PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO Si considera contratto di lavoro subordinato l’accordo con il quale il lavoratore si obbliga a prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro in cambio di una determinata retribuzione. Elementi sono quindi: RETRTIBUZIONE = corrispettivo della prestazione del lavoratore SUBORDINAZIONE = assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che in una assidua attività di vigilanza e controllo. Per accertare la sussistenza della subordinazione occorre avere riguardo ad altri criteri: La volontà espressa dalle parti in sede di costituzione del rapporto; Le concrete modalità di svolgimento della prestazione; Una serie di indicatori della condizione di subordinazione (indici sussidiari o accessori) individuati dalla giurisprudenza.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone GLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DI SUBORDINAZIONE: Direttive tecniche e poteri di controllo e disciplinare; Inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale; Esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro; Assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro; Il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione; Osservanza dell’orario di lavoro; La collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone ASSUNZIONE DEL LAVORATORE Nella maggior parte dei casi, il datore di lavoro può scegliere direttamente il lavoratore da assumere. ASSUNZIONE DIRETTA La ricerca e la selezione del personale può avvenire in svariati modi ( es annuncio su siti internet o su giornali, attraverso soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione, ecc) RICERCA DIRETTA DEL PERSONALE Fasi principali: ANNUNCIO (PUBBLICATO SU SITI INTERNET O GIORNALI) RICEZIONE DEI CURRICULUM COLLOQUIO
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone RICERCA TRAMITE SOGGETTI AUTORIZZATI Il datore di lavoro si avvale dell’ausilio delle agenzie per il lavoro o di altri soggetti autorizzati. Tutti i servizi finalizzati ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sono svolti da organismi pubblici o operatori privati debitamente autorizzati. Sono competenti a svolgere le funzioni in materia di collocamento i Centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro private ed altri operatori che possono svolgere solo attività di intermediazione. CENTRI PER L’IMPIEGO a livello provinciale o subprovinciale. Attività principali: Promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante comunicazione e diffusione dei dati relativi ai soggetti presenti nell’elenco anagrafico Servizi di consulenza e preselezione, intermediazione a favore del datore di lavoro che voglia mantenere l’anonimato nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale Assistenza e orientamento nella ricerca di un impiego ai lavoratori in cerca di occupazione, che vengono iscritti nell’apposito elenco anagrafico.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone. AGENZIE PER IL LAVORO Attività principale: Intermediazione = mediazione tra domanda e offerta di lavoro, raccolta di curriculum, preselezione e costituzione di banca dati, promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientamento professionale progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo; Ricerca e selezione del personale = individuazione delle candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative secondo le specifiche esigenze del committente; supporto alla ricollocazione professionale = ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro singolarmente o collettivamente considerati; somministrazione di lavoro = fornitura professionale di manodopera.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone ALTRI OPERATORI che supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: comuni, camere di commercio; associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale; scuole ed università con la pubblicazione e l’accesso gratuito sui relativi siti istituzionali e conferimento sul portale Cliclavoro dei curriculum dei propri studenti fino ad almeno 12 mesi dopo il conseguimento del titolo di studio; patronati, enti ed associazioni che svolgono attività attinenti la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali: gestori di siti internet; fondazioni dei consulenti del lavoro.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto di lavoro (c.d. lettera di assunzione) ha solitamente la forma scritta. Contiene: Generalità: identità delle parti; luogo di lavoro; data di inizio del rapporto; previsione dell’eventuale patto di prova; inquadramento, livello, qualifica, e mansioni; riferimento al CCNL di categoria( per i riferimenti di durata del periodo di prova, importo iniziale della retribuzione, durata delle ferie retribuite, orario di lavoro, termini di preavviso in caso di recesso).
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone OBBLIGHI DEL LAVORATORE DILIGENZA: Il lavoratore nello svolgimento della sua attività deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’ interesse dell’impresa. Essa consiste nell’esattezza e nella scrupolosità nello svolgere il proprio lavoro e dipende innanzitutto dalle mansioni assegnate. La diligenza deve essere collegata alle esigenze organizzative dell’impresa in collegamento e coordinamento con il lavoro degli altri dipendenti. La violazione dell’obbligo di diligenza costituisce forma di inadempimento dell’obbligazione contrattuale ed è fonte di responsabilità disciplinare, determinando, in casi gravi, anche il recesso dal rapporto di lavoro. Se tale negligenza del lavoratore ha causato un evento dannoso, ilò lavoratore è obbligato al risarcimento del danno. OBBEDIENZA: Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione e la disciplina del lavoro.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone FEDELTA’: L’obbligo di fedeltà comporta l’osservanza, da parte del lavoratore, del divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore nel medesimo settore commerciale o produttivo (divieto di concorrenza) e di quello di divulgare notizie riguardanti l’organizzazione e i metodi di produzione, oppure di farne uso in modo pregiudizievole per l’impresa(obbligo di riservatezza). Il lavoratore, deve tenere un comportamento leale per salvaguardare il datore di lavoro contro il possibile uso pregiudizievole delle notizie ed informazioni di cui il lavoratore viene comunque a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività. Tale obbligo deve essere rispettato anche al di fuori dell’orario di lavoro e durante la sospensione del contratto.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone CONTRATTO DI LAVORO PART TIME Il part-time consiste in un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dal fatto che le parti nel contratto individuale di lavoro stabiliscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per un orario ridotto rispetto a quello previsto dal legislatore o dai contratti collettivi. Esso rappresenta una modalità particolare di svolgimento del rapporto di lavoro cui si applica la disciplina del lavoro subordinato salvo alcune eccezioni. PART TIME ORIZZONTALE: La riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (il lavoratore presta la propria attività tutti i giorni). PART TIME VERTICALE: L’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno ( es: lavora solo alcuni giorni alla settimana, oppure lavora solo alcuni giorni al mese o solo alcuni mesi all’anno).
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone PART TIME MISTO: L’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due tipologie orizzontale e verticale. ( es in alcuni periodi lavora tutti i giorni a tempo ridotto, in altri lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni alla settimana). Non ci sono divieti per il cumolo delle prestazioni lavorative, quindi la possibilità di svolgere più rapporti di lavoro part-time alle dipendenze di più datori di lavoro. In presenza di lavoro part-time, si può avere il lavoro supplementare, attività lavorativa svolta dal lavoratore part-time oltre l’orario concordato ma entro il limite orario del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, a meno che il contratto collettivo nazionale non stabilisca diversamente. Serve il consenso del lavoratore.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Esiste anche una ipotesi di trasformazione di diritto del rapporto dal tempo pieno al part- time. E’ prevista per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, cioè i lavoratori per i quali residua una ridotta capacità lavorativa, anche per effetto degli effetti collaterali delle terapie mediche salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Asl territorialmente competente. Tali lavoratori hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale e tale richiesta non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali. Il rapporto di lavoro part-time deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo rende possibile. il limite orario del tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, a meno che il contratto collettivo nazionale non stabilisca diversamente. Serve il consenso del lavoratore.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone JOB SHARING Il job sharing è un contratto di lavoro subordinato attraverso il quale due lavoratori assumono in solido l’impegno ad adempiere un’unica e identica obbligazione lavorativa. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, nei limiti previsti dalla legge. Il contratto deve prevedere: misura percentuale di ripartizione e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobliggati; luogo di lavoro trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie per il tipo di lavoro svolto.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone LAVORO INTERMITTENTE Il contratto di lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è il contratto mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro. Si distinguono due tipologie contrattuali: una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto di corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; l’altra dall’assenza di tale obbligo, con la consapevolezza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata del datore di lavoro.
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone Ipotesi di applicazione del contratto di lavoro intermittente sono prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi e per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Il lavoro intermittente può svolgersi in qualunque attività con soggetti: di età superiore a 55 anni(anche pensionati) di età inferiore a 24 anni.