Rappresentanze sindacali aziendali e rappresentanze sindacali unitarie Dallo statuto dei lavoratori alla sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013.

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Rappresentanze sindacali aziendali e rappresentanze sindacali unitarie Dallo statuto dei lavoratori alla sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013

Rappresentanze sindacali aziendali (Rsa)

Art. 19 statuto dei lavoratori (dopo il referendum, d.p.r 28 luglio 1995, n. 312): “Le rappresentanze sindacali aziendali (rsa) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva…

…nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di qualsiasi livello applicati nell’unità produttiva

Corte Costituzionale sentenza n. 231/2013 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

Le R.S.A sono titolari dei diritti sindacali del titolo III della legge 300 del 1970, (Statuto dei lavoratori)

I diritti sindacali del titolo III riguardano: I canali e le forme di comunicazione del sindacato nei confronti del personale dipendente Il sostegno attivo all’attività sindacale La tutela dei dirigenti

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Le rappresentanze unitarie aziendali sono state previste dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993

Le r.s.u. sono: a) Soggetti sindacali unitari ed elettivi avente natura collegiale; b) alla sua costituzione partecipa la generalità dei lavoratori (sindacalizzati e non)

Rapporti tra RSU e RSA La R.S.A. subentra nei diritti previsti dal titolo II dello Statuto dei lavoratori spettanti alle R.S.A. I sindacati che costituiscono R.S.U. si impegnano a non costituire più R.S.A. (clausola di garanzia)

…segue… La RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni spettanti per effetto di disposizioni di legge

Costituzione delle R.S.U. Le liste possono essere presentate dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle associazioni che raccolgono il 5% delle firme dei lavoratori nell’unità produttiva

Composizione delle RSU 1/3 dei seggi era riservato alle liste presentate dalle OO.SS firmatarie del CCNL

…segue… 2/3 dei seggi sono assegnati mediante elezione a suffragio universale tra le liste concorrenti I componenti della RSU restano in carica 3 anni

Differenze tra R.S.A e R.S.U R.S.U.: elette direttamente dai lavoratori Unicità del soggetto R.S.A.: membri designati dal sindacato Pluralità di soggetti, è prevista una r.s.a. per ogni sindacato che ha requisiti previsti dall’art. 19 st.lav.

Protocollo d’intesa 31magigo 2013 le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi; le RSU saranno elette con voto proporzionale (non più 1/3 riservato); il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti