Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 1 Esterovestizione: la corretta impostazione fiscale al fine di escludere la doppia tassazione in Italia dei redditi conseguiti da società estere 14 novembre 2008 Confindustria Pesaro Urbino Palazzo Ciacchi
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 2 Introduzione: evoluzione normativa
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 3 Introduzione: D.L. 223/06 Visco-Bersani NUOVA PRESUNZIONE LEGALE - CARATTERISTICHE: SOGGETTI SOCIETA’ ESTERE CHE INTERESSATICONTROLLANO SOCIETA’ RESIDENTI SE ALTERNATIVAMENTE: 1. SONO CONTROLLATE ANCHE INDIRETTAMENTE DA SOGGETTI RESIDENTI 2. GLI AMMINISTRATORI SONO IN PREVALENZA RESIDENTI
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 4 Introduzione: D.L. 223/06 Visco-Bersani 1. IL CONTROLLO - RIFERIMENTO ALL’ART C.C.: CONTROLLO “INTERNO MAGGIORANZA DIRITTI DI DIRITTO”DI VOTTO ASSEMBLEA CONTROLLO “INTERNO VOTI SUFFICIENTI PER DI FATTO”INFLUENZA DOMINANTE CONTROLLO “ESTERNO”PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 5 Introduzione: D.L. 223/06 Visco-Bersani 1. IL CONTROLLO - ALTRE PECULIARITA’: AL MOMENTO DI CHIUSURA VERIFICA ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ ESTERA SE PERSONE FISICHE SI VOTI CONSIDERANO ANCHE QUELLI ASSEMBLEARI SPETTANTI AI FAMILIARI (ART. 5 TUIR)
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 6 Introduzione: D.L. 223/06 Visco-Bersani 2. AMMINISTRATORI RESIDENTI Si utilizza il concetto di residenza fiscale di cui art. 2 del TUIR, previsto per le persone fisiche; in particolare: comma 2: regole generali sulla residenza; comma 2bis: residenti in paesi “black list” In merito si considerino le novità di cui all’art. 83 comma 16 del D.L. 112/2008. L’accertamento sulla esterovestizione di una società può passare, quindi, anche per la contestazione della residenza dell’amministratore persona fisica
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 7 Introduzione: D.L. 223/06 Visco-Bersani PROVA CONTRARIA - Circ. Agenzia Entrate 28/E/06: “il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello stato estero”
Dott. Francesco Buscaglia - Confindustria Pesaro Urbino 8 Introduzione: D.L. 223/06 Visco-Bersani PROVA CONTRARIA - Cassazione n del 14/3/00: per verificare l’effettività della sede all’estero occorre valutare anche aspetti sostanziali della vita societaria, quali: - il luogo dove si convocano le assemblee; - il luogo dove vengono stipulati i contratti; - il luogo dove avvengono le operazioni bancarie; - il luogo dove si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell’ente.