I DIRITTI FERIE E FESTIVITA’.

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I DIRITTI FERIE E FESTIVITA’

FERIE Il diritto alla ferie annuali è garantito dall’art. 36, 3° comma della Costituzione: "il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Si tratta di un DIRITTO “indisponibile”vale a dire che il lavoratore non può rinunziarvi e il datore di lavoro deve concederle COSA ASPETTA?

………………….DALLA FORZA DEL SINDACATO Il numero delle giornate annuali di ferie e le modalità di fruizione sono stabilite dai CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO e dalla Legge Perché sono importanti i Contratti Nazionali? I CCNL NON POSSONO definire condizioni inferiori a quelle previste per legge I CCNL POSSONO definire condizioni MIGLIORI rispetto alla legge Da cosa dipende? ………………….DALLA FORZA DEL SINDACATO

LA LEGGE (66/2003) La durata NON INFERIORE a 4 settimane (26 giorni) due settimane, da fruirsi nel corso dell’anno di maturazione in modo ininterrotto su richiesta del lavoratore due settimane da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva 

I CONTRATTI Sanità pubblica: DIPENDENTI CON PIÙ DI TRE ANNI DI ANZIANITÀ DIPENDENTI CON MENO DI TRE ANNI DI ANZIANITÀ 28 giorni se lavorano cinque giorni alla settimana il sabato è considerato festivo 32 giorni se lavorano sei giorni alla settimana 26 giorni se lavorano cinque giorni alla settimana, il sabato è considerato festivo 30 giorni se lavorano sei giorni alla settimana Alla maturazione del terzo anno le giornate diventano 28 o 32

hanno diritto a fruire, in ogni anno di servizio, di un ulteriore periodo di riposo oltre alle ferie. Si tratta di quattro giornate di riposo,cosiddette "festività soppresse" E’ considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono I periodi di ferie non comprendono i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all’interno degli stessi.

26 giorni per anno solare (dal lunedì al sabato) SANITA’ PRIVATA 30 giorni per anno solare. Se l’orario di lavoro è distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore Più 4 giorni per anno solare – festività soppresse – e Santo Patrono (se ricade in un giorno lavorativo) CCNL 3° Settore (Cooperative sociali, UNEBA, ecc) 26 giorni per anno solare (dal lunedì al sabato)

ASSUNZIONE IN CORSO D’ANNO Dividere il numero di giorni di ferie previsti dal contratto collettivo nazionale per 12. Ad esempio: assunzione 2 maggio. 30/12 = 2.50 * 8 = 20 giorni assunzione 2 maggio. 26/12 = 2.16 * 8 = 17.33 = 18

Rinvio delle ferie Le ferie possono essere rinviate: fino al 30 giugno dell’anno successivo nel caso che la mancata fruizione sia dipesa da motivate esigenze del lavoratore fino secondo semestre dell’anno successivo in caso di mancata fruizione per motivate esigenze di servizio La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore

FERIE E PART-TIME part-time orizzontale (cioè lavora tutti i giorni lavorativi della settimana, con meno ore per giorno): DIRITTO allo stesso numero di giorni di ferie previsto per i lavoratori a tempo pieno. part-time verticale (lavora solo alcuni giorni della settimana, o alcuni periodi dell’anno), il periodo di godimento delle ferie non viene riconosciuto integralmente, ma viene ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Ferie e lavoro a tempo determinato Al personale assunto a tempo determinato le ferie competono proporzionalmente al servizio prestato. Lavoratori di radiologia Ai lavoratori dei reparti di radiologia medica compete un permesso retribuito di 15 giorni.

FERIE NON GODUTE LAVORATORI PRIVATI E’ vietato monetizzare le prime 4 settimane di ferie in luogo della loro fruizione. In casi particolari può darsi corso alla loro monetizzazione. Ad esempio se nell’ultimo anno di servizio il dipendente, all’atto del collocamento a riposo, non abbia potuto usufruire delle ferie maturate nel corso dell’anno stesso per ragioni indipendenti dalla sua volontà come, ad esempio una malattia, ma anche nel caso di dimissioni per motivi personali. 

FERIE NON GODUTE LAVORATORI PUBBLICI LE FERIE NON POSSONO ESSERE MONETIZZATE IN NESSUN CASO, VANNO SEMPRE FRUITE.

Ferie e malattia del bambino Le ferie possono essere interrotte nel caso di ricovero ospedaliero o quando la malattia si protragga per oltre tre giorni (S.P) Al termine della malattia è possibile la fruizione delle ferie, senza necessariamente riprendere servizio, purchè le ferie siano state preventivamente autorizzate. Ferie e malattia del bambino La malattia del bambino che da luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie (su richiesta del genitore).

Ferie e permessi per lutto Prescrizione decennale Ferie e preavviso Le ferie non possono essere assegnate durante il preavviso, sia quelle maturate che quelle che si vanno a maturare nel corso del medesimo periodo di preavviso. Qualora sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, esso sarà prorogato in misura corrispondente, salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente alle ferie fruite. Ferie e permessi per lutto Le giornate di ferie non possono essere interrotte per la fruizione dei permessi per lutto. Prescrizione decennale L’indennità sostituiva delle ferie ove prevista dai CCNL e dei riposi settimanali non goduti, non sono di natura retributiva bensì risarcitoria, quindi è soggetta alla prescrizione decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro.

SI per astensione obbligatoria e congedo di paternità Causali Maturazione Malattia SI Maternità SI per astensione obbligatoria e congedo di paternità NO per astensione facoltativa Malattia del bambino Si, fino ad 12 anni di età, solo nel caso di ricovero ospedaliero Ferie Sciopero NO (salvo diversa previsione contrattuale) Congedo matrimoniale Preavviso non lavorato NO Incarichi presso i seggi elettorali Permessi per: sindacali esami concorsi lutto studio tutela dell’handicap riposi compensativi donazione sangue per gravi e documentati motivi come previsto dai CCNL Licenziamento illegittimo

Interruzione del lavoro che riduce le ferie in modo proporzionale Aspettativa per motivi di famiglia Assenze facoltative per malattia del bambino fino a 12 anni di età astensione facoltativa per maternità solo per il periodo eccedente i primi 30 giorni retribuiti previsti fino al terzo anno di età del bambino (solo per il pubblico impiego).

FESTIVITA’ Ogni dipendente matura nel corso dell’anno quattro giorni di riposo compensativo per le festività soppresse. I dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell’anno maturano tali giornate in proporzione al periodo lavorato. Riposi compensativi. I Contratti collettivi Nazionali di lavoro prevedono un riposo compensativo nel caso in cui il lavoratore presti la propria attività lavorativa durante un giorno di festività. Tali riposi non possono essere differiti all’anno successivo neppure nel caso di assenza prolungata per malattia o infortunio (salvo diversa prassi o accordi in sede locale, sempre possibili).

Festa della liberazione 2 giugno Festa della Repubblica 1° maggio Giorni festivi GIORNO FESTIVITA’ 1° gennaio Capodanno 6 gennaio Epifania Lunedì dopo Pasqua Lunedì dell’Angelo 25 aprile Festa della liberazione 2 giugno Festa della Repubblica 1° maggio Festa dei lavoratori 15 agosto Assunzione 1° novembre Tutti i Santi 8 dicembre Immacolata Concezione 25 dicembre S. Natale 26 dicembre S. Stefano 2° giugno Santo Patrono

Maggiorazioni orarie. Durante l’attività prestata in giorno festivo, anche notturno, i contratti di lavoro prevedono particolari maggiorazioni della retribuzione giornaliera ed eventuali riposi compensativi. Lavoratori di fede ebraica. Agli Ebrei è riconosciuto il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. Le ore non lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altro giorno lavorativo, senza diritto ad alcun compenso di lavoro straordinario. Restano comunque imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico. Lavoratori di fede avventista. Gli appartenenti alle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, hanno diritto a fruire, su loro richiesta, del riposo settimanale del sabato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.

ASSENZE DAL LAVORO I lavoratori hanno diritto al compenso per le festività anche nel caso di assenza dal lavoro per: malattia infortunio astensione per maternità obbligatoria e facoltativa congedo matrimoniale ferie permessi e assenze per giustificati motivi retribuite

PER SAPERNE DI PIU’ www.abcdeidiritti.it 22