Diritto privato Gli effetti del contratto
Effetti e contenuto del contratto Gli effetti del contratto sono determinati in primis dall’autonomia delle parti che ex art rappresenta una fonte normativa nella regolazione dei rapporti tra privati.
Effetti del contratto e interpretazione Il contenuto del contratto, al fine di determinare gli effetti giuridici da esso scaturenti, è sottoposto ad attività interpretativa.
Interpretazione del contratto L’interpretazione del contratto è disciplinata dagli artt ss. L’art pare incentrare l’attività interpretativa in tale ambito nella ricerca della “comune intenzione” anche al di là di dati testuali. Qui si dice infatti che “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”
Interpretazione del contratto Un maggior testualismo pare riscontrabile nella giurisprudenza che nelle sue massime sovente si richiama al principio “in claris non fit interpretatio” (il testo chiaro non deve essere interpretato) per giustificare le proprie scelte interpretative. Ma la chiarezza precede o segue l’interpretazione? (V. dottrina in particolare IRTI)
Intepretazione del contratto La giurisprudenza, muovendo da un’idea di interpretazione per gradi propria di certa parte della dottrina (v. in particolare Grassetti), distingue all’interno degli artt : >>norme di interpretazione soggettiva (art ) e >> norme di interpretazione oggettiva ( ). A quest’ultime si arriva solo se dopo l’applicazione delle prime rimangono dubbi interpretativi.
Interpretazione del contratto In base all’art sull’interpretazione secondo buona fede si afferma che le parole devono assumere il senso che le parti ragionevolmente hanno dato loro. La norma parrebbe espressione del più lato PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.
Interpretazione del contratto L’art rappresenta una norma di chiusura: “Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.”
Interpretazione degli effetti del contratto Quanto sin qui detto, con riferimento alla posizione della dottrina e giurisprudenza ancora maggioritarie, merita quantunque di essere rivisto alla luce di quanto detto in materia di interpretazione della legge e del contratto (v. supra teoria unitarista dell’intepretazione).
Interpretazione e integrazione del contratto Per arrivare a determinare la portata del contenuto del contratto occorre altresì procedere ad attività integrative ex artt. 1339, 1374 e 1375 c.c. Al riguardo si distingue: 1- Integrazione cogente Ex art “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”. Inoltre ex art “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Integrazione degli effetti del contratto Cass /2009: “I princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 codice civile, rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.”
Integrazione degli effetti del contratto 2- integrazione suppletiva Art. 1374: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità” la norma si riferisce agli usi normativi. Altro sono gli usi contrattuali o clausole d’uso (art. 1340) che corrispondono alla prassi di un certo settore
Qualificazione Per determinare la disciplina applicabile all’accordo è necessario procedere all’attività qualificatoria operazione volta a determinare la corrispondenza della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta. (rinvio a lezioni privato II)
Classificazione dei contratti in ragione degli effetti 1- Contratti ad effetti reali (costituiscono o trasferiscono diritti reali art e principio del consenso traslativo) e ad effetti obbligatori (generano debiti e crediti) 2- Contratti di attribuzione e di accertamento (dichiarano lo stato di situazioni giuridiche preesistenti). 3-Contratti istantanei e di durata (le prestazioni si sviluppano nel tempo).
Effetti del contratto Norma centrale è l’art. 1372: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”
Cessazioni degli effetti del contratto- Scioglimento per legge Il contratto si estingue per disposizione di legge (v. morte del comodatario ex art “In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa” )
Scioglimento del contratto per recesso Il recesso è un atto unilaterale che, ex art può sciogliere il contratto, finché non ha avuto esecuzione, ove previsto dalla legge (v. art. 1810) o dalle parti. La previsione del recesso spesso è accompagnata da una caparra penitenziale (c.d.prezzo per il recesso). Art. 1385: “Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.”
Scioglimento del contratto e mutuo dissenso Il mutuo dissenso (art. 1372) è il contratto diretto alla risoluzione di un precedente contratto. Problemi si pongono rispetto all’inquadramento di tale contratto ai fini della disciplina applicabile. Alcuni lo qualificano tenuto conto del contratto da risolvere. Altri ne proclamano l’autonomia dal precedente contratto che mira a risolvere
Scioglimento del contratto e risoluzione Il codice civile individua tre tipologie di risoluzione in caso di CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE: 1- risoluzione per inadempimento 2- risoluzione per impossibilità sopravvenuta 3-risoluzione per eccessiva onerosità
Risoluzione per inadempimento RISOLUZIONE GIUDIZIALE In base all’art il giudice potrà pronunciare la risoluzione del contratto in caso di inadempimento IMPUTABILE (secondo la giurisprudenza maggioritaria) e RILEVANTE (secondo il disposto dell’art. 1455). Effetti della risoluzione (art. 1458): La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione
Risoluzione per inadempimento RISOLUZIONE DI DIRITTO 1- Clausola risolutiva (art. 1456): Le parti possono pattuire che l'inadempimento di una o più obbligazioni determinate porti alla risoluzione del contratto. La risoluzione si determina automaticamente quando il creditore dichiara all'altra di voler profittare della clausola 2- Diffida (art. 1454): la parte non inadempiente può intimare all'atra l'adempimento in un congruo termine non inferiore a 15 giorni. Scaduto il termine il contratto sarà risolto di diritto. 3- Termine essenziale (art. 1455): se l'obbligazione non è adempiuta nel termine ritenuto essenziale per il creditore, il contratto è risolto di diritto alla scadenza del termine, a meno che il creditore voglia esigere la prestazione nonostante la scadenza del termine dandone notizia al debitore con comunicazione da inviare entro tre giorni
Eccezioni dilatorie Art. 1460: eccezione di inadempimento: una parte si può rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione Art. 1461: Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
Limiti convenzionali alle eccezioni In base all’art “La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione”.
Caparra confirmatoria In ambito di inadempimento contrattuale gioca un ruolo particolare la previsione di una caparra confirmatoria. Ex art. 1385: “ Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.”
Caparra confirmatoria e acconto La caparra è uno strumento di predeterminazione convenzionale delle conseguenze dell’inadempimento (art. 1385). L’acconto rappresenta un mero anticipo sul prezzo. La distinzione in concreto riposa nell’interpretazione del contratto.
Risoluzione per eccessiva onerosità Presupposti: contratto a prestazioni corrispettive, contratto di durata, eccessiva onerosità sopravvenuta non prevedibile Conseguenza: ex art la parte che deve eseguire la prestazione eccessivamente onerosa può chiedere la risoluzione del contratto. La risoluzione può essere evitata attraverso una offerta di riduzione ad equità in sede giudiziale. Limiti: l’istituto non trova applicazione per i contratti aleatori (contratti in cui l’esistenza e l’entità di almeno una prestazione è legata ad un elemento incerto ).
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta Ex art nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità della prestazione di una sola parte porta alla risoluzione automatica del contratto anche se l'altra prestazione è ancora possibile. L’impossibilità non deve essere temporanea altrimenti si applica l’art. 1256, 2. Nei contratti plurilaterali ex art l'impossibilità di una prestazione non comporta la risoluzione del contratto, a meno che la prestazione mancata non debba considerarsi essenziale.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta In caso di impossibilità parziale della prestazione di una parte, ex art. 1464, l'altra parte ha diritto alla corrispondente riduzione della sua prestazione, ma può anche recedere dal contratto quando non ha più un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (v. differente disciplina ex art. 1258).
Limiti all’efficacia nei confronti dei terzi L’art prevede che il contratto ha effetto tra le parti e non verso i terzi salva diversa previsione di legge. Un’eccezione a tale principio si ha nel contratto a favore di terzi.
Contratto a favore di terzo E’ l’ipotesi prevista all’art in base al quale il contratto a favore di terzo è quello con cui una parte (promittente) si obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo indicato (c.d. beneficiario) dall’altra (stipulante) che vi abbia interesse. Il terzo può rifiutare, tacere o “dichiarare di volerne profittare”, ma tale dichiarazione (“di volerne profittare”) non lo farà divenire parte del contratto. L’effetto di una simile dichiarazione è di impedire gli effetti della eventuale revoca della designazione da parte dello stipulante. Ove il terzo non acquisti i diritti da contratto (per rifiuto proprio o revoca della stipulante) gli effetti si produrranno tra le parti originarie.
Contratto per persona da nominare In questo caso IL SOGGETTO ORIGINARIAMENTE TERZO DIVIENE PARTE DEL CONTRATTO. Il contratto per persona da nominare è quello in cui un contraente si riserva di comunicare successivamente alla controparte il nome della diversa persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi del contratto.
Contratto per persona da nominare Affinché si produca una simile sostituzione occorre che vi sia: -Dichiarazione di nomina nei termini da contratto o di legge. - Accettazione del nominato o procura anteriore da lui conferita - La nomina, l’accettazione e la procura devono essere fatte nella stessa forma USATA dalle parti nel contratto. Se la nomina non è valida l’effetto si produce tra le parti originarie.
Cessione di contratto Presupposti della cessione: 1-contratto a prestazioni corrispettive 2- prestazioni non completamente eseguite Struttura: occorre il consenso di cedente, ceduto e cessionario Due tesi: 1- contratto trilaterale 2- contratto tra cedente e cessionario. Il consenso del ceduto è un requisito ulteriore.
Cessione del contratto RAPPORTI TRA CEDENTE E CEDUTO Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto e non è responsabile dell'inadempimento del cessionario, a meno che il ceduto dichiari espressamente di non volerlo liberare. In questo caso il ceduto risponderà dell'inadempimento del cessionario (art c.c.). RAPPORTI TRA CEDUTO E CESSIONARIO Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente salvo che abbia fatto espressa riserva (art c.c.). RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO Il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto originario, ma non l'adempimento del contraente ceduto; nel caso in cui, però, si assuma anche questa garanzia, risponderà dell'adempimento come un fideiussore (art c.c.)