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PARTE I Tutela della maternità e della paternità in seguito al “Jobs Act”: le novità introdotte con il d.lgs. 80/2015 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News" 2 Riferimenti normativi: -D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico Maternità) -Legge n° 183 del 10 dicembre 2014 (Jobs Act) -D. Lgs. n° 80 del 15 giugno 2015

10 dicembre 2014 il Parlamento approva il «JOBS ACT» Legge con cui delega il Governo, tra le altre cose, a riformare il T.U. 151/2001 al fine di garantire maggiori tutele per le madri eliminare le disuguaglianze tra lavoratrici valorizzare l'esperienza genitoriale dei padri Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News" 3

Il congedo obbligatorio di maternità Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News" 4

E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. 5 Art. 16 T.U. 151/2001 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

NOVITA’ È vietato adibire al lavoro la donna durante i giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. PARTO «FORTEMENTE PREMATURO» Quando avviene prima del 7° mese (rispetto alla data presunta della nascita) 6 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

PRIMA DELLA RIFORMA In caso di parto fortemente prematuro Venivano riconosciuti 5 mesi di maternità obbligatoria Decorrenti dalla data del parto Stante l’impossibilità oggettiva di usufruire del congedo pre-parto Esempio congedo in caso di parto prematuro prima della riforma DATA PRESUNTA DEL PARTO 4 AGOSTO DATA INIZIO CONGEDO PRE PARTO 4 GIUGNO DATA EFFETTIVA DEL PARTO 25 APRILE MATERNITA’ EROGATA DA INPS → 5 mesi dal al Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

TRIBUNALE DI CUNEO – dott.ssa Casarino – SENT. 5 APRILE 2016 «In caso di nascita fortemente prematura (prima della ipotetica data di inizio dell’astensione obbligatoria pre-parto), la madre ha diritto di usufruire di un periodo di congedo obbligatorio anche superiore ai cinque mesi e che ricomprende i giorni tra la data del parto effettivo e quella di inizio dell’astensione relativa ai due mesi precedenti il giorno presunto del parto». CIRCOLARE INPS n° 69 del 28 APRILE 2016 «Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di data complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto». 8 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Esempio congedo in caso di parto prematuro DOPO della riforma DATA PRESUNTA DEL PARTO 4 AGOSTO DATA INIZIO CONGEDO PRE PARTO 4 GIUGNO DATA EFFETTIVA DEL PARTO 25 APRILE MATERNITA’ EROGATA DA INPS → 5 mesi (standard) + 40 giorni (periodo da a 4.06) + 40 giorni rispetto al passato 9 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Il congedo obbligatorio di paternità 10 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

CONGEDO OBBLIGATORIO SPETTANTE AL PADRE IN OGNI CASO RIFORMA FORNERO 1 giorno di astensione obbligatoria (2012) LEGGE DI STABILITA’ (2016) due giorni obbligatori di astensione dal lavoro per il padre Possono essere anche non consecutivi Vanno fruiti entro 5 mesi dalla nascita del figlio Sono pagati al 100% Attenzione: L’aumento a 2 giorni di astensione obbligatoria non è automatico attualmente vale solo per il Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

CONGEDO OBBLIGATORIO SPETTANTE AL PADRE IN LUOGO DELLA MADRE Il padre ha diritto a un congedo di paternità analogo a quello della madre (cinque mesi retribuiti all’80%) nei seguenti casi: se è l’unico genitore in seguito a decesso della madre, in caso in grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo. Se il figlio è adottivo, o in affidamento preadottivo, il congedo di paternità pieno spetta anche se la madre rinuncia alla maternità. Attenzione: il congedo di paternità pieno (cinque mesi) è subordinato alla situazione della madre anche per quanto riguarda la durata, quindi si utilizza solo per il periodo eventualmente non già fruito dalla madre. Se quest’ultima non è una lavoratrice, si può utilizzare entro tre mesi dal parto. 12 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Art. 28 T.U. 151/2001 Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 13 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

CONGEDO FACOLTATIVO DI PATERNITA’ 2 giorni di congedo facoltativo (che quindi si aggiungono ai 2 giorni obbligatori) Si possono utilizzare solo al posto della madre (la mamma quindi deve rinunciare a due giorni di maternità) Sono indennizzati al 100% 14 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

I congedi parentali 15 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Riferimenti normativi: -D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico Maternità) -Legge n° 183 del 10 dicembre 2014 (Jobs Act) -D. Lgs. n° 80 del 15 giugno Circolare Inps n° 139 del 17 luglio Interpello n° 13/2016 del Ministero del Lavoro Art. 32 T.U. 151/2001 Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Attenzione: Le nuove riforme, in origine previste in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015, sono state rese definitive ai sensi dell'art 43 comma 2 del nuovo decreto 14 settembre Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

NOVITA’: possibilità per ognuno dei genitori di scegliere se fruire del congedo parentale su base giornaliera o su base oraria CIRCOLARE INPS n° 40 del 23 FEBBRAIO 2016: La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi e riposi di cui al dl 151/ Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

DURATA DEL CONGEDO PARENTALE può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi dai due genitori (elevabile a 11 se il padre prende almeno tre mesi) con un tetto di sei mesi per la madre e di sette per il padre (se c’è un solo genitore, può prendersi tutti i dieci mesi). ENTRO QUANDO VA COMUNICATO ALL’AZIENDA? con l’anticipo previsto dal contratto di lavoro in ogni caso con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (prima erano 15 giorni) se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è invece di due giorni. 18 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

NOVITA’ possibilità di chiedere il part time in alternativa al congedo si può chiedere per una sola volta in luogo del congedo parentale trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente alla durata, anche residua, del congedo riduzione d’orario non superiore al 50% in ogni caso è un diritto del lavoratore non sindacabile dal datore di lavoro deve essere concesso entro i quindici giorni successivi alla richiesta. 19 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

COME VENGONO RETRIBUITI I CONGEDI PARENTALI? Primi 30 gg. di congedo: con retribuzione per intero pari al 100%; computati complessivamente per entrambi i genitori; fruibili anche in modo frazionato; non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio A partire dal 31° gg di congedo: fino al 6° anno di vita del bambino: –l'indennità economica è pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale; Dai 6 agli 8 anni: –è indennizzato al 30% solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a Euro ,68 (per l'anno 2015); Dagli 8 ai 12 anni: –nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino. 20 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

ULTERIORI PERMESSI Art. 14 T.U. 151/2001: controlli prenatali Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. ULTERIORI AGEVOLAZIONI Art. 5 T.U. 151/2001: Anticipazione del trattamento di fine rapporto Durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, il TFR può essere anticipato ai fini del sostegno economico Anticipazione non superiore al 70% del TFR 21 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

I RIPOSI Art. 39 T.U. 151/2001: Riposi giornalieri della madre «permessi per allattamento» fruibili nel primo anno di vita del bambino due ore al giorno se l’orario giornaliero della lavoratrice risulta pari o superiore a 6 ore al giorno, oppure un’ora in caso di orario giornaliero di lavoro di durata inferiore a 6 ore comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre viene applicata la retribuzione prevista per i riposi e i permessi 22 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Art. 47 T.U. 151/2001 spettando ad entrambi i genitori, ma alternativamente durata del congedo:  fino ai 3 anni di età del figlio: diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;  dai 3 agli 8 anni: cinque giorni lavorativi all'anno (indipendentemente dalla durata della malattia del figlio)  dopo gli 8 anni: non sono più previsti 23 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Lavoro notturno, dimissioni e licenziamento della madre 24 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

LAVORO NOTTURNO Art. 53 T.U. 151/2001: Lavoro notturno (compreso dalle ore 24 alle ore 6)  CASO 1: divieto assoluto di adibire la madre al lavoro notturno → dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.  CASO 2: possibilità di astenersi dal lavoro notturno: → la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un figlio di età inferiore a 3 anni; → la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; → la lavoratrice madre o il lavoratore padre, in alternativa, adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età. → la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

DIVIETO DI LICENZIAMENTO DIVIETO ASSOLUTO: Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino → tutela funzione familiare della donna Attenzione: Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, (per cui il provvedimento è illegittimo anche quando la lavoratrice era già incinta al momento del licenziamento, ma ancora non lo sapeva → grava sulla lavoratrice l’onere di presentare al datore di lavoro la documentazione medica comprovante l’inizio del periodo di gravidanza. ALTRE IPOTESI DI DIVIETO: quando è causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. Attenzione: Il divieto assoluto di licenziamento fino a un anno di età del bambino si applica anche al padre lavoratore nelle ipotesi in cui è lui che usufruisce del congedo obbligatorio in luogo della madre 26 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO Nei periodi in cui opera il divieto assoluto, il licenziamento è ammesso nei soli casi di: colpa grave costituente giusta causa cessazione dell’attività dell’azienda scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato esito negativo della prova Al di fuori di queste ipotesi: il licenziamento intimato nel periodo coperto da divieto è nullo e la lavoratrice ha diritto alle tutele previste dalla legge TUTELE PREVISTE DALLA LEGGE: in caso di assunzione prima del 7 marzo 2015: art. 18 della legge 300/1970, come modificati dalla legge 92/2012; in caso di assunzione dopo il 7 marzo 2015: art. 2 del d.lgs. 23/2015 (Jobs Act - tutele crescenti). 27 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

DIMISSIONI Art. 55 T.U. 151/2001 presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento devono essere convalidate da parte della D.T.L. la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso, Tfr, disoccupazione) Attenzione: Dal 12 Marzo 2016 le dimissioni devono essere comunicate esclusivamente online Obiettivo: eliminare la pratica, illegale, delle dimissioni in bianco, meccanismo per il quale soprattutto le donne firmano una lettera di dimissioni senza data che il datore di lavoro può usare in qualsiasi momento, per esempio in caso di maternità. 28 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Tutele per i lavoratori autonomi 29 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

MADRI IN GESTIONE SEPARATA INPS CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ analogo a quello delle dipendenti → cinque mesi con retribuzione all’80% In questi 5 mesi è vietato adibire la madre al lavoro. → eccezione: Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità. è previsto un requisito contributivo minimo: nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo devono essere stati versati almeno 3 contributi mensili CONGEDO PARENTALE è più breve rispetto alle dipendenti → tre mesi, entro un anno di età del figlio. è utilizzabile solo dalle lavoratrici con diritto al congedo di maternità, in base ai contributi versati (se la lavoratrice ha usato il congedo di maternità in virtù di contributi dovuti ma non versati, non ha diritto al congedo parentale). è riconosciuta un’indennità al 30% della retribuzione. non è previsto diritto ai «permessi per allattamento» 30 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

MADRI LAVORATRICI AUTONOME CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA’ non è previsto l’obbligo di astensione dal lavoro in ogni caso (anche se hanno continuato a lavorare) hanno diritto ad un trattamento economico di maternità → 80% della retribuzione per cinque mesi. CONGEDO PARENTALE è più breve rispetto a quelle delle dipendenti (uguale a gestione separata) → tre mesi, entro un anno di età del figlio. è utilizzabile solo dalle lavoratrici con diritto al congedo di maternità, in base ai contributi versati (se la lavoratrice ha usato il congedo di maternità in virtù di contributi dovuti ma non versati, non ha diritto al congedo parentale). è riconosciuta un’indennità al 30% della retribuzione. non è previsto diritto ai «permessi per allattamento» 31 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

PADRI IN GESTIONE SEPARATA CONGEDO DI PATERNITA’ analogo a quello previsto per i lavoratori dipendenti. CONGEDO PARENTALE utilizzabile solo dai lavoratori che hanno anche il diritto al congedo di paternità; periodo massimo di congedo utilizzabile dai due genitori lavoratori è di tre mesi. PADRI LAVORATORI AUTONOMI CONGEDO DI PATERNITA’ analogo a quello delle colleghe autonome (80% della retribuzione per cinque mesi, senza obbligo di non lavorare), utilizzabile in alternativa a quello della madre; indennità però non è prevista se la madre è iscritta alla gestione separata, oppure non lavora CONGEDO PARENTALE Non previsti 32 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Dipendentii Gestione separata Inps Autonomi 33 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Dipendentii Autonomi Gestione separata Inps 34 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Dipendentii Autonomi Gestione separata Inps 35 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

PARTE II Legge n. 104/1992: permessi, agevolazioni e benefici. - Brevi cenni - Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News" 36 Riferimenti normativi: -Legge 5 febbraio 1992 n° 104 -D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

CHI PUO’ BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 104?  è necessario possedere un handicap grave: minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, in situazioni stabilizzate oppure progressive, che siano causa di difficoltà di apprendimento e di integrazione.  attenzione a non confondere invalidità con handicap Nonostante si possa essere portatori di handicap e contemporaneamente invalidi, l’invalidità, a differenza dell’handicap, non implica una condizione di svantaggio che deriva da una menomazione o da una disabilità, riferendosi soltanto alla riduzione delle capacità lavorative.  referente unico (D.lgs. n. 119/2011): i benefici non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. 37 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 104? 1.Deve essere riconosciuto lo stato di disabilità. 2.A seguito dell’ottenimento del certificato medico dal proprio medico curante, per chiederne il riconoscimento è necessario recapitare, tramite il sito dell’INPS, l’istanza di accertamento dei requisiti sanitari. 3.Affinché l’istanza di riconoscimento dello stato di handicap venga accolta, il richiedente ha l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari da parte di una specifica commissione ASL, che a sua volta deve essere coadiuvata dalla presenza di un medico dell’INPS. 4.Qualora il soggetto disabile non riesca a muoversi, con apposita richiesta da parte del proprio medico curante, la Commissione medica può recarsi direttamente al rispettivo domicilio per svolgere gli accertamenti sanitari richiesti. 38 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 39 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

A CHI SPETTANO ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità; al coniuge della persona disabile in situazione di gravità; ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010). A CHI NON SPETTANO lavoratori a domicilio; addetti ai servizi domestici e familiari; agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari; autonomi; parasubordinati. 40 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

COSA SPETTA I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità hanno diritto ai seguenti permessi:  figlio con età inferiore ai tre anni, alternativamente di: 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore); prolungamento del congedo parentale; riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.  figlio con età compresa tra tre e otto anni, alternativamente di: 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore); prolungamento del congedo parentale.  figlio con età compresa superiore agli otto anni: 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. 41 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

Congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 151/ Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

A CHI SPETTA La legge impone un ordine di priorità: al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità; al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità; ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità; ai parenti/affini entro il 3° grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità. A CHI NON SPETTA lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; a domicilio; agricoli giornalieri; autonomi; parasubordinati. QUANDO NON PUO’ ESSERE RICHIESTO durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale; quando il disabile da assistere sia ricoverata a tempo pieno; nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/ Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

COSA SPETTA I lavoratori che assistono il disabile: possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa. Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo entro un limite massimo stabilito per legge (per il 2014 pari ad Euro ,12). Il congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR Attenzione: Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore. 44 Materiale e atti del convegno disponibili su: alla Sezione "News"

45 Avv. Roberto Bausardo Avv. Simona Ferrero STUDIO LEGALE BAUSARDO-GILI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Via Vincenzo Vela n. 29 – Torino Tel: Fax: