Introduzione alle principali fonti di riferimento normativo La disciplina giuridica del comparto artigiano Introduzione alle principali fonti di riferimento normativo
L’art. 2083 del Codice Civile In ordine cronologico, la prima fonte cui riferirci è l’art. 2083 del codice civile, che include la figura dell’artigiano (unitamente al coltivatore diretto del fondo e al piccolo commerciante), nella categoria professionale dei “piccoli imprenditori”.
Regio Decreto 267 del 1942 “Legge fallimentare” Le imprese artigiane non sono soggette alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali in quanto non rientranti tra le imprese commerciali.
Art. 45, 2 comma Costituzione La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato
Legge 25 luglio 1956, n.860 - Definisce per la prima volta il concetto di “impresa artigiana”: impresa che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari;che il titolare abbia piena responsabilità dell’azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione” - Viene considerata artigiana, anche quell’impresa costituita nella forma “cooperativa” e “societaria” (escluse le società per azioni, a responsabilità limitata, ed in accomandita semplice e per azioni);
“Legge-quadro sull’artigianato” Legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro sull’artigianato” - Svincola la figura dell’imprenditore artigiano, dal lavoro prevalentemente familiare; - E’ imprenditore artigiano colui che “esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”; - nuovi limiti dimensionali dell’impresa.
Il fallimento e l’artigiano Sentenza 29-5-2000 n° 7065 Il fallimento e l’artigiano La dottrina dominante afferma che elemento indispensabile da verificare per poter assoggettare o meno l’imprenditore artigiano al fallimento, è la “prevalenza del lavoro proprio e dei suoi familiari all’interno dell’impresa”.
a) se vi è l’elemento della prevalenza: Da ciò si desume che: a) se vi è l’elemento della prevalenza: l’imprenditore oltre ad essere artigiano ex legge 443/85, è anche “piccolo imprenditore” ex art. 2083 c.c., per cui non è soggetto alla procedura fallimentare; b) se non vi è il requisito della prevalenza, e se l’imprenditore non possiede i requisiti previsti della legge 443/85: non verrà esonerato dal fallimento, essendo un operatore economico non piccolo.
Legge 20 maggio 1997, n.133 Modifica l’art.3 della legge 443/85: rende compatibili per l’impresa artigiana l’adozione di forme societarie precedentemente vietate: 1) società a responsabilità limitata con unico socio; 2) società in accomandita semplice.
(sull’”apertura e regolazione dei mercati”) Disegno di legge 4339 (sull’”apertura e regolazione dei mercati”) Ha sviluppato l’art. 3,2 comma delle legge 443/85: l’impresa artigiana può esercitarsi sotto forma di S.R.L. (Società a responsabilità limitata)