La qualificazione giuridica di rapporti di lavoro

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La qualificazione giuridica di rapporti di lavoro Piera Loi

ART.2094 C.C LAVORO SUBORDINATO Prestatore di lavoro subordinato E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

ART.2222 C.C LAVORO AUTONOMO Contratto d’opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

Qualificazione del rapporto di lavoro La cassazione ci ricorda che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” (Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036; Cass. 21/11/2001, n.14664; Cass. 18692/2007) Qualificare un rapporto di lavoro significa compiere un’operazione logico –giuridica di riconduzione della fattispecie concreta (il singolo rapporto di lavoro) alla fattispecie astratta (art. 2094 c.c. o art. 2222 c.c.)

Qualificazione del rapporto di lavoro Dalla qualificazione del rapporto di lavoro (assegnazione del nomen iuris) discende l’applicazione degli effetti che l’ordinamento stabilisce si producano in presenza di una determinata fattsipecie Se il rapporto di lavoro è qualificato come subordinato ex art. 2094 c.c. si applicano gli effetti previsti dal diritto del lavoro Se il rapporto di lavoro è qualificato come autonomo ex art. 2222 si applica la disciplina generale del diritto dei contratti

Qualificazione del rapporto di lavoro …Gli effetti prodotti dalla sussistenza della fattispecie “rapporto di lavoro subordinato” consistono in una serie di tutele e di garanzie a favore del lavoratore subordinato considerato la parte debole del contratto La garanzia di una retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.) Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nei casi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare etc… (artt. 2110-2111 c.c.) Il diritto ad un trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) applicazione degli artt. 2099-2113 sui diritti e gli obblighi delle parti del contratto di lavoro

Qualificazione del rapporto di lavoro Chi effettua la qualificazione del rapporto di lavoro? In primo luogo il giudice, ma possono dare una qualificazione del rapporto di lavoro le parti stesse del contratto e si pone in questo caso il problema della rilevanza del nome iuris dato dalle parti.

Qualificazione del rapporto di lavoro Lavoratore dell’impresa taylorista fordista Art. 2094 c.c. Le difficoltà di ricomprendere all’interno dell’art. 2094 del c.c. tutte le diverse modalità di esercizio del lavoro subordinato dipendono dal modello storico socio economico dell’art. 204 c.c.

Le fattispecie diverse dalla subordinazione 3) I rapporti di lavoro di tipo associativo (in cooperativa; in associazione e partecipazione) 4) Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto. 5)Il lavoro eteroroganizzato 1) Il lavoro autonomo (art. 2222 ss. c. c.) 2) Il lavoro gratuito (prestazione resa affectionis vel benevolentiae causae)

Elementi costitutivi della fattispecie Lavoro subordinato elementi legali (art.2094 c.c.) : la collaborazione l’eterodirezione La retribuzione

Elementi costitutivi della fattispecie Lavoro subordinato la collaborazione non è utile ai fini della qualificazione Deriva dalle “suggestioni Corporative” dell’impresa intesa come comunità. Superata questa vision Della cooperazione tra lavoratori e Imprenditori La collaborazione non ha rilievo Qualificatorio tra lavoro autonomo e subordinato

Elementi costitutivi della fattispecie Lavoro subordinato L’eterodirezione non sempre ha una pregnante portata qualificatoria A) esistono lavoratori subordinati che lavorano in condizioni di scarsa o nulla eterodirezione della prestazione di lavoro B) esistono, d’altra parte, lavoratori autonomi fortemente controllati dal committente

Elementi costitutivi della fattispecie Lavoro subordinato L’eterodirezione è il criterio funzionale più importante: si rileva quando il datore di lavoro eserciti un controllo sulla prestazione resa dal lavoratore, attraverso l’indicazione delle modalità di svolgimento della prestazione

Altri criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato Criterio della inferiorità socio-economica del lavoratore criterio del rischio (il rischio del risultato produttivo; il rischio della impossibilità di lavoro Criterio della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato che fa riferimento alla distinzione romanista tra locatio operis (obbligazione di risultato –lavoro autonomo) e locatio operarum (obbligazione di mezzi- lavoro subordinato)

I criteri elaborati dalla giurisprudenza Metodo sussuntivo: Gli elementi della fattispecie astratta ex art. 2094 c.c. (eterodirezione retribuzione) devono coincidere con la fattispecie concreta Metodo tipologico: Gli elementi della fattispecie astratta individuata attraverso la ricognizione dei caratteri o indici di subordinazione più frequenti oltre a quelli dell’art. 2094) devono approssimarsi con quelli della fattispecie concreta

I criteri elaborati dalla giurisprudenza Metodo tipologico e indici spia :’ Assoggettamento al potere direttivo; esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza Rispetto dell’orario di lavoro Retribuzione a tempo l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro Prestazione eseguita nei locali del datore di lavoro Utilizzo di mezzi e strumenti di proprietà del datore di lavoro

I criteri elaborati dalla giurisprudenza Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669: Ai fini della configurabilità del lavoro subordinato e la distinzione da quello autonomo, sono decisivi l‘assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, (…) invece elementi, quali l'assenza di rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva.

I criteri elaborati dalla giurisprudenza Corte cost. 31.3.1994, n. 115: una legge (l. 18.3.1993) aveva dichiarato comuni, province, comunità montane e istituzioni sanitarie del SSN “non soggetti, relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione”. Secondo la Corte Costituzionale non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato “a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura”, né, tanto meno, conferire alla dichiarazione negoziale dei privati il potere di impedire l’applicazione del diritto del lavoro, allorquando “il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento” siano di lavoro subordinato.

Casi: i giornalisti Cass. civ., Sez.lav., 09/03/2004, n.4797: Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, pur non potendosi prescindere dalla volontà delle parti contraenti, tenendo presente il nomen iuris dalle stesse adottato, elemento fondamentale è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione (nella specie , relativa a lavoro giornalistico, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto sussistente il requisito della subordinazione

Casi: i medici Cass. civ., Sez.lav., 23/10/2001, n.13018 Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni necessarie ai fini del perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'applicazione da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare. (Nella specie, relativa al servizio prestato da un medico presso un centro di prestazioni sanitarie convenzionato con le unità sanitarie locali, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva dato rilievo alla facoltà del medico di concordare con i colleghi i turni di lavoro e di farsi sostituire da altro sanitario in caso di impedimento, nonchè alle modalità di pagamento dei compensi e al regime fiscale cui era assoggettato lo stesso professionista).

Casi: i propagandisti di medicinali Cass. civ., Sez.lav., 23/10/2001, n.13027: L‘attività del propagandista di medicinali può svolgersi sia nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo sia in quello del rapporto di lavoro subordinato, a seconda che la prestazione dell’attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento, avendo le espressioni adoperate dalle parti per definire il loro rapporto valore solo indicativo; dall’anzidetta attività (svolta in via autonoma o subordinata) che consiste nel persuadere la potenziale clientela all’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere la conclusione di contratti differisce l’attività dell’agente il quale, nell’ambito di un’obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.

Casi: i pony express L'attività del c.d. "pony express" si configura quale lavoro autonomo qualora, come nella specie, non vi sussista alcuna direzione datoriale sullo svolgimento della prestazione, nè controllo o soggezione ad alcuna forma di potere gerarchico e disciplinare, e, per di più, l'attività non è continua nè infungibile. Tribunale Milano, 15 marzo 1991 i fattorini adibiti al trasporto celere di corrispondenza e plichi (cosiddetti "pony express") sono da considerare lavoratori dipendenti, quando essi non abbiano sostanziale autonomia nell'organizzazione del loro lavoro al di fuori dell'attività della ditta (nella specie è stata affermata la natura di lavoro subordinato, in base ad una serie di considerazioni: 1) reclutamento a mezzo inserzioni sui giornali; 2) disponibilità di mezzo di trasporto da parte del lavoratore esclusivamente maggiorenne; 3) remunerazione fissa; 4) durata massima del rapporto di lavoro di 15 giorni con possibilità di ripresa dopo una sospensione; 5) marchio dell'agenzia portato addosso; 6) coordinamento e controllo a mezzo radio portatile consegnata al singolo fattorino; 7) sosta di questi ultimi in zona prestabilita; 8) coincidenza degli orari con quelli dell'attività della ditta; 9) possibilità meramente teorica di rifiutare singole consegne, stante la sostituibilità del singolo). Cassazione penale, sez. III, 21 marzo 1989