GLI e GLHO : l’importanza dei gruppi di lavoro per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali Marzia Andreoni USR per la Toscana.

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GLI e GLHO : l’importanza dei gruppi di lavoro per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali Marzia Andreoni USR per la Toscana

L 104/92 “ Legge Quadro per l’assistenza sociale ed i diritti delle persone handicappate” Con la Legge n. 104 del 5 febbraio del 1992, lo Stato italiano definisce modalità e criteri affinché ai portatori di qualunque tipologia di disabilità sia garantito il diritto di cittadinanza e di pari opportunità nei diversi momenti della loro vita (studio, lavoro, relazione). 2

L. 104/92 art. 12 Comma 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico - funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica Istruzione….. 3

Gruppo di lavoro sul caso Istituito con la L 104/92 Costituito da :  Operatori sanitari individuati ASL  Personale insegnante curricolare e sostegno  Famiglia Compiti: Redigere e aggiornare PDF e PEI Si riunisce almeno due volte durante l’anno scolastico e quando è necessario 4

Gruppo di lavoro di istituto  E’ previsto dalla Legge 104/1992 è obbligatorio in presenza anche di un solo disabile (art. 15)  E’ costituito da dirigente, rappresentanti dei docenti (curricolari e sostegno), rappresentanti delle famiglie, rappresentanti del personale ATA, rappresentanti dei soggetti esterni coinvolti nel processo di integrazione, studenti (nel secondo ciclo). 5

Nuove funzioni del GLH d’Istituto: GLI ( C.M. n marzo 2013) Le funzioni del GLH si estendono a tutti i BES ed i componenti si integrano di altre figure: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola 6

Le funzioni del GLI  rilevazione dei BES presenti nella scuola;  raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze

Le funzioni del GLI  Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.  Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un intervento didattico adeguato e personalizzato.  Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento. Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli di classe, enti territoriali, enti di formazione).  Attua il monitoraggio di progetti relativi all’inclusione.  Collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola.  Redige il Piano Annuale per l’Inclusività.

Strumenti didattici  Disabili - Pei - insegnante di sostegno... Possono cambiare le competenze in uscita  DSA - PDP rivedibile ma non temporaneo - personalizzazione ed individualizzazione - strumenti dispensativi e compensativi - non cambiano le competenze in uscita  Altri BES – PDP rivedibile e temporaneo - personalizzazione ed individualizzazione - strumenti dispensativi e compensativi - non cambiano le competenze in uscita 9

PEI Piano Educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione 10

PEI Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4. 11

PEI Nella definizione del P.E.I. i soggetti di cui sopra, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico- scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. 12

PDP Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico- strumentale. 13

POF e PAI POF (DPR n. 275/99) Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia 14

POF e PAI Nel POF devono essere esplicitati:  Concreto impegno programmatico per l’inclusione  Criteri e procedure di utilizzo del personale ( logica qualitativa vs logica quantitativa )  Impegno a partecipare alle azioni di formazione 15

PAI (C n.8/2013 e Nota prot. n 1551/2013) Piano annuale dell’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) E’ un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante 16