Aspetti civilistici dei trust

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Transcript della presentazione:

Aspetti civilistici dei trust Maurizio Lupoi

Visione strutturale dei trust un compito affidato al trustee, in favore di beneficiarî o per il raggiungimento di uno scopo; un fondo, vincolato all’attuazione del compito; la sua appartenenza a un fiduciario, il trustee; la sua segregazione nel patrimonio del trustee; rimedi giuridici contro il trustee, spettanti non al disponente, ma ai beneficiarî o ad altri soggetti. Università di Genova

La “persona interposta” Nel linguaggio legislativo l’interposizione corrisponde a qualunque rapporto giuridico non manifesto in forza del quale un soggetto, l’interposto, sia privo di autonomia volitiva rispetto a un altro soggetto, l’interponente, cosicché a quest’ultimo è imputata la proprietà che risulta in capo al primo raffronto con il trust Università di Genova

Società fiduciaria e “fiduciario” La mancanza di fiducia nel rapporto con la società fiduciaria Conseguenza dello scadimento del campo semantico-giuridico del termine “fiducia” in tutti i campi dell’ordiamento giuridico Il recupero di “fiducia” e di “affidamento” quale terreno eversivo nel quale si collocano i trust Università di Genova

Dati strutturali

I trust in genere Unilateralità nella nascita del trust il trust testamentario il trust autodichiarato il trust con trustee diverso dal disponente Il trust avrebbe potuto essere un “contratto”, ma non lo è stato Bilateralità: il trasferimento al trustee Università di Genova

Il trust fra vivi con trasferimento La funzione dell'atto istitutivo quale programma di attribuzioni e determinazione del vincolo Natura e causa dei negozi di trasferimento da parte del disponente da parte di terzi una postilla tributaria Rapporto giuridico fra disponente e trustee Non è detto che il disponente non possa ritenere poteri, ma quali? (avanti) Università di Genova

La durata I trust per beneficiarî hanno durata limitata nel tempo. La durata temporale dei trusts privati è soggetta a limiti di ordine pubblico. Oggi sono possibili trust senza limite di durata. Il limite di durata è stabilito dal perpetuity period: entro un determinato periodo debbono essere individuati tutti coloro che vantano diritti in base al trust. la durata di una vita in essere più ventun anni ottant'anni (o altro periodo) dal momento in cui l'atto istitutivo del trust ebbe effetto. In alcuni paesi questo concetto è stato rimosso ed esiste il “termine di durata” Università di Genova

“Interessi predeterminati" e “discrezionali" Nel trust con interessi predeterminati sono attribuite ai beneficiari quote predeterminate del valore dei beni oggetto del trust o singoli cespiti Se i beneficiari sono tutti maggiorenni e pienamente capaci questo tipo di trust mette a loro disposizione (e a disposizione dei loro creditori !) il valore capitale. Nel trust discrezionale viene individuata dal disponente la classe dei potenziali beneficiari del trust. Compete al trustee determinare in concreto quanto attribuire a ciascuno. Queste distinzioni si applicano al capitale ma anche al reddito Università di Genova

“Trusts” al plurale La dichiarazione unilaterale di trust / i trust con trasferimento Fra vivi / mortis causa Con e senza guardiano I tipi di trustee di famiglia professionisti professionali Trust con beneficiarî / senza beneficiarî (trust di scopo) Beneficiarî con diritti predeterminati / trust discrezionali La finalità: commerciali, finanziarie, familiari Privati / di interesse pubblico La legge straniera regolatrice modello inglese modello internazionale Università di Genova

Fonti di cognizione Modello inglese Il modello internazionale Entrambi Manuali facilmente ottenibili nessuna legge comprensiva vasta giurisprudenza Il modello internazionale leggi comprensive traduzioni in italiano giurisprudenza ineguale Entrambi Attività formative e congressuali dell’associazione “Il trust in Italia” sito Web dell'Associazione (www.il-trust-in-Italia.it) rivista “Trusts e attività fiduciarie” Archivio mondiale www.trusts.it Università di Genova

Fondamento normativo

Il fondamento normativo del “trust interni” L’interesse per i trust nasce dopo la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1º luglio 1985 (Legge 16 ottobre 1989 n. 364) La Convenzione è in vigore per Australia, Canada (la massima parte delle province), Hong Kong (Cina), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Regno Unito (e colonie), San Marino, Svizzera. Il testo: lingue ufficiali: francese e inglese traduzione ministeriale (da non usare) traduzione dell’Associazione “Il trust in Italia”: www.il-trust-in-italia.it Il riconoscimento dei “trust interni” giurisprudenziale legislativo Università di Genova

Le norme base della Convenzione Libertà di scegliere la legge regolatrice del trust: art. 6 la legge di qualsiasi Stato che conosca l’istituto La produzione dell’effetto segregativo: art. 11 “Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust . Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica. Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare: che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust; che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di suo fallimento; che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;” cade ogni argomentazione incentrata sull’art. 2740 cod. civ. Università di Genova

La protezione dei creditori Quando si tratta di atto soggetto a revocatoria ordinaria fallimentare Convenuto nell'azione revocatoria Impossibilità pratica di agire in revocatoria ordinaria Università di Genova

La protezione dei legittimarî Quando si tratta di liberalità (art. 809) Oggetto dell'azione di riduzione e validità del trust Convenuto nell'azione di riduzione Impossibilità pratica di agire e art. 13 Conv. Aja Università di Genova

La vita del trust

Il negozio istitutivo Il negozio istitutivo fra vivi contenuto forma negozi dispositivi Il trust auto-dichiarato Revocabilità Il contenuto dell’atto istitutivo Università di Genova

Il disponente La posizione giuridica del disponente in genere la nozione di “sham” L’oggetto del trasferimento al trustee I soggetti che trasferiscono al trustee I poteri usualmente ritenuti dal disponente in un trust di famiglia Università di Genova

Il trustee La posizione giuridica del trustee Chi può essere trustee privati società e di quale tipo italiani o stranieri Il compenso e i rimborsi L’accettazione dell’ufficio di trustee Le regole internazionali che interessano il trustee La pubblicità dei trasferimenti al trustee e del vincolo del trust Morte, dimissioni, revoca del trustee e meccanismi di successione nell’ufficio La revoca giudiziale del trustee Università di Genova

I beneficiarî (1) Le posizioni giuridiche dei “beneficiarî” dal massimo al minimo Alcune tipologie beneficiarie quanto all’oggetto Le posizioni beneficiarie quesite Le posizioni beneficiarie non quesite I trust nudi Altre tipologie beneficiarie: gli interessi successivi La tutela dei beneficiarî e il “tracing” Università di Genova

I beneficiarî (2) Il trasferimento delle posizioni beneficiarie Le posizioni beneficiarie instabili I trust protettivi in diritto inglese negli Usa e nel modello internazionale I creditori dei beneficiarî Il diritto di informazione dei beneficiarî Università di Genova

Il guardiano Inquadramento del guardiano L’esercizio diretto di poteri Il potere di veto Le istruzioni o direttive al trustee Natura giuridica dei poteri del guardiano La responsabilità del guardiano La nomina, la revoca, la successione del guardiano Perché il guardiano Il disponente quale guardiano Università di Genova

La gestione del trustee (1) Accordi separati fra trustee e disponente: la simulazione Le obbligazioni del trustee: l’atto istitutivo obbligazioni legali del trustee In particolare: i conflitti di interesse La discrezionalità del trustee in genere I trust discrezionali Le “lettere di desiderio” I consensi per l’esercizio di un potere L’“interesse dei beneficiarî” Università di Genova

La gestione del trustee I poteri dispositivi del trustee quanto all’oggetto anticipazione risistemazione nomina La (in)sindacabilità dell’esercizio dei poteri discrezionali e della discrezionalità Il ricorso del trustee al giudice La rilevanza del consenso o delle direttive del guardiano Le obbligazioni di ristoro del fondo in caso di inadempimento La limitazione della responsabilità del trustee La responsabilità del trustee verso i terzi Università di Genova

Tre tipologie

Diritto di famiglia e delle persone Trust nel contesto di separazione o divorzio Trust per soggetti deboli Trust per la tarda età del disponente Università di Genova

Passaggio generazionale L’esonero dalla imposizione Il “controllo” tramite il trust La durata e le tipologie beneficiarie Università di Genova

Conflitto di interessi Trustee autonomo e dotato di pieni poteri Diritti di informazione limitati Durata e revocabilità Università di Genova

Scudo fiscale e trust: l’emersione in trust

L’emersione in trust (1) Il mito dei conti segretati La disciplina relativa alla riservatezza dei conti che accolgono le attività emerse è interamente a favore del contribuente e da questi rinunciabile. Il contribuente può rinunciare alla riservatezza senza che venga meno alcuna fra le regole relative allo “scudo” (inteso in senso letterale) e quindi: utilizzare un proprio conto preesistente o un conto nuovamente istituito ma allora, anche un conto intestato a terzi, per esempio a un trust. Non ha alcuna rilevanza chi siano i beneficiarî del trust; chi sia il trustee, per esempio lo stesso contribuente; se il trust in questione sia stato istituito dal contribuente o da un terzo. Università di Genova

L’emersione in trust (2) Lo scopo del rimpatrio è pienamente ottenuto: l’imposta è stata assolta i beni sono in Italia presso l’intermediario che ha ricevuto la dichiarazione di rimpatrio il contribuente ha tutti i vantaggi dello “scudo” senza le limitazioni e gli svantaggi del conto riservato a lui intestato. Sotto il profilo tributario il rimpatrio nel conto del trust non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni perché avviene senza alcun atto formale e per mezzo della sola movimentazione bancaria. Università di Genova