La zonizzazione e gli standard Prof. Luigi Piemontese
La zonizzazione e gli standard In questa lezione si illustrano brevemente le zone territoriali omogenee definite dal D.M. n. 1444/68 e gli standard previsti dallo stesso per le zone residenziali e per quelle produttive e quelli previsti dalla L.R. n. 14/82 e dalla L.R. n. 9/90.
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n Il Decreto: all’art. 2 definisce le zone territoriali omogenee, all’art. 3 i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi, all’art. 5 i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi.
Le zone a prevalenza residenziali A.le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B.le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C.le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
Le zone destinate alle attività economiche D.le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati che il decreto distingue in due gruppi: quelli a carattere industriale o ad essi assimilati e quelli a carattere commerciale e direzionale; E.le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
Le zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale F.le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Quando risulti l'esigenza di prevedere queste attrezzature queste debbono essere previste in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: -1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); -1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; -15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
Gli standard secondo il D.M. n. 1444/68 Per gli insediamenti residenziali, gli standard sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 così ripartita: a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; d) mq 2,50 di aree per parcheggi. Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
Il Decreto, come visto, distingue gli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilati da quelli a carattere commerciale e direzionale. Per i primi la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, SP, escluse le sedi viarie, viene fissata in una misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, ST: SP=0,10 x ST Per i secondi, ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, SL, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, SP, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi, P, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e s.m.i. in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, (V=volume). SP=0,80 x SL P=0,50 x SL + 0,10 x V Gli standard secondo il D.M. n. 1444/68
Gli standard secondo la L.R. n. 14/82 La Legge Regionale n. 14/82 nell’Allegato 1, Titolo II, punto 1.4, eleva la dotazione minima prevista dall’art. 3 del D.M. n. 1444/68 da 18 mq per abitante a 20 mq “nei Comuni capoluoghi, in quelli con popolazione superiore a abitanti ed in quelli con tasso medio di incremento demografico nell’ultimo decennio superiore al 5%”, ripartendola, “in linea di massima” nel modo seguente: mq 5,00 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; mq 2,50 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; mq 10,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta, ovviamente, alle superfici a parcheggio previste dall’art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e s.m.i..
L’integrazione prevista dalla L.R. n. 9/90 La Legge Regionale n. 9/90, all’art. 1, obbliga i Comuni “ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose” nella misura, per i Comuni con oltre abitanti, di “mq 1 per abitante insediato o da insediare” con una dotazione minima non “inferiore a mq 5000”. Pertanto per i comuni non ricadenti fra quelli di cui al punto 1.4 della L.R. n. 14/82 con popolazione maggiore di abitanti la dotazione minima di standard, per ogni abitante insediato o da insediare, va posta pari a 19 mq/ab, mentre per i comuni che vi ricadono va posta pari a 21 mq/ab. NOTA: Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai testi di legge.