GESTIONE ECONOMICA DI UNA ASD CONVEGNO FISCALE

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Rimanenze ed accantonamenti – La disciplina delle perdite Novembre 2015.
Advertisements

LEGGE FINANZIARIA 2008 L. 24/12/07 n. 244 Introduzione alla normativa a cura di: FRANCESCUT DR. FABRIZIO.
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI
Stefano Diana – Dottore Commercialista in Genova
Federturismo Confindustria
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
ART BONUS OPPORTUNITÀ E VANTAGGI
CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS BRESCIA
L‘IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5 per mille
IL MAESTRO DI SCI ALLENATORE DI SCI CLUB
Gli aspetti fiscali.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
I SOCI DEL G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
FONDI PER RISCHI ED ONERI (OIC 31)
LA NUOVA CONTABILITA’ DI CASSA (Legge di Bilancio 2017)
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MATERIE DI CONTRATTAZIONE
La fiscalità internazionale nel D. L
ennepiesse Assistenza amministrativa, fiscale, legale, gestionale
TERMINOLOGIA S.r.l. - S.p.A. - S.n.c. - S.a.s.-Cooperative
DISPOSIZIONI SUCCESSIVE
Regio decreto legge  , n. 375 (16 marzo 1936, n. 63)
Gli obblighi contabili degli ETS
2.01 Studio Vollono & Associati
LE PRINCIPALI NOVITA’ NEL REGIME FISCALE EX LEGGE 398/1991
LEGGE 398 DEL 16/12/1991 REQUISITI : CONI - ENTI PROMOZIONE
Studio Vollono & Associati
Determinazione del reddito fiscale di un’impresa
Docente: Dott. C. Malavasi Milano (Mi) – 23 marzo 2017
LA TESORERIA Programma di Formazione 2015/2016
IL REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
IL MAESTRO DI SCI ALLENATORE DI SCI CLUB
Intrastat.
I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI
A cura del Dr. Roberto FALCO Ha collaborato Giorgio PAOLUCCI
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI
AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE
B9) Per il personale Salari e stipendi Oneri sociali
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
Adempimenti per le holding
Riferimenti normativi e di prassi:
Novità per le holding previste dal “decreto unificato”
La detrazione d'imposta per lavoro dipendente
TORINO 9 GIUGNO 2012 REGGIO CALABRIA 11 GIUGNO 2012
“NUOVO LIBRO UNICO DEL LAVORO”
DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE industria 4.0.
LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA
Mario Miscali - Diritto Tributario
Giugno 2018 Relatore: dott. POTITO L. IASCONE
5 per mille
ADDIZIONALI IRPEF REGIONALI E COMUNALI
1La nascita dell’azienda
Il nuovo sistema sportivo tra riforme e legge di bilancio
Compensi, rimborsi, indennità e premi erogati dalle A.S.D e S.S.D.
AFFITTO D'AZIENDA Definizione:
Un quadro della finanza pubblica in Italia
5 per mille 2007.
Società di capitali e cooperative
LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’importanza dell’associazionismo sportivo
Perugia 20 APRILE 2016 (sandro angelo paiano)
L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale (art
FONDI PER RISCHI ED ONERI (OIC 31)
Attività delle Associazioni di Volontariato
L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato - Art
Transcript della presentazione:

GESTIONE ECONOMICA DI UNA ASD CONVEGNO FISCALE Milano, 21 Settembre 2015 ore 20,30 Comitato Regionale Lombardia Federazione Ginnastica d’Italia Dott. Angelo Cappuccilli Via Cesare Battisti, 6 - 20835 Muggiò (MB) Tel. e fax 039/791772 email: info@studiocappuccilli.com Commercialista – Revisore Legale Fiduciario CONI – Monza e Brianza

Dott. Angelo Cappuccilli EVOLUZIONE NORMATIVA Art. 18 Costituzione: libertà di associarsi liberamente; Art. 36 Codice Civile: associazioni non riconosciute e comitati; D.P.R. 10.02.2000, n.361: modalità di acquisto della personalità giuridica; Legge 16/12/91 n. 398: regime fiscale e contabile agevolato; Art. 25 L. 13/05/99 n. 133 (CM 08/03/2000 n.43/E): apportano modifiche sostanziali al regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche art. 37, comma 2 legge 21/11/2000 (collegato fiscale 2000): ulteriori modifiche alla disciplina fiscale delle associazioni sportive comma 1, art. 6 D.Lgs. 460/97: perdita della qualifica di ente non commerciale art. 149 TUIR: perdita della qualifica di ente non commerciale art. 27 bis,allegato B D.P.R. 642/72 esenzione imposta di bollo art. 13 bis, comma1 D.P.R. 641/72 esenzione sulle tasse sulle concessioni governative Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli EVOLUZIONE NORMATIVA art. 13 bis, comma1 D.P.R. 641/72 esenzione sulle tasse sulle concessioni governative art 17, comma 2 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 determinazione irap; C.M. n. 146/E del 04/06/1998; art. 67 (ex 81, comma 1, lettera m), Tuir: tassazione agevolata ai compensi, indennità di trasferta e premi corrisposti dalle associazioni ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; Provv. M. 02/09/2009 – Circ. 12/E 09/04/2009 - EAS; Circolare Ministeriale n. 6/E 24/02/2011 (term. pres. EAS) provvedimenti Agenzia Entrate 16/01/2012. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli EVOLUZIONE NORMATIVA art. 73 lett. a) S.S.D. società sportive dilettantistiche (società di capitali); Art. 73 lett. C) Associazioni riconosciute e non riconosciute; C.M. n. 1/11/151 del 11/02/1992; art. 69 Tuir: elenca tra i redditi diversi i compensi, indennità di trasferta e i premi corrisposti dalle associazioni ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; art. 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289; art. 51 L. 27 dicembre 2002 n. 289; (assicurazione degli Sportivi) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli EVOLUZIONE NORMATIVA L’art. 90 (dai commi 1 a 26) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) introduce significative novità di natura fiscale e civile che modificano lo schema normativo dello sport dilettantistico. E’ possibile dividere i 26 commi in quattro gruppi: dal 1 al 11 riguardano il trattamento tributario delle A.S.D.; dal 12 al 16 l’istituzione del fondo di garanzia c/o l’Istituto del Credito Sportivo; dal 17 al 23 nuove norme che disciplinano giuridicamente le S.S.D. e le A.S.D. dal 24 al 26 regolamentano la gestione degli impianti sportivi Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli EVOLUZIONE NORMATIVA Il legislatore ha dettato un trattamento tributario privilegiato per gli enti sportivi dilettantistici, “a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli EVOLUZIONE NORMATIVA Con la legge 398/1991 e l’art. 90 della legge 289/2002, il legislatore ha espressamente previsto che gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di un trattamento tributario privilegiato qualora nella fase costitutiva rispettino particolari condizioni e precisamente: Dott. Angelo Cappuccilli

ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO L’Atto Costitutivo deve essere redatto per iscritto. Nello Statuto devono essere espressamente previsti: La denominazione che deve contenere la parola dilettantistica. L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica. Dott. Angelo Cappuccilli

ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione L’assenza di fini di lucro, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette Dott. Angelo Cappuccilli

ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati L’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari Le modalità di scioglimento dell’associazione L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio Dott. Angelo Cappuccilli

ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO Deve essere fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Dott. Angelo Cappuccilli

RIEPILOGO ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO la denominazione (a.s.d.) l’indicazione dello scopo l’indicazione del patrimonio l’indicazione della sede dell’ente le norme sull’ordinamento sull’amm.ne diritti e obblighi degli associati le condizioni della ammissione degli associati l’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli COMUNICAZIONE SIAE Condizione indispensabile per “l’opzione 398” è che i proventi commerciali (tutto ciò che non è donazione o quota associativa) dell’associazione non superino l’importo massimo di € 250.000,00. L’opzione è esercitata mediante comunicazione alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto e all’Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta. L’opzione vincola l’ente per un quinquennio Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO EAS La predisposizione del modello EAS da parte delle associazioni di nuova costituzione (entro 60 giorni) e nel termine del 31 marzo dell’anno successivo per comunicare l’eventuali variazioni rispetto al modello precedentemente presentato. Gli enti che non provvedono all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, non possono fruire dei regimi agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. (art. 148 TUIR e art. 4 D.P.R. 633/72) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO EAS Le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, qualora tenute al predetto adempimento, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, e relativamente al secondo riquadro fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4,5,6,20,25,26 Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO EAS L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione L’assenza di fini di lucro, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO EAS Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO EAS L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione L’assenza di fini di lucro, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO EAS L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione L’assenza di fini di lucro, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette Dott. Angelo Cappuccilli

ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE L’associazione deve iscriversi alla Federazione di riferimento allegando i seguenti documenti: Atto costitutivo registrato Documenti identità consiglieri Altri documenti richiesti dalla Federazione di competenza Dott. Angelo Cappuccilli

L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI L’art. 7 della legge 27/07/2004 n. 186 prevede che le agevolazioni fiscali previste per la società ed associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo. Il riconoscimento del CONI attribuisce all’ente lo status di associazione sportiva secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 lett. C del D. Lgs. 242/1999. Dott. Angelo Cappuccilli

L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI Per poter essere iscritte nel Registro del CONI le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere affiliate alle Federazioni Sportive nazionali (FSN) alle discipline sportive associate (DSA) o agli enti di Promozione Sportiva (ESP) riconosciuti dal CONI stesso e rinvenibili nell’elenco presente nel sito internet del CONI. Dott. Angelo Cappuccilli

L’ISCRIZIONE AL CONI DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI ANNO L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI L’ISCRIZIONE AL CONI DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI ANNO Dott. Angelo Cappuccilli

L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL CONI Il CONI ogni anno trasmette al Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) - all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi ed iscritte nell’apposito Registro. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LIBRI SOCIALI Sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero in mancanza di una specifica previsione in tal senso risulterà opportuno l’istituzione di un adeguato sistema contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell’associazione. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LIBRI SOCIALI I libri sociali che qualunque associazione sportiva dilettantistica, indipendentemente dalle dimensioni dovrebbe istituire sono: Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LIBRI SOCIALI LIBRO SOCI: da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi ecc. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LIBRI SOCIALI LIBRO VERBALI ASSEMBLEE: è necessario per l’annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie. Unitamente all’assemblea ordinaria di approvazione del RENDICONTO GESTIONALE (bilancio) deve essere trascritto anche quest’ultimo. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LIBRI SOCIALI LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO: necessario per l’annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all’associazione Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LIBRI SOCIALI LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI (eventuale) La prima nota contabile è funzionale per la redazione, alla fine dell’esercizio sociale, di un RENDICONTO GESTIONALE (comunemente denominato bilancio) nel quale oltre ad una situazione economica (proventi ed oneri) dovrà essere riportata una situazione patrimoniale (attività e passività) che possa rendere edotti sia i soci che i terzi (enti pubblici, istituti di credito, organi federali ecc). Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli AGEVOLAZIONI PER LE A.S.D Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli AGEVOLAZIONI FISCALI LEGGE 398/91 La legge 398 del 16 dicembre 1991 consente l’applicazione di un particolare regime fiscale opzionale che prevede particolari modalità di determinazione del reddito d’impresa, dell’IVA e considerevoli semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali. Per godere di tale agevolazione le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono: Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli AGEVOLAZIONI FISCALI Non avere un fine di lucro Essere affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti; Realizzare proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale per un importo massimo di euro 250.000 euro; Comunicare l’opzione mediante lettera raccomandata da inviare al competente ufficio SIAE entro 30 giorni dal comportamento concludente Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli AGEVOLAZIONI FISCALI Procedere ogni anno alla redazione di un rendiconto annuale economico/finanziario Redigere un rendiconto con spese ed entrate per ogni raccolta fondi. Tale regime è applicabile anche da parte delle società sportive di capitali. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli AGEVOLAZIONI FISCALI Da un punto di vista oggettivo l’opzione è esercitabile a condizione che nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento non siano stati conseguiti ricavi commerciali per un importo superiore ad Euro 250.000 Dott. Angelo Cappuccilli

ENTRATE ISTITUZIONALI Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione: Dott. Angelo Cappuccilli

ENTRATE ISTITUZIONALI le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione; Corrispettivi specifici a fronte di servizi resi ai soci/associati, partecipanti di altre società affiliate; Proventi non rientranti nell. Art. 2195 C.C. (attività impresa) le donazioni ricevute dall'associazione; i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; Dott. Angelo Cappuccilli

ENTRATE ISTITUZIONALI Altre somme straordinarie richieste per la copertura delle perdite o di un investimento i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati; Contributi a fondo perduto; Incassi vendita abbigliamento sportivo “in nome e per conto” degli associati o in forma di gruppo di acquisto (senza magazzino) Premio addestramento e formazione tecnica Dott. Angelo Cappuccilli

ENTRATE ISTITUZIONALI Condizione necessaria affinché non si considerino commerciali (c.d. decommercializzazione) le attività dirette all’attuazione degli scopi istituzionali, anche quando effettuate a fronte di corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti ed iscritti, è che l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente siano conformi alla normativa Dott. Angelo Cappuccilli

ENTRATE ISTITUZIONALI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CINQUE PER MILLE L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 26.03.2008 ha illustrato le modalità per iscriversi negli elenchi per il 5X1000 da parte delle Associazione Sportive. La prima novità presa in esame dalla circolare riguarda l’individuazione delle categorie di soggetti che i contribuenti possono scegliere quali beneficiari della quota del cinque per mille. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI Pubblicità Sponsorizzazioni Attività con ingresso ai non soci Organizzazione di feste, stands ecc. Cessione di beni nuovi destinati alla vendita (merchandising) Gestione bar aperti al pubblico Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI Gestione impianti sportivi aperti ai non soci Contributi in conto esercizio (corrispettivi per servizi) Organizzazione di gite e viaggi Prestazioni di servizi rese a non soci e non tesserati Cessione dei diritti in esclusiva sulle prestazioni degli atleti (con corrispettivo) Dott. Angelo Cappuccilli

LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE ENTRATE COMMERCIALI LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE La normativa fiscale applicabile alle sponsorizzazioni è quella ordinaria che prevede per le sponsorizzazioni una detrazione forfetaria IVA del 10% mentre per le prestazioni pubblicitarie l’abbattimento è del 50% (1/3 per i diritti televisivi). L’art. 29 del Decreto semplificazioni equipara le sponsorizzazioni alla pubblicità “all’art. 74 sesto comma, terzo periodo del D.P.R. 633/72 le parole “prestazioni di sponsorizzazioni” e “ in misura di un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed” sono soppresse Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI E’ opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazioni Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI PUBBLICITA’ se l’attività promozionale è il rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini del campo sportivo, pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo, manifesti striscioni o altri richiami acustici e visivi) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI SPONSORIZZAZIONE se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento sportivo viene istituito uno specifico abbinamento (nome o marchio sulle maglie o sulle tute, manifesto con l’indicazione del marchio etc) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI Per quanto riguarda la tassazione IRES (27,5%) in regime 398 introiti di natura commerciale, disponendo l’applicazione di una percentuale forfetaria del 3% da calcolarsi sull’ammontare complessivo dei ricavi (nel limite di euro 250.000,00) a cui aggiungere a tassazione piena le plusvalenze patrimoniali. Le disposizioni sopra richiamate si applicano alle associazioni che esercitano un’attività commerciale e che per tale attività acquisiscono una partita IVA. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI iscrizione al R.E.A L’Agenzia per il terzo settore, con delibera n. 351 del 22 novembre 2011, ha approvato un parere in risposta al seguente quesito pervenuto da un’ organizzazione non profit. Sussiste l’obbligo di iscrizione al R.E.A. per quegli enti che hanno dovuto dotarsi di partita IVA per effetto della rilevanza fiscale attribuita dal legislatore all’esercizio di talune attività, ancorché rivolte esclusivamente agli associati Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI iscrizione al R.E.A La vendita di materiale sportivo ai propri associati è soggetta alla SCIA e al REA. Non occorre, tuttavia, modificare lo statuto dell’ente non commerciale. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 22710 del 2015. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIALI iscrizione al R.E.A Il MISE ha risposto che, con riferimento alla specifica richiesta dell’istituto applicabile ai fini dell’avvio dell’attività di cessione di materiale sportivo agli associati, tale attività, potendo ritenersi assimilabile ad una attività rivolta ad una cerchia determinata di soggetti, sia assoggettabile alla SCIA di cui all’articolo 16 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dall’articolo 66 del DLgs 26 marzo 2010, n. 59. L’associazione in parola, inoltre, esercitando un’attività economica, anche se solo in via accessoria e sussidiaria, deve iscriversi al REA – Repertorio Economico Amministrativo – nell’ambito della provincia nella quale esercita l’attività. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ENTRATE COMMERCIA LI iscrizione al R.E.A E’considerata attività d’impresa anche se rivolta esclusivamente ai soci: – un’attività di produzione o di scambio di beni o di servizi che esula dalle attività istituzionali dell’ente; – svolta in modo sistematico o non occasionale; – attraverso specifica organizzazione; – condotta secondo criteri di “obiettività - economicità Gli enti associativi che svolgono - “in una dimensione di sussidiarietà e ausiliarietà rispetto all’oggetto principale” - un’attività commerciale riconducibile tra quelle di cui agli artt. 148, co. 4, TUIR e 4, co. 5, D.P.R. 633/72, sono tenuti all’iscrizione al REA. Dott. Angelo Cappuccilli

PERDITA QUALIFICA DI ENTE NO PROFIT art. 149 T.U.I.R. E’ importante non confondere l’esercizio di attività commerciale con l’assenza di scopo di lucro: La commercialità o meno di un’attività è determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità. Anche le società cooperative, sono enti senza scopo di lucro soggettivo, il che non impedisce loro di svolgere attività oggettivamente commerciale in relazione alle quali sono previste particolari agevolazioni. Dott. Angelo Cappuccilli

PERDITA QUALIFICA DI ENTE NO PROFIT art. 149 T.U.I.R. Le associazioni, e in genere tutti gli enti no profit, devono svolgere prevalentemente attività non commerciale, cioè attività rivolta ai soci, e non indistintamente rivolta a terzi. Gli enti no profit possono svolgere attività commerciale (pubblicità, vendita di beni o attività a pagamento nei confronti di terzi non soci), ma tale attività non deve mai essere prevalente rispetto all'attività statutaria rivolta ai soci. Questo anche se i proventi dell'attività commerciale vengono utilizzati unicamente per finanziare l'ente. Dott. Angelo Cappuccilli

PERDITA QUALIFICA DI ENTE NO PROFIT art. 149 T.U.I.R Le associazioni sportive non sono soggetti a tali vincoli, potendo effettuare, sempre nell'ambito della pratica sportiva, attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazione, corsi) anche con prevalenza rispetto alle entrate dell'attività sportiva prevista per i soci. Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI IL TRATTAMENTO FISCALE le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi”. Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi (art. 67 D.P.R. 917/86) quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce il tetto di euro 7500 è in capo al singolo percipiente. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione),maggiorata delle addizionali all’Irpef . Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Tale ritenuta si effettua: a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro; a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28. Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non pagherà sul compenso ricevuto altre imposte ma dovrà considerare questo importo per la determinazione dell’aliquota irpef su altri eventuali redditi che dovrà presentare in dichiarazione. Nel secondo caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Fino a 7500 €uro Nessuna ritenuta Da 7.501,00 a 28.158,28 €uro Ritenuta a titolo imposta 23% + 1,23% Addizionale Regionale unica su tutto il territorio nazionale (0,90% aumentata con D.L. 201/2011, conv. Legge 214/2011) oltre 28.158,28 €uro Rit. acconto del 23% + 1,23% Addizionale Regionale Dott. Angelo Cappuccilli

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE E RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA FORFETARIO Alla società sportiva ____________________________ con sede in _________________________ - Via ___________________________________________________ - c.a. Ufficio amministrazione   Il/La sottoscritto/a____________nato/a a____________________________il______________, residente_______________________________________C.F.______________________ in qualità di atleta/dirigente/tecnico/giudice di gara/altro________________________ Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciutimi e di cui alla successiva richiesta per la mia attività sportiva dilettantistica in favore della sopra citata società sportiva Dichiara Di non avere, per l’anno solare 2012, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della società sportiva indicata Di avere, per l’anno solare 2012, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per € _______________ (euro______________________________________) Di avere, per l’anno solare 2012, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00. Alla luce di tutto quanto sopra chiedo di ricevere la somma di € _______________ (euro ____________________) a mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi all’attività da me svolta in vostro favore per il periodo dal _______________ al _________________. In fede _______________________ (firma) Data _____________________ Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data e firma  Dott. Angelo Cappuccilli

DETRAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE RAGAZZI DETRAZIONI FISCALI DETRAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE RAGAZZI Il Fisco permette di andare a detrarre le spese per le attività sportive che i ragazzi praticano presso gli impianti sportivi, le piscine, le palestre ed altre strutture a patto che l’attività individui a tutti gli effetti una pratica sportiva dilettantistica. Soddisfatto tale requisito in sede di dichiarazione dei redditi, si può andare a detrarre la spesa attraverso il meccanismo della detrazione irpef con un’aliquota che è pari a 19%. Il tutto a patto che il figlio o i figli, ai fini della detrazione, abbiano un’età compresa tra i cinque ed i diciotto anni. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli DETRAZIONI FISCALI Per ogni figlio si può portare in detrazione un importo massimo pari a 210 euro; la detrazione è ammessa se chiaramente si è in possesso della relativa ricevuta, quietanza, fattura o bollettino di pagamento che deve riportare i dati completi della ditta che ha reso la prestazione, e lo stesso dicasi anche per i dati anagrafici di chi l’attività sportiva nel 2010. Le ricevute come al solito devono essere conservate ed esibite al Fisco in caso di controlli dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli DETRAZIONI FISCALI Ricevuta delle quote associative ed abbonamenti (art.1, comma 319, Finanziaria 2007 e relativo decreto di attuazione) Oggetto: Prestazione sportiva dilettantistica non soggetta ad IVA per mancanza dei presupposti di cui all’art. 4, D.P.R. 633/72 ricevuta esente da imposta di bollo ai sensi della tabella Art. 7 ultimo comma, allegata al D.P.R. 642/1972. Il sottoscritto _____________________ nella qualità di Legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ____________________________________________________ Attesta di aver ricevuto la somma di €. __________ (_____________________________________) dal Sig. ________________________________________________________ Residente in ___________________________- Via ____________________ n. ______ C.F.:_____________________________ CAUSALE: per l’iscrizione annuale e/o abbonamento (quota sociale, ecc.) mensile/trimestrale/annuale per l’esercizio di attività sportiva di ____________________ del minore: ___________________________________ nato a __________________ il _______________ Cf: ______________________ Altresì si dichiara che per tale somma si ha diritto di usufruire di una detrazione d’imposta Irpef pari al 19% dell’importo pagato fino ad un massimo di € 210,00 su base annua e complessiva per ciascuna persona che effettua il pagamento, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. i-quinques, D.P.R. 917/1986 e relativo Decreto di attuazione . In fede firma _________________________ li, ________________________ Dott. Angelo Cappuccilli

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DETRAZIONI FISCALI LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’Irpef del 19% (art. 15 TUIR). La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta. Dott. Angelo Cappuccilli

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE DETRAZIONI FISCALI LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria. La documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli DETRAZIONI FISCALI L’agevolazione spetta anche quando l’erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli DETRAZIONI FISCALI LE EROGAZIONI DELLE SOCIETÀ ED ENTI La detrazione prevista per le persone fisiche (19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta) può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e non. Riguardo alle modalità di versamento valgono le stesse regole previste per le persone fisiche(banca, posta, carte di credito). Dott. Angelo Cappuccilli

ESCLUSIVA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE I REGISTRI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Esse non hanno obblighi di natura contabile, anche se si ritiene opportuna l’istituzione di un REGISTRO DI PRIMA NOTA ove annotare tutte le entrate e le uscite dell’associazione sia in contanti che avvalendosi di un conto corrente bancario o postale. Dott. Angelo Cappuccilli

ESCLUSIVA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE LA REDAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE Si ha il compito di redigere di norma entro tre/quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. (consuntivo) Il rendiconto deve contenere un’ipotesi per l’annualità futura (preventivo) ed essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea. Dott. Angelo Cappuccilli

ESCLUSIVA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Per poter applicare pienamente le disposizioni previste della L. 289/02 è previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che viene definito “GARANTE DELL’UNICITA’ DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE” e “UNICO ORGANISMO CERTIFICANTE DELLA EFFETTIVA ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA DALLA SOCIETA’ E DALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE”. Dott. Angelo Cappuccilli

GLI OBBLIGHI CONTABILI E LA DETERMINAZIONE DELL’IVA EX L. 398/91 Quanto al regime di imposizione ai fini IVA, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della legge 398/91 devono: Conservare e numerare progressivamente le fatture d’acquisto. Annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento, conseguiti nell’esercizio dei attività commerciali. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli OBBLIGHI CONTABILI Effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Applicare l’IVA con le modalità di cui all’art. 74 cioè senza dichiarazione e senza obbligo generalizzato di fatturazione con detrazione forfetaria del 50%, salvo che le prestazioni di sponsorizzazione (per le quali si ha un abbattimento del 10%) e per la cessione/concessione di diritti di spesa televisiva e di trasmissione radiofonica (per cui si ha un abbattimento di 1/3) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli OBBLIGHI CONTABILI I versamenti ed i pagamenti di importi uguali o superiori a € 1.000,00 (516,46 fino al 6 Dicembre 2012 Decreto Salva Italia) effettuati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali. L’aspetto sanzionatorio non è di poco conto. Decisamente elevate le sanzioni per chi non rispetta la norma: si parte da un minimo di 3000 euro per arrivare anche al 40 per cento dell’importo. E’ previsto inoltre la decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 398/91. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE LA RACCOLTA DEI FONDI Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi. Più precisamente, i fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: occasionale; pubblico; concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due; 2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro. Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere,entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI “...............................” DEL ................. Descrizione dell’iniziativa/manifestazione pubblica L’associazione ...................................................................................................., in data ............................... ha posto in essere un’iniziativa/manifestazione denominata .........................................................................., al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: (descrizione dell’iniziativa e delle finalità) ...................................................................................................................... Modalità di raccolta fondi (Entrate) In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € ............................ (totale entrate). Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario‐postale ottenuti da società ed enti privati/pubblici per un totale di € ....................... Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, per un totale di € ...................... Spese relative alla manifestazione (USCITE) Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di ............ beni (n. dei beni/qualità, prezzo unitario) ............................................ Le altre spese sono relative a .............................................................. (dettaglio spese con relativo importo). I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € ........................ Lì, ........................ Il Presidente Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE LA TASSAZIONE DEI PROVENTI CONSEGUITI ATTRAVERSO LA RACCOLTA FONDI NON OLTRE 2 EVENTI PER ANNO RACCOLTA FINO a 51.645,69 euro non imponibili per Iva e Imposte dirette RACCOLTA SUPERIORE a 51.645,69 euro imponibili per le Imposte dirette i proventi oltre il limite non imponibili ai fini Iva Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE OLTRE 2 EVENTI PER ANNO non imponibili i proventi dei primi due eventi imponibili (anche per Iva) i proventi ricavati dalle manifestazioni successive (anche se le prime due non hanno superato i 51.645,69 euro) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE Tali soggetti sono elencati dal comma 5 dell’articolo 3 della Finanziaria 2008, il quale è stato modificato dall’articolo 45 del decreto legge 248/2007, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) disciplinate dall’articolo 10 del D.lgs 460/1997; le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000; le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di attività indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs 460/1997 (settori di attività delle Onlus); Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE ENTRATE le fondazioni nazionali di carattere culturale gli enti della ricerca scientifica e universitaria gli enti della ricerca sanitaria le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge. Dott. Angelo Cappuccilli

COMPENSI AMMINISTRATORI LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI I compensi per l’attività svolta La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo. Dott. Angelo Cappuccilli

COMPENSI AMMINISTRATORI In particolare: se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa , il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. Dott. Angelo Cappuccilli

COMPENSI AMMINISTRATORI Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono previste tre diverse forme di rimborsi: il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti. Dott. Angelo Cappuccilli

COMPENSI AMMINISTRATORI il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trovi in un altro Comune. il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE INDENNITA’ Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli ALTRE INDENNITA’ LIMITI indennità di trasferta vitto alloggio e trasferta per Atleti allenatori e preparatori Fino ad €uro 46,48 giorno in Italia Fino ad €uro 77,47 se all’estero L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO UNICO Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio hanno svolto attività commerciale, devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva,): il Modello UNICO Enti non commerciali ed equiparati. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO UNICO Il quadro RG del Modello Unico Enti non Commerciali si utilizza per la determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche. Possono utilizzare tale quadro le A.S.D. che in un esercizio hanno svolto attività commerciale con ricavi per un importo inferiore ad Euro 250.000,00.- I proventi commerciali devono essere individuati con il criterio di cassa. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LA DICHIARAZIONE IRAP Quadro IE – enti non commerciali: Sez I: Attività non commerciale Sez II: Attività commerciale Sez III: Soggetti in regime forfettario Particolare attenzione per: - Costo del lavoro promiscuo: ripartizione in base al rapporto entrate commerciali su entrate totali - Indennità, rimborsi, premi e compensi per attività sportive dilettantistiche - Deduzioni Dott. Angelo Cappuccilli

Sez I: Attività non commerciale LA DICHIARAZIONE IRAP Sez I: Attività non commerciale Sistema retributivo: la base imponibile è determinata in base alla somma di: - Retribuzioni personale dipendente; - Redditi assimilati al lavoro dipendente; - Compensi per collaborazioni - Compensi per lavoro autonomo non abituale Dott. Angelo Cappuccilli

Sez II: Attività commerciale LA DICHIARAZIONE IRAP Sez II: Attività commerciale La base imponibile viene determinata con le modalità delle imprese commerciali, in base ai dati della contabilità semplificata o ordinaria: - Valore della produzione meno - Costi della produzione deducibili (rif. Art.2425, C.C.) Dott. Angelo Cappuccilli

Sezione III: Soggetti in regime forfettario LA DICHIARAZIONE IRAP Sezione III: Soggetti in regime forfettario Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, (Legge 398/91) calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LA DICHIARAZIONE IRAP L’articolo 17, comma 2, D.P.R. 446/1997consente di determinare il valore della produzione netta, in alternativa alle modalità ordinarie, aumentando il reddito, calcolato forfetariamente, dei seguenti importi: · delle retribuzioni relative al personale dipendente; · dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto; · dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; · degli interessi passivi Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli LA DICHIARAZIONE IRAP Per le società di capitali (S.S.D.) si utilizza il Quadro IC (NO Quadro IE enti non commerciali) Regimi: - Ordinario – Sezione I (società di capitali, art.5, DLgs.446/1997) - Forfettario – Sezione V (enti non commerciali in regime forfettario) Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli CERTIFICAZIONE UNICA A decorrere dall’anno d’imposta 2014 è scattato l’obbligo di presentare la certificazione Unica nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta (anno solare) somme a titolo di: indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva; compensi per collaborazioni di carattere amministrativo - gestionale; compensi agli amministratori; retribuzioni ai dipendenti. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli CERTIFICAZIONE UNICA La certificazione Unica deve essere rilasciata al ai destinatari delle somme (percipiente) entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti riportando i dati riepilogativi degli importi pagati e le ritenute operate; In questo caso vale il principio di cassa e non di competenza. In questi casi l’associazione sportiva assume la veste di sostituto d’imposta e ha l’obbligo: di predisporre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO 770 L’obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l’associazione abbia corrisposto in un periodo d’imposta somme a titolo di: indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l’esercizio diretto dell’attività sportiva; compensi per collaborazioni di carattere amministrativo - gestionale; compensi agli amministratori; retribuzioni ai dipendenti. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO 770 La dichiarazione dei sostituti d’imposta è costituita da due modelli: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario. In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno, l’associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli IL MODELLO 770 Riferimenti normativi: Art. 67, 1 comma lett. M) e art. 69 D.P.R. 917 22/12/1986 Art. 25 comma 1 Legge 13/05/1999 Art. 90 Legge 289 del 27/12/2002 Provv. Agenzia Entrate 16/01/2012 e 18/05/2012 Dott. Angelo Cappuccilli

IL TRATTAMENTO FISCALE IL MODELLO 770 IL TRATTAMENTO FISCALE Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli A.S.D. / ONLUS Nel caso in cui l’associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale): si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; è prevista una detrazione dall’Irpef nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro per le erogazioni liberali; inoltre, i contribuenti possono decidere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, di destinare alle associazioni sportive dilettantistiche il 5 per mille dell’IRPEF dovuta. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli L’IMPOSTA DI BOLLO le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. Tale imposta è di euro 1,81 solo su documenti con valore maggiore di euro 77,47. Non sono inoltre esentati dal pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali). L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è invece prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Dott. Angelo Cappuccilli

LE VERIFICHE FISCALI TRIBUTARIE LEGISLATIVE Nel corso degli ultimi anni si sono intensificati i controlli da parte della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate, della SIAE e degli Organi Ispettivi degli Enti Previdenziali. I controlli saranno finalizzati alla verifica della reale natura di ente no profit, nonché della corretta tenuta degli eventuali libri fiscali e degli adempimenti tributari connessi. Dott. Angelo Cappuccilli

LA DOCUMENTAZIONE SOGGETTA A CONTROLLO VERIFICHE FISCALI LA DOCUMENTAZIONE SOGGETTA A CONTROLLO Tutti i libri, registri, atti (tra cui atto costitutivo, statuto) e documenti, contratti, fatture, ricevute, note e qualsiasi ulteriore documento, compresi quelli informatici su computers, floppy, CD, rinvenuti nei locali dell’associazione possono essere esaminati e sottoposti a controllo, oltre a quelli espressamente richiesti dal “controllore”. Dott. Angelo Cappuccilli

Dott. Angelo Cappuccilli SICUREZZA SUL LAVORO Il mondo sportivo ed il no profit in generale non sfugge alle normative previste dal D. Lgs. 81/2008. Dott. Angelo Cappuccilli

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Angelo Cappuccilli RINGRAZIAMENTI GRAZIE PER L’ATTENZIONE Angelo Cappuccilli Dott. Angelo Cappuccilli