Corso teorico pratico per la preparazione all‘Esame di Stato ottobre 2015 Il ricorso tributario Dr. Michele La Torre – Dr. Carmelo Mantineo
Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546
Articolo 1 – Gli organi della giurisdizione tributaria 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del. decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all', per le articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria 2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. (Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall', e successive modificazioni), articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. (1) 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.
Articolo 4 - Competenza per territorio 1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia e' proposta nei confronti di un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Articolo 10 - Le parti 1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio e' un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente edecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Articolo 11 - Capacita' di stare in giudizio 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. 3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.
Articolo 12 - L'assistenza tecnica 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di n. 600 periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali civile sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n., risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza 545 competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
Articolo 12 - L'assistenza tecnica 3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. 4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
Articolo 12 - L'assistenza tecnica 5. Le controversie di valore inferiore a di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28, possono essere proposti direttamente dalle parti novembre 1980, n. 787 interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o ilcollegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato. 6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori
Articolo 15 - Spese del giudizio 1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri. 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto dall', convertito, con modificazioni,dalla articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 legge 24, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento marzo 2012, n. 27 dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Articolo 17 bis - Il reclamo e la mediazione In vigore dal 6 luglio Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
Articolo 17 bis - Il reclamo e la mediazione 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
Articolo 17 bis - Il reclamo e la mediazione 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.
Condizioni per applicare l’istituto Limiti oggettivi e soggettivi IMPORTANTE: La presentazione preventiva del reclamo è condizione di ammissibilità del successivo ricorso ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Nelle controversie soggette a reclamo viene esclusa la possibilità di procedere, successivamente, alla conciliazione giudiziale ex art. 48 D. Lgs. 546/92 Atti di valore non superiore ai euro Atti emessi esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate Atti notificati esclusivamente dal 1 aprile 2012 Atti che non riguardano recupero di aiuti di Stato (art. 47 bis D.Lgs. 546/92
Entrata in vigore della mediazione Gli atti suscettibili di reclamo sono quelli notificati a decorrere dal 1 aprile 2012 Circolare AdE 9/E: Atti notificati al 1 aprile 2012 si intende gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data; Reclamo si applica solo ai rifiuti taciti per i quali al 31 marzo 2012 non è ancora decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Condizioni per applicare l’istituto
Atti oggetto di mediazione Tutti gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 546/92 dell’AdE: Avviso di accertamento; Avviso di liquidazione; Provvedimento che irroga sanzioni; Ruolo; Rifiuto espresso e tacito rimborso tributi, sanzioni e interessi;ù Diniego o revoca agevolazioni; Ogni altro atto emesso dall’AdE per il quale la legge prevede autonoma impugnabilità in Commissione
Atti non oggetto di mediazione 1 - Gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 546/92 non dell’AdE: Cartella di pagamento (salvo che non si impugna anche il ruolo); Avviso di mora e/o di intimazione di pagamento; Iscrizione di ipoteca su immobili e fermi amministrativo beni mobili registrati; Atti relativi ad operazioni catastali 2 - Gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi di cui all’art. 47 bis D. Lgs. 546/92 Condizioni per applicare l’istituto
Cartella di pagamento Il contribuente solleva solo vizi propri della cartella di pagamento la controversia non può essere oggetto di mediazione Il contribuente solleva solo vizi propri del ruolo deve esperire preventivamente il procedimento di mediazione Il contribuente solleva vizi propri del ruolo e della cartella di pagamento deve notificare ricorso ad Agente per la riscossione ed esperire mediazione con AdE Condizioni per applicare l’istituto
Valore della controversia Condizioni per applicare l’istituto Il valore dell’atto è determinato con riferimento alla maggiore imposta accertata al netto delle sanzioni e degli interessi Per gli atti che irrogano solo le sanzioni il valore è determinato con riferimento esclusivamente alla somma di queste Controversie di valore non superiore ai euro ai sensi dell’art. 12, comma 2, D. Lgs. 546/92
Valore della controversia Circolare AdE 9/E Atto che si riferisce a più tributi il valore è calcolato con riferimento al totale delle imposte Rifiuto espresso o tacito di rimborso il valore è pari all’importo del tributo richiesto a rimborso per ogni anno d’imposta al netto degli accessori Rettifica delle perdite si calcola nel valore anche l’imposta virtuale Escluse le fattispecie di valore indeterminabile Condizioni per applicare l’istituto
Procedura del reclamo Art. 17 bis disciplina una procedura articolata in due fasi FASE 1: la prima fase – necessaria ed obbligatoria – è di carattere amministrativo e si svolge dinanzi all’Agenzia delle Entrate con la quale si instaura un contradditorio FASE 2: la seconda fase – eventuale – è invece di tipo processuale ed ha luogo, senza soluzione di continuità, dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale nel caso in cui non intervenga un provvedimento risolutivo della controversia nella fase 1 In relazione a questa duplicità di funzione, l’atto introduttivo del procedimento è denominato proprio “reclamo”, in quanto ha come primo obiettivo l’accesso alla fase amministrativa, ma è altresì regolato allo stesso modo del ricorso giurisdizionale, essendo prescritti, attraverso il rinvio alle norme relative al processo tributario, gli stessi requisiti di contenuto-forma e le stesse modalità di presentazione del ricorso
Termini e modalità di presentazione del reclamo Procedura del reclamo Termine: il reclamo si deve presentare nei medesimi termini previsti dal ricorso (60 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto da parte del contribuente) Sospensione: 90 giorni nel caso di presentazione accertamento con adesione Sospensione: 46 giorni se il termine del ricorso cade nel periodo di sospensione feriale La sospensione feriale non si applica nella fase amministrativa del reclamo
Ufficio competente a ricevere l’istanza di reclamo è la medesima direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l’atto impugnato Notifica dell’istanza A mezzo ufficiale giudiziario ex art. 137 cpc Mediante consegna diretta all’Ufficio dell’AdE competente; A mezzo del servizio postale Procedura del reclamo
Contenuto dell’istanza di reclamo ELEMENTI DI FATTO E DIRITTO INDICATI NELL’ISTANZA DEVONO COINCIDERE CON I MOTIVI DEL RICORSO I motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso (è inammissibile il motivo di ricorso proposto alla CTP per il quale n on è esperita la procedura di mediazione) Il ricorso depositato nella segreteria della CTP deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione a pena di inammissibilità Procedura del reclamo
Contenuto dell’istanza di reclamo Procedura del reclamo Al procedimento di reclamo si applicano gli artt. 12, 18, 19, 20, e 21 D. Lgs. 546/92 con la conseguenza che il reclamo: deve avere la stessa forma e gli stessi elementi previsti per il ricorso all’autorità giudiziaria (sottoscrizione difensore, indicazione codice fiscale parte e difensore, indicazione numero di fax e pec); all’atto devono essere allegati anche tutti i documenti elencati; nell’atto devono essere indicati tutti i motivi e le eccezione da formulare nel ricorso; nell’atto deve essere presente la domanda che il contribuente rivolge al giudice contente la richiesta di annullamento dell’atto con consequenziale richiesta di restituzione delle somme provvisoriamente versate per effetto della riscossione frazionata e la condanna alle spese processuali dell’Ufficio; la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento immediatamente esecutivo (tale istanza potrebbe anche essere presentata successivamente); deve essere presente l’istanza di reclamo con la quale si chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto e nella quale va indicato il domicilio dove ricevere le comunicazioni relative al procedimento; l’atto potrà infine contenere una motivata proposta di mediazione da parte del contribuente (non obbligatorio tale elemento) completa della rideterminazione della pretesa.
Sospensione atto La presentazione dell’istanza non sospende l’esecutività dell’atto impugnato ma è prevista la possibilità di chiedere alla Direzione preposta, contestualmente ovvero separatamente all’istanza, la sospensione degli effetti dell’esecuzione dell’atto. Se accolta si protrarrà per il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione Procedura del reclamo Circolare 9/E
Cosa può fare l’Ufficio Trattazione dell’istanza In primo luogo quindi procedere ad un esame preliminare dell’istanza valutando se sussistono tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione. L’istanza è improponibile a titolo esemplificativo: Valore superiore ai euro; Valore indeterminabile; Attività Agente della Riscossione; Atti non impugnabili; Atti notificati prima del o relativi a recuperi aiuti di Stato. In secondo luogo si procede a valutare se l’istanza inammissibilità dell’istanza solo in presenza di tardiva presentazione dell’istanza ovvero dalla assoluta carenza di elementi che determinano l’inesistenza della stessa (soggetto ed oggetto) Valutazione della proponibilità ed ammissibilità dell’istanza In tali casi l’istanza è improponibile o inammissibile. Potrà sempre essere trattata dall’Ufficio come istanza di autotutela
Valutazione Ufficio delle motivazioni istanza Incertezza della questione controversa Grado di sostenibilità della pretesa TRE PARAMETRI Economicità azione amministrativa Trattazione dell’istanza L’Ufficio considerando la giurisprudenza sia di legittimità che di merito deve valutare l’incertezza della controversia e la sostenibilità della pretesa senza gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi
Esito del procedimento amministrativo Accoglimento istanza: Si ha quando le motivazioni dell’istanza giustificano l’annullamento dell’ atto con provvedimento in autotutela. Rischio di condanna alle spese per il contribuente che presenta comunque il ricorso in quanto è cessata la materia del contendere Proposta di mediazione: Si ha quando è presente una proposta da parte del contribuente oppure, se vi sono possibilità, una proposta di mediazione è formulata dall’Ufficio previo contraddittorio con contribuente ed in base ai parametri indicati dall’art. 17 bis, comma 9 D. Lgs. 546/92 Trattazione dell’istanza Nessuna mediazione: Si ha quando non vi sono presupposti per conclusione di una mediazione e l’Ufficio formula proposta con la quale invita il contribuente a versare l’imposta intera ed a pagare le sanzioni al 40% oppure emette un provvedimento di diniego non impugnabile
Trattazione dell’istanza Conclusione della procedura positiva Ai sensi dell’art. 17 bis, c. 8, in caso di mediazione positiva il procedimento si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate.
Accordo di mediazione L’accordo di mediazione si conclude al momento della sottoscrizione da parte del contribuente e dell’Ufficio di un atto contenente l’indicazione degli importi risultanti dalla mediazione e le modalità di versamento degli stessi. Le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo dovuto a seguito della mediazione Definizione procedura
Perfezionamento accordo di mediazione Procedura di mediazione si perfeziona con versamento importo dovuto versamento dell’intero importo versamento della prima rata in caso di pagamento rateale (8 rate trimestrali) Pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo Definizione procedura
Accordo di mediazione - riduzione sanzioni In caso di accordo positivo sottoscritto da entrambe le parti le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo dovuto a seguito della mediazione (purché tale riduzione non sia inferiore al 40% dei minimi editali previsti per la violazione più grave prevista per ciascun tributo). L’istituto del reclamo è alternativo a quello dell’acquiescenza ex art. 15 D. Lgs. 218/97 Circolare 9/E – 40% Definizione procedura
Diniego istanza di reclamo Assenza dei presupposti per annullare atto o concludere mediazione Definizione procedura Nel provvedimento di diniego devono essere esposte in maniera chiara le ragioni sia di fatto che diritto che non hanno permesso all’Ufficio di chiudere la controversia con un provvedimento stragiudiziale. Anticipano i contenuti delle controdeduzioni da depositare in giudizio.
Commissione tributaria provinciale Giudizio CTP Importante è la valutazione della proposta di mediazione effettuata o ricevuta dal Fisco in quanto è prevista, a titolo di deterrente, anche la condanna rafforzata alle spese di giudizio maggiorate del 50%, per la parte, Ufficio o contribuente, che risulterà soccombente nel contenzioso instaurato successivamente alla proposta di reclamo Decorsi 90 giorni senza che l’Ufficio competente abbia accolto il reclamo o vi sia stata la conclusione della mediazione si producono gli effetti di un ricorso e, da tale data, decorrono per il contribuente i termini (30 giorni) per la successiva costituzione in giudizio Art. 17 bis c. 10 Instaurazione del giudizio innanzi alla CTP competente Nel caso in cui l’Ufficio respinge oppure accoglie solo parzialmente il reclamo in data antecedente ai 90 giorni previsti dalla normativa gli effetti di un ricorso si producono per il contribuente dal ricevimento del diniego o dell’accoglimento parziale
Instaurazione del giudizio in CTP Costituzione in giudizio del contribuente: ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l’istanza di mediazione realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato resta ferma successivamente per il contribuente la possibilità di depositare, dopo la costituzione in giudizio, memorie e documenti ulteriori Costituzione in giudizio Ufficio: Controllata la costituzione in giudizio corretta del contribuente e deve richiamare il contenuto dell’atto di diniego Termine di 60 giorni per la costituzione decorre dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni dal ricevimento istanza oppure dal giorno successivo alla notifica del diniego Giudizio CTP
Spese processuali Speciale disciplina della condanna alle spese processuali Giudizio CTP La commissione tributaria provinciale che emette la sentenza condanna la parte soccombente a versare all’altra parte a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione una somma pari al 50% delle spese di giudizio
Aspetti problematici Mancanza del requisito della terzietà Mediazione nel processo civile il mediatore è una persona terza rispetta alla controversia La procedura del reclamo e della mediazione disciplinata dall’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 invece, non si svolge davanti ad un organo terzo, bensì è affidata alla medesima Direzione Regionale o Provinciale che ah emanato l’atto (differisce esclusivamente l’ufficio interno) con la conseguenza che quest’ultima ricopre il doppio ruolo di: mediatore e parte del procedimento Mancanza di terzietà ed autonomia della struttura che sovraintende al procedimento
Aspetti problematici Coesistenza tra reclamo e accertamento con adesione Il reclamo non prevede esclusione dell’accertamento con adesione Il contribuente concluso negativamente l’accertamento con adesione dovrà comunque obbligatoriamente presentare l’atto di reclamo con l’indicazione (facoltativa) della proposta di mediazione Il reclamo obbligatorio comporta quindi un’ulteriore fase stragiudiziale, eventualmente successiva a quella concordataria conclusasi negativamente, nella quale è nuovamente possibile ricomporre la controversia per evitare l’avvio del contenzioso
Aspetti problematici Potenzialità del reclamo di diventare un ricorso il contribuente sarà “obbligato” ad indicare nell’atto tutte le censure, con eccezioni anche pregiudiziali e preliminari, nei confronti dell’atto ricevuto in quanto il reclamo, in presenza di mancato accordo, diviene il ricorso definitivo da presentare in CTP Potrebbe risultare strategicamente perdente inserire anche la proposta di mediazione formulata dal contribuente che suonerebbe dinanzi al giudice come un’accettazione, seppure in parte, delle tesi sulle quali si fonda l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate Potrebbe esserci un vantaggio per l’Ufficio il quale avrebbe la possibilità di studiare, anticipatamente (90 giorni) e non solo nei 60 giorni previsti per la costituzione del resistente (art. 23 D. Lgs. 546/92), il ricorso e tutti i motivi, preliminari e di merito, proposti dal contribuente in CTP CONSEGUENEZE
Articolo 18 - Il ricorso 1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
Articolo 18 - Il ricorso 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.
Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso 1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora;
Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica, e successive modificazioni;29 settembre 1973, n. 602 e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29, e successive modificazioni;settembre 1973, n. 602 f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.
Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Articolo 20 - Proposizione del ricorso 1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. 3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del, sui centri di Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 servizio.
Articolo 21 - Termine per la proposizione del ricorso 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
Articolo 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. 2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
Articolo 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non e' conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Articolo 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti 1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, e' ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Articolo 32 - Deposito di documenti e di memorie 1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Articolo 33 - Trattazione in camera di consiglio 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. 3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.
Articolo 34 - Discussione in pubblica udienza 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. 2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Articolo 47 - Sospensione dell'atto impugnato 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, puo' motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
Articolo 47 - Sospensione dell'atto impugnato 4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. 5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Articolo 47 - Sospensione dell'atto impugnato 6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. 8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
Articolo 48 - Conciliazione giudiziale 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall', puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o articolo 33 parziale della controversia. 2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione. 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalita' di versamento si applica l'. Le predette modalita'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592 possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo 48 - Conciliazione giudiziale 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all', articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
Articolo 48 - Conciliazione giudiziale 5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale presidente della sezione (scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti) fissa la trattazione della controversia – art.30 inammissibilità (se manifesta) esamina preliminarmente il ricorso – art.27 sospensione interruzione decreta estinzione nomina il relatore
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta Art.18, c.1 – contenuto del ricorso Art.18, c.4 – sottoscrizione del ricorso Art.21, c.1 – termine per la proposizione del ricorso Art.22, c.1 – costituzione in giudizio del ricorrente Inammissibilità – se manifesta L’inammissibilità è comunque rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Se non rilevata in sede di esame preliminare, potrà essere rilevata dalla Commissione, o anche in sede di gravame
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta presentazione di querela di falso (su documenti rilevanti ai fini della decisione ) decisione in via pregiudiziale di una questione sullo stato o la capacità delle persone (con rilevanza pregiudiziale sulla controversia tributaria) Sospensione – art.39 (difficilmente rilevabile in sede di esame preliminare)
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta per il venir meno, morte o altre cause, o per la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati Interruzione – art.40
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreta rinuncia al ricorso inattività delle parti (riassunzione, integrazione, ripresa ) Estinzione del processo - artt cessazione della materia del contendere rimborso delle spese alle altre parti (salvo diverso accordo) Liquidazione con ordinanza con efficacia esecutiva accettata dalle parti costituite con interesse alla prosecuzione spese a carico delle parti che le hanno anticipate (*)
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreto presidenziale notifica alle parti costituite Reclamo – art.28 deposito termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria Procedura sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, con termini a metà
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale decreto presidenziale camera di consiglio Reclamo – Decisione della Commissione – art.28, c.4-5 sentenzaordinanza (non impugnabile) inammissibilitàestinzione prosecuzione del processo
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale camera di consiglio fissazione della trattazione della controversia Comunicazione – art.31 parti costituite ( al procuratore domiciliatario, se nominato) deposito di documenti - 20 gg liberi - deposito di memorie illustrative - 10 gg liberi - deposito di brevi repliche - 5 gg liberi - istanza per pubblica udienza art.33, c gg liberi – discussione in pubblica udienza 30 gg liberi prima dell’udienza
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Attività processuali delle parti anteriori alla trattazione Computo dei termini Giorni “liberi”: Non si computa nè il dies a quo, nè il dies ad quem. Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all’art.155 c.p.c., c.3., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come libero. Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente non festivo.
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Istanza di trattazione proposta unitamente al primo scritto difensivo: ricorso introduttivo (ricorrente) controdeduzioni (resistente) Corte Cost., sent , n.141 C.M , N.242/E Trattazione della controversia Pubblica udienza- art.34 Camera di consiglio – art.33 Istanza autonoma di trattazione: Notifica alle parti costituite Deposito in Commissione Relatore: espone fatti e questioni Segretario: redige processo verbale
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale segue Discussione in pubblica udienza – art.34 relatore espone al collegio i fatti discussione tra parti costituite redazione di processo verbale da parte del segretario ( il p.v.fa fede fino a querela ) rinvio della discussione a udienza fissa (a istanza di parte) decisione in segreto nella camera di consiglio sentenza
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Sentenza – art.36 Provvedimento giurisdizionale Elementi costitutivi: la concisa esposizione dello svolgimento del processo l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto le richieste delle parti il dispositivo la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e dell'estensore
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale Sentenza – art.37 PUBBLICAZIONE deposito del testo integrale originale nella segreteria della commissione Entro 30 gg dalla deliberazione comunicato alle parti costituite COMUNICAZIONE dispositivo pubblicità legale richiesta copie autentiche notifica Entro 10 gg dalla pubblicazione
VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi di cui all’art.36) Omessa sottoscrizione ◦Nullità insanabile, rilevabile anche dopo il decorso dei termini di impugnazione (rimessione della causa alla CTP) Composizione del Collegio ◦Mancata indicazione di uno o più giudici: no nullità se rilevabili dal contesto della sentenza ◦Diversità dal verbale d’udienza: presunzione di delibera da parte del collegio indicato nel verbale d’udienza - errore materiale emendabile ◦Prova di diversa composizione del collegio che ha deliberato rispetto al collegio che ha assistito alla trattazione: nullità insanabile (violazione principio di immodificabilità del collegio giudicante – art.276 c.p.c.) IL PROCESSO TRIBUTARIO
segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omessa, errata, o incompleta indicazione di una delle parti ◦No nullità se rilevabile dal contesto della sentenza ◦Nullità solo se è indice di irregolare costituzione del contraddittorio ◦Omessa indicazione nome del difensore dall’epigrafe: no nullità Omessa o difettosa esposizione dei fatti processuali ◦La difettosa esposizione non ha effetti invalidanti se non determina il mancato raggiungimento dello scopo della sentenza ◦L’assenza totale costituisce motivo di nullità solo se impedisce di verificare l’osservanza delle forme indispensabili a garantire il regolare esercizio della giurisdizione ◦Contrasto della narrativa dello svolgimento processuale con il verbale di udienza: prevale il verbale che fa fede fino a querela di falso IL PROCESSO TRIBUTARIO
segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Omissione o inesatta indicazione delle richieste delle parti ◦Non costituisce di per sé motivo di nullità ◦Può individuare vizio di motivazione se se ne rileva il mancato esame delle richieste, non superabile dal fatto che il collegio ha fondato la sentenza su altri elementi Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (motivazione: giustificazione logico-giuridica delle argomentazioni seguite per giungere alla pronuncia) ◦Omessa motivazione ◦Mancanza assoluta: nullità della sentenza (violazione dell’obbligo di cui all’art.111 c.p.c. di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - sentenza non in grado di raggiungere il suo scopo) IL PROCESSO TRIBUTARIO
segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) ◦Insufficiente motivazione ◦Oggettiva deficienza nel percorso logico giuridico seguito dal giudice ◦No affermazioni apodittiche o generiche ◦Motivazione per relationem: ◦ammesso il riferimento a consulenze tecniche se le conclusioni del CTU contengono esplicita confutazione delle tesi di parte ◦(sentenza di appello) no acritico recepimento della sentenza di I grado ◦ammesso il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione su questioni univocamente espresse, se accompagnato dalla valutazione della fattispecie concreta ◦Contraddittoria motivazione ◦Le ragioni addotte a fondamento della decisione risultano sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a vicenda e non consentono l’individuazione della ratio decidendi IL PROCESSO TRIBUTARIO
segue VIZI della SENTENZA della CTP (correlati agli elementi costitutivi) Dispositivo ◦Può essere integrato dalla motivazione, se contiene enunciazioni di carattere precettivo ◦Se contrasta con la motivazione: nullità della sentenza - non è ammessa l’interpretazione, né la valutazione secondo criteri di prevalenza Omissione data della deliberazione ◦Atto interno: errore materiale emendabile IL PROCESSO TRIBUTARIO
Termini di impugnazione della sentenza della CTP – art.51, c.1 Termine breve: 60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (art.38, c.2) ◦Notificazione ex art.137 ss. c.p.c. (ufficiale giudiziario) a tutte le parti (anche non costituite) ◦Deposito originale (o copia autentica) alla CTP entro 30 gg Termine lungo (art.38, c.3) : art.327, c.1, c.p.c.: 1 anno e 46 giorni (incluso il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza presso la CTP Sovrapposizione ( tardiva notificazione ): prevale il termine lungo Rimessione in termini (art.38, c.3) La pare non costituita non decade dal diritto a proporre impugnazione se dimostra: ◦La nullità della notificazione del ricorso ◦e, la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa: a) della commissione tributaria cui è diretto (art.4, c.2); b) dell'appellante; c) delle altre parti nei cui confronti è proposto; d) degli estremi della sentenza impugnata; e) dell'esposizione sommaria dei fatti; f) dell'oggetto della domanda; g) dei motivi specifici. deve essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico Appello – art.53, c.1 essere autorizzato dalla D.R.E. per l’appello principale proposto dagli uffici periferici – art.52, c.2
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale a tutte le parti del giudizio di I grado Appello – art.53, c.2 controdeduzioni / appello incidentale segreteria C.T.R. – costituzione in giudizio Notifica (ex art.20, c.1 e 2) Deposito (ex art.22, c.1,2 e 3) segreteria C.T.P. (*) Trasmissione fascicolo
IL PROCESSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE APPELLO INCIDENTALE Giudizio di I grado: soccombenza ripartita - entrambe le parti hanno interesse all’impugnazione Qualifica che dipende dalla successione cronologica: A.I. è l’impugnazione successiva alla prima (Appello principale) Deve essere proposto nell’atto di controdeduzioni per costituzione in giudizio dell’appellato – Non deve essere notificato alla controparte Termine: 60 gg dalla notificazione dell’Appello principale, a pena di inammissibilità
Segue APPELLO INCIDENTALE APPELLO INCIDENTALE TEMPESTIVO Impugnazione entro i termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo) Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, mantiene autonoma vitalità APPELLO INCIDENTALE TARDIVO (art.334 c.p.c. – Cass.11349/2001) Impugnazione oltre la scadenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione in via autonoma a norma dell’art.51 (breve o lungo) Può riguardare qualsiasi capo della pronuncia di I grado (Cass. Sez.Unite n. 4640/1989) Se l’Appello principale viene dichiarato inammissibile, perde efficacia IL PROCESSO TRIBUTARIO
procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale Appello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) se non sono specificamente riproposte in appello (no richiamo generico alla difese svolte in I grado) questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della C.T.P. - art.56 s'intendono rinunciate (giudicato interno) – art.346 c.p.c. L’appellato totalmente vittorioso nel giudizio di I grado deve riproporre nelle controdeduzioni le domande non accolte, o assorbite.
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale SegueAppello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) inammissibili d’ufficio : non è ammesso l’ampliamento del “thema decidendum” Cass.10864/2005: non costituisce domanda nuova la richiesta di applicazione di norme di legge diverse e ulteriori rispetto a quelle invocate in I grado ammissibile la sola domanda relativa agli interessi maturati dopo la sentenza impugnata (art.57, c.1): deroga operante solo se gli interessi sono stati chiesti già in I grado (Cass. 1955/1966) Domande ed eccezioni nuove – art.57 “nuove”: diverse o ulteriori rispetto a quelle proposte in I grado
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale inammissibili se non siano rilevabili anche d'ufficio eccezioni nuove – art.57, c.2 SegueAppello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove)
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale SegueAppello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) inammissibili: 1) salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione; 2) salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. prove nuove – art.58, c.1
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale SegueAppello - disciplina delle preclusioni (questioni - eccezioni - prove) Le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti Cass /2005: eccezione rispetto al processo civile (nuovi documenti ammessi solo in caso di impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile – art.345 c.p.c.) Documenti nuovi – art.58, c.2
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale pagamento del tributo in pendenza del processo – art.68 sentenza C.T.P. che respinge il ricorsoche accoglie parzialmente il ricorso due terzi ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi tributo con i relativi interessi al netto di quanto già corrisposto
IL PROCESSO TRIBUTARIO procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale pagamento del tributo in pendenza del processo sentenza C.T.R. che respinge (totalmente o parzialmente) l’appello che accoglie l’appello residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale rimborso eccedenza
IL PROCESSO TRIBUTARIO Esecuzione della sentenza sentenza (passata in giudicato) giudizio di ottemperanza – art.70esecuzione forzata ex C.P.C. – art.69 decorsi trenta giorni, ricorso alla C.T. che ha emesso la sentenza messa in mora Contraddittorio – Trattazione in Camera di Consiglio - Sentenza Provvedimenti per l’ottemperanza Nomina commissario ad acta Ottenimento copia della sentenza passata in giudicato munita di formula esecutiva Azione civile di esecuzione forzata
L’INTERPELLO
E’ UNA ISTANZA RIVOLTA ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER CONOSCERE LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA E LA RELATIVA APPLICAZIONE AD UN CASO CONCRETO. INTERPELLO
In base alla normativa vigente esistono le seguenti forme di interpello: 1.Interpello “ordinario” 1.Interpello “ordinario” di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 (nota come “Statuto del contribuente”) 2.Interpello “speciale” 2.Interpello “speciale” (antielusivo) di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n Interpello “speciale” 3.Interpello “speciale” (disapplicativo) di cui al comma 8 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 4.Interpello CFC 4.Interpello CFC di cui all’art.167 e 168 del TUIR DIRITTO DI INTERPELLO
Interpello “ordinario” di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 (“Statuto del contribuente”)
LE FONTI INTERPELLO ORDINARIO Norma introduttiva Norma introduttiva -» Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei contribuenti”) Regolamento attuativo Regolamento attuativo -» Decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, emanato in attuazione dell’art. 11, c.5, L. n.212/2000 Prassi amministrativa Prassi amministrativa -» Circolare del Ministero delle finanze 18 maggio 2000, n. 99/E; Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E; Circolare n. 7/E del 3 Marzo 2009.
LE FONTI INTERPELLO ORDINARIO Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei contribuenti”) 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all‘Amministrazione Finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria … segue
… segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, é nullo. 3.Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1. LE FONTI INTERPELLO ORDINARIO
… segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti. LE FONTI INTERPELLO ORDINARIO
AMBITO SOGGETTIVO INTERPELLO ORDINARIO CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO 1.Tutti i contribuenti che vantano un interesse personale, concreto ed esistente (non è necessaria l’assistenza di professionisti) 2.I soggetti tenuti per legge ad adempimenti tributari per conto di altri. CHI NON PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO 1.I soggetti che non hanno un interesse immediato e personale; 2.Le associazioni di categoria o enti rappresentativi di interessi diffusi (quali ad esempio gli ordini professionali).
PRESUPPOSTO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA INTERPELLO ORDINARIO Obiettiva condizione di incertezza di una norma primaria o secondaria 1.Mancanza d’interpretazione da parte dell’A.F. (non ha fornito soluzione interpretative a casi analoghi a quello prospettato mediante circolari, risoluzioni, istruzioni o note pubblicate nella banca dati “Documentazione tributaria” disponibile sul sito internet 2.Previsioni normative equivoche Non può essere presentata istanza per i casi per i quali è previsto il ricorso all’ interpello “speciale” di cui alla L. n. 413/91 (d.m. n 209 del 26/04/2001, art.1, co 1)
QUANDO PRESENTARE L’ISTANZA INTERPELLO ORDINARIO L’istanza può essere presentata solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria Se l’istanza non è preventiva 1.L’Agenzia può fornire la risposta 2.Non si producono però gli effetti tipici dell’interpello (quali il vincolo per gli uffici ad emettere atti di accertamento conformi alla soluzione interpretativa fornita)
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA INTERPELLO ORDINARIO Modalità (Art. 1, c. 4) 1.Consegna a mano, ovvero 2.spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.) 3.La forma è libera ◦Da indirizzare (Art. 2, c. 2) 1.alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente -» Tutti i contribuenti 2.alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -» solo ◦le amministrazioni centrali dello Stato ◦gli enti pubblici a rilevanza nazionale ◦soggetti con ricavi > a 500 mld di lire D.M. 26 aprile 2001 n. 209 Emanato in attuazione della L.212/00
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA INTERPELLO ORDINARIO La trattazione delle istanze di interpello è ripartita in ragione della competenza a gestire il tributo. Tra le competenze dell’ Agenzia delle Entrate vi sono: Le imposte sui redditi; L’imposta sul valore aggiunto; L’imposta di registro; L’imposta sulle successioni e donazioni; L’imposta di bollo; Le tasse sulle concessioni governative; L’imposta sugli intrattenimenti; L’IRAP (la competenza a gestire l’interpello spetta all’amministrazione che esercita sulla stessa imposta i poteri di accertamento, e quindi all’Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia) Altri tributi minori Oggetto
CONTENUTO DELL’ISTANZA INTERPELLO ORDINARIO 1.Dati identificativi dell’istante 2.Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale con l’indicazione della soluzione proposta 3.Indicazione del domicilio al quale far pervenire la risposta (anche fax o ) 4.Sottoscrizione da parte dell’istante o da chi ne ha la rappresentanza -» violazione sanabile in caso di richiesta dell’ufficio entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza Art. 3 D.M. n. 209/2001 “l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità”
CONTENUTO DELL’ISTANZA INTERPELLO ORDINARIO 5.Allegazione della documentazione non in possesso dell’ufficio Art. 4, c. 4, D.M. n. 209/2001 -» l’ufficio può chiedere, una sola volta, l’integrazione della documentazione. La richiesta interrompe i termini per la risposta, che ripartono dalla data di ricezione da parte dell’ufficio dell’integrazione che deve essere fornita con le stesse modalità per l’inoltro dell’istanza
RISPOSTA DELL’AGENZIA INTERPELLO ORDINARIO L’Agenzia deve fornire una risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento della istanza In caso di mancata risposta nel termine si forma il silenzio – assenso (vedi differenze con interpello disapplicativo art.37-bis comma 8) La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha il potere di sostituirsi alla D.R.E. competente per fornire la risposta ai quesiti inviati all’organo periferico
RISPOSTA DELL’AGENZIA INTERPELLO ORDINARIO In caso di un elevato numero di istanze presentate da più soggetti relativi alla stessa questione o questioni analoghe l’A.F. può fornire una risposta collettiva attraverso una circolare o risoluzione da pubblicare su “Documentazione tributaria” e comunicando agli interessati gli estremi del provvedimento Art. 4, c. 5, D.M. n. 209/2001
CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA RISPOSTA INTERPELLO ORDINARIO 1.In caso di consegna diretta -» dalla data del protocollo dell’ufficio; 2.In caso di raccomandata con A.R. -» dalla data dell’A.R. 3.In caso di richiesta di regolarizzazione della sottoscrizione dell’istanza -» dalla data dell’avvenuta sottoscrizione …segue
CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA RISPOSTA INTERPELLO ORDINARIO 4.In caso di richiesta di integrazione della documentazione -» riparte dalla data di ricezione della documentazione integrativa 5.Nel caso di presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente -» dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente
EFFETTI DELLA RISPOSTA INTERPELLO ORDINARIO Il contribuente può non uniformarsi alla risposta dell’A.F. La risposta vincola l’operato degli uffici, che non potranno emettere atti di accertamento in contrasto con la soluzione interpretativa fornita (vedi anche art. 11, comma 2, L. n. 212/2000) La risposta è efficace esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso prospettato nell’istanza (ciò comporta che la risposta resa dall’Agenzia non produce gli stessi effetti vincolanti in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall’interpellante) - circolare 7/E del 3 Marzo
EFFETTI PRODOTTI DAL SILENZIO – ASSENSO INTERPELLO ORDINARIO Il silenzio assenso si forma trascorsi inutilmente 120 gg dalla presentazione dell’istanza; Si intende che l’A.F. concordi con la soluzione prospettata dall’istante; Eventuali atti di accertamento (a contenuto impositivo o sanzionatorio) emessi in contrasto con la soluzione prospettata dal contribuente sono nulli
SUCCESSIVA RETTIFICA DELL’ A.F. ALLA RISPOSTA FORNITA SULL’INTERPELLO INTERPELLO ORDINARIO SE IL CONTRIBUENTE SI E’ GIA’ ADEGUATO ALLA PRIMA RISPOSTA - non gli si può contestare alcunché; - eventuali atti dell’A.F. sono nulli SE IL CONTRIBUENTE NON SI E’ GIA’ ADEGUATO ALLA PRIMA RISPOSTA -sono dovute solo le imposte e gli interessi, scaturenti dal mancato adeguamento alla nuova risposta -non sono dovute le sanzioni (Stesso criterio si applica nel caso in cui la prima risposta sia stata fornita in assenza di esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento e della soluzione prospettata)
Interpello “speciale” (Antielusivo) (art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
LE FONTI INTERPELLO SPECIALEArt. 21 L. n. 413/1991 LE FONTI INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Norma introduttiva -» Norma introduttiva -» Articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Regolamenti attuativi-» Regolamenti attuativi -» Decreti del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 194 e 195 Prassi amministrativa-» Prassi amministrativa -» Circolari del Ministero delle finanze 28 maggio 1998, n. 135/E; 18 maggio 2000, n. 99/E; Circ 5/E del 24/02/2009; Circ. 7/E del3/03/2009.
INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/ E` istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (soppresso), cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, c. 2 (già art.74, c.2) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato. …omissis …segue
Aspetti sostanziali INTERPELLO SPECIALEArt. 21 L. n. 413/1991 Aspetti sostanziali INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 può essere utilizzato per conoscere il preventivo parere dell’A.F. sulla correttezza fiscale degli adempimenti contabili conseguenti a determinate operazioni, potenzialmente elusive, già poste in essere o da compiere (anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione di determinate disposizioni) ; l’interpello può essere esercitato solo se il contribuente non ha ancora posto in essere il comportamento sul quale intende avere chiarimenti (ris. 140/E del 2001);
Aspetti sostanziali INTERPELLO SPECIALEArt. 21 L. n. 413/1991 Aspetti sostanziali INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 l’interpello può riguardare esclusivamente l’applicazione a casi concreti rappresentati delle disposizioni contenute nelle seguenti norme: a) articoli 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/73; b) articoli 108, comma 2, (già art. 74, c.2); che sostanzialmente riguardano: a) interposizione fittizia; operazioni elusive; b) spese di pubblicità o rappresentanza;
Aspetti sostanziali INTERPELLO SPECIALEArt. 21 L. n. 413/1991 Aspetti sostanziali INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Articolo 37, comma 3, DPR n. 600/73 3.In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
Interposizione fittizia Cioè tale disposizione consente all’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore.
Operazioni elusive L’articolo 37-bis del D.P.R. 600/73, concerne l’inopponibilità all’Amministrazione Finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti dell’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, qualora siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
Operazioni elusive a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d'imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
Spese di pubblicità o rappresentanza Articolo 108 TUIR Tale Interpello riguarda la qualificazione di determinate spese sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
… segue: Art. 1, c. 3, D.M. n. 195/1997 “Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata”. Il difetto di idonea di documentazione e la mancanza della soluzione interpretativa prospettata, non comporta l’inammissibilità dell’istanza e la Direzione può procedere a richiedere al contribuente la documentazione necessaria all’esame della fattispecie. -» L’ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione; -» Le richieste istruttorie interrompono il termine, mentre quelle indirizzate a soggetti diversi dall’interpellante sospendono il termine per un periodo non superiore a 30 gg.
Silenzio-assenso Con l’introduzione della nuova disciplina (D.L. 185 del 29/11/2008 convertito dalla Legge n.2 del 28/01/2009) e la conseguente soppressione del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è cambiata la procedura che regola la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti al comma 9 dell’Articolo 21 L.413/91 è stata aggiunta la seguente dicitura ”La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso”
Silenzio-assenso Pertanto per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, deve comunicare il proprio parere al contribuente entro 120 giorni dalla richiesta (cioè dalla data di presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale competente); In caso di mancata risposta entro tale termine il contribuente potrà diffidare l’Agenzia ad adempiere entro i successivi 60 giorni; La mancata risposta da parte della Direzione Centrale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della formale diffida ad adempiere del contribuente equivale a silenzio- assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente.
EFFETTI INTERPELLO SPECIALEArt. 21 L. n. 413/1991 EFFETTI INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 art. 16 D.Lgs. N. 74/2000 (sanzioni penali tributarie) 1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso. La condotta conforme all’interpello non dà luogo a fatto punibile ai fini penali.
Impugnabilità del parere In nessun caso è impugnabile in via amministrativa un atto non avente la natura di provvedimento amministrativo; Il parere reso risulta vincolante unicamente per la medesima Amministrazione – i cui atti eventualmente emessi in difformità dalla risposta fornita al contribuente in sede di interpello sono da ritenersi NULLI – e non anche per il contribuente istante, il quale non è obbligato ad uniformarsi al parere espresso.
Interpello “speciale” di cui al comma 8 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 (“ Interpello disapplicativo ”)
LE FONTI LE FONTI Interpello disapplicativo articolo 7, comma 1, d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 “1. Dopo l' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, è inserito il seguente: "Art. 37 bis (Disposizioni antielusive)… 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.”
Aspetti sostanziali Aspetti sostanziali Interpello disapplicativo può essere utilizzato per ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva nel caso concreto prospettato, attraverso la dimostrazione dell’impossibilità pratica del verificarsi degli effetti elusivi temuti dal fisco
Aspetti sostanziali Aspetti sostanziali Interpello disapplicativo La tipologia di interpello in esame non è finalizzata a fornire al contribuente un parere in ordine ad una questione interpretativa, ma attraverso un provvedimento del Direttore Regionale, viene eccezionalmente disapplicata una norma antielusiva che, altrimenti, troverebbe applicazione nel caso specifico da lui prospettato
Aspetti procedurali Aspetti procedurali Interpello disapplicativo -Presentazione dell’istanza di parere, utilizzando plico raccomandato con A.R., alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, per il tramite dell’ufficio competente per l’accertamento in base al domicilio fiscale del richiedente -a pena di inammissibilità (da comunicare all’istante), l’istanza deve contenere: 1.Dati identificativi dell’istante; 2.Esposizione dettagliata del caso concreto al quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario; 3.Indicazione del domicilio fiscale al quale far pervenire la risposta; 4.Sottoscrizione da parte dell’istante o da chi ne ha la rappresentanza; 5.Allegazione della documentazione rilevante ai fini dell’individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata -» l’ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione -» le richieste istruttorie indirizzate al contribuente o a soggetti diversi dall’interpellante sospendono il termine fino al giorno di ricevimento della risposta
Aspetti procedurali Aspetti procedurali Interpello disapplicativo L’istanza deve essere preventiva: La preventività si intende rispettata se l’istanza è presentata presso il competente Ufficio Locale in tempo utile per ottenere una risposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
Aspetti procedurali Aspetti procedurali Interpello disapplicativo La risposta del Direttore della D.R.E deve essere fornita entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato La procedura dell’interpello disapplicativo, da esaurirsi complessivamente in 90 giorni, prevede 2 fasi: 1.Una prima fase di istruttoria dell’istanza da parte dell’ufficio locale, al termine della quale esso redige un proprio parere motivato da trasmettere al Direttore Regionale, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza; 2.Una seconda fase di istruttoria e di decisione, di durata pari a 60 giorni, presso la Direzione Regionale che termina con un provvedimento definitivo del Direttore Regionale da emanarsi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
RISPOSTA DELLA D.R.E. RISPOSTA DELLA D.R.E. Interpello disapplicativo In caso di assenza di risposta da parte dell’A.F. la normativa di riferimento non prevede la formazione del silenzio assenso. L’A.F. è comunque tenuta a fornire una risposta
Diversa applicazione dell’interpello ordinario Il legislatore ha previsto anche un diverso utilizzo dell’interpello ordinario (vedi art.167 Tuir disciplina CFC) In taluni casi da strumento a favore del contribuente (nel senso sopra visto di richiesta di interpretazione di una norma per un’applicazione della stessa ad un caso concreto) si trasforma in strumento a tutela dell’Amministrazione finanziaria italiana (il contribuente deve cercare di dimostrare che il suo comportamento è corretto)
INTERPELLO CFC La normativa CFC prevede che il reddito conseguito dalla controllata estera è imputato – a prescindere dalla sua effettiva percezione – al soggetto residente controllante (in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili). Quindi per procedere all’imputazione dei redditi per trasparenza è necessario che: oltre al controllo, esista una partecipazione agli utili del soggetto non residente ancora posseduta alla data di chiusura dell’esercizio della controllata
INTERPELLO CFC La normativa in materia di imprese estere partecipate non si applica se i soggetti residenti, tramite apposita istanza di interpello, dimostrino alternativamente: Che la società non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale nello stato o territorio nel quale ha sede; Che dalle partecipazioni possedute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
INTERPELLO CFC Al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina CFC è necessario inoltrare in via preventiva l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. E’ sufficiente dimostrare anche una sola delle cause di disapplicazione per ottenere l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO CFC Ai sensi dell’articolo 167, comma 5 TUIR, l’interpello da presentare all’Agenzia delle Entrate è quello di cui all’articolo 11 della Legge 212/200 (statuto del contribuente) Tuttavia il richiamo all’articolo 11 individua solo ed esclusivamente le procedure indicate nella disposizione suddetta, essendo profondamente diverse le finalità dell’interpello.
Sintesi Confronto tra le forme di interpello Antielusivo (art. 21, L. n. 413/91) Disapplicativo (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73) Ordinario (art. 11, L. n. 212/2000) Presuppos ti per la presentazi one dell’istanz a casi concreti ai quali non si rendono applicabili le disposizioni casi concreti ai quali non si rendono applicabili le disposizioni contenute nelle seguenti norme : a) articoli 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/73; b) articoli 108, comma 2, del Tuir; impossibilità pratica del verificarsi degli effetti elusivi impossibilità pratica del verificarsi degli effetti elusivi temuti dal fisco obiettiva incertezza obiettiva incertezza di una norma primaria o secondaria 1. Mancanza di interpretazione da parte dell’A.F. 2. previsioni normative equivoche
Sintesi Confronto tra le forme di interpello AntielusivoDisapplicativoOrdinario PresentazioneIstanza preventiva Istanza preventiva (il mancato rispetto non preclude in via di principio la possibilità di acquisire il parere dell’A.F. ma non si producono gli effetti tipici Tempistica della risposta 120 gg gg120 gg Effetti della mancata risposta in caso di mancata risposta entro 120 gg -» diffida in caso di mancato parere entro ulteriori 60 gg - » silenzio-assenso Non si produce silenzio - assenso in caso di mancato parere -» silenzio-assenso
Sintesi Confronto tra le forme di interpello AntielusivoDisapplicativoOrdinarioEffetti ottenimento di un parere valido ai fini e nell’ambito del rapporto tributario e solo per operazioni potenzialmente elusive Il parere reso risulta vincolante unicamente per la medesima Amministrazione – i cui atti eventualmente emessi in difformità dalla risposta fornita al contribuente in sede di interpello sono da ritenersi NULLI – e non anche per il contribuente istante, il quale non è obbligato ad uniformarsi al parere espresso. l’adeguamento al parere comporta la non punibilità ai fini penali disapplicazione di una norma antielusiva nel caso concreto prospettato ottenimento di un parere, al quale il contribuente può non uniformarsi la risposta è efficace esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso prospettato nell’istanza la risposta vincola l’operato degli uffici, che non potranno emettere atti di accertamento in contrasto con la soluzione interpretativa fornita