art. 10 Cost. contiene un principio implicante l'adattamento automatico dei diritto italiano alle norme consuetudinarie dell'ordinamento internazionale. Le consuetudini internazionali, che come tali appartengono all'ordinamento internazionale e non al diritto interno, vengono immesse nell'ordinamento italiano attraverso il richiamo dell'art. 10. Questa disposizione non riguarda il recepimento dei trattati internazionali, per il quale l'art. 80 Cost. prevede un'apposita disciplina.

70 Art. 10 Cost, I comma ‑ L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza costituzionale, il 1 comma dell'art. 10 Cost. contiene un principio implicante l'adattamento automatico dei diritto italiano alle norme consuetudinarie dell'ordinamento internazionale. Le consuetudini internazionali, che come tali appartengono all'ordinamento internazionale e non al diritto interno, vengono immesse nell'ordinamento italiano attraverso il richiamo dell'art. 10. Questa disposizione non riguarda il recepimento dei trattati internazionali, per il quale l'art. 80 Cost. prevede un'apposita disciplina.

71 Art. 10 Cost, commi II‑IV ‑ La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ha aderito a trattati internazionali che, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, proteggono i diritti fondamentali della persona umana in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità.

72 Ad ogni modo, secondo parte della dottrina e alla luce di una certa giurisprudenza costituzionale, la titolarità dei diritti di libertà sanciti dalla stessa Costituzione, o almeno di alcuni fra di essi, non è limitata ai soli cittadini italiani, ma è da considerarsi estesa anche agli stranieri. E necessario ricordare che speciali diritti sono riconosciuti ai cittadini stranieri comunitari. Infatti, il Trattato sulla Comunità europea garantisce loro il diritto di circolare, lavorare e stabilirsi in tutti gli Stati membri dell'Unione. Sul piano dei diritti politici, il Trattato di Maastricht ha istituito una "cittadinanza dell'Unione", riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri e che consente, fra l'altro, di votare ed essere eletti alle elezioni comunali e a quelle per il Parlamento europeo ai cittadini residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza.

73 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. SPIEGAZIONE L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.

74 Art. 11 Cost. ‑ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'art. 11 Cost. era stato originariamente pensato dal Costituente italiano in vista dell'imminente adesione dell'Italia alle Nazioni Unite. Ma nella giurisprudenza costituzionale ha conosciuto maggiore fortuna con riferimento ai rapporti tra l'Italia l'ordinamento comunitario. L'art. 11 ha infatti fornito il fondamento costituzionale per il trasferimento di sovranità a favore della Comunità e dell'Unione europea.

75 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

76 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 13 La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. SPIEGAZIONE: L’art 13 sancisce al primo comma che la libertà personale è inviolabile. Questa va intesa sia come libertà di disporre della propria persona sia come divieto di tipo violenza fisica; essa comprende non solo la libertà fisica ma anche la libertà morale, cioè il diritto di non subire pressioni, minacce o violenze psichiche. La libertà personale può subire delle limitazioni;la Costituzione ,però, sancisce che solo il legislatore può limitare e restringere la libertà personale. E’ necessario altresì che i provvedimenti restrittivi siano disposti dall’autorità Giudiziaria. Tuttavia il terzo comma prevede una deroga alla riserva di giurisdizione disponendo che in casi eccezionali di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 h all’autorità giudiziaria. Gli ultimi 2 commi dispongono che è punita ogni violenza fisica e morale sui detenuti.

77 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. SPIEGAZIONE I cittadini italiani, in quanto membri di uno Stato UE, vedono in qualche modo allargata la libertà di circolazione in quanto garantita dal Trattato Istitutivo della Comunità europea che, appunto, sancisce il diritto di ciascun cittadino “europeo” di spostarsi e stabilirsi liberamente sul territorio di uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità (cd. Diritto di stabilimento).Il riconoscimento della libertà di circolazione comprende anche la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi in qualsiasi momento (cd. Libertà di espatrio).Per poter espatriare è, però, necessario recare con sé un documento d’identità: il passaporto (non necessario nell’ambito dello Spazio Schengen).

78 LA COSTITUZIONE ARTICOLO 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. SPIEGAZIONE: Lo Statuto Albertino, imponeva con l'art.1 la religione cattolica come religione di Stato. La Costituente reagì a questo principio concedendo il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Il diritto sancito dall'articolo in questione è quello di poter sviluppare, secondo il percorso ritenuto più idoneo da ciascun cittadino, la propria apertura alla vita spirituale. A ciascuno viene riconosciuto il diritto di pregare e celebrare in qualsiasi modo e secondo qualsiasi rito, sia privatamente che pubblicamente, la propria religione. La propria fede, il proprio culto o anche il proprio ateismo è un diritto pari alla libertà di manifestare o di vivere il proprio pensiero. Il limite posto dalla Costituzione, consiste nel non compiere atti offensivi nei confronti delle altre religioni, di non attentare per motivi religiosi ai principi sanciti dalla Costituzione e ai diritti umani da essa riconosciuti, di non offendere il buon costume e di non compiere riti contrari alla legge giustificati dal rito o dal culto.

79 L’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE
• Diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali   • Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

80 I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE
• Libertà personale (art. 13 Cost.) • Libertà di circolazione e soggiorno e libertà di espatrio (art. 16 Cost.) • Libertà di domicilio (art. 14 Cost.) • Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) Garanzie: riserva di legge e riserva di giurisdizione

81 I DIRITTI AD ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNARE
• Libertà di manifestazione del pensiero, diritto all’informazione e libertà della stampa (art. 21 Cost.)   • Libertà di religione e di coscienza (art. 19 Cost.) • Libertà dell’arte e della ricerca scientifica (art. 33 Cost.) • Libertà della scuola e nella scuola (art. 33 Cost.), diritto all’istruzione e diritto allo studio (art. 34 Cost.)

82 I DIRITTI DELLA SOCIALITÀ E DELLE FORMAZIONI SOCIALI
Libertà di riunione (art. 17 Cost.)   Libertà di associazione (art. 18 Cost.) Famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.)   Minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) Comunità religiose: Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) e confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)   Organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e diritto di sciopero (art. 40 Cost.)

83 ATTINENTI I DIRITTI AI RAPPORTI ECONOMICI E I DIRITTI SOCIALI
Iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)   Proprietà privata (art. 42 Cost.) Diritto al lavoro (artt. 4 e Cost.)   Diritto alla salute (art. 32 Cost.)   Diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.) Diritto all’abitazione (sent. cost. 404/1988)

84 I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Diritto alla vita e all’integrità fisica (sent. cost. 223/1996) Diritto all’onore (artt c.p.) Diritto all’identità personale (l. 416/1981 sul diritto alla rettifica) Diritto al libero orientamento sessuale (sent. cost. 561/1987) Diritto alla riservatezza e all’autodeterminazione informativa (sent. cost. 139/1990, legge sulla privacy 675/1996)

85 IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
   Eguaglianza in senso formale (art. 3.1 Cost.)   Eguaglianza davanti alla legge   Eguaglianza come divieto di discriminazioni (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali)   Eguaglianza come divieto di parificazioni e di differenziazioni irragionevoli  Eguaglianza in senso sostanziale (art. 3.2 Cost.)   Promozione dell’eguaglianza

86 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 7 – Costituzione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. [...] Art. 8 – Costituzione Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. [...] Art. 7 Cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Il Concordato tra Italia e S. Sede è stato firmato l'11 febbraio 1929 La modifica del Concordato è avvenuta con accordo del 18 febbraio 1984 Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamentogiuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non sitratti di riti contrari al buon costume.

87 Laicità dello stato e libertà religiosa
- Lotta delle investiture ( ): Finisce con la desacralizzazione del potere politico. Alla Chiesa spetta il monopolio di quanto riguarda spiritualità e sacralità. - Guerre di religione (XVI-XVII sec.): Per porre termine alla guerra civile lo Stato impone il riconoscimento del Re come potere al di sopra delle parti. Lo Stato non deve più difendere la “verità” religiosa. La religione di Stato viene imposta per evitare divisioni e lotte interne. Cuius regio, eius religio (Pace di Augusta del 1555 tra Carlo V e le forze della Lega di Smalcalda)‏ La secolarizzazione (il cui significato si riconduce al termine latino seculus, con il significato di mondo), è quel fenomeno per il quale la società - nel suo complesso - non adotta più un comportamento sacrale, si allontana da schemi, usi e costumi tradizionali; questo fenomeno investe tutto il sistema dei valori, modificandoli e, con essi, trasformando anche le identità, le appartenenze, comprese quelle laiche o laicizzate. La secolarizzazione è un processo tipico dei paesi occidentali in età contemporanea, che induce ad agire e a pensare (nei confronti della natura, del destino, del ruolo dei cittadini nella società) in modo sperimentale e utilitaristico, mai sacrale e trascendente. [...] Secolarizzazione. (6 novembre 2008). Wikipedia, L'enciclopedia libera. Tratto il 9 gennaio 2009, 17:48 da: Cuius regio, eius religio (Traduzione: A chi (appartiene) la regione, sua (sia) la religione). Si tratta di una espressione latina che ebbe grande rilevanza all'epoca della riforma protestante e anche nei secoli successivi. Indica l'obbligo del suddito a conformarsi alla confessione del principe del suo stato, sia essa protestante o cattolica. [...] L'idea della religione di stato compare già in Armenia, ma comunemente si intende riferito alla storia europea del XVI e XVII secolo. Venne usato nel trattato conseguente alla Pace di Augusta del 1555 dall'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V e dalle forze della Lega di Smalcalda per determinare la religione dell'Impero come coesistenza tra il luteranesimo e il cattolicesimo. Il principio sancito ad Augusta significava che i principi e le città libere avevano la libertà di introdurre la fede luterana (lo jus reformandi), e gli stessi diritti degli stati cattolici all'intero Sacro Romano Impero. La popolazione di fede diversa dal principe, sia cattolica che protestante, doveva adattarsi alla sua religione oppure emigrare. Da

88 Laicità dello stato e libertà religiosa
L'idea di ”Stato cristiano” ritorna: La Chiesa è depositaria di un patrimonio di verità ultime sull'essere umano, quindi le leggi si devono conformare alla morale della Chiesa “Esattamente cento anni fa, nell’anno 1885, il mio venerato predecessore papa Leone XIII, nella sua enciclica “Immortale Dei” ha espresso alcuni pensieri fondamentali sull’ordinamento dello Stato cristiano e in particolare sull’origine teologica del potere politico. In essa, egli ammonisce gli uomini di Stato a guardare soprattutto a Dio e alla sua volontà, come al supremo dominatore del mondo”. Giovanni Paolo II - Vaduz (Liechtenstein)‏ Domenica, 8 settembre 1985 Da: VISITA PASTORALE NEL LIECHTENSTEIN INCONTRO DI GIOVANNI PAOLO II CON I PARLAMENTARI E I RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO Vaduz (Liechtenstein)‏ Domenica, 8 settembre 1985 Copyright © Libreria Editrice Vaticana (il testo completo è disponibile all'indirizzo:

89 Laicità dello stato e libertà religiosa
Lo Stato separatista: è uno stato totalmente laico nella sua struttura che non ammette interferenze di confessioni di nessun tipo e allo stesso tempo non si occupa di questioni di tipo religioso. Il modello francese (separatismo ostile)‏ Il modello americano (separazione pura)‏ Il modello italiano (Da Carlo Alberto alla Costituzione repubblicana)‏ Per saperne di più:

90 Laicità dello stato e libertà religiosa
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1789): Articolo 10 Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge. COSTITUZIONE FRANCESE 13 settembre 1791 TITOLO I - DISPOSIZIONI FONDAMENTALI GARANTITE DALLA COSTITUZIONE La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: 1° Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti ed agli impeghi, senza altra distinzione che quella delle virtù e dei talenti; 2° Che tutte le contribuzioni saranno ripartite fra tutti i cittadini egualmente in proporzione delle loro facoltà; 3° Che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione personale. La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: – La libertà di ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato né detenuto se non nelle forme determinate della Costituzione; – La libertà di ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti ad alcuna censura né ispezione prima della loro pubblicazione, e di esercitare il culto religoso al quale aderisce; – La libertà dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, soddisfacendo alle leggi di polizia; – La libertà di indirizzare alle autorità costituite petizioni firmate individualmente. Il Potere legislativo non potrà fare leggi che attentino o ostacolino l’esercizio dei Diritti naturali e civili indicati nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà non consiste che nel poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società. La Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, o la giusta e previa indennità di quelle di cui la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio. – I beni destinati alla spese del culto e a tutti i servizi di utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono in ogni tempo a sua disposizione.[...] I cittadini hanno diritto di eleggere o di scegliere i Ministri dei loro culti. [...]

91 Laicità dello stato e libertà religiosa
Costituzione federale USA (1787): Art. VI, comma 3: “Nessuna dichiarazione di fede sarà mai richiesta come condizione per ottenere qualunque ufficio ed incarico pubblico negli Stati Uniti”. Primo Emendamento (1791): “Il Congresso non potrà emanare leggi concernenti la istituzione di una religione o la proibizione del suo libero esercizio”.

92 Laicità dello stato e libertà religiosa
Statuto Albertino: Art. 1 La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Cavour: Libera Chiesa in libero Stato LE LETTERE PATENTI DEL XVII FEBBRAIO 1848 CARLO ALBERTO per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme duca di Savoia, di Genova, ecc. ecc. principe di Piemonte, ecc. ecc. Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili. E Noi stessi, seguendone le traccie, abbiamo concedute a que' Nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, Ci siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione. Epperciò per le seguenti, di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette. Date in Torino, addì diciassette del mese di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del Regno Nostro il Decimottavo.

93 Laicità dello stato e libertà religiosa
Separazione tra Stato e Chiesa Possibili contrasti Regime concordatario I primi passi si registrano nel 1848 con due atti di Carlo Alberto, che prima libera i valdesi da ogni discriminazione civile, poi nello Statuto Albertino pochissimi giorni dopo, conferma la supremazia della religione cattolica, considerata religione di stato, pur ammettendo la tolleranza di altri culti in conformità delle leggi allora vigenti. La legge Sineo dello stesso anno, infine, cancella ogni possibilità di ineguale trattamento in base alla differenza di culto. La successiva e ben nota legge Siccardi del 1850 abolisce il foro ecclesiastico, garantendo una eguale e unica giurisdizione in tutto il territorio dello stato; dal 1855 al 1866 susseguono varie leggi che limitano e smantellano la proprietà privata della Chiesa, sopprimono vari ordini religiosi e incamerano moltissimi beni. Il Codice Civile del 1856 ritiene, poi, totalmente irrilevante nell'ambito giuridico il matrimonio religioso, istituendo quello civile. Infine, le leggi Casati e Coppino laicizzano le strutture scolastiche. Per quel che riguardava, invece, i rapporti fra Stato e Chiesa, questi, dopo la presa di Roma del 20 settembre 1870, erano regolati della cosiddetta "legge delle Guarantigie" (l.13 maggio 1871), la quale attribuiva al pontefice uno status personale unico quanto particolare: era infatti equiparato, per dignità e diritti personali, al sovrano d'Italia, rendendolo immune da qualsiasi controllo dell'autorità italiana, mentre i cardinali e il Conclave godevano di altri benefici simili. Sstipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, nel concordato vi si affermava la unicità della religione cattolica, di nuovo religione di stato, mentre la Chiesa diviene di nuovo titolare di alcune prerogative giuridiche. La Costituzione del 1946 riporta l'uguaglianza di libertà religiosa, senza tuttavia tornare a un separatismo netto, ma avviando una condizione giuridica più originale e complessa, con la creazione della figura dell'Intesa e senza l'abolizione del precedente Concordato. Da notare, inoltre, che la Religione Cattolica è stata, anche se soltanto formalmente, religione di stato fino alla revisione del Concordato del 1984. Da:

94 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 7 Cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

95 Laicità dello stato e libertà religiosa
“[…] Si capisce che l’articolo dica che lo Stato italiano - il soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine. Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione. […] Questo è un articolo che potrebbe andar bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione.[...] ” Piero Calamandrei Piero Calamandrei, parte dell'intervento all’Assemble costituente del 4 marzo Si discuteva se menzionare i Patti Lateranensi nella Costituzione italiana. «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». […] Si capisce che l’articolo dica che lo Stato italiano - il soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine. Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione. […] Questo è un articolo che potrebbe andar bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione. Ma è principalmente contro il secondo comma che si appunta la mia osservazione: […] Sono inseriti, questi Patti lateranensi, nella Costituzione? […] Ora, io potrò anche essere d’accordo, quando si tratterà del merito, nel dire che la nostra Costituzione debba ripetere espressamente tutti gli articoli dei Patti lateranensi; io potrò anche essere d’accordo, per ipotesi, nel lasciare che la Repubblica italiana si proclami apertamente una Repubblica confessionale: ma se questo è, bisogna dirlo chiaramente; questa esigenza di chiarezza impone che non si facciano cose di tanta importanza alla chetichella con un rinvio sibillino, che sarà letto senza intenderne la portata dall’uomo che non si intende di leggi, il quale ignora quale sia con precisione il contenuto di questi Patti sottintesi e non sa che molte norme di questi Patti lateranensi sono in contrasto con altre norme apertamente scritte in questa Costituzione. […] Ma qui io sento suggerimenti provenienti specialmente di là (accenna a sinistra), che mi dicono: […] «Anche la Costituzione è il risultato di un compromesso politico. La politica è l’arte dei compromessi, delle transazioni». […] Io ho sempre sostenuto che, per preparare il testo di una nuova Costituzione democratica sia più opportuno e più prudente muovere dal punto di vista della minoranza, […] di quella che potrà essere domani la minoranza, in modo che le garanzie costituzionali siano soprattutto studiate per difendere domani i diritti di questa minoranza.

96 Laicità dello stato e libertà religiosa
Can Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria. Procedimento amministrativo di annullamento e diritto alla difesa davanti a un giudice. Sentenza 18/1982 Corte Cost.

97 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

98 Laicità dello stato e libertà religiosa
. Art. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [...]

99 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 18 Cost I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

100 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

101 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 20 Cost. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

102 Laicità dello stato e libertà religiosa
La bestemmia non discrimina Art. 724 c.p. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. [...] Corte cost., sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995.

103 Laicità dello stato e libertà religiosa
Il giuramento dell'ateo? “dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente»”. [...] Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

104 Laicità dello stato e libertà religiosa
Il giuramento dell'ateo (2)? “dichiara, [...] la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui, dopo le parole «del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente». Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

105 Laicità dello stato e libertà religiosa
Sembra facile ... - Divorzio - Aborto - Caso Welby - Caso Englaro - Identità di gruppi minoritari, il caso infibulazione - ...

106 Laicità dello stato e libertà religiosa
Art. 33 Cost. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. [...] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Art. 33 Cost. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

107 Art. 11 Cost. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

108 ART. 11 La Costituzione come ‘capacità’ di essere moderna e visionaria
L’importanza della parola ‘ripudia’ al posto della parola ‘rinuncia’ Rottura con ‘nazionalismo’ e ‘imperialismo’ Divieto della guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

109 ART. 11 Gli strumentI per la risoluzione delle controversie:
PACE GIUSTIZIA SOLIDARIETA’ … anche attraverso la cessione di ‘pezzi’ della propria sovranità

110 ART. 11 L’autolimitazione della propria sovranità, pensata per garantire l’accesso dell’Italia nelle Nazioni Unite, è diventata anche lo strumento che ha permesso all’Italia di partecipare al processo di integrazione europea, al fine di garantire lo Stato di diritto, la democrazia, l’eguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali

111 ART. 11 e diritto internazionale
L’art. 11 si sposa perfettamente con la Carta delle Nazioni Unite il cui art. 2 par. 4 recita: “i membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia e dall’uso della forza… con l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici”. Una deroga al divieto della forza è costituita dal diritto di legittima difesa individuale e collettiva nel caso di attacco contro un membro dell’ONU e in attesa delòle misure ritenute ‘necessarie’ dal Consiglio. L’uso della forza è permesso solo dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

112 ART. 11 e diritto internazionale
L’uso della forza è subordinata al raggiungimento della pace e della sicurezza internazionale e non è una delega al suo uso indiscriminato. Il diritto consuetudinario non autorizza una ‘guerra’ ma un intervento subordinato alla risoluzione del Consiglio di sicurezza.

113 ART. 11 e diritto internazionale
La mancanza di una ‘polizia’ o di un ‘esercito’ internazionale fa sì che si sia consolidata la prassi attraverso la quale il Consiglio autorizza gli Stati, singolarmente o in coalizione, ad usare la forza contro uno Stato rimettendo ad altri il controllo delle operazioni militari, seppure sotto l’autorità del Consiglio stesso. (si veda guerra di Corea, Iraq contro Kuwait

114 ART. 11 e diritto internazionale
Ultimamente si è, inoltre, affermato un nucleo di norme che comportano obblighi “erga omnes”, al fine di tutelare valori essenziali per la Comunità internazionale: divieto di aggressione, divieto di dominazione coloniale, divieto di apartheid, divieto di danni all’ecosistema e di violazione dei diritti umani. La violazione di tali obblighi comporta la commissione di crimini internazionali, che legittimano tutti gli Stati a una risposta collettiva contro lo Stato autore di tali illeciti, in quanto gestori di interessi collettivi della Comunità internazionale.

115 ART. 11 e diritto internazionale
Solo in questo contesto l’Italia può disporre dell’uso della forza, consentendo “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace ela giustizia tra i popoli”, applicando la risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Anche l’art. 52 Cost. (la difesa della patria è sacro dovere del cittadino) è conforme all’art. 51 dell’ONU che riconosce il diritto di legittima difesa.

116 ART. 11 e diritto internazionale
Considerando anche l’art. 10 Cost., si può affermare che il diritto internazionale prevale sul diritto costituzionale, tranne che ui ‘principi’ ritenuti ‘fondamentali’ nella Costituzione italiana, tra i quali si annovera l’art. 11. Il ‘ripudio’ della guerra non può assumere valore semplicemente esortativo o programmatico, ma, al contrario, valore vincolante e precettivo.

117 L’ITALIA TRA PACE E GUERRA
Il testo costituzionale è decisamente un testo ‘pacifista’. La pace è vista come un valore costituzionale e come strumento di rimozione del termine e del concetto di guerra. Non è un caso se nel nostro ordinamento il concetto di conflitto armato o di grave crisi internazionale, siano emerso solo recentemente

118 ART. 11 e diritto internazionale
Per anni in Italia ha prevalso il valore della pace, sia perché garantita dalla deterrenza nucleare tra le due superpotenze, sia dalla convinzione che fosse irrealizzabile una oggettiva situazione di pericolo. La fine della guerra fredda ha cambiato radicalmente lo scenrio internazionale ed anche l’Italia è stata coinvolta in episodi che comportavano e comportano l’uso della forza

119 ART. 11 e diritto internazionale
La guerra del Golfo, la crisi del Kossovo, la catastrofe dell’Afghanistan, la guerra irachena, hanno fatto sì che, lentamente e progressivamente, maturasse la consapevolezza della presenza di un conflitto bellico e la necessità, conseguente, il tentativo di elaborare concetti sostituvi al termine ‘guerra’, al fine di non contraddire il dettato costituzionale.

120 ART. 11 e diritto internazionale
Il regime di messa al bando della guerra, che l’Italia ‘ripudia’, è stato così superato tramite l’utilizzo di un nuovo vocabolario che trova nei concetti “missioni di pace” e “conflitto armato” lo strumento capace di aggirare il dettato costituzionale. In tal modo, superata la messa al bando della guerra, i conflitti recenti ed ancora in corso tendono a legittimare il ricorso alle armi, pur esorcizzando il termine ‘guerra’ che non viene mai evocato.

121 ART. 11 e diritto internazionale
NUOVE FORME DI CONFLITTO: GUERRA UMANITARIA Utilizzata nel Kossovo con l’esigenza di tutelare i diritti umani. Comprensibile sotto l’aspetto politico perché motiva agli occhi dell’opinione pubblica il ricorso alla forza/guerra . Non lo è sotto l’aspetto giuridico perché viola il principio di non ingerenza nella sfera territoriale di uno stato sovrano IL RICORSO AL CONFLITTO ARMATO PUO’ ESSERE FONDATO MA RESTA IL FATTO CHE LA GUERRA E’ IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE UNILATERALE CHE PUO’ NON ESSERE FONDATA DA PREVENTIVE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

122 ART. 11 e diritto internazionale
I nuovi concetti di ‘conflitto armato’ e di ‘grave crisi internazionale’ sono limitrofi o coincidenti con il concetto di guerra? Possiamo considerare questi concetti come un mutamento di prospettiva del costituente?

123 ART. 11 e diritto internazionale
NUOVE FORME DI CONFLITTO: GUERRA AL TERRORISMO Iniziata con l’operazione in Afghanistan presenta riflessi di ‘guerra preventiva’, perché ipotizza possibili guerre future nei confronti di un numero imprecisato di Paesi. E’ una guerra contro un nemico non ben individuato, si svolge in luoghi non determinati e per un tempo non determinato. E’ una guerra NUOVA perché manifesta una disponibilità ad un conflitto quasi “perenne” nei confronti di soggetti che si definiranno e in luoghi non precisamente individuati.

124 ART. 11 e diritto internazionale
La partecipazione a queste vere e proprie guerre (qualunque sia il concetto adottato) rappresenta, sotto il profilo costituzionale, una vera e propria novità perché mal si concilia con la guerra, puramente difensiva, prevista dall’art. 11.

125 ART. 11 e diritto internazionale
L’adozione di questi nuovi concetti e la partecipazione dell’Italia ai conflitti pone serie questioni che vanno al di là dell’art. 11. In particolare: Art. 78 Cost. “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari” Art. 87 Cost. “Il Presidente della Repubblica … dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

126 ART. 11 e diritto internazionale
La prassi, in contraddizione con la dottrina costituzionale, ha superato di fatto gli art. 78 e 87. Controprova è la modifica dell’art. 165 del C.P. Militare di guerra (decreto del 1° dicembre 2001) con il quale si registra che “… le disposizioni della legge penale militare si applicano in ogni caso di conflitto armato indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Il nostro legislatore ha preso atto che per l’applicazione di norme che sono tipiche del regime di guerra NON E’ INDISPENSABILE LA DICHIARAZIONE FORMALE DELLO STATO DI GUERRA.

127 ART. 11 e diritto internazionale
DECOSTITUZIONALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE Durante la guerra del Golfo persico alcuni costituzionalisti furono chiamati a pronunciarsi se la partecipazione italiana nella guerra del Golfo persico implicasse l'utilizzazione della procedura prevista dall'articolo 78 della costituzione. Prevalse l'opinione negativa. La decostituzionalizzazione dell'articolo 78 in realtà è stata compensata dall'utilizzo dell'articolo 11 della costituzione. In altre parole si è manifestato un ulteriore allargamento delle maglie dell'articolo 11 che è stato abbondantemente usato per l'Unione Europea e per la Comunità Europea.

128 ART. 11 e diritto internazionale
CONCLUSIONI La situazione internazionale carica di conflitti armati, le nuove fattispecie di reati previsti in tema di terrorismo, l’attività di prevenzione in assenza di un procedimento penale, costituiscono di fatto una limitazione al regime dei diritti. In Italia ed anche all’estero. La decostituzionalizzazione di alcuni articoli della Carta ci parla anche della sua fragilità e di come risulti non facile rispettare lo spirito e i precetti dei nostri padri costituenti.

129 Concetto giuridico di SOVRANITA’
Elementi riassuntivi LO STATO Definizione di STATO: particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittimata, in un dato territorio, su una data popolazione e attraverso un apparato amministrativo. Lo Stato moderno si afferma successivamente e come reazione al sistema feudale. SISTEMA FEUDALE: dispersione del potere policentrismo STATO MODERNO: apparato centralizzato monopolio della forza Concetto giuridico di SOVRANITA’ La sovranità si manifesta in due forme: interna: lo Stato ha il supremo potere di comando in un determinato territorio esterna: lo Stato è indipendente rispetto a ogni altro Stato.

130 Costituzione Parlamento Come nasce una legge Sistema bicamerale Senato
Durata 5 anni 315 senatori 630 deputati senatori a vita Ex presidenti della repubblica commissioni giunte commissioni giunte Sedute delle camere Sedute separate Per normale attività Legislativa, politica, Giurisdizionale e consultiva Seduta comune Per attività straordinarie previste Elezione del Presidente della Repubblica; Elezione dei 5 giudici costituzionali; Elezione di 1/3 dei membri del CSM; Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

131 Ex presidenti della repubblica
Costituzione Parlamento Come nasce una legge Sistema bicamerale Senato Camera Durata 5 anni 315 senatori 630 deputati senatori a vita Ex presidenti della repubblica commissioni giunte commissioni giunte Giunta Regolamento Giunta elezioni e immunità parlamentari I - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione; II - Giustizia; III - Affari esteri, emigrazione; IV - Difesa; V - Programmazione economica, bilancio; VI - Finanze e tesoro; VII - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport; VIII - Lavori pubblici, comunicazioni; IX - Agricoltura e produzione agroalimentare; X - Industria, commercio, turismo; XI - Lavoro, previdenza sociale; XII - Igiene e sanità; XIII - Territorio, ambiente, beni ambientali; XIV - Politiche dell'Unione europea. I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II - Giustizia; III - Affari esteri e comunitari; IV - Difesa; V - Bilancio, tesoro e programmazione; VI - Finanze; VII - Cultura, scienza e istruzione; VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; X - Attività produttive, commercio e turismo; XI - Lavoro pubblico e privato; XII - Affari sociali; XIII - Agricoltura XIV - Politiche dell'Unione europea. Giunta per il regolamento Giunta per le autorizzazioni Giunta delle elezioni

132 Costituzione Parlamento Come nasce una legge Iniziativa Esame camere
Governo (disegni di legge); Deputati e senatori; Iniziativa popolare (50,000 elettori) Consigli Regionali C.N.E.L. (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) solo in materia economica Esame camere commissioni Senato Camera dei deputati Votazione Promulgazione Presidente Pubblicazione Gazzetta ufficiale

133 ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO
PARLAMENTO GOVERNO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CORTE COSTITUZIONALE CAMERA SENATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI CORTE DI CASSAZIONE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PARL. IN SEDUTA COMUNE CONSIGLIO DI STATO COMM. PERMAN. Affari costituzionali Giustizia Affari esteri Difesa Bilancio Finanze Cultura Ambiente Trasporti Attività produttive Lavoro Affari sociali Agricoltura Unione Europea COMM. PERMAN. Affari costituzionali Giustizia Affari esteri Difesa Bilancio Finanze Istruzione Lavori pubblici Agricoltura Industria Lavoro Salute Ambiente Unione europea CONSIGLIO DEI MINISTRI CORTE DEI CONTI MAGISTRATURA AUTORITA’ INDIPENDENTI Antitrust – Banca d’Italia – Comunicazioni – Consob – Energia Gas – Garante Sciopero – Lavori pubblici - Privacy Sottosegretari Informazione, comunicazione ed editoria , CIPE, Famiglia, Droga, Servizio civile, Turismo, Federalismo, Sport, Semplificazione normativa, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania Ministri con portafoglio - Affari Esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro Salute e Politiche sociali, Istruzione Università e Ricerca, Beni e Attività Culturali Ministri senza portafoglio - Rapporti con le Regioni, Attuazione del Programma di Governo, Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il Parlamento, Riforme per il Federalismo, Gioventù, Semplificazione Normativa ORGANI AUSILIARI Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro – Consiglio di Stato – Corte dei conti REGIONI REGIONI e PROV. a STATUTO SPECIALE Valle d’Aosta – Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano – Provincia Autonoma di Trento – Friuli Venezia Giulia – Sicilia - Sardegna REGIONI A STATUTO ORDINARIO Piemonte – Lombardia – Veneto – Liguria – Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria ORGANI BICAMERALI COMUNI PROVINCE SINDACI – CONS.COMUNALI PRESIDENTI – CONS.PROVINC. PRES. GIUNTE REG. – CONS. REGIONALI CORPO ELETTORALE

134 FORME DI GOVERNO

135 MONARCHIA COSTITUZIONALE GOVERNO PARLAMENTARE GOVERNO PRESIDENZIALE
FORME DI GOVERNO DELLO STATO LIBERALE A B C MONARCHIA COSTITUZIONALE GOVERNO PARLAMENTARE GOVERNO PRESIDENZIALE E’ la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale E’ la forma di governo che si afferma allorché tra il Re e il Parlamento si inserisce un terzo organo: il Governo, legato da un rapporto fiduciario con l’Assemblea parlamentare E’ la forma di governo in cui il Capo dello Stato: è eletto direttamente dal corpo elettorale nomina, presiede e dirige il Governo non sussiste rapporto fiduciario con il Parlamento

136 A - MONARCHIA COSTITUZIONALE
Si afferma: in INGHILTERRA: dopo le due Rivoluzioni del 1649 e del 1688. In FRANCIA: dopo la Rivoluzione del 1789, con le Costituzioni del 1791 e 1814 In ITALIA: con lo Statuto Albertino del 1848 In GERMANIA: con la Costituzione del 1871 (anticipata dalla Costituzione prussiana del 1850)

137 FORME DI GOVERNO DELLO STATO LIBERALE
ELEMENTI CARATTERIZZANTI: Netta separazione dei poteri tra il Re e il Parlamento RE PARLAMENTO Detiene il potere esecutivo è basato sul principio monarchico-ereditario nomina i Ministri scioglie le Camere nomina i Magistrati può commutare le pene sanziona le leggi parlamentari Detiene il potere legislativo basato sul principio elettivo Con l’affermazione della borghesia (tutelata dal Parlamento) si assiste all’evoluzione dalla monarchia costituzionale al governo parlamentare

138 B - GOVERNO PARLAMENTARE
Nell’evoluzione del governo parlamentare, si possono distinguere due periodi: potere esecutivo diviso tra Capo dello Stato e Governo doppio rapporto fiduciario per il Governo: nei confronti del Re e nei confronti del Parlamento Periodo del PARLAMENTARISMO DUALISTA Il dualismo rifletteva l’equilibrio della società dell’epoca: il MONARCA era il punto di riferimento delle classi aristocratiche il PARLAMENTO era il punto di riferimento della borghesia Periodo del PARLAMENTARISMO MONISTA il Capo dello Stato ha solo una funzione di garanzia il Governo ha un rapporto fiduciario solo con il Parlamento: - può prevalere il ruolo del Governo (se rinforzato da solide maggioranze parlamentari - può prevalere il ruolo del Parlamento (se la frammentazione politica rende deboli i governi) Si afferma come conseguenza della crescita d’importanza della borghesia

139 IL SISTEMA PARAMENTARE E LE SUE VARIANTI
RAPPORTO DI FIDUCIA TRA GOVERNO E PARLAMENTO: Il Governo costituisce emanazione permanente del Parlamento. Nei sistemi bicamerali, la sfiducia può essere votata da ciascuna Camera (Italia) o da una sola delle due Camere, la Camera politica(Germania). Al fine di evitare un’eccessiva instabilità e debolezza dei governi, ha preso corpo la tendenza alla razionalizzazione del parlamentarismo: si è teso a tradurre in disposizioni costituzionali le regole sul funzionamento del sistema parlamentare. La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione La Costituzione tedesca (1949) prevede una forma di governo parlamentare a forte razionalizzazione: il CANCELLIERATO FEDERALE Cancelliere eletto, senza dibattito, dalla Camera politica (Bundestag) su proposta del Presidente federale il Cancelliere determina la politica del governo e ne è responsabile la Camera politica può sfiduciare il Cancelliere solo se contestualmente elegge un successore (sfiducia costruttiva)

140 PARLAMENTARISMO MAGGIORITARIO E COMPROMISSORIO:
IL SISTEMA PARLAMENTARE E LE SUE VARIANTI PARLAMENTARISMO MAGGIORITARIO E COMPROMISSORIO: Parlamentarismo maggioritario (o a prevalenza del Governo): Parlamentarismo compromissorio (o a prevalenza del Parlamento): sistema politico bipolare governo di legislatura alternanza opposizione parlamentare istituzionalizzata (in Gran Bretagna nasce lo shadow cabinet o governo ombra) sistema politico multipolare governo di coalizione consociativismo In nessuno dei due sistemi parlamentari il Capo del Governo viene eletto direttamente dal popolo. Il Parlamentarismo maggioritario garantisce più stabilità ai governi ed è caratterizzato solitamente da un sistema elettorale prevalentemente maggioritario. Il Parlamentarismo compromissorio è solitamente caratterizzato da sistemi elettorali proporzionali.

141 FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA E SISTEMA DEI PARTITI:
LE FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA E IL SISTEMA DEI PARTITI FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA E SISTEMA DEI PARTITI: Nelle democrazie pluraliste, il funzionamento e l’efficacia della forma di governo sono legati a: Regole costituzionali e legali: per regolare la forma di governo da un punto di vista “formale” Caratteristiche del sistema politico: per regolare la forma di governo dal punto di vista “sostanziale” Il SISTEMA DEI PARTITI è centrale nell’interpretazione della forma di governo. Quando si parla di sistema dei partiti si intende essenzialmente riferirsi al numero dei partiti e al tipo di rapporto che si instaura tra di essi. moderato esasperato sistema bipartitico sistema multipartitico in base al numero di partiti in base al rapporto instauratosi tra i partiti sistema bipolare: ridotte distanze ideologiche, elevato potenziale di coalizione (alle elezioni due sole coalizioni o due soli partiti) sistema multipolare: molteplici poli politici, anche con forti differenze ideologiche (sistema polarizzato), rischio di partiti antisistema, minore possibilità di aggregazione

142 C - GOVERNO PRESIDENZIALE: il caso degli Stati Uniti d’America
IL PRESIDENZIALISMO C - GOVERNO PRESIDENZIALE: il caso degli Stati Uniti d’America Il Presidente: è eletto, insieme al Vicepresidente, per 4 anni con un sistema elettorale in cui, in ogni Stato, vengono eletti gli “elettori presidenziali” i quali si riuniscono successivamente in un collegio ad hoc per nominare il Presidente. In realtà, i cittadini, votando per gli elettori presidenziali, esprimono, implicitamente, la propria preferenza per un candidato alla Presidenza. è a capo dell’amministrazione dello Stato federale e nomina i propri collaboratori (chiamati segretari di Stato, in quanto non esiste neppure un organo chiamato Governo). dirige la politica estera e comanda le Forze Armate. ha potere di veto sospensivo delle leggi approvate dal Congresso: in tal caso, il Congresso, per superare l’opposizione presidenziale, deve approvare nuovamente la legge con la maggioranza dei 2/3. nomina i membri della Corte Suprema nonché altre cariche pubbliche.

143 Rapporti tra Congresso e Presidente: il dualismo paritario
IL PRESIDENZIALISMO Il Congresso: è eletto mediante un sistema elettorale fortemente maggioritario: al Congresso è diviso tra rappresentanti del Partito democratico e rappresentanti del Partito repubblicano possiede una struttura bicamerale: il Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato membro, parzialmente rinnovato ogni due anni e la Camera dei Rappresentanti, formata su base nazionale in modo proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato è titolare del potere legislativo e approva il bilancio annuale può mettere in stato d’accusa il Presidente (impeachment) ha il potere di approvare le nomine presidenziali di alcune alte cariche pubbliche (come quella di giudice della Corte Suprema) e la facoltà di convocare funzionari dell’amministrazione al fine di controllare l’operato presidenziale (udienze conoscitive). Rapporti tra Congresso e Presidente: il dualismo paritario il Presidente trae la propria legittimazione direttamente dall’investitura popolare: non esiste rapporto fiduciario con il Congresso parimenti, il Congresso non può sfiduciare il Presidente nel corso del suo mandato il Presidente non dispone del potere di sciogliere anticipatamente il Congresso. Possono pertanto avvenire casi di coabitazione (la maggioranza parlamentare fa capo a un partito diverso da quello di cui è espressione il Presidente).

144 GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE:
EMIPRESIDENZIALISMO GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE: E’ un sistema ibrido che unisce caratteristiche della forma di governo parlamentare con elementi peculiari del governo presidenziale: il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo elettorale e dura in carica per un periodo prestabilito. Il Capo dello Stato non ha bisogno della fiducia del Parlamento Il Capo dello Stato non ha funzioni di governo. Tuttavia, nomina il Capo del Governo e i Ministri, che devono ottenere la fiducia del Parlamento. La forma di governo semipresidenziale classica è presente in Austria, Portogallo, Irlanda, Islanda. In tali realtà si sono prodotti: la bipolarizzazione del sistema politico la coincidenza nella medesima persona della carica di primo ministro e del ruolo di leader della maggioranza i partiti candidano convenzionalmente alla Presidenza personalità politiche di secondo piano in realtà, l’elezione diretta del Presidente non comporta uno scostamento sostanziale dalle regole del governo parlamentare.

145 SEMIPRESIDENZIALISMO
Un caso particolare di semipresidenzialismo: il governo francese In Francia esiste un sistema semipresidenziale con connotazioni particolari, in cui il Presidente gode di ampi poteri (alcuni parlano di iperpresidenzialismo): può sciogliere autonomamente l’Assemblea Nazionale presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri è il responsabile della politica estera nomina tre membri del Consiglio Costituzionale, al quale può deferire una legge prima della sua promulgazione, al fine di verificarne la legittimità costituzionale può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei pubblici poteri. Il fenomeno della coabitazione: In Francia, Presidente e Parlamento vengono eletti in momenti diversi. Ciò può comportare periodi in cui la maggioranza parlamentare sia detenuta da uno schieramento politico diverso da quello che sostiene il Capo dello Stato. Ciò è accaduto dal 1986 al 1988 (Presidente della Repubblica Mitterand - socialista - e Primo ministro Chirac - neogollista) dal 1993 al 1995 (Presidente della Repubblica Mitterand e Primo ministro Balladur) e dal 1997 al 2002 (Presidente della Repubblica Repubblica Chirac - neogollista - e Primo ministro Jospin - socialista). Al fine di mitigare tali situazioni di impasse, nel 2000 una riforma ha parificato la durata in carica del Presidente (riducendola da 7 a 5 anni) con quella dell’Assemblea nazionale.

146 ALTRE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEO
Oltre alle tipologie appena analizzate, esistono altre due forme di governo, sebbene godano di una diffusione particolarmente ridotta: governo neoparlamentare e governo direttoriale. Il governo neoparlamentare si caratterizza per: rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento elezione diretta del primo ministro e Parlamento governo di legislatura: una eventuale crisi provoca lo scioglimento automatico del Parlamento e nuove elezioni. L’unico esempio storico riconducibile a tale tipologia è rappresentata dallo Stato di Israele, a seguito della riforma costituzionale del 1992. Il governo direttoriale si caratterizza per: esistenza di un direttorio, formato da 5 membri nominato ma non revocabile dal Parlamento. Esso svolge funzioni di governo a turno, i 5 membri del direttorio svolgono le funzioni di Capo dello Stato.

147 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
La legislazione elettorale: in essa confluiscono tre diverse componenti: le norme che definiscono l’elettorato attivo e passivo le regole del sistema elettorale la legislazione elettorale di contorno (modalità di svolgimento delle campagne elettorali, finanziamento della politica, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, par condicio, conflitti d’interessi) L’elettorato attivo e passivo: Il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista ha comportato l’introduzione del suffragio universale. L’articolo 48 comma 1 della Costituzione recita: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” In tal senso si disciplina il cosiddetto elettorato attivo. Si può perdere l’elettorato attivo in tre casi: per cause di incapacità civile per effetto di sentenze penali irrevocabili per cause di indegnità morale

148 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
L’articolo 48 della Costituzione, al secondo comma, recita inoltre: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. La legge costituzionale 1/2000, inoltre, ha introdotto il voto degli Italiani all’estero, che eleggono 12 deputati e 6 senatori. L’elettorato passivo, invece, consiste nella capacità di essere eletti. Tutti gli elettori godono di tale capacità, ma la Costituzione prevede particolari restrizioni: per essere eletti alla Camera dei Deputati occorre aver compiuto 25 anni per essere eletti al Senato della Repubblica occorre aver compiuto 40 anni. Inoltre la Costituzione richiede la mancanza di talune condizioni negative, che possono comportare l’ineleggibilità e l’incompatibilità (articolo 65 Cost.). Cause di ineleggibilità: la Corte Costituzionale ha sempre affermato che l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità è l’eccezione (sent.42/1961). La legislazione ordinaria vigente in materia è costituita dal DPR 361/57 e individua tre gruppi di cause: Titolari di cariche di governo negli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali Soggetti aventi rapporti di impiego con governi esteri Soggetti aventi peculiari rapporti economici con lo Stato (concessionari di pubblici servizi, dirigenti e consulenti di aziende sovvenzionate dallo Stato)

149 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Cause di incompatibilità: La Costituzione sancisce incompatibilità tra le cariche di: deputato e senatore (art.65 comma 2) Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art.84 comma 2) parlamentare e membro del CSM (art.104 comma 7) parlamentare e consigliere regionale (art.122 comma 2) parlamentare e giudice costituzionale (art. 135 comma 6) La legislazione ordinaria prevede inoltre incompatibilità tra: titolarità di uffici pubblici o privati derivanti da nomina o designazione governativa cariche in enti o associazioni che gestiscono servizi per conto dello Stato cariche direttive ricoperte negli istituti bancari o società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziarie

150 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Disciplina delle campagne elettorali: La Costituzione tutela: la libertà di voto (art. 48) il diritto di tutti i cittadini di poter accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza Inoltre, la legislazione ordinaria, con la legge 515/93, successivamente modificata con legge n. 28 del 22 febbraio 2000, regola la comunicazione politica e l’accesso ai mezzi d’informazione, assicurando parità di condizioni a tutti i soggetti politici in parzialità ed equità quanto all’accesso a tali mezzi. Vigilano sull’applicazione di tali normative: la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni Anche le spese elettorali sono sottoposte a particolare disciplina: ogni operazione economica relativa alle campagne elettorali deve essere resa pubblica dai candidati. Tali rendiconti vengono sottoposti al controllo dei collegi regionali di garanzia elettorale. Il finanziamento della politica: In una democrazia basata sull’uguaglianza politica occorre evitare condizioni di disparità derivanti dalle diverse condizioni economiche di chi ambisce alla titolarità del potere politico. Il finanziamento pubblico, cioè a carico del bilancio statale, di partiti e candidati deve quindi assicurare a tutti i soggetti politici pari opportunità nella competizione elettorale.

151 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Il finanziamento pubblico in Italia: La legge 157/99, modificata nel 2002, disciplina il finanziamento pubblico dei partiti in Italia: il rimborso alle spese elettorali sostenute dai partiti per elezioni e referendum è pari ad 1 Euro, moltiplicato per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati. Il fondo per il rimborso è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la quota di seggi assegnati col metodo proporzionale, tra i partiti che abbiamo superato la soglia dell’1%. Per quanto riguarda il Senato, invece, la ripartizione è effettuata su base regionale.

152 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
“Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi”. Le caratteristiche di un sistema elettorale sono tre: 1- Il tipo di scelta dell’elettore 2- La dimensione del collegio Categorica: si può esprimere una scelta secca Ordinale: si può espriomere un ordine di preferenza (voto trasferibile irlandese) Unico collegio: il Paese forma un unico grande collegio elettorale (Israele). Più collegi: ciascun collegio elegge solo un certo numero di parlamentari. Uninominali: in cui si elegge un solo candidato. Plurinominali: in cui si eleggono più candidati. 3- La formula elettorale: è il meccanismo attraverso cui si ripartiscono i seggi Si distinguono sistemi elettorali maggioritari e proporzionali.

153 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
- Nel sistema maggioritario il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti. All’interno dei sistemi maggioritari si distinguono: Sistema a turno unico. In esso viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti (GB e USA). Sistema a doppio turno. In esso viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato la raggiunge al primo turno, è previsto un secondo turno (turno di ballottaggio) cui accedono i due candidati più votati al primo turno oppure i candidati che hanno superato una soglia minima di voti (Francia, con soglia al 12,5%). Al secondo turno viene eletto chi ottiene più voti. - Nel sistema proporzionale i seggi in palio sono distribuiti a seconda della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista. In ognuna di esse per selezionare i candidati eletti possono essere seguiti due metodi: l’elettore può esprimere una o più preferenze: all’interno di ciascuna lista, risultano eletti i candidati che ne ottengono di più. l’elettore non può esprimere preferenze: i vari partiti presentano una lista bloccata di candidati, che sono poi eletti in base all’ordine con cui sono elencati nella lista.

154 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Pregi e difetti dei sistemi elettorale maggioritario e proporzionale Il sistema elettorale maggioritario ha un effetto selettivo: accede al Parlamento esclusivamente chi ottiene più voti nei collegi. Sono pertanto fortemente penalizzati i candidati dei partiti minori Il sistema maggioritario, solitamente, garantisce la creazione di maggioranze stabili (governabilità), a discapito, però, della rappresentatività. Il sistema elettorale proporzionale ha un effetto proiettivo: tende a fotografare la realtà politica del Paese. In molti casi, per i due sistemi sono previsti dei correttivi: nel sistema proporzionale, per ridurre il rischio di frammentazione politica, si può ricorrere a clausole di sbarramento e, per garantire maggioranze stabili, si possono introdurre premi di maggioranza nel sistema maggioritario, per ovviare alla mancanza di rappresentatività, si può ricorrere al cosiddetto diritto di tribuna, che consiste nel riservare una parte dei seggi ai partiti minori.

155 I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
La verifica dei poteri e il contenzioso elettorale La verifica dei poteri è lo specifico procedimento che ciascuna Camera svolge per controllare la regolarità delle operazioni elettorali. La Giunta per le Elezioni è deputata a convalidare o meno le elezioni, sebbene la decisione definitiva ed irrevocabile spetti all’Assemblea (ciò per tutelare la indipendenza dell’organo parlamentare). Per quanto riguarda, invece, le elezioni del Parlamento europeo, le eventuali controversie relative alle operazioni elettorali sono affidate al Tribunale Amministrativo del Lazio, mentre quelle in materie di ineleggibilità e incompatibilità sono assegnate alla Corte d’Appello competente per territorio.


Scaricare ppt "NASCITA DI UNA COSTITUZIONE"

Presentazioni simili


Annunci Google