2014 TASI E IMU ANALISI CONGIUNTA DEI DUE PRELIEVI Antonio CHIARELLO (Avvocato Tributarista - Patrocinante in Cassazione - Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.)
RATIO DEL PRELIEVO TASI E’ una imposta con vincolo di spesa del gettito per il finanziamento dei servizi indivisibili per natura ed ammontare come individuati nel regolamento DEFINIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI Sono servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 TUEL). DEFINIZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI Si individuano nelle attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo. Sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, DEFINIZIONE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Si intendono tutte quelle attività gestite direttamente (anche in forma indiretta) dal comune, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, sicchè sono soggetti a contribuzione a carico dell’utente 2
CASISTICA DEI SERVIZI 3 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (DM ) SERVIZI INDIVISIBILI (elencazione meramente illustrativa) 1 ) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici; 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; 11) mercati e fiere attrezzati; 12) parcheggi custoditi e parchimetri; 13) pesa pubblica; 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; 15) spurgo di pozzi neri; 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 17) trasporti di carni macellate; 18) trasporti funebri, pompe funebri; 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili. Servizi di polizia locale Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) Illuminazione pubblica Cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio e l’ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) Servizio reti wireless gratuito Servizio prevenzione randagismo Servizio di Protezione Civile Urbanistica e gestione del territorio Anagrafe Servizi relativi alla giustizia ????? (dubbio) Tributi (salvo CARC TARI) ???? (dubbio)
ESPOSIZIONE DEI COSTI PER NATURA E AMMONTARE APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. 4
RELAZIONE FRA GETTITO E COSTI DEI SERVIZI Comma 682. (Contenuto necessario regolamento IUC) Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a ) per quanto riguarda la TARI: 1),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b) per quanto riguarda la TASI: 1 ) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. CONSIDERAZIONI: non vi è l’obbligo della copertura integrale non vi è l’obbligo di indicare tutti i servizi indivisibili è preferibile indicarli nel regolamento ma si può decidere che vengano elencati per natura e ammontare nella delibera annuale di fissazione delle aliquote (che ha natura regolamentare) 5
IL SOGGETTO ATTIVO TASI Difetta nella L. Stabilità la specificazione del criterio legale per la individuazione del soggetto attivo, che per logica è il comune che eroga i servizi e quindi il comune nel cui territorio è ubicato l’immobile. quasi tutti i regolamenti comunali hanno optato per il criterio della prevalenza superficiaria nei casi di immobili a cavallo fra i territori di due comuni nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU e TASI degli enti non commerciali approvato con D.M. 26 giugno 2014, si sostiene che nel caso in cui l’immobile insista su territori di comuni diversi «il valore dell’immobile da indicare deve essere calcolato in proporzione alla superficie dell’immobile che insiste sul territorio di ciascun comune e che l’imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni, tenendo conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di essi oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente». 6
IL SOGGETTO ATTIVO IMU Anche nel D.L. n.201, manca la precisa indicazione del soggetto attivo Per l’ICI l’art.4 definiva il soggetto attivo nel comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile. IL CRITERIO DELLA PREVALENZA TERRITORIALE vale anche per l’IMU ? SI 7
IL SOGGETTO ATTIVO IMU l’art.8 co.1* del D.L. n.23 che l’imposta municipale propria è sostitutiva dell’Irpef (salvo alcune eccezioni) e dell’Ici (senza eccezione alcuna), da qui ne consegue che è soggetto attivo Imu, per quell’immobile, quel comune che lo era, sempre per quell’immobile, nel regime dell’Ici. Ciò spiegherebbe anche il perché la regola del criterio della prevalenza superficiaria non sia stata ripresa nell’art.13 del D.L. n.201 del 2011, disciplinante l’Imu in via sperimentale, mentre la si ritrova nel successivo art.14 in tema di Tares e precisamente al co.2 che però è il tributo sostituivo (ed ora abrogato) dei vari prelievi (Tarsu, Ti 1 e Tia 2) sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani vigenti nell’anno Art. 8 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 Federalismo fiscale municipale: «1. L’imposta municipale propria è istituita e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobil i, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 9, terzo periodo» 8
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TASI/IMU PRESUPPOSTO TASI 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli PRESUPPOSTO IMU ( stralcio art.13 co.2) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 9
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. POSSESSO: Deve intendersi quel potere sull’immobile che per legge esercita il proprietario, il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie a prescindere dalla redditività dell’immobile che dalla condizione economica del contribuente. (possesso qualificato: proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie ved. co.673 su utilizzazione temporanea) DETENZIONE: La detenzione consiste infatti nell'avere la disponibilità di una cosa, ossia nell'avere la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desideri, pur nella consapevolezza che essa appartiene ad altri, ai quali comunque si deve render conto (animus detinendi) 10
SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI SOGGETTO PASSIVO 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. la soggettività passiva TASI si acquista al verificarsi del presupposto e quindi dal momento dell’acquisto del possesso e/ della detenzione (ved. co.684 in tema di dichiarazione che individua il termine iniziale dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ) 11
SOGGETTIVITA’ PASSIVA NOZIONE DI POSSESSO Si raffigura in quella civilistica del possessore qualificato di cui all’art codice civile. Art.1140 c.c. : “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. Se il possesso è riconducibile unicamente al titolo di proprietà ci troviamo in presenza di un diritto reale pieno c.d. in re propria sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, mentre i diritti reali di godimento sono definiti in re aliena (su cosa altrui) perché si esercitano su cose il cui titolare del diritto di proprietà è un altro soggetto che, in tal caso per la compressione del proprio potere sulla cosa, si definisce nudo proprietario. LA NOZIONE CIVILISTICA DI POSSESSO VALE SIA PER LA TASI CHE PER L’IMU ANCHE SE QUESTO NON IMPLICA CHE LE SOGGETTVITA’ DELL’IMU SIANO PEDISSEQUAMENTE RIPRESE NELLA TASI 12
SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI NOZIONE DI DETENZIONE La detenzione si raffigura nella disponibilità di una cosa, (detenzione materiale) ossia nell'avere la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desideri, pur nella consapevolezza che essa appartiene ad altri, ai quali comunque si deve render conto (animus detinendi) a)detenzione qualificata. Si tratta della detenzione che ha titolo in un diritto personale di godimento del bene (locazione, comodato), o in un potere di gestione nell’interesse altrui (es. mandato, curatela testamentaria ecc.); b) detenzione non qualificata. Si tratta delle ipotesi in cui il detentore tiene la cosa a disposizione del possessore. Rientrano in queste ipotesi la detenzione per ospitalità; (es amico è ammesso ad abitare a casa mia) per ragioni di servizio o lavoro. (es. un prestatore di lavoro prende in consegna l’autovettura per ripararla) 13
SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI SOGGETTO PASSIVO TASI 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. LA RILEVANZA DELLA DETENZIONE La disponibilità della cosa rileva solo nella ipotesi in cui il possessore qualificato non può esercitare la sua prerogativa di disporre della medesima perché esercitata ovvero esercitabile da un soggetto diverso in relazione ad un titolo. Solo per questa situazione di duplicità di diritti e poteri fattuali la soggettività passiva su quel bene si manifesta sia nel possessore qualificato che nel detentore soggetto diverso dal possessore. La disponibilità del bene è frutto del potere sullo stesso per possesso qualificato a prescindere dal concreto utilizzo, sicchè possesso e disponibilità in quanto riferite ad un unico soggetto «il possessore» determinano la sola soggettività passiva di questi. Non è possibile che il medesimo soggetto rilevi sia come possessore che quale detentore. 14
L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO TASI OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 15
L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria…… Considerazioni: anche l’occupante di un immobile se non è titolare di diritti reali su quel bene è soggetto passivo TASI qualora l’occupante fosse titolare di diritti reali sull’immobile occupato non acquista l’autonoma obbligazione tributaria nella sua posizione soggettiva di occupante la fattispecie prevista si ritrova solo per le occupazioni superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare 16
L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all’occupante, piuttosto che al detentore ? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere le situazioni. Soluzione A per «occupante» si intende il detentore e significa che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare comunque non occupa l’immobile Soluzione B Il Leg. ha inteso fissare la decorrenza dell’obbligazione tributaria per il detentore dal momento in cui apprende materialmente la cosa e non già da quando si forma il titolo, da qui la puntuale precisazione «occupante» del comma
L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all’occupante, piuttosto che al detentore ? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere le situazioni. Soluzione C il legislatore facendo riferimento all’occupazione ha inteso risolvere il conflitto tra detentori qualificati e/o quello tra il detentore qualificato e quello non qualificato: se non tutti i detentori qualificati occupano l’immobile allora la solidarietà opera solo fra quelli che occupano, rimanendo estranei alla soggettività quelli non occupanti; qualora l’immobile fosse occupato dal detentore non qualificato su concessione del detentore qualificato (es. l’amico autorizzato ad occupare l’immobile dal conduttore) allora tra le due detenzioni rileva solo quella del soggetto che occupa, così congelando la soggettività passiva del detentore qualificato. 18
L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Ipotesi di detenzione parziale di immobile FAQ n.17 17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? Risposta: L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. NON CONDIVISIBILE Il co.681 fa riferimento all’occupazione dell’unità immobiliare e non anche di una porzione della stessa, sicchè in questo caso soggetto passivo è solo il possessore che deve integralmente l’imposta, perché è titolare di un diritto reale e perché occupa (seppur parzialmente) l’immobile. 19
RAPPORTO TRA IMU E TASI IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO QUESTIONE : SE UN SOGGETTO RILEVA AI FINI DELL’IMU COME POSSESSORE POTRA’ RILEVARE PER LA TASI COME DETENTORE ? RISPOSTA : Si e No SI: se per quel soggetto e per quella fattispecie il riferimento ritraibile dalla norma di imposta sia al concetto civilistico NO: se la disciplina civilistica è chiaramente derogata/integrata dalla norma di imposta, sicchè in questo caso è la «disciplina tributaria» che va tenuta in considerazione AI FINI DELLA TASI SE LA NORMA INDIVIDUA UN UNICO SOGGETTO PASSIVO E’ IRRILEVANTE SE QUESTI SIA DA CONSIDERARSI DETENTORE O POSSESSORE PERCHE’ DOVRA’ L’INTERO IMPORTO DEL TRIBUTO 20
SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI (ESCLUSIVA) Eccezioni ex lege ai criteri generali individuativi della soggettività passiva in caso di locazione finanziaria (leasing) : UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL LOCATARIO in caso di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL POSSESSORE Il CONCESSIONARIO DI AREA DEMANIALE (possessore o detentore?) 21
LOCAZIONE FINANZIARIA TASI LEASING 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. CONSIDERAZIONI: Non è una finzione giuridica che qualifica il soggetto come possessore ma è una specifica soggettività, per cui qualora il locatario finanziario dovesse affittare l’immobile (totalmente o parzialmente) ad un altro soggetto, quest’ultimo non rileva come soggetto passivo quale detentore 22
LOCAZIONE FINANZIARIA IMU Art. 9 co.1 del D.L. n.23 del 2011 (stralcio) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto 23
DETENZIONE INFERIORE A SEI MESI (VALE SOLO PER LA TASI) DETENZIONE TEMPORANEA 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Tari 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 24
DETENZIONE TEMPORANEA CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA rileva la singola detenzione soggettiva, nel senso che se vi fossero più occupazioni di soggetti diversi ed in tempi diversi, se ognuna di queste detenzioni è di durata non superiore a sei mesi ma la somma di tutte le occupazioni è comunque di durata superiore all’anzidetto limite, la soggettività permane comunque al titolare del diritto reale, malgrado egli si ritrovi occupato l’immobile per più di sei mesi nel corso dell’intero anno solare; se la detenzione fosse del medesimo soggetto nel corso dell’anno ma con soluzione di continuità, il computo del semestre va riferito per ogni singolo periodo di occupazione, sicchè anche qualora lo stesso soggetto detenga complessivamente nello stesso anno solare per più di sei mesi, ma ciascuna singola detenzione sia inferiore a sei mesi, il possessore rimarrà comunque l’unico soggetto passivo Tasi. 25
DETENZIONE TEMPORANEA CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA Se ci rifacciamo alle regole codicistiche (art.2963 cod.civ.) un termine a mesi scade nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, sicchè, a mò di esempio: se l’occupazione inizia il 1 gennaio e cessa il 2 luglio il periodo è superiore a sei mesi e quindi l’occupante assume la soggettività Tasi sin dal primo giorno della sua detenzione, perché i sei mesi non sono una franchigia ma un fatto che si è protratto in continuità per un dato periodo di tempo che assume rilevanza ai fini impositivi. detenzione a cavallo fra due anni solari, lì dove per ogni singolo anno non sia superiore a sei mesi, ma la durata complessiva della detenzione risulti però superiore a detto termine. In tal caso la rigidità della norma non pare lasciare alternative alla identificazione dell’unico soggetto passivo nel possessore perché la detenzione è venuta a cessare non oltre il semestre del secondo anno. 26
DETENZIONE TEMPORANEA CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA la fattispecie di detenzione pluriennale, quella del primo anno (o/e dell’ultimo) qualora fosse inferiore a sei mesi. In tal caso, la detenzione non potrebbe essere scindibile per singolo anno solare e per periodo per ciascuno di questi, per cui il detentore sarà soggetto passivo Tasi dal primo all’ultimo giorno della sua detenzione perché non può qualificarsi come temporanea. 27
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA TASI SOGGETTO RESPONSABILE 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tari 644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 28
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA IMU 29 co.728-bis L. n.147 del 2013 A decorrere dall’anno di imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’art.69 co.1 lett.a)* del codice del consumo (D.Lgs. n.206 del 2005), il versamento dell’Imu è effettuato da chi amministra il bene, il quale è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. Art.69 co.1 lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206: Ai fini del presente capo si intende: a) “contratto di multiproprietà”: contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA IMU 30 FAQ 12 Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata: il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento; l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli. Risposta: L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso”.
CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore ? Definizione di concessione: è quel provvedimento amministrativo, in forza del quale, verso il pagamento di un canone, si legittima il concessionario all’utilizzo dell’area demaniale e con il quale il concessionario acquisisce, verso i terzi una posizione analoga a quella di un diritto reale (proprietà superficiaria di natura temporanea e soggetta ad una specifica regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione). AI FINI ICI-IMU Cass. SS.UU. n.3692/2009 « … quando il provvedimento amministrativo attribuisce al concessionario di un area demaniale un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull’area oggetto di concessione, l’edificazione del manufatto rende applicabile … l’ICI a carico del concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto» NB: l’art.823 cod. civ. non impedisce che l’ente pubblico proprietario dei beni, mediante una concessione amministrativa possa costituire a favore di privati, diritti che, nei limiti delle esigenze di pubblico interesse, abbiano nondimeno quei caratteri di assolutezza ed esclusività nei confronti di chiunque altro, che sono propri dei diritti reali La regola distintiva è la verifica se la concessione sia costitutiva di un diritto reale di superficie (ad edificandum) o solo di diritto di godimento di mera natura personale e quindi non un diritto reale ma un rapporto obbligatorio 31
CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI IMU Art. 9 co.1 D.L. n.23 del 2011 (Stralcio) Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Giurisprudenza maturata in regime di ICI prima della modifica dell’art.3 ad opera dell’art.58 co.1 lett. a) D.Lgs n.446/1997 operante dal 1 gennaio 2008 CASS. n.104 del ……. alle costruzioni di privati autorizzate su beni del demanio marittimo, si applicano le norme e le regole previste dal cod. civ. e che pertanto, anche in relazione ad un manufatto realizzato da concessionario su area del demanio marittimo, è astrattamente possibile ipotizzare un diritto reale di superficie, con la conseguenza che diviene questione d’interpretazione della concessione, l’individuazione in capo al concessionario di un diritto reale o di un diritto meramente obbligatorio ai fini della soggezione all’ICI Ex multis,Corte di Cass,ord.n del 07/10/2011; ord.n.12345, del 07/06/
CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI Problematica: Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore ? SOLUZIONE: a)SEMPRE COME POSSESSORE, perché tale considerabile ai fini dell’IMU b)come POSSESSORE se dalla concessione si rileva il riconoscimento di un diritto di edificare (quale quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale) e quindi si è edificato; In tal caso il concessionario è proprietario superficiario dell’immobile (per tutta la durata della concessione) e quindi per l’immobile ci sarà un solo soggetto passivo come possessore c)come DETENTORE in difetto specie se la concessione attiene ad un fabbricato già sussistente. In tal caso il concessionario è soggetto passivo IMU in ragione della soggettività prevista dall’art.13 del D.L. n.201 che richiama l’art.9 co.1 del D.L. n.23/2011, mentre ai fini TASI la soggettività nasce quale detentore*** **** sul punto va rilevato che con Risoluzione n.2/1032G/1994 le concessioni di immobili statali a regioni, università ecc. è stato considerato come assimilabile al diritto reale di usufrutto Nelle ipotesi di subconcessione, il concessionario potrà rilevare come possessore se titolato dalla concessione allo ius edificandi, mentre il subconcessionario sarà comunque soggetto passivo TASI come occupante, 33
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite l’art.540 co.2 del codice civile, prevede una riserva di diritti per il coniuge superstite al quale, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. prelegato ex lege per cui all’apertura della successione, se la casa adibita a residenza familiare fosse di proprietà comune fra il de cuius e del coniuge superstite o anche di proprietà esclusiva del coniuge defunto, automaticamente è riconosciuta al coniuge superstite la titolarità del diritto di abitazione su detto immobile. il diritto di abitazione del coniuge superstite opera anche quando il coniuge concorra con altri chiamati sia nella successione testamentaria che in quella legittima ed è indipendente dalla sua rinuncia o accettazione dell’eredità, mentre non si configura nei casi in cui la casa familiare sia in comproprietà tra il coniuge defunto ed un terzo. (Ved. Cass. SS.UU. n.4847 del ; Cass sez,civ. n del ). 34
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite La casa adibita a residenza familiare si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Non può, pertanto, considerarsi tale la casa(e) della località di villeggiatura, o quella(e) utilizzata per soggiorni temporanei quand’anche effettuati con periodica e abituale ripetizione. (ved. Cass n del ) esso non si perde se il coniuge superstite trasferisca la residenza in altro luogo, perché non trova applicabilità l'art cod. civ. che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore. In tal caso ai fini della tassazione Imu e Tasi, quell’immobile non potrà però essere considerato per il coniuge superstite abitazione principale, ma immobile a disposizione. ( ved. Corte Cost. n.310 del 1989; Cass. n del ) 35
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite L'applicabilità del co.2 dell’art.540 cod. civ. è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi e ciò naturalmente ingenera l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare cosi venendo meno il presupposto oggettivo richiesto dalla disposizione. Il diritto di abitazione non spetta al convivente more uxorio e non si perde nel caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite. Il diritto di abitazione del coniuge superstite non deve essere trascritto perché l’acquisto avviene ex lege, non è cedibile ma può essere oggetto di rinuncia abdicativa con atto scritto ad substantiam ex art.1350 codice civile. 36
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI e nell’IMU Il coniuge superstite per quell’immobile sarà unico soggetto passivo Tasi ed IMU in qualità di possessore titolare del diritto reale di abitazione, a nulla rilevando la sua posizione di proprietario iure successionis, così come per gli altri eredi che, quand’anche abitino quell’immobile ( es figlio che continua a vivere con il proprio genitore superstite) non acquistano la soggettività passiva Tasi, in quanto già assorbita dal coniuge superstite perché è titolare di un diritto reale ed occupa l’immobile 37
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Problematica Il figlio comproprietario dell’immobile per acquisto successorio, ma in ragione del diritto di abitazione del proprio genitore è nudo proprietario, che continua a vivere nella casa adibita a residenza familiare mentre il coniuge superstite vive ed è residente in un'altra. Come e chi tassiamo ? 38
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Soluzione proposta : Coniuge superstite il diritto di abitazione non si perde sicchè il coniuge in vita sarà sempre soggetto passivo Tasi, non più considerando l’immobile abitazione principale, bensì quale fabbricato a disposizione 39
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Soluzione proposta : Figlio comproprietario a) il comma 681 cit. non fa riferimento al possessore, bensì al titolare di un diritto reale (senza peraltro discernere tra diritto reale su cosa propria e diritto reale di godimento) che non occupa l’immobile. Ebbene il nudo proprietario è certamente un titolare di un diritto reale (nuda proprietà) sull’immobile ed inoltre occupa l’immobile, sicchè non può intendersi come detentore, né peraltro ai fini impositivi ha acquistato la soggettività passiva quale possessore perché totalmente assorbita dal diritto reale di abitazione del genitore che è un diritto che contiene la disponibilità del bene. 40
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Soluzione proposta : Figlio comproprietario b) la riferibilità del comma 681 al “soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile” si deve intendere riferibile a colui che non sia titolare di un diritto reale che lo avrebbe qualificato come soggetto passivo Tasi in qualità di possessore, così escludendo dal novero il nudo proprietario, che invece rileverà quale soggetto passivo Tasi in qualità di occupante autorizzato dal possessore. 41
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Problematica coniuge superstite e figlio erede, il genitore contrae nuove nozze e adibisce l’immobile, di cui peraltro è comproprietario pro quota insieme al figlio nato dal primo matrimonio, a residenza della nuova famiglia. Quindi detto genitore muore a sua volta, lasciando erede il figlio nato dal primo matrimonio ed il coniuge in seconde nozze. Chi è come tassiamo ? 42
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Soluzione proposta : difettando il presupposto della proprietà esclusiva del coniuge deceduto, in quanto comproprietario con il figlio di prime nozze per via dell’acquisto iure successionis per la morte del suo genitore, l’attuale coniuge superstite non acquista il diritto di abitazione perché egli non è proprietario dell’immobile ed il suo coniuge defunto a sua volta non era proprietario esclusivo, ma compartecipe nel diritto di proprietà con il figlio nato in costanza del precedente matrimonio. - Va comunque rilevato che vi è parte di dottrina che ritiene il diritto di abitazione riconoscibile anche quando vi sia una comproprietà dei coniugi o di un coniuge con soggetti terzi. 43
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario Con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, il giudice può assegnare ad uno dei coniugi separati, il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli sia questi minorenni o maggiorenni non autosufficienti ex art. 337 sexies del codice civile. Il diritto di godimento (che prescinde dalla titolarità sull’immobile di un diritto di proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniugi), viene meno qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio, o contragga nuovo matrimonio. Al pari dell’assegnazione anche per la revoca necessita il provvedimento giudiziale in quanto non opera in via immediata al verificarsi delle predette situazioni che devono essere verificate e valutate dal giudice cui soltanto spetta di valutare l’opportunità o meno di revocare il provvedimento di assegnazione, in relazione all'interesse del minore. 44
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario ai fini IMU Art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L n.44 (aggiunto in sede di conversione in legge n.44 del ) Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. NB : e’ disposizione pienamente in vigore e non è stata oggetto di abrogazione implicita 45
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario Benchè trascrivibile il provvedimento di assegnazione non attribuisce un diritto di natura reale di godimento (anche nell’ipotesi di comproprietà fra i coniugi), bensì un diritto “personale” di godimento. AI FINI IMU: l’art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L n.44, ebbe a stabilire che l’assegnazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. (fictio iuris) PER LA TASI : NON VI E’ UNA DISPOSIZIONE ANALOGA sicchè rilevano gli eventuali diritti reali su quell’immobile- Contra Faq FAQ n22 46
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario FAQ n22 “Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? Risposta: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune”. COMMENTO Soluzione assolutamente NON CONDIVISIBILE, in palese violazione del principio costituzionale della riserva di legge (art.23 Cost.) per difetto di norma primaria. 47
CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario nella TASI SOLUZIONE PROPOSTA: Allo stato dell’arte della legislazione, pertanto, nel pieno rispetto del presupposto impositivo della Tasi (comma 669) e delle soggettività sancite dai commi 671, 672 e 673, il coniuge assegnatario è soggetto passivo Tasi: a) in qualità di possessore se titolare di un diritto reale sull’immobile, secondo le regole civilistiche; b) quale detentore in tutti gli altri casi. - Secondo Anci Emilia Romagna nella “Nota di lettura Tasi e D.L convertito” pag.5 : “ Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione Come già osservato nella nota di lettura 18 marzo 2014, prot. 86, la disciplina TASI non reca una disciplina specifica per il caso dell’ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, che quindi deve seguire le regole ordinarie, con la conseguenza che in caso di abitazione in piena proprietà al coniuge non assegnatario questo sia tenuto a versare la TASI in qualità di possessore nella misura del per cento, mentre il coniuge assegnatario verserà la restante parte.” 48
IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO - GLI IMMOBILI ASSOGGETTATI A TASI Co. 667 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli Definizioni attinte dalla disciplina IMU: AREE EDIFICABILI: i suoli che rientrano nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali (ICI-IMU ed imposte erariali) FABBRICATI: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (ICI/IMU). Catastalmente per U.I.U. si intende ogni parte di un immobile urbano od anche un intero fabbricato o un complesso di fabbricati ovvero un area, il quale produca o sia capace di produrre un reddito separato, abbia una utilità indipendente ed è perciò capace di produrre un reddito nettamente distinguibile da un maggior complesso, appartenga allo stesso proprietario (autonomia funzionale e reddituale) ABITAZIONE PRINCIPALE: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nonché quelle equiparate per legge e assimilate per regolamento 49.
LE AREE EDIFICABILI Problematica: Come rilevano i terreni edificabili condotti da C.D. o I.A.P. ai fini della Tasi EXCURSUS ICI-IMU Art.13 co.2 D.L. Monti - Art. 2 lett. b) D.Lgs. n.504/92 b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell‘articolo 9 sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 50
LE AREE EDIFICABILI EXCURSUS ICI-IMU – INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE AI FINI ICI Corte di Cassazione,ord.nn e del 29/07/2011 sent. n e del , sent.n del 30/06/2010; Corte di Cass.sent.n del 21/12/2009 la c.d. finzione giuridica di cui all’art.2,lett.b), D.Lgs n.504/1992 NON ATTIENE ALLA DEFINIZIONE DELL ’ OGGETTO D ’ IMPOSTA ma AL TRATTAMENTO DA APPLICARE ALL ’ OGGETTO D ’ IMPOSTA, quale trattamento agevolato – NORMA AGEVOLATIVA trattasi di AGEVOLAZIONE DI NATURA OGGETTIVA poiché ATTIENE ALLA NATURA DEL FONDO e si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area conduzione DIRETTA DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO A I FINI IMU LA CIRC. N.3/D.F. DEL 2012 SULLA STESSA LINEA DELLA CASSAZIONE E DEFINISCE COME AGEVOLAZIONE IL DISPOSTO DI CUI ALL ’ ART.2 DEL D. LSG. N.504 « LA CONSIDERAZIONE DELL ’ AREA COME TERRENO AGRICOLO HA QUINDI CARATTERE OGGETTIVO …. E VALE SIA PER IL COMPROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO CHE PER GLI ALTRI COMUNISTI 51
LE AREE EDIFICABILI Problematiche: 4)Come rilevano i terreni edificabili condotti da C.D. o I.A.P. ai fini della Tasi ? Soluzione A Se il trattamento ICI –IMU non attiene alla qualificazione oggettiva ma è solo una agevolazione di trattamento, ai fini TASI non si estende l’agevolazione, sicchè il terreno edificabile utilizzato e condotto direttamente per l’attività agricola rileva come AREA EDIFICABILE con base imponibile ex art.5 D.Lgs. n.504 Soluzione B La equiparazione ha natura oggettiva, sicchè l’area edificabile condotta da C.D. o IAP, deve intendersi dal punto di vista dell’oggetto della tassazione come terreno agricolo sicchè così va considerato anche ai fini della Tasi. 52
LE AREE EDIFICABILI FAQ 9 Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI. Risposta: Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. RISPOSTA CONDIVISIBILE 53
AREE EDIFICABILI Come rilevano i terreni edificabili direttamente condotti da C.D. o I.A.P. ai fini della Tasi ?, Non Tassabili perché da considerarsi terreni agricoli, perché: la modifica del co.669 ad opera dell’art.2 lett. f del D.L. n.16 fa esplicito riferimento alle definizioni per l’IMU non più limitate alla sola abitazione principale; la dizione «in ogni caso» riferita ai terreni agricoli oltre che ricomprendere anche quelli incolti non appartenenti ai C.D. o IAP può intendersi anche riferita alla aree edificabili condotte perché rilevano ai fini IMU come terreni agricoli non è pensabile che il medesimo immobile che ai fini IMU e TASI abbia lo stesso criterio determinativo della base imponibile, possa per la TASI assumere un valore differente da quello che si deve considerare per l’IMU 54
LE AREE EDIFICABILI FAQ 10 L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge. Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013. Risposta: La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune. RISPOSTA CONDIVISIBILE 55
I FABBRICATI La definizione di fabbricato ai fini IMU/TASI Art. 2 D.Lgs. n.504/92 - Definizione di fabbricati e aree [1] Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a)per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; CONSIDERAZIONI Dal punto di vista oggettivo l’abitazione principale è un fabbricato, che si differenzia per la sua specifica «definizione» riportata nell’art.13 del D.L. n.201 del 2011 (nel testo vigente nel 2014) 56
I FABBRICATI Il momento impositivo coincide con la giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto Oggetto d’imposta sono i fabbricati iscritti in catasto, ma anche quelli che ultimati o utilizzati non sono (ancora) iscritti, anche gli immobili abusivi, nonché quelli privi del certificato di abitabilità/agibilità (Cass.n.14820/10) Il fabbricato è gravato di imposta non necessariamente dalla data di attribuzione della rendita catastale, bensì dal momento in cui è ultimato o utilizzato se antecedente 57
I FABBRICATI Per i fabb.ti di nuova costruzione, la data di ultimazione dei lavori (ovvero quella anteriore di utilizzazione del bene) assume rilievo soltanto nella ipotesi in cui l’immobile non sia stato iscritto in catasto, visto che tale è il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo ex plurimis, Corte di Cassazione, sez.trib. n.9912 del ; sez.trib.sent.n del 16/12/2011; sez.trib.ord.n del 11/11/2011 La data di ultimazione dei lavori può farsi senz’altro decorrere dalla data di iscrizione al catasto dei fabbricati. (Cassazione nn /2008, 22808/2006). 58
I FABBRICATI Sent C ass. n del n.7905/ /06 n del 16/12/2011; Ord.n del 11/11/2011 In tema ICI, (e quindi anche per l’IMU/TASI) ai fini della decorrenza del tributo, l'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l'unità stessa sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata ad imposta, per cui solo nel caso di fabbricato di nuova costruzione non iscritto, il tributo decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione 59
LE CATEGORIE FITTIZIE Introdotte nel Catasto per poter permettere l’identificazione di particolari unità prive di rendita, proprio per questo non sono denunce obbligatorie, ma ai soli fini inventariali sono iscritte nel catasto fabbricati Dette unità possono assumere ai fini impositivi IMU/TASI la natura di aree edificabili o di fabbricati o addirittura come entità fisiche diverse da quelle appena menzionate e quindi non rilevanti ai fini della tassazione in quanto escluse dal presupposto impositivo sia della Tasi che dell’Imu. F/1 Aree Urbane F/2 Unità Collabenti F/3 Fabbricati o porzioni in corso di costruzione F/4 Fabbricati o porzioni in corso di definizione F/ 5 Lastrici solari 60
LE CATEGORIE FITTIZIE F/1 Area Urbana area risultante dalle demolizioni totali o parziali di unità immobiliari area derivata da distacco da “corti comuni” aree costituenti “beni comuni non censibili” pertinenze scoperte esclusive” l’area (ante stralcio) compartecipa alla consistenza del fabbricato cui è dedicata, allorquando viene generata l’area urbana (a seguito di frazionamento) si rettifica anche il fabbricato la cui rendita si contrae la generazione di area urbana tramite apposita particella o subalterno non costituisce automaticamente area fabb.le salvo che l’area non rientri nella previsione di piano fra le zone edificabili. il concreto sfruttamento edilizio, che si apprezza tale dall’inizio dei lavori, consente ex art. 5, co.6, D.Lgs. n. 504/1992, di considerare l’unità alla stregua di un area edificabile. 61
LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente Si intende ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trovano, non sono utili ed atti a produrre un reddito proprio e, cioè non sono idonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell’accentuato livello di degrado (ruderi, strutture cadenti, fatiscenti, diroccati, pericolanti ) ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (assenza di allacci alle reti dei servizi pubblici energia elettrica, acqua, gas) NON SONO TALI GLI IMMOBILI NON ULTIMATI (allo stato grezzo, senza impianti perché non sono mai stati fabbricati) 62
LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente Regole catastali E’ utilizzabile nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo (collabente) in quanto non recuperabile se non mediante lavori di manutenzione straordinaria Nella redazione del documento in particolare: è opportuno redigere relazione tecnica; la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull’Elaborato planimetrico avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano preesistenti. Per introdurre in atti un immobile collabente occorre utilizzare le seguenti causali: se proviene da Catasto Terreni “denuncia di nuova costruzione” se già presente al Catasto Urbano: “variazione della destinazione”, da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a unità collabente. Nel campo della relazione tecnica va indicato il numero di protocollo di rilascio del Certificato di Collabenza del Comune (L.662/96, art. 3, comma 55); 63
LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO FABBRICATI (Tesi rigoristica) il terreno è area di sedime di un fabbricato ed in virtù del principio di specialità non può essere autonoma area edificabile; l’art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504 definisce come fabbricato l’unità immobiliare iscritta nel catasto… considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione; la rendita pari a zero in linea teorica non incide sul bene oggetto di tassazione ma sulla sua base imponibile; ved. Cass. n.4308 del PRO AREA EDIFICABILE (Tesi economica) la dichiarata e verificata collabenza impedisce di considerare l’immobile quale unità immobiliare che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; Trattasi di vere e proprie aree edificabile in quanto spesso per le aree degradate lo strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero o addirittura la delocalizzazione, sicchè rientrano a pieno titolo nella definizione ordinaria di cui all’art.2 e non in quella di cui all’art.5 co.6 una volta recuperato l’immobile necessita un nuovo accatastamento Ved. C.d. S. n.1731/
LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO FABBRICATI (Tesi rigoristica/oggettiva) il terreno è area di sedime di un fabbricato ed in virtù del principio di specialità non può essere autonoma area edificabile l’art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504 definisce come fabbricato l’unità immobiliare iscritta nel catasto… considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione l’immobile è iscritto in catasto fabbricati la rendita pari a zero in linea teorica non incide sul bene oggetto di tassazione ma sulla sua base imponibile 65
LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO AREA EDIFICABILE (Tesi economica) la dichiarata e verificata collabenza impedisce di considerare l’immobile quale unità immobiliare che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale Trattasi di vera e propria area edificabile in quanto spesso per le aree degradate lo strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero o addirittura la delocalizzazione, sicchè rientrano a pieno titolo nella definizione ordinaria di cui all’art.2 e non in quella di cui all’art.5 co.6 una volta recuperato l’immobile necessita un nuovo accatastamento la capacità economica del bene e fa prevalere il valore del suolo rispetto alla svuotata capacità reddituale del fabbricato collabente. A rigore di tale prospettazione, le unità immobiliari accatastate in F/2 sono comunque soggette alla tassazione delle imposte comunali sugli immobili perché esprimono un potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe. Cass del C.d. S. n.1731/
LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente Soluzione proposta Posto che in F/2, possono rientrare quelle unità che, nonostante il degrado, risultino comunque catastalmente individuabili e perimetrabili, l’apprezzabilità ai fini Imu, Ici e Tasi delle unità collabenti quali aree edificabili, si verifica solo e se, e, principalmente, da quando, si attiva l’utilizzazione edificatoria, tramite l’inizio dei lavori, dell’area di sedime dei fabbricati collabenti ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 del
LE CATEGORIE FITTIZIE F/3 fabbricati in corso di costruzione La categoria F/3 si utilizza nel caso di costituzione di nuove unità immobiliari che al momento dell’accatastamento non risultano ultimate e quindi non capaci di produrre reddito autonomo Vi rientrano i fabbricati o parti di essi ancora in corso di costruzione per i quali è facoltativo l’accatastamento Più che accatastamento è una richiesta di identificazione catastale in previsione, di cessione di edifici al grezzo o addirittura alle sole strutture portanti 68
LE CATEGORIE FITTIZIE F/3 fabbricati in corso di costruzione In quanto solitamente utilizzate per l’accatastamento di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati, l’immobile durante la vigenza di detta categoria catastale non potrà che rilevare come area edificabile, con la sola eccezione dell’immobile parzialmente ultimato ma utilizzato durante i lavori edilizi di suo completamento. In tal caso qualora la porzione utilizzata costituisca un minimo modulo inventariale essa va considerata come autonomo fabbricato e come tale da tassare, mentre la restante parte dell’immobile o del compendio di immobili in corso di costruzione, rimane area edificabile. 69
LE CATEGORIE FITTIZIE F/4 Unità in corso di definizione In corso di definizione implica la non conoscenza esatta dell’estensione dell’unità immobiliare e vanno compresi in F/4 quelle porzioni di fabbricato già ultimato non ancora definite funzionalmente o strutturalmente: riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte le aree scoperte all’interno del lotto destinate ad essere successivamente edificate (edificazione su area di corte) il ritardo nella suddivisione degli spazi scoperti disponibili da poter alienare, successivamente all’accatastamento, ai proprietari di unità immobiliari esistenti all’interno del lotto il ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati destinati ad attività commerciale o a box la costituzione di porzioni di vano a causa di ristrutturazione siano abbattuti muri divisori tra varie unità di proprietà di una medesima ditta 70
LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Per lastricato solare si deve intendere quella superficie piana che è posta a copertura dell’edificio, di cui forma parte integrante. La funzione essenziale del lastricato è, pertanto, quella della copertura dell’edificio al pari del tetto e conserva tale scopo fino a quando non viene interessato da lavori edilizi di costruzione 71
LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Questione Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ? Soluzione negativa il lastricato solare, anche durante i lavori rimane non oggettivamente ed autonomamente definibile ai fini dell’Ici/Imu e quindi Tasi, rimanendo il tributo(i) dovuto solo per il fabbricato sottostante. Mentre l’erigendo fabbricato, allorquando, terminato, accatastato o utilizzato, sarà un autonomo bene rilevante ai fini impositivi come unità immobiliare distinta da quella del fabbricato sottostante, salvo le ipotesi di fusioni o ampliamenti di quest’ultimo. 72
LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Questione Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione negativa Giurisprudenza a conforto - Corte di cassazione sent /2004 : per la determinazione della base imponibile Ici di un appartamento in costruzione al primo piano dell'edificio, non trova applicazione l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), bensì l'art. 2, comma 1, lett. a) che per fabbricato intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza 73
LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione negativa Giurisprudenza a conforto - Corte di cassazione n un ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato, ribadisce, in merito al rapporto tra il fabbricato e l’area su cui esso insiste, l’unitarietà, “nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta, si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata”. Conclude, quindi, il giudicato che “per la determinazione della base imponibile di un appartamento in costruzione al primo piano dell’edificio, quindi, non trova applicazione l’art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell’area (individuando come base imponibile, il valore dell’area stessa), ma l’art. 2, comma 1, lett. a), che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell’area (individuando come base imponibile, il valore dell’area stessa)”. il comune non poteva assoggettare a Ici l'area su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo piano, non essendovi altra “area fabbricabile” che quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno (Cass. n /2006)”. 74
LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione POSITIVA Giurisprudenza a conforto Cass. 9 maggio 2014, n secondo la quale la previsione di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992 “è riferibile anche alle ipotesi di un’area sulla quale è stata edificata un’abitazione in cui vi sia stato un ampliamento mediante sopraelevazione.” 75
LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione POSITIVA Giurisprudenza a conforto Cass. 9 maggio 2014, n “il meccanismo divisato dal legislatore è nel senso di non considerare ai fini Ici il fabbricato in corso di ristrutturazione e in suo luogo di considerare invece come fabbricabile l’area su cui lo stesso insiste. L’area cioè ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazione dell’immobile non viene completata. E questo perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l’area come se il fabbricato non esistesse. Ed anzi deve essere osservato che l’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 546 (504) cit. stabilisce che l’area su cui insiste la ristrutturazione è da considerarsi fabbricabile ai fini Ici anche in deroga all’art. 2, lett. b), D.Lgs. n
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? - Occorre fare riferimento all’art.13 co.2 del D.L. n.201 vigente nel Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. -Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 77 DEFINIZIONE TIPICA DI ABITAZIONE PRINCIPALE
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? -…… I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, …… -….. l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, -…… l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di piu' unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 78 ABITAZIONI PRINCIPALI «EQUIPARATE»
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI L'imposta municipale propria non si applica, altresi': a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 79 SONO ABITAZIONI EQUIPARATE O FATTISPECIE DI ESCLUSIONE OGGETTIVA ?
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Tesi pro assimilazione ex lege l’elencazione è riassuntiva di tutte le fattispecie di assimilazione operate nell’anno 2012 (D.L. n.102 del 2012) si collega alla esclusione per le abitazioni non di lusso sono tutte fattispecie che riconducibili all’utilizzo della unità immobiliare ad uso «abitazione principale» Da ciò ne conseguirebbe che siccome per l’IMU sono abitazioni principali, tali sono per la TASI : quindi tipologia di immobile: Abitazione principale che non può prevedere la soggettività passiva del detentore 80
L ‘ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? IMU REGIME PREVIGENTE Stralcio D.L. n Art. 2. Altre disposizioni in materia di IMU Co. 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio D.L. n Art. 2. Altre disposizioni in materia di IMU Co. 5 Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma. 82
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio D.L. n Art. 2 bis Altre disposizioni in materia di IMU Comma 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. 83
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio D.L. n Art. 2 bis Altre disposizioni in materia di IMU Comma 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. 84
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Fattispecie al : Abitazione principale ai fini IMU: 1. l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 2. un unico immobile nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale; 3. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, sempre se il comune l’abbia prevista nel regolamento Imu; 4. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata, qualora il comune l’abbia prevista nel regolamento Imu; 5. l’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, qualora il comune l’abbia prevista nel regolamento Imu; 6.le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 7.un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 85
Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Fattispecie ad oggi abitazione principale ai fini IMU ( Stralcio art.13 co.2 D.L. n.201) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale … nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. PRECEDENTE i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE ( parziale pro quota rendita- totale ) 86
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? COMODATO ( Stralcio art.13 co.2 D.L. n.201) REGIME ANNO 2014 I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale … nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. PRECEDENTE i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE ( parziale pro quota rendita- totale ) 87
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Fattispecie ad oggi abitazione principale ai fini IMU ( Stralcio art.13 co.2 D.L. n.201) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. PRECEDENTE (art. 13 co.10 D.L. n.201) ……nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. INTEGRAZIONE DELLA DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (dal 2015) 88
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI RESIDENTI ESTERO Art. 9-bis - IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero (in vigore dal 28 maggio 2014): “ 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.». 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”. 89
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio art.13 co.2 (ultimo periodo) L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 90
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio art.13 co.2 (ultimo periodo) L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; PRECEDENTE Art.2 Co. 4. D.L. n.102 del 2013 Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. 91
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI PECULIARIETA’ DELLE COOPERATIVA A PROPRIETA’ INDIVISA La peculiarità della cooperative edilizie a proprietà indivisa è che i soci aderiscono alla cooperativa allo scopo di ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato un alloggio. L’immobile entra nel patrimonio sociale ed in osservanza alle regolamentazione dei rapporti tra cooperativa e soci, le singole unità immobiliari del compendio sono concesse, con apposito verbale di consegna, in godimento ai soci i quali sono tenuti ad occupare l’immobile ed al versamento di un canone di godimento. Queste cooperative si differenziano da quelle a proprietà divisa o individuale perché in quest’ultime lo scopo dei soci è quello di ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio, mentre in quelle a proprietà indivisa gli alloggi costruiti non potranno essere assegnati in proprietà ai singoli soci in quanto l’oggetto sociale non si concretizza con l’assegnazione in proprietà, bensì nella realizzazione dell’alloggio e nella gestione del patrimonio costruttivo realizzato, salvo che la cooperativa non si trasformi in cooperativa a proprietà individuale. 92
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI FAQ 19 I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI? Risposta: Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto: -l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta; - il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte. Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando: l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale; la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio. 93
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio art.13 co.2 (ultimo periodo) L'imposta municipale propria non si applica, altresì: b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; PRECEDENTE Art. 2 co.4 D.L. n.102 A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI D.M ALLOGGIO SOCIALE E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie Rientrano nella definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari 2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, è definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. 95
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI D.M ALLOGGIO SOCIALI Sono housing sociale: EDILIZIA SOVVENZIONATA anche Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ovvero realizzata in via diretta dallo Stato e dalle regioni attraverso i comuni e le aziende pubbliche per la casa (ex IACP) con mezzi finanziari esclusivamente o prevalentemente pubblici e che è finalizzata essenzialmente alla locazione a canone contenuto per i ceti più poveri EDILIZIA AGEVOLATA ovvero realizzata da privati (promotori immobiliari o cooperative edilizie) con il concorso di finanziamenti pubblici (mutui a tasso minimo/agevolati o, anche, indicizzati); destinata a fornire alloggi in locazione o in proprietà a categorie sociali a reddito medio/basso. Anche gli operatori pubblici (ex IACP) possono concorrere con i privati per ottenere i finanziamenti regionali (destinati ad abbattere il tasso d’interesse o a ridurre il fabbisogno di accesso al credito) EDILIZIA CONVENZIONATA che nasce da un complesso di norme (verte essenzialmente sul diritto di superficie ) ed è realizzata direttamente dai privati con copertura dei costi a carico degli stessi. Essa è sorretta da apposita convenzione tra soggetto beneficiario dell’area ed il Comune relativamente alle modalità di utilizzazione della medesima e prevede la concessione ai privati delle aree a costo contenuto e agevolazioni sugli oneri di concessione 96
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI ALLOGGIO SOCIALI Art.10 co. 3 D.L , n.47 : “ Si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e della case-rifugio di cui all’art.5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119. Ai fini del presente articolo si considera altresì alloggio sociale l’unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d’uso, comunque non inferiore a quindici anni, all’edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita o assegnazione, per un periodo non inferiore a otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n.1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968.” NON ANCORA APPLICABILE PER LA IMU O TASI PERCHE’ NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO 97
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio art.13 co.2 (ultimo periodo) L'imposta municipale propria non si applica, altresì: c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; PRECEDENTE Art. 4 co12-quinquies D.L. n.16 del Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 98
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate ? Stralcio art.13 co.2 (ultimo periodo) L'imposta municipale propria non si applica, altresì: d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. PRECEDENTE Art. 2 Co. 5 D.L. n.102 Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai fini della soggettività Tasi, per questa tipologia di immobili e soggetti, non dovrebbe rilevare alcun altro soggetto passivo se non il possessore, nella specie il militare in servizio permanente. 99
L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI LETTURA ALTERNATIVA ALLA CONSIDERAZIONE COME ABITAZIONE PRINCIPALE «ASSIMILATE PER LEGGE» a) L’elencazione dell’ultimo periodo del co.2 dell’art.13 del D.L. n.201 è una esclusione oggettiva e non già una conseguenza dell’apprezzamento di quelle fattispecie come abitazione principale b) Gli immobili predetti non sono abitazioni principali per definizione ma per trattamento sicchè per l’IMU si tassano come tali, mentre per la Tasi si applica la aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale, ma il tributo si ripartisce fra possessore e detentore essendosi verificata la duplice relazione soggettiva sull’immobile 100
I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI S’intendono rurali gli immobili per i quali sussistono le condizioni previste dall’art.9 co.3 e 3bis del D.L. n.557 del 1993 e succ. mod. L’art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993 prevede che ” Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”. Ai fini catastali detti immobili si considerano rurali se censiti in categoria D/10 ovvero in altra categoria catastale ma con annotazione in atti che presentano le caratteristiche di ruralità 101
I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Legge n 124/2013 di conversione del D.L. n.102/2013 Articolo 2, comma 5-ter Retroattività dell’istanza di ruralità Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n° 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. 102
I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA NEL 2011RURALI dal 1 gennaio 2006 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA ENTRO IL RURALI dal 1 gennaio 2007 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA DOPO IL RURALI dalla data di presentazione ISTANZA NON PRESENTATA E NON ACCATASTATI D/10NON SONO RURALI sino alla presentazione di DOCFA variazione con accatastamento in D/10 o annotazione ruralità 103
I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2014, n. 422 Il successivo decreto legge n. 201 (convertito con la legge n. 214/11) ha poi previsto, all’articolo 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al suddetto decreto legge n. 70/11 producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo", se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge n. 201/2011. Infine il decreto legge n. 102 (convertito con la legge n. 124/13) ha previsto, all’articolo 2, comma 5 ter, che il suddetto articolo 13, comma 14 bis, del decreto legge n. 201/11 debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge n. 70/11 e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui all’articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda ex articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11 non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/11, quanto la data di entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del decreto legge n. 201/11), il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e
I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – IMU - TASI IMU Art. 1 co. 708 L. n.147 del 2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del TASI Non è prevista alcuna esenzione Art. 1 co. 678 L. n.147 del 2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 105
ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/ Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. Valgono le stesse esenzioni già previste per l’ICI e poi per l’IMU 106
CONFRONTO ESENZIONI TASI/IMU Le esenzioni previste per l’IMU non applicabili per la TASI: - Abitazioni principali anche quelle classate in A/1 – A/8 e A/9 -Fabbricati rurali ad uso strumentale -Fabbricati merce 107
I FABBRICATI MERCE IMU art.13, co. 9-bis, D.L. n.201/2011 A decorrere dal 1°gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.” per il 2013, l’art.2, D.L 102/2013, L.124 del 28/10/2013 ha escluso gli immobili merce dal pagamento della sola seconda rata 108
FABBRICATI MERCE BENI MERCE DELL’IMPRESE DI COSTRUZIONE risoluzione n.11/DF del nel concetto di “fabbricati costruiti” si può far rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art.3, commi 1, lett.c), d ), e f) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 ciò in virtù dell’equiparazione operata dall’art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU – tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori i fabbricati oggetto di interventi di recupero, pertanto, sono esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione 109
FABBRICATI MERCE BENI MERCE DELL’IMPRESE DI COSTRUZIONE Per impresa di costruzione va intesa anche quella che pur non essendo previsto nell’oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili costruisca al fine di vendere un fabbricato o impresa di costruzioni: è l'impresa che, anche occasionalmente, e anche tramite appaltatori, svolge attività di produzione di immobili per la successiva rivendita o impresa che ha realizzato interventi di recupero: si considera tale l'impresa che, anche tramite appaltatori, ha eseguito interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978 (ora trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/ Testo unico sull'edilizia) o impresa che ha per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di fabbricati: è l'impresa che, oltre che per espressa previsione negli atti societari, svolge effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti o cooperativa edilizia: si tratta delle cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai soci. o imprenditore di fatto: viene considerato imprenditore di fatto, le cui cessioni immobiliari sono soggette a Iva, colui che ha realizzato un complesso immobiliare destinato non al proprio uso o a quello della famiglia, bensì alla vendita a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo( L’immobile ultimato va iscritto nelle rimanenze di magazzino l’immobile perde la destinazione di bene merce se viene locato (anche per breve periodo) o utilizzato I BENI MERCE NON SONO ESENTI PER LA TASI 110
ALTRE FATTISPECIE DI ESENZIONI VALEVOLI PER L’IMU E PER LA TASI Oltre alle misure agevolative collegate al regime Tasi, possono trovare applicazione anche quelle già vigenti e generalizzate per tutti i tributi di competenza degli enti locali e cioè quelle previste: dall’art.1 co.86, L. 28 dicembre 1985, n.549, per il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi; dall’art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, secondo il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti e ciò a prescindere dall’esame delle modalità di svolgimento dell’attività (esenzione di puro stampo soggettivo) 111
ESENZIONE POTENZIALE PER LA TASI/IMU Un'altra agevolazione potenziale per la Tasi e IMU è quella prevista dall’art.24 del Decreto Legislativo n.133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia ) pubblicato nella GU Serie Generale n.212 del in base al quale i comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. D.L Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio 1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. 2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. 112
LA BASE IMPONIBILE TASI BASE IMPONIBILE 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Art.13 D.L. n.201 co 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. co.4 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:……. 113
BASE IMPONIBILE TASI Problematiche: 1)E’ possibile che un bene assoggettato ad IMU e TASI possa avere una base imponibile differente ? a)NO – perché il riferimento del co.675 «la base imponibile è quella prevista per l’imu» si riferisce alla base imponibile IMU prevista per quell’immobile sicchè la determinazione della base imponibile IMU e TASI è la stessa (50% storici ed inagibili, edificabili condotte da agricoltori) b)SI – perché il riferimento del co.675 alla base imponibile IMU concerne i criteri determinativi sicchè può accadere che le base imponibili siano divergenti ( 100% per storici ed inagibili). 114
AGEVOLAZIONI TASI RIDUZIONI E/O ESENZIONI FACOLTATIVE 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. (SOPPRESSO) PER TARI 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 115
ULTERIORI AGEVOLAZIONI Comma 682. (Contenuto necessario regolamento IUC) Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2 ) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 116
ALIQUOTE TASI ALIQUOTA DI BASE 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. CONSIDERAZIONI: è la norma primaria che riconosce la facoltà del comune di determinare delle riduzioni di aliquote fino al loro azzeramento, sicchè la delibera in tal senso è legittima perché non viola la norma, non abusa delle funzioni e competenze va rammentato che la TASI è una componente della IUC e si deve armonizzare nella determinazione delle aliquote con quelle previste dall’IMU per via dei vincoli previsti sicchè è più che ragionevole e non certo discriminatorio che la Tasi sia gravante solo sugli immobili non soggetti ad IMU o se soggetti su quelli con minore carico di aliquota 117
ALIQUOTA SPECIFICA ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui all’articolo 676 del presente articolo. Sono fabbricati rurali ad uso strumentale, quelli di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 con categoria catastale attribuita D/10 ovvero se in altra categoria catastale con annotazione di ruralità in catasto L’aliquota NON PUO’ ESSERE SUPERIORE all’ 1 per mille, ma può essere ridotta anche fino all’azzeramento 118
POTERE DI DIFFERENZIARE LE ALIQUOTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. Considerazioni: 1)la facoltà di differenziare le aliquote appare ampia collegata sia alla tipologia ( qualificazione ai fini IMU - categoria catastale) che per l’uso ( settore di attività e destinazione concreta) 2)è possibile utilizzare i predetti criteri distintivi sia in via alternativa ovvero simultanea 3) non è previsto il criterio di differenziazione collegato alla localizzazione dell’immobile 4) la destinazione dell’immobile non necessariamente deve essere riferibile a quella possessore 119
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677 1° periodo ( primo limite) Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 2° periodo (secondo limite) Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 120
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677 Il 1° limite ( somma di aliquote) Si considera per tutti gli immobili attinti da IMU: - Fabbricati (aliq. max 10.6 per mille) -Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 (aliq. max 6 per mille) -Aree edificabili (aliq. max 10.6 per mille) Il 2° limite (aliq. max Tasi 2,5 per mille) Per tutti gli immobili attinti da Tasi -Fabbricati; -Abitazioni principali ed equiparate -Aree edificabili 121
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE LIMITAZIONI DELLE ALIQUOTE CONSIDERAZIONI: Sono dei limiti che operano simultaneamente se l’immobile è soggetto ad IMU e TASI, mentre se l’immobile non è soggetto ad IMU opera solo il limite del 2,5 per mille dell’aliquota TASI il rispetto del limite dal co.677 viene posto in rilievo per «ciascuna tipologia di immobile» e non già per ciascuno soggetto passivo per quell’immobile di IMU e TASI RISCHIO : se quell’immobile è soggetto a IMU (anche solo per quota) da IMU e TASI se per l’IMU si è all’aliquota massima, quell’immobile non può scontare TASI SOLUZIONE: Armonizzare le aliquote TASI ed IMU, riducendo quella IMU in misura corrispondente all’aliquota TASI che si vuole applicare. Così non si supera la soglia della somma e la Tasi sarà rimessa integralmente 122
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) ……… Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) ……… Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del CONSIDERAZIONI: E’ disposizione valevole solo per il 2014 Il superamento dei limiti è finalizzato al finanziamento di agevolazioni per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art.13 co.2 del D.L. n.201 lo 0,8 per mille è lo sforamento ai limiti (complessivo) nella misura massima la garanzia degli effetti equivalenti o inferiori attiene al carico relativo a quella tipologia di immobili, ma non al singolo immobile 124
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) ……… Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del PROBLEMATICHE -Cosa si intende per ammontare complessivo ? - Tutto il gettito derivante dallo 0,8 per mille deve essere utilizzato per le detrazioni ovvero se ne può stornare parte per dirottarne alle casse comunali ? 125
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE …. tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto- legge n. 201, del Tutto il gettito derivante dallo 0,8 per mille deve essere utilizzato per le detrazioni ovvero garantita l’equivalenza, l’eventuale extra gettito può essere distolto dalla citata destinazione ? -NO perché il superamento è condizionato al finanziamento delle detrazioni….. (condivisibile) -SI perché se raggiunta l’equivalenza l’eventuale residuo non è più ex lege vincolato ma può essere di libero incasso (tesi contraria allo spirito della norma) e l’aver il legislatore previsto anche l’inferiorità avalla questa tesi 126
I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille -Cosa si intende per ammontare complessivo ? -La somma degli eventuali sforamenti dei limiti per ciascuna tipologia di immobili, complessivamente non superiore a 0,8 per mille (tesi condivisibile) -Ved. CIRCOLARE Mef
RIEPILOGO ALIQUOTE ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA ALIQUOTA BASE: 1 o/oo RIDUZIONI: sino all’azzeramento INCREMENTI: per il 2014 non oltre il 2,5 o/oo FACOLTA’: differenziazione per settore di attività, tipologia, destinazione VINCOLO: la somma delle aliquote della Tasi e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile NON MAGGIORE ALLA MISURA MASSIMA PREVISTA DA LEGGE STATALE PER IMU al 31 dicembre
RIEPILOGO ALIQUOTE 129 TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2013 % IMU 2014 TASI o/ooAliquot Max IMU + TASI ABITAZIONE PRINCIPALE Base 0,4 Min 0,2 - Max 0,6 ESCLUSABase 1 Min 0 – Max 2,5 0,25% ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 –A/8 –A/9 Base 0,4 Min 0,2 - Max 0,6 Base 0,4 Min 0,2 - Max 0,6Base 1 Min 0 – Max 2,5 0,6 % ALTRI IMMOBILI IMMOB CO. 9 Base 0,76 Min. 0,46 – Max 1,06 Min.0,4 – Max. 1,06 Base 0,76 Min. 0,46 – Max 1,06 Min.0,4 – Max. 1,06 Base 1 Min 0 – Max 2,5 1,06% IMMOBILI ESENTI O ESCLUSI IMU RURALI strumen. = Min 0,1 - Max 0,2 = Base 1 Min 0 – Max 2,5 Min. 0 max 1 0,25% 0,1 %
POTERE DI DIFFERENZIARE LE ALIQUOTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. Considerazioni: 1)la facoltà di differenziare le aliquote appare ampia collegata sia alla tipologia (categoria catastale) che per l’uso ( settore di attività e destinazione concreta) 2)è possibile utilizzare i predetti criteri distintivi sia in via alternativa ovvero simultanea 3) non è previsto il criterio di differenziazione collegato alla localizzazione dell’immobile 4) non è chiaro che sulla medesima unità immobiliare siano possibili differenti aliquote collegate all’utilizzo soggettivo che può essere diverso tra i soggetti passivi sia fra possessori e detentori, che fra coobbligati 130
DICHIARAZIONE IUC DICHIARAZIONE 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Considerazioni: 1)il modello dovrebbe essere predisposto dal comune 2) rimangono in vigore le regole vigenti in tema di dichiarazione IMU 131
DICHIARAZIONE VARIAZIONE 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 132
DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Ved. D.M. del Considerazioni: Non è chiaro se il soggetto passivo occupante debba presentare la dichiarazione TASI In prima applicazione in merito alla individuazione dei soggetti passivi occupanti può essere utile la ricognizione degli elenchi Tares 133
DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU In via generale NON deve essere presentata la dichiarazione imu: quando la dichiarazione ici è compatibile quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3-bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463 (MUI) per tutte le fattispecie riguardanti variazioni catastali soggettive o oggettive rilevabili dai dati catastali in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti 134
DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU Nello specifico, NON DEVE essere presentata la dichiarazione imu: NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO PER L’IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ( ad eccezione coniugi che hanno la residenza in immobili diversi situati nello stesso comune il cui obbligo dichiarativo è a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale) NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI APPARTENENTI AD ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI ASSIMILATI DAL COMUNE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 135
DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU DEVE essere presentata la dichiarazione IMU: nei casi di acquisto, vendita o mutamento del valore delle aree edificabili per i contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1 luglio 2010 per gli immobili dei residenti all’estero assimilati dal comune all’abitazione principale per gli immobili di interesse storico ed artistico per gli immobili oggetto di locazione finanziaria quando si costituisce o si estingue sull’immobile un diritto reale di godimento per gli immobili non più inagibili o inabitabili (perdita del diritto alla riduzione) 136
DICHIARAZIONE TASI CONSIDERAZIONI: Non è previsto alcun modello dichiarativo formale, sicchè tocca al comune predisporlo e renderlo disponibile; Nel caso di immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e il detentore sono tenuti alla presentazione della dichiarazione; E’ facoltà del detentore dichiarare un valore imponibile diverso da quello del possessore; E’ possibile predisporre una dichiarazione unica TARI-TASI; Se il possessore non cede la detenzione la dichiarazione IMU può valere come dichiarazione Tasi; Dubbi sul potere comunale di anticipare il termine di presentazione della dichiarazione 137
IL VERSAMENTO (strumenti di versamento e codici tributo) Comma 688 (1° periodo) Il Versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. CONSIDERAZIONI: si provvede solo con F24 o versamento conto corrente dedicato da 1 ottobre per versamenti oltre € 1000 o per operare compensazioni solo F 24 online 138
IL VERSAMENTO (strumenti di versamento e codici tributo) D.M Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI). (GU Serie Generale n.122 del ) Art. 1 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale Testo in vigore dal 23/05/ Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 2. Il contribuente puo' effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito. Art. 2 Numero e intestazione del conto corrente postale Testo in vigore dal 23/05/ Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: , valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non e' ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. 2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili e' obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI». 139
IL VERSAMENTO (strumenti di versamento e codici tributo) D.M Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI). (GU Serie Generale n.122 del ) Art. 1 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale Testo in vigore dal 23/05/2014 Art. 3 Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento 1. La societa' Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalita' tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonche' le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili. 3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalita' esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi. 4. In ogni caso, la societa' Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione. 140
IL VERSAMENTO (strumenti di versamento e codici tributo) Art. 4 Disponibilita' gratuita dei bollettini 1. La societa' Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell'allegato 3, assicurandone la disponibilita' gratuita presso gli uffici postali. Art. 5 Bollettini di versamento prestampati 1. Il comune puo' inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel successivo Allegato La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare e' disponibile sul sito 141
IL VERSAMENTO (strumenti di versamento e codici tributo) 142 Allegato 1 1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art.1, e' caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di 1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896; 1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con ; 1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell'importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l'importo totale del bollettino; 1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocita' del dato, come di seguito descritto: primo byte: ultima cifra dell'anno di riferimento del tributo (4=2014, 5=2015, ecc ); dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, G=07, H=08, I=09, L=10, M=11); dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale; dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l'obbligo di univocita' del valore nell'ambito dell'anno; dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.
143 TASI Codici Tributo (strumenti di versamento e codici tributo) Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E 3958TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif 3960TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif 3961TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif 3962TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 3963TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI
IL VERSAMENTO (termini) Comma 688. (5° periodo) Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Comma 688. (6° periodo) È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno CONSIDERAZIONI: non vi è potere comunale di stabilire le rate e le scadenze, per la TASI i termini di pagamento sono quelli previsti per l’IMU e E’ nell’ambito per potere comunale per situazioni particolari ed eccezionali differire il pagamento o considerare tempestivi i pagamenti effettuati entro una determinata data 144
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (7 ° periodo) Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. CONSIDERAZIONI: Regole per il versamento a regime sulla falsariga delle prescrizioni per l’IMU; Non valido per l’anno 2014; 145
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (8° Periodo) L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Comma 688. (9° Periodo) I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 146
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (10° Periodo) A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. CONSIDERAZIONI: Per l’anno 2014 non vi è obbligo di invio da parte del Comune di alcun modello di pagamento pre-compilato, quindi la TASI va in autoliquidazione Per l’anno 2015, la norma NON IMPONE al Comune la liquidazione, ma gli addossa un onere di assistenza al contribuente, per cui questo comma non significa che dal 2015, la Tasi va in liquidazione d’ufficio 147
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (11° Periodo) Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio CONSIDERAZIONI: regola che vale solo per 2014 non essendo applicabile la regola del versamento a regime per difetto di precedenti deliberazioni di aliquota applicabilità limitata per i comuni che hanno deliberato aliquote e detrazioni (e non necessariamente il regolamento) ed inviato al portale per la loro pubblicazione ENTRO IL 23 MAGGIO vale anche se la delibera di fissazione aliquote fosse stata provvisoria in attesa delle scelte definitive entro il termine di approvazione del bilancio 148
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (12° Periodo) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. CONSIDERAZIONI: solo per quei comuni che non hanno inviato; slittamento del versamento della prima rata al 16 ottobre; obbligo invio delibere su aliquote, detrazioni e regolamento entro il 10 settembre; regola valevole anche per chi ha già deliberato ed intende modificare le aliquote, che deve inviare anche la delibera sul regolamento se non già fatto 149
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (13° Periodo) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. CONSIDERAZIONI: solo per mancato invio; aliquota 1 per mille per tutte le tipologie di immobili; valenza del limite di somma (aliquota Tasi o aliquote Imu ?) unico versamento inapplicabilità dell’eventuale regolamento approvato dopo il 10 settembre ma entro il 30 settembre 150
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (14° Periodo) Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la Tasi è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. CONSIDERAZIONI: mancato invio e mancata previa determinazione della percentuale occupante ( per tutte le tipologie di immobili) deve il 10% aliquota secondo la destinazione alias tipologia di immobile per IMU, riferita al possessore 151
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (15° Periodo) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno Comma 688. (16° Periodo) Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. 152
IL VERSAMENTO ( anno 2014) Comma 688. (17° Periodo) L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Comma 688. (18° Periodo) Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. 153
IL VERSAMENTO ( anno 2014) RIEPILOGO VERSAMENTI ANNO 2014 per i comuni che hanno inserito/inviato la delibera di fissazione delle aliquote (anche qualora provvisoria) nel portale del federalismo entro il 23 maggio 2014, versamento rateale con due rate di pari importo alle scadenze ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate, salvo che non vi sia una rimodulazione delle aliquote, con invio entro il 10 settembre, in tal caso la rata del è di conguaglio sull’intero periodo di imposta; per i comuni che non hanno inserito/inviato la delibera di fissazione delle aliquote nel portale del federalismo entro il 23 maggio 2014, ma vi provvederanno entro il 10 settembre 2014, il versamento della prima rata, per tutte le tipologie di immobili e per tutti i soggetti passivi (salvo gli ENC) è fissato entro il 16 ottobre 2014, mentre la data della rata di saldo è confermata al 16 dicembre 2014; 154
IL VERSAMENTO ( anno 2014) RIEPILOGO VERSAMENTI ANNO 2014 nell’ipotesi che il comune non abbia provveduto entro il 10 settembre 2014 all’inserimento/invio della delibera di aliquote e detrazioni ( e di quella che approva il regolamento) nel portale del federalismo, la Tasi si determina con l’aliquota unica per ogni immobile, destinazione e settore all’1 per mille, fatto salvo il rispetto del limite di somma di aliquote Imu e Tasi di cui al primo periodo del co.677 dell’art.1 della L. n.147 del 2013 e, dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre Inoltre la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 155
MODALITA’ DI VERSAMENTO 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. CONSIDERAZIONI: Non più significativo per l’anno 2014 per via della rimodulazione del co
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI SOGGETTO PASSIVO 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Art.1292 cod. civ. L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) 157
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principi generali della solidarietà tributaria: Soggetto passivo in senso stretto: è colui in capo in capo al quale la norma di legge pone un obbligo individuale di contribuire alle pubbliche spese, in ragione di una manifestazione di ricchezza del soggetto stesso, che la legge medesima fa assurgere a presupposto Coobbligati in solido: coloro che sono posti ex lege in una posizione di solidarietà con il soggetto passivo del tributo. la solidarietà può essere: paritetica: quella derivante dalla compartecipazione di singoli condebitori solidali ai fatti di rilevanza tributaria e quindi da un medesimo titolo (Es, coeredi per l’imposta di successione) dipendente: che è quella che deriva da un titolo differente, (ed è quindi soggetto estraneo al presupposto impositivo) sicchè al venir meno dell’obbligazione principale viene meno anche quella dipendente (funzione di garanzia Es: notaio e contraenti per l’imposta di registro- RESPONSABILE D’IMPOSTA) 158
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principali effetti della solidarietà La solidarietà determina che l’adempimento da parte di uno qualsiasi dei coobbligati estingue l’obbligo nei confronti di tutti gli altri. Di converso, nell’ipotesi di inadempimento totale o parziale, il soggetto attivo ha il diritto di chiedere l’adempimento residuo tramite la emissione dell’apposito avviso di accertamento, anche ad uno solo dei coobbligati solidali, (anche se è preferibile notificarlo a tutti) o di procedere alla riscossione coattiva in danno di uno solo dei coobbligati. 159
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principali effetti della solidarietà Rimane comunque saldo il diritto di difesa del coobbligato al quale non sia stato notificato l’avviso di accertamento che ha la facoltà di poterlo contestare nel merito, tramite l’impugnazione di un atto consequenziale di natura riscossiva, quale il ruolo o l’ingiunzione di pagamento, stavolta ad egli notificato, nonché di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 1306 del codice civile. Cass. trib. n del : “In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 1306 del codice civile, opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. (cfr Cassazione 14814/2011, Cassazione 28881/2008)”. 160
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Che tipo di solidarietà è quella della TASI ? PARITETICA ( «In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»). Perché l’unico presupposto di imposta si realizza in capo a due o più soggetti passivi che sono tutti obbligati principali perché hanno posto i essere la fattispecie impositiva. L’OBBLIGAZIONE SOLIDALE E’ SCINDIBILE ? SI nella fase dell’adempimento spontaneo (possibilità di versamenti distinti pro- quota anche non paritetica di ciascuno dei coobbligati) NO nella fase accertativa nel senso che l’accertamento per l’intero residuo va emesso nei confronti di tutti i coobbligati e l’eventuale giudizio favorevole ad uno di essi si estende a vantaggio degli altri rimasti inerti CONDIZIONE l’obbligazione solidale lega i vari coobbligati all’unica obbligazione tributaria che avrebbe dovuto manifestarsi in modo eguale su tutti i soggetti. 161
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili? Risposta: Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo. 162
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ La soluzione del Mef, se indiscutibilmente corretta nel riferimento al potere del comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro coobbligato per l’accertamento/riscossione, pare però trascurare il concetto di “unica obbligazione” che il comma 671 chiaramente espone, svalutandola in una precisazione legislativa meramente ultronea, quando invece è di forte significato nel vincolo che lega i co-possessori sin dal loro acquisto di soggettività passiva consequenziale alla realizzazione del presupposto di imposta. se l’obbligazione dei co-possessori è unica perché così qualificata dalla norma di imposta, parimenti unica dovrebbe essere anche l’aliquota applicabile per la quantificazione della Tasi dovuta per quell’immobile da quei soggetti passivi legati dal vincolo della solidarietà che è un imposta della pluralità e non già un onere di ogni singolo. 163
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ La scindibilità dell’obbligazione solidale e i suoi criteri di ripartizione ritengo che non possano essere imposti, nel senso che se la legge primaria dovesse prevedere come obbligatoria la scissione dell’unica obbligazione dei coobbligati, dettando anche i criteri di riparto del carico sul singolo, allora non siamo più in presenza di un obbligazione unica e solidale, ma di distinte e singole obbligazioni tributarie, salvo che la stessa norma primaria non prevede la solidarietà unicamente per la fase accertativa del rapporto di imposta e tale peculiarità della solidarietà nella Tasi non si rinviene in alcuna disposizione. In quest’ottica di un obbligazione tributaria che, nasce solidale sin dal realizzarsi del presupposto impositivo per i coobbligati (da esso presupposto identificabili), anche il regolamento comunale non può snaturare la qualificazione ex lege di obbligazione solidale della Tasi dovuta dai co-possessori o co-detentori, costringendoli ad una ripartizione fra loro dell’intero carico di imposta secondo le regole stabilite da esso ente impositore. 164
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ Assumere, come sembrerebbe suppore la risposta del Mef che vi sia un obbligo di legge che imponga ad ogni coobbligato una propria aliquota rapportata in termini di quantificazione della base imponibile alla quota di possesso e per l’aliquota applicabile alla destinazione, si sostanzia non già in un criterio di ripartizione di un'unica obbligazione ma, piuttosto, nella generazione di distinte obbligazioni tributarie e che il legame dei co-possessori sia più quello della “responsabilità” nel versamento che della “solidarietà nell’unica obbligazione tributaria”, come dettaglia la norma d’imposta. 165
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 18 Quesito: In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale? Risposta: Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale. Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B. A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%. Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200. Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile: A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ( x 30% = Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200: x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta; B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ( x 70% = Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800: x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64”. 166
IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI SUGGERIMENTO Il comune può suggerire un determinato criterio di ripartizione, garantendone la positiva valutazione ai fini della regolarità del versamento, qualora la somma degli eventuali singoli versamenti fosse pari all’importo dovuto per quell’immobile. Quindi il versamento pro-quota non come “dovuto” ma come “meritevole di favorevole considerazione”, ferma restando la libertà dei singoli co-possessori di versare quanto ritengono. Il singolo coobbligato, pertanto, “può” ma “non deve” versare pro quota di possesso, per cui un regolamento comunale che intenda favorire i contribuenti interessati da questa particolarissima situazione, ritengo possa sicuramente suggerire il criterio pro-quota, ma non lo possa elevare ad unica e legale regola di riparto. Del resto se fosse “regola” quella di versare pro-quota per i co-possessori, allora ciò determinerebbe che l’imposta dovuta da ciascuno di loro dovrebbe soggiacere alla regola dell’importo minimo ex art.1 co.168 della L. n.296 del 2006 (€ 12,00 salvo diversa misura stabilita nel regolamento comunale). 167
IL VERSAMENTO DEL DETENTORE La percentuale del detentore rimane, peraltro, la medesima a prescindere dalla tipologia dell’immobile, in quanto né il co.681, né il co.683 dell’art.1 della L. n.147 del 2013, consentono alcuna differenziazione della quota percentuale. La quota decisa dal comune o in difetto quella del 10%, varrà, quindi, sia per le detenzioni di unità a destinazione abitativa, che per gli altri fabbricati, che per le aree edificabili. Per l’individuazione dell’aliquota che deve considerare il detentore per determinare l’imposta da egli dovuta, le citate modifiche al co.688 hanno risolto ogni dubbio volgendo nella direzione che l’aliquota vada riferita alle condizioni del titolare del diritto reale Quindi se per la destinazione del possessore l’aliquota di riferimento fosse pari a zero, il detentore nulla deve a titolo di imposta, mentre se vi fossero delle differenziazioni di aliquota per destinazione, ad esempio nel novero degli immobili locati tra quelli ad uso abitativo e quelli ad uso diverso, il detentore dovrà individuare l’aliquota che gli compete. 168
RISCOSSIONE RISCOSSIONE DEL COMUNE 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 169
FUNZIONARIO RESPONSABILE DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Art. 14 co.36 del D.L. n Tares 36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Considerazioni: 1.Si deve nominare un unico funzionario responsabile della IUC ovvero è possibile nominarne uno per la TARI ed un altro per la TASI ? 2.Rimane autonomo il Funzionario dell’IMU 170
FUNZIONARIO RESPONSABILE DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso Secondo ANCI EMILIA ROMAGNA – TASI NOTA OPERATIVA DEL (stralcio) Ciò, vuol dire che a decorrere dal 1° gennaio 2014 al funzionario compete la sottoscrizione degli atti innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del Comune, ove presente l’avvocatura comunale, o a difensori esterni, ivi compresa la delega all’avvocato cassazionista in caso di ricorso per cassazione, e ciò anche se il funzionario responsabile è figura diversa dal dirigente dell’ufficio tributi. Naturalmente, la novella si applica anche ai ricorsi ricevuti nel 2014 su atti di accertamento (ovviamente per ora solo dell’Imu) notificati negli ( per gli ) anni precedenti. Si precisa poi, che non occorre nominare un unico funzionario Iuc, potendo il Comune nominare tre funzionari distinti, uno per ogni tributo di cui si compone l’imposta unica comunale. Il nuovo ruolo del funzionario responsabile impone di nominare come tale un dirigente o un incaricato di posizione organizzativa, ovvero un soggetto legittimato alla rappresentanza esterna. 171
SISTEMA SANZIONATORIO SANZIONE VERSAMENTO 695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**** Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n (3) 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. 172
SISTEMA SANZIONATORIO SANZIONE OMESSA PRESENTAZIONE 696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. SANZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE 697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. SANZIONI VIOLAZIONI QUESTIONARIO 698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro
SISTEMA SANZIONATORIO RIDUZIONI PER ACQUIESCENZA 699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. ATTENUANTI ED ESIMENTI 700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 174
RINVII AD ALTRE DISPOSIZIONI RINVIO ALLA LEGGE 296/ Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n POTERE REGOLAMENTARE 702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n
IMPORTO MINIMO PROBLEMATICHE 4) Se l’importo da versare è inferiore alla soglia minima di € 12,00 ovvero di quella differente stabilita dal Comune ex art. 1 co.168*** della L n.296 del 2006, si deve versare ? RIFERIMENTI NORMATIVI 168***. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del Art. 25 L n.289 del (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare) 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. 2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. 4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro. 176
LA SOGLIA DI INIBIZIONE ALL’ACCERTAMENTO ED ALLA RISCOSSIONE COATTIVA Art.3 co.10 e 11 D.L. n.16/2012 (ANTE STABILITA’) 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Il co.736 della L. St. è intervenuto sostituendo al co.10 le parole «, regionali e locali» con « e regionali», stabilendo che la disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 177
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI Art. 1 Comma 4. D.L. n.16 del 2014 Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni. (non ancora emanato) 178
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI VERSAMENTI A COMUNE INCOMPETENTE – COMUNICAZIONI E RIVERSAMENTO 722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. 179
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI VERSAMENTI A COMUNE INCOMPETENTE – COMUNICAZIONI E RIVERSAMENTO Quali conseguenze nel rapporto ente impositore competente/ contribuente L’attivazione della procedura di correzione non è rimessa alla sola segnalazione del contribuente, ma qualora sia a sua iniziativa, nella comunicazione da rimettere al comune (che può essere sia quello competente che quello ha beneficiato dal versamento), il contribuente deve indicare tutti i dati previsti dal secondo periodo del citato co.722 che consentano la rilevazione dell’errore. L’iniziativa, però compete anche al comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, che in buona sostanza, salvo richiesta del comune competente dovrebbe essere il comune beneficiario del versamento, il quale si dovrà attivare per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite, piuttosto che accantonarle in attesa che vengano reclamate dal comune a cui spettavano ( e spettano) Dal momento in cui il comune beneficiato riconosce l’indebito e nelle more della doverosa procedura di riversamento, ritengo che la posizione del contribuente sia salvaguardata nei confronti dell’effettivo ente creditore, il quale gli subentra nella titolarità di destinatario delle somme da restituire, per cui il contribuente perde il diritto al rimborso, ma non è passibile di sanzioni per omesso versamento. 180
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI VERSAMENTI A COMUNE INCOMPETENTE – COMUNICAZIONI E RIVERSAMENTO Quali conseguenze nel rapporto ente impositore competente/ contribuente Se per ipotesi, il contribuente abbia versato sia al comune incompetente che a quello competente, così effettuando un duplice pagamento, la sua posizione creditoria si configura solo con il comune non titolato all’incasso dell’imposta. Ciò che difetta nella procedura prevista dalla legge e, si spera venga disciplinato nel decreto che fisserà le altre misure applicative, un particolare sistema che a fronte del ritardato (o peggio non effettuato) riversamento del comune beneficiato al comune competente, provveda in sua vece lo Stato, stornando dalla risorse da trasferire al comune beneficiato quanto da esso dovuto al comune competente. 181
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI VERSAMENTI A COMUNE INCOMPETENTE - COMUNICAZIONI AL MEF DAL 2013 IN POI 723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE 724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonchè l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE Il co.724 dell’art.1 della L n.147 del 2013, concerne la situazione del maggior versamento rispetto al dovuto all’ente impositore. In tal caso il contribuente, salvo l’esercizio della facoltà di compensazione, potrà richiedere il rimborso nei termini di decadenza dei cinque anni successivi all’avvenuto versamento. Il comune ricevuta l’istanza, dovrà valutarne la tempestività e la sua fondatezza e se riscontrata la sua legittimità provvedere entro gg.180 dalla domanda alla restituzione della sorte capitale e degli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, ovviamente senza considerare la rivalutazione monetaria. 184
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE – TERMINI PER LA DOMANDA Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente creditore entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il legislatore, quindi, ha previsto un termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, pari a quello previsto per l’accertamento di omissione e/o parziale accertamento, cosi mettendo sullo stesso piano i soggetti del rapporto di imposta. 185
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE – TERMINI PER LA DOMANDA Va precisato che, oltre alla data del versamento, altro riferimento temporale è quello della data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (es. definizione giudiziale della rendita, intervenuta norma di interpretazione autentica ecc.). Tale fatto va considerato solo se realizzatosi in data successiva al versamento ma non determina un ampliamento dei termini così da legittimare il contribuente al rimborso dei versamenti indebiti per tutte le annualità influenzabili dal sopravvenuto fatto generatore l’accertamento del diritto alla restituzione 186
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE – TERMINI PER LA DOMANDA Ed infatti, anche per questo riferimento, opera il lasso temporale a ritroso dal quinquennio dalla domanda, quale periodo rimborsabile in ossequio alla natura periodica del tributo e quindi della prescrizione quinquennale ex art.2984 codice civile. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale lo stesso è riferito alla data del versamento e quindi se il rimborso concerne la rata di acconto è a quella data (anzi al primo giorno successivo, se non festivo) che occorre far riferimento. 187
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI STATO-COMUNE – VERSAMENTO ALLO STATO INVECE CHE AL COMUNE 725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI STATO-COMUNE- VERSAMENTO ALLO STATO INVECE CHE AL COMUNE E ABBIA REGOLARIZZATO CON IL COMUNE 726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma
DISCIPLINA DEI RIMBORSI IMU –TASI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI STATO-COMUNE- VERSAMENTO AL COMUNE INVECE CHE ALLO STATO E ABBIA REGOLARIZZATO CON IL COMUNE 727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n
IMU E TASI DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO Deducibilità dell’IMU 715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive». 191
IMU E TASI DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO Deducibilità dell’IMU -la parziale deducibilità sia per gli immobili strumentali catastalmente (A/10, B, C, D E) che per quelli strumentali per destinazione - la percentuale di deduzione si applica all’IMU pagata nello stesso anno per cui si intende usufruire della deduzione - non c’è deduzione per gli immobili strumentali ad uso promiscuo - non è chiarito se la deducibilità si applica anche per le società immobiliari che concedono il locazione l’unità immobiliare 192
IMU E TASI DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO Deducibilità dell’IMU 716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. 193
IMU E TASI DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO Deducibilità della IUC ( prospetto tratto dal Sole 24 ore del ) 194 TIPOLOGIA DI IMMOBILI% DEDUCIBILITA’ REDDITO IMPRESA E LAVORO AUTONOMO % DEDUCIBILITA’ IRAP IMUTASITARIIMUTASITARI Immobili strumentali (per natura o destinazione anche il leasing) 30% % % O %100% Altri beni immobili patrimonio0%100% 0%100% Immobili strumentali ad uso promiscuo di imprese e professionisti 0%50% 0%50% Immobili «merce» non locati destinati alla rivendita costruiti o ristrutturati Esenti IMU dal % 0%100% Altri immobili merce0%100% 0%100%
DEBENZA DELL’IRPEF Debenza dell’IRPEF 717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
DEBENZA DELL’IRPEF Debenza dell’IRPEF CONSEGUENZE: l’irpef è dovuta dai soggetti che nello stesso comune hanno l’abitazione principale, sicchè in caso il comproprietà il titolare non residente non deve l’irpef è dovuta anche l’addizionale (regionale e comunale) 196