della lezione: Modena, 12 settembre 2009 La responsabilità professionale dell’ingegnere lavoratore dipendente profili giuridici prof. avv. Francesco Basenghi
Le forme di lavoro La prestazione intellettuale può essere svolta nell’ambito di rapporti contrattuali di natura diversa senza, per questo, mutare il proprio contenuto sostanziale Es.: l’ingegnere può predisporre il medesimo progetto quale dipendente o quale lavoratore autonomo. Il progetto rimane il medesimo. Muta la veste giuridica del rapporto in esecuzione del quale il progetto è stato predisposto.
Le forme di lavoro Tre tipologie fondamentali: a.Rapporto libero-professionale b.Rapporto di parasubordinazione (sottotipologia di a.) c.Rapporto di lavoro dipendente
Le forme di lavoro Rilevanza della distinzione -Diverso rapporto con il creditore della prestazione (committente/datore di lavoro) -Diverso grado di protezione (diversità di costi) -Diverso grado di vincolatività ed assoggettamento alle richieste del creditore della prestazione -Diverso modello di imputazione delle responsabilità
Il rapporto libero-professionale Nozione: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art cod. civ.)
Il rapporto di parasubordinazione Sotto-tipologia di lavoro autonomo Nozione: rapporti di “collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Modello contrattuale oggi prevalente: contratto a progetto
La parasubordinazione: elementi qualificanti La continuità - Prestazioni di durata - Strumentalità rispetto al soddisfacimento di un interesse durevole del committente - Irrilevanza della prestazione esclusiva Il coordinamento - Collegamento funzionale tra l’attività del collaboratore e del committente - Coordinamento sia spaziale che temporale - Mantenimento di una significativa autonomia organizzativa in capo al collaboratore
Il rapporto di subordinazione Nozione: “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art cod. civ.)
Possibili difficoltà qualificatorie La reale natura del rapporto va verificata sul piano sostanziale e non su quello formale
Possibili difficoltà qualificatorie Quindi: -Tendenziale irrilevanza del testo contrattuale se contraddetto dai fatti -Rilevanza del MODO in cui la prestazione professionale è svolta -Valore decisivo dato ad indicatori quali: - costante assoggettamento ad eterodirezione - rispetto orario di lavoro - vincoli di presenza - retribuzione fissa e predeterminata - alterità degli strumenti di lavoro - monocommittenza, etc.
Possibili difficoltà qualificatorie Da qui: possibilità di riqualificazione ex post del rapporto di lavoro, con superamento del dato formale (c.d. nomen iuris) ed effetti estesi sia al passato (regolarizzazione retributiva e contributiva) sia al futuro. [Iniziativa di regola avviata su impulso degli organi ispettivi o dello stesso lavoratore]
Requisiti formali: il contratto di lavoro autonomo Sostanziale libertà di forma (fatti salvi i contratti con la P.A., per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità)
Requisiti formali: il contratto a progetto - Indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro - Indicazione del progetto, programma o fase di esso - Corrispettivo e criteri per la sua determinazione - Tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese - Forme di coordinamento tra collaboratore e committente - Eventuali misure a tutela della salute e sicurezza del collaboratore
Requisiti formali: il contratto di lavoro subordinato Assenza di forme obbligatorie (contenuti ricorrenti: mansioni o inquadramento; retribuzione; orario e riposi; e luogo di lavoro; etc.)
Requisiti formali: il contratto di lavoro subordinato Attenzione alle clausole “speciali”: - superminimi retributivi (il problema della loro assorbibilità) - patti di prova - termine finale (ammesso in casi limitati) - durata minima garantita - penali per mancata presa di servizio - patti di prolungamento del preavviso - patto di non concorrenza (ammesso con limiti di oggetto, luogo, tempo e compenso)
Le responsabilità giuridiche Responsabilità civile: può essere contrattuale (se dipende dalla violazione di un obbligo contrattuale) o extra-contrattuale (se dipende dalla violazione del principio generale di non ledere l’interesse altrui). Obbliga al risarcimento del danno. Responsabilità penale: consegue alla violazione di norme penali. E’ personale. Responsabilità disciplinare: si configura nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato. E’ graduata in ragione della gravità della condotta. Responsabilità deontologica: consegue alla violazione delle norme comportamentali previste da una determinata categoria professionale
La responsabilità civile nei rapporti di lavoro La qualificazione del rapporto è irrilevante sul piano della misura della diligenza Lavoro autonomo: “Nell’adempiere l’obbligazione il datore di lavoro deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” (art cod. civ.) Lavoro subordinato: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa (...)” (art cod. civ.).
La diligenza richiesta La diligenza richiesta è quella qualificata, cioè quella dovuta in ragione dell’attività svolta dal buon professionista (ipotetico “buon ingegnere”, “buon medico”, “buon avvocato”, etc.) Casistica: -Ingegnere che redige un progetto irrealizzabile perchè in contrasto con prescrizioni urbanistiche o perchè presupponesti il consenso di terzi proprietari (Cass /2008) -Ingegnere responsabile per aver redatto un progetto di difficile realizzabilità – causa difformità da strumento urbanistico – senza informare adeguatamente il cliente (Trib. terni )
Responsabilità civile e terzi nei rapporti di lavoro La qualificazione del rapporto è rilevante sul piano della imputazione di responsabilità Rapporto di lavoro autonomo: responsabilità personale diretta rispetto ai terzi, anche per fatto degli ausiliari (dipendenti, collaboratori, etc.). Opportunità di copertura assicurativa. Rapporto di lavoro dipendente: responsabilità del datore di lavoro rispetto ai terzi, anche per fatto degli ausiliari (dipendenti, collaboratori, etc.). Ipotesi di responsabilità oggettiva, senza possibilità di prova liberatoria.
Le conseguenze risarcitorie (rapporto di lavoro dipendente) La responsabilità nei rapporti interni tra datore di lavoro e dipendente: Di regola il comportamento negligente, imperito o imprudente obbliga al risarcimento del danno, anche in caso di colpa lieve. Compete al datore di lavoro la prova dell’inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto.
Le conseguenze risarcitorie (rapporto di lavoro dipendente) Regresso del datore di lavoro nei riguardi del proprio dipendente (seppur mediati dalla prospettabilità di culpa in vigilando ovvero in eligendo). Attenzione alle clausole contrattuali collettive che prevedono forme di copertura assicurativa per la tutela giudiziaria del dipendente relativamente a fatti commessi nell’espletamento dei suoi compiti.
Responsabilità penale E’ personale Può implicare responsabilità civile Può implicare responsabilità disciplinare Può implicare responsabilità deontologica
Responsabilità penale in tema di sicurezza Il riparto degli obblighi in materia di sicurezza si basa su quadripartizione soggettiva: Datore di lavoro Dirigenti Preposti (Lavoratori)
Responsabilità penale in tema di sicurezza RICONOSCIMENTO DEGLI STATUS Il principio di effettività come criterio generale: - valorizzazione dei ruoli e dei poteri effettivamente conferiti ai soggetti di cui il datore di lavoro si avvale -irrilevanza delle qualificazioni formali
Responsabilità penale in tema di sicurezza Relazione di proporzionalità diretta tra quota di poteri effettivamente conferiti e quota di responsabilità
Responsabilità penale in tema di sicurezza: il datore di lavoro Definizione di datore di lavoro: “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione (...), ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2, comma 1, T.U.) Riflesso: pluralità di datori di lavoro “in sicurezza”
Responsabilità penale in tema di sicurezza: il dirigente Definizione di dirigente: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”
Responsabilità penale in tema di sicurezza: il dirigente Il dirigente “in sicurezza” è assegnatario di estesi ed autonomi poteri di intervento sull’organizzazione del lavoro, ma......non è necessariamente dirigente a fini contrattuali (inquadramento, retribuzione, etc.)
Responsabilità penale in tema di sicurezza: la delega di funzioni La quadripartizione può essere modificata a seguito di DELEGA atto volontario di autonomia che trasferisce la responsabilità penale in capo al delegato
Responsabilità penale in tema di sicurezza: delega di funzioni La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16 T.U. sicurezza): “a)che essa risulti da atto scritto recante data certa; b)che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
Responsabilità penale in tema di sicurezza: delega di funzioni “c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d)che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”
Responsabilità penale in tema di sicurezza: delega di funzioni Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (vigilanza assolta in caso di adozione di modelli organizzativi conformi a legge).
Responsabilità disciplinare Si configura in caso di violazione di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (diligenza, obbedienza, fedeltà). Può implicare responsabilità civile Può implicare responsabilità penale Può implicare responsabilità deontologica
Responsabilità disciplinare La responsabilità disciplinare può comportare l’applicazione di sanzioni: -conservative (richiami, multe, sospensioni dal lavoro), - espulsive (licenziamento) Le sanzioni disciplinari possono essere applicate solo al termine di un rigoroso procedimento definito dalla legge.
Responsabilità deontologiche Inerenti il rapporto corrente con l’ordine professionale di appartenenza. Casistica: -Ingegnere che presenta a propria firma progetti o elaborati concettualmente sviluppati da altri (Cass /2006: sospensione per 2 mesi)