1 La nozione giuridica di “ pubblicità”. 2 Il significato del termine Nel lessico italiano il sostantivo pubblicità riveste un duplice significato, quello.

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1 La nozione giuridica di “ pubblicità”

2 Il significato del termine Nel lessico italiano il sostantivo pubblicità riveste un duplice significato, quello. –essere pubblico –rendere pubblico Nel primo senso si usa pubblicità per dire che qualcosa è accessibile al pubblico, nel secondo è pubblicità il rendere pubblicamente noto un determinato evento mettendo la collettività in grado di conoscerlo.

3 La nozione legale Deriva dal lessico delle imprese per il quale pubblicità è sinonimo di pubblicità commerciale, cioè di comunicazione rivolta al pubblico per stimolarlo direttamente o indirettamente, al compimento di un certo atto economico consistente, in genere,nell’acquisto di beni o servizi. E’ appunto la natura economica del comportamento che si vuole provocare, l’elemento qualificante della pubblicità commerciale.

4 Raccolta usi pubblicitari Qualsiasi forma di di messaggio diffuso in modo specifico, occupando uno spazio sui mezzi regolati da tariffe Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione che sia diffusa nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi.

5 D.Lgs. 25 gennaio 1992 Per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi

6 Gli elementi costitutivi della nozione di pubblicità che emergono esplicitamente dalle varie definizioni sono dunque tre, nel senso che è pubblicità qualsiasi a) comunicazione, promanante b) da un impresa ed avente c) una finalità promozionale. Emerge anche un quarto e non meno importante elemento e cioè quello della d) diffusione, nel senso che non ogni comunicazione d’impresa a fini promozionali è pubblicità, ma solo quella indirizzata e diffusa tra il pubblico.

7 Art. 21 Costituzione - Riconosce il diritto di libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione. Art. 41 Costituzione – Inquadra la pubblicità quale forma di iniziativa economica privata, che non può quindi essere svolta in contrasto con l’utilità sociale ed a tal fine può essere sottoposta a limitazioni. Art C.C. – Opera esclusivamente nell’ottica e nella sfera della concorrenza sleale.

8 Principio di Sussidiarietà Il principio di sussidiarietà è, prima ancora che un principio organizzativo del potere, un principio antropologico che esprime una concezione globale dell’uomo e della società, in virtù del quale il fulcro dell’ ordinamento giuridico è la persona umana, intesa sia come individuo che come legame relazionale. Nel diritto amministrativo viene così indicato quel principio sociale e giuridico che stabilisce che l'intervento degli Enti pubblici territoriali, sia nei confronti dei cittadini sia degli enti e suddivisioni amministrative ad esso sottostanti (ovvero l'intervento di organismi sovranazionali nei confronti degli stati membri), debba essere attuato esclusivamente come sussidio nel caso in cui il cittadino o l'entità sottostante sia impossibilitata ad agire per conto proprio.

9 Il principio di sussidiarietà è stato recepito nell'ordinamento italiano, art.118 della Costituzione. Tale principio implica che: Le diverse istituzioni, nazionali e sovranazionali, debbano tendere a creare le condizioni che permettono alla persona e alle aggregazioni sociali (i cosiddetti corpi intermedi: famiglia, associazioni, partiti) di agire liberamente senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività; un entità di livello superiore non deve agire in situazioni nelle quali l'entità di livello inferiore, da ultimo il cittadino, è in grado di agire per proprio conto ; L'intervento dell'entità di livello superiore debba essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore; L'intervento pubblico sia attuato quanto più vicino possibile al cittadino: prossimità del livello decisionale a quello di attuazione. Esistono tuttavia un nucleo di funzioni inderogabili che i poteri pubblici non possono alienare (coordinamento, controllo, garanzia dei livelli minimi di diritti sociali, equità, ecc.).

10 Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, e di sussidiarietà orizzontale quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e\o volontaristica. Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: –in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio; –in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime.

11 Finalità Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, anche come mezzo di competizione tra concorrenti, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. Il Codice assicura quindi che la comunicazione commerciale sia onesta, veritiera e corretta

12 Sfere di applicazione Il Codice di Autodisciplina è vincolante per aziende che investono in pubblicità, agenzie, consulenti pubblicitari, mezzi di diffusione della pubblicità, le loro concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità. Gli enti che costituiscono l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria si impegnano a osservare e a far accettare dai loro associati le norme del Codice da loro stessi formulate, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti degli associati che non si attengano ad esse.

13 Rapidità d'intervento fattore essenziale Il sistema autodisciplinare, nell’ottica della rapidità e ampiezza di diffusione dei messaggi pubblicitari e quindi della rigorosa necessità di provvedere a bloccare al più presto quelli contrari alle norme del Codice, si è impegnato in una costante ricerca di abbreviare al massimo i tempi dei propri interventi. La pronuncia del Giurì è definitiva: una limitazione accettata dagli stessi operatori proprio per accelerare la soluzione dei casi e avere nel contempo linee-guida utili per tutti i casi consimili..

14 Sanzioni La pronuncia del Giurì o l'ingiunzione del Comitato di Controllo che ritengano una pubblicità contraria al Codice comportano l'immediata cessazione della sua diffusione.

15 CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE 48ª edizione, in vigore dall'8 giugno 2009 La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966

16 N Norme Preliminari e Generali

17 a) Finalità del Codice Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la comunicazione commerciale, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività di comunicazione, costituisce la base normativa per l'autodisciplina della comunicazione commerciale.

18 b) Soggetti vincolati Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità di cui al punto d), finalizzato all’effettuazione di una comunicazione commerciale.

19 c) Obblighi degli enti firmatari Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare dai loro associati le norme del Codice stesso e dei Regolamenti autodisciplinari, a dare opportuna diffusione alle decisioni dell'organo giudicante, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano al giudizio dell'organo stesso o siano recidivi.

20 d) Clausola di accettazione Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice, dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive.

21 e) Definizioni Agli effetti del Codice il termine " comunicazione commerciale " comprende la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, nonché le forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI. Non comprende le politiche commerciali e le tecniche di marketing in sé considerate

22 Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della comunicazione commerciale e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento, diritti, obbligazioni e simili. Prodotto

23 Messaggio Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche all'imballaggio, alla confezione, all’etichetta e simili.

24 Consumatore Il termine "consumatore" comprende ogni soggetto - persona fisica o giuridica come pure ente collettivo - cui è indirizzata la comunicazione commerciale o che sia suscettibile di riceverla.

25 Materiale didattico Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce comunicazione commerciale la distribuzione a scopo didattico di materiale promozionale quando sia richiesto dagli Istituti scolastici pubblici o privati e l'uso avvenga sotto il controllo del personale docente.

26 Titolo I Regole di comportamento

27 Art. 1 - Lealtà della comunicazione commerciale La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla

28 Onestà L’onestà costituisce una di quelle virtù così generali, da essere più agevole coglierla in tipologie specifiche di comportamenti umani, se non addirittura in casistiche, piuttosto che definirla. Ed è ancora più difficile definirla in positivo, nei contenuti, nei rapporti con altre virtù, talune delle quali confinanti e tal altre addirittura in essa assorbite.

29 Art. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare la ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.

30 Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.

31 Art. 4 - Testimonianze Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.

32 Art. 5 - Garanzie Le garanzie obbligatorie non possono essere comunicate con modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. Qualora vengano comunicate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la comunicazione commerciale deve precisare il contenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.

33 Art. 6 - Dimostrazione della verità della comunicazione commerciale Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate.

34 Art. 7 - Identificazione della comunicazione commerciale La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla comunicazione commerciale, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.

35 La tutela della collettività Se giustamente in varie norme che regolano la comunicazione d’impresa, la funzione più importante è svolta dalle disposizioni che direttamente o indirettamente mirano a tutelare i suoi destinatari dalla pubblicità menzognera, ingannevole o comunque tale da influenzarli scorrettamente nelle loro scelte economiche, non si può non ricordare che la pubblicità può venire in conflitto con gli interessi del pubblico in quanto composto non da consumatori, ma da semplici recettori dei messaggi pubblicitari

36 Può infatti accadere che la pubblicità abbia un contenuto o una forma tali da ledere beni e valori primari dell’individuo o della società quali l’ordine o la tranquillità pubblica, il sentimento religioso, le convinzioni civili, il senso della morale o del pudore, la sensibilità dei minori o la sicurezza dei cittadini.

37 Art. 8 - Superstizione, credulità, paura La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.

38 Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.

39 Codice del Consumo Una norma analoga all’art. 8 trova riscontro nelle norme sulla pubblicità contenute nel codice del consumo ( emanato con D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) solo a proposito delle televendite, cosa che lascia perplessi.

40 Violenza Possiamo identificare la violenza come un evento d’urto, fisico o morale, che tende a spingerci verso qualche cosa, malgrado la nostra riluttanza, totale o parziale, per il metodo seguito. Questo prescindendo dal valore verso cui la spinta ci dirige e ci indirizza.

41 Indecenza E’ uso identificare, in senso restrittivo, il pudore col senso di riserbo che generalmente circonda l’attività sessuale; la decenza come un concetto connesso non necessariamente alla sfera del sesso, ma più generalmente a quel minimo di convenienza e decoro che deve presiedere alle relazioni della vita sociale; la morale famigliare come ciò che attiene ai valori sottesi all’ordinato e armonico svolgersi dei rapporti nell’ambito della famiglia.

42 Siamo in presenza non solo di concetti difficili da definire nella loro oggettività, ma anche di situazioni sfumate e dai contorni imprecisati, tali da rendere vana ogni possibile classificazione. La definizione è subordinata al contesto umano, sociale, psicologico non solo di chi è soggetto o oggetto, ma anche di chi à giudice. Possiamo quindi pensare a formule generali che fanno riferimento a fatti metagiuridici, cioè ad obiettivi sociali o interessi collettivi ed individuali, il cui contenuto varia a seconda delle epoche storiche. Introduciamo quindi per indecenza e per pudore, il concetto di definizione socialmente e culturalmente flessibile.

43 Volgarità Anche nel definire volgarità ci troviamo ad affrontare concreti problemi di limitazione del concetto stesso: volgare può essere identificato con grossolano, rozzo, scurrile, sporco, triviale. Il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, ma volgare è anche un concetto che ha implicita una classificazione sociale, una idea di esclusione. Tuttavia il contesto sociale della comunicazione può valere a definire non solo il significato in sé delle parole, incluso l'eventuale loro generica portata offensiva, ma anche il significato dell'azione che con quelle parole risulti in concreto effettivamente compiuta.

44 Art Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. Essa deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni.

45 Art Bambini e adolescenti Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.

46 In particolare questa comunicazione commerciale non deve indurre a: –violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; –compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose; –ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; –sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche; –adottare l’abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita sano; –sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto oggetto della comunicazione L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione commerciale deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

47 Art Salute, sicurezza e ambiente La comunicazione commerciale relativa a prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la comunicazione commerciale non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.

48 Art Imitazione, confusione e sfruttamento Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l’altrui comunicazione commerciale. Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.

49 Art Denigrazione È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.

50 Art Comparazione È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.

51 Art Variabilità Una comunicazione commerciale accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi e dei vari prodotti. Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche. La conformità di una comunicazione commerciale alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, una comunicazione che sia difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.

52 Titolo II Norme particolari

53 A ) Sistemi di vendita

54 Art Vendite a credito La comunicazione commerciale relativa vendite a credito deve precisare chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso di interesse e gli oneri accessori nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni cui è subordinata la concessione del finanziamento, le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto.

55 Art Vendite a distanza La comunicazione commerciale relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento, i costi di consegna e ogni altro onere a carico del consumatore, le condizioni di fornitura e, ove previste, le condizioni di annullamento della vendita,nonché l’esistenza e le modalità di esercizio del diritto di recesso. Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo geografico del venditore.

56 Art Forniture non richieste È vietata ogni comunicazione commerciale relativa a forniture non richieste, che mirino a obbligare il ricevente al pagamento qualora questi non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore.

57 Art Vendite speciali La comunicazione commerciale relativa alle vendite speciali di qualsiasi tipo, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d'acquisto, nonché la scadenza dell'offerta. Quest'ultima indicazione non è richiesta sulla confezione.

58 Art Manifestazioni a premio La comunicazione commerciale relativa alle manifestazioni a premio, realizzate attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mettere il pubblico in grado di conoscere chiaramente e agevolmente le condizioni di partecipazione, i termini di scadenza e i premi, nonché - nei concorsi - il loro numero e valore complessivo, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati.

59 B) Settori merceologici

60 Art Bevande alcoliche La comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell'interesse primario delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande alcoliche.

61 In particolare la comunicazione commerciale deve evitare di: –incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche; –rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall'alcol o indurre a ritenere che il ricorso all'alcol possa risolvere problemi personali; –rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e comunque rappresentare questi ultimi intenti al consumo di alcol; –associare la guida di veicoli con l'uso di bevande alcoliche; –indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e all'efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale; –rappresentare come valori negativi la sobrietà e l'astensione dal consumo di alcolici; –indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore; –utilizzare come tema principale l'elevato grado alcolico di una bevanda.

62 Art Prodotti cosmetici e per l'igiene personale La comunicazione commerciale relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene personale non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici del corpo umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, deodorarli, profumarli, correggerne l'aspetto estetico, ovvero proteggerli per mantenerli in buono stato. Tale comunicazione commerciale, quindi, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l'igiene personale con i medicinali, con i presidi medico-chirurgici e coi trattamenti curativi.

63 Art. 23 bis - Integratori alimentari e prodotti dietetici La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.

64 Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l'allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione alimentare dei bambini. Per quanto attiene, in particolare, alla comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altre tipologie specifiche di integratori, valgono le norme contenute nell'apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice.

65 Art Trattamenti fisici ed estetici La comunicazione commerciale relativa ai trattamenti fisici ed estetici della persona non deve indurre a ritenere che tali trattamenti abbiano funzioni terapeutiche o restitutive, ovvero abbiano la capacità di produrre risultati radicali, e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.

66 Art Prodotti medicinali e trattamenti curativi La comunicazione commerciale relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche del prodotto. Tale comunicazione commerciale deve richiamare l'attenzione del consumatore sulla necessità di opportune cautele nell'uso dei prodotti invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti medesimi.

67 In particolare, la comunicazione commerciale al consumatore relativa alle specialità medicinali da banco deve comprendere la denominazione del medicinale e quella comune del principio attivo; quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più principi attivi, o se la comunicazione ha il solo scopo di rammentare genericamente la denominazione del prodotto. Inoltre la comunicazione commerciale relativa alle specialità medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve: –indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; –attribuire al medicinale o al trattamento una efficacia pari o superiore a quella di altri; –far apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi; –rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini o indurre i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sorveglianza;

68 –avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico, o del fatto che è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale, né far riferimento a certificati di guarigione in modo improprio o ingannevole; –assimilare il medicinale ad un prodotto alimentare, cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; –indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento curativo possano migliorare il normale stato di buona salute, così come la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli; a meno che si tratti di una campagna di vaccinazione; –avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressionante di rappresentazioni delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o lesioni, o dell'azione del medicinale. –Per quanto attiene, in particolare, alla pubblicità dei medicinali veterinari valgono le norme contenute nell'apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice.

69 Art Corsi di istruzione e metodi di studio o insegnamento La comunicazione commerciale relativa a corsi di istruzione e metodi di studio o di insegnamento non deve contenere alcuna promessa di lavoro né esagerare le possibilità di impiego o di remunerazione che si offrono a coloro che seguono i corsi stessi o adottano i metodi proposti e neppure offrire titoli e qualifiche non riconosciuti o comunque non ottenibili con questi mezzi.

70 Art Operazioni finanziarie e immobiliari La comunicazione commerciale diretta a sollecitare o promuovere operazioni finanziarie e in particolare operazioni di risparmio e di investimento in beni mobili o immobili deve fornire chiare ed esaurienti informazioni onde non indurre in errore circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la quantità e le caratteristiche dei beni o servizi offerti, le condizioni dell'operazione, nonché i rischi connessi, onde consentire ai destinatari del messaggio, anche se privi di specifica preparazione, di assumere consapevoli scelte di impiego delle loro risorse.

71 Essa in particolare: –deve evitare, nell'indicare i tassi annui di interesse, di utilizzare termini quali "rendita" e "resa" nel senso di sommatoria fra reddito di capitali e incremento del valore patrimoniale; –non deve incitare ad assumere impegni e a versare anticipi senza offrire idonee garanzie; –non deve proiettare nel futuro i risultati del passato né comunicare i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi in relazione alla particolare natura dell'investimento e alle oscillazioni dei risultati. La comunicazione commerciale per le operazioni immobiliari deve essere espressa in forme atte a evitare l'ingannevolezza derivante dal far passare investimenti mobiliari per immobiliari o dal privilegiare l'aspetto economico immobiliare senza fornire adeguate indicazioni sulla reale natura mobiliare dell'investimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla comunicazione commerciale relativa all'attività bancaria e a quella assicurativa, quest'ultima quando sia necessario metterne in evidenza l'aspetto di investimento.

72 Art Viaggi organizzati La comunicazione commerciale relativa ai viaggi organizzati, sotto qualsiasi forma, deve fornire informazioni complete ed accurate, con particolare riguardo al trattamento ed alle prestazioni incluse nel prezzo minimo di partecipazione. Essa deve mettere in evidenza un invito a considerare con attenzione le condizioni di partecipazione, di pagamento e di recesso, contenute nella documentazione informativa o nel modulo di adesione.

73 Art. 28 bis - Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini La comunicazione commerciale relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini non deve indurre in errore: –sulla natura e sulle prestazioni e dimensioni del prodotto oggetto della comunicazione commerciale; –sul grado di abilità necessario per utilizzare il prodotto; –sull'entità della spesa, specie quando il funzionamento del prodotto comporti l'acquisto di prodotti complementari. In ogni caso, questa comunicazione non deve minimizzare il prezzo del prodotto o far credere che il suo acquisto sia normalmente compatibile con qualsiasi bilancio familiare.