Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

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Transcript della presentazione:

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO FIRENZE 22/02/2017 NOVITÀ FISCALI Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

NUOVO REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (L. 232/2016 Legge di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 17 a 23)

IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) SOGGETTI INTERESSATI Imprese individuali Imprese familiari Aziende coniugali Società in nome collettivo Società in accomandita semplice NO contribuenti minimi NO contribuenti forfetari IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Soglie ricavi conseguiti nel periodo di imposta ai fini dell’adozione della contabilità semplificata Aziende di servizi Euro 400.000 Altre aziende Euro 700.000 Attività miste con annotazione separata Limite per attività prevalente Attività miste senza annotazione separata Euro 700.000

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME Decorrenza Dal 1° GENNAIO 2017 Determinazione del reddito Principio di cassa «integrato» Abbandono del principio di competenza (niente: rimanenze, ratei e risconti, fatture da emettere o ricevere) Regime NATURALE quindi Si applica SENZA OPZIONE NON SI APPLICA se si OPTA per la CONTABILITÀ ORDINARIA Con DECRETO del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31/01/2017, POSSONO essere adottate disposizioni per l'attuazione del nuovo regime

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (nuovo art. 66 T.U.I.R.) ANCHE AI FINI IRAP (Art. 1, c.20, L. 232/2016) Ricavi INCASSATI non più Conseguiti MENO Spese SOSTENUTE non più sostenute E DOCUMENTATE PIÙ Valore normale beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore PIÙ Proventi immobili patrimonio PIÙ Plusvalenze realizzate PIÙ Sopravvenienze attive MENO Minusvalenze realizzate MENO Sopravvenienze passive MENO QUOTE DI AMMORTAMENTO E CANONI DI LEASING MENO ACCANTONAMENTO TFR MENO Perdite beni strumentali e su crediti MENO Deduzioni forfetarie (Agenti, Autotrasportatori e Distributori carburante)

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (nuovo art. 66 T.U.I.R.) ANCHE AI FINI IRAP NON SI CONSIDERANO PIÙ Rimanenze iniziali e finali Fatture da emettere o ricevere Ratei e risconti ELIMINAZIONE Art. 66, c. 3, ultimo periodo I costi relativi a contratti a corrispettivi periodici (locazione, assistenza contabile, fornitura acqua, luce, gas, ecc.) Relativi a spese di competenza di 2 periodi di imposta Di importo non superiore a Euro 1.000 NON SONO PIÙ DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO IN CUI È REGISTRATO IL DOCUMENTO probatorio invece che alla data di maturazione dei corrispettivi

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) INCASSI E PAGAMENTI ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE la data di incasso/pagamento È QUELLA DI MATERIALE RICEZIONE DEL TITOLO NON RILEVA IL VERSAMENTO IN BANCA Risoluzione 138/E/2009 BONIFICO BANCARIO Rileva solo la data «disponibile» (effettiva disponibilità delle somme) Nessun rilievo della data di valuta Circolare 38/E/2010 par. 3.3 CARTA DI CREDITO Vale la data di utilizzo della carta di credito Si prescinde da quella di effettivo addebito da parte del gestore della carta di credito Risoluzione 77/E/2007

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) Modalità di tenuta della contabilità (nuovo art. 18, D.P.R. 600/73) POSSIBILI 3 ALTERNATIVE Registro cronologico incassi + Registro cronologico pagamenti + integrazione operazioni non soggette ad IVA Registri IVA integrati con separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA Indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti e delle fatture cui le operazioni si riferiscono Regime delle registrazioni (opzionale) REGIME DELLE REGISTRAZIONI Art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73 Obbligo di OPZIONE VINCOLANTE per almeno un triennio Tenuta dei soli registri IVA senza rilevazione di incassi e pagamenti Annotazione sui registri IVA dei componenti negativi rilevanti ai fini IIDD (ammortamenti, acc.to TFR, componenti straordinari, ecc.) Presunzione di coincidenza della data di registrazione con quella di incasso o pagamento

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) REGIME DELLE REGISTRAZIONI Art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73 Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, PER FINALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (Modifiche art. 66, T.U.I.R. e 18, D.P.R. 600/73) NORME TRANSITORIE RIMANENZE FINALI (art. 1, c.18, L. Bilancio 2017) Nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, il reddito si RIDUCE DELL’IMPORTO DELLE RIMANENZE FINALI dell’esercizio precedente Rimane immutato il regime di utilizzo delle perdite delle imprese minori Compensabilità con altri redditi del periodo E nessun riporto dell’eventuale eccedenza nei periodi successivi PASSAGGIO DAL REGIME DELLE IMPRESE MINORI A QUELLO ORDINARIO E VICEVERSA (art. 1, c.19, L. Bilancio 2017) I ricavi I compensi e le spese che già hanno concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione di quello degli anni successivi

NUOVA IMPOSTA IRI PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE ED S. R NUOVA IMPOSTA IRI PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE ED S.R.L. A RISTRETTA BASE SOCIETARIA (L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.) NUOVO ART. 55-bis, T.U.I.R. Introduzione dell’IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa CARATTERISTICHE PECULIARI Applicabilità limitata alle piccole imprese Tassazione SEPARATA in luogo del regime di trasparenza Redditi d’impresa tassati con imposta proporzionale non progressiva del 24% Deducibilità dal reddito degli utili prelevati Regime opzionale e non naturale Obbligo adozione della contabilità ordinaria

IN CONTABILITÀ ORDINARIA NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.) SOGGETTI INTERESSATI 1 – IMPRENDITORI INDIVIDUALI Incluse le imprese familiari 2 – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 3 – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 4 – S.r.l. che applicano gli studi di settore, con max 10 soci persone fisiche, o 20 in caso di coop, (art. 116, c. 2-bis, T.U.I.R.) IN CONTABILITÀ ORDINARIA IL REDDITO DI IMPRESA È ESCLUSO dalla formazione del REDDITO COMPLESSIVO È assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA con aliquota del 24% NON VIENE IMPUTATO all’imprenditore, ai collaboratori familiari o ai soci PER TRASPARENZA Si forma con le regole delle imprese minori – capo VI T.U.I.R. (es. non applicabilità art. 96 T.U.I.R. per deducibilità interessi passivi) Concorre integralmente alla determinazione dei contributi previdenziali

REGIME OPZIONALE E NON NATURALE NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.) REGIME OPZIONALE E NON NATURALE L’OPZIONE Dura 5 periodi di imposta È rinnovabile Si esercita nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018) OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA L’OPZIONE Ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata Dura fino a revoca Con un minimo di 3 anni

PRELEVAMENTI DELL’IMPRENDITORE, DAI COLLABORATORI FAMILIARI O DAI SOCI NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.) PRELEVAMENTI DELL’IMPRENDITORE, DAI COLLABORATORI FAMILIARI O DAI SOCI Si DEDUCONO dal reddito di impresa DEL PERIODO DI PRELEVAMENTO COSTITUISCONO REDDITI DI IMPRESA per l’imprenditore, i collaboratori o i soci e concorrono alla formazione del loro reddito complessivo Sono deducibili dal reddito di impresa (dell’impresa individuale o della società) Nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata AL NETTO DELLE PERDITE RESIDUE COMPUTABILI IN DIMINUZIONE DEI REDDITI DEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.) GLI UTILI PRODOTTI Occorre distinguere quelli prodotti ANTE ingresso nel regime IL CUI PRELIEVO NON DÀ LUOGO A TASSAZIONE in capo al percettore DURANTE il regime che si cumulano agli altri redditi del percettore e vanno ad imposizione IRPEF PERDITE PRODOTTE IN REGIME IRI Possono essere determinate dal prelievo degli utili prodotti in vigenza dell’opzione Sono deducibili integralmente dal reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi per il periodo di durata del regime In caso di fuoriuscita ritornano a funzionare ex art. 8, c.3, T.U.I.R. (riporto a nuovo per 5 anni) considerando come anno di formazione l’ultimo di permanenza nel regime opzionale. Per le società di persone tali perdite si imputano ai soci in base alle quote di partecipazione

Reddito / Perdita di impresa 1.000 100 500 Prelievi effettuati 700 400 NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d’Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.) PLAFOND IRI – ES. TELEFISCO Anno 1 2 3 Reddito / Perdita di impresa 1.000 100 500 Prelievi effettuati 700 400 150 Prelievi deducibili Reddito / (Perdita IRI) 300 (300) 350 Plafond IRI Perdita riportabile Imponibile IRI al netto delle perdite riportabili   50

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

RENDIMENTI NOZIONALI ACE NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) RENDIMENTI NOZIONALI ACE Dal 2011 al 2013 3% 4% 2015 4,5% 2016 4,75% 2017 2,3% 2018 2,7% Nessuna determinazione con Decreto Ministeriale

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA Soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione Non viene riconosciuta La variazione in aumento del capitale proprio Fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010 Per esplicita deroga allo statuto del contribuente La norma antielusiva si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2015 e quindi dal 2016

IN CONTABILITÀ ORDINARIA NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) Modifiche al sistema di calcolo dell’ACE Imprese individuali Società in nome collettivo Società in accomandita semplice IN CONTABILITÀ ORDINARIA Il rendimento nozionale si calcola sulla DIFFERENZA TRA IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015 E QUELLO AL 31/12/2010 Integrata con gli incrementi / decrementi del 2016 NON SI CALCOLA PIÙ SULL’INTERO AMMONTARE DEL PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO

NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) CRISI DI IMPRESA In caso di Concordato di risanamento o di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati ex art. 67, c.3, lett. d) L.F. Non costituiscono sopravvenienze attive: La RIDUZIONE DEI DEBITI per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo E L'ECCEDENZA RELATIVA ALL’ACE, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 T.U.I.R.

TALE LIMITAZIONE VIENE ESTESA ANCHE ALLE ECCEDENZE DI ACE NOVITÀ IN TEMA DI ACE (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553) RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE L’art. 84, c. 3, T.U.I.R. limita il riporto delle perdite in caso di trasferimento di aziende se: Viene modificata l’attività principale esercitata nei periodi di imposta di realizzazione delle perdite e se tale modifica avviene : Nel periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento Ovvero nei due successivi od anteriori TALE LIMITAZIONE VIENE ESTESA ANCHE ALLE ECCEDENZE DI ACE

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ART. 5 D.L. 193/2016

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D. P DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE Salva l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, le dichiarazioni Dei redditi IRAP E sostituti d’imposta Possono essere integrate A FAVORE DEL CONTRIBUENTE Entro i termini di decadenza dell’azione accertativa (art. 43, D.P.R. 600/73)

INTEGRATIVE A FAVORE – EFFETTI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE – EFFETTI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA CREDITO DERIVANTE DALLA CORREZIONE DI ERRORI CREDITO UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE ENTRO il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo di Qualsiasi Tipo Dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa OLTRE il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo Contabili di competenza temporale di Altro Genere Per pagare debiti maturati dal periodo di imposta SUCCESSIVO A QUELLO di presentazione della dichiarazione integrativa

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Modifiche all’art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998) INTEGRATIVE A FAVORE IVA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA CREDITO UTILIZZABILE ENTRO il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo In detrazione in sede di liquidazione periodica dichiarazione annuale In compensazione Chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti OLTRE il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa Chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti per l'anno di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa

SPESOMETRO TRIMESTRALE E COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA D.L. 22/10/2016 n. 193 L. 01/12/2016 n. 225, art. 4, commi da 1 a 5

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SOGGETTI INTERESSATI Tutti i soggetti passivi IVA, quindi chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese arti o professioni I NUOVI ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (c.d. spesometro trimestrale) novellato art. 21, D.L. 78/2010 DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA nuovo art. 21-bis, D.L. 78/2010

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ADEMPIMENTI SOPPRESSI Comunicazione dell’elenco clienti e fornitori Comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti stipulati delle società di leasing e degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio Invio elenchi Intrastat - per le sole operazioni passive di acquisto di beni e servizi prorogati fino al 31/12/2017 dal D.L. Milleproroghe Comunicazione operazioni con paesi black list (già per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2016) Comunicazione acquisti da San Marino senza addebito d’imposta (soppresse per le annotazioni fatte dal 1/1/2017)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SPESOMETRO TRIMESTRALE Comunicazione dei dati di tutte le: fatture emesse nel trimestre di riferimento fatture ricevute E REGISTRATE nel trimestre di riferimento, comprese bollette doganali note di debito e credito emesse o ricevute e REGISTRATE nel trimestre di riferimento Tali dati vanno comunicati ANALITICAMENTE con le modalità stabilite da un PROVVEDIMENTO del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dovranno comprendere: I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni La data e il numero della fattura La base imponibile L’aliquota applicata L’imposta La tipologia dell’operazione Non è prevista alcuna possibilità di invio dei suddetti dati in forma AGGREGATA salvo eventuali aperture da parte del Provvedimento Attuativo

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SOGGETTI ESONERATI Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/72) SITUATI IN ZONE MONTANE di cui art. 9, D.P.R. 601/73 Soggetti che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture (emesse o ricevute) – Art. 3, D.Lgs. 127/2015 Soggetti che optano per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, D.Lgs. 127/2015 SI RITIENE CHE: Per i produttori agricoli in regime di esonero NON situati in zone montane si debbano comunicare solo le autofatture emesse dagli acquirenti Per le associazioni sportive dilettantistiche (L. 398/1991) l’obbligo dovrebbe essere limitato alle sole fatture emesse Il Provvedimento attuativo dovrebbe sancire l’esonero anche per i contribuenti Minimi (art. 27,D.L. 98/2011) e Forfetari (art. 1, c. 58, L. 190/2014)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE VANNO COMUNICATI I DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: Mensili Trimestrali Relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (art. 73, c.1, lett. e), D.P.R. 633/72) Di soggetti autorizzati ad eseguire trimestralmente anziché mensilmente le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti (art. 74, c.4, D.P.R. 633/72) e cioè: enti e imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE ASPETTI PECULIARI Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno stabilite con PROVVEDIMENTO del Direttore dell’Agenzia delle Entrate I dati vanno comunicati anche in caso di liquidazioni con eccedenze a credito In presenza di PIÙ ATTIVITÀ gestite dal medesimo contribuente, la comunicazione È UNICA per tutte le attività effettuate La comunicazione ha periodicità trimestrale ANCHE PER I SOGGETTI CHE LIQUIDANO L’IMPOSTA SU BASE MENSILE ma restano invariati i termini per il versamento

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE SOGGETTI ESONERATI Soggetti passivi non obbligati alla presentazione delle dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche Contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti ex art. 10, D.P.R. 633/72 Contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis, D.P.R. 633/72 Contribuenti in regime forfetario Contribuenti minimi Produttori agricoli esonerati (art. 34, c.6, D.P.R. 633/72) Imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA Soggetti con opzione per l’applicazione della L. 398/1991

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DECORRENZA Dal 1 gennaio 2017 SCADENZE Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre MA La comunicazione del II trimestre è effettuata entro il 16 settembre Quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo GLI STESSI TERMINI VALGONO PER LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI RISULTATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SCADENZE SPECIALI PER IL 2017 – ART. 4, C.4, D.L. 193/2016 SPESOMETRO La comunicazione è SEMESTRALE e scade, per il I semestre entro il 18/9/2017 e per il II semestre entro il mese di febbraio 2018 Liquidazioni IVA – RIMANGONO TRIMESTRALI TRIMESTRE SPESOMETRO 2017 A REGIME I 18/09/2017 31/05 II 16/09 III 28/02/2018 30/11 IV 28/02 anno successivo TRIMESTRE COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 2017 A REGIME I 31/05/2017 31/05 II 18/09/2017 16/09 III 30/11/2017 30/11 IV 28/02/2018 28/02 anno successivo

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA CREDITO DI IMPOSTA 1 (nuovo art. 21-ter, D.L. 78/2010) EURO 100, SPETTANTI UNA SOLA VOLTA, NON RIMBORSABILI E DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE NEL Mod F24 AI SOGGETTI : In attività nel 2017 Che hanno sostenuto costi per adeguamento tecnologico necessario per procedere alla comunicazione delle fatture emesse e registrate e dei dati delle liquidazioni periodiche Che nell’anno precedente a quello in cui sostengono il costo per l’adeguamento tecnologico hanno conseguito un volume d’affari NON SUPERIORE a Euro 50.000 Il credito di imposta: Non concorre alla formazione del reddito ai fini IIDD né a quella della base imponibile IRAP Va utilizzato in compensazione a decorrere dal 1/1/2018 Gli utilizzi vanno riportati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi in cui ciò si effettua fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA CREDITO DI IMPOSTA 2 (nuovo art. 21-ter, D.L. 78/2010) EURO 50, SPETTANTI UNA SOLA VOLTA, NON RIMBORSABILI E DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE NEL Mod F24 Ai commercianti al minuto che esercitino l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri Il credito di imposta: Viene concesso alle medesime condizione del precedente Si aggiunge allo stesso Gode dei medesimi benefici Deve rispettare i medesimi adempimenti

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SANZIONI PER INADEMPIMENTI (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 11-ter, D.Lgs. 471/1997) OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE O RICEVUTE 2 Euro per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 Euro PER CIASCUN TRIMESTRE Riduzione alla metà con il limite massimo di 500 Euro se la trasmissione viene effettuata ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA o entro tale data viene effettuata la trasmissione dei dati corretti NON È AMMESSO IL CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE TRASMISSIONE DEI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE Da 500 A 2.000 Euro Riduzione alla metà se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza o entro tale data viene effettuata la trasmissione dei dati corretti

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI L. Bilancio 2017 art. 1, commi 565 e 566

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) SOGGETTI INTERESSATI Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società a responsabilità limitata Società per azioni Società in a comandita per azioni AMBITO OGGETTIVO Assegnazione o cessione ai soci, SUCCESSIVAMENTE al 30/09/2016 ed ENTRO il 30/09/2017 Beni immobili, strumentali per natura (diversi da quelli ex art. 43, c. 2, primo periodo T.U.I.R.) Beni mobili iscritti in pubblici registi non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) IMMOBILI AGEVOLABILI Diversi da quelli strumentali per destinazione quindi: strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI dall’impresa alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (IMMOBILI MERCE) IMMOBILI PATRIMONIO art. 90 del T.U.I.R

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) Casi particolari SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE «gli immobili possono, in linea generale, rientrare nell’assegnazione agevolata in esame. In tal caso, infatti, si ritiene rispettata la finalità della disciplina in commento che intende favorire la fuoriuscita di quei beni che non sono direttamente utilizzati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali» Circ. 26/E/2016, par. 3 PARTICOLARI OPERAZIONI AGEVOLABILI SOCIETÀ che possiede la nuda proprietà e socio che ne detiene l’usufrutto SOCIETÀ che possiede piena proprietà e che assegna o cede: Ad un socio la nuda proprietà Ed ad altro l’usufrutto

CONDIZIONI APPLICATIVE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) CONDIZIONI APPLICATIVE TUTTI I SOCI devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore L. di Stabilità 2016 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformano in società semplici

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) VANTAGGI PER LA SOCIETÀ: Imposta sostitutiva (II.DD e IRAP) sulla plusvalenza dell’8% 10,5% per le non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione Plusvalenza determinata come differenza tra valore normale dei beni assegnati e loro costo fiscale In caso di trasformazione, differenza tra valore dei beni posseduti all’atto della trasformazione e loro costo fiscale Per gli immobili, possibilità di sostituire il valore normale con quello catastale Imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o delle società che si trasformano

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) VANTAGGI PER IL SOCIO: Imposta di registro, se applicabile Aliquota ridotta alla metà Imposte ipotecaria e catastale In misura fissa In caso di trasformazione della società in società semplice Il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva Nei confronti dei soci assegnatari Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo (ordine di distribuzione tra riserve di utili e di capitale) e da 5 a 8 (distribuzione di riserve di capitale e riduzione capitale esuberante) dell’art. 47 T.U.I.R. per la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASPETTI CRITICI BASE IMPONIBILE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA (c.d. Valore Affrancato) DIFFERENZA tra Valore Normale e Costo Fiscalmente Riconosciuto del Bene Per gli immobili il Valore Normale può coincidere con il Valore Catastale Il Costo Fiscalmente Riconosciuto è pari alla differenza tra il Costo Storico e gli Ammortamenti Fiscalmente Riconosciuti, eventualmente aumentato da Rivalutazioni Fiscalmente Riconosciute

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASPETTI CRITICI Effetti fiscali sul SOCIO Assegnatario Occorre distinguere tra Socio di: Società di capitali Con riduzione di riserve di capitale Con riduzione di riserve di utili Con riduzione di riserve sia di utili che di capitale Società di persone

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA FISCALE DELLE POSTE DEL PASSIVO ANNULLATE PER EFFETTO DELL’OPERAZIONE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE Come regola generale, la distribuzione di riserve di capitale non comporta tassazione in capo al socio ma riduce il Costo Fiscale della sua partecipazione DI CONSEGUENZA Il Costo Fiscale della partecipazione: Si INCREMENTA della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva Si RIDUCE del costo fiscale del bene assegnato

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE Se il Costo Fiscale del Bene assegnato è MAGGIORE Del COSTO FISCALE della PARTECIPAZIONE AUMENTATO della PLUSVALENZA assoggettata ad IMPOSTA SOSTITUTIVA LA DIFFERENZA è TASSATA IN CAPO AL SOCIO COME DIVIDENDO (c.d. SOTTOZERO)

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 1 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 1 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 90 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 70 VRC Valore riserve di CAPITALE annullate CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione 60 Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC - VF 20 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = DIFFERENZA DA TASSARE COME DIVIDENDO (Sottozero) = CFPa + Plus - VC -10 Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI Come regola generale, la distribuzione di riserve di UTILI comporta tassazione in capo al socio in percentuale diversa a seconda se trattasi di socio società di capitali (imponibile 5%) o socio persona fisica (imponibile 49,72%) DI CONSEGUENZA Il Costo Fiscale della partecipazione RIMANE INALTERATO LA DIFFERENZA TRA Valore Normale del bene E PLUSVALENZA assoggettata ad imposta sostitutiva COSTITUISCE DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 2 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 2 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 90 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 70 VRU Valore riserve di UTILI annullate CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione 30 Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC - VF 20 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = INVARIATO = CFPa Importo da TASSARE COME DIVIDENDO = VC - Plus Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE Si devono combinare le due regole precedentemente illustrate DI CONSEGUENZA Il Costo Fiscale della partecipazione si INCREMENTA della quota di Valore Affrancato proporzionale alla quota di riserve di capitale annullate e si riduce della quota proporzionale del Costo fiscale del bene assegnato LA DIFFERENZA TRA la quota proporzionale del Valore Normale del bene E della PLUSVALENZA assoggettata ad imposta sostitutiva COSTITUISCE DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 3 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 3 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 90 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 70 VRC Valore riserve di CAPITALE annullate 50 VRU Valore riserve di UTILI annullate CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione 55 Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC - VF 20 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = CFPa + 50% di Plus - 50% di VC Importo da TASSARE COME DIVIDENDO = 50% di VC - 50% di Plus 35 Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA L’ASSEGNAZIONE HA EFFETTI SUL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE CHE: Si INCREMENTA della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva Si RIDUCE del costo fiscale del bene assegnato

CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 4 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA CIRCOLARE 26/E/2016 - ESEMPIO 4 VN Valore normale del bene assegnato   100 VC Valore catastale del bene assegnato 95 VF Valore fiscale e contabile del bene ante assegnazione 90 CFPa Costo fiscale della partecipazione ANTE assegnazione Plus Plusvalenza = Base imponibile per la sostitutiva = Valore affrancato = VC - VF 5 CFPp Costo fiscale della partecipazione POST assegnazione = CFPa + Plus - VC Differenza da assoggettare a tassazione Costo fiscale del bene in capo al socio = VC

ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASSEGNAZIONE A SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER QUESTI SOGGETTI VALGONO LE STESSE REGOLE PREVISTE PER QUELLI IN CONTABILITÀ ORDINARIA È QUINDI POSSIBILE CHE SE IL VALORE DEL BENE ASSEGNATO (ES. VALORE CATASTALE) È SUPERIORE AL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO, SI DETERMINI UN SOTTOZERO DA TASSARE COME UTILI DISTRIBUITI NON IN REGIME DI TRASPARENZA TUTTAVIA, PER LE SOCIETÀ IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, IL COSTO FISCALE DEVE ESSERE DETERMINATO IN VIA EXTRACONTABILE CON LE REGOLE DI CUI ALL’ART. 68, C. 6, T.U.I.R.: « …il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio»

ASPETTI CONTABILI – CIRCOLARE 37/E/2016 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ASPETTI CONTABILI – CIRCOLARE 37/E/2016 L’OPERAZIONE RICHIEDE Riserve di patrimonio netto, di utili o di capitale o in sospensione di imposta, almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione che può essere: pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile In assenza di riserve di patrimonio netto capienti  che il socio assegnatario si accolli parte dei debiti presenti nel passivo SE EMERGONO Plusvalenze, esse si iscrivono a conto economico, incrementano il risultato dell’esercizio e non sono fiscalmente rilevanti. Ma se vengono distribuite sono tassate sui soci come dividendi Minusvalenze non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP e riduce il ROL ex art. 96 TUIR

ESTROMISSIONE DEI BENI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) ESTROMISSIONE DEI BENI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2016 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, T.U.I.R. può, entro il 31 maggio 2017, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle IIDD e IRAP nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI (L. di Stabilità 2016, art. 1, commi da 115 a 121) VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA Due rate senza interessi: 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2017 e la restante parte entro il 16 giugno 2018, Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi

SCOMPUTO RITENUTE SUBITE

RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO OPERATE SCOMPUTO RITENUTE SUBITE (Modifica art. 22, c.1, lett. c), T.U.I.R. e art., 25-bis, c.3, D.P.R. 600/73) RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO OPERATE NELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA MA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL CONTRIBUENTE PUÒ SCEGLIERE SE SCOMPUTARLE DALL’IMPOSTA DEL PERIODO DI COMPETENZA DEI REDDITI O DI QUELLO NEL QUALE SONO STATE OPERATE NELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA MA DOPO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL CONTRIBUENTE PUÒ SOLO SCOMPUTARLE DALL’IMPOSTA DEL PERIODO NEL QUALE SONO STATE OPERATE

PROFESSIONISTI: ELIMINAZIONE PRESUNZIONE LEGALE PER I PRELEVAMENTI E DEDUCIBILITÀ SPESE DI DI VIAGGIO E TRASPORTO

Modifiche all’art. 32, D.P.R. 600/73 in tema di accertamenti bancari PROFESSIONISTI: PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI (D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 1) Modifiche all’art. 32, D.P.R. 600/73 in tema di accertamenti bancari La precedente versione, in vigore fino al 2/12/2016, prevedeva (comma 1, n. 2) che i prelevamenti effettuati dai professionisti sui propri conti bancari erano considerati come compensi se il contribuente non ne indicava il soggetto beneficiario e sempreché non risultassero dalle scritture contabili Il D.L. 193 elimina dalla norma la parola compensi e quindi, dal 3/12/2016, tale presunzione non è più attivabile, dando attuazione normativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 Per i titolari di reddito di impresa, invece, tale presunzione VIENE LIMITATA al caso in cui i prelevamenti o gli importi riscossi superino i 1.000 Euro giornalieri e, comunque, 5.000 Euro mensili.

Modifiche all’art. 54, c.5, T.U.I.R. PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO (D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 5) Modifiche all’art. 54, c.5, T.U.I.R. Divengono deducibili, se sostenute direttamente dal committente, le spese di viaggio e trasporto del professionista che così possono essere escluse dal reddito di lavoro autonomo Decorrenza dal 1/1/2017 In pratica sono possibili 2 casi, le spese di trasferta sono anticipate dal professionista e riaddebitate al committente in fattura sostenute direttamente dal committente

Modifiche all’art. 54, c.5, T.U.I.R. PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO (D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 5) Modifiche all’art. 54, c.5, T.U.I.R. SPESE ANTICIPATE E RIADDEBITATE Spese per alberghi, alimenti e bevande Deduzione limitata al 75% della spesa con un massimo del 2% dei compensi Tassazione come compensi con obbligo di addebito del contributo integrativo Spese di viaggio e trasporto Deduzione integrale

Modifiche all’art. 54, c.5, T.U.I.R. PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO (D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 5) Modifiche all’art. 54, c.5, T.U.I.R. SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE Nessun transito nella contabilità del professionista Nessun limite alla deducibilità per il committente Ma fino al 31/12/2016 tale vantaggio era limitato alle sole spese per vitto e alloggio Dal 1/1/2017 il beneficio è esteso anche alle spese di viaggio e trasporto

SUPERAMMORTAMENTI (40% DEL BENE) E IPERAMMORTAMENTI (150% DEL BENE) L. 232/2016, art. 1, c. da 8 a 13

SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) SOGGETTI INTERESSATI Titolari di reddito di impresa Esercenti arti e professioni (no iperammortamenti e beni immateriali) Anche in regime dei MINIMI – con deduzione integrale nell’anno di acquisto del bene (Circ. 12/E/2016, par. 10.7) NO forfettari – perché non deducono costi nella determinazione del reddito imponibile (Circ. 12/E/2016, par. 10.5) Non è richiesta «l’esistenza in un dato momento temporale» I soggetti beneficiari possono aver aperto la partita IVA sia nel 2015 che nel 2016 o nel 2017

AMBITO OGGETTIVO - SUPERAMMORTAMENTI SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94+ L. di Stabilità per il 2016) AMBITO OGGETTIVO - SUPERAMMORTAMENTI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI Acquisiti fino al 31 dicembre 2017 Acquisiti entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31/12/2017 Il venditore abbia accettato il relativo ordine Siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione BENI ESCLUSI Tutti i Beni immateriali Fabbricati e costruzioni Quelli con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ex DM 31/12/88 (es. silos e serbatoi) Investimenti in beni di cui all’allegato 3 della L. di Stabilità 2016 (es. condutture, condotte, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati) Dal 2017 SONO ESCLUSI ANCHE GLI AUTOVEICOLI

AMBITO OGGETTIVO - IPERAMMORTAMENTI SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) AMBITO OGGETTIVO - IPERAMMORTAMENTI Investimenti in beni MATERIALI STRUMENTALI NUOVI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO (All. A, L. 232/2016) il cui costo è maggiorato del 150% Investimenti in beni IMMATERIALI STRUMENTALI (All. B, L. 232/2016) effettuati da soggetti che hanno acquisito beni materiali indicati nell’All. A  Tuttavia per questi beni la maggiorazione è limitata al 40% Acquisiti fino al 31 dicembre 2017 Acquisiti entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31/12/2017 Il venditore abbia accettato il relativo ordine Siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) AMBITO OGGETTIVO (segue) REQUISITO DELLA NOVITÀ: I BENI POSSONO ESSERE ACQUISTATI direttamente dal produttore da un soggetto diverso dal produttore e rivenditore purché NON sia stato utilizzato dal cedente o da altri dal rivenditore che li abbia utilizzati solo per scopo dimostrativo nello show room come beni complessi alla cui realizzazione abbiano partecipato anche beni usati purché i beni nuovi siano prevalenti

AMBITO OGGETTIVO (segue) SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) AMBITO OGGETTIVO (segue) ALTRI REQUISITI E CARATTERISTICHE STRUMENTALITÀ: i beni devono essere impiegati in modo durevole nel processo produttivo TITOLO DI POSSESSO: proprietà o altro diritto reale NO BENI MERCE VANTAGGI NESSUN LIMITE ALL’IMPORTO DEGLI ACQUISTI: sono agevolati tutti gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo di riferimento RISPETTO ALLA TREMONTI QUATER, si agevola l’intero investimento e non l’eccedenza rispetto alla media degli anni precedenti

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI Acquisto in proprietà Costruzione in economia Contratto di appalto Contratto di leasing Non ammessi Contratti di noleggio Contratti di locazione operativa (senza riscatto del bene)

ACQUISTO CON CONTRATTO DI LEASING SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) ACQUISTO CON CONTRATTO DI LEASING Il beneficio riguarda il costo di acquisto del bene Quindi sono agevolate: La quota capitale dei canoni Il prezzo di riscatto del bene PROBLEMI Acquisto con subentro in un contratto preesistente Teoricamente dovrebbe essere agevolabile solo la quota capitale dei canoni ancora non scaduti e il prezzo di riscatto Ma tale operazione confligge con il requisito della NOVITÀ Riscatto di un contratto preesistente Si ritiene non agevolabile perché il contratto originario non è stato stipulato nella «finestra temporale»

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO Vale il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ex art. 109, c. 1 e 2, T.U.I.R. Anche per: Soggetti IAS Esercenti arti e professioni (non conta la data di pagamento) Vedi regole dettate per le varie detassazioni Tremonti NESSUNA RILEVANZA DELLE DATE DI: trasmissione dell’ordine di acquisto emissione della fattura di acquisto pagamento di eventuali acconti sul prezzo Entrata in funzione del bene (che però rileva quale momento per la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing)

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO (segue) SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO (segue) L’investimento si CONSIDERA EFFETTUATO alla data: di consegna o spedizione del bene in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà del bene, se successiva o al massimo decorso un anno dalla consegna o spedizione di consegna al locatario, in caso di leasing (vale la data del verbale di consegna (Circ. Assilea n. 25 del 29/10/2015) In caso di consegna frazionata delle singole componenti del bene installate presso il cessionario, l’investimento si considera effettuato Alla data in cui avviene L’ULTIMA CONSEGNA, se si tratta di un macchinario complesso e l’installazione costituisce elemento essenziale della fornitura Alla data di consegna o spedizione dei singoli componenti negli altri casi

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO (segue) SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO (segue) Prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell’investimento: Se non compresi nel costo di acquisto del bene Si considerano sostenuti alla data in cui sono ultimati (Circ. AGE n. 5/E/2015) In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi Nel periodo agevolato deve avvenire l’accettazione dell’opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori In pratica, si agevola la quota parte dell’investimento relativa ai SAL accettati nella finestra temporale (Circ. AGE n. 90/E/2001)

SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) OCCORRE DISTINGUERE MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO RILEVANTE AI FINI DELLA SPETTANZA DELL’AGEVOLAZIONE MOMENTO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE RILEVANTE AI FINI DELL’INIZIO DELLA DEDUZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO MAGGIORATO (Circ. 12/E/2016, par. 10.4)

CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene (150% per i beni industria 4.0 e 40% per i beni immateriali ad essi collegati) con effetto: Sulle quote di ammortamento Sulla quota capitale dei canoni di leasing e sul prezzo di riscatto L’effetto è riconosciuto anche per i beni ex art. 164, c. 1, lett. b), T.U.I.R. (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) solo per quelli acquistati fino al 31/12/2016 Per l’acconto del 2017 con il metodo storico, l’imposta riferita al periodo precedente va considerata in assenza delle riduzioni dovute per l’agevolazione Nessuna rilevanza ai fini IRAP Anche per gli esercenti arti e professioni (Circ. 12/E/2016 par. 10.1)

SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) Beni ex art. 164, c. 1, lett. b), T.U.I.R. (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) SOLO PER IL 2016 diversi da quelli esclusivamente strumentali all’attività esercitata (es. autoscuola o taxi), EFFETTI: Limiti al costo di acquisto deducibile: Aumento da 18.075,99 a 25.306,39 Euro Aumento da 25.822,84 a 36.151,98 Euro per agenti e rappresentanti Costo deducibile 20%, 80% per agenti e rappresentanti o 70% per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti, della quota di ammortamento calcolata sul costo di acquisto maggiorato del 40%

CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) I maggiori ammortamenti si deducono grazie ad una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE da evidenziare in Unico 2016 o Unico 2017: Tale deduzione è legittima anche se non imputata a conto economico perché riconosciuta da disposizione di legge (art. 109, c. 4, lett. b) T.U.I.R.) Differenza tra quota ammortamento calcolata con coefficienti DM 31/12/88 e quota imputata conto economico Non è possibile fare una variazione in diminuzione pari a tale differenza perché si viola il principio di derivazione È ammessa, però, la deduzione integrale del maggior ammortamento ex L. 208/2015 calcolato sulla quota determinata con i suddetti coefficienti ESEMPIO (Circ. 12/E/2016, par. 10.8) : Costo del bene : 100 Coefficiente DM 31/12/88 : 10 Quota ammortamento calcolata con il coefficiente : 10 Maggiorazione 140% ex L. 208/2015 : 14 Quota imputata a conto economico : 8 Maggiore quota deducibile in UNICO : 4 e non 6

CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE (segue) I maggiori ammortamenti si deducono grazie ad una variazione in diminuzione da evidenziare in Unico 2016 o Unico 2017: Tale deduzione è legittima anche se non imputata a conto economico perché riconosciuta da disposizione di legge (art. 109, c. 4, lett. b) T.U.I.R.) codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); si precisa che, per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo, i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40 per cento (art. 1, comma 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Maggiori ammortamenti dedotti per effetto dell’agevolazione SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO La maggiorazione del 40% del costo dei beni strumentali acquistati nel periodo 15/10/2015  31/12/2016 NON RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE : DEI RICAVI PRESUNTI DEL REDDITO MINIMO (Circ. 12/E/2016, par. 10.2) Le maggiori quote di ammortamento dedotte per effetto dell’agevolazione: RIDUCONO IL REDDITO MINIMO (Circ. 12/E/2016, par. 10.3) Maggiori ammortamenti dedotti per effetto dell’agevolazione Da indicare con segno meno se non ci sono variazioni in aumento

SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) CASI PARTICOLARI Beni costo unitario inferiore a euro 516,46: Agevolazione ammessa perché al contribuente è data la scelta tra ammortizzare il bene o dedurne integralmente il costo La maggiorazione del 40% non rileva ai fini della qualifica del bene tra quelli di costo unitario inferiore a euro 516,46 Quindi si può dedurre l’intero costo maggiorato del 40% anche se supera il limite dei 516,46 Euro (Circ. 12/E/2016, par. 10.6) NON È PREVISTA LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE in caso in cui i beni oggetto dell'investimento, o i relativi contratti di leasing: Vengano ceduti a terzi O destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto O trasferiti, entro il termine di decadenza per l’accertamento, a strutture produttive fuori dal territorio dello Stato

PROCEDURA DI CONTROLLO SUPER E IPER AMMORTAMENTI (L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016) PROCEDURA DI CONTROLLO Individuazione acquisti di beni strumentali effettuati nel periodo 15/10/2015  31/12/2017 Verifica del momento di acquisizione del bene Verifica di non appartenenza a categorie escluse Controllo requisito della novità Calcolo maggiorazione del 40% del costo di acquisto Calcolo quota ammortamento fiscale Inserimento della differenza tra le due quote nel rigo RF55 con codice 50 In caso di non operatività, inserire l’importo dei maggiori ammortamenti nel rigo RS124 colonna 1 La maggiore quota di ammortamento ha solo rilevanza fiscale e dunque non va rilevata nella contabilità della società

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI Art. 6 D.L. 193/2016 (definizione agevolata) L. 1/12/2016 n. 225

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche Imprese individuali Lavoratori autonomi Società di persone Società di capitali Enti non commerciali Enti commerciali

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) OGGETTO DELLA SANATORIA IMPORTI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016 SOMME DOVUTE SI VERSA SOLTANTO QUANTO DOVUTO A TITOLO DI: CAPITALE INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO AGGI DI RISCOSSIONE  MA CALCOLATI SOLO SULLE SOMME DA CORRISPONDERE E QUINDI NON SULLE SANZIONI SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE GIÀ SOSTENUTE SPESE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) NON SI VERSANO LE SANZIONI GLI INTERESSI DI MORA (art. 30, c.1, D.P.R. 602/73) LE SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE SU CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI (art. 27, D.Lgs. 46/99) NON SONO DEFINIBILI DAZI E ACCISE IVA RISCOSSA ALL’IMPORTAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RECUPERO DI AIUTI DI STATO CREDITI DERIVANTI DA PRONUNCE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI MULTE, AMMENDE E SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI E SENTENZE PENALI DI CONDANNA ALTRE SANZIONI DIVERSE DA QUELLE IRROGATE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE O DI OBBLIGHI RELATIVI A CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) SCADENZE 28/02/2017 L'Agente della riscossione comunica i carichi affidati nel 2016 per i quali, al 31/12/2016 non è stata ancora: notificata la cartella esattoriale inviata la presa in carico delle somme per la riscossione notificato l'avviso di addebito per le somme dovute all'INPS 31/03/2017 Termine ultimo per: presentare l'istanza per la rottamazione dei ruoli modificare una domanda già presentata 31/05/2017 l'Agente della riscossione comunica: l'ammontare complessivo delle somme dovute importo e scadenza delle singole rate luglio-17 1° rata 2017 La somma di queste rate deve essere almeno pari al 70% degli importi dovuti settembre-17 2° rata 2017 novembre-17 3° rata 2017 aprile-18 1° rata 2018 La somma di queste rate deve essere almeno pari al 30% degli importi dovuti settembre-18 2° rata 2018

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) PROCEDURA Richiesta estratto carichi a ruolo Verifica eventuale comunicazione ruoli 2016 Scelta dei carichi da rottamare Analisi dei carichi eventualmente oggetto di contenziosi Decisione sulle modalità di pagamento (unica soluzione o a rate) Presentazione istanza, mod. DA1 o DA2 Controllo arresto procedure esecutive Ricezione del piano di ammortamento Pagamento degli importi dovuti

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) DECADENZA MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO DELL’UNICA RATA O DI UNA DI QUELLE IN CUI È STATO DILAZIONATO IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE CONSEGUENZE LA DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI RIPRENDONO A DECORRERE I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA I VERSAMENTI EFFETTUATI SONO ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO GLI IMPORTI DOVUTI NON POSSONO PIÙ ESSERE RATEIZZATI SALVO CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA NON ERANO ANCORA TRASCORSI I 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA CARTELLA

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) RATEIZZAZIONI GIÀ IN ESSERE Devono essere pagate tutte le rate con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, SALVO CHE LA RATEIZZAZIONE NON SIA STATA CONCESSA DOPO IL 24/10/2016 Somme già versate Vengono considerate solo quelle a titolo di Capitale e interessi Aggio e rimborso delle spese esecutive Spese di notifica delle cartelle esattoriali Nessun rimborso per Sanzioni Interessi di dilazione e di mora Col pagamento della prima o unica rata le precedenti dilazioni vengono revocate

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) MULTE STRADALI I CARICHI A RUOLO RELATIVI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA POSSONO ESSERE DEFINITI LIMITATAMENTE AGLI INTERESSI, COMPRESI QUELLI PER RITARDATO PAGAMENTO Comuni che riscuotono con ingiunzioni di pagamento La decisione se aderire o meno alla sanatoria e la definizione delle relative modalità sono rimesse ad una specifica delibera degli enti locali che doveva essere adottata entro il 1/2/2017 Ma l’art. 11, c.14, D.L. 8/2017, c.d. D.L. Terremoto, ha previsto che il termine entro cui gli Enti Locali possono stabilire se e come aderire alla rottamazione è quello: «fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017» e non più il 1/2/2017

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) CONTENZIOSI IN ESSERE – Art. 6, c.2, D.L. 193/2016 IN CASO DI CONTENZIOSI PENDENTI RELATIVI AL CARICO A RUOLO CHE SI INTENDE SANARE TALE CIRCOSTANZA VA MENZIONATA NELL’ISTANZA DI ADESIONE ALLA SANATORIA IL CONTRIBUENTE DEVE ASSUMERE L’IMPEGNO A RINUNCIARE AI PREDETTI GIUDIZI TELEFISCO Equitalia ha chiarito che tale rinuncia ha effetto solo per gli importi oggetto di sanatoria PERTANTO IL GIUDIZIO PROSEGUIRÀ PER LA PARTE RESIDUA NON SI TRATTA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AL RICORSO DI CUI ALL’ART. 44, D.Lgs. 546/92

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) CONTENZIOSI IN ESSERE – Art. 6, c.2, D.L. 193/2016 Art. 44 ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AL RICORSO 1. il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile. 3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. 4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione. 5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) CONTENZIOSI IN ESSERE – Art. 6, c.2, D.L. 193/2016 Art. 15, D.P.R. 602/73 - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Fino alla sentenza della CTP  1/3 degli imponibili accertati e dei relativi interessi Art. 68, D.Lgs. 546/92 - Pagamento del tributo in pendenza del processo 2/3 della maggiore imposta E DELLE SANZIONI, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso per il residuo ammontare determinato nella sentenza della CTR per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6) CONTENZIOSI IN ESSERE – Art. 6, c.2, D.L. 193/2016 Caso particolare: Il contribuente ha vinto Ma il carico a ruolo non è stato ancora sgravato SCELTA TRA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO E ROTTAMAZIONE Art. 68, c.2, D.Lgs. 546/92 - Pagamento del tributo in pendenza del processo Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, DEVE ESSERE RIMBORSATO D'UFFICIO ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.