IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Rovereto (Tn), 20 novembre 2014 Stefano Baldoni (Resp. Area Economico-Finanziaria.

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IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Rovereto (Tn), 20 novembre 2014 Stefano Baldoni (Resp. Area Economico-Finanziaria - Comune di Corciano (PG) - Membro Osservatorio Tecnico ANUTEL - Docente esclusivo ANUTEL)

Le principali novità riguardanti i tributi comunali nel 2014

L’INTRODUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E LA SOPPRESSIONE DELLA TARES IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Art. 1, commi , L. 147/2013) LE NOVITA’ IN MATERIA DI IMU LA DEFINITIVITA’ DELL’IMPOSTA L’ESCLUSIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISIONE DI ALTRE FATTISPECIE ESCLUSE DAL TRIBUTO NUOVE IPOTESI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL

LE NOVITA’ IN MATERIA DI IMU INTERVENTI AGEVOLATIVI NEL SETTORE AGRICOLO TERRENI AGRICOLI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI LA RIMODULAZIONE DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE LA DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO D’IMPRESA LE DISPOSIZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI E DEGLI ERRATI VERSAMENTI (Art. 1, commi , L. 147/2013) LE NUOVE ESENZIONI DAL TRIBUTO L’EFFICACIA RETROATTIVA DELLE DOMANDE DI RURALITA’ (Art. 2, commi 2-3-5ter, D.L. 102/2013) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL

LE NOVITA’ IN MATERIA DI IMU 2013 L’ELIMINAZIONE DELLA PRIMA RATA DEL TRIBUTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRE FATTISPECIE LE NUOVE EQUIPARAZIONI FACOLTATIVE ED OBBLIGATORIE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE I TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI (Artt. 1-2 D.L. 102/2013) L’ELIMINAZIONE DELLA SECONDA RATA DEL TRIBUTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRE FATTISPECIE L’INTRODUZIONE DELLA “MINI-IMU” LA SANATORIA SUGLI INSUFFICIENTI VERSAMENTI DELLA SECONDA RATA 2013 (Art. 1 D.L. 133/2013 – art. 1, c. 680 e 728, L. 147/2013) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES LA SOPPRESSIONE DEL TRIBUTO: EFFETTI LO SPOSTAMENTO DELLA SCADENZA DELLA MAGGIORAZIONE STATALE 2013 ACCERTAMENTI SULLA MAGGIORAZIONE AI COMUNI (Art. 1, commi 704, 705 e 680 L. 147/2013) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES 2013 LE VARIANTI ALLA TARES “TRADIZIONALE” E LA POSSIBILE CONFERMA DELLA TARES (Art. 5 D.L. 102/2013) NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA LA SANATORIA DEI CARICHI A RUOLO (Art. 1, C. 610 e L. 147/2013) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL

ALTRE NOVITA’ LA CONFERMA DELL’IMPOSTA DI SCOPO LA PROROGA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA L’ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (Art. 1, C L. 147/2013) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL

TASI AUMENTO DELL’ALIQUOTA MASSIMA TASI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DETRAZIONI (art. 1, c. 1, let.a) Specifica possibili effetti inferiori del carico fiscale tasi rispetto all’IMU ELIMINATA LA POSSIBILITA’ DI FISSARE LE SCADENZE TASI, STABILITE AL 16/06 ED AL 16/12 VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI SULLA BASE DELLE ALIQUOTE DELL’ANNO PRECEDENTE E REGOLE TRANSITORIE PER IL 2014 (D.L. 16/2014-D.L. 88/2014- D.L. 66/2014) ELIMINAZIONE POSSIBILITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASI CON SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/2014 8

ELIMINAZIONE DELLA FACOLTA’ DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA TASI AL SOGGETTO AFFIDATARIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU NEL 2013 (art. 1, c. 1, let. C) ESTENZIONE DI ALCUNE ESENZIONI IMU ALLA TASI (art. 1, c. 2); ESENZIONE TASI ANCHE PER RIFUGI ALPINI NON CUSTODITI PUNTI D’APPOGGIO E BIVACCHI PRECISAZIONE OGGETTI IMPONIBILI TASI (art. 2, c. 1, let. F) ELIMINAZIONE AREE ESCLUSE DALLA TASI (art. 2, c. 1, let. G) ELIMINAZIONE RIDUZIONE/ESENZIONE TASI PER FATTISPECIE PRODUTTIVE DI RIFIUTI (art. 2, c. 1, let. H) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/2014 9

TARI ELIMINAZIONE POSSIBILITA’ DI VERSAMENTO DELLA TARI CON BOLLETTINO POSTALE “UNICO” (art. 1, c1, let. b) POSSIBILITA’ DI VERSARE IL TRIBUTO CON IL BOLLETTINO POSTALE (art. 1, c. 1, let. b) FACOLTA’ DI FISSAZIONE DELLE SCADENZE DEL TRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE SOLO PER TARI E NON PER L’IMU E LA TASI (art. 1, c.1, let. B) AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DELLA TARI AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO E AL SOGGETTO AFFIDATARIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TARES AL 31/12/2013 E FISSAZIONE LIMITE TEMPORALE (art. 1, c.1, let. C) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/

TARI RISOLUZIONE CONTRASTO NORME ASSIMILATI TARI (art. 2, c. 1, let. E) ELIMINAZIONE RIDUZIONE OBBLIGATORIA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO E NUOVA RIDUZIONE FACOLTATIVA DECORRENZA CRITERIO BASE IMPONIBILE CATASTALE DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE ATTESTA IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLINEAMENTO CATASTALE LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/

TARI FACOLTA’ DI DEROGA AI COEFFICIENTI DEL METODO NORMALIZZATO FACOLTA’ DI COPERTURA DELLE RIDUZIONI / ESENZIONI LIBERE CON IL BILANCIO SENZA LIMITI LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/

IMU CONTABILIZZAZIONE IMU AL NETTO (ART. 6) RIPRISTINO SCADENZA SANATORIA SECONDA RATA 2013 AL 16/06/2014 OBBLIGO VERSAMENTO DEL TRIBUTO IN CAPO ALL’AMMINISTRATORE NEL CASO DI MULTIPROPRIETA’ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF VALIDITA’ DELIBERAZIONI APPROVATE NEI TERMINI DI LEGGE E COMUNICATE ENTRO IL 31/12/2013 (PER IL 2013) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/

ALTRE NOVITA’ APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PER RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI A TUTTI I TRIBUTI LOCALI (art. 1, c. 4) PROROGA SANATORIA RUOLI AL 31/05/2014 (art. 2, c. 1, let. C) LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 16/

ALTRE NOVITA’ IMU (art. 22 D.L.66/2014 – modifica art. 4, c. 5-bis, DL 16/2012) MODIFICA DEI COMUNI MONTANI E DI COLLINA AI FINI DELL’ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI DALL’IMU DA EFFETTUARSI CON APPOSITO DECRETO MINISTERIALE IN BASE ALL’ALTITUDINE DEI COMUNI RIPORTATA NELL’ELENCO DEI COMUNI ITALIANI PREDISPOSTO DALL’ISTAT DIVERSIFICANDO PER I TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA I TERRENI A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGRIO-SILVO- PASTORALE A PROPRIETA’ COLLETTIVA INDIVISIBILE E INUSUCAPIBILE CHE NON RICADONO IN ZONE MONTANE O DI COLLINA IN BASE AL DECRETO DI CUI SOPRA E’ RICONOSCIUTA L’ESENZIONE DALL’IMU (emendamento conversione DL 66/2014) Con decreto da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 66/2014 LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 66/

ALTRE NOVITA’ IMU (art. 22 D.L.66/2014 – modifica art. 4, c. 5-bis, DL 16/2012) CON DECORRENZA DAL 2014 MAGGIOR GETTITO STIMATO: € 350 MILIONI ANNUI CONTESTUALE RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE Con apposito decreto saranno stabulite le modalità per compensare l’esenzione dall’IMU dei terreni a immutabile destinazione agrio-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibili siti in zone non montane o di collina MODIFICATA LA NORMA CHE PREVEDEVA L’EMANAZIONE DI UN DECRETO MINISTERIALE (OPZIONALE) CHE AVREBBE POTUTO MODIFICARE L’ELENCO DEI COMUNI IN CUI I TERRENI AGRICOLI SOLO ESENTI IN BASE ALTITUDINE DEI COMUNI DA ELENCO ISTAT REDDIVITA’ EVENTUALE DEI TERRENI L’elenco risultapredisposto dal Ministero ma non ancora pubblicato LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 66/

ALTRE NOVITA’ IMU (art. 9-bis D.L. 47/2014 – modifica art. 13, c. 2, DL 201/2011) SOPPRESSIONE EQUIPARAZIONE FACOLTATIVA ABITAZIONE RESIDENTI ALL’ESTERO DAL 2015 E’ EQUIPARATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE L’ABITAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO RIDUZIONE PER TARI E TASI PER PREDETTA ABITAZIONE LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 47/

ALTRE NOVITA’ IMU (art. 19, comma 1-bis, DL 133/2014) FACOLTA’ PER I COMUNI DI PREVEDERE RIDUZIONI DELL’ALIQUOTA IMU IN FAVORE DEI PROPRIETARI CHE STIPULANO CON GLI INQUILINI ACCORDI DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IN ESSERE NOVITA’ PER TUTTI I TRIBUTI COMUNALI (art. 24 DL 133/2014) I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. LE NOVITA’ PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2014 – novità del D.L. 47/

L’imposta unica comunale (IUC) Caratteri generali

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. (Art. 1, C. 639 L. 147/2013) L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 20

ENTRATA IN VIGORE: 01/01/2014 PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO: 1.POSSESSO DI IMMOBILI, LEGATO A NATURA VALORE 2.EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI AL VERIFICARSI DI UNO DEI PRESUPPOSTI SORGE L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA RELATIVA AD UNA O PIU’ COMPONENTI DEL TRIBUTO L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 21

COMPONENTI COSTITUTIVE 1.COMPONENTE PATRIMONIALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) a carico del possessore di immobili 2.COMPONENTE SERVIZI: a)TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) a carico del possessore di immobili e dell’utilizzatore b)TASSA SUI RIFIUTI (TARI) a carico dell’utilizzatore degli immobili L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 22

FONTI DI DISCIPLINA PRINCIPALI ART. 1, COMMI , L. 147/2013 ART. 1 D.L. 16/2014 – CONV LEGGE 68/2014 ART. 1, COMMI , L. 296/2006 ART. 52 D.LGS 446/97 NORME DI DISCIPLINA DELL’IMU L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 23

FONTI DI DISCIPLINA  Fonti normative generali  L. 212/2000 (Statuto del contribuente) –no per tariffa patrimoniale  D.Lgs 546/92 (Contenzioso tributario) –no per tariffa patrimoniale  D.Lgs 472/97 – 471/97 (Sanzioni tributarie) –no per tariffa patrimoniale  D.Lgs 218/97 Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso –no per tariffa patrimoniale  Norme in materia di riscossione (D.L. 70/2011 – D.L. 203/2005) L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 24

PRELIEVI SOSTITUITI  TARI: sostituisce la TARES e tutti i previgenti prelievi in materia di rifiuti  Abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (art. 1, comma 704, L. 147/2013)  Effetti  Eliminazione della TARES  Abrogazione della norma che eliminava i previgenti regimi di prelievo  Eliminazione delle sanzioni (art. 3 D.Lgs 472/97) L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 25

PRELIEVI SOSTITUITI  IMU: sostanziale conferma della previgente disciplina, con esclusione dal tributo di alcune fattispecie rilevanti;  TASI: nuovo prelievo  Sostituisce la previgente maggiorazione TARES (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011) L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 26

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA , c. 688+DL 16/2014)  IMU:  Conferma della disciplina del tributo  L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (art. 1, c. 703, L. 147/2013)  Novità specifiche (commi )  Norme apparentemente comuni del tributo (commi )  Regolamento  Dichiarazione L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 27

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  Norme comuni del tributo (commi )  Funzionario responsabile  Accertamento  Sanzioni  Dubbi sul carattere unitario del tributo, stante le profonde differenze nella disciplina dei vari tributi L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 28

 Componente patrimoniale del tributo  Natura giuridica: imposta  Soggetto passivo: possessore di immobili  Esclusione: abitazioni principali  Conferma della previgente disciplina L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (art. 1, c. 703, L. 147/2013) LE COMPONENTI DELLA IUC: L’IMU 29

 Primo tributo in cui si articola la COMPONENTE SERVIZI  Finalità: finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  TARES: finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento  Confronto:  Nella TARI definizione apparentemente più ampia, anche se il comma 654 ESCLUDE i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori  Manca una puntuale e obbligatoria definizione dei costi LE COMPONENTI DELLA IUC: LA COMPONENTE SERVIZI – LA TARI

 Natura giuridica: Tassa o tariffa  Controprestazione di un servizio speciale, divisibile ed individualizzabile erogato dietro richiesta del soggetto privato  Possibili varianti:  Prelievo tributario (TARI)  Tariffa corrispettiva LE COMPONENTI DELLA IUC: LA COMPONENTE SERVIZI – LA TARI

NATURA GIURIDICA Tributo, categoria imposte IMPOSTE: Prelevamento coattivo di ricchezza per finanziare servizi generali –Non divisibili –Non individualizzabili e la quota di costo non coperta delle tasse dei servizi speciali Commisurate alla capacità contributiva manifestata in modo: –Diretto: attraverso il reddito ed il patrimonio –Indiretto: attraverso consumi e affari Codice SIOPE appartenente alle Imposte ( ) TRIBUTI SOSTITUITI MAGGIORAZIONE TARES (art. 14, c. 13, D.L. 201/2011 – abrogato dall’art. 1, c. 704, L. 147/2013) LA COMPONENTE IUC PER I SERVIZI: LA TASI 32

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (Art. 1, c. 669, L. 147/2013 modificato dall’art. 2 D.L. 16/2014) Prima della modifica del D.L. 16/2014: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 34

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) POSSESSO - DETENZIONE PRIMA OGGI FABBRICATI AREE SCOPERTE AREE EDIFICABILI FABBRICATI AREE EDIFICABILI 35

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO MODIFICHE APPORTATE DAL D.L 16/2014 -ELIMINATE LE AREE SCOPERTE -DEFINITO L’ASSOGGETTAMENTO SOLO DI AREE EDIFICABILI E DEI FABBRICATI -RIFERIMENTO ALLE STESSE DEFINIZIONI DELL’IMU -ELIMINATO IL RIFERIMENTO “A QUALSIASI USO” TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 36

FINALITA’ DEL TRIBUTO Destinato al finanziamento dei servizi INDIVISIBILI dei comuni  SERVIZI INDIVISIBILI: servizi per i quali non è possibile individuare l’intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, erogati in favore della collettività  ES: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale, ecc (art. 1, comma 639 e comma 682, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 37

SOGGETTI PASSIVI La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. (art. 1, comma 671, L. 147/2013) Sono soggetti passivi del tributo POSSESSORE DETENTORE** degli immobili soggetti al tributo. ** Non soggetto nella Provincia di Trento ai sensi dell’art. 21 bis, comma 3, della L.P. 36/1993 nel 2014 (L.P. 1/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 38

SOGGETTI PASSIVI POSSESSORE (colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso) In base all’art. 1, c. 673, L. 147/2013 è tale il proprietario, l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, di uso o di abitazione Soggetto passivo ESCLUSIVO quanto utilizza o tiene a sua disposizione l’immobile soggetto Nel caso di detenzione temporanea dell’immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (art. 1, comma 673, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 39

SOGGETTI PASSIVI POSSESSORE Soggetto passivo NON ESCLUSIVO In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso Titolare di un’autonoma obbligazione tributaria: in questo caso si hanno due distinte obbligazioni tributarie: Una in capo all’occupante (tra il 10 ed il 30% del tributo) Una in capo al possessore (tra il 90 ed il 70% del tributo) - art. 1, comma 681, L. 147/2013 Se il comune NON stabilisce la misura % in capo all’utilizzatore si applica l’aliquota minima del 10% (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 14) – chiarito dall’art. 1, comma 688, L. 147/2013, modificato DL 66/2014 – SI APPLICA IL 10% SE IL COMUNE NON INVIA LA DELIBERAZIONE TASI ENTRO IL 10/09/2014 NON DETERMINA LA PERCENTUALE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 40

SOGGETTI PASSIVI POSSESSORE NON è soggetto passivo Nel caso di locazione finanziaria (art. 1, comma 672, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 41

SOGGETTI PASSIVI DETENTORE (colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso) Soggetto passivo NON ESCLUSIVO Titolare di un’autonoma obbligazione tributaria in misura pari ad una percentuale del tributo tra il 10% ed il 30% (art. 1, comma 681, L. 147/2013) NON è soggetto passivo Nel caso di detenzione temporanea dell’immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (art. 1, comma 673, L. 147/2013) Soggetto passivo ESCLUSIVO Nell’ipotesi di locazione finanziaria (art. 1, comma 672, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 42

SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI Pluralità di possessori o di detentori: essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671) Detenzione temporanea di durata inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare: tasi dovuta solo dal possessore (comma 673) Locazione finanziaria: tasi dovuta solo dal locatario finanziario: –dalla stipula del contratto –Per tutta la durata (periodo intercorrente tra la stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna) (comma 672) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 43

SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI Multiproprietà e centri commerciali integrati: –Locali ed aree ad USO ESCLUSIVO: Soggetti passivi: possessori e detentori (titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal rapporto tributario per i locali e le aree ad uso esclusivo eccetto l’obbligo di versamento) Responsabile del solo versamento del tributo: soggetto che gestisce i servizi comuni –Locali ed aree ad USO COMUNE Soggetto passivo: possessore e il soggetto che gestisce i servizi comuni detentore Soggetto che gestisce i servizi comuni: responsabile del versamento (art. 1, comma 674, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 44

SOGGETTI PASSIVI: RESPONSABILITA’ SOLIDALE Art.1292 cod. civ. L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) Tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione L’adempimento da parte di uno dei debitori per l’intero libera gli altri Il creditore ha diritto di chiedere l’esatto adempimento dell’intera prestazione ad uno qualunque dei debitori Il creditore può accettare pagamenti pro-quota,ma questo,salvo che non lo consenta lo stesso creditore NON libera il debitore adempiente per la restante quota del debito e NON libera gli altri debitori per il debito non pagato TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 45

SOGGETTI PASSIVI: RIEPILOGO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) IPOTESI \ SOGGETTOPOSSESSOREDETENTORE Occupante il possessore Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria ======== Occupante diverso dal possessore Soggetto passivo tra il 90% ed il 70% Duplice obbligazione tributaria Soggetto passivo tra il 10% ed il 30% Duplice obbligazione tributaria Detenzione inferiore a 6 mesi anno solare Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria Non è soggetto passivo Leasing (durata contratto) Non è soggetto passivoSoggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria 46

SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE Possessore occupante: –Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria –Più possessori: Immobile occupato da uno solo di loro: unica obbligazione tributaria (100%) con responsabilità solidale Immobile occupato da più possessori: unica obbligazione tributaria (100%) con responsabilità solidale Occupante diverso dal possessore*: –Un possessore e un occupante: due obbligazioni distinte Possessore: dal 90% al 70% del tributo Occupante: dal 10% al 30% del tributo –Un possessore e più occupanti: due obbligazioni distinte Possessore: dal 90% al 70% del tributo Occupanti: dal 10% al 30% del tributo IN SOLIDO * La norma si riferisce all’unità immobiliare – valida anche per le aree?? TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 47

SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE Occupante diverso dal possessore: –Più possessori e più occupanti: due obbligazioni distinte Possessori: dal 90% al 70% del tributo IN SOLIDO Occupanti: dal 10% al 30% del tributo IN SOLIDO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 48

DECORRENZA DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA La legge NON prevede una specifica decorrenza L’obbligazione pertanto decorre dal verificarsi del presupposto del tributo Inizio del possesso o della detenzione Obbligazione tributaria con decorrenza giornaliera Possibile decorrenza mensile (stesse regole dell’IMU)? Dubbi sulla potestà regolamentare Posizione del Ministero dell’economia e delle finanze: POSSIBILE CONTEGGIARE LA TASI SULLA BASE DEI MESI DI POSSESSO CON LE REGOLE DELL’IMU (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 4) Interpretazione in contasto con la norma di legge che NON prevede una decorrenza TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 49

PAGAMENTO PRO-QUOTA DEL TRIBUTO La legge prevede una responsabilità solidale dell’unica obbligazione nel caso di più possessori dello stesso immobile Possibilità di prevedere il pagamento pro-quota Previsione regolamentare Senza liberazione degli altri comproprietari Con liberazione degli altri comproprietari (dubbi) Interpretazione estensiva delle regole IMU Posizione del Ministero dell’economia e delle finanze (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 11) La solidarietà riguarda solo la fase del pagamento e non quella della determinazione del tributo Ogni possessore paga in base alla sua quota di possesso, ma il comune può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro possessore per il pagamento della quota insoluta Ogni possessore applica l’aliquota della sua situazione Interpretazione confermata dalla circolare Prov. Aut. Trento n. 2 del 03/06/2014 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 50

OGGETTI IMPONIBILI Fabbricati –Inclusa l’abitazione principale Aree edificabili A QUALSIASI TITOLO POSSEDUTI/DETENUTI (art. 1, comma 669, L. 147/2013) Trattandosi di un tributo che finanzia i servizi indivisibili sono soggetti TUTTI gli immobili indicati, a prescindere dalla potenzialità di produzione del rifiuti e dal loro utilizzo (basta in possesso o la disponibiità) GLI OGGETTI IMPONIBILI SONO DEFINITI COME NELL’IMU (modifica apportata alla Legge 147/2013 dal D.L. 16/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 51

OGGETTI IMPONIBILI: fabbricati Stessa definizione dell’IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, comma 1, let a, D.Lgs 504/92) L’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano Unità immobiliare: Una porzione di fabbricato, un intero fabbricato, o un insieme di fabbricati che nello stato in cui si trovano è di per sè stesso dotato di un’autonomia funzionale e reddituale E’ inclusa l’abitazione principale (invece esclusa dall’IMU dal 2014, se non in categoria A/1-A/8-A/9) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 52

OGGETTI IMPONIBILI: l’abitazione principale Stessa definizione dell’IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011) L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le pertinenze sono le unità immobiliari classate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo Nel caso di coniugi con residenze e dimore separate Se le abitazioni sono ubicate nello stesso comune, solo una è abitazione principale (individuata dagli stessi) Se sono ubicate in comuni diversi Per il Ministero dell’economia sono entrambe abitazioni principale se vi sono effettive necessità di trasferimento della residenza (es motivi lavorativi) – Circolare n. 3/fl 2012 Contrasta con la previsione che l’abitazione principale deve essere quella del nucleo familiare TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 53

OGGETTI IMPONIBILI: l’abitazione principale Abitazione principale di un solo coniuge – ripartizione tributo Coniugi comproprietari (possessori) soggetti passivi in solido per l’intero poichè l’utilizzatore ha rilevanza SOLO se distinto dal titolare di diritti reali sull’immobile Problema dell’aliquota applicabile (risolvibile solo con ipotesi di pagamenti pro- quota) Abitazione principale di un solo possessore Responsabilità solidale per l’intero dei possessori Problema dell’aliquota applicabile (vedi poi) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 54

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili Stessa definizione dell’IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92) –Area edificabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita' (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92) –Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 55

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari applicabilità della finzione giuridica di non edificabilità delle aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola? Il richiamo espresso alla stessa definizione di area edificabile ai sensi dell’IMU la fa ritenere applicabile (art. 1, c. 669, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014) Per il MEF non era applicabile in quanto agevolazione specifica per l’IMU non richiamata nella TASI (risposta al seminario “Telefisco”, antecedente però la modifica normativa sulla definizione degli oggetti del tributo) E’ applicabile in virtù delle nuove norme (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014 – risposta n. 9) Nel caso di terreno edificabile NON POSSEDUTO ma solo AFFITTATO ad un coltivatore diretto o un IAP, la TASI è DOVUTA come area edificabile Calcolata con l’aliquota relativa alle condizioni del proprietario Ripartita tra proprietario e coltivatore con le % comunali TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 56

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli Condizioni per l’applicazione Requisito soggettivo: il possessore del terreno deve essere Coltivatore diretto: Colui che esercita un’attività professionale organizzata con il lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, con un apporto lavorativo NON INFERIORE a 1/3 del fabbisogno lavorativo dell’azienda e il lavoro apportato dal coltivatore non deve essere inferiore alle 104 giornate annue TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 57

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli Condizioni per l’applicazione Requisito soggettivo: il possessore del terreno deve essere -Imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 D.Lgs 99/2004 -Persone fisiche: soggetto in possesso di conoscenze e competenze professionali che dedichi alle attività agricole di cui all’art cc direttamente o in qualità di socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito complessivo globale da lavoro. (ridotti al 25% nelle zone svantaggiate) -Società di persone, cooperative e di capitali nelle quali -lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art cc; -Almeno un socio sia IAP (nelle società di persone) -Almeno un amministratore sia IAP (nelle società di capitali) -Almeno un amministratore-socio sia IAP TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 58

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli Condizioni per l’applicazione Requisito soggettivo: il coltivatore diretto e lo IAP devono essere -Iscritti nella previdenza agricola -Persone fisiche obbligate all’iscrizione nella previdenza agricola -Art. 1, c. 5bis, D.Lgs 99/2004: L’IAP persone fisica o socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura -Per le società, gli amministratori o i soci IAP devono iscriversi alla previdenza agricola Differenze rispetto all’ICI -Eliminato il riferimento all’art. 58 D.Lgs 446/97 -Agevolazione non più limitata solo alle persone fisiche, ma estesa alle SOCIETA’ AGRICOLE (art. 1 D.Lgs 99/2004) -Richiesta solo l’iscrizione alla previdenza agricola -le società possano considerarsi iscritte se lo sono i soci/amministratori IAP (circolare ministeriale n. 3DF/2012) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 59

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – finzione giuridica di non edificabilità dei suoli Condizioni per l’applicazione Requisito oggettivo -Il terreno deve essere condotto dal medesimo possessore -Non spetta nel caso di terreni in affitto -Eccezioni: -Terreno di proprietà di IAP soci di società di persone concesso in affitto o comodato alla medesima società ma condotti dai soci – agevolazione estesa in virtù dell’art. 9 D.Lgs 228/2001 “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di IAP, continuano ad essere riconosciute e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite dalla normativa vigente in favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche” -Terreni a proprietà indivisa: -Il beneficio spetta a tutti i comproprietari purché uno solo abbia i requisiti (Circolare MEF 3DF/2012 sulla base giurisprudenza Cassazione) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 60

OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari aree edificabili pertinenziali a fabbricati Escluse dalla TASI se ricorrono tutte le condizioni previste per l’IMU Sono aree pertinenziali a fabbricati (principi Cassazione) Le aree pertinenziali come definite dal codice civile: non contano le risultanze catastali, può essere anche una particella distinta dal fabbricato purchè sussistano i requisiti Soggettivo: volontà del proprietario della pertinenza di asservirla al bene principale (di sua proprietà) Oggettivo: durevole e permanente destinazione della pertinenza a servizio ed ornamento del bene principale L’area deve essere asservita in modo durevole con modifica dello stato dei luoghi non facilmente rimuovibile L’area deve essere dichiarata come pertinenziale nella dichiarazione del tributo L’asservimento funzionale durevole deve essere provato rigorosamente dal contribuente (applicabilità dell’abuso del diritto) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 61

OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni 1.Immobili posseduti nel proprio territorio da: Stato, Regioni Province Comuni comunità montane consorzi tra detti enti, ove non soppressi Enti del SSN DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI 1.Bis rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio i bivacchi 2.Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9; 3.Fabbricati ad usi culturali 4.Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 62

OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni 5.Fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali esenti da ILOR in base agli accordi internazionali 6.Immobili utilizzati (posseduti) da enti non commerciali per le finalità agevolate svolte con modalità non commerciali (art. 7, comma 1, lett. I D.Lgs 504/92) - Si applicano tutte le norme dell’art. 91-bis del D.L. 1/2012 sull’utilizzo parziale (art. 1, comma 3, D.L. 16/2014) 7.Fattispecie esentate dalla L.P. 36/1993 nel 2014 nella Provincia di Trento (LP 1/2014) Previste le stesse esenzioni dell’IMU ECCETTO: Terreni agricoli nei comuni montani o di collina (art. 7, let h) – esenzione inutile perché i terreni agricoli sono TUTTI fuori campo di applicazione della TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, L. 147/2013) – SOGGETTI A TASI Non è stato ripresa l’esclusione dall’esenzione presente nell’IMU per le fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies, del D.L. 174/2012), che quindi possono essere esenti da TASI ricorrendo i requisiti della lettera i dell’art. 7 del D.Lgs 504/92 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 63

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU IMMOBILI SOGGETTI A TASI E NON A IMU Soggetti solo fabbricati ed aree edificabili ABITAZIONE PRINCIPALE NON IN CAT A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE E’ APPLICABILE LA STESSA DEFINIZIONE E LE STESSE LIMITAZIONI PREVISTE NELL’IMU ALLOGGI SOCIALI UNITA’ IMMOBILIARI COOP EDILIZIE A PROP INDIVISA ABITAZIONE ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE ABITAZIONE MILITARI E POLIZIOTTI FATTISPECIE EQUIPARATE DAL COMUNE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE (art. 2 D.L. 102/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 64

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU IMMOBILI SOGGETTI A IMU E NON A TASI Soggetti tutti gli immobili TERRENI AGRICOLI UBICATI IN COMUNI NON MONTANI O DI COLLINA TERRENI INCOLTI (NON UBICATI IN COMUNI MONTANI O DI COLLINA?) FONDAZIONI BANCARIE AVENTI I REQUISITI DELLA LETTERA i DELL’ART. 7 D.LGS 504/92 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 65

RIEPILOGO ASSOGGETTAMENTO IMU-TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) FattispecieTASIIMU FabbricatiSI Aree edificabiliSI Terreni agricoliNOSI (comuni non montani) Terreni incoltiNOSI (comuni non montani?) Aree edificabili PERTINENZIALI NO Abitazione principale e pertinenze NO A/1- A/8-A/9 e fattispecie equiparate SINO 66

. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) FattispecieTASIIMU Abitazione principale A/1-A/8-A/9 SI Coop edilizie indivise, abitazione ex coniuge, abitazione militari e poliziotti, alloggi sociali SINO Immobili Stato, regioni, province ecc scopi istituzionali NO Fabbricati cat E, culto, stati esteri, usi culturali, enti no profit NO Fabbricati rurali strumentali SINO (in tutti i comuni) Fabbricati invendutiSINO 67

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014) 1.Immobili accatastati o da accatastare e aree edificabili posseduti da Provincia e enti strumentali Stato Regione Trentino Alto Adige Comuni Comunità montane Loro enti strumentali NB: - a prescidere dall’utilizzo per fini istituzionali - a prescindere dall’ubicazione territoriale TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 68

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014) 2.Immobili di cui all’art. 7, c. 1, let. I, D.Lgs 504/92 ANCHE NON direttamente utilizzati dagli enti non commerciali SE dati in COMODATO in favore di enti non commerciali (art. 73, c. 1, let. C tuir) o dello Stato o Enti pubblici (art. 74 tuir) e UTILIZZATI per le finalità di cui alla lettera i In senso conforme alla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 4/df del 04/03/ Alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 69

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014) 4.Immobili accatastati o da accatastare destinati allo svolgimento di attività produttive e imprenditoriali rilevanti ai fini IVA, salvo eccezioni (circolare Prov. Autonoma n. 2 del 03/06/2014) L’esenzione riguarda tutti gli immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni) Necessità della rilevanza catastale degli immobili Accatastati Obbligati all’accatastamento ELEMENTI (devono sussistere contemporaneamente) ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 70

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ELEMENTO OGGETTIVO Destinazione oggettiva ad attività produttiva e imprenditoriale Interpretazione: basta la destinazione all’attività produttiva o imprenditoriale Ricorre sempre nel caso di iscrizione in catasto nelle categorie produttive (C1-C3-C4-D), per presunzione di destinazione PER NATURA (fabbricati strumentali per natura) NB. per l’esenzione occorre sempre che ci sia anche l’elemento soggettivo! Necessario invece accertare l’effettiva destinazione d’uso in caso di iscrizione catastale in categorie diverse (es. C2-C6-C7) Può essere destinato anche ad un’attività di supporto all’attività principale (es deposito) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 71

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ELEMENTO SOGGETTIVO L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad un attività produttiva o imprenditoriale L’immobile deve essere incluso in un’attività rientrante a qualsiasi titolo in una gestione rilevante ai fini IVA deve trattarsi dell’esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva di una delle attività di cui all’art e 2195 cod civ, anche se non organizzate in forma di impresa e di quelle diverse dalle attività dell’art cod civ se svolte in forma di impresa (definizione impresa art. 4 DPR 633/72) non è rilevante che ci sia il pagamento dell’IVA (anche attività che comportano operazioni esenti o escluse) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 72

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ELEMENTO SOGGETTIVO è sufficiente che l’immobile sia oggettivamente destinato all’attività produttiva o imprenditoriale anche se non svolta in concreto, purchè l’impresa che non svolge l’attività ne mantenga la disponibilità come bene strumentale nell’ambito dell’attività rilevante IVA; il soggetto che svolge l’attività imprenditoriale può essere anche un soggetto che per sua natura non è un imprenditore ma che svolge nell’immobile in via secondaria o residuale un’attività produttiva o imprenditoriale TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 73

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ELEMENTO SOGGETTIVO Sempre indispensabile, per cui anche nel caso di immobile con destinazione catastale C1-C3-C4 o D se Non vi è svolta effettivamente un’attività produttiva o imprenditoriale Il soggetto passivo non è un imprenditore ai fini IVA L’utilizzatore non sia un imprenditore ai fini IVA L’IMMOBILE E’ SOGGETTO ALLA TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 74

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ELEMENTO SOGGETTIVO In definitiva, sono immobilI effettivamente destinati ad attività produttive o imprenditoriali nell’abito di una gestione IVA IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA Sono oggettivamente destinati ad attività d impresa IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 75

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ELEMENTO SOGGETTIVO Non sono esenti invece GLI IMMOBILI PATRIMONIO Non rientrano tra quelli destinati all’attività di impresa GLI IMMOBILI MERCE Che rappresentano l’oggetto dell’attività dell’impresa (es impresa di costruzione per gli immobili costruiti per la vendita) Iscritti tra le rimanenze Inclusi quelli destinati alla locazione, anche se iscritti tra le immobilizzazioni e anche se l’oggetto dell’attività dell’impresa è la locazione di immobili (parere Prov autonoma Trento del 14/10/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 76

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ESENZIONE IMMOBILI D’IMPRESA: LE AREE EDIFICABILI ESENTI SE di proprietà di imprese di costruzione come tali destinati all’attività di impresa (sono come fabbricati strumentali per natura) SOGGETTI A TASI SE di proprietà di altri soggetti anche se destinati all’uso nell’ambito dell’attività produttiva (es deposito) poichè non costituisce elemento oggettivo di destinazione con riferimento alla qualità di area edificabile (cioè per l’uso nel processo produttivo non rileva la destinazione urbanistica) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 77

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ESENZIONE IMMOBILI D’IMPRESA: ESEMPI Fabbricato di categoria C1 con attività sospesa Se bene strumentale dell’impresa rientra nella gestione IVA ed è esente, se permane il collegamento funzionale tra l’immobile e l’attività IVA esercitata Fabbricato catastalmente non destinato in modo specifico ad attività produttiva ma destinato in via esclusiva e permanente a servizio dell’attività produttiva (es: garage di un albergo, deposito, ecc), esente Abitazione di proprietà di impresa commerciale senza collegamento con l’attività produttiva (es: abitazione del gestore): soggetto a tasi TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 78

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ESENZIONE IMMOBILI D’IMPRESA: FATTISPECIE COMUNQUE SOGGETTE A TASI Fabbricati di categoria A/10 (uffici) Immobili iscritti in catasto come rurali In questo caso spetta una detrazione fissa di € 300 Immobile iscritti in catasto nelle categorie C1 e D5, destinati a assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate Fabbricati destinati alla produzione, trasformazione, distribuzione dell’energia elettrica. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 79

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ESENZIONE IMMOBILI D’IMPRESA: FATTISPECIE COMUNQUE SOGGETTE A TASI Fabbricati di categoria A/10 (uffici) Esenzione oggettiva che prescinde dall’utilizzo concreto e dai caratteri del soggetto che lo possiede Un ufficio in categoria D1 beneficia dell’esenzione; l’ufficio in categoria A/10, anche se utilizzato o locato ad un imprenditore per un’attività rilevante IVA è soggetto a TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 80

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ESENZIONE IMMOBILI D’IMPRESA: FATTISPECIE COMUNQUE SOGGETTE A TASI Immobili iscritti in catasto come rurali Sono quelli iscritti in categoria D10 o con l’annotazione catastale di avvenuta presentazione dell’istanza di ruralità È ininfluente l’attività in essi svolta (salvo facoltà del comune di attivare il comma 336 LF 2005) La detrazione di euro 300 spetta per singolo contribuente e si applica sul totale dovuto per tale fattispecie in ogni comune 1 detrazione x soggetto e per comune La detrazione non è legata al singolo fabbricato Spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i fabbricati rurali strumentali in ogni singolo comune TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 81

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 2,L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014 – circolare Prov. Aut. Trento n. 2/2014) ESENZIONE IMMOBILI D’IMPRESA: FATTISPECIE COMUNQUE SOGGETTE A TASI Fabbricati destinati alla produzione, trasformazione, distribuzione dell’energia elettrica. Si tratta dei fabbricati da imprenditori che hanno come scopo la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica Non sono soggetti fabbircati di supporto o strumentali ad un’attività imprenditoriale principale (es cabina elettrica) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 82

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 3, L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014) 5.Gli occupanti degli immobili diversi dai titolari dei diritti reali sugli stessi Il titolare del diritto reale paga comunque il 90% del tributo La regola NON vale per i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito, poichè: Sono equiparati all’abitazione principale Per finzione giuridica il soggetto passivo è solo il proprietario, tenuto quindi al pagamento per intero (100%) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 83

FATTISPECIE ESENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO (Art. 21bis, comma 3, L.P. 36/1993, introdotto dalla L.P. 1/2014) 6.I fabbricati in categoria F3 (in corso di costruzione) Vale per tutti i tributi comunali I tributi sono applicati secondo le regole previste per l’area fabbricabile, nelle more del defitivo accatastamento, considerando come base imponibile la superficie di sedime del fabbricato in corso di costruzione. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 84

BASE IMPONIBILE Espresso richiamo alla base imponibile dell’IMU (art. 1, comma 675, L. 147/2013) –Fabbricati: Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile Non iscritti in catasto, diversi dagli D: manca il criterio (rendita presunta?) –Aree edificabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 85

BASE IMPONIBILE Il richiamo alla base imponibile IMU rende invece applicabili alla TASI: –La riduzione del 50% dell’imponibile per Fabbricati di interesse storico/artistico Fabbricati inagibili Si tratta di “determinazione della base imponibile” Posizione condivisa dal MEF nelle FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 8 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 86

ALIQUOTE E DETRAZIONI Aliquota di base: 0,1% (art. 1, comma 676, L. 147/2013) In ogni caso l’applicabilità anche dell’aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013 (art. 1, commi 640 e 677, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 87

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 1.Riduzione dell’aliquota di base fino ad AZZERARE l’imposta (art. 1, comma 676, L. 147/2013) IL COMUNE PUO’ QUINDI NON APPLICARE LA TASI 2.Determinare l’aliquota nel rispetto dei vincoli, per ogni categoria di immobili, che: A.TASI + IMU<= ALIQUOTA IMU MAX AL 31/12/2013 B.PER IL 2014, L’ALIQUOTA MASSIMA NON PUO’ SUPERARE LO 0,25% C.PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNQUE L’ALIQUOTA TASI MASSIMA NON PUO’ SUPERARE LO 0,1% TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 88

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 3.Particolari norme per la Provincia di Trento (art. 21bis LP 36/1993) Abitazione principale, pertinenze e coop edilizie indivise Aliquota massima per l’abitazione principale e relative pertinenze: 1 per mille (per l’anno 2014) Detrazione fissa di € 50,00 fino a concorrenza dell’ammontare del tributo Possibile azzeramento dell’aliquota o innalzamento della detrazione fino al totale dell’imposta Possibilità di assimilare con regolamento comunale ai fini TASI tutte le fattispecie che ai fini IMU Sono assimilate dalla legge Sono assimilabili dal Comune Come peraltro previsto dal Ministero nelle FAQ TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 89

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 3.Particolari norme per la Provincia di Trento (art. 21bis LP 36/1993) Abitazione principale, pertinenze e coop edilizie indivise Esempio di calcolo del tributo (circ Prov aut. Trento n. 2/2014) Abitazione di proprietà di due soggetti utilizzata da uno solo come abitazione principale Comproprietario abitante: 100% del tributo sul 50% Comproprietario non abitante: 90% del tributo sul 50% TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 90

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE Legittimo NON applicare la TASI su alcune fattispecie se aliquota IMU al massimo? TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 91 SINO Il tributo è già una patrimonialeIl tributo diverrebbe una patrimoniale L’aliquota a 0 è ammessa dalla leggeSi reintroduce di fatto l’IMU sull’abitazione principale La soggettività passiva dell’occupante è eventulale Il comma 676 prevede l’aliquota a 0 solo per quella di base Il comune può differenziare liberamente le aliquote nel range 0-2,5 SI introducono esenzioni non previste dalla legge (limite potestà regolament.) che consente solo riduzioni libere (c. 682) La circolare n. 2/df/2014 ritiene legittime ipotesi con aliquote a 0 (anche se legate all’IMU al massimo?) Si esonera una categoria di soggetti passivi (utilizzatori)

ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) IMMOBILELIMITE IMU 2013 PER TASI + IMU 2014 LIMITE MASSIMO TASI Abitazione principale no A/1-A/8-A/9 0,6%0,25%/0,1% Abitazione principale A/1-A/8-A/9 0,6%0,25%/0,1% Fabbricati rurali strumentali** 0,2%0,10% Fattispecie equiparate all’abitazione principale 0,6%0,25% Ipotesi esenti/escluse da IMU 1,06%0,25% Altri immobili1,06%0,25% 92

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 4.Differenziare le aliquote TASI, sulla base SETTORE DI ATTIVITA’ TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI –FACOLTA’ DI DIFFERENZIAZIONE MOLTO AMPIA (art. 1, comma 683, L. 147/2013) 5. Prevedere detrazioni Si ritiene che comunque permanga la facoltà dell’ente di stabilire detrazioni d’imposta, anche legate a particolari condizioni socio- economiche anche se il comma 731 che le prevedeva è stato modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 Il comma 731 prevede ora un incremento di risorse di € 625 mln da destinare al fondo di solidarietà comunale per il Possibilità di finanziare le detrazioni con l’aumento dell’aliquota oltre i limiti massimi fino allo 0,8 per mille (art. 1, c. 677 – introdotto dal D.L. 16/2014) Norma speciale Provincia di Trento (art. 21bis LP 36/1993): possibilità di prevedere con regolamento riduzioni anche in base alla capacità contributiva della famiglia TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 93

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 6. Possibilità di superare i limiti di aliquota SOLO NEL 2014 (art. 1, c. 677 L. 147/13) – circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014 LIMITI DI ALIQUOTA SUPERABILI 1.SOMMA IMU+TASI < ALIQUOTA MASSIMA DI LEGGE IMU AL 31/12/ ,6 PER MILLE PER TUTTI GLI IMMOBILI 6 PER MILLE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE Non è possibile superare il limite dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 7) 2.LIMITE MASSIMO ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE MISURA COMPLESSIVA DEL SUPERAMENTO DEI DUE LIMITI 0,8 PER MILLE, opzioni: Tutto l’aumento sul PRIMO LIMITE (11,4 per tutti gli immobili 6,8 abitazione principale) Tutto l’aumento sul SECONDO LIMITE (aliquota massima 3,3 per mille) Ripartito tra i due limiti TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 94

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 6. Incremento dell’aliquota massima (Circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014) Il rispetto dei limiti deve essere effettuato per OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE OGGETTO DI DIFFERENZIAZIONE DI ALIQUOTA DA PARTE DEL COMUNE Nb: la circolare non affronta la questione dell’aliquota a zero, seppure negli esempi prospettati evidenzia aliquote a zero solo per quegli immobili con l’aliquota IMU al massimo di legge. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 95

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE 6. Incremento dell’aliquota massima (art. 1, c. 677 L. 147/13) CONDIZIONE PER LA LEGITTIMITA’ DELL’INCREMENTO Il gettito derivante dall’incremento di aliquota oltre il massimo fino allo 0,8 per mille complessivo DEVE finanziare DETRAZIONI D’IMPOSTA ALTRE MISURE (es: aliquote ridotte o riduzioni %) In favore  Dell’abitazione principale  Delle fattispecie equiparate (per legge o regolamento – FAQ MEF) che generino EFFETTI SUL CARICO DI IMPOSTA TASI EQUIVALENTI O INFERIORI A QUELLI DETERMINATISI CON L’IMU RELATIVAMENTE ALLA STESSA TIPOLOGIA DI IMMOBILE NB: PER IL MEF, LE FATTISPECIE ASSIMILATE AI FINI IMU ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SONO TUTTE QUELLE DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 2, DEL DL 201/2013 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 96

ALIQUOTE E DETRAZIONI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE Il maggior gettito deve finanziare il costo delle detrazioni/altre misure che garantiscano effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori all’IMU per l’abitazione principale e le fattispecie equiparate E’ obbligatorio che il gettito dell’incremento fino allo 0,8 per mille finanzi solo le detrazioni/misure agevolative? Secondo l’IFEL (nota del settembre 2014) NON è necessario destinare tutto il maggior gettito al finanziamento delle detrazioni /riduzioni Farebbe propendere per la tesi negativa anche la modifica apportata alla norma deal DL 16/2014, riferendosi a effetti non più solo equivalenti ma anche INFERIORI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 97

ALIQUOTE E DETRAZIONI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE –Necessità che il gettito dell’incremento finanzi interamente il costo della “detrazione equivalente” –Costo della detrazione equivalente, vale a dire della detrazione che garantisce che per ogni immobile gli effetti della tasi siano non superiori a quelli dell’IMU –Parametro di riferimento: IMU 2012 –Criteri di calcolo –Detrazione determinata con criterio proporzionale: Aliquota IMU ab princ 2012 : 200 = Aliquota Tasi abit princ : X –Detrazione variabile al variare della rendita catastale che assicura l’equivalenza TASI-IMU TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 98

ALIQUOTE E DETRAZIONI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE –Necessità che il gettito dell’incremento finanzi interamente il costo della “detrazione equivalente” –Esempi TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) EsempioGettito 0,8Costo detrazione equivalente Costo detrazione applicata Quota bilancio Correttezza OK NO OK OK 99

ALIQUOTE E DETRAZIONI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE –Una volta rispettata la condizione precedente NON è obbligatorio adottare la detrazione equivalente, ma è possibile rimodulare le detrazioni, purchè garantiscano un costo almeno pari a quello della detrazione equivalente L’equivalenza non è riferita al singolo contribuente ma al complesso della categoria delle abitazioni principali Possibile modulare le detrazioni/agevolazioni anche sulla base di vari parametri (rendita catastale, ISEE, condizioni socio- economiche, ecc.) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 100

ALIQUOTE E DETRAZIONI SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE Possibili tipologie Detrazioni fisse ricavate riparametrando la detrazione IMU (es: aliquota IMU 4 per mille, detrazione € 200 – aliquota TASI 3 per mille - detrazione TASI equivalente € 150). DIFETTI: avvantaggiano chi ha rendite alte è già pagherebbe di meno (effetto regressivo) Detrazioni variabili al variare della rendita catastale. - dubbi interpretativi sulla loro applicazione (es inclusione o meno delle pertinenze) - spesso associate a formule complicate - hanno il vantaggio di eliminare l’effetto regressivo di quelle fisse TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 101

ALIQUOTE E DETRAZIONI FACOLTA’ CONCESSE AL COMUNE –Modalità di esercizio: Deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine previsto dalle leggi statali per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1, c. 683, L. 147/2013) Per la riduzione dell’aliquota sotto il livello base e per le altre riduzioni “libere” occorre una norma regolamentare (art. 1, comma , L. 147/2013) Parere dei revisori ai sensi dell’art. 239 Tuel? La delibera di fissazione delle aliquote deve tenere conto anche dei servizi e dei costi alla cui copertura è diretto il tributo, stabiliti nel regolamento comunale TASI. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 102

ALIQUOTE E DETRAZIONI –Modalità di esercizio: Pubblicità delle deliberazione (regole generali) –Invio al MEF (portale del federalismo fiscale) »entro 30 gg dall’esecutività della deliberazione o »entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per approvare il bilancio di previsione –La pubblicazione sul sito del MEF sostituisce la pubblicazione in GU (per i regolamenti) –In caso di mancato invio »Diffida del Ministero dell’Interno »Blocco del trasferimento delle risorse spettanti ai comuni a qualsiasi titolo (art. 13, comma 15, D.L. 201/2011) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 103

ALIQUOTE E DETRAZIONI –Modalità di esercizio: Pubblicità delle deliberazione delle aliquote e del regolamento (regole speciali per la TASI ) art. 1, comma 688, L. 147/2013 –Invio al MEF (portale del federalismo fiscale), in forma esclusivamente telematica »entro 21ottobre (necessaria per pubblicazione entro il 28 ottobre nel sito del portale del federalismo fiscale. Efficacia della deliberazione decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico (effetti sulla seconda rata) Inserimento nel sito degli elementi risultanti dalla delibere secondo le modalità indicate da apposito decreto del MEF (art. 1, comma 688, L. 147/2013) Regole particolari per il 2014: VEDI PARAGRAFO SPECIFICO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 104

ALIQUOTE E DETRAZIONI –Questioni: 1.Quale aliquota si applica nel caso in cui l’immobile sia abitazione principale per un solo possessore? –Unica aliquota in quanto l’obbligazione tributaria è unica per tutti i possessori? –Abitazione principale o no? –In caso positivo, il possessore non residente paga IMU sulla sua quota + è resp in solido per la TASI e rischia di superare il limite massimo IMU POSIZIONE MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014): – Il tributo deve essere calcolato per quote di possesso –Ogni possessore applica l’aliquota della propria situazione –L’eventuale detrazione va attribuita interamente al possessore che destina l’immobile ad abitazione principale –Considerazioni: non conforme alla legge, che parla di solidarietà, anche se per il MEF la solidarietà riguarda solo il pagamento e non le modalità di calcolo del tributo TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 105

ALIQUOTE E DETRAZIONI –Questioni: 2.Per il detentore che dimora e risiede si considera abitazione principale? –Posizione del MEF (FAQ del 03/06/2014, risposta n. 13): il tributo deve sempre essere determinato considerando l’aliquota applicabile in base alla situazione del possessore –Art. 1 DL 88/2014 (oggi art. 1, c. 688, L. 147/2013): il tributo per l’utilizzatore è determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale –Alquota applicabile: quella prevista per gli immobili LOCATI O IN COMODATO –Non rileva che l’immobile sia abitazione principale dell’occupante, la definizione di abitazione principale è la stessa dell’IMU – DIMORA E RESIDENZA del possessore –Non spetta l’eventuale detrazione prevista dal comune, salvo potestà regolamentare TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 106

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA 1. IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NON ISTITUZIONALI: Non sono esenti, non rientrando nella previsione del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 16/2014 (comunque esenti nella Provincia di Trento) Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del proprietario Utilizzatore: obbligato a versare la sua quota (10-30%) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 107

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA 2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE TASI: soggettività passiva MEF: VALGONO LE STESSE REGOLE DELL’IMU (FAQ IMU-TASI DEL 03/06/2014 – risposta n. 22) Soggetto passivo il coniuge assegnatario (per intero) in tutti i casi tranne che l’immobile assegnato sia locato (anche in comodato) Soggetto passivo il proprietario (70-90%) ed il coniuge assegnatario (10-30%) nel caso di locazione Critica: NON RICHIAMATO NELLA NORMA DELLA TASI LA DISPOSIZIONE DELL’ART. 4, COMMA 12-QUINQUIES, DEL DL 16/2012 ANCI EMILIA-ROMAGNA: resta soggetto passivo il proprietario, il coniuge assegnatario rileva solo come utilizzatore (tesi più convincente) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 108

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA 2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE Da ricordare che: Si tratta di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale La revoca dell’assegnazione è disposta dal giudice nei casi di Mutamento della residenza Convivenza more uxorio Nuovo matrimonio e non opera automaticamente, ma richiede un provvedimento del giudice TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 109

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA 2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE Situazioni particolari ABITAZIONE ASSEGNATO ALL’EX CONIUGE CHE NON LO OCCUPA MA CHE LO UTILIZZA IL FIGLIO Soggetti passivi: coniugi possessori + figlio in quanto detentore Esempio: Abitazione di proprietà di 2 ex coniugi al 50%, abitata dal figlio Possessori: ex coniugi (50% ciascuno) – 70-90% Detentore:figlio (30-10%) con aliquota dei possesori (altra abitazione) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 110

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA 3. ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014, risp. n.17): il tributo è dovuto PROPRIETARIO: quota del tributo dal 70% al 90%, INQUILINO: quota tributo dal 10% al 30% ALIQUOTA DA APPLICARE: quella dell’abitazione principale (con eventuale detrazione) CONTEGGIO: determinazione dell’intero tributo, con sottrazione della detrazione e, quindi, riparto tra proprietario e inquilino Critiche: contrasta con il principio in base al quale la definizione di abitazione principale è la stessa dell’IMU contrasta con Il principio enunciato nelle medesime FAQ (risposta n.19) in base al quale in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 111

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014) Sono considerati equiparati tutti quelli previsti dalla legge come esclusi (art. 13, comma 2, DL 201/2011) e quelli stabiliti dal comune in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore 1.COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA: il tributo è dovuto SOLO dalla cooperativa e non dall’assegnatario, con aliquota e detrazione abitazione principale 2.ALLOGGI SOCIALI: il tributo è dovuto con l’aliquota dell’abitazione principale e relative detrazioni Il MEF li considera equiparati all’abitazione principale, pur se il comma 2 dell’art. 13 del DL li definisce esclusi da IMU e non equiparati. L’equiparazione è presente nell’art. 2, comma 4, del DL 102/2013. Conseguente permanenza dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013 per ottenere l’agevolazione, con dichiarazione che vale anche ai fini TASI. Barrare la casella “Esenzione” e riportare nelle annotazioni la frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 “ TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 112

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 3.ABITAZIONI MILITARI E POLIZIOTTI il tributo è dovuto con l’aliquota dell’abitazione principale e relative detrazioni Il MEF li considera equiparati all’abitazione principale, pur se il comma 2 dell’art. 13 del DL li definisce esclusi da IMU e non equiparati. L’equiparazione è presente nell’art. 2, comma 4, del DL 102/2013. Conseguente permanenza dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013 per ottenere l’agevolazione, con dichiarazione che vale anche ai fini TASI. Barrare la casella “Esenzione” e riportare nelle annotazioni la frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/ ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI il tributo è dovuto con l’aliquota dell’abitazione principale e relative detrazioni, se la fattispecie è stata equiparata dal comune all’abitazione principale Se scelta l’opzione del limite di rendita a € 500: fino a € 500 di rendita si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale, oltre l’aliquota degli altri fabbricati Tributo dovuto solo dal proprietario, con detrazione ripartita tra più comproprietari in parti uguali a prescidere dalla quota di possesso TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 113

CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA’ PASSIVA CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI Non è richiamata nella TASI la norma dell’IMU che stabilisce la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali Nel caso di concessione si applica nella TASI la regola generale Proprietario: tributo dovuto per una quota tra il 70-90% Concessionario: tributo dovuto per una quota tra il 10-30% Eccezione: se nell’atto di concessione sia attribuito al concessionario il diritto di erigere delle costruzioni (diritto di superficie – anci Emilia Romagna, circolare n. 118/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 114

IpotesiIMUTASI proprietario TASI utilizzatore (MEF) TASI utilizzatore (legge) Abitazione principale no A/1-A/8-A/9 NO Aliquota abitazione principale + detrazione SI il locatario parziale (aliquota ab principale) __________ Abitazione principale A/1-A/8-A/9 Aliquota abitazione principale + detrazione SI il locatario parziale (aliquota ab principale) __________ Abitazione pensionati e disabili (se assimilata) NO Aliq. ab principale + detrazione se A/1-A/8-A/9 Aliquota abitazione principale + detrazione NO (COMODATO ?) NO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 115

IpotesiIMUTASI proprietario TASI utilizzatore (MEF) TASI utilizzatore (legge) Abitazione in comodato (in base ISEE) NO Aliq. ab principale + detrazione se A/1-A/8-A/9 Aliquota abitazione principale + detrazione NO SI – aliquota abitazione principale Abitazione in comodato (rendita < 500 euro) No A/1-A/8- A/9 -Rendita fino a €500: NO -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati -Rendita fino a €500: aliquota abitazione principale +detrazione -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati -Rendita fino a €500: NO -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati -Rendita fino a €500: SI – aliquota abitaz principale -Rendita eccedente € 500: aliquota altri fabbricati TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 116

Ipotesi (non in locazione) IMUTASI proprietario (altro coniuge) TASI utilizzatore (MEF) TASI utilizzatore (legge) Casa ex coniugale – assegnatario NON proprietario NO MEF: NO soggetto passivo l’assegnatario Tesi alternativa: aliquota altri fabbricati Aliquota abitazione principale + detrazione (per intero) Aliquota altri fabbricati(10-30%) Casa ex coniugale – assegnatario comproprietario NO MEF: NO soggetto passivo l’assegnatario Alternativa: aliquota altri fabbricati Aliquota abitazione principale + detrazione (per intero) Aliquota abitazione principale + detrazione (pro quota di possesso) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 117

IpotesiIMUTASI proprietario TASI utilizzatore (MEF) TASI utilizzatore (legge) Abitazione militari NO aliquota abitazione principale + detrazione Alternativa: aliquota altri fabbricati NO Aliquota altri fabbricati (10-30%) Coop edilizia a proprietà indivisa NO Aliquota abitazione principale + detrazione Alternativa: aliquota altri fabbricati NO Aliquota altri fabbricati (10-30% Alloggi sociali NO Aliquota abitazione principale + detrazione Alternativa: aliquota altri fabbricati NO Aliquota altri fabbricati (10-30% TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 118

IpotesiIMUTASI proprietario TASI utilizzatore (MEF) TASI utilizzatore (legge) Alloggi ex IACP Aliquota altri fabbricati + detrazione Aliquota altri fabbricati (90-70%) Aliquota altri fabbricati (10-30%) Fabbricati invenduti NO Aliquota altri fabbricati (90-70%) Aliquota altri fabbricati (10-30%) Immobili comunali NO Aliquota altri fabbricati (10-30%) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 119

SERVIZI E COPERTURA DEI COSTI La Tasi finanzia i costi dei servizi indivisibili L’individuazione dei servizi indivisibili e dei costi è rimessa al regolamento comunale, il quale deve riportare –Servizi indivisibili finanziati –L’indicazione ANALITICA dei costi alla cui copertura è diretta la TASI PER OGNI SERVIZIO Il regolamento indicherà le voci di costo ed i criteri per determinarle, rimettendo la quantificazione alla deliberazione annuale delle aliquote non è previsto un obbligo di copertura integrale (comma 682) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 120

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI Servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino Servizi comunali –Istituzionali (DPR 194/1996) –A domanda individuale (DM 31/12/1983) –Indispensabili (art. 159 tuel – DM 28/05/1993) –Produttivi Esempi di servizi indivisibili –Servizi relativi alla giustizia (netto rimborso statale) –Servizi di polizia locale –Viabilità, circolazione stradale –Pubblica illuminazione –Servizi di protezione civile TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 121

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI Esempi di servizi indivisibili –Urbanistica e gestione del territorio –Parchi, servizi di tutela dell’ambiente, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente –Particolari servizi per le attività produttive –Servizi generali di amministrazione e controllo (però non rivolti alla collettività in via diretta) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 122

RIDUZIONI ED ESENZIONI Introducibili dal Comune con il regolamento del tributo, nel caso di –Abitazioni con unico occupante –Abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo –Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente –Abitazioni occupate da soggetti residenti o dimoranti all’estero per più di 6 mesi nell’anno –Fabbricati rurali ad uso abitativo –Superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa – eliminata dal D.L. 16/2014 (art. 1, comma 679, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 123

RIDUZIONI Introducibili dal Comune con il regolamento del tributo –Legate anche alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso L’ISEE Capacità contributiva uno dei parametri comunque da considerare Necessità di tenere conto dell’ISEE (art. 1, comma 682, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 124

RIDUZIONI ED ESENZIONI Non ci sono limiti minimi né massimi (può arrivare fino all’esenzione – no quella legata alla capacità contributiva Natura facoltativa Disciplina da definire nel regolamento (requisiti, adempimenti, conseguenze in caso di inadempimento, decorrenze, ecc.) Dovrebbero essere legate a situazioni che comportano una minore fruizione dei servizi comunali Possibilità di introdurre altre ipotesi? –Permane la potestà regolamentare (art. 1, comma 702, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 125

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Resta ferma anche nella IUC la potestà regolamentare generale dell’ente in materia di entrate (art. 1, comma 702, L. 147/2013) –Limiti alla potestà regolamentare Individuazione fattispecie imponibili Soggetti passivi Aliquota massima Limiti impliciti –Principi generali dell’ordinamento –Sanzioni tributarie –Contenzioso –Principi costituzionali TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 126

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Previsione del regolamento IUC (art. 1, c. 682, L. 147/2013) Elementi previsti dalla norma –Per la TARI Criteri di determinazione delle tariffe –Metodo normalizzato –Criteri alternativi Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti Disciplina delle riduzioni tariffarie Eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE (diversità norma comma 660) Percentuali di riduzione per la produzione di rifiuti speciali (art. 1, comma 682, let. a, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 127

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Previsione del regolamento IUC (art. 1, c. 682, L. 147/2013) Elementi previsti dalla norma –Per la TARI Disciplina della riduzione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati (comma 649 come modificato dal D.L. 16/2014) Individuazione aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (comma 649 come modificato dal D.L. 16/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 128

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Elementi previsti dalla norma –Per la TARI Numero e scadenze di versamento (art. 1, comma 688, L. 147/2013) Modalità di versamento del tributo (art. 1, comma 688, L. 147/2013) Disciplina del tributo giornaliero (art. 1, commi , L. 147/2013) Eventuale previsione e disciplina della tariffa corrispettiva (art. 1, comma 668, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 129

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Elementi NON previsti espressamente dalla norma –Per la TARI Criteri di commisurazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa –Es: nel caso di adozione del metodo normalizzato »Metodo di conteggio degli occupanti dei locali – chiarire per i non residenti (metodi presuntivi, ecc.) »Individuazione delle categorie di locali e aree non domestiche »Criteri per l’individuazione di tariffa unica »Classificazione superfici promiscue (domestiche e non domestiche – con diverse attività) Criteri di determinazione della tariffa: –Individuazione coefficienti Kb-Kc-Kd: rimando al provvedimento tariffario annuale –Criteri di individuazione dei costi e della loro ripartizione tra fissi e variabili –Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 130

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Elementi previsti dalla norma –Per la TASI Disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ISEE Individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 1, comma 682, let. b, L. 147/2013) Disciplina delle riduzioni ed esenzioni (art. 1, comma 679, L. 147/2013) Misura della ripartizione del carico tributario tra possessore e detentore (art. 1, comma 681, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 131

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Elementi comuni ai due prelievi (TARI e TASI) –Contenuto della dichiarazione TARI E TASI (art. 1, c. 685, L. 147/2013) –Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (art. 1, c. 165, L. 296/06) –Determinazione dell’importo minimo al di sotto del quale Il contribuente non è tenuto al versamento spontaneo (art. 1, comma 168, L. 296/06) –Anche differenziato tra TASI, TARI e IMU Non si procede all’accertamento (eliminato importo minimo di € 30 ) –Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000) Le norme dell’art. 1, c , L. 296/06 sono richiamate dall’art. 1, c. 701, L. 147/2013 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 132

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Elementi comuni ai due prelievi (TARI e TASI) –Individuazione della forma di riscossione degli avvisi di accertamento –Determinazione forma riscossione coattiva (da verificare in base ad evoluzione normativa) –Applicazione di ulteriori circostanze attenuanti o esimenti (art. 1, comma 700, L. 147/2013) – facoltativo TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 133

IL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO Modalità di invio –Obbligo di invio del regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 13, comma 13-bis, e 15, D.L. 201/2011 – art. 52 D.Lgs 446/97) –Modalità tecniche stabilite dalla Nota MEF prot del 28/02/2014 –Inserimento nel Portale del federalismo fiscale –Varie opzioni per il regolamento IUC –Regolamento unico (anche della tariffa corrispettiva) –Regolamenti separati –Regolamenti con due tributi insieme ed uno a parte -La pubblicazione nel portale: -Determina l’efficacia del regolamento IMU (da trasmettere entro il 21/10/2014 pena efficacia dal 2015) –art. 13 c. 13-bis. D.L. 201/2011 -Determina l’efficacia del regolamento TASI (da trasmettere entro il 10/09/2014 pena efficacia dal 2015) –art. 1 c. 688, l. 147/2013 -Valenza solo informativa per tutti gli altri tributi -Sostituisce per tutti i regolamenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 134

LA DICHIARAZIONE In caso in cui si verifichi il presupposto impositivo –Inizio del possesso o della detenzione di locali ed aree assoggettate alla IUC i soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione Scadenza: 30 giugno dell’anno successivo Modello: utilizzo del modello predisposto dal comune –Dichiarazione unica della IUC composta da più modelli (TARI e TASI) La dichiarazione IMU dovrebbe continuare a rimanere autonoma ex comma 703 Validità: anche per gli anni successivi salvo variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo da dichiarare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute (art. 1, commi , L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 135

LA DICHIARAZIONE Per dichiarazione TASI E TARI Contenuto minimo obbligatorio per legge (art. 1, comma 685, L. 147/2013) –Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è obbligatorio indicare Dati catastali Indirizzo con numero civico e il numero dell’interno se esistente Per consentire l’aggancio tra dati catastali e dati toponomastici TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 136

LA DICHIARAZIONE Per la TARI –Obbligo di presentazione da parte del possessore o del detentore In caso di più occupanti la dichiarazione può essere presentata da uno solo (art. 1, c. 684) –Contenuto obbligatorio per legge: vedi prima –Contenuto definito dal Comune, che deve predisporre il modello –Validità, in sede di prima applicazione del tributo delle superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 e TARES (art. 1, comma 686, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 137

LA DICHIARAZIONE Per la TASI –Obbligo di presentazione da parte del possessore e del detentore In caso di più occupanti la dichiarazione può essere presentata da uno solo (art. 1, c. 684) – vale anche per i possessori NON occupanti? –Contenuto obbligatorio per legge: Dati catastali e toponomastici completi Integrale rinvio alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU (comma 687) – D.M. 30/10/ –Obblighi di presentazione: assenza di obbligo per gli atti transitanti per il MUI? Successioni? Modifica degli occupanti –Contenuti –Modello? –Problema in sede di prima applicazione di individuare gli occupanti (non possessori): obbligo di dichiarazione generalizzato? Problemi legati all’obbligo di invio modelli di versamento compilati (art. 1, comma 689) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 138

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità di determinazione del tributo TASI: autoliquidazione o liquidazione d’ufficio 2014: Autoliquidazione: forma ordinaria di determinazione del tributo, tenuto conto che il nuovo comma 688 della L. 147/2013 (come modificato dall’art. 4, c. 12-quater, DL 66/2014 e D.L. 09/06/2014, n.88) rende obbligatorio - compilare i bollettini su richiesta dei contribuenti - inviare i bollettini ai contribuenti SOLO DAL superato l’obbligo previsto dal comma 689, anche per effetto del DM di approvazione dei bollettini TASI che rende facoltativa la compilazione dei bollettini per i comunii Liquidazione d’ufficio: sempre possibile per scelta del comune; TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 139

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –MODELLO F24 –BOLLETTINO POSTALE con stesse regole F24 (modifica art. 1, c. 1, let b, D.L. 16/2014) NON SONO POSSIBILI ALTRI STRUMENTI STANTE LA DEROGA ALLA POTESTA’ REGOLAMENTARE DEI COMUNI (art. 1, comma 688, L. 147/2013) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 140

Codici tributo per il modello F24: TASI (risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 24/04/2014) –Codici tributo –3958: “Tasi su abitazione principale e pertinenze” –3959: “Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale” –3960: “Tasi per le aree fabbricabili” –3961: “Tasi per altri fabbricati” –3962: “Tasi – interessi” –3963: “Tasi – sanzioni” –Modalità di compilazione Sezione IMU e altri tributi locali –Codice ente/comune –Ravv “barrare in caso di ravvedimento” –Acc –Saldo –Numero immobili –Anno di riferimento –Istituiti i codici tributo per l’F24EP (risoluzione n. 47/E del 24/04/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 141

Bollettino postale per il versamento della TASI (D.M. 23/05/2014) –Utilizzabile ps gli uffici postali o i canali telematici di Poste italiane –Versamenti sul c/c n , valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. –Su tale conto corrente non e' ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. –Poste italiane versa le somme all’Agenzia delle Entrate e comunica alla struttura di gestione del modello F24, con le modalità e le scadenze previste –La struttura di gestione accredita le somme ai comuni e invia i flussi informativi ogni settimana –Poste italiane –Conserva le immagini dei bollettini versati –Fa stampare a sue spese i bollettini e li distribuisce presso gli uffici postali gratuitamente TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 142

Bollettino postale per il versamento della TASI (D.M. 23/05/2014) –I comuni POSSONO precompilare i modelli previa autorizzazione alla stampa in proprio da parte delle Poste. –NB: dal 01/10/2014 anche i soggetti privati NON possono effettuare pagamenti in contanti del modelli F24 presso banche e posta, ma devono avvalersi dei canali telematici (home banking, intermediario autorizzato o entratel), per tutte le deleghe F24 di importo superiore euro, anche se in compensazione (art. 11, comma 2, D.L. 66/2014) –NB: non si applica ai modelli precompilati dagli enti impositori (circolare Agenzia delle Entrate) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 143

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI (art. 1, c. 688, L. 147/2013, modificato D.L. 16/2014, dal DL 66/2014 e dal DL 88/2014): DUE RATE CON SCADENZA FISSATA DALLA LEGGE 16 GIUGNO 16 DICEMBRE SEMPRE AMMESSO IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DI OGNI ANNO PRIMA RATA A REGIME SULLA BASE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI 12 MESI DELL’ANNO PRECEDENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 144

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI: PRIMA RATA: regole derogatorie 2014 (art. 1 D.L. 88/2014 e art. 1, c. 688, L. 147/2013, come modificato dal DL 66/2014) a)Se deliberazione comunale PUBBLICATA NEL SITO MEF ENTRO IL 31/05/2014 (INVIO OBBLIGATORIO ENTRO IL 23/05/2014) : IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALL’ALIQUOTA E LE MODALITA’ STABILITE DALLA DELIBERAZIONE ENTRO IL 16/06/2014 b)Mancato invio della deliberazione entro il 23/05/2014 : NESSUN VERSAMENTO IL 16/06/2014, SCADENZA RINVIATA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 145

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI: PRIMA RATA: regole derogatorie 2014 b)Mancato invio della deliberazione entro il 23/05/2014: i.Invio AL MEF della deliberazione delle aliquote e detrazioni e dei regolamenti ENTRO IL 10/09/2014: VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA SULLA BASE DELLE PREDETTE DELIBERAZIONI PUBBLICATE SUL SITO MEF ENTRO IL 18/09/2014, CON SCADENZA 16/10/2014 prima della modifica del D.L. 66/2014, la prima rata andava versata in questo caso con l’aliquota di base per tutti gli immobili, eccetto l’abitazione principale, il cui tributo andava versato tutto entro il 16/12/2014 1) ANTICIPO DELLA SCADENZA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 2) POSTICIPO PER GLI ALTRI IMMOBILI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 146

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI: PRIMA RATA: regole derogatorie 2014 b)Mancato invio della deliberazione entro il 23/05/2014: ii.MANCATO Invio AL MEF della deliberazione delle aliquote e detrazioni e dei regolamenti ENTRO IL 10/09/2014: VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE CON ALIQUOTA DEL 1 PER MILLE, ENTRO IL LIMITE MASSIMO IMU2013, CON SCADENZA 16/12/2014 RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO IMU 2013: Se l’ente ha già l’IMU al massimo: nessun versamento tasi Se l’ente ha l’IMU inferiore al massimo di meno del 1 per mille: aliquota tasi riparametrata in base alla differenza Se l’ente ha l’IMU inferiore al massimo di almeno l’1 per mille: aliquota TASI 1 per mille TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 147

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI: PRIMA RATA: regole derogatorie 2014 QUOTA GRAVANTE SULL’OCCUPANTE Se l’ente NON ha inviato la delibera delle aliquote e del regolamento entro il 10/09/2014 Se l’ente non ha stabilito la % gravante sull’occupante Quota gravante sull’occupante: 10% del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale Solo per 2014? Da rilevare che la norma disciplina il termine di invio della deliberazione ma non il termine per la sua adozione che resta quello di approvazione del bilancio di previsione (30/09/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 148

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento: TASI RIEPILOGO PRIMA RATA ANNO 2014 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Delibera comunale 2014 PUBBLICATA SITO MEF ENTRO 31/05/2014 (INVIO 23/05/2014) Delibera comunale 2014 PUBBLICATA SITO MEF DOPO 31/05/2014 MA ENTRO 18/09/2014 (INVIO 10/09/2014) Delibera comunale 2014 PUBBLICATA SITO MEF OLTRE 18/09/2014 (INVIO 10/09/2014) TUTTI GLI IMMOBILI PRIMA RATA CON ALIQUOTA COMUNALE STABILITA DALLA DELIBERA PRIMA RATA CON ALIQUOTA COMUNALE STABILITA DALLA DELIBERA INTERO IMPORTO TASI 2014 CON ALIQUOTA DEL 1 PER MILLE, O QUELLA DERIVANTE DAL RISPETTO DEL LIMITE MAX IMU 2013 SCADENZA PRIMA RATA 16/06/201416/10/2014 NO PRIMA RATA, UNICA SOLUZIONE IL 16/12/

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI: PRIMA RATA 2014 –Tardivi versamenti prima rata e possibile non applicazione delle sanzioni –Interrogazione Commissione Bilancio della Camera n : –Applicabile l’art. 10 L. 212/2000 sulla non irrogabilità delle sanzioni e non applicazione di interessi qualora i ritardi siano imputabili alla pubblica amministrazione, o quando vi sono obiettive condizioni di incertezza –Risoluzione n. 1/df MEF del 23/06/2014: sussistono le condizioni in base alle quali i comuni possono applicare l’art. 10 della L. 212/2000, sia per la TASI che per l’IMU, stabilendo un congruo termine (decisione rimessa alla volontà comunale) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 150

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –TASI: SECONDA RATA ENTRO 16/12 A REGIME: ALIQUOTA COMUNALE PUBBLICATA NEL SITO MEF ENTRO IL 28/10, CON OBBLIGO DI INVIO AL MEF ENTRO IL 21/10: CONGUAGLIO CON ALIQUOTA COMUNALE ALIQUOTA COMUNALE PUBBLICATA NEL SITO MEF OLTRE IL 28/10: APPLICAZIONE ATTI (ALIQUOTA E REGOLAMENTO) ANNO PRECEDENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 151

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento: TASI SECONDA RATA ANNO 2014 (16/12/2014) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Delibera comunale 2014 PUBBLICATA SITO MEF ENTRO 31/05/2014 (INVIO 23/05/2014) Delibera comunale 2014 PUBBLICATA SITO MEF DOPO 31/05/2014 MA ENTRO 18/09/2014 (INVIO 10/09/2014) Delibera comunale 2014 PUBBLICATA SITO MEF OLTRE 18/09/2014 (INVIO 10/09/2014) TUTTI GLI IMMOBILICONGUAGLIO RISPETTO PRIMA RATA CON ALIQUOTA COMUNALE STABILITA DALLA DELIBERA CONGUAGLIO RISPETTO PRIMA RATA CON ALIQUOTA COMUNALE STABILITA DALLA DELIBERA INTERO IMPORTO TASI 2014 CON ALIQUOTA DEL 1 PER MILLE, O QUELLA DERIVANTE DAL RISPETTO DEL LIMITE MAX IMU

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Trasferimento compensativo di liquidità (c. 688 modificato D.L. 66/2014) Solo i comuni Delle regioni a statuto ordinario Di Sicilia e Sardegna che NON hanno comunicato al MEF la delibera entro il 23/05/2014 Beneficiano di un anticipo del fondo di solidarietà comunale 2014, entro il 20/06/2014, dell’importo pari al 50% del gettito tasi ad aliquota di base, stimato con decreto MEF da emanare entro il 10/06/ Entro il 30/09/2014 il MIN INT comunica all’agenzia delle entrate i comuni i cui anticipi sul FSR hanno superato l’importo spettante, in modo che l’agenzia delle entrate proceda ai relativi recuperi su qualunque somma riscossa a mezzo sistema di versamento unificato (F24, bollettini postali unici nazionali) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 153

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Modalità e scadenze di versamento –ARROTONDAMENTI ALL’EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E’ INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO (Art. 1, c. 166, L. 296/2006 – richiamato dall’art. 1, c. 701, L. 147/13) –IMPORTI MINIMI Stabiliti dal regolamento comunale ai sensi dell’art. 1, c. 168, L. 296/06, anche in deroga al limite di € 12,00 –Limite per anno solare TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 154

IL VERSAMENTO SPONTANEO DEL TRIBUTO Soggetti competenti –Di norma l’applicazione e la riscossione della IUC è effettuata direttamente dal COMUNE (art. 1, comma 690, L. 147/2013) –Manca la deroga alla potestà regolamentare, quindi è POSSIBILE L’AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA RISCOSSIONE DELLA TASI (esclusa invece nella TARES eccetto deroghe) NELL’IMU già possibile, stante la mancata deroga alla potestà regolamentare sulla riscossione diretta (art. 13, comma 12, D.L. 201/2011) –Affidamenti esterni della CONCESSIONE della riscossione spontanea TASI –NON PIU’ AMMESSO L’AFFIDAMENTO DIRETTO al SOGGETTO A CUI NEL 2013 ERA ATTRIBUITO IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL’IMU –MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA agli altri soggetti di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 155

RISCOSSIONE COATTIVA Scelta da operare con regolamento tra: Forma diretta: –Mediante ingiunzione fiscale “rafforzata” (art. 7, comma 2, lett. gg-quater, D.L. 70/2011) Affidamento esterno Affidamenti a (art. 52, c. 5, let b., D.Lgs 446/97) Società in house (diretto) – abrogato art. 4, c. 1 D.L 95/2012 Concessionari privati iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs 446/97 (procedura evidenza pubblica) Società miste con socio privato iscritto all’albo (doppia gara) – No ad Equitalia in forma diretta, salvo gara. Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata” (ripristinata dall’art. 5, comma 8-bis, DL 16/2012) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 156

RISCOSSIONE COATTIVA Affidamento esterno I SOGGETTI ESTERNI (art. 7, c. 2, let. gg-septies, DL/ 70/2011 – art. 5, c. 8-bis, DL 16/2012) DEVONO APRIRE UNO O PIU’ CONTI CORRENTI POSTALI O BANCARI INTESTATI ALL’AFFIDATARIO DEDICATI ALLA RISCOSSIONE DELL’ENTE AFFIDANTE IN CUI AFFLUISCONO LE SOMME RISCOSSE EFFETTUARE IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE AL NETTO DELL’AGGIO E DELLE SPESE ANTICIPATE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO (IVA) ENTRO LA PRIMA DECADE DI OGNI MESE CON RIFERIMENTO ALLE SOMME ACCREDITATE SUI C/C DI RISCOSSIONE NEL MESE PRECEDENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 157

RISCOSSIONE COATTIVA Termini Il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’avviso di accertamento (art. 1, c. 163, L. 296/2006 – richiamato dall’art. 1, comma 701, L. 147/2013) Limite minimo Eliminato dal 01/01/2014 il limite minimo di € 30 per i tributi comunali, salvo potestà regolamentare – art. 1, comma 736, L 147/2013 NB: per il MEF il limite di € 16,52 NON esiste più. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 158

GESTIONE DEL TRIBUTO Nomina del funzionario responsabile del tributo ( art. 1, comma 692, L. 147/2013) Designato dal Comune (Giunta) Compiti Tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, tra cui: SOTTOSCRIZIONE I PROVVEDIMENTI AFFERENTI L’ATTIVITA’ (ACCERTAMENTI, RIMBORSI, DINIEGHI, ECC.) RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE ATTRIBUISCE LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO AL SINDACO O AL DIRIGENTE/TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI TRIBUTI (legge 88/2005) NB: NELLA TARSU, NELL’ICI E NELL’IMU NON AVEVA QUESTO POTERE SE NON DIRIGENTE O TITOLARE DI P.O (NEI COMUNI SENZA DIRIGENZA), SALVO DIVERSA PREVISIONE STATUTARIA ANALOGO ALLA TARES NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 159

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: soggetti –Comune: regola ordinaria (comma 690) –Soggetti esterni: Affidamento diretto –TARI »SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO nel 2013 (comma 691) –TARIFFA »SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO (comma 690) –TASI »NON CI SONO DEROGHE SPECIFICHE (comma 691) –PER TUTTI » SOCIETA’ IN HOUSE (art. 52 D.Lgs 446/97) NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 160

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: soggetti –Soggetti esterni: Affidamento con procedura evidenza pubblica –IMU-TARI-TASI-TARIFFA » Concessionari privati iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs 446/97 » Società miste con socio privato iscritto all’albo (doppia gara) NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 161

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: strumenti –Richieste di informazioni (art. 1, c. 693, L.147/13) 1. Invio questionari ai contribuenti: il contribuente deve rispondere entro 60 gg dalla notifica, pena irrogazione della sanzione da € 100 a € Richiedere ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti Analogo alla tares (e in sostanza alla tarsu) –Accessi (art. 1, c. 693, L.147/13) Disposti dal funzionario responsabile del tributo Mediante personale autorizzato Con un preavviso di almeno 7 giorni NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 162

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: strumenti –Presunzioni semplici (art. 1, c. 694, L.147/13) Utilizzabili solo in caso di: –Mancata collaborazione del contribuente –Altro impedimento alla diretta rilevazione Strumento di accertamento legato all’art cod civ –Presunzioni basate su elementi gravi, precisi e concordanti –Utilizzo dell’80% della superficie catastale (per la TARI) – art. 1, comma 646, L. 147/2013 –Utilizzo delle banche dati –Agenti accertatori (art. 1, commi 179 e seg, L. 296/06) NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 163

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO: atti –Avvisi di accertamento d’ufficio (art. 1, c. 161, L.296/06 – art. 1, c. 701, L. 147/2013) Omessa/tardiva dichiarazione Omesso versamento –Avvisi di accertamento in rettifica (art. 1, c. 161, L.296/06 – art. 1, c. 701, L. 147/2013) Infedele dichiarazione Insufficiente, tardivo versamento –Atti di irrogazione delle sanzioni (art. 16 D.Lgs 472/97) solo se NON collegati al tributo Limite minimo Eliminato dal 01/01/2014 il limite minimo di € 30 per i tributi comunali, non ci sono limiti minimi (salvo potestà regolamentare) – art. 1, comma 736, L 147/2013 Per il MEF il limite minimo non esiste più. NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 164

SANZIONI SANZIONE PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE Art. 1, c. 695, L. 147/ Art. 13 D.Lgs 471/97 –Omesso/insufficiente versamento: sanzione 30% di ogni importo non versato –Tardivo versamento entro 14 gg: sanzione 2% per ogni giorno di ritardo –Tardivo versamento oltre 14 gg: sanzione 30% Tarsu: uguale (solo in riscossione non a mezzo ruolo)Tarsu: uguale (solo in riscossione non a mezzo ruolo) Tia1: uguale (solo in riscossione non a mezzo ruolo)ùTia1: uguale (solo in riscossione non a mezzo ruolo)ù Tia2: non prevista – entrata patrimonialeTia2: non prevista – entrata patrimoniale Tares: ugualeTares: uguale IMU: ugualeIMU: uguale NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 165

SANZIONI SANZIONE PER INSUFFICIENTE, OMESSO VERSAMENTO: MODALITA’ APPLICAZIONE nella TARI –Tributo in autoliquidazione: alla violazione delle scadenze di legge –Tributo liquidato dal Comune Invio avvisi di pagamento Notifica sollecito di pagamento Notifica avviso di accertamento con recupero DEL TRIBUTO, DEGLI INTERESSI ed IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E DELLE SPESE DI NOTIFICA (entro il 31/12 del 5° anno successivo) RISCOSSIONE COATTIVA trascorsi 60 gg dalla notifica dell’avviso di accertamento (entro il 31/12 del terzo anno successivo alla definitività dell’avviso di accertamento) NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 166

SANZIONI SANZIONE PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Art. 1, c. 696, L. 147/2013 –Sanzione dal 100% al 200% del tributo NON versato, con minimo € 50 Tarsu: dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa DOVUTA (minimo € 51) Tia1: non prevista Tia2: non prevista Tares: uguale IMU: sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con minimo € 51 – art. 14, c. 1, D.Lgs 504/92 – art. 9, c. 7, D.Lgs 23/2011) – sanzione modificata? Prevale il comma 703? NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 167

SANZIONI SANZIONE PER INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Art. 1, c. 697, L. 147/2013 –Sanzione dal 50% al 100% del tributo NON versato, con minimo € 50 Tarsu: dal 50% al 100% della tassa o maggiore tassa DOVUTA (senza minimo) Tia1: non prevista Tia2: non prevista Tares: uguale IMU: sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, senza minimo – art. 14, c. 2, D.Lgs 504/92 – art. 9, c. 7, D.Lgs 23/2011) – sanzione modificata? Prevale il comma 703? NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 168

SANZIONI SANZIONE PER MANCATA, INFEDELE, INCOMPLETA RISPOSTA AL QUESTIONARIO ENTRO 60 GG DALLA SUA NOTIFICA Art. 1, c. 698, L. 147/2013 Da € 100 a € 500 –Tarsu: sanzione da € 51 a € 258 –Tia1: possibile sanzione per violazione prescrizioni regolamentari art. 7 bis D.Lgs 267/2000 –Tia2: come Tia1 –Tares: uguale –Imu: omissioni/errori non incidenti sul tributo, da € 51 a € 258 – art. 14, c. 3, D.Lgs 504/92 NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 169

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/97) Ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della disciplina statale (art. 1, c. 700, L. 147/2013) Facoltà già concessa dall’art. 50 della L. 449/97 che rinvia ai principi dell’art. 3, comma 133, L. 662/96 Adesione all’accertamento (art. 1, c. 699, L 147/2013) RIDUZIONE AD 1/3 DELLE SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE, INFEDELE DICHIARAZIONE E OMESSA, INCOMPLETA, INFEDELE RISPOSTA AL QUESTIONARIO, IN CASO DI ACQUIESCENZA, CON PAGAMENTO TRIBUTO, SANZIONI ED INTERESSI ENTRO IL TERMINE PER RICORRERE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA. Adesione alla sanzione (art. 17 D.Lgs 472/97) NORME COMUNI DI DISCIPLINA DELLA IUC 170

Vincolo di destinazione dell’incremento dello 0,8 per mille (parzialmente superato) Applicabilità del tributo solo all’abitazione principale Aliquota applicabile nel caso di comproprietari con situazioni diverse Risolto dal MEF nelle FAQ del 03/06/2014 ritenendo applicabile ad ogni possessore l’aliquota della propria situazione Problemi legati alla solidarietà del rapporto tributario Per il MEF il tributo va calcolato pro-quota, la solidarietà riguarda solo la responsabilità Commisurazione temporale dell’obbligazione tributaria Per il MEF è mensile come l’IMU Applicazione della TASI alle fattispecie equiparate ai fini IMU all’abitazione principale PROBLEMATICHE TASI ANCORA APERTE 171

Rischio di polverizzazione del tributo in capo agli utilizzatori Obbligo della specifica dei servizi indivisibili e dei costi nel regolamento Dichiarazione tasi - da chiarire modalità ed obblighi PROBLEMATICHE TASI ANCORA APERTE 172

La Tassa sui Rifiuti (Tari) Aspetti teorici e pratici

SOGGETTO ATTIVO  Manca la definizione del soggetto attivo  Manca la specifica che gli immobili devono insistere sul territorio comunale  Comune: indirettamente ricavato dalla disciplina del tributo  E’ una componente della IUC  Il comune determina la tariffa (comma 652)  Il comune approva il regolamento (c. 682), riceve la dichiarazione (c. 685), stabilisce le scadenze ecc. (c 688)  Manca specifica del soggetto attivo in caso di immobili non interamente ubicati nel territorio comunale (suddivisione delle superfici?) TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTO ATTIVO

COMPETENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO E SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO Art. 2, c. 186-bis, L 191/2009 Soppressione degli ATO di cui all’art. 201 del D.Lgs 152/2006 e attribuzione alla Regione del compito di assegnare le funzioni secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà Art. 25 D.L. 1/2012: modello gestionale Svolgimento servizi pubblici locali a rilevanza economica su ambiti o bacini ottimali individuati dalle Regioni Art. 34 L. 221/2012: modello gestione e applicazione del prelievo Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, inclusi i rifiuti, di scelta della forma di gestione, della determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza e dell’affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali Art. 13 D.L. 151/2013: la mancata istituzione o designazione dell’ente di governo nell’ambito territoriale ottimale o la mancata deliberazione dell’affidamento entro il 30/06/2014 determinano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto con onere a carico dell’ente inadempiente, che procedere a completare la procedura di affidamento entro il 31/12/2014 TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTO ATTIVO

COMPETENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO E SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO Le nuove funzioni fondamentali dei comuni L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art. 19, c. 1, let.f, D.L. 95/2012) In definitiva: conflitto normativo Sulla funzione di organizzazione del servizio Art. 19 D.L. 95/2012 e art. 34 L. 221/2012 (forme associative forme di svolgimento delle funzioni comunali) Sull’applicazione del prelievo Art. 34 L. 221/2012: la determinazione delle tariffe spetta agli enti di governo dei bacini sovracomunali Art. 19 D.L. 95/2012: tari soggetto attivo il comune Da rilevare che l’art. 34 afferma “per quanto di competenza” TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTO ATTIVO

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013)  Presupposto  Possesso (definizione civilistica) “potere sulla cosa derivante dalla titolarità di un diritto reale sulla stessa”  Detenzione: situazione di fatto, legata alla disponibilità del bene DI  Locali o aree scoperte  A QUALSIASI USO SIANO ADIBITI  SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI TASSA RIFIUTI (TARI): PRESUPPOSTO

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO NELLA TARES Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 14, comma 3, D.L. 201/2011)  Confronto Tari-Tares  Scompare il riferimento all’occupazione  Conferma di tutti gli altri elementi TASSA RIFIUTI (TARI): PRESUPPOSTO

SOGGETTI PASSIVI La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (art. 1, comma 642, L. 147/2013)  Possessore (definizione civilistica) “ colui che esercita un potere di fatto sull’immobile che si manifesta in un’attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali ” – proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, uso, superficie  Detentore: situazione di fatto, legata alla disponibilità del bene – locatario, comodatario, utilizzatori senza titolo TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI PASSIVI  Il possessore è soggetto passivo quando:  Utilizza direttamente il locale o l’area  Mantiene a sua disposizioni il locale o l’area  Assegna la detenzione temporanea dell’immobile per un periodo NON SUPERIORE a 6 MESI nel corso dello stesso anno solare (è esclusa in questo caso la soggettività passiva del detentore) – art. 1, comma 643, L. 147/2013  Il detentore è soggetto passivo in ogni caso, fatta eccezione per l’uso temporaneo inferiore a 6 mesi TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI PASSIVI  Casi di responsabilità solidale:  Pluralità di possessori o di detentori (art. 1, comma 642, L.147/2013) Nella tares vi era una responsabilità solidale tra i componenti il nucleo familiare o tra i coutilizzatori (art. 14, comma 5, D.L. 201/2011) Centri commerciali e multiproprietà Obblighi e diritti in capo ai singoli titolari per i locali e le aree ad uso esclusivo Solo pagamento a carico dell’amministratore per Locali comuni Locali esclusivi (art. 1, comma 644, L. 147/2013) TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI PASSIVI Centri commerciali e multiproprietà Sentenza Cassazione n del 17/12/2003  Il soggetto gestore di centri commerciali è tenuto non solo al pagamento ma anche all’obbligo di denuncia per le parti comuni  La scissione dell’obbligo non consentirebbe allo stesso di far valere presupposti di esclusione ex art. 62  Caso di titolarità di situazione giuridica soggettiva da considerarsi implicita nella titolarità di un’altra espressamente attribuita, a tutela dello stesso soggetto TASSA RIFIUTI (TARI): SOGGETTI PASSIVI

OGGETTI TASSABILI: I LOCALI LOCALI definizione: Assente nella normativa Criteri di prassi nella tarsu: costruzioni stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l’esterno (in tutti o almeno 3 lati) LOCALI soggetti: qualsiasi posseduto, occupato o detenuto insistente in prevalenza sul territorio comunale a qualsiasi uso destinato suscettibile di produrre rifiuti Modifica del criterio presente nella tarsu TARSU: principio generale di tassabilità dei locali/aree con presunzione di produttività di rifiuti per effetto della detenzione o dell’occupazione Eventuale non assoggettamento al tributo per impossibilità di produrre rifiuti aveva natura di esenzione con onere a carico del contribuente (art. 62, comma 2, D.Lgs 507/93) TASSA RIFIUTI (TARI): OGGETTO DEL TRIBUTO

TARES/TARI: rientrano nella definizione di locale imponibile solo i locali suscettibili di produrre rifiuti I locali che potenzialmente non possono produrre rifiuti paiono ESCLUSI dalla definizione di oggetto imponibile: inversione onere della prova? Lo schema di regolamento MEF (tares) li definisce “esclusi”, ma prevede oneri con capo al contribuente (dichiarazione, documentazione), come per le ipotesi di “esenzione” TASSA RIFIUTI (TARI): OGGETTO DEL TRIBUTO

OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE AREE SCOPERTE definizione: Assente nella normativa le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi (schema regolamento MEF) Tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani AREE SCOPERTE soggette: qualsiasi posseduta, occupata o detenuta insistente in prevalenza sul territorio comunale a qualsiasi uso destinata suscettibile di produrre rifiuti TASSA RIFIUTI (TARI): OGGETTO DEL TRIBUTO

AREE SCOPERTE soggette: Aree scoperte OPERATIVE: superfici scoperte strumentali per lo svolgimento di un’attività economica ed a tal fine utilizzate Campeggi, stabilimenti balneari, distributori di carburante, depositi esterni, parcheggi privati, ecc AREE SCOPERTE ESCLUSE Aree scoperte PERTINENZIALI o ACCESSORIE a locali tassabili non operative Parcheggi pertinenziali, aree a verde, giardini, balconi, terrazze, parcheggi di clienti e dipendenti (art. 1, comma 641, L. 147/2013) TASSA RIFIUTI (TARI): OGGETTO DEL TRIBUTO

LOCALI/AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO Esclusione: non vi è alcun onere in capo al contribuente trattandosi di fattispecie non rientranti nella definizione di oggetto imponibile 1. Locali/aree NON suscettibili di produrre rifiuti Locali che non possono produrre rifiuti per NATURA (luoghi impraticabili, in abbandono, stabilmente muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti) per USO a cui sono destinati (Locali non presidiati, locali con sporadica presenza dell’uomo, locali con produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali alla rinfusa o in disuso, aree destinate all’esercizio dello sport, in taluni casi, ecc) Garage soggetti alla tarsu (Cassazione, sentenza n del 06/07/2012, ordinanza n del 15/09/2014) per le OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA’ (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze) TASSA RIFIUTI (TARI): ESCLUSIONI

Locali/aree NON suscettibili di produrre rifiuti Esempi: Immobili privi di arredo e contratti di fornitura di servizi in rete (utenze domestiche) Immobili privi di arredo e contratti di fornitura di servizi in rete e in assenza di atti assentiti o autorizzazioni anche taciti allo svolgimento di attività o di dichiarazioni rese dal contribuente a pubbliche autorità (utenze non domestiche) Superfici destinate all’esercizio dello sport (eccetto spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ecc) Locali per impianti tecnologici (cabine ascensore, cabine elettriche, centrali termiche, silos, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazioni, legnaie, fienili e analoghi depositi agricoli) Immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione Aree impraticabili o intercluse Aree per il mero transito di veicoli e per la sosta gratuita TASSA RIFIUTI (TARI): ESCLUSIONI

LOCALI/AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO 2. Aree comuni condominiali di cui all’art 1117 cod. civ NON detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, L. 147/2013) Tetti, scale, portici, cortili, parti di uso comune, portineria, alloggio del portiere*, lavanderia, riscaldamento centrale, vani ascensori, ecc Sono tassabili  le parti comuni occupate in via esclusiva  le parti comuni di centri commerciali in quanto non rientranti nella definizione precedente (CTR Torino, 17 del 24/03/2000) TASSA RIFIUTI (TARI): ESCLUSIONI

LOCALI/AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO 3. Aree scoperte pertinenziali o accessorie di fabbricati (art. 1, comma 641, L. 147/2013) Aree a servizio o ornamento durevole di locali (art. 817 c.c. definizione di pertinenza) Parcheggi scoperti, giardini e aree a verde, lastrici solari, balconi, verande aperte, ecc. Parcheggi di clienti e dipendenti, aree a verde TASSA RIFIUTI (TARI): ESCLUSIONI

CONFRONTO TARSU-TIA1-TIA2-TARES-TARI TASSA RIFIUTI (TARI): CONFRONTO AREE ENTRATANATURA USO AREATIPOLOGIA AREA USO PRIVATO USO PUBBLICO OPERATIVAPERTINENZA CASE CIV ABITAZIONE PERTINENZA ALTRI FABBRICATI TARSUSI NO TIA1SIIncertaSINO TIA2SI NO TARESSI NONO* TARISI NO * Dopo la modifica apportata dall’art. 10 del D.L. 35/2013

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO Esenzione: onere del contribuente richiederla e dimostrarne di averne diritto 1. Superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, L. 147/2013) Onere del soggetto passivo  Dimostrare la produzione di rifiuti speciali (non assimilati) – come nella TARES e nella TARSU (Cassazione, sentenze n /2010 – 12773/2009) o Dichiarazione con individuazione delle superfici produttive di rifiuti speciali o Documentazione attestante la produzione degli stessi (relazioni tecniche, formulari trasporto rifiuti, MUD, ecc.) TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

 Dimostrare l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (come nella TARES) o Copia del contratto di smaltimento / recupero con operatore autorizzato o Copia dei formulari di trasporto dei rifiuti o altra documentazione equivalente o Presentazione annuale della documentazione per dimostrare la conformità del trattamento alla normativa vigente o Non è sufficiente dimostrare che si producono rifiuti speciali ma occorre dimostrare anche il corretto trattamento degli stessi TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

 Condizione per la detassazione: produzione continuativa e prevalente  Continuativa: necessità che la produzione di rifiuti speciali non sia solo saltuaria o occasionale, ma che avvenga “di regola”, sia cioè connaturata al processo produttivo (analogo al “di regola” indicato nella Tarsu dall’art. 62, c. 3. D.Lgs 507/93 e alla norma vigente nella Tares)  Prevalente: sufficienza della prevalenza della produzione dei rifiuti non assimilati rispetto agli assimilati per avere la riduzione totale? Differente dalla Tarsu e dalla Tares (“di regola”) TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

 Aree con produzione mista? o Detassazione totale (concetto della prevalenza)? o Detassazione parziale: tesi più probabile, in virtù della norma dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013 Disciplina del regolamento della TARI di percentuali di abbattimento forfettarie in caso di attività economiche per le quali sia obiettivamente difficile individuare le superfici dove si producono i rifiuti speciali (analogo alla Tares e Tarsu) - previsione che sembra più un obbligo che una facoltà - percentuali da determinarsi sulla base di regole tecniche e non di principi di capacità contributiva o Implicitamente confermato anche dalla seconda parte del comma 649 dell’art. 1 L. 147/2013, introdotto dalla L. 68/2014 TASSA RIFIUTI: ESENZIONI – RIFIUTI SPECIALI

- il regolamento della TARI deve individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione - Rafforzate le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o l’ente gestore del servizio: pari a quelle previste per l’abbandono di rifiuti dal’art. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (arresto da tre mesi a due anni + ammenda da € fino a € ) (art. 1, comma 649, L. 147/2013) LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

 Tentativo di riproporre la non assimilabilità dei rifiuti prodotti dai reparti produttivi e magazzini prevista dall’art. 195, c. 2, let. e, D.Lgs 152/2006, soppressa dall’art. 14, comma 46, DL 201/2011;  Disposizione che tuttavia NON crea un’automatica detassazione per le attività industrali, rimanendo ancora in vigore le attuali norme in materia di assimilazione  Le attività industriali beneficiano della detassazione solo se producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, non essendovi una specifica norma che esclude l’assimilabilità dei rifiuti dalle stesse prodotti (nella tarsu, Cassazione sentenze n. 9631/2012, n /2007)  Disciplina regolamentare delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati è inutile, seguendo l’individuazione delle stesse le regole ordinarie  La disposizione non può interpretarsi come introduttiva del divieto di assimilazione ope legis dei rifiuti prodotti dalle attività industriali LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

 Estensione del divieto di assimilazione anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi  La non assimilabilità dei rifiuti prodotti nei reparti produttivi SI ESTENDE anche ai magazzini, SECONDO I CRITERI DEL REGOLAMENTO COMUNALE,  DI MATERIE PRIME O MERCI, del processo produttivo svolto (esclusione quindi dei magazzini che accolgono, anche solo parzialmente, altri prodotti)  FUNZIONALMENTE collegati al reparto produttivo ove si producono rifiuti non assimilati: NON VI RIENTRANO QUEI MAGAZZINI CHE ASSOLVONO ANCHE FUNZIONI NON STRETTAMENTE LEGATE AL SOLO PROCESSO PRODUTTIVO SVOLTO NEL REPARTO PRODUTTIVO  Dubbi sulla possibilità di individuare la funzionalità del collegamento sulla base della distanza o della dimensione  ESCLUSIVAMENTE collegati al reparto produttivo: esclusione di quelli che accolgono anche prodotti o merci o materie non derivanti o necessarie dal processo produttivo LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

 Magazzini: la norma estende per legge la NON assimilabilità dei rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati a reparti produttivi in cui si producono rifiuti speciali non assimilati  Deroga la principio generale per cui l’assimilazione dei rifiuti avviene sulla base della qualità e della quantità dei rifiuti e NON della tipologia dei locali in cui si producono  Fino ad oggi pacifica in giurisprudenza la assimilabilità dei rifiuti prodotti nei magazzini,  A prescindere dalla materiale produzione di rifiuti (conta solo la oggettiva impossibilità della loro produzione) Cassazione sentenza n /2010)  Irrelevante il collegamento funzionale del magazzino con il reparto produttivo (Cassazione, sentenze n /2010 – 23392/2009) LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Possibile soluzione operativa - Ipotesi 1: di reparto produttivo in VIA ESCLUSIVA di rifiuti non assimilati - Detassazione estesa per intero anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati - Ipotesi 2: di reparto produttivo SIA DI RIFIUTI ASSIMILATI CHE NON: - A) POSSIBILE INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLA PORZIONE CHE PRODUCE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI - MAGAZZINO DETASSATO SULLA BASE DELLA STESSA % INCIDENZA DEL REPARTO PRODUTTIVO - B) PRODUZIONE PROMISCUA - APPLICAZIONE A NORMA DELL’ART. 1, COMMA 682, DELLE % DI ABBATTIMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE ALL’INTERA SUPERFICIE DEI LOCALI IN CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ - MAGAZZINI SONO GIA’ DETASSATI IN PROPORZIONE - MERO RINVIO ALLE REGOLE ESISTENTI LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

Rafforzamento della sanzione per il conferimento al servizio pubblico di rifiuti non assimilati - La sanzione di cui all’art. 256, D.Lgs 152/2006, si applica anche nle caso di conferimento al soggetto gestore di rifiuti non assimilati in assenza di specifica convenzione - Valida sia nel caso di - Conferimento speciali non assimilati per qualità - Conferimento speciali non assimilati per quantità (parte eccedente il limite massimo di assimilazione) - Conferimento rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo che produce rifiuti non assimilati, in quota pari alla detassazione del magazzino stesso - Per conferire tali rifiuti al gestore occorre apposita e separata convenzione privatistica. LA DETASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

LOCALI/AREE ESENTI DAL TRIBUTO 2. Superfici dove si producono in via continuativa e prevalente sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti Esempi Superficie per allevamento animali Superfici agricole che producono scarti di terra, paglia, sfalci, potature Parti delle strutture sanitarie che producono rifiuti sanitari TASSA RIFIUTI (TARI): ESENZIONI

Depositi esterni Tassabili se produttivi di rifiuti speciali assimilati (Cassazione, sentenze n del 12/11/2007, n del 28/01/2008, n /2004) Campeggi aree tassabili Piazzole e altre aree scoperte operative Locali coperti (bar, servizi, magazzini, ecc) Parcheggi a pagamento aree non tassabili Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali (dubbi) Viabilità interna (anche pedonali se collegano locali) Parcheggi clienti e dipendenti OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Distributori di carburante aree non tassabili Aree di manovra - viabilità Zone produttive di rifiuti speciali non assimilati Aree recintante escluse dall’uso o impraticabili Lavaggio (per schema regolamento MEF) aree tassabili Locali coperti (bar, servizi, magazzini, uffici) Area di rifornimento Autolavaggi (di regola) OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Posti barca Porti in concessione a privati (Cassazione, sent. n. 3829/2009) Soggetto al tributo anche lo specchio d’acqua Definizione di area scoperta  Non ancorato al concetto di terraferma  Individua un presupposto giuridico della tassa ulteriore rispetto ai fabbricati OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Porti in concessione a privati (Cassazione, sent. n. 3829/2009) Soggetto passivo: concessionario del porto e non il singolo diportista che ha solo un diritto di uso dello spazio senza sottrarre la detenzione al gestore del porto Irrilevanza ai fini tarsu della natura demaniale (statale) dell’area  E’ sufficiente che l’area sia produttiva di rifiuti  Sussistenza dell’obbligo in capo al Comune di raccolta di tutti i rifiuti sul proprio territorio inteso in senso GEOGRAFICO e non alla natura e qualità dei beni immobili compresi Porti gestiti dalle autorità portuali (Cassazione, sent. n /2009) Competenza esclusiva dell’autorità portuale attivazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel porto (art. 1 DM trasporti 14/11/1994 – art. 6 L. 84/94) OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Parcheggi esterni in concessione Parcheggi su aree dedicate: soggette al pagamento (CTR Lazio, sentenza n. 64/2007) “Strisce blu” stradali Tributo dovuto dal concessionario del servizio in quanto detentore dell’area Non conta che l’area sia solo in concessione Area sottratta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini Diritto a fruire in proprio del bene Cassazione, ordinanza 21/06/2012, sentenze e 15851/2011 Cassazione, sentenza n del 17/07/2013 OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Garage a pagamento Obbligo di corrispondere il tributo (tarsu) a meno che non si dimostri l’oggettiva impossibilità di produrre rifiuti (Cassazione, ordinanza n del 24/03/2014) OGGETTO DEL TRIBUTO: LE AREE SCOPERTE - ESEMPI

Soggette al tributo tutte le attività economiche potenzialmente produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani IL TRIBUTO SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Definizione di rifiuto (art. 183 D.Lgs 152/2006) qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; INTERPRETAZIONE AUTENTICA (ART. 14, COMMA 1, dl 138/2002) SI DISFI: QUALSIASI COMPORTAMENTO ATTRAVERSO IL QUALE IN MODO DIRETTO OD INDIRETTO, UNA SOSTANZA, UN MATERIALE O UN BENE SONO AVVIATI O SOTTOPOSTI AL RECUPERO O SMALTIMENTO ABBIA DECISO: VOLONTA’ DI DESTINARE AD OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO SOSTANZE, MATERIALI O BENI ABBIA L’OBBLIGO DI DISFARSI:OBBLIGO DI AVVIARE UN MATERIALE, UNA SOSTANZA O UN BENE AD OPERAZIONI DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Non sono rifiuti Tipologie di materiali previste dall’art. 185 D.Lgs 152/06 a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Non sono rifiuti Tipologie di materiali previste dal D.Lgs 152/06 Sottoprodotti (art. 184 bis D.Lgs 156/2006) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Materie prime secondarie DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Classificazione dei rifiuti (art. 184 D.Lgs 152/2006) –SECONDO L’ORIGINE RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI –SECONDO LA PERICOLOSITA’ RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTI NON PERICOLOSI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

–RIFIUTI URBANI RIFIUTI DOMESTICI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE RIFIUTI DI QUALUNQUE NATURA GIACENTI SU AREE PUBBLICHE RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA PARCHI, GIARDINI E AREE CIMITERIALI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI NON CLASSIFICATI COME SPECIALI –RIFIUTI SPECIALI RIFIUTI DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE E AGRO-INDUSTRIALI RIFIUTI DI ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE RIFIUTI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RIFIUTI SANITARI MACCHINARI E ATTREZZATURE DETERIORATE O OBSOLETEVEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI RIFIUTI DALL’ATTIVITA’ DI SELEZIONE MECCANICA DEI RIFIUTI URBANI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Evoluzione normativa Equiparazione dei rifiuti speciali agli urbani in base alle caratteristiche tecniche individuate dalla Deliberazione Interministeriale del 27/07/1984 (art. 60 D.Lgs 507/93) Assimilazione per legge di tutti i rifiuti inclusi nel punto della deliberazione 27/07/1984 (art. 39 L. 146/1994) Abrogazione assimilazione per legge (Legge 128/1998) Assimilazione operata dai regolamenti comunali sulla base dei criteri statali (art. 21 D.Lgs 22/97) Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da parte dello Stato (art. 18, comma 2, let. d); Assimilazione da parte dei Comuni sulla base dei criteri statali (art. 21, c. 2, let. g) Mancata emanazione dei criteri statali per l’assimilazione Assimilazione operata dai comuni sulla base dei criteri di cui alla deliberazione interministeriale 27/07/1984 L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa Nuovi criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs 152/2006: assimilazione operata dai regolamenti comunali sulla base dei criteri statali (art. 198 D.Lgs 152/2006) 1. Criteri di assimilazione qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato con decreto ministeriale (art. 195, c.2, let. e, D.Lgs 152/2006) (da emanarsi entro il 13/05/2008 ma non ancora approvato) Limitazioni normative all’assimilabilità dei rifiuti speciali Divieto di assimilazione dei rifiuti delle aree produttive, inclusi magazzini ed eccetto uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico Divieto di assimilazione dei rifiuti delle strutture di vendita con superfici superiori 750 mq nei comuni con più di abitanti 450 mq nei comuni con meno di abitanti L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa: nuovi criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs 152/2006 Limiti all’assimilazione RIMOSSI dall’art. 14, c. 46, D.L 201/2011, con decorrenza dal 06/12/2011 Possibilità per il decreto di rendere assimilabili tutti i rifiuti speciali 2. Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani operata dai Comuni sulla base dei criteri statali (art. 198, c. 2, let g, D.Lgs 152/2006) L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Evoluzione normativa: criteri transitori nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di assimilazione Permanenza dei previgenti criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs 21/97 Art. 1, comma 184, let. b), L. 296/06: nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni,.., in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs 22/97 Art. 265 D.Lgs 152/06: Tutte le normative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia della raccolta, del trasporto e dello smaltimento restano in vigore fino all’adozione delle specifiche norme di attuazione; Art. 264 del D.Lgs 152/06: i provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/97 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte quarta del D.Lgs 152/06. L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L’assimilazione secondo le norme del D.Lgs 22/97 –Necessità dei regolamenti comunali di assimilazione: DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITA’ ESPRESSA DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E’ PRESUPPOSTO NECESSARIO PER L’ASSOGGETTAMENTO ALLA TARSU DELLE ZONE COMMERCIALI (SENTENZA CASS N / /2007) NECESSITA’ DELIBERAZIONE DI ASSIMILAZIONE –RIFERITA AI CRITERI TECNICI DELLA DELIB 27/07/84 –CONTENENTE NON SOLO RINVII AI CRITERI GENERALI MA SPECIFICANDO LE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEI RIFIUTI –INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA PARTE DEI COMUNI QUALITATIVI: scelta della tipologia di rifiuti assimilabili nell’ambito dell’elenco dettato dal Decreto 27/07/84; –Effetti dell’ampiezza dell’assimilazione QUANTITATIVI: Limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte dell’operatore economico per potersi considerare assimilati. L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Assimilazione per quantità: esempio Rifiuti assimilati fino che (Totale rifiuti prodotti ) / Superficie < x% Kdmax Non assimilati per la parte eccedente (Schema regolamento MEF) Possibili altri criteri (esempi) –Assimilazione legata alla superficie complessiva dell’attività –Assimilazione legata alla dimensione massima del/i contenitori messi a disposizione L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Esempio applicazione limiti quantitativi DestinazioneSuperficie (mq)Produttività (kg/mq) Produzione rifiuti (kg/giorno) Stabilimento2.0001, Ufficio5001 Deposito1.0000,5500 TOTALE LIMITE DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVAkg/giorno QUANTITA’ NON ASSIMILATA AGLI URBANIkg/giorno CALCOLO SUPERFICIE DA DETASSARE 4.000:3.500 = 1.000: XX= 875 mq

–Assenza nel regolamento comunale dei criteri QUANTITATIVI: –Cassazione, sentenza n del 13/06/2012: illegittimità della delibera di assimilazione che non indica i criteri quantitativi –Cassazione, sentenza n del 07/08/2008: Limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte dell’operatore economico per potersi considerare assimilati. Critiche all’eccessiva assimilazione da parte dei comuni –Limitazione della concorrenza (Autorità garante concorrenza e mercato, nota del 29/03/2012) L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

IMBALLAGGI (art. 218 D.Lgs 152/06) –Imballaggio: prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo –Imballaggi primari (imballaggi per la vendita): destinati a costituire l’unità di vendita per il consumatore finale –Imballaggi secondari (multipli): costituiscono nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di prodotti, rimuovibili senza alterare le caratteristiche del prodotto –Imballaggi terziari (per il trasporto): facilitano la manipolazione ed il trasporto dei prodotti L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

–NORME PREVISTE DAL D.LGS 22/97 Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari (art. 43, c.2) Possibilità di conferire gli imballaggi secondari solo se istituita una forma di raccolta differenziata da parte del Comune (art. 43, c.2) Divieto di smaltire in discarica rifiuti degli imballaggi (art. 43, c. 1) –NORME PREVISTE DAL D.LGS 152/06 Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari, FATTO SALVO quanto previsto dall’art. 221, comma 4 (art. 226, c.2) Possibilità di conferire gli imballaggi secondari solo se istituita una forma di raccolta differenziata da parte del Comune, NEI LIMITI previsti dall’art. 221, comma 4 Divieto di smaltire in discarica rifiuti degli imballaggi L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Produttori: fornitori di materiali da imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e materiali da imballaggio Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni Gli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari possono essere –Consegnarli al produttore in un luogo di raccolta concordato –Conferiti IN ALTERNATIVA al servizio pubblico NEI LIMITI DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE determinati ai sensi dell’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06 art. 221, comma 4, D.Lgs 152/06 L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

–Effetti tributari Il divieto di conferimento degli imballaggi secondari e terziari al servizio pubblico dettato dal decreto Ronchi comportava l’impossibilità di assimilare gli imballaggi ai rifiuti urbani SEPPURE con pareri non concordi della cassazione Le previsioni del codice ambientale aprono all’assimilazione degli imballaggi –Disposizione dell’art. 221, comma 4: possibilità di conferire gli imballaggi secondari e terziari a servizio pubblico nei limiti dei criteri di assimilazione –Art. 226, comma 2: possibilità di conferire al servizio pubblico gli imballaggi secondari e i relativi rifiuti solo se istituita la raccolta differenziata L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Sulla tassazione delle superfici che producono imballaggi secondari o terziari –PRONUNCE NEGATIVE »Comm trib Reg. Sardegna n. 111 del 05/12/2003 – CTR Lombardia : non tassabilità dei locali destinati a magazzino se i rifiuti sono solo imballaggi secondari e terziari »Comm Trib reg. lazio n. 394/2006: non tassabili le superfici produttive di imballaggi terziari »Parere 16/2010 regione Piemonte »Cassazione, sentenza n. 627 del 18/01/2012 »Cassazione, ordinanza del 09/07/2012 –PRONUNCE FAVOREVOLI –Cassazione sent n /07 – 5257/04: »Assimilabilità imballaggi »Con l’entrata in vigore del D.lgs 22/97 tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali, in presenza di determinate caratteristiche, sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi. »Assimilazione da operare sulla base della deliberazione interministeriale del 27/07/1984 che includeva gli imballaggi –Come prov. Genova n. 135 del 08/11/2005: tassabilità dei depositi (poco argomentata) L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

–Cassazione, sentenza n. 627 del 18/01/2012 e ordinanza n del 09/07/2012 Divieto di assimilazione –degli imballaggi terziari –degli imballaggi secondari se non è istituita la raccolta differenziata Applicazione della normativa dei rifiuti speciali –Onere della prova in capo al contribuente nella tarsu Sentenza riferita agli anni L’ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: gli imballaggi

Attività industriali  Soggette al tributo se produttive di rifiuti assimilati agli urbani  Tutti i rifiuti speciali inclusi quelli industriali, ad eccezione di quelli pericolosi, sono suscettibili di assimilazione (Cassazione, sentenze n / / /2010)  Esclusione solo per le superfici strutturate destinate in maniera ordinaria e prevalente alla formazione di rifiuti speciali non assimilati (Cassazione 16247/07)  Soggette alla tassa tutte le altre aree INCLUSE le aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti e delle materie (Cassazione, sentenza n /2009)  La delibera di assimilazione legittima l’applicazione del tributo (Cassazione, sentenza n /2007) UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Attività industriali –Produzione di materiali ferrosi Assimilabili per la sentenza Cassazione n /2006 NON assimilabili per la sentenza Cassazione n. 5909/2010 perché non inclusi nell’elenco delib interm 27/07/1984 Applicabilità del tributo sui depositi di materiali ferrosi (Cassazione, sentenza n. 749/2010) UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Destinazione dei rifiuti speciali assimilati –Regime di privativa comunale vigente per la destinazione allo SMALTIMENTO (art. 198 D.Lgs 152/06) –Possibilità di avvio al RECUPERO in modo autonomo (Art. 23 L. 179/2002) Effetti tributari –SMALTIMENTO AUTONOMO Obbligo del versamento della tributo poiché la delibera di assimilazione costituisce titolo per la riscossione della tassa a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cassazione, sentenza n / /2007) –RECUPERO AUTONOMO Obbligo del versamento del tributo – l’avvio al recupero di rifiuti assimilati non rileva (Cassazione, sentenza n. 5909/2010 e 627/2012) UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

–Diritto alla riduzione nella tarsu (art. 67, c. 2, D.Lgs 507/93 –circ MinFin 111//E-1999) »Determinata dal regolamento comunale »A consuntivo »In base ad un coeff di proporzionalità che tenga conto della % di rifiuti avviati al recupero sul totale prodotti –Coefficiente di riduzione proporzionale sulla tariffa della tares (art. 14, c. 18, D.L. 201/2011) –Riduzione proporzionale da disciplinare nel regolamento nella TARI (art. 1, c. 648, L. 147/2013) –CESSIONE A TERZI Irrilevante anche se per reimpiego produttivo (Cassazione, sentenze n. 5909/ / /2010) UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

Attività agricole –Soggetti al tributo tutti i locali/aree che possono produrre rifiuti assimilati Rimesse attrezzi, depositi, locali destinati alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, vivai, serre non a terra, abitazioni rurali NB: gli scarti vegetali sono rifiuti assimilabili (delib interm 27/07/1984) –Non soggetti i locali/aree che non possono produrre rifiuti (es silos chiusi) che producono di regola rifiuti non assimilati (es depositi di sostanze chimiche, diserbanti) che producono sostanze di scarto che non sono rifiuti (es stalle per le materie fecali, terreni coltivati per gli scarti di terreno – art. 185 D.Lgs 152/2006) –Agevolazioni Fabbricati rurali abitativi (art. 1, c. 679, L. 147/2013) UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI ASSIMILATI

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E TARIFFA La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, L. 147/2013) Obbligazione tributaria annuale autonoma Effetti sulle sanzioni per omessa denuncia Commisurazione del tributo sulla base di una tariffa per anno solare stabilita a metro quadrato Durata temporale: giornaliera – non ci sono altre indicazioni nella norma di legge OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Base imponibile = superficie dei locali / aree espressa in metri quadrati 1.CRITERI A REGIME –Superficie catastale: Unità immobiliari a DESTINAZIONE ORDINARIA iscritte o iscrivibili al catasto urbano –Superficie calpestabile: Unità immobiliari NON a DESTINAZIONE ORDINARIA Unità immobiliari NON iscritte o iscrivibili al catasto urbano Aree scoperte (art. 1, commi , L. 147/2013) SUPERFICIE TASSABILE

2.CRITERIO TRANSITORIO –Superficie calpestabile Unità immobiliari a DESTINAZIONE ORDINARIA iscritte o iscrivibili al catasto urbano Unità immobiliari NON a DESTINAZIONE ORDINARIA Unità immobiliari NON iscritte o iscrivibili al catasto urbano Aree scoperte (art. 1, commi 645 e 648, L. 147/2013) SUPERFICIE TASSABILE

Il CRITERIO DELLA SUPERFICIE CATASTALE A REGIME Applicazione: –Unità immobiliari a DESTINAZIONE ORDINARIA (categorie catastali A-B-C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano –Tutte le unità immobiliari (porzioni di fabbricati o fabbricati o insieme di fabbricati o un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale) eccetto (art. 3 DM 28/1998): »Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq »Serre adibite alla coltivazioni sul suolo naturale »Vasche per acquacoltura o di accumulo di acqua per l’irrigazione »Manufatti isolati di copertura »Tettoie, porcili, casotti, ecc »Manufatti precari non stabilmente infissi al suolo SUPERFICIE TASSABILE

Criterio: – Superficie soggetta al tributo pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR 138/1998 Determinazione Agenzia del Territorio 9/08/2005 –Calcolo delle superfici di tutti i vani principali ed accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi) –Calcolo di tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte, ecc) –Non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98 (allegato C) –Non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale (balconi, terrazze, aree pertinenziali) –Non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt »In caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l’intero locale »In caso di altezza max e minima si esclude se l’altezza max 1,5 mt a prescindere dalla minima SUPERFICIE TASSABILE

–In realtà nei dati del catasto metrico fornito dall’agenzia delle entrate risultano applicate le percentuali di cui al DPR 138/1998. I locali sono infatti suddivisi in: A Vani principali 100% B Vani accessori comunicanti 50% C Vani accessori non comunicanti 25% D Balconi comunicanti abitazioni da A01 a A09 0% D Balconi comunicanti A/10 10% H Vani accessori categorie C01 e C06 50% F Aree scoperte (C07) 10% F aree scoperte (C01) 20% SUPERFICIE TASSABILE

Aggiornamento dei dati –Procedure per l’allineamento tra –Dati catastali unità immobiliari a destinazione ordinaria –Dato toponomastico e numerazione civica esterna ed interna Svolte nell’ambito della cooperazione tra agenzia del Territorio e comuni per la revisione del catasto (art. 1, comma 647, L. 147/2013) –Obiettivo: individuare ed associare a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria l’80% della superficie catastale per l’applicazione della TARI SUPERFICIE TASSABILE

Modalità di interscambio dei dati tra l’agenzia delle entrate ed i comuni (Decreto Direttore Agenzia Entrate n del 29/03/2013) -Emanato ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, applicabile alla TARI ai sensi dell’art. 1, comma 647, L. 147/2013 -Agenzia delle Entrate rende disponibili ai comuni: -Dati relativi alla superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria determinata secondo i criteri del DPR 138/1998, corredate di planimetria -Superficie determinata scorporando per le destinazioni abitative le superfici di balconi, terrazze e aree scoperte pertinenziali, comunicanti o non comunicanti -Disponibilità dei dati dalla data stabilita con apposito comunicato del direttore dell’Agenzia delle Entrate -I comuni segnalano all’Agenzia incongruenze derivanti da rilevanti scostamenti delle superfici rispetto ai dati in loro possesso SUPERFICIE TASSABILE

Modalità di interscambio dei dati tra l’agenzia del territorio ed i comuni (Decreto Direttore Agenzia Entrate n del 29/03/2013) -Interscambio tramite il “portale dei comuni” ed il “sistema di interscambio” Regole tecniche pubblicate sul sito internet, all’indirizzo: SUPERFICIE TASSABILE

Comunicazione ai contribuenti –Le nuove superfici imponibili sono comunicate ai contribuenti dal comune Utilizzando le forme più idonee di comunicazione Nel rispetto dell’art. 6 L. 212/2000 (assicurare la conoscibilità degli atti) Entrata in vigore –A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di apposito Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta compiuta esecuzione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e quelli toponomastici (art. 1, c. 645, L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma d-bis, del D.L. 16/2014) SUPERFICIE TASSABILE

Criterio della superficie catastale: differenze con la tarsu –Art. 70 D.Lgs 507/93 (tarsu): criterio meramente presuntivo Strumento di controllo a vantaggio dell’Ente Non modificava il criterio di determinazione della base imponibile Mera presunzione relativa che ammetteva prova contraria Criterio derogabile in via regolamentare –Art. 1, c. 647, L. 147/2013 (tari): criterio di determinazione della base imponibile (come per la TARES) “Catastalizzazione” del tributo: l’80% della superficie catastale non è una presunzione relativa ma (sarà) il criterio legale di determinazione della base imponibile Inderogabilità regolamentare SUPERFICIE TASSABILE

Criterio della superficie catastale: differenze con la tarsu –Considerazioni Criterio che ha il vantaggio della maggiore oggettività (seppure con qualche difficoltà) Problemi rilevabili –Legittimità sotto il profilo del legame con la produzione di rifiuti –Necessità di individuare tutti i dati catastali dei fabbricati –Correttezza del rapporto tra superficie catastale e oggetti imponibili del tributo: possibili disparità con gli immobili soggetti all’altro criterio –Problemi per i locali a destinazione ordinaria che producono rifiuti speciali non assimilati: »riduzione della superficie? »Intervento regolamentare con l’individuazione delle superfici forfettarie di abbattimento SUPERFICIE TASSABILE

IL CRITERIO DELLA SUPERFICIE CALPESTABILE –Applicabile IN VIA TRANSITORIA a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto Scadenza: completamento allineamento dati catastali e toponomastica –Applicabile IN VIA TRANSITORIA E A REGIME a tutte le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria Unità immobiliari a destinazione speciale (categoria D) –Mancanza della superficie catastale, rendita con stima diretta Immobili a destinazione particolare (categoria E) Aree scoperte –La norma si riferisce alle unità immobiliari –Aree unità immobiliari solo in categoria F1 (aree urbane) o in categoria D12 Unità immobiliari non soggette all’obbligo di accatastamento –Definizione di superficie calpestabile (segue) SUPERFICIE TASSABILE

Superficie calpestabile: definizione –Principi dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio Superficie utile netta (o calpestabile): Superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, pilastri e perimetrali Esclusi: –Locali con altezza inferiore a 1,5 mt –Rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili –Scale, pianerottoli e ballatoi comuni –Scale all’interno dell’unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale –Locali tecnici SUPERFICIE TASSABILE

Superficie calpestabile: prima applicazione –In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici Dichiarate Accertate –ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES, TARSU, TIA1,TIA2) –Non vi è un obbligo dichiarativo generalizzato con l’entrata in vigore del nuovo tributo (art. 1, comma 646, L. 147/2013) (norma analoga alla TARES) SUPERFICIE TASSABILE

 Utilizzabilità dell’80% della superficie catastale per l’attività di accertamento nella fase transitoria per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto (art. 1, comma 646, L. 147/2013) –Utilizzo meramente facoltativo Criteri per l’accertamento: –Criterio “tradizionale” di verifica delle superfici dichiarate –Criterio “presuntivo” dell’80% della superficie catastale –Natura presuntiva del criterio (come tarsu) –Non è più un limite minimo che il contribuente deve dichiarare Effetti sulle sanzioni irrogabili (dichiarazioni tarsu ante 2005) –Norma analoga alla TARES SUPERFICIE TASSABILE

–Confronto con Tarsu-Tia ANALOGIE –Mero strumento di controllo che non modifica il criterio legale di determinazione della base imponibile –Si pone come criterio alternativo all’accertamento “classico” –Mera presunzione semplice DIFFERENZE –Non vi è più la limitazione alle unità immobiliari di proprietà privata –Applicazione di sanzioni ed interessi in ogni caso »Nella tarsu dubbi sull’applicabilità per le superfici già dichiarate al 01/01/2005 SUPERFICIE TASSABILE

Confronto con Tarsu-Tia –Mancano i criteri nel caso di mancanza della planimetria »Rimessi ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio che deve stabilire le modalità di interscambio dei dati con i comuni –Non è più previsto come obbligo dichiarativo minimo (art. 70 D.Lgs 507/93) SUPERFICIE TASSABILE

LE TARIFFE: L’OBBLIGO DI COPERTURA DEI COSTI Obiettivo: copertura integrale dei costi Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio… (art. 1, comma 654, L. 147/2013) Costi da coprire tutti quelli del servizio di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei rifiuti, INCLUSI i costi di gestione della discarica (art. 15, D.Lgs 36/2003), esclusi Costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese direttamente i produttori Nella Tares da finanziare tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica Costi da determinare mediante il piano finanziario (art. 1, comma 683, L. 147/2013) A decorrere dall’anno 2016 nella determinazione dei costi il comune deve tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, c. 653, L. 147/2013)

(art. 1, comma 683, L. 147/2013) Redatto dal soggetto che svolge il servizio Approvato dall’Autorità competente o dal Consiglio comunale Soggetto individuato dalle vigenti normative statali e regionali Necessaria approvazione anche del Consiglio Comunale quantomeno per i costi inseriti dal comune Consiglio comunale se non è presente l’autorità regionale o non è operativa Precisazioni del TAR SARDEGNA, sentenza n. 816 del 15/10/2014 È legittimo il piano finanziario redatto dal Consiglio comunale e non dal gestore La ratio della norma è quella di assegnare la redazione del piano finanziario al soggetto che conosce i maggiori dati economici e tecnici La disciplina di legge non individua un riparto di competenze rigido Il Consiglio comunale può però farne proprie le conclusioni e modificarne il contenuto, con adeguata motivazione COPERTURA DEI COSTI: IL PIANO FINANZIARIO

(art. 1, comma 683, L. 147/2013) Approvazione in caso di presenza dell’Autorità regionale Competenza spetta all’Autorità regionale e non più al consiglio comunale Il piano finanziario non può essere approvato dal consiglio comunale neppure in caso di inerzia dell’autorità regionale se questa è costituita e funzionante In caso di inerzia deve intervenire l’organismo previsto dalle leggi regionali (Corte conti Emilia Romagna, parere n. 125 del 08/05/2014) COPERTURA DEI COSTI: IL PIANO FINANZIARIO

Il Piano economico-finanziario Non può includere costi non previsti dal DPR 158/99 Non può escludere costi rilevanti previsti dal DPR 158/99 Include i costi solo nella misura prevista dal DPR 158/99 I costi amministrativi e contenzioso (CARC) devono essere inseriti nel piano finanziario anche se sostenuti dal Comune pur in presenza dell’autorità regionale che approva i piani (Corte conti Emilia Romagna, parere 125/2014) I costi di funzionamento dell’autorità regionale vanno inseriti nel piano finanziario (corte conti Emilia Romagna, parere 125/2014) COPERTURA DEI COSTI: IL PIANO FINANZIARIO

Termine per l’approvazione: prima delle tariffe della tari e comunque entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione COPERTURA DEI COSTI: IL PIANO FINANZIARIO

Versione tributaria: Utilizzo del metodo normalizzato (art. 1, comma 651, L. 147/2013) Criterio semplificato (art. 1, comma 652, L. 147/2013) Tariffa corrispettiva: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (art. 1, comma 668, L. 147/2013) LE TARIFFE: CRITERI DI DETERMINAZIONE

LA TARIFFA CORRISPETTIVA I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (art. 1, comma 668, L. 147/2013) PRESUPPOSTO: avere attivato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio non occorre una misurazione in peso ma può anche essere in volumi da tradurre in peso con coefficienti tecnici (svuotamenti) (Linee guida MEF TARES) CARATTERE FACOLTATIVO: i Comuni che hanno soddisfano il requisito sopra descritto NON sono obbligati ad adottare la tariffa corrispettiva, ma possono scegliere tra TARI TRIBUTO TARIFFA CORRISPETTIVA (modello tariffario provinciale per i Comuni della Provincia autonoma di Trento)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA NATURA: entrata patrimoniale, prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 costituzione Non è un’obbligazione corrispettiva, mancando comunque un rapporto contrattuale Presenta comunque il carattere della coercitività ed è impossibile per l’utente sottrarsi volontariamente all’obbligazione tariffaria MODALITA’: da disciplinare con regolamento in sostituzione della TARI per la Provincia di Trento modello tariffario provinciale adottato con deliberazioni della Giunta provinciale n 2972/2005, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2598/2012 Modello previsto dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della Legge provinciale n. 5/1998, la quale stabilisce che la Provincia può prevedere un sistema di tariffazione proprio diverso da quello nazionale

LA TARIFFA CORRISPETTIVA COMMISURAZIONE TARIFFA : Criteri stabiliti dal regolamento comunale POSSIBILITA’ di tenere conto dei criteri del DPR 158/99 Modello tariffario provinciale per i comuni della Provincia autonoma di Trento (obbligatorio in caso di adozione della tariffa corrispettiva) ISTITUZIONE e TARIFFE : Prelievo istituto dal Comune con regolamento (ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013) in caso di mancata previsione regolamentare vige la TARI tributo Le tariffe sono approvate dal Comune (Giunta comunale, trattandosi di tariffe patrimoniali) in ogni caso

LA TARIFFA CORRISPETTIVA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE La gestione e la riscossione del tributo sono affidate dalla legge (comma 668) al soggetto gestore del servizio rifiuti Deroga alle regole generali sull’affidamento della gestione delle entrate comunali dettate dall’art. 52 D.Lgs 446/97 E’ possibile per il Comune stabilire comunque una gestione diretta (non ci sono infatti deroghe alla potestà regolamentare) Possibile l’affidamento diretto della gestione e della riscossione al soggetto che alla data del 31/12/2013 era affidatario del servizio di accertamento della TARES, fino alla scadenza del relativo contratto Il gestore del servizio: Applica la tariffa (invia le richieste di pagamento, riceve le denunce dei contribuenti, compie tutte le altre attività propedeutiche alla sua applicazione) Svolte attività di verifica e di controllo Riscuote la tariffa E’ agente contabile tenuto al conto giudiziale L’affidamento esterno della gestione, trattandosi di entrata patrimoniale configura un rapporto di concessione con eliminazione della relativa entrata dal bilancio comunale

LA TARIFFA CORRISPETTIVA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE STRUMENTO DI RISCOSSIONE: a scelta dell’ente MODELLO F24 (codice tributo 3950) BOLLETTINO DI C/C POSTALE (ordinario) STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO INTERBANCARI O POSTALI ALTRI STRUMENTI (possibile in mancanza di deroga alla potestà regolamentare)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA COPERTURA DEI COSTI La tariffa corrispettiva deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (come la TARI) Di norma è possibile riferirsi ai costi previsti dal DPR 158/99 (come contenuto nel comma 668), ma è possibile anche adottare criteri differenti di commisurazione dei costi purchè compatibili con le regole della contabilità analitica Nel modello tariffario provinciale di Trento si stabilisce l’obbligo di copertura integrale dei costi derivanti Pulizia strade e rifiuti dalla manutenzione del verde Costi amministrativi, riscossione e contenzioso (CARC), costi per la sensibilizzazione in materia ambientale e costi comuni (CC) Costi della gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND) Costi dela gestione dei rifiuti differenziati (CGD) Costi determinati sulla base del piano finanziario

LA TARIFFA CORRISPETTIVA COPERTURA DEI COSTI: piano finanziario nel modello tariffario provinciale di Trento Redatto dal soggetto gestore del servizio rifiuti Di durata triennale, riportante i costi consuntivi, i costi dell’anno in corso e quelli di almeno un anno successivo Differenziazione dei costi per rifiuto Da trasmettere entro Giugno di ogni anno alla Provincia Si ritiene da approvarsi secondo la regola generale prevista dall’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, da parte dell’autorità competente o del comune in mancanza

LA TARIFFA CORRISPETTIVA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE: modello tariffario provinciale di Trento PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE OPZIONI A SCELTA DEL COMUNE Commisurata SOLO al NUMERO DEI COMPONENTI, corretti con l’applicazione dei coefficienti del DPR 158/99 (ka) SENZA CONSIDERARE LA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI Commisurata AL NUMERO DEI COMPONENTI (con Ka) ED ALLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI DIFFERENZIATA IN BASE ALLA DIMENSIONE DEL CONTENITORE ASSEGNATO PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA (consigliato nei comuni con molte seconde case)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE: modello tariffario provinciale di Trento PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE OPZIONI A SCELTA DEL COMUNE Commisurata alla SUPERFICIE degli immobili ponderata appicando i coefficienti di produttività dei rifiuti distinti per attività e previsti dal DPR 158/99 DIFFERENZIATA IN BASE ALLA DIMENSIONE DEL CONTENITORE ASSEGNATO PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PARTE VARIABILE TUTTE LE UTENZE Commisurata alla QUANTITA’ DI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI MISURAZIONE: PESATURA DEI RIFIUTI MISURAZIONE VOLUMETRICA DEI CONTENITORI (NUMERO DEGLI SVUOTAMENTI x VOLUME DEL BIDONE/DISPOSITIVO ASSEGNATO)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE: modello tariffario provinciale di Trento PARTE VARIABILE TUTTE LE UTENZE POSSIBILE PREVEDERE UNA QUANTITA’ FISSA MINIMA DI RIFIUTI PRODOTTI fatturati a prescidere dai rifiuti prodotti Per evitare il fenomeno del turismo dei rifiuti o del loro abbandono COMMISURAZIONE DEL MINIMO UTENZE DOMESTICHE: variabile in base al numero dei componenti con quota pro-capite NON SUPERIORE al 50% dei rifiuti indifferenziati prodotti l’anno precedente dalla media delle utenze domestiche dell’ambito UTENZE NON DOMESTICHE: differenziate in base al tipo di attività svolta, di regola non superiore al 50% del volume medio conferito dalla categoria nel periodo precedente SECONDE CASE: QUOTA FISSA E LIMITE MINIMO DELLA QUOTA VARIABILE CHE CAMBIANO IN BASE AL N° DEI COMPONENTI STABILITI DAL COMUNE DA 1 A 4 Stabilire un numero fisso di utenti convenzionali Numero utenti variabile in base alla dimensione dell’alloggio

LA TARIFFA CORRISPETTIVA ACCERTAMENTO Non sono applicabili le facoltà concesse per il tributo dal comma 693 e seguenti della L. 147/2013 Possibile disciplinare nel regolamento forme di verifica del corretto assolvimento dell’obbligo tariffario o il ricorso a banche dati o altre informazioni per la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo Disciplina delle forme di comunicazione al contribuente delle violazioni riscontrante (non sono avvisi di accertamento), ma contestazioni di inadempimento Con possibilità per il contribuente di presentare memorie o rilievi Non soggetto ai termini dei tributi (art. 1, comma 162, L. 296/2006), ma agli ordinari termini di prescrizione civilistici (si ritiene quinquennali ai sensi dell’art cod civ)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA SANZIONI E PENALITA’ Non sono irrogabili le sanzioni tributarie previste per la TARI (riguardano solo l’entrata tributaria) Possono prevedersi nel regolamento SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI (art. 7bis D.Lgs 267/2000) Previste tra € 25 ed € 500 Possibile prevedere una forma di graduazione in base alla tipologia di violazioni commesse (tra il minimo ed il massimo), la determinazione è rimessa dalla legge al funzionario che la irroga Da irrogare con la procedura di cui alla L. 689/1981 (contastazione della violazione, ordinanza-ingiunzione, ecc) MAGGIORAZIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO (su base civilistica) PENALI CONTRATTUALI (art cod civ) – dubbi legati all’assenza di un contratto

LA TARIFFA CORRISPETTIVA INTERESSI Non applicabile il tasso stabilito dal comune con regolamento per i propri tributi (art. 1, comma 165, L. 296/2006) Applicabile il tasso di interesse legale DISCIPLINA FISCALE Trattandosi di entrata patrimoniale è soggetta ad IVA (a differenza della TARI tributo) I costi del piano finanziario vanno riportati al netto dell’IVA (detraibile) Effetti: Maggior carico per le utenze domestiche (per le quali l’IVA è indetraibile), tenuto conto che non tutti i costi sono soggetti ad IVA (e quindi si riducono per effetto della detraibilità dell’IVA applicata sui medesimi) Effetto positivo per le attività economiche che possono detrarre l’IVA (anche se si riduce il costo fiscalmente detraibile)

LA TARIFFA CORRISPETTIVA RIMBORSI Non applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 164, L. 296/2006 Applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art cod civ RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Sostanzialmente libere analogamente a quanto accade per la TARI con i commi 659 e 660 L. 147/2013 Valutarne però la loro compatibilità con la misurazione puntuale dei rifiuti (es riduzione stagionale) Possibile stabilire anche delle esenzioni, ponendo i costi o in carico al bilancio o sul piano finanziario

LA TARIFFA CORRISPETTIVA A REGIME Disciplinata con regolamento da emanare entro 6 mesi, il quale stabilisce Criteri per realizzare sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico da parte dei comuni Sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio (comma 667)

LE TARIFFE: CRITERI DI DETERMINAZIONE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 1.L’UTILIZZO DEL METODO NORMALIZZATO Finalità (art. 1 DPR 158/99) Definizione delle componenti di costo da coprire con la tariffa Determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani Tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99) Insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa Deve coprire tutti costi del servizio di gestione Deve rispettare l’equivalenza del metodo normalizzato

IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99 Equivalenza della tariffa di riferimento: metodo del “price cap” (allegato 1 DPR 158/99) ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn – Xn) + CKn Tn = entrate tariffarie anno n CGn-1 = costi di gestione dell’esercizio precedente CCn-1 = costi comuni dell’esercizio precedente IPn = inflazione programmata anno di riferimento Xn = recupero produttività anno di riferimento - deve essere sempre presente anche se minimo (Linee Guida MEF) CKn = costo d’uso del capitale anno di riferimento

Costi operativi di gestione e costi comuni: il riferimento ai costi dell’anno precedente Nella formulazione si fa riferimento ai costi dell’anno precedente (n-1) Utilizzabilità dei costi previsti per l’anno n: Possibile nel caso di Sostanziali modifiche nella gestione Sostanziali modifiche nelle modalità di esecuzione del servizio Modifiche ai prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi Obbligo: giustificare nella relazione di accompagnamento al piano finanziario IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

Struttura binomia della tariffa Quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite Investimenti per le opere Ammortamenti Quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (art. 3, comma 2, DPR 158/1999) IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

Struttura binomia della tariffa Dal lato degli introiti Copertura del fabbisogno finanziario Componente fissa legata ai costi essenziali del servizio (quota fissa - TF) Componente variabile legata alla quantità di rifiuti conferiti (quota variabile - TV) Dal lato dei costi Il gettito della quota fissa deve essere pari ai costi generali o indivisibili (costi fissi - CF) Il gettito della quota variabile deve corrispondere ai costi divisibili del servizio legati alla fruizione individuale dello stesso (costi variabili - CV) IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

Sistema di equazioni che deve rispettare la tariffa: 1.TF = CF 2.TV = CV 3.TF+TV = CF+CV Scopo della struttura binomia Obiettivo redistributivo: Redistribuzione degli oneri connessi agli investimenti e alla realizzazione del servizio nei confronti di tutti i cittadini con la quota fissa Obiettivo incentivante: Incentivazione dell’utenza che produce meno rifiuti con la quota variabile IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

Tariffa di riferimento (DPR 158/99) ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn – Xn) + CKn La tariffa assicura la copertura A LIVELLO PREVISIONALE del fabbisogno finanziario dato dai : Costi operativi: determinati in via previsionale in base ai costi dell’anno precedente, rivalutati tenendo conto: Svalutazione monetaria: tasso di inflazione programmata (IPn) Miglioramento dell’efficienza gestionale e della produttività (meno costi a parità di servizi) – (Xn) Costo d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione capitale investito) IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

Copertura dei costi a consuntivo? La tariffa di riferimento deve garantire la copertura dei costi IN VIA PREVISIONALE Ipotesi di crescita dei costi non prevista: soluzioni 1.IN CORSO D’ANNO: AUMENTO DELLE TARIFFE a.Entrata tributaria NON era possibile FINO AL 2012 aumentare le tariffe dopo Approvazione del bilancio (Corte Conti, sezione autonomie n. 2/2011) In ogni caso dopo il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio (art. 1, c. 169, L. 296/06 – MEF, risoluzione n. 1/DF del 02/05/2011) DAL 2013 possibile modificare le aliquote e le tariffe dei tributi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ENTRO IL 30/09 (art. 1, comma 444, L. 228/2012) DEROGA ESPRESSA ALLE REGOLE DETTATE DAL’ART. 1, C, 169, l. 196/2006 IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

b.Tariffa corrispettiva Aumento delle tariffe consentito (non retroattivo) – art. 54, c. 1bis, D.Lgs 446/97 VALIDA SOLO PER LE ENTRATE NON TRIBUTARIE (Corte Conti Toscana, parere n. 4/2009) 2.DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO O IN CORSO D’ANNO SE NON E’ POSSIBILE AUMENTARE LE TARIFFE Copertura assicurata dagli accantonamenti per rischi (da verificare se inseribile nella voce AC – accantonamenti per rischi) Disavanzo (per l’ente) o perdita per la società Non è corretto contabilizzare e finanziare tali costi nell’esercizio successivo, non rientrando le sopravvenienze passive tra le voci di costo da coprire secondo il metodo normalizzato IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

3.DIFFERENZE TRA GETTITO STIMATO E CONSUNTIVO Riporto nel piano finanziario dell’anno successivo: Per intero, se maggiore di quello preventivato (in diminuzione dei costi) Se minore del preventivato, solo se Riduzione superfici imponibili Eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio (schema regolamento MEF tares) IL METODO NORMALIZZATO – DPR 158/99

Margini di manovra nella scelta dei coefficienti Kb-Kc e Kd Per gli anni possibile derogare i limiti massimi e minimi del DPR 158/99 in misura del 50% (art.1, c. 652, L. 147/13) La differenziazione dei coefficienti tra le diverse categorie: l’obbligo di motivazione –Obbligo di motivare la scelta del coefficiente di riferimento anche se l’intervallo è rispettato (Consiglio di Stato, sentenza n. 536/2012) –In passato orientamenti contrari: se il legislatore stabilisce un minimo e un massimo per la misura del tributo non vi l’obbligo di motivazione specifica. Gli atti comunali di determinazione dei tributi locali sono atti normativi secondari non soggetti all’obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/90). (Tar Toscana, sentenza n. 800 del 27/06/2007) –Obbligo di motivazione non richiesto nella Tarsu (Cassazione, ordinanza n del 05/01/2012) LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

Margini di manovra nella scelta dei coefficienti Kb-Kc e Kd La differenziazione dei coefficienti tra le diverse categorie: l’obbligo di motivazione –Correttezza delle fissazione di tariffe più elevate per gli alberghi senza particolare motivazione »Nella Tarsu (Cassazione, sentenze n /2012 – 15861/2011) »Nella TIA (Consiglio di Stato, sentenza n del 04/12/2012 – TAR Sardegna, sentenza n. 348/2011) »Nella TARES (TAR Toscana, sentenza n. 627 del 01/04/2014): costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un’abitazione – il carico dell’esercizio alberghiero o di ristorazione è riferibile ad una moltitudine di persone nell’ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade nelle utenze domestiche LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

Margini di manovra nella scelta dei coefficienti Kb- Kc e Kd Indicazioni operative Nessuna necessità di motivazione se per tutte le categorie ci si attesta alla stessa distanza dal coefficiente massimo Non è necessario stabilire i coefficienti, nell’ambito dei limiti, sulla base di specifiche indagini sull’attitudine media ordinaria nel produrre rifiuti Da evitare che siano fissati valori massimi per alcune categorie e minimi per altre senza alcuna motivazione Prudente non fissare valori troppo vicini al massimo per evitare disparità di trattamento (il MEF ritiene tale il valore la cui distanza dal minimo non superi l’85% della distanza tra massimo e minimo) Es: Kd(ap) = kdmin(ap) + ps x (Kdmax(ap) – Kdmin(ap)) con ps <= 85% LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

Margini di manovra nella scelta dei coefficienti Kb- Kc e Kd Indicazioni operative Necessità di motivare in modo attendibile scelte diverse Possibile derogare i limiti massimi e minimi del DPR 158/99 entro i nuovi limiti stabiliti dal DL 16/2014 Nello stabilire i coefficienti kb fissare il livello massimo per le utenze più numerose e il minimo per quelle meno numerose potrebbe contrastare con il principio dell’art. 5, comma 1, DPR 158/99 Teoricamente possibile stabilire Kc e Kd con distanze dal massimo diverse, tuttavia sarebbe tecnicamente errato LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

(art. 1, c. 652, L. 147/20123, come modificata dall’art. 1, c. 1, let. e-bis, DL 16/2014) Deroghe limitate agli anni 2014 – 2015 nelle more della revisione del DPR 158/99 Facoltà concesse: Previsione da parte del comune di coefficienti Kb-Kc-Kd INFERIORI rispetto al MINIMO o SUPERIORI rispetto al MASSIMO fino al 50% Effetto: maggiore elasticità nella definizione delle tariffe – giurisprudenza contrastante sull’obbligo di motivazione Non considerare i coefficienti Ka (per la quota fissa delle utenze domestiche) Applicazione di quote fisse a mq uguali per tutte le utenze domestiche LE FACOLTA’ DEROGATORIE AL METODO NORMALIZZATO

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI (art. 1, c. 652, L.147/2013) Elementi caratterizzanti: Sempre ispirati al principio comunitario del “chi inquina paga” (art. 14 Direttiva 2008/98/CE) Art. 14 direttiva 2008/98/ce Secondo il principio “chi inquina paga” i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dal detentore al momento o dai detentori precedenti dei rifiuti Il sistema tariffario deve quindi addossare maggiori oneri tariffari a chi produce più rifiuti Commisurazione della tariffa: alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi (domestici e non domestici) alla tipologia delle attività svolte (categorie di attività) ai costi del servizio Tariffe commisurate ai criteri presuntivi di produttività dei rifiuti e alla superficie dei locali/aree

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI Determinazione delle tariffe: Per ogni categoria o sottocategoria omogenea Categorie o sottocategorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti definite dal regolamento comunale (art. 1, comma 682, L. 147/2013) Moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (previsto per l’anno successivo) per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti Tariffa (s) = Cgm x Ips x Iqs

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI Tariffa (s) = Cgm x Ips x Iqs Cgm: costo medio a mq Cmg = Costo totale / (superficie totale soggetta) Determinato sulla base del piano finanziario (sempre obbligatorio) Previsto per l’anno successivo Costo complessivo del servizio inclusivo dei costi di investimento e di esercizio Costo determinato non secondo i rigidi criteri del DPR 158/99 Ips = coefficiente di produttività dei rifiuti della categoria s, espresso in termini relativi Ips = Qu(s) / Qu media Coefficienti determinati dal comune sulla base di appositi studi e comunque tenendo conto del principio del “chi inquina paga”

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI Tariffa (s) = Cgm x Ips x Iqs Iqs: coefficiente di qualità specifica dei rifiuti della categoria s, espresso in termini relativi Iqs = Cu(s) / Cu medio Finalità del coefficiente: ponderare la produzione quantitativa dei rifiuti per tenere conto dei costi legati alla gestione della diversa tipologia di rifiuti

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI CRITERI ALTERNATIVI: sintesi Tariffe legate sempre alla presunzione di produzione dei rifiuti Tariffe commisurate alla superficie Possibile incidenza degli occupanti tramite i coefficienti Categorie “libere” (con regolamento) Tariffa unica, non divisa in quota fissa e variabile Costi del servizio Non espressamente richiamati quelli del DPR 158/99, possibile quindi Non seguire tutte le voci di costo (alternative comunque da giustificare secondo criteri di contabilità analitica) -sconsigliato Adottare criteri di quantificazione dei costi diversi (sempre basati su cont analitica)

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI CRITERI ALTERNATIVI: sintesi Coefficienti di produzione quantitativa e dei rifiuti liberi, ma sempre da giustificare con criteri tecnici Coefficienti qualitativi “superano” le rigidità della produzione quantitativa Obbligo di ottenere comunque un sistema tariffario coerente con il principio del “chi inquina paga”

TARIFFE: CRITERI ALTERNATIVI CRITERI ALTERNATIVI: confronto con previgenti prelievi TARES TARES “classica”: solo metodo normalizzato (DPR 158/99) TARES “corretta”: metodo normalizzato con possibili modifiche su costi (sempre con copertura integrale) e coefficienti (art. 5, comma 1, DL 102/2013) TARES “semplificata”: utilizzo vecchi criteri TARSU o TIA (art. 5, c. 4-quater, DL 102/2013) TARSU Adozione criteri art. 65 D.Lgs 507/93: ANALOGHI A QUELLI TARI (fatta eccezione per quantificazione costi e copertura integrale) Adozione criteri ante-art. 65: criteri liberi, ma spesso sostanzialmente difformi al principio del “chi inquina paga”

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI Confermato il criterio dell’art. 33bis D.L. 248/2007 (art. 1, comma 655, L. 147/2013) –Dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006 –Il Ministero della Pubblica istruzione corrisponde direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nelle sedute del 22/03/2001 e del 06/09/2001 (38,734 milioni di euro) –Importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006 –Criteri e modalità di corresponsione delle somme ai Comuni –In proporzione lineare alla consistenza della popolazione scolastica relativa all’anno scolastico chiuso nel precedente mese di Agosto

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI Confermato il criterio dell’art. 33bis D.L. 248/2007 (art. 1, comma 655, L. 147/2013) –La quota di costi non coperta dall’erogazione statale resta a carico del bilancio comunale e non più dei soli utenti del servizio –Nella tarsu-tia la Corte Conti Veneto, parere n. 60 del 17/07/2008 aveva ritenuto che la differenza dei costi andava a carico di tutti gli altri contribuenti – si detraeva dai costi solo l’importo ricevuto dal Ministero e non tutti i costi sopportati

RIDUZIONI ED ESENZIONI Tipologie di riduzioni –Riduzioni obbligatorie Riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta (art. 1, comma 657, L. 147/2013) Riduzione per il mancato svolgimento del servizio (art. 1, comma 656) Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche (art. 1, comma 658) Riduzione proporzionale per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche (art. 1, comma 649)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Tipologie di riduzioni –Riduzioni / esenzioni facoltative Riduzione per abitazioni con unico occupante (art. 1, comma 659, let. a) Riduzione per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (art. 1, comma 659, let. b) Riduzione per locali non abitativi e aree scoperte a uso stagionale (art. 1, comma 659, let. c) Riduzione per abitazioni di residenti o dimoranti all’estero per più di sei mesi (art. 1, comma 659, let. d) Riduzione per fabbricati rurali abitativi (art. 1, comma 659, let. e) Altre riduzioni o esenzioni (art. 1, c. 660)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Tipologie di riduzioni –Riduzioni tecniche: collegate ad una minore produzione di rifiuti e quindi a minori costi Sovracosti da porre a carico di tutte le utenze per essere redistribuiti in favore di quelle virtuose –Riduzioni agevolative Ispirate da motivazioni diverse dalla riduzione dei costi Possibile porle a carico del bilancio e non dei contribuenti

RIDUZIONI ED ESENZIONI Tipologie di riduzioni –Riduzioni implicite: –Mediante abbattimento dei costi variabili con i proventi ottenuti dal CONAI –Spostando quote di costi variabili “stabili” tra i costi fissi Vanno a vantaggio di una pluralità di utenti –Riduzioni esplicite A vantaggio dei singoli utenti che si trovano nelle condizioni per usufruirne

RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzione per zone non servite dalla raccolta (art. 1, comma 657) Misura: Tributo dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa –Riduzione graduabile ANCHE in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta della zona perimetrata o di fatto servita Calcolo: su quota fissa e variabile –Possibile anche differenziare ma nel limite del minimo Spettanza: tutte le utenze ubicate nelle zone in cui non è eseguita la raccolta dei rifiuti Tipologia: –riduzione obbligatoria –tecnica - esplicita –modulabile con regolamento (minimo 60%)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzione per mancato svolgimento del servizio (art. 1, comma 656) Misura: Tributo dovuto in misura non superiore al 20% della tariffa Spettanza: tutte le utenze coinvolte da –Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti –Effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento –Interruzione del servizio per » motivi sindacali »imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente Tipologia: –riduzione obbligatoria – tecnica - esplicita –modulabile con regolamento (minimo 80%)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzione per la raccolta differenziata utenze domestiche Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 1, comma 658) Misura: da stabilire nel regolamento comunale Spettanza: tutte le utenze domestiche per la raccolta differenziata dei rifiuti Calcolo: su quota variabile Tipologia: –Riduz. obbligatoria – tecnica – esplicita/implicita –modulabile con regolamento Disciplina : Art. 7, comma 1, DPR 158/99: Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata

RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzione per la raccolta differenziata utenze domestiche Modalità: –PREMI COLLETTIVI DI ZONA »Riduzione della quota variabile dei costi del servizio in relazione ai risultati raggiunti a livello complessivo o per singola zona territoriale »Riduzione della quota variabile in misura pari all’aumento della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente (tra un minimo ed un massimo) »Riduzione della quota variabile in base ad una % dei proventi dal recupero di energia »Riduzione della quota variabile in % del risparmio dei costi di smaltimento finale (costo smaltimento – costo recupero/trattamento e riciclo) (Schema regolamento MEF tares)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Riduzione per la raccolta differenziata utenze domestiche Modalità: –RIDUZIONI INDIVIDUALI »Riduzione della quota variabile del singolo utente »Esempi: conferimenti ps isole ecologiche, attivazione compostaggio domestico, misurazioni con raccolte porta a porta, ecc. »Criteri, adempimenti e decorrenze da stabilire nel regolamento

RIDUZIONI ED ESENZIONI  Riduzione per il riciclo dei rifiuti assimilati Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (art. 1, comma 649,L. 147/2013, come modificato dalla L. 68/2014)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Evoluzione normativa della riduzione Legge 147/2013: versione iniziale  Due norme in contrasto tra di loro o Comma 649: riduzione facoltativa proporzionale alle quantità di rifiuti speciali che i produttoi dimostravano di aver avviato autonomamente al recupero (riduzione facoltativa legata al recupero autonomo) o Comma 661: tributo non dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (detassazione delle superfici in relazione all’avvio al recupero autonomo)  Soluzione del contrasto o Circolare n. 1 del 14/02/2014 Min Ambiente:

RIDUZIONI ED ESENZIONI Evoluzione normativa della riduzione  Soluzione del contrasto o Circolare n. 1 del 14/02/2014 Min Ambiente: prevale la riduzione facoltativa prevista dall’art. 1, comma 649, della L. 147/2013 Il comma 649 è stato introdotto “dopo” il comma 661, già presente nello schema originario del DDL Altrimenti si esproprierebbero le amm. Locali del potere e della responsabilità di conciliare la sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti con politiche di incentivo del recupero dei rifiuti. o Tesi non del tutto condivisibile: prevalenza dell’esclusione di legge rispetto alla riduzione facoltativa comunale

RIDUZIONI ED ESENZIONI Evoluzione normativa della riduzione Art. 2, c. 1, let. e, D.L. 16/2014: testo del decreto legge  Eliminazione della riduzione facoltativa (seconda parte del comma 649)  Conferma della detassazione proporzionale ai rifiuti avviati al recupero (comma 661)  Problematiche:  Possibile detassazione totale per le imprese che avviano al recupero in modo autonomo tutti i rifiuti assimilati prodotti  Soluzione solo in apparenza rispettosa del principio comunitario “chi inquina paga” poichè:  La TARI deve coprire anche i costi fissi del servizio di igiene urbana (servizio di interesse collettivo), che altrimenti graverebbero tutti sugli altri utenti per il principio della copertura integrale dei costi – principi già formulati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 (TIA)

RIDUZIONI ED ESENZIONI Evoluzione normativa della riduzione Art. 2, c. 1, let. e, D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014  Eliminazione della detassazione proporzionale ai rifiuti avviati al recupero (comma 661)  Ripristino della riduzione facoltativa (seconda parte del comma 649), riformulata: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

311 RIDUZIONI ED ESENZIONI Caratteri della riduzione per il riciclo dei rifiuti Riduzione obbligatoria anche se rimessa nella sua formulazione al regolamento comunale (il comune disciplina e non può disciplinare) Da disciplinare nel regolamento del tributo Presupposto: avvio al riciclo e non più al recupero dei rifiuti assimilati prodotti – concetti differenti (direttiva n. 2008/98) Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolre funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale; Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini

RIDUZIONI ED ESENZIONI Caratteri della riduzione per il riciclo dei rifiuti Riciclo: include alcune operazioni di recupero ma NON tutte. Esclude ad es. Il recupero di energia Il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento RICICLO: deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito) – il riciclo è un tipo di recupero che deve condurre a prodotti finiti materiali (es non l’energia o i combustibili) – linee guida Comm. Europea Direttiva rifiiuti 2008/98

RIDUZIONI ED ESENZIONI Caratteri della riduzione per il riciclo dei rifiuti Proporzionalità con la quantità di rifiuti avviati al riciclo; Limite massimo: intera quota variabile Tariffe con metodo normalizzato: quota variabile del tributo (Tv x Sup) Tariffe con metodi alternativi: quota del tributo corrispondente all’incidenza dei costi variabili imputati alle utenze non domestiche sul totale dei rifiuti delle medesime utenze Necessità che sia concessa a consuntivo, previa dimostrazione da parte del produttore della documentazione attestante il riciclo dei rifiuti assimilati prodotti e la loro incidenza sul totale dei rifiuti prodotti Documentazione necessaria: Riciclo: formulari di trasporto dei rifiuti – altra documentazione o attestazione soggetto autorizzato al riciclo + copia contratto

RIDUZIONI ED ESENZIONI Caratteri della riduzione per il riciclo dei rifiuti Totale rifiuti prodotti: Modello unico di dichiarazione ambientale (non include però i rifiuti conferiti al servizio pubblico) o dichiarazione di parte Stima presuntiva sulla base dei coefficienti Kd o altri coefficienti di produttività utilizzati per il calcolo della tariffa Dati forniti dal gestore (sistemi con pesature o misurazioni volumetriche) Effetti della scelta del criterio di calcolo del totale dei rifiuti prodotti MUD: non include i rifiuti conferiti al servizio pubblico in privativa o meno, con rischio di innalzamento artificioso della percentuale di riciclo Stima presuntiva: conduce di frequente ad una sottostima dei rifiuti prodotti, con sovrastima della percentuale (consigliato scegliere coefficienti Kd elevati, con rischio di coerenza con i Kd scelti per le tariffe) Applicazione della riduzione in detrazione del tributo dovuto per l’anno successivo

RIDUZIONI ED ESENZIONI Caratteri della riduzione per il riciclo dei rifiuti Possibili criteri di applicazione preventiva della riduzione, mediante: Attestazione preventiva del contribuente, con applicazione di una riduzione “in acconto” pari ad una % della quota variabile, con conguaglio l’anno successivo Applicazione in acconto: a regime applicazione ogni anno della riduzione % applicata l’anno precedente salvo conguaglio Finanziamento della riduzione: Riduzione “tecnica” da finanziare con il piano finanziario e quindi con la tassa Per il principio della competenza economica che guida la redazione del piano finanziario (DPR 158/99) dovrebbe imputarsi nell’esercizio in cui matura a prescindere da quello in cui viene riconosciuta

RIDUZIONI ED ESENZIONI RIDUZIONI/ESENZIONI Facoltative (comma 659) Abitazioni con unico occupante Abitazioni a disposizione Locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo Abitazioni residenti all’estero per più di 6 mesi Fabbricati rurali abitativi Non c’è nessun limite potendo anche arrivare fino all’esenzione. Nella tares il limite max era il 30%

Riduzione implicita raccolta differenziata utenze domestiche (art. 1, c. 658, L. 147/2013) Spostamento di costi variabili dalle utenze domestiche a quelle non domestiche Normalmente calcolate solo sulla quota variabile (nel caso di riduzioni singole, come il compostaggio) Riduzioni art. 1, commi (unico occupante, abitazioni a disposizione, locali stagionali, residenti all’estero, abitazioni rurali, zone non servite, recupero imprese, mancato servizio) Di norma calcolate sia sulla quota fissa che su quella variabile Trattandosi di riduzioni “tecniche” il costo va aggiunto ai costi fissi o variabili (o entrambi) PRIMA DEL RIPARTO tra utenze domestiche e non domestiche INCIDENZA DELLE RIDUZIONI SUI COSTI

RIDUZIONI ED ESENZIONI Facoltative Altre riduzioni ed esenzioni (comma 660) Copertura Con piano finanziario a carico del bilancio (con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune) con autorizzazioni di spesa “per un importo NON superiore al 7% del costo complessivo del servizio” - eliminato dal DL 16/2014 Confronto con riduzioni facoltative Art. 5, c. 2, D.L. 102/2011 (tares ordinaria): analoga Art. 5, c. 1, let. d D.L. 102/2011 (tares corretta): Copertura con piano finanziario Legati all’ISEE o al compostaggio

Costruzione della distribuzione delle utenze domestiche in base alla numerosità dei componenti il nucleo familiare Dati necessari: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Numero componenti – nFrequenza N(n)Superficie S(n) Informazioni di partenza: banca dati tarsu (nominativo, ubicazione (indirizzo), superficie tassabile, riduzioni)

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Classificazione delle utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare Utenze residenti: Abbinamento ad ogni contribuente tarsu residente della numerosità del nucleo familiare residente Variazioni da apportare: Inserimento soggetti dimoranti ma non residenti (da dichiarare) es colf, badanti, altri conviventi Eliminazione soggetti residenti non dimoranti (casi eccezionali, da dichiarare). Es: soggetti che lavorano all’estero, soggetti ricoverati in modo permanente in istituti Aggiunta numero componenti di altri nuclei familiari anagrafici residenti nella stessa abitazione (da dichiarare)

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Classificazione delle utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare Utenze residenti: Effetti delle variazioni anagrafiche seguiranno le regole ordinarie di decorrenza. Alternative: »Riferimento fisso agli occupanti al 1/1 »Riferimento agli occupanti alla data della richiesta di pagamento CON CONGUAGLIO per variazioni (con nuovo addebito o riduzione o compensazione o rimborso) –Previsione del NON obbligo di dichiarazione per le variazioni dei componenti. Pertinenze delle utenze domestiche –Definizione di pertinenza civilistica (art. 817 cod civ) –Associate alle abitazioni a cui sono asservite –Numero dei componenti lo stesso delle abitazioni (una sola quota variabile)

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Classificazione delle utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare Utenze non residenti: Obbligo di dichiarazione del numero degli occupanti Criteri alternativi presuntivi (da utilizzare in sede di prima applicazione del tributo oppure in caso di mancata indicazione nella denuncia) sempre ammessa la prova contraria Numero di occupanti fisso (es: numero componenti medio delle famiglie residenti nel comune) possibile differenziare a seconda che si tratti di abitazioni a disposizioni di residenti o di abitazioni occupate da non residenti Occupanti sulla base della numerosità della famiglia anagrafica del comune di residenza

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Criteri alternativi presuntivi (da utilizzare in sede di prima applicazione del tributo oppure in caso di mancata indicazione nella denuncia) sempre ammessa la prova contraria In proporzione alla dimensione dei locali Illegittimo secondo Tar Sardegna, sentenza n. 551 del 31/05/2012 Legittimo secondo lo schema di regolamento MEF e la sentenza della Corte di Cassazione, n del 05/04/2013

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Criteri per individuazione numero occupanti garage, fondi, soffitte, cantine –Non pertinenza di abitazioni »A disposizione di persone fisiche: stabilire un numero convenzionale (es. 1 occupante) »A disposizione di soggetti diversi: classificate con utenza non domestica –Pertinenze delle utenze domestiche –Definizione di pertinenza civilistica (art. 817 cod civ) –Associate alle abitazioni a cui sono asservite –Numero dei componenti lo stesso delle abitazioni (una sola quota variabile)

Costruzione della distribuzione delle utenze NON domestiche in base alle categorie di attività –Articolazione della tariffa per categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti nel regolamento (art. 1, c. 682, L. 147/2013) Dati necessari: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE Categoria di attività – apFrequenza N(ap)Superficie S(ap) Informazioni di partenza: banca dati tarsu (nominativo, ubicazione (indirizzo), superficie tassabile, riduzioni, tariffa applicata in base alla destinazione)

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE Costruzione della distribuzione delle utenze NON domestiche in base alle categorie di attività –Categorie individuate dalle tabelle allegate al DPR 158/99 –Derogabilità: Non modificabili secondo il regolamento MEF: possibile solo utilizzare le categorie con i comuni con più di abitanti da parte di quelli con meno di abitanti L’art. 1, comma 682, L. 147/2013 rimette l’individuazione delle categorie al regolamento: obbligo comunque di motivazione in caso di deroghe Senz’altro derogabili in caso di utilizzo dei metodi alternativi a quello normalizzato

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE Costruzione della distribuzione delle utenze NON domestiche in base alle categorie di attività –Inquadramento delle utenze nelle categorie Applicazione di un’unica tariffa ad ogni attività economica –Superamento della tariffa per destinazione dei locali dell’art. 68 del D.Lgs 507/93 per la tarsu Possibile però secondo il regolamento MEF applicare tariffe diverse in base alle destinazioni dei locali –Inserimento delle utenze nelle varie categorie In base al codice ATECO (tabelle di corrispondenza codice ATECO- codice tariffa tares) In base al codice IVA In base all’attività effettivamente esercitata

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE Costruzione della distribuzione delle utenze NON domestiche in base alle categorie di attività –Inserimento delle utenze nelle varie categorie Locali con più attività: inserimento nella categoria dell’attività prevalente Locali in cui sono svolte attività non previste: inquadramento nella categoria più similare per produttività di rifiuti Locali domestici in cui sono svolte attività economiche: suddivisione della superficie del locale –Bed and breakfast, affittacamere, case vacanze: tassazione come utenze domestiche, da valutare il numero degli occupanti –Agriturismi, country house, ecc: inquadramento come attività alberghiere

TRIBUTO PROVINCIALE (Art. 1, comma 666, L. 147/2013) Permanenza del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (art. 19 D.Lgs 504/92) Non nella Provincia di Trento dove il tributo è stato soppresso col LP n. 3/2001, art. 6 Applicazione –Commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo –% deliberata dalla Provincia (fino al 5%) sul tributo

TARI GIORNALIERA (art. 1, commi , L. 147/2013) Soggetti passivi –Chi occupa o detiene temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree Pubbliche Di uso pubblico –Nella tarsu vi erano anche le aree gravate da servitù di pubblico passaggio NON più richiamate –Occupazione temporanea: protratta per periodi inferiori a 183 gg nel corso dello stesso anno solare Nella tarsu si consideravano temporanee anche le occupazioni ricorrenti (di durata complessiva inferiore a 183 gg anno) Finalità: finanziamento servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da chi fa usi temporanei di aree/locali pubblici / uso pubblico Modalità di applicazione: stabilite dal regolamento comunale in base a tariffa giornaliera

TARI GIORNALIERA (art. 1, commi , L. 147/2013) Tariffa –Giornaliera –Determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno e aumentata fino al 100% Nella tarsu era il 50% FORMULA: Targiorn = Tarann/365 x gg x 2 Dichiarazione: obbligo assolto con il pagamento della tosap (come tarsu) Versamento: da eseguirsi con le modalità ed i termini della TOSAP o dell’imposta municipale secondaria dalla sua entrata in vigore (come tarsu) Applicabili tutte le norme del tributo annuale, in quanto compatibili (riduzioni, esenzioni, sanzioni, ecc.)

DICHIARAZIONE TARI Nel caso in cui si verifichi il presupposto impositivo –Inizio del possesso o della detenzione di locali ed aree assoggettate alla IUC i soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione Scadenza: 30 giugno dell’anno successivo Modello: utilizzo del modello predisposto dal comune –Dichiarazione unica della IUC composta da più modelli (TARI e TASI) La dichiarazione IMU dovrebbe continuare a rimanere autonoma ex comma 703 Validità: anche per gli anni successivi salvo variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo da dichiarare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute (art. 1, commi , L. 147/2013)

DICHIARAZIONE TARI Contenuto minimo obbligatorio per legge (art. 1, comma 685, L. 147/2013) –Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è obbligatorio indicare Dati catastali Indirizzo con numero civico e il numero dell’interno se esistente Per consentire l’aggancio tra dati catastali e dati toponomastici –Obbligo di presentazione da parte del possessore o del detentore In caso di più occupanti la dichiarazione può essere presentata da uno solo (art. 1, c. 684) –Contenuto obbligatorio per legge: vedi prima –Contenuto definito dal Comune, che deve predisporre il modello –Validità, in sede di prima applicazione del tributo delle superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 e TARES (art. 1, comma 686, L. 147/2013)

IL VERSAMENTO DELLA TARI Modalità di determinazione del tributo –liquidazione d’ufficio Invio dei modelli di pagamento precompilati da parte degli enti impositori (avvisi di pagamento) (art. 1, comma 689, L. 147/2013) –Appositi Decreti Dir Gen Dip. Finanze del MEF stabiliranno le modalità di versamento assicurando la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e prevedendo quanto sopra. Modalità di versamento –TARI e tariffa corrispettiva –MODELLO F24 –BOLLETTINO POSTALE –ALTRE MODALITA’ SERVIZI ELETTRONICI DI INCASSO E DI PAGAMENTO INTERBANCARI E POSTALI »Bonifici, MAV, RID, Carte di credito-debito, ATM, POS, altri servizi innovativi »Possibili altri strumenti, in assenza di deroga alla potestà regolamentare (presente invece nella TASI)

IL VERSAMENTO DELLA TARI Codici tributo per il modello F24 (risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E del 24/04/2014) –Stessi codici della TARES “rinominati” –3944: “Tari e Tares” –3950 “Tariffa art. 1 c. 668, L. 147/2013 e art. 14, c. 29, DL 201/2011” –3945 “Tari e Tares – Interessi” –3946 “Tari e Tares – sanzioni” –3951 ““Tariffa art. 1 c. 668, L. 147/2013 e art. 14, c. 29, DL 201/2011- interessi” –3952 ““Tariffa art. 1 c. 668, L. 147/2013 e art. 14, c. 29, DL 201/2011 – sanzioni” –Modalità di compilazione Sezione IMU e altri tributi locali –Codice ente/comune –Ravv “barrare in caso di ravvedimento” –Numero immobili” –Rateazione/mese rif – indicare il numero della rata –Anno di riferimento –Rinominati i codici tributo per l’F24EP (risoluzione n. 47/E del 24/04/2014)

IL VERSAMENTO DELLA TARI Scadenze di versamento SCADENZE E NUMERO RATE –STABILITE DAL COMUNE NEL REGOLAMENTO –DI NORMA ALMENO 2 RATE A SCADENZA SEMESTRALE »Nulla si dice se le rate devono scadere il 16 del mese (solo l’eventuale rata unica) –POSSIBILE ANCHE DIFFERENZIARE LE SCADENZE DI TARI E TASI »Pare una facoltà e non un obbligo “..in modo anche differenziato” – comma 688 –SEMPRE AMMESSO IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DI OGNI ANNO

IL VERSAMENTO DELLA TARI Scadenze di versamento –EFFETTI DELLA NUOVA CONTABILITA’: le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate ed imputate contabilmente nell’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (per le entrate per le quali la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo) – principio contabile competenza finanziaria potenziata, punto 3.7.1, all. 4.2 D.Lgs 118/2011. –Attenzione a non fissare scadenze oltre il 30/4 dell’anno successivo!!

IL VERSAMENTO DELLA TARI Scadenze di versamento –LA POSSIBILITA’ DI COMMISURARE L’ACCONTO AI PREVIGENTI TRIBUTI –Possibile per il Ministero dell’Economia (Nota prot del 24/03/2014) –Il comune nell’esercizio della sua potestà regolamentare è libero di determinare le modalità di riscossione della TARI –Possibile commisurare l’acconto del tributo agli importi dovuti nell’anno precedente (anche nelle more della delibera regolamentare) –L’art. 1, comma 688, stabilisce che le scadenze sono deliberate dal Comune (e non richiama la potestà regolamentare)

IL VERSAMENTO DELLA TARI Modalità di versamento –ARROTONDAMENTI ALL’EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E’ INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO (Art. 1, c. 166, L. 296/2006 – richiamato dall’art. 1, c. 701, L. 147/13) –IMPORTI MINIMI Stabiliti dal regolamento comunale ai sensi dell’art. 1, c. 168, L. 296/06, anche in deroga al limite di € 12,00 –Limite per anno solare

PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL TRIBUTO 1.Invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti Mediante Posta semplice Notifica (raccomandata a/r – messo – ecc) Mail o PEC Omesso pagamento Fase3 Atto impositivo impugnabile Obbligo motivazione Obbligo indicazione di tutti gli elementi dll’art. 7 della L. 212/2000 Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni Organo per riesame in autotutela Modalità e termini per ricorso giurisdizionale Responsabile del procedimento PAGAMENTO DEL TRIBUTO MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE – fase 2

PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL TRIBUTO 2.Notifica sollecito di pagamento Tramite Raccomandata a/r Messo comunale Messo notificatore speciale ex L. 296/2006 Senza irrogazione di sanzioni ed interessi Necessario per garantire ricezione dell’avviso e fissazione del termine di scadenza del versamento (da stabilire in misura congrua) Atto impugnabile, contenente elementi art. 7 L. 212/2000 PAGAMENTO DEL TRIBUTO MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE – fase 3

PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL TRIBUTO 3.Notifica avviso di accertamento Secondo le norme del c. 161 art. 1 L. 296/2006 Con contestuale irrogazione della sanzione (art. 13 D.Lgs 471/97) 2% per ogni giorno di ritardo fino a 14 gg dalla scadenza Termine di pagamento: 60 giorni dalla notifica Termine notifica: 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato (prudenzialmente occorre far riferimento alle scadenze originarie) PAGAMENTO MANCATO PAGAMENTO – FASE 4

PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL TRIBUTO 4.Notifica ingiunzione fiscale Procedura di cui al RDL 267/1910 Termine di pagamento: 30 giorni dalla notifica Termine notifica: 31/12 del 3° anno successivo a quello di definitività dell’avviso di accertamento (art. 1 c. 163 L. 296/06) PAGAMENTO MANCATO PAGAMENTO – AZIONI ESECUTIVE - CAUTELARI

LA RISCOSSIONE DELLA TARI:AFFIDAMENTI Soggetti competenti –Di norma l’applicazione e la riscossione della TARI è effettuata direttamente dal COMUNE (art. 1, comma 690, L. 147/2013) ECCEZIONE: nel caso di applicazione della tariffa corrispettiva al posto della TARI l’APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DI QUESTA E’ EFFETTUATA DAL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO –Manca la deroga alla potestà regolamentare, quindi è POSSIBILE L’AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA RISCOSSIONE DELLA TARI (esclusa invece nella TARES eccetto deroghe)

LA RISCOSSIONE DELLA TARI:AFFIDAMENTI –Affidamenti esterni della CONCESSIONE della riscossione spontanea TARI (o tariffa corrispettiva) –IN VIA DIRETTA (in deroga all’art. 52 D.Lgs 446/97) al SOGGETTO A CUI ALLA DATA DEL 31/12/2013 ERA ATTRIBUITO »IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI »L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA TARES (NO TARSU E TIA?) -LIMITE TEMPORALE: FINO ALLA SCADENZA DEL RELATIVO CONTRATTO (modifiche art. 1, c. 1, let. C, D.L. 16/2014) –MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA agli altri soggetti di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97

LA RISCOSSIONE DELLA TARI:AFFIDAMENTI Affidamento esterno I SOGGETTI ESTERNI (art. 7, c. 2, let. gg-septies, DL/ 70/2011 – art. 5, c. 8-bis, DL 16/2012) DEVONO APRIRE UNO O PIU’ CONTI CORRENTI POSTALI O BANCARI INTESTATI ALL’AFFIDATARIO DEDICATI ALLA RISCOSSIONE DELL’ENTE AFFIDANTE IN CUI AFFLUISCONO LE SOMME RISCOSSE EFFETTUARE IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE AL NETTO DELL’AGGIO E DELLE SPESE ANTICIPATE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO (IVA) ENTRO LA PRIMA DECADE DI OGNI MESE CON RIFERIMENTO ALLE SOMME ACCREDITATE SUI C/C DI RISCOSSIONE NEL MESE PRECEDENTE

LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO Scelta da operare con regolamento tra : Forma diretta: –Mediante ingiunzione fiscale “rafforzata” (art. 7, comma 2, lett. gg-quater, D.L. 70/2011) Affidamento esterno Affidamenti a (art. 52, c. 5, let b., D.Lgs 446/97) Società in house (diretto) – abrogato art. 4, c. 1 D.L 95/2012 Concessionari privati iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs 446/97 (procedura evidenza pubblica) Società miste con socio privato iscritto all’albo (doppia gara) – No ad Equitalia in forma diretta, salvo gara (possibilità che viene meno dal 01/01/2015, salvo proroghe). Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata” (ripristinata dall’art. 5, comma 8-bis, DL 16/2012)

LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO Termini Il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’avviso di accertamento (art. 1, c. 163, L. 296/2006 – richiamato dall’art. 1, comma 701, L. 147/2013) Limite minimo Eliminato dal 01/01/2014 il limite minimo di € 30 per i tributi comunali, salvo potestà regolamentare – art. 1, comma 736, L 147/2013 NB: per il MEF il limite di € 16,52 NON esiste più.

TARI: NATURA PRIVILEGIATA DEL CREDITO Credito privilegiato: Il Privilegio generale mobiliare dei tributi inclusi nella legge per la finanza locale deve intendersi in favore di tutti i tributi comunali e provinciali (art cc) – n. d’ordine 20 (art cod civ) Art. 13, comma 13, D.L. 201/2011 TIA: conferma del privilegio (sentenza Cassazione, n del 17/02/2012)