Il contratto di lavoro part-time

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Il contratto di lavoro part-time Cassetto Giuridico aggiornato al 4 ottobre 2016

NORMATIVA È attualmente disciplinato agli artt. 4-12 del D. Lgs. n. 81/2015 rubricato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Cassetto Giuridico

anche di apprendistato e di somministrazione. DEFINIZIONE Il legislatore non dà alcuna definizione dell’istituto. Tale tipologia di lavoro si caratterizza per un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno come definito dal D. Lgs. n. 66 del 2003.   Il contratto di lavoro part-time può essere applicato nell’ambito di qualsiasi contratto di lavoro subordinato, anche di apprendistato e di somministrazione. Cassetto Giuridico

È possibile porre in essere: un contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale: in tal caso la riduzione temporale fa riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro;       un contratto di lavoro part-time di tipo verticale: il lavoro è a tempo pieno ma limitato ad alcuni giorni della settimana, ad alcune settimane o ad alcuni mesi;      un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: che utilizza sia la tipologia orizzontale sia quella verticale.   Cassetto Giuridico

FORMA Il contratto di lavoro a tempo parziale é stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve indicare puntualmente:   Cassetto Giuridico

I La durata della prestazione lavorativa: in assenza di tale elemento, su domanda del lavoratore é dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia; Cassetto Giuridico

II la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In mancanza di tale indicazione, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Cassetto Giuridico

LAVORO SUPPLEMENTARE Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti. Cassetto Giuridico

Nel caso in cui la contrattazione collettiva non ha indicato alcun limite: il lavoro supplementare può essere richiesto in misura non superiore al 25 % delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare é retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Cassetto Giuridico

LAVORO STRAORDINARIO Nel rapporto di lavoro a tempo parziale é consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite dell’orario a tempo pieno stabilito dalla legge.  Cassetto Giuridico

CLAUSOLE ELASTICHE Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono:     variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;       aumentare la durata della stessa.   Tali clausole devono essere apposte per iscritto e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. Cassetto Giuridico

Nel caso in cui tali variazioni venissero richieste il prestatore di lavoro ha diritto:         a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti;         a specifiche compensazioni determinate dai contratti collettivi. Cassetto Giuridico

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Cassetto Giuridico

LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA TEMPO PIENO A PART-TIME E VICEVERSA: non costituisce giustificato motivo di licenziamento giacché è solo su accordo delle parti, risultante da atto scritto, che è ammessa tale trasformazione. Il divieto di licenziamento può essere superato soltanto nella ipotesi in cui - insegna la Corte di Cassazione con sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015 - sia dimostrata, in giudizio, la sussistenza di oggettive esigenze aziendali che impediscono la prosecuzione del rapporto a tempo pieno.   Cassetto Giuridico

E’ bene precisare che nell’ordinamento italiano, salvi casi particolari, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce un diritto del lavoratore: è facoltà del datore concedere la riduzione dell’orario.   Cassetto Giuridico

Tuttavia è tenuto a darne tempestiva informazione al personale in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Cassetto Giuridico

CRITERI DI COMPUTO in proporzione all'orario svolto, I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.   Cassetto Giuridico

DIRITTO DI PRECEDENZA Il lavoratore, il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.   Cassetto Giuridico