NUOVI MODELLI DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE NEL SISTEMA PIEMONTESE E MESSA A REGIME DEL QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI NADIA CORDERO Direzione Coesione Sociale Settore Standard formativi e Orientamento professionale 6 luglio 2016
POR PIEMONTE - FONDO SOCIALE EUROPEO QUADRO NORMATIVO EUROPEO Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sulla trasparenza (Europass) ; Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01); Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), per agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell’apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro; Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 /C – 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che richiede agli Stati Membri di dotarsi entro il 2018 di sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale;
POR PIEMONTE - FONDO SOCIALE EUROPEO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che prevede l’implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale”; Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; Decreto interministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
Art 6, d.lgs.13/13: Standard minimi di attestazione Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi : a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi : 1)i dati anagrafici del destinatario; 2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento; 3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 4) i dati relativi alle modalita' di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalita' di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalita' sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta; b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformita' al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con la dorsale informativa unica.
D. Interministeriale 30 giugno, art.6, Riferimenti operativi per attestazione 1.Nel servizio di individuazione e validazione e' redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte I con le seguenti informazioni minime: a) dati anagrafici della persona; b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione; c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione. 2.Al termine del servizio di individuazione e validazione, le regioni e le province autonome [..] assicurano che il rilascio del « Documento di validazione », con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte II sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del d.lgs.13/13 sia alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «Documento di validazione» e' facoltativo e avviene su richiesta della persona. 3.Al termine del servizio di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome [..] assicurano che il rilascio del « Certificato» con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del d.lgs. 13/13 nonche' alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate alle competenze certificate. 4. Le regioni e le province autonome [..] nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal presente decreto, nonche' adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purche' negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il presente decreto. 5. Le regioni e le province autonome [..] assicurano la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1 b) del d.lgs. 13/13.
POR PIEMONTE - FONDO SOCIALE EUROPEO Obiettivi: rivedere il QUADRO NORMATIVO REGIONALE che delinea il sistema di certificazione piemontese Obiettivi: rivedere il QUADRO NORMATIVO REGIONALE che delinea il sistema di certificazione piemontese Deliberazione di giunta regionale 6 giugno 2016 n (b.u. 16/6/2016) Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze. Revoca parziale della dgr Deliberazione di giunta regionale 6 giugno 2016 n (b.u. 16/6/2016) Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze. Revoca parziale della dgr Determinazione dirigenziale n. 420 del 1 luglio 2016 Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze Determinazione dirigenziale n. 420 del 1 luglio 2016 Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze
LA NUOVA D.G.R.: PASSAGGI CHIAVE NEL TESTO la pari dignita’ degli apprendimenti formali, non formali e informali anche attraverso l’utilizzo di analoghi strumenti e attestazioni finali; la pari dignita’ degli apprendimenti formali, non formali e informali anche attraverso l’utilizzo di analoghi strumenti e attestazioni finali; il principio della trasparenza della certificazione e a tal fine introduce strumenti nuovi, semplificati e coordinati per la certificazione;il principio della trasparenza della certificazione e a tal fine introduce strumenti nuovi, semplificati e coordinati per la certificazione; attestazione di parte prima, di parte seconda e di parte terza; attestazione di parte prima, di parte seconda e di parte terza; ogni forma di certificazione, anche di parte seconda, deve garantire una valutazione dell’apprendimento, sia esso in percorsi formali sia esso in esperienze in ambito non formale; ogni forma di certificazione, anche di parte seconda, deve garantire una valutazione dell’apprendimento, sia esso in percorsi formali sia esso in esperienze in ambito non formale; mutuare dalle indicazioni nazionali le definizioni di ente titolare e ente titolato ;mutuare dalle indicazioni nazionali le definizioni di ente titolare e ente titolato ; la tracciabilita’ di quanto viene rilasciato, definire una modalità di recupero degli attestati attraverso una ristampa dal sistema informatico; la tracciabilita’ di quanto viene rilasciato, definire una modalità di recupero degli attestati attraverso una ristampa dal sistema informatico;
…LA NUOVA D.G.R.: PASSAGGI CHIAVE NEL TESTO approvare nuovi modelli di attestazione per certificare le competenze comunque acquisite e di rimandare a successivi atti del dirigente del settore Standard formativi e Orientamento professionale, la definizione dei nuovi format di attestati e delle indicazioni per la gestione del periodo di transizione ;approvare nuovi modelli di attestazione per certificare le competenze comunque acquisite e di rimandare a successivi atti del dirigente del settore Standard formativi e Orientamento professionale, la definizione dei nuovi format di attestati e delle indicazioni per la gestione del periodo di transizione ; le attestazioni esistenti e future relative alle professioni regolamentate si adeguano ai nuovi criteri e format; le attestazioni esistenti e future relative alle professioni regolamentate si adeguano ai nuovi criteri e format; prevedere una edizione aggiornata del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti, approvato con D.D. 172/2011; prevedere una edizione aggiornata del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti, approvato con D.D. 172/2011; revocare alcune parti della d.g.r del 02/08/2006 non più coerenti con il quadro normativo nazionale e regionale; revocare alcune parti della d.g.r del 02/08/2006 non più coerenti con il quadro normativo nazionale e regionale; stabilire che l’emissione dei certificati senza l’utilizzo delle procedure informatiche della Regione Piemonte non sia giuridicamente valida, salvo motivate ed autorizzate eccezioni. stabilire che l’emissione dei certificati senza l’utilizzo delle procedure informatiche della Regione Piemonte non sia giuridicamente valida, salvo motivate ed autorizzate eccezioni.
L’ALLEGATO ALLA D.G.R del 6 giugno un numero limitato di format di attestati e certificazioni dinamici rispetto ai contesti di acquisizione; - rivisitazione in chiave di leggibilità e layout delle informazioni; - le attestazioni di parte prima del sistema; - le attestazioni di parte seconda : quali sono e casi di uso per acquisizione da percorsi formali e non FORMALI; - le attestazioni di parte terza :quali sono e casi di uso per acquisizione da percorsi formali e non FORMALI; - le certificazioni di percorso : gli attestati di frequenza e profitto; - la tabella di sintesi.
IL PERCORSO CHE CI HA PORTATO A QUESTO Revisione di tutto il repertorio degli standard piemontesi iniziato tra il 2012 e 2013 oggi composto da: 391 profili professionali o obiettivi formativi (oltre 2000 competenze descritte nelle varie aree professionali) 160 prove d’esame 235 percorsi standard Una procedura per mantenerlo costantemente aggiornato (d.g.r di ottobre 2013) Il lavoro di costruzione del repertorio nazionale con l’obiettivo della progressiva standardizzazione e totale equivalenza di tutti i repertori regionali
POR PIEMONTE - FONDO SOCIALE EUROPEO GRAZIE PER L’ATTENZIONE