Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Architettura Corso di Urbanistica modulo Geografia aa Francesco Sbetti LA TUTELA E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA
La legge 1089/39 Tutela delle cose di interesse artistico o storico e la legge 1497/39 protezione delle bellezze naturali La legge urbanistica 1150/42 e i Piani territoriali di coordinamento L’articolo 9 della Costituzione La carta di Gubbio 1960 Legge 431/85 Tutela delle zone di particolare interesse Legge 142/90 PTCP Convenzione europea del paesaggio (2000) e il Codice dei beni culturali e del paesaggio Contratto di fiume
La tutela del paesaggio come bene culturale Il termine di tutela richiama il concetto del “prendersi cura”, nel nostro caso, oggi, del prendersi cura dei luoghi dell’abitare, di tutti i luoghi sia quelli di riconosciuto valore (culturale, storico, di memoria, di antichità, artistico, ecc.) che quelli degradati.
Prime Leggi 1939 n Protezione delle bellezze naturali e 1089 Tutela delle cose di interesse artistico e storico Queste costituiscono ancora oggi la legislazione di riferimento in materia di paesaggio in quanto i contenuti sono in buona parte ripresi nel recente Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004).
La legge 1497/39 accanto alle ville, ai giardini, ai parchi, tutelava “le bellezze naturali, le bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali, e i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. Inoltre all’art. 5 prevedeva la possibilità di predisporre un Piano Paesistico, al fine di “impedire che le aree di quelle località fossero utilizzate in modo pregiudizievole per tali valori”.
La legge 1089/39 riguardava tutte le cose immobili e mobili che avessero interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, comprese le ville, i parchi, i giardini, gli oggetti numismatici, gli archivi e le cose che avessero importante riferimento alla storia civile, militare, letteraria, ecc. (art. 1, 2). La legge si poneva anche il problema dell’immediato intorno dei beni vincolati di cui si voleva tutelare la “prospettiva”, la “luce” e le “condizioni di ambiente e di decoro” (art. 21).
Il meccanismo di tutela previsto dalle leggi é il vincolo: l’ente di competenza individua i siti o i beni ritenuti degni di interesse e impone ad essi un vincolo emesso con un Decreto che viene notificato al proprietario. Il vincolo comporta per il proprietario pubblico o privato del bene l’obbligo di sottoporre i progetti delle opere che egli intende eseguire alla competente autorità che, dopo aver verificato la congruità degli interventi proposti con le esigenze di tutela del bene, rilascia un’autorizzazione all’esecuzione delle opere.
1942 varo della Legge Urbanistica Generale (n. 1150). Essa prevedeva la modifica d’ufficio dei Piani Regolatori Generali comunali da parte del Ministero, allo scopo di assicurare “la tutela del paesaggio e dei complessi ambientali” Costituzione Italiana. L’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni artistici, storici e paesistici venne riconosciuta, con l’art. 9: “La Repubblica...tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.
1985 Legge n. 431 “Tutela delle zone di particolare interesse ambientale” detta Legge Galasso. La legge ampliava l’oggetto della tutela: infatti, ad integrazione delle “bellezze naturali”, si vincolavano automaticamente intere porzioni territoriali, quali le sponde dei fiumi e dei laghi, le montagne oltre una certa altitudine, i boschi, ecc.; inoltre obbligava le Regioni a predisporre il Piano paesistico.
2000 Firma della Convenzione Europea del Paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio (detto Codice Urbani). Il Codice Urbani può essere considerato una risposta concreta all’interesse sempre maggiore per il paesaggio, Il Codice introduce elementi di novità sia per quanto riguarda i soggetti che sono tenuti ad attuare la tutela del paesaggio, sia per gli strumenti attuativi tradizionali (piani), per i quali si stanno delineando con maggior precisione i contenuti e le aree da sottoporre a tutela. Si tratta di un aggiornamento importante delle politiche nel nostro paese, in risposta ai bisogni reali della società.
l Codice tratta la materia del paesaggio nella Parte Terza intitolata Beni paesaggistici. Il titolo é già un elemento di novità dato che le precedenti leggi utilizzavano il termine di beni ambientali per definire le stesse categorie di beni. Questa osservazione è importante perché rispecchia le più recenti acquisizioni culturali che distinguono i concetti di “ambiente” e “paesaggio”, concetti che non si riferiscono a oggetti diversi ma rappresentano modi diversi di leggere un unico oggetto che é lo spazio in cui viviamo.
il Codice definisce il paesaggio “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”. Non si tratta però solo di una modifica terminologica, infatti rispetto alle precedenti leggi, il Codice amplia l’oggetto della tutela: tra i “beni paesaggistici” comprende oltre alle aree e ai beni già definiti dalle leggi 1497/39 e 431/85 anche “gli immobili e le aree comunque sottoposte a tutela dai piani paesaggistici” (art. 134, lettera c) e che riguardano non solo aree o beni di riconosciuto valore formale o ambientale ma anche ambiti territoriali, omogenei per grado di valore, di elevato pregio paesaggistico o significativamente compromessi o degradati, e per i quali si vogliono raggiungere obiettivi di qualità.
I beni paesaggistici sottoposti a tutela Ai sensi dell’articolo 134 del nuovo codice, si considerano beni paesaggistici e quindi sottoposti a tutela: a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico; b) le aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico; c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai singoli piani paesaggistici.
si considerano immobili ed aree di notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche.
per aree tutelate direttamente per legge, si intendono: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente metri sul livello del mare per la catena alpina e metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
per aree tutelate direttamente per legge, si intendono: e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data del 1° maggio 2004.
La pianificazione paesaggistica I piani paesaggistici definiscono le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Ai sensi dell’articolo 143 del codice, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.
I piani paesaggistici hanno un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e la loro elaborazione si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell’intero territorio attraverso l’analisi delle sue caratteristiche e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica; d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, ai fini dello sviluppo sostenibile delle aree interessate; h) individuazione di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate dal presente codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.