RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SRL RELATORE STEFANO GALLIANI Dottore Commercialista
Norme civilistiche Art. 2476: Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (SRL) art.2392: Responsabilità verso la società (SPA) art. 2393-bis: Azione di responsabilità (SPA) Art. 2394: Responsabilità verso i creditori sociali (SPA) art. 2395: Responsabilità verso singoli soci e terzi (SPA)
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI - Presupposto della responsabilità è l’esistenza di specifici inadempimenti da parte dell’organo amministrativo ai doveri su di esso incombenti per legge e statuto. Da tali omissioni deve derivare un danno. Conseguenza: l’obbligo al risarcimento.
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’ Art. 2392 – comma 1. (Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivati dall’inosservanza di tali doveri. A meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni attibuite ad uno o più amministratori. I doveri derivanti dall’incarico di amministratore, impongono una condotta coerente con la tutela del patrimonio sociale, anche in modo indipendente dalla volontà dei soci, ove quest’ultima si riveli contraria alla salvaguardia dell’interesse sociale.
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’ Art. 2392, 2° comma (Responsabilità solidale) “In ogni caso gli amministratori , sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuarne le conseguenze dannose”. Gli amministratori restano comunque solidalmente responsabili se non hanno adeguatamente vigilato sulla gestione aziendale.
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’ Art. 2392, 3° comma (Esonero da responsabilità solidale) La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’ Responsabilità contrattuale La responsabilità degli amministratori e dei sindaci ha natura contrattuale e incombe sugli stessi l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del danno verificatosi. Sulla società incombe il solo onere di dimostrare la sussistenza della violazione ed il nesso di causalità tra questa e il danno conseguente. Gli atti degli amministratori sono espressione delle specifiche attribuzioni stabilite nel contratto sociale. La natura contrattuale della responsabilità nei confronti della società è evidente, se si pensa che all’atto della nomina per l’amministratore sorgono obblighi specifici di natura legale o appunto previsti dal contratto di società. Non può configurarsi responsabilità verso la società se trattasi di atti compiuti in esecuzione di deliberazione dell’assemblea dei soci.
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’ Amministratore delegato La presenza di amministratori con funzioni delegate non comporta che gli altri siano senz’altro esonerati da responsabilità solidale per i comportamenti dei primi. L’attuale disciplina, a differenza della precedente, non pone più a carico degli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione.; però la normativa stessa impone a tutti gli amministratori di agire in modo informato e, soprattutto, che l’art. 2381 3° co. c.c., pone a carico degli amministratori il dovere di valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione; Infatti è stabilito che in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o impedirne le conseguenze dannose
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Convocazione dell’assemblea A) Art. 2446 c.c., nel caso di perdite che riducano il capitale sociale di oltre un terzo B) Art. 2447 c.c nel caso di riduzione al di sotto del minimo legale. Responsabilità Art. 2486 c.c. La responsabilità dell’amministratore per i danni derivati alla società scaturisce allorquando lo stesso abbia proseguito la gestione nonostante il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447. Interessante stabilire il momento in cui sorge in capo all’amministratore l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea: individuato nel momento in cui l’amministratore è in grado di conoscere le risultanze del bilancio – non soltanto annualmente, ma ad esempio anche semestralmente. Difficile nel caso di riduzione del capitale per perdite poter sostenere da parte dell’amministratore di non aver convocato l’assemblea perché non era a conoscenza dei risultati negativi. Non è semplice individuare una netta demarcazione tra i danni conseguenti alla mancata convocazione rispetto a quelli che comunque si sarebbero verificati. Il danno risarcibile non è infatti la mancata convocazione dell’assemblea in sé, ma l’aggravamento della perdita di capitale che deriva dalla prosecuzione dell’attività di gestione.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Difficile perciò per società e creditori provare il nesso tra questo inadempimento dell’amministratore ed eventuale danno: l’assemblea avrebbe potuto approvare le stesse scelte effettuate nella prosecuzione dall’amministratore. La legge però prevede un esplicito divieto di prosecuzione se le perdite hanno ridotto il capitale al di sotto del minimo legale. Ai fini della quantificazione del danno derivante dalla continuazione dell’attività di impresa, nonostante la perdita integrale del capitale, appare legittimo utilizzare il criterio sintetico della differenza dei netti patrimoniali nei casi in cui non sia possibile procedere ad una accurata e ragionevole ricostruzione dei dati con l’analiticità necessaria ad individuare le conseguenze dannose riconducibili alle operazioni non coerenti con le finalità liquidatorie imposte dalla norma. Detto criterio presuntivo, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 2538/2005 ben può sorreggere una valutazione equitativa del danno.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Obblighi e divieti L’art. 2484 c.c. stabilisce l’obbligo di sciogliere la società nel caso di riduzione al di sotto del limite legale L’art. 2449 c.c. sancisce il divieto per l’amministratore di compiere azioni che non siano dirette a conservare l’integrità e il valore del patrimonio. Il nesso tra inadempimento e danno è individuabile dall’aggravarsi della situazione economico – patrimoniale per la società e dalla perdita del credito per il terzo creditore sociale. Art. 2423 c.c. il quale pone a carico dell’amministratore l’obbligo di redigere il bilancio secondo criteri di chiarezza, verità e correttezza al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio. Il bilancio è evidentemente l’unico strumento, reso pubblico, che fornisce garanzie per il credito e per gli stessi soci che hanno dato fiducia alla società con l’acquisto di parte del capitale. Tra coloro che fanno credito alla società si può pensare agli istituti di credito, ma anche ai fornitori ed ai dipendenti (tfr). L’inadempimento si verifica se viene meno la redazione o il deposito del bilancio nei modi stabiliti dalla legge, se si verifica un ritardo nella presentazione dello stesso, se vi sono irregolarità nella formazione del documento.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Il danno per il socio, ad esempio, può essere individuato nell’acquisto e nella cessione di una partecipazione, operazione che non sarebbe avvenuta nel caso in cui il bilancio avesse rappresentato la reale situazione della società. Per il terzo si concretizza nella concessione di un credito che altrimenti non avrebbe concesso. E’ opportuno citare la pronuncia del Tribunale di Milano del 15 luglio 2014 secondo la quale gli Amministratori sono responsabili degli eventuali danni causati per continuazione dell’attività sociale nonostante la perdita del capitale, responsabilità che si aggrava ove la perdita del capitale sia stata occultata a lungo prima della data di messa in liquidazione, mediante scorretta iscrizione di alcune poste di bilancio volta a mascherare il venir meno dei presupposti di continuità gestionale
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE In giurisprudenza si segnala che conformemente a quanto disposto dal Tribunale civile, sez. VIII, Milano, con sentenza 24 agosto 2011, n. 10697, e da Cassazione, Sez. I, sentenza n. 3652 del 28/04/1997 all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE La società raramente evidenzia un danno dalla non correttezza della rappresentazione sociale: viceversa è più facile che ne scaturisca un vantaggio fiscale. Per la società il danno è evidente in caso di distrazione di patrimonio, operazione favorita dall’omissione contabile. La violazione delle norme di legge sul bilancio può comportare anche il reato penale dell’amministratore, se il falso in bilancio è accompagnato dal dolo ed ovviamente evidenzia una responsabilità risarcitoria per il socio e/o il creditore che abbia dato affidamento. Il dolo è indispensabile per poter parlare di reato penale, ma la semplice colpa dell’amministratore non esclude la responsabilità e la risarcibilità del danno provocato.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE La responsabilità per una rappresentazione non veritiera sulle condizioni della società coinvolge anche l’amministratore che assuma la carica successivamente a colui che abbia commesso il fatto dannoso in un bilancio, se omette di evidenziare nelle scritture contabili e di relazionare all’assemblea. Sempre sulla violazione relativa al bilancio è da sottolineare che sono la esposizione di fatti non veritieri o l’occultamento di essi a costituire responsabilità, mentre non è così per le semplici valutazioni effettuate comunque secondo le norme di legge. (ad esempio una valutazione di immobilizzazione al presumibile valore di realizzo, piuttosto che al costo, se ritenuto criterio maggiormente significativo ed esposto in nota integrativa, non è causa di responsabilità dell’amministratore).
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Reato penale di falso in bilancio (false comunicazioni) Il reato di falso in bilancio è stato rinnovato dal d.lgs. n. 61/2002 che ha previsto due diverse fattispecie di reato penale. L’art. 2621 c.c.: si ha reato quando l’amministratore esponga, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero ometta informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo. Cause di esclusione (casi di minore gravità) A) La punibilità è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la realtà della società; B) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato d’esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento; C) La punibilità è esclusa se il reato è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Reato penale di falso in bilancio (false comunicazioni) Il reato dunque prevede non la semplice colpa, ma l’intenzione di ingannare il socio o il pubblico ed il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La mancanza di uno dei due requisiti esclude la punibilità. Se il falso non è accompagnato dal danno il reato è di natura contravvenzionale e soggetto a prescrizione breve di tre anni. Art. 2622 c.c. se il falso o l’omissione causano danno patrimoniale ai soci o ai creditori la sanzione è da sei mesi a tre anni di reclusione e se si tratta di società quotate in borsa si eleva alla reclusione da un anno a quattro. Il danno è delittuoso e non contravvenzionale e dunque deve essere l’attore a provarlo in giudizio. Può essere ad esempio provocato da una distribuzione dei dividendi inferiore rispetto a quella cui il socio avrebbe partecipato se il bilancio fosse stato veritiero. Per il creditore può esser rappresentato da un affidamento maggiore concesso e comunque si verificherà soltanto in caso di dissesto della società – quando cioè il patrimonio sociale non potrà più soddisfare il credito.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Obbligo di convocazione dell’assemblea di bilancio L’art. 2478-bis c.c.: prevede che il progetto di bilancio deve essere redatto dagli amministratori e presentato ai soci per l’approvazione entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c.. Gli artt. 2364 e 2478-bis del c.c. prevedono infatti la possibilità di approvare il bilancio entro il termine di 180 giorni in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: - redazione del bilancio consolidato; - in presenza di particolari esigenze della società. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell’ art. 2435 c.c., copia del bilancio approvato.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Obbligo di convocazione dell’assemblea di bilancio La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l., la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso. La norma, al di fuori del caso della società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, appare piuttosto vaga nell’indicare le motivazioni che giustificano l’utilizzo del termine più ampio di approvazione (citando solo “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”).
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE E’ compito degli amministratori motivare adeguatamente e dettagliatamente tali motivi per evitare di incorrere nelle responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini. Tra le principali cause che giustificano la proroga si possono indicare: - holding in attesa dei bilanci delle società controllate; - cause di forza maggiore (es. incendi, alluvioni, terremoti); - dimissioni, malattie o altri casi di assenza di amministratori, direttori generali, responsabili amministrativi o altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio d’esercizio; - rilevanti modifiche della struttura amministrativa, informatica, ecc.; - operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale; - prima applicazione di principi contabili nazionali o internazionali.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE In caso di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli amministratori sono tenuti valutare ed illustrare le ragioni che giustificano la proroga del suddetto termine dandone menzione nei seguenti documenti: verbale del CDA che ha approvato la proroga e ne ha illustrato i motivi; relazione sulla gestione; nota integrativa, nel caso in cui si rediga il bilancio in forma abbreviata e non sia predisposta la relazione sulla gestione; verbale di approvazione del bilancio in cui deve essere menzionata la proroga.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Responsabilità per omessa convocazione dell’assemblea di bilancio Il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge e dallo Statuto per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio non pare comportare, ai sensi della migliore giurisprudenza, l’invalidità della delibera di approvazione, ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti e sia causa di danni per la società stessa, i soci o i terzi.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Responsabilità per omessa convocazione dell’assemblea di bilancio Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti inoltre ai sensi dell’ art. 2631 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo Statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di omessa convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AMMINISTRATORE Responsabilità per omessa convocazione dell’assemblea di bilancio Secondo la giurisprudenza, inoltre, la mancata convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio nei termini di legge può rappresentare una irregolarità così rilevante da giustificare l’immediata revoca di amministratori e sindaci, con conseguente nomina di un amministratore giudiziario. Se è stato nominato l’organo di controllo, grava anche sui sindaci (che incorrono nelle medesime responsabilità) l’obbligo di convocare l’assemblea, supplendo all’inerzia degli amministratori. Ove non procedano alla convocazione dell’assemblea nè gli amministratori nè i sindaci (ove nominati), la convocazione può essere richiesta direttamente dai soci nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto. I soci inoltre, ove le condizioni lo prevedano, possono richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’ art. 2367 c.c..
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA Art. 2393 bis c.c. Azione sociale di responsabilità (SPA) Legittimazione a) Società b) Soci c) Collegio sindacale d) Curatore fallimentare, al commissario liquidatore o al commissario straordinario (in caso di dissesto)
Azione sociale di responsabilità nella Spa Legittimazione dei soci a) i soci che assumono l’iniziativa devono rappresentare almeno un quinto del capitale sociale, o la diversa misura prevista nello statuto comunque non superiore ad un terzo. b) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è sufficiente che l’azione sia promossa dai soci che rappresentano un quarantesimo del capitale sociale o la percentuale più bassa prevista dallo statuto. L’azione di responsabilità è uno strumento di tutela che può essere utilizzato da minoranze stabili ed organizzate ed in particolare nelle società quotate dagli investitori istituzionali.
RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA Azione sociale di Responsabilità Legittimazione dei soci Art. 2393-bis, comma2 La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale (se esistente). L’azione promossa dalla minoranza è diretta a reintegrare il patrimonio sociale, non a risarcire il danno eventualmente subito dai soggetti agenti. Perciò la società deve essere chiamata in giudizio. Art. 2393-bis, comma3 In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle sopportate dall’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
Legittimazione dei soci RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA Azione sociale di Responsabilità nella Spa Legittimazione dei soci Art. 2393-bis, comma 3 “I soci che hanno hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società”. Anche la società può rinunciare all’azione o transigerla con delibera assembleare e con le stesse limitazioni previste per l’azione sociale di responsabilità esercitata dalla società. Nel caso in cui si chiedesse l’accertamento della responsabilità dell’amministratore unico, la società dovrà nominare un curatore speciale sussistendo un evidente conflitto di interessi tra il rappresentante–amministratore convenuto e la rappresentata–società attrice, a pena di nullità dell’intero giudizio. L’azione deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Azione sociale di Responsabilità S.R.L. Art. 2476 C.C., comma 3. “L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione” Art. 2476 C.C., comma 4. “In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti”.
Azione sociale di Responsabilità S.R.L. Art. 2476 C.C., comma 5. “Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale”. Art. 2476 C.C., comma 6. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Azione sociale di Responsabilità S.R.L. Art. 2476 C.C., comma 7. “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.” Art. 2476 C.C., comma 8. “L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”
RESPONSABILITA’ CIVILE La responsabilità civile è un istituto giuridico e può essere - Contrattuale è la responsabilità degli amministratori verso la società. - Extracontrattuale La responsabilità che gli amministratori hanno nei confronti dei soci e dei creditori sociali, derivante dagli articoli 2393 bis, 2394 e 2395 c.c., viene considerata dalla maggior parte della giurisprudenza responsabilità extracontrattuale. Nel caso della responsabilità contrattuale è il soggetto inadempiente che deve provare che l’inadempimento è stato determinato da cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c. relativo alla responsabilità del debitore). Nella responsabilità extracontrattuale (o aquilana) l’onere della prova spetta, invece, a chi invoca la responsabilità dell’inadempiente. Spetta a questi la dimostrazione del fatto, del danno e del nesso tra fatto e danno subito.
Responsabilità degli amministratori La responsabilità degli amministratori verso i terzi creditori sociali o verso i soci è sussidiaria, nel senso che gli stessi interverranno quando il patrimonio della società non soddisfa il danneggiato. Ciò avviene nella maggior parte dei casi a seguito di procedure concorsuali, ovvero quando la società ha manifestato la propria insolvenza. Dunque la responsabilità si configura quando sia omesso un comportamento prescritto dal contratto o dalla legge, ma anche quando l’esito negativo derivante dall’espletamento di un’attività prestabilita sia dovuto a negligenza. Al concetto di diligenza nello svolgimento dell’incarico si associano quelli di prudenza e perizia: il primo comporta che l’amministratore si astenga dal compiere operazioni che nessun avveduto imprenditore avrebbe posto in essere, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della società. Il secondo implica che l’amministratore sia dotato di capacità e conoscenze tecniche adatte allo svolgimento dell’incarico. I terzi danneggiati potranno sempre far valere la responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’amministratore che abbia accettato un incarico per il quale non ha le conoscenze necessarie.
Responsabilità degli amministratori Risarcibile è sia il danno emergente che il lucro cessante. Danno emergente è ad esempio costituito dalla sanzione derivante dalla mancata presentazione di una dichiarazione fiscale. Lucro cessante è quello che deriva dallo storno a favore del cliente; storno che a sua volta comporterà una riduzione delle vendite. Nel caso un amministratore si dimetta prima del termine del mandato, il danno emergente sarà certamente costituito dai costi della riunione necessari per la cooptazione di un nuovo amministratore.
RESPONSABILITA’ VERSO I CREDITORI SOCIALI Art. 2394 c.c. (Azione dei creditori sociali) Gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dal creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
RESPONSABILITA’ VERSO SINGOLI SOCI O TERZI Art. 2395 c.c. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L’azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o terzo.
Art. 2476 C.C., comma 2 - Diritto di ispezione e controllo dei soci di srl In base all’art. 2476 c.c. i soci che non partecipano all'amministrazione della società a responsabilità limitata hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Il socio che richiede di esercitare i propri diritti di controllo e la consultazione della documentazione sociale può effettuare copie a proprie spese
Art. 2476 C.C., comma 2 - Diritto di ispezione e controllo dei soci di srl Il diritto di ispezione e controllo trova limite pressoché esclusivo nell’abuso che il socio intenda farne. L’organo amministrativo non può limitare l’esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento e senza alcuna seria e concreta giustificazione i tempi di consultazione della documentazione.
Art. 2476 C.C., comma 2 - Diritto di ispezione e controllo dei soci di srl Se la società vuole legittimamente opporre formale diniego, deve fornire elementi a sostegno del comportamento abusivo del socio. L’incompatibilità tra diritto di ispezione del socio e carica amministrativa cessa quando il socio termina di ricoprire quest’ultima.
Art. 2476 C.C., comma 2 - Diritto di ispezione e controllo dei soci di srl La società, coerentemente allo spirito della legge, può subordinare l’esercizio del diritto previsto dall’art. 2476 c.c. di accesso alla documentazione sociale alla sottoscrizione di un impegno di riservatezza. La documentazione consultata va infatti utilizzata solo nei rapporti con la società, ovvero in vista di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. I soci ed i loro professionisti sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza.
Art. 2476 C.C., comma 2 - Diritto di ispezione e controllo dei soci di srl In sintesi, conformemente alla giurisprudenza prevalente, il socio va autorizzato, ai sensi dell’ art. 2476 c.c.: - a consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione anche per il tramite di un professionista di sua fiducia; - ad estrarre copia a proprie spese della documentazione medesima; - nel luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi, previo appuntamento da concordare, come richiesto senza alcuna obiezione; - (se richiesto dalla società) previa sottoscrizione da parte del socio e del professionista eventualmente incaricato della dichiarazione di impegno di riservatezza o comunque di specifico impegno ad utilizzare la copia della documentazione solo nell'ambito di rapporti con la società e/o con i suoi amministratori e con esclusione di ogni divulgazione nei confronti di altri soggetti della copia della documentazione e del suo contenuto.
RESPONSABILITA’ VERSO IL PATRIMONIO Le società a responsabilità limitata rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio (2462 cod. civ.) . I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società a responsabilità limitata, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci. Tale principio non ha carattere assoluto. Vi sono dei casi, infatti, in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla società (pur se a responsabilità limitata) che amministrano. Le società a responsabilità limitata, infatti e tutte le società di capitali infatti hanno “un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta”: il patrimonio della società a responsabilità limitata è, pertanto, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello dei soci e dell’amministratore. La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata, è circoscritta esclusivamente: a) ai conferimenti di beni e danaro effettuati in sede di costituzione della società; b) agli apporti di beni e denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.
RESPONSABILITA’ VERSO IL PATRIMONIO Con riferimento specifico alla società a responsabilità limitata è da ritenersi sussistente una responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei creditori sociali, nonostante nell'art. 2476 c.c. non venga espressamente prevista un'azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali nei confronti degli amministratori. I creditori sociali, infatti, potrebbero o surrogarsi nei diritti della società proponendo, in luogo di quest'ultima, l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, o far valere una responsabilità da atto illecito ex art. 2043 c.c. per il danno ingiusto causato da amministratori che abbiano agito con colpa o dolo in violazione dei doveri ad essi imposti ( Cassazione civile sez. I 3 giugno 2010, n. 13465). Presupposto dell'esercizio di tale azione sarebbe proprio “l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” potendo l'azione essere proposta quando “il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
RESPONSABILITA’ VERSO IL PATRIMONIO Una responsabilità diretta e personale dell’amministratore nei confronti del creditore sociale dunque, come conseguenza della sua mala gestio, giusto contrappeso alla responsabilità limitata, che costituisce al pari della responsabilità illimitata nella società personali, un disincentivo a comportamenti avventati da parte di chi gestisce l'impresa sociale. Ad esempio, al caso in cui l'amministratore presenti infedeli dichiarazioni dei redditi o bilanci societari irregolari. L'amministratore risponderà con il proprio patrimonio personale, in solido con la società, per le conseguenze sanzionatorie a carico della stessa, atteso, che come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 27036/2007) , “la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio, nonché la dichiarazione dei redditi, sono atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, e per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimoniale - a questi imputabili.
RESPONSABILITA’ VERSO IL PATRIMONIO Gli amministratori che hanno presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido e, in caso di inadempienza della società, vedranno escusso il proprio patrimonio personale ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario. Altri esempi di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali sono rinvenibili negli art. 2485 e 2486 cod.civ. Tali norme dispongono la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi per eventuali danni subiti per effetto di ritardato o omesso accertamento di una causa di scioglimento della società e per violazione dell'obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
RESPONSABILITA’ VERSO IL PATRIMONIO L’azione escussiva “del ceto creditorio” nei confronti del patrimonio degli amministratori andrà valutata caso per caso, in funzione della possibilità di provare, a carico degli stessi, una condotta dolosa e direttamente finalizzata “alla distrazione del patrimonio sociale”. Il riconoscimento della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali appare necessario al fine di consentire l'esercizio di tale azione anche da parte del curatore del fallimento. In tale modo il curatore avrebbe a disposizione uno strumento in più oltre quelli previsti in via generale dall'art. 146 della legge fall. (azione sociale di responsabilità e azione contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso, o autorizzato, il compimento di atti pregiudizievoli per la società, i soci o i terzi).Questa opinione è confermata anche da un recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il curatore disporrebbe della legittimazione ad esperire, nei confronti degli organi gestori di una s.r.l, sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione dei creditori sociali.
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI Nelle società a responsabilità limitata l’amministratore può essere nominato a tempo indeterminato, a differenza che negli organi amministrativi delle s.p.a., ove i membri sono nominati per un termine massimo di 3 esercizi. In tale ambito, la revoca degli amministratori afferisce ad una problematica di tipo organizzativo, lasciando ai soci in sede di elaborazione dello statuto la regolamentazione delle modalità e condizioni di cessazione dall’incarico. In assenza di disposizioni statutarie ad hoc, occorrerà ricorrere all’art. 2476 C.C. che contiene prescrizioni di revoca in presenza di determinate condizioni di gravi irregolarità riscontrate, in presenza delle quali l’assemblea dei soci possa revocare il mandato di amministrazione. La revoca ad nutum sarà sempre possibile con deliberazione dell’organo assembleare; questa tipologia di revoca farà sorgere, a carico della società, l’obbligo di risarcire i danni all’amministratore revocato senza giusta causa. Se l’amministratore, invece, è nominato nell’atto costitutivo, occorrerà una giusta causa quale condizione per l’efficacia della revoca ex art. 2259, 1^ C.C..
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI Ciascun socio può adire il Tribunale per chiedere l’adozione di un provvedimento cautelare di rimozione dal mandato. L’intervento dell’Autorità giudiziaria per la revoca è solo in via cautelativa ex art. art. 2476, 3^ comma C.C. : l’articolo citato, peraltro, coniuga la “giusta causa” al compimento di gravi irregolarità da parte dell’amministratore stesso. L’istituto della revoca è strettamente intrecciato con l’azione di responsabilità a carico dell’amministratore, volta al risarcimento del danno, e rafforzata da uno strumento di tutela tipico che è la revoca degli amministratori, espressamente qualificata come cautelare. Le gravi irregolarità sulla scorta delle quali può essere emesso il provvedimento di rimozione presuppongono che il socio di s.r.l. fornisca la prova delle stesse e che il Tribunale valuti la fondatezza delle stesse con possibilità di rigetto della richiesta di revoca e di conseguente disposizione di risarcimento del danno a favore dell’amministratore per il pregiudizio arrecatogli. L’art. 2476 CC evidenzia un collegamento tra le 2 azioni giudiziarie, quali l’azione di responsabilità e l’azione di rimozione cautelare: la concessione del provvedimento cautelare di revoca deve essere integrata dalla dimostrazione del danno, attuale o potenziale, dell’irregolarità commessa dall’amministratore .