Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

Costituiscono il diritto: norme giuridiche (comandi normativi) Comandi ordinativi (non normativi) = privilegi (termine romano)

Fonti di produzione del diritto: i fatti normativi

Gai Institutiones 1.2-5: 2. Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Istituzioni di Gaio, : 2. Il diritto del popolo romano deriva da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il potere di emanarli, responsi dei giuristi.

3. Lex est, quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; 3. La legge è ciò che il popolo (romano) comanda e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe comanda e stabilisce. La plebe in questo si differenzia dal popolo, che con il termine popolo si indicano tutti i cittadini, compresi i patrizi;

sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt. ma poi fu emanata la legge Ortensia con la quale fu stabilito che i plebisciti vincolassero tutto il popolo; essi, pertanto, furono equiparati alle leggi.

plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; con il termine plebe si indicano, invece, gli altri cittadini, esclusi i patrizi; ragione per cui un tempo i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, in quanto formati senza la loro approvazione;

4. Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. 4. Il senatoconsulto è ciò che il senato comanda e stabilisce e che tiene, in quanto tale, luogo di legge, quantunque la cosa sia stata discussa.

5. Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 5. La costituzione del principe è ciò che l’imperatore stabilisce con decreto, oppure editto, oppure lettera. Né mai si dubitò che ciò tenga luogo di legge, dal momento che lo stesso imperatore riceve il potere per mezzo di una legge.

6. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; Il diritto di emanare editti lo hanno i magistrati del popolo romano. Ma il più ampio diritto è esplicato negli editti dei due pretori, urbano e peregrino, e la loro giurisdizione nelle province l’hanno i presidi,

item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent, … Ed anche negli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione nelle province del popolo romano l’hanno i questori, …

7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur. I responsi dei giuristi sono i pareri e le opinioni di coloro ai quali è permesso di fondare il diritto. Se tutti i loro pareri concordano, quel che hanno deciso ha valore di legge; se invece non concordano, al giudice è concesso seguire il parere che preferisce, e questo risulta da un rescritto del divino Adriano.

I rapporti giuridici : relazione tra due o più soggetti giuridici nei riguardi di un oggetto giuridico (materiale o immateriale) che sia fonte di interesse dei soggetti

I rapporti giuridici si distinguono in < ASSOLUTI < RELATIVI Categoria intermedia: Assoluti in senso improprio

rapporti giuridici di debito rapporti giuridici di responsabilità

I rapporti di responsabilità : - rapporti di responsabilità primaria (o extracontrattuale, o aquiliana) - rapporti di responsabilità secondaria (o contrattuale o da inadempimento)

-rapporti giuridici a esecuzione libera (di debito o di responsabilità) -rapporti giuridici a esecuzione coatta (di responsabilità).

FATTI GIURIDICI : accadimenti ai quali la legge collega determinate conseguenze o effetti giuridici.

EFFETTI GIURIDICI possono implicare: -la costituzione di nuovi rapporti giuridici (effetti costitutivi) -l’estinzione di rapporti giuridici preesistenti (effetti estintivi) - la modificazione di rapporti giuridici già esistenti (effetti modificativi)

Fatti involontari: indipendenti dalla volontà dei titolari del rapporto -fatti naturali – umani (nascita, morte) - Fatti materiali (alluvione, avulsione)

Fatti giuridici volontari = atti giuridici (leciti/illeciti) : fatti il cui verificarsi si determina per effetto della volontà dei futuri o attuali titolari del rapporto.

Leciti: comportamenti ammessi dall’ordinamento Illeciti: comportamenti vietati dall’ordinamento

Gli illeciti di rilevanza pubblica, denominati crimina ->diritto pubblico Illeciti di rilevanza privatistica: delicta (furtum, rapina, iniuria)

“Meri atti giuridici” (o atti giuridici in senso stretto) -> effetti prefissati dall’ordinamento ma il loro compimento è rimesso alla libera decisione dei soggetti (es.: inventio)

Atti giuridici di autonomia: sia il compimento sia gli effetti sono voluti e indicati dai soggetti.

Capacità giuridica:attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Definisce la posizione del soggetto di diritto nell’ordinamento Capacità di agire: attitudine a compiere atti idonei ad incidere sulla propria sfera giuridica.

Codice civile (1942) Libro I Titolo I: Delle persone fisiche Art. 1 Capacità giuridica La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

367 a.C.)

giurisprudenza laica

Periodo post-classico (sec. IV-VI d.C.)

Celso (D ): Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Conoscere le leggi non consiste nel fermarsi alle parole, ma impossessarsi dello spirito che le sostanzia.

D : Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. Non è conforme ai canoni della scienza giuridica giudicare e dare pareri sulla base di singole parti di una legge senza averla esaminata sistematicamente tutta.

Ist. di Gaio, I,1: Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: Tutti i popoli retti da leggi e consuetudini, impiegano in parte un diritto loro proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini:

nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; invero quel diritto che ciascun popolo stabilisce per sé è suo proprio e si chiama diritto civile, come a dire proprio della città;

quod vero naturalis ratio inter homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. mentre quello che una naturale ragione ha stabilito fra tutti gli uomini è osservato ugualmente da tutti i popoli e si chiama diritto delle genti, come a significare che di quel diritto tutte le genti si servono.

Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. (...) Pertanto il popolo romano impiega in parte un diritto proprio, in parte un diritto comune a tutti gli uomini (…)

D Huius studii (scil. iuris) duae sunt positiones, publicum et privatum. Due sono gli aspetti di questo studio (del diritto): il pubblico e il privato.

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Diritto pubblico è quello che concerne l’utilità dello stato romano; diritto privato quello che riguarda l’interesse dei singoli: talune cose sono infatti utili allo stato, altre per i privati.

Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Il diritto pubblico consiste nelle cose sacre, nei sacerdozi, nelle magistrature.

Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. Il diritto privato si articola in tre parti: risulta infatti da precetti naturali, o (precetti) delle genti o (precetti) civili.

3. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium … Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati: infatti questo non è proprio solo del genere umano, ma anche di tutti gli animali …

4. Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit. Il diritto delle genti è quello del quale si servono le genti umane. Ed è facile comprendere quanto si allontani dal diritto naturale, dal momento che quello è comune a tutti gli esseri animati, questo è comune ai soli uomini.