LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE: MATERNITÀ a cura di Silvia Forcolin 1.

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Transcript della presentazione:

LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE: MATERNITÀ a cura di Silvia Forcolin 1

ASSENZE DISCIPLINATE DA D.LGS 151/2001 congedo di maternità (o astensione obbligatoria dal lavoro) congedo di paternità congedo parentale (o astensione facoltativa dal lavoro) permessi per controlli prenatali permessi per allattamento congedi per malattia del figlio 2

CONGEDO DI MATERNITÀ Art. 16 D.Lgs. 151/2001: la lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro Due mesi precedenti la data di parto presunto (ovvero 1 mese prima) Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra data presunta e parto effettivo Tre mesi dopo il parto, aggiungendo eventualmente, in caso di parto anticipato, i giorni non goduti prima 3

CONGEDO DI MATERNITÀ Flessibilità In assenza di condizioni di rischio per la salute, la lavoratrice può scegliere di assentarsi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi. Deve presentare certificato rilasciato dal ginecolo del SSN e dal medico aziendale competente se soggetta alla sorveglianza sanitaria. La domanda è accoglibile anche quando sia presentata oltre il 7° mese, purchè le attestazioni mediche siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese. 4

CONGEDO DI MATERNITÀ Anticipazione a)per gravi complicazioni della gravidanza (es. minacce d’aborto) b)quando le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della madre o del nascituro c)se svolge attività faticose e insalubri (art. 5 DPR 1026/76) Disposta dall’ufficio ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro - art. 17 D.Lsg. 151/2001 5

CONGEDO DI MATERNITÀ Anticipazione la DPL dispone l’interdizione dal lavoro: - fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, oppure - per tutto il maggior periodo concesso in ragione del divieto Decorrenza -->dalla data di inizio dell’astensione (a) -->dalla data del provvedimento (b - c) 6

CONGEDO DI MATERNITÀ Proroga la DPL dispone l’interdizione dal lavoro: sino a 7 mesi dopo il parto se addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non sia possibile spostarla ad altre mansioni 7

DOCUMENTAZIONE Entro i due mesi precedenti la d.p.p., la lavoratrice deve presentare la domanda di indennità di maternità all’INPS e al datore di lavoro; Dalla data del parto (anche prematuro) la lavoratrice deve presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva (art. 21, D.Lgs. 151/2002). * termini da ritenersi di carattere ordinatorio, il mancato rispetto non fa venir meno il diritto alla prestazione (circ. INPS n. 8, ) 8

CONGEDO DI PATERNITÀ Spetta nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono del bambino da parte della madre; affidamento del bambino al padre in via esclusiva. 9

ADOZIONI E AFFIDAMENTO La lavoratrice adottiva o affidataria ha diritto al congedo di maternità per i tre mesi successivi all'ingresso nella famiglia del bambino che al momento dell'adozione o dell'affidamento non abbia superato i 6 anni di età. Il padre lavoratore adottivo o affidatario ha diritto invece al congedo di maternità nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in via esclusiva al padre 10

EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO Il congedo di maternità, per qualunque circostanza e nei confronti sia della madre che del padre (quando spetti solo a quest'ultimo) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima, alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 6, L. 1204/71, ora art. 20 del T.U.) Oltre a questi istituti vanno aggiunti: le altre eventuali mensilità, le ex festività, la riduzione di orario, il TFR, gli scatti di anzianità e altri istituti legati all'anzianità di servizio. 11

CONGEDO PARENTALE Nei primi 8 anni di vita del bambino (o dei bambini, nei parti plurimi – art. 32 DLgs 151/2001) ciascun genitore ha diritto a un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi (continuativo o frazionato), in ogni caso l'astensione complessiva di entrambi i genitori non può eccedere 10 mesi. In presenza di un solo genitore (la situazione di ragazza madre o di "single" non realizza di per sé tale condizione - INPS circ. n. 8 del ) l'astensione è fissata in 10 mesi 12

CONGEDO PARENTALE Se il padre lavoratore richiede l'astensione per almeno 3 mesi, il limite massimo di astensione sale a 7 mesi mentre quello cumulativo a 11 mesi. 13

DOCUMENTAZIONE all’INPS, da ripetere ogni volta che si fa richiesta di un periodo di astensione al datore di lavoro, comunicandolo secondo le modalità previste dai CCNL e comunque con un preavviso di almeno 15 giorni 14

ADOZIONI E AFFIDAMENTO I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino alle medesime condizioni previste per i genitori naturali. L'art. 36 del D. Lgs. 151/2001 stabilisce altresì che, qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento del minore in età compresa tra i i 6 e i 12 anni, il diritto all'astensione facoltativa può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (ciò significa che, nel caso limite in cui al momento dell'adozione o dell'affidamento il bambino abbia 12 anni, l'astensione può essere esercitata fino a 15 anni) 15

ADOZIONI E AFFIDAMENTO L'inserimento del minore in "comunità di tipo familiare" non è equiparabile all'affidamento (INPS, circ. 8/2003) Non è possibile beneficiare né del congedo, né della indennità, neppure subordinatamente alle condizioni di reddito, qualora il congedo sia chiesto dopo tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato tra i 6 e i 12 anni di età (INPS, circ. 8/2003). 16

EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO Il congedo parentale è considerato utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio, con esclusione però di effetti su ferie, 13ª mensilità e gratifica natalizia. Il periodo di astensione facoltativa è computabile ai fini del calcolo del TFR come periodo lavorato (Cass. n del e n° 23898/2004; di parere contrario copiosa ulteriore giurisprudenza). 17

PERMESSI PER ALLATTAMENTO La lavoratrice ha diritto, entro il primo anno di età del bambino, a due ore di permessi (due riposi di un’ora ciascuno, anche cumulabili) ovvero a un'ora (un solo riposo) se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere. *se il datore di lavoro ha istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido, i permessi sono di mezz’ora ciascuno 18

PERMESSI PER ALLATTAMENTO La madre ha diritto ai riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre. Può usufruirne anche il padre se il figlio è affidato a lui soltanto o in alternativa alla madre che non se ne avvale o che non ne ha diritto. Non è, invece, possibile che il padre utilizzi i riposi durante l’astensione obbligatoria o facoltativa della madre, come pure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale). In caso di parto plurimo, invece, le ore aggiuntive (raddoppiate) di cui all'art. 41 del T.U. possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente. 19

PERMESSI PER VISITE MEDICHE E MALATTIA DEL BAMBINO Visite mediche: le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti dal datore di lavoro per eseguire esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche o corsi pre-parto. Malattia del bambino: documentate con certificato medico, se intervenute nei primi tre anni di vita, consentono ai genitori, ovviamente in alternativa, di astenersi dal lavoro senza alcun limite. Per le malattie che si verificano dal terzo all’ottavo anno, ai genitori, sempre alternativamente, è permesso di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie che si sta fruendo. Le assenze per malattia del bambino non sono retribuite. 20

INDENNITÀ CONGEDO MATERNITÀ L’indennità corrisposta dall’INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione. Indennizzate tutte le giornate tranne: - domeniche e festività per gli operai - festività coincidenti con la domenica per gli impiegati 21

INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE L’indennità a carico dell’INPS è pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata secondo i criteri per il congedo di maternità, escludendo dal computo il rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive e degli altri premi. Fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino, senza condizioni di reddito Fino al compimento degli 8 anni di vita del bambino a condizione che il reddito del richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO 22

INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE Nell'ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità la retribuzione di riferimento è quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. 23

INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE Se dopo il congedo di maternità, la lavoratrice riprende l'attività lavorativa (anche per un solo giorno), si prende a riferimento, trattandosi di prestazioni diverse, la retribuzione relativa a tale periodo di ripresa dell'attività In caso di fruizione frazionata del congedo parentale, invece, si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente. 24