LE FONTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI LAVORO. IL DIRITTO DI LAVORO Insieme delle norme che regolano il rapporto tra: DATORE DI LAVOROLAVORATORE COSA CI.

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LE FONTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRITTO DI LAVORO Insieme delle norme che regolano il rapporto tra: DATORE DI LAVOROLAVORATORE COSA CI SI SCAMBIA ? Retribuzione Prestazione di una attività

LE FONTI DEL DIRITTO DI LAVORO 1.FONTI SOVRANAZIONALI 2.FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI 3.FONTI CONTRATTUALI/ SINDACALI 4.USI

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE Art. 4 riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro, nonché - di riflesso - il dovere di ognuno di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art 35 tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori Art. 1 L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO

Art 36 salario proporzionato al lavoro svolto e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una dignitosa esistenza Art. 36 determinazione per legge della durata massima della giornata lavorativa, diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali Art. 37 riconoscimento alla donna che lavora degli stessi diritti che spettano al lavoratore e tutela del lavoro minorile Art libertà sindacali e diritto di sciopero IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

LE FONTI CONTRATTUALI IL CONTRATTO COLLETTIVO STABILISCE IL MINIMO GARANTITO A CUI DOVRANNO UNIFORMARSI TUTTI I CONTRATTI INDIVIDUALI. I CONTRATTI POSSONO ESSERE: CONFEDERALI NAZIONALI DI CATEGORIA AZIENDALI INTEGRATIVI

LO STATUTO DEI LAVORATORI Legge 20 maggio 1970 n. 300 I fondamentali diritti di libertà, garantiti in via generale a tutti i cittadini dalla Costituzione, trovano conferma nello "Statuto dei Lavoratori" in cui vengono resi espliciti e disciplinati.

Le norme si riferiscono a: divieto di discriminazione diritti sindacali dignità del lavoratore tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica LO STATUTO DEI LAVORATORI

I CONTRATTI COLLETTIVI

N AZIONALI DI L AVORO Verbali intermedi che integrano i contratti su materie specifiche (in genere rinnovati ogni 4 anni)

Verbali di rinnovo parte economica (in genere ogni 2 anni) I CONTRATTI COLLETTIVI

agricoltura chimici meccanici tessili alimentari edilizia spettacolo commercio trasporti credito assicurativo aziende di servizi amministrazione pubblica enti e istituzioni private varie I SETTORI

I COMPARTI INDUSTRIA ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA COMMERCIO / TERZIARIO / SERVIZI – Confesercenti - Confcommercio

I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE ACCORDI INTERCONFEDERALI CONTRATTI NAZIONALI DI CATEGORIA CONTRATTI TERRITORIALI CONTRATTI D’IMPRESA CONTRATTI DI UNITA’ PRODUTTIVA

IL CONTENUTO DEL CCNL  RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI  COSTITUZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO  TRATTAMENTO ECONOMICO  MANSIONI E QUALIFICHE

 ORARIO E LUOGHI DI LAVORO  AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE  NORME DISCIPLINARI  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  ALTRE MATERIE IL CONTENUTO DEI CCNL

IL CCNL DEL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI IL CONTENUTO DEI CCNL

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Quali diritti ci vengono in mente ?

I lavoratori hanno diritto: - alla retribuzione - ad essere compensati dal lavoro straordinario - al riposo settimanale - alle ferie annuali - allo stipendio in caso di malattia, infortunio, gravidanza, invalidità…. I DIRITTI DEI LAVORATORI

I lavoratori hanno diritto: -agli assegni familiari per i carichi di famiglia - ad essere adibiti alle mansioni per cui sono stati assunti - alla tutela della propria integrità fisica e morale - a manifestare liberamente il proprio pensiero - alla tutela della propria salute Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro. I DIRITTI DEI LAVORATORI

I DIRITTI PERSONALI DEI LAVORATORI INTEGRITA’ FISICA E ALLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LIBERTA’ E DIGNITA’ DIRITTO A MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI LA RETRIBUZIONE E’ TUTTO QUANTO IL LAVORATORE RICEVE DAL DATORE DI LAVORO IN CAMBIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEVE ESSERE: -PROPORZIONATA ALLA QUANTITA’ E QUALITA’ DEL LAVORO -SUFFICIENTE AD ASSICURARE AL LAVORATORE UNA ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI TIPOLOGIE DI RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE A TEMPO Determinata in proporzione del tempo di lavoro RETRIBUZIONE A COTTIMO Collegata in tutto o in parte alle unità di prodotto fornite dal lavoratore !!! È VIETATA PER GLI APPRENDISTI !!!

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE PAGA BASE ELEMENTI ACCESSORI: scatti di anzianità indennità di contingenza mensilità aggiuntive indennità premi di rendimento premi di fedeltà prestazioni in natura partecipazione agli utili

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI ELEMENTI DIFFERITI DELLA RETRIBUZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO = retribuzione annua / 13,5 Ne hanno diritto TUTTI i lavoratori

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI IL LAVORO STRAORDINARIO L’orario normale di lavoro corrisponde a 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre la 40esima ora. Es. Orario normale ccnl: 37 ore 38’ – 39’ – 40’ ora : ore supplementari Dalla 41’ : ore straordinarie Il lavoro straordinario è compensato con le MAGGIORAZIONI previste dai contratti collettivi. Limite settimanale: 48 ore di lavoro, compreso lo straordinario. Si calcola come media di un periodo di 4,6 o 12 mesi.

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI FERIE Il lavoratore ha diritto ad un periodi minimo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane annue. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. E’ obbligatorio fruire di almeno 2 settimane del periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione ed in modo consecutivo. La malattia interrompe le ferie solo nel caso in cui ne interrompe “il riposo e il recupero psico fisico”

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI PERMESSI Oltre ai permessi previsti dai CCNL esistono PERMESSI RETRIBUITI per donare il sangue per sostenere esami scolastici e universitari per esami prenatali per i rappresentanti sindacali per i consiglieri comunali per scrutini alle elezioni per matrimonio per volontari del soccorso

I DIRITTI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI FESTIVITA’ Spettano al lavoratore riposi nelle giornate di festività nazionali. In questi giorni, anche se non si lavora, si percepisce la normale retribuzione giornaliera. Ai lavoratori che eccezionalmente lavorano in queste giornate spetta oltre alla normale retribuzione e alla maggiorazione, anche un’altra retribuzione giornaliera. 1 GENNAIO6 GENNAIO 25 APRILE1 MAGGIO PASQUETTA 2 GIUGNO 15 AGOSTO1 NOVEMBRE 8 DICEMBRE25 e 26 DICEMBRE GIORNO DEL PATRONO LOCALE

I DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI I DIRITTI SINDACALI COSTITUIRE RAPPRESENTANZE SINDACALI RIUNIRSI IN ASSEMBLEA SVOLGERE ATTIVITA’ DI PROSELITISMO USUFRUIRE PERMESSI SINDACALI SPAZI PER AFFISSIONI E COMUNICAZIONI SCIPERARE

I DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI I SINDACATI SONO ASSOCIAZIONI LIBERE E SPONTANEE DI LAVORATORI DI DATORI DI LAVORO COSTITUITE AL FINE DI TUTELARE GLI INTERESSI COMUNI DELLA CATEGORIA. L’ATTIVITA’ DEI SINDACATI VA A BENEFICIO DEI LORO ISCRITTI E ANCHE DEI NON ISCRITTI DEL SETTORE

I DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI I SINDACATI CHIUNQUE E’ LIBERO DI COSTITUIRE UN’ORGANIZZAZIONE SINDACALE CHIUNQUE E’ LIBERO DI ADERIRE AD UN SINDACATO ESITENTE

I DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI I SINDACATI DI MAGGIOR RILIEVO

I DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI - RSU SONO ORGANIZZAZIONI ATTRAVERSO LE QUALI IL SINDACATO E’ PRESENTE IN AZIENDA

I DOVERI DEI LAVORATORI

Quali doveri ci vengono in mente ? 1.

“E’ prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art cc) I DOVERI DEI LAVORATORI DOVERI = OBBLIGHI

Art cc “sanzioni disciplinari” 2 obblighi fondamentali: Art cc “diligenza” Art cc “fedeltà” I DOVERI DEI LAVORATORI

La “diligenza”: criteri di valutazione DILIGENZA 3. Interesse della produzione nazionale 2. Interesse dell’impresa 1. Natura prestazione dovuta (artt. 1176, 1175 e 1375 cc) Il lavoratore pone in essere una prestazione diligente, se osserva le regole di tecnica e di esperienza connaturate al tipo di prestazione dovuta

I DOVERI DEI LAVORATORI Non si tratta di concorrenza sleale. E’ il divieto della concorrenza c.d. differenziale, quella cioè che deriva dalla posizione di vantaggio goduta dal lavoratore, in quanto soggetto inserito nell’organizzazione del concorrente. Non concorrenza Il divieto concerne notizie: riservate; non coincidenti con le cognizioni tecniche proprie della profess. del lavoratore; che rechino pregiudizio, anche solo potenziale. Segretezza Divieto di utilizzo pregiudizievole E’ il pregiudizio, anche potenziale, l’elemento qualificante La “diligenza”:

I DOVERI DEI LAVORATORI “Il dovere imposto al prestatore di lavoro dall’art cc, dovendo essere valutato in relazione alla particolare natura della prestazione ed all’interesse dello imprenditore, comporta, nel dipendente addetto agli acquisti, il divieto di accettare dai fornitori elargizioni e donativi tali, per la loro entità, da indurre a favorire nelle trattative l’interesse del fornitore invece che quello del datore di lavoro” (Cass. 11 maggio 1985 n. 2951). La “diligenza”: ESEMPI DI FARE E NON FARE…

I DOVERI DEI LAVORATORI La “diligenza”: ESEMPI DI FARE E NON FARE… Ha diritto al risarcimento del danno subito il datore di lavoro, con riferimento al comportamento del dipendente assunto in qualità di autista, che abbia subito una rapina del carico trasportato ad opera di uno sconosciuto autostoppista, al quale aveva concesso un passaggio a bordo dell’automezzo della Società (Cass. 3/2/99 n. 950).

I DOVERI DEI LAVORATORI La “diligenza”: ESEMPI DI FARE E NON FARE… E’ scorretto il comportamento dell’ impiegato di banca che si presenti al lavoro vestito da sceriffo del far west, con tanto di cappellone e stella sul bavero (Trib. Latina ), ovvero in canottiera (Cass n )

I DOVERI DEI LAVORATORI La “diligenza”: ESEMPI DI FARE E NON FARE… Non è punibile in via disciplinare il lavoratore addetto al reparto di gastronomia di un supermercato, per l’omissione della rasatura quotidiana della barba, richiesta da precise istruzioni aziendali (Corte di Appello di Milano, 9 aprile 2002)

I DOVERI DEI LAVORATORI La “diligenza”: COME SI MISURA ? Il grado di diligenza richiesta dall’art cc varia in relazione alla posizione del dipendente, alla qualifica professionale, alle mansioni ed alla loro natura, nonché al contesto ambientale in cui tipicamente queste mansioni vengono adempiute (Cass. 22/5/2000 n. 6664).

I DOVERI DEI LAVORATORI ALTRI DOVERI DEL LAVORATORE - ESEMPIO Ccnl autostrade e trafori. Art. 31 Doveri del lavoratore Sul lavoratore incombe l'obbligo di: eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive della Società fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite per ciascun Servizio od Ufficio (registro, fogli di presenza, orologi registratori, ecc.);

I DOVERI DEI LAVORATORI ALTRI DOVERI DEL LAVORATORE - ESEMPIO non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione prevista; comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico; serbare il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le operazioni della Società;

I DOVERI DEI LAVORATORI ALTRI DOVERI DEL LAVORATORE - ESEMPIO avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito; uniformarsi all'ordinamento gerarchico della Società nei rapporti attinenti al servizio;

I DOVERI DEI LAVORATORI ALTRI DOVERI DEL LAVORATORE - ESEMPIO osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la Società porta a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla Società stessa; osservare scrupolosamente le norme che vietano il contrabbando e il favoreggiamento di clandestini; comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto reso noto - a norma dell'art. 4 - al momento dell'assunzione o successivamente.

I DOVERI DEI LAVORATORI QUALI SONO I NOSTRI DOVERI ? RIEPILOGHIAMO ….

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO 1.RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO 2.RAPP. DI LAVORO AUTONOMO 3.RAPP. DI LAVORO PARASUBORDINATO 4.RAPP. DI LAVORO OCCASIONALE

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO IL LAVORO SUBORDINATO = LAVORO DIPENDENTE COSA SIGNIFICA SUBORDINATO : art 2094 c.c. Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO IL LAVORO AUTONOMO Il lavoro autonomo è la modalità di adempimento di una delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione del CONTRATTO D’OPERA ex art Cod.Civ. ELEMENTI COSTITUTIVI Obbligazione avente per oggetto il compimento di un’opera o un servizio Previsione di un corrispettivo (non di una retribuzione) Utilizzazione di lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio (fattore della prestazione) Assenza di vincolo di subordinazione: non c’è assoggettamento al potere organizzativo/direttivo e disciplinare del committente/datore di lavoro.

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO QUALI DIFFERENZE ? Nel Lavoro Autonomo l’oggetto è un risultato finale dell’attività prestata; Nel L. Subordinato l’oggetto sono le energie lavorative.

LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO IL LAVORO para SUBORDINATO Si definiscono PARASUBORDINATI quei rapporti che, pur rientrando nella tipologia del lavoro autonomo, per la prevalente personalità dell’opera prestata in modo CONTINUATIVO e COORDINATO, si presume siano caratterizzati da una situazione di debolezza socioeconomica del prestatore di lavoro, simile a quella del lavoratore subordinato. COORDINAMENTO: stabile collegamento funzionale della prestazione con l’organizzazione di lavoro del committente. CONTINUITÀ: l’adempimento della prestazione di lavoro soddisfa un interesse durevole della controparte. PREVALENZA DI LAVORO PROPRIO SU QUELLO DEI QUELLO DEI PROPRI COLLABORATORI.