Imposta sul reddito delle persone fisiche D.P.R. 917/86 – T.U.I.R.

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Imposta sul reddito delle persone fisiche D.P.R. 917/86 – T.U.I.R. I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche D.P.R. 917/86 – T.U.I.R.

…e prodotti nell’anno solare I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. L’I.R.P.E.F. è un’imposta personale e progressiva che colpisce i soggetti residenti e non residenti in Italia che hanno prodotto nell’anno solare redditi, sia in denaro che in natura, rientranti in una delle seguenti categorie (art. 6 T.u.i.r) : fondiari (art. 25) capitale (art. 44) lavoro dipendente (art. 49 -52) lavoro autonomo (art. 53-54) impresa (art. 55 e segg.) diversi (art. 67 e segg.) …e prodotti nell’anno solare

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Σ dei redditi netti di ogni categoria (calcolati con le regole proprie di ogni categoria) ____________________________________________________________________ = REDDITO COMPLESSIVO LORDO - Oneri deducibili Eventuali perdite da anni precedenti da attività di impresa (in contabilità ordinaria) = REDDITO IMPONIBILE x aliquote i.r.p.e.f. = IMPOSTA LORDA

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. IMPOSTA LORDA - Detrazioni (familiari a carico e per attività di lavoro) oneri detraibili crediti d’imposta ____________________________________________________________________ = IMPOSTA NETTA

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. IMPOSTA NETTA - eccedenza a credito dell’anno precedente acconti versati Ritenute subite ____________________________________________________________________ = IMPOSTA da versare o a credito

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. DEDUZIONI DETRAZIONI riduzioni dell’imponibile fiscale (reddito complessivo) riduzioni dell’imposta lorda (detrazioni per familiari a carico, detrazioni di lavoro dipendente, detrazioni per redditi da pensione)

ONERI DEDUCIBILI (art. 10) I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. ONERI DEDUCIBILI (art. 10) Gli oneri deducibili sono spese, effettivamente sostenute (pagate dal contribuente), che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini I.R.P.E.F.. Come ad esempio: spese mediche portatori di handicap canoni gravanti su redditi di immobili assegni periodici al coniuge assegni alimentari contributi previdenziali obbligatori (artigiani, commercianti, Enasarco) assistenza domestica e personale o familiare spese per adozioni internazionali erogazioni liberali abitazione principale contributi pensioni integrative somme assoggettate a tassazione separata

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Scaglioni di reddito Irpef per scaglioni Imposta dovuta < 15.000 € 23 % 23 % sull’intero importo 15.001 € < x < 28.000 € 27 % 3.450,00 + 27 % eccedenza 15.000,00 28.001 € < x < 55.000 € 38% 6.960,00 + 38% eccedenza 28.000,00 55.001 € < x < 75.000 € 41 % 17.220,00 + 41 % eccedenza 55.000,00 > 75.000 € 43% 25.420,00 + 43% eccedenza 75.000,00

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (art.12 T.U.I.R) I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (art.12 T.U.I.R) Per i familiari a carico (coniuge, figli, genitori, sorelle, ecc) che hanno un reddito personale complessivo inferiore a €2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), si ha diritto ad una riduzione d’imposta forfetaria. Le detrazioni vengono rapportate al mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni Detrazioni per coniuge a carico Detrazioni per figli a carico (figli naturali, adottivi, affidati) Detrazioni per altri familiari a carico

ONERI DETRAIBILI (art. 15) I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. ONERI DETRAIBILI (art. 15) Gli oneri detraibili sono spese personali, effettivamente sostenute (pagate dal contribuente), che riducono l’imposta lorda. Come ad esempio, oltre alle spese per familiari a carico: Detrazioni per attività di lavoro interessi passivi per mutui ipotecari spese sanitarie spese veterinarie spese istruzione secondaria, universitaria, asili nido premi assicurazione rischio morte o invalidità permanente spese di ristrutturazione edilizia spese funebri erogazioni liberali diverse da quelle deducibili Spese per addetti all’assistenza personale (c.d. badanti)

Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) Il reddito da lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di arti e professioni. attività artistiche e professionali esercitate in modo professionale e abituale altre attività esercitate in modo abituale non professionale

Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) CARATTERISTICHE DESCRIZIONE Autonomia Attività svolta senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, tramite al propria organizzazione del lavoro, decidendo autonomamente i tempi le modalità ed i mezzi Professionalità e abitualità L’abitualità consiste nel porre in essere tutti gli atti con regolarità, stabilità e sistematicità Natura non imprenditoriale Prevalenza del lavoro rispetto al capitale investito e la mancanza di organizzazione in forma di impresa

__________________________________________________________________ I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) - determinazione 1. attività artistiche e professionali esercitate in modo professionale e abituale Compensi incassati in denaro o percepiti in natura e le plusvalenze secondo il principio di cassa (esclusa iva e oneri previdenziali a carico dell’erogante) – spese effettivamente sostenute secondo i principi di cassa* e di inerenza* (individuate analiticamente o forfetariamente a seconda della loro tipologia) __________________________________________________________________ = REDDITO IMPONIBILE Sull’importo corrisposto occorre applicare la ritenuta a titolo di acconto.

Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) - determinazione I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Redditi lavoro autonomo (art. 53 e 54) - determinazione 2. altre attività esercitate in modo abituale non professionale Diritti d’autore = proventi ridotti del 25 % a titolo di deduzione forfetaria (40% under 35) Associazioni in partecipazione Promotori e soci fondatori Indennità cessazione rapporti agenzia = ammontare percepito nel periodo Levata dei protesti = compensi percepiti ridotti del 15 % a titolo di deduzione forfetaria

Reddito d’impresa (art. 55 – 66) – esercizio di imprese commerciali I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Reddito d’impresa (art. 55 – 66) – esercizio di imprese commerciali Redditi che derivano dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di imprese commerciali delle seguenti attività: attività indicate nell’art. 2195 del Codice Civile: Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi Attività intermediaria nella circolazione di beni Attività di trasporto per terra, acqua o aria Attività bancaria o assicurativa Altre attività ausiliarie alle precedenti Allevamento di animali* le attività connesse alla coltivazione del fondo/allevamento/selvicoltura, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo* * Che eccedono i limiti fissati anche se non organizzate in forma di impresa

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Reddito d’impresa (art. 55 – 66) – esercizio di imprese commerciali…segue attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. Attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne Attività agricole previste dall’art. 32 (vedi sopra) anche se nei limiti, ove esercitate da S.n.c. e S.a.s. e da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa

Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile Reddito effettivo di competenza Utile netto risultante dal conto economico con marginali variazioni positive o negative per diversità fra criteri civilistici e fiscali (ad es. interessi passivi) Tassazione in capo ai soci di SNC SAS pro quota (in proporzione alla quota di partecipazione agli utili) Componenti positivi - componenti negativi = + / - Il reddito o la perdita d’impresa si ottengono dalla sommatoria di componenti positivi e negativi secondo il principio di competenza, ovvero i costi seguono i ricavi.

Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile Le imprese a regime dei minimi e a regime forfetario non redigono il bilancio e conservano i documenti rilevanti ai fini fiscali (es. fatture d'acquisto, schede carburante, ecc.) dai quali determinano il reddito d'impresa (ricavi - costi).  Le imprese che gestiscono la contabilità in modalità semplificata non devono redigere obbligatoriamente il bilancio annuale, ma determinano il reddito d'impresa dalla differenza tra i ricavi e i costi rilevabili direttamente da un prospetto generale della situazione economica. Le imprese che, invece, gestiscono la contabilità nei modi ordinari devono redigere annualmente il bilancio di esercizio, così come previsto dalle disposizioni del codice civile

Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile Utile economico = (componenti positivi di reddito) – (componenti negativi) COMPONENTI POSITIVE Ricavi Variazione rimanenze Plusvalenze patrimoniali Sopravvenienze attive Dividendi e utili Interessi attivi Redditi di immobili (non strumentali) COMPONENTI NEGATIVE Costi d’esercizio Minusvalenze patrimoniali Sopravvenienze passive Interessi passivi Ammortamenti (*) Ace (*) 2016 super ammortamento

I. R. P. E. F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D. P. R I.R.P.E.F. Imposta sul reddito delle persone fisiche –D.P.R. 917/86 T.U.I.R. Reddito d’impresa (art. 55 –66) - Definizione della base imponibile regime ordinario RISULTATO ESERCIZIO CIVILISTICO (ricavi contabilizzati – costi contabilizzati) + Variazioni in aumento del risultato civilistico imposte da norme fiscali - Variazioni in diminuzione del risultato civilistico imposte da norme fiscali ______________________________________________________________ = IMPONIBILE FISCALE

I.R.I. Imposta sul reddito di impresa – Legge di stabilità 2017 Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione separata del reddito d’impresa. Prevede che il reddito d’impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES. (dal 1 gennaio 2017 l'IRES=24%). Pertanto per l’imprenditore individuale o per il socio di società di persone che abbiano optato per l’IRI: il reddito d’impresa sarà tassato al 24% con la stessa aliquota prevista ai fini IRES; tutti gli altri redditi, compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF.