INTERVENTO DEL DOTT. MICHELE SPALLINO

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INTERVENTO DEL DOTT. MICHELE SPALLINO

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

ATTI TRIBUTARI SOSTANZIALI ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

VIZI DELLA NOTIFICAZIONE GIURIDICA INESISISTENZA NULLITA’

Notificazioni in senso lato Art. 16 D. Lgs 546/92 com. 3 “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento… ovvero direttamente all’Ufficio del ministero ….ed ente locale….che ne rilascia ricevuta”

Art. 16 D. Lgs 546/92 2 comma rinvia all’art. 137 e segg. del c.p.c. che espressamente parla dell’U.G. NOTARE COME NELL’ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ ART 16 – comma 3 - MANCHI IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRA QUELLI CHE POSSONO RICEVERE DIRETTAMENTE L’ATTO.

LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI Art. 17 D. Lgs 546/92 Mani proprie (ovunque) Domicilio eletto Residenza Sede dichiarata dalla parte 3° comma “se mancano l’elezione del domiclio,….la notificazione o la comunicazione… si effettua presso la segreteria della commissione.”

ESAME DEI RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO OGGETTO: Ricorso avverso l’avviso di accertamento e provvedimento irrogazioni di sanzioni n. RJR________/2008 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di ________relativamente ad Irpef, addizionale irpef regionale, Irap, Iva e contributi Inps, relativo all’anno 2005, notificato il Istanza di trattazione in pubblica udienza; Istanza di sospensione dell’atto impugnato. Il sig. _________________ nato a ________ il 26/11/19XX e ivi residente in Via Roma n.83 Codice fiscale __________________, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal dott. Michele Spallino, nato a Castelbuono il c.f. SPLMHL74T11C067D presso il cui studio in Palermo, Piazza G. Verdi, 6 – – è elettivamente domiciliato ai fini del presente processo. RICORRE Avverso il predetto avviso di accertamento, meglio specificato in oggetto e ad ogni buon fine in copia allegato al presente atto, recante un carico tributario e contributivo di euro ,63 per Irpef, addizionale irpef regionale, Irap, Iva, e contributi previdenziali oltre le sanzioni, premettendo all’uopo la seguente NARRATIVA

SEGUE… MOTIVAZIONI In via pregiudiziale, si eccepisce, la nullità e/o l’inesistenza dell’atto impugnato in quanto non sottoscritto dal Dirigente dell’ufficio. L’atto oggetto d’impugnativa reca, infatti, la firma del capo team accertamento, senza fare riferimento né ad una delega interna di poteri né all’appartenenza del delegato alla carriera direttiva (elementi comunque da documentare). In proposito, l’art. 42 del D.P.R. 600/73, prevede espressamente, al primo comma, che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Il terzo comma prevede, inoltre, che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo…”.

SEGUE… Inesistenza/nullità dell’atto Ancora si eccepisce l’errata applicazione del dettato normativo posto a fondamento dell’intera pretesa tributaria art. 39 DPR 600/73 lett. d. Nel dettato della norma di cui sopra, non si fa riferimento alcuno alla metodologia usata, nel caso in specie, dall’Ufficio quale mezzo per intraprendere l’azione impositiva vale a dire, i questionari. Questi ultimi contemplati, invece, nel dettato di cui all’art. 39 DPR 600/73 lett. c, e per nulla affatto menzionato nell’atto in parola, avrebbero dovuto giustificare “l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza….in modo certo e diretto…degli elementi indicati nella dichiarazione” fattori comunque da evidenziare analiticamente nella parte motiva dell’atto. Per quanto sopra, è di tutta evidenza l’illegittimità dell’atto impugnato, che pertanto va dichiarato inesistente/nullo per violazione del presupposto normativo posto a suo fondamento.

…SEGUE… Illegittimità dell’atto per vizi di motivazione Senza minimamente voler sanare le inadempienze dell’Ufficio, va rilevato che la parte motiva dell’atto impugnato è da ritenersi carente, poiché nel tentare di descrivere l’iter logico-giuridico, così come postulato dall’art. 42 DPR 600/73, l’Ufficio, quantifica i ricavi in modo pressoché approssimativo, superficiale e assolutamente irreale. Difatti, il ragionamento posto a base delle rettifiche, muove i passi da un mero errore materiale, commesso dall’odierno istante nel proprio studio di settore allegato al modello UNICO/2006. Nel suddetto studio, si è riportato al rigo D01, deputato a indicare il quantitativo di farina utilizzata, il valore di kg anziché il corretto dato pari a kg Nella fattispecie kg non è altro che il quantitativo totale di farina acquistata nell’anno, come comprovato dalle fatture di acquisto regolarmente registrate, copia allegati. Per pervenire alla quantità di farina effettivamente impiegata, e da indicare nel rigo D01, occorre al dato di cui sopra, (kg ) detrarre le rimanenze pari a kg , ottenute dal rapporto tra: il valore monetario di bilancio (euro 5.368,60) e il prezzo medio di acquisto della farina (euro 0,34). (v.tabella 1). In tal modo, la base di calcolo su cui poggia l’intera architettura impositiva svanisce, inficiando irrimediabilmente le conclusioni cui perviene l’Ufficio. Dalle argomentazioni suesposte è di tutta evidenza l’illegittimità dell’atto che pertanto deve essere interamente annullato.

….SEGUE… P.Q.M. Piaccia a codesta Commissione Tributaria Provinciale, accogliere il presente atto e, respinta ogni contraria istanza dell’Ufficio, riconoscere e dichiarare illegittimi l’avviso di accertamento in epigrafe e, conseguentemente, disporre lo sgravio dell’onere tributario in esso contenuto. Disporre altresì la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese ex art. 15 del d.lgs. 546/92. Si fa inoltre istanza, ai sensi dell’art.33 del d.lgs. 546/92 di trattazione in pubblica udienza.

GRAZIE RIMANGO A VS COMPLETA DISPOSIZIONE