PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI ASPETTI DI VALUTAZIONE

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PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI ASPETTI DI VALUTAZIONE ( (LA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI certificati ex L. 104/1992) Isp. Luigi FAVRO Torino - 2015

TEMATICHE DELL’INCONTRO I. Obiettivi II. Premesse III. Principale normativa di riferimento (ordine cronologico e tematico) per gli alunni con . disabilità . altri BES IV. La valutazione scolastica a. peculiarità generali b. specificità per gli alunni disabili . nel 1°ciclo d’istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° grado) . nel 2°ciclo d’istruzione (scuola secondaria di 2° gr.) . in sede d’esame di stato

I. OBIETTIVI quotidiana nella incertezza linguistico-concettuale e prassica  tentare di fare un po’ di chiarezza  condividere qualche punto fermo  porre condizioni e stimoli per guardare oltre / riflettere in profondità su normativa, pratiche, abitudini, materie di studio, contenuti disciplinari,… per aiutare i Docenti nella realtà scolastica quotidiana  quale allievo per quale persona ?  quale docente per quale scuola ?  quale scuola per quale società ?

II. PREMESSE spinosamente complessa e problematica perché 1.  slide 2. la tematica della valutazione scolastica è tutt’ora spinosamente complessa e problematica perché - non definita in modo compiuto e senza ambiguità dalla normativa (peraltro già assai articolata) - interseca, a volte confliggendo, . altre rilevanti tematiche scolastiche . specifiche dimensioni pedagogico - didattiche, docimologiche, di legislazione scolastica o di diritto amministrativo, motivazionali,… sfocianti in ineludibili “distinguo” - può facilmente evolversi in contenzioso - ci si deve riferire ai soli alunni disabili certificati ex L. n. 104/1992 (secondo le modalità previste dal DPCM n. 185/2006 e, per il Piemonte, dalla DGR n.15/2013) i cui genitori abbiano dichiarato di avvalersi delle opportunità offerte dalla vigente normativa sull’integrazione scolastica

3. riguardo al quadro internazionale a- dagli anni ’70 la normativa italiana ha delineato la ‘Via italiana’ all’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle classi di scuola comune b- emersione della problematica alunni con BES (SEN / BES / EES) che l’OCSE ha raggruppato in alunni con . disabilità . disturbi evolutivi specifici . svantaggi / difficoltà c- risposte istituzionali normative all’ esigenza d’ inclusione scolastica di ciascun alunno d- impatto, anche scolastico, della classificazione internazionale dell’OMS sul funzionamento «ICF» (International Classification of Functioning, Disability and Health)

4. per garantire il diritto allo studio, all’educazione ed all’inclusione scolastica degli alunni disabili la normativa prevede specifiche procedure e tutele che coinvolgono l’intero percorso scolastico a- il diritto all’istruzione ed alla formazione nelle classi di scuola comune per il primo ciclo d’istruzione ed alla frequenza del secondo ciclo d’istruzione b- la possibilità di seguire percorsi di formazione ed istruzione differenziati in tutto o in parte per quanto concerne * assetti ordinamentali * programmi e contenuti disciplinari * opzioni e strategie metodologico-didattiche * tempo scuola * valutazione scolastica (modalità, criteri,…), verifiche periodiche e prove d’esame differenziate od equipollenti (nel 2° ciclo d’istruz.)

c- nella programmazione, attuazione, valutazione obbligo costante di riferimento al PEI dell’ alunno d- la possibilità della presenza nella classe frequentata (in genere con un numero ridotto di alunni) di un docente per le attività di sostegno e- la possibilità di conseguire un titolo di studio valido, senza menzioni specifiche, oppure un certificato attestante le competenze acquisite ed utile per l’iscrizione alla classe/ scuola seguente o alla formazione professionale regionale, per l’avviamento al lavoro f- la possibilità di avere tempi più lunghi nelle prove, ausili specifici per la didattica e le prove, contenuti ridotti,... g- assistenza (di base e specialistica, all’autonomia ed alla comunicazione), trasporti,…

disabili l’obiettivo fondamentale della L. n. 104/1992 è N.B. * Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni disabili l’obiettivo fondamentale della L. n. 104/1992 è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale: …L’ integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art.12, c.3) … L’esercizio del diritto all’educazione ed all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connesse all’handicap (art.12, c.4) (Linee-Guida .08/2009 -III,1.2) *…La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance (prestazione) (Linee-Guida .08/2009 -III, 2.4)

destinati all’alunno, valutazione inclusa * il PEI descrive gli interventi educativi e didattici annuali destinati all’alunno, valutazione inclusa * il PEI è parte integrante della programmazione educativo- didattica della classe e contiene - finalità e obiettivi didattici (in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e di apprendimento riferiti alle diverse aree/discipline, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe), i contenuti disciplinari e delle attività da attivare - itinerari di lavoro (= attività specifiche) - metodologie e strategie didattiche, eventuali scansioni, materiali / strumenti / ausili e sussidi didattici, tecnologie… con cui organizzare la proposta formativa, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività) N.B. Si propone di esprimere sempre gli obiettivi in forma di esiti attesi per poterne valutare i livelli di raggiungimento

- scansioni, criteri e metodi delle verifiche e della valutazione in itinere,periodica, finale: poiché la valutazione degli alunni disabili va sempre riferita al PEI, sia per quanto riguarda gli obiettivi che i metodi ed i criteri di verifica, esso deve contenere in modo esplicito e chiaro tutti gli elementi che consentiranno a fine anno effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica - forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola - tipologia di percorso scolastico (es. differenziato in tutto o in parte, semplificato, adattato,…) * Il PEI va redatto e sottoscritto ad inizio anno scolastico congiuntamente dalla scuola (= da tutti gli Insegnanti del CdC -incluso il Docente per le attività di sostegno-) e dai Servizi Socio-sanitari di territorio, con la collaborazione della Famiglia (= PEI come Progetto di vita); è verificabile e modificabile, anche in itinere

a. VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI III.PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO a. VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI (ordine cronologico) - L. n. 517/1977 - D.M. 26.08.1981 D.M. 10.12.1984 - Circolare Telegrafica n. 189/1985 Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 Parere del Consiglio di Stato n. 348/1991 L. n. 104/1992 - art.16 D.Lgs. n. 297/1994 - artt. 313-318 - DPR n. 249/1998 -art. 2 (Diritti) ,c.4, 3°periodo DPR n. 323/1998 - art. 6 O.M. n. 90/2001 - artt. 11 (c. 11), 12 e 13

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO (segue ordine cronologico) PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI - D. Lgs n. 59/2004 - artt. 8 e 11 - D. Lgs. n. 226/2005 - art. 13 - L. n. 1/2007 - art. 3 - L. n. 176/.2007 - art.1 - L. n.169/2008 - artt. 2 e 3 - O.M. n. 40/2009 - art. 6 LINEE-GUIDA .08.2009, III, 1.2 D.P.R. n.122/2009 - artt. 1 e 9 - C.M. n° 48/2012 O.M. n. 11/2015 - art. 22 MIUR - URP, FAQ

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO b. VALUTAZIONE ALUNNI CON BES - L. n.170/ 8.10.2010 - Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico - D.M. n. 5669/2011 applicativo della L. 170/2010 - in allegato Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA - Accordo Stato-Regioni 24.07.2012 - Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA - Direttiva MIUR 27.12.2012 - Allegate Linee guida sui BES - C.M. n. 8 /2013 - Indicazioni operative sui BES - DGR Piemonte n. 16-7072/4.2.2014 - Legge 170/2010 - D.P.R. n.122/2009 - art. 11 (DSA) - O.M. n.11/2015 - art. 23 - MIUR - URP, FAQ

Fra gli scopi del PEI (per i disabili) e del PDP (per gli altri BES) v’è anche quello di “definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli apprendimenti”; tali criteri valutativi possono (e se occorre debbono) essere adattati all’alunno, cioè personalizzati “Le istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentano all’alunno e allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni per l’espletamento della prestazione da valutare -relativamente ai tempi di effettuazione ed alle modalità di strutturazione delle prove- riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria” (art. 6, c.2, DM n.5669/2011)

La ratio di questa norma sta nell’esigenza di consentire a ciascun allievo la possibilità di dimostrare i livelli degli apprendimenti raggiunti, senza dover essere forzatamente penalizzato da procedure di valutazione scolastica che non considerano o tengano conto delle sue difficoltà specifiche Perciò appare necessario personalizzare i criteri di valutazione degli apprendimenti e tenere separate le conoscenze/competenze/abilità che si debbono valutare dalle eventuali difficoltà di accesso legate al disturbo dello studente N.B. Non si tratta di favorire gli alunni con BES dando loro una possibilità in più rispetto agli altri o un aiuto facilitante, ma di un ATTO DI EQUITA’ che in qualche modo compensi gli effetti negativi provocati dal disturbo «Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali « (don Milani)

In effetti si sta semplicemente personalizzando la modalità di verifica Ad es. - all’allievo affetto da discalculia si consente di utilizzare la calcolatrice perché possa dimostrare che ha appreso conoscenze / competenze / capacità di risolvere un problema - all’allievo con una difficoltà di linguaggio si consente di relazionare per iscritto anziché oralmente, così da poter dimostrare ciò che ha appreso, senza essere penalizzato dalla sua difficoltà di esprimerlo oralmente

III. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ordine tematico) a. LA VALUTAZIONE A SCUOLA …La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo (Indicazioni Nazionali 2007) …La valutazione - ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico - è espressione dell’autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento (art.1 DPR n. 122/2009)

…In questo contesto e tenuto conto soprattutto della funzione di tutela dei terzi, non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio , che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite …Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo …Al fine del rilascio del titolo di studio, sono importanti le conoscenze, competenze e le capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle (Parere del Consiglio di Stato n. 348/1991)

…Se l’handicap rende difficile, ma non impossibile in senso assoluto, il raggiungimento di un certo livello di competenze da parte del soggetto, vale a dire che si tratta di un ostacolo superabile attraverso le opportune misure di sostegno all’apprendimento e d’integrazione dell’insegnamento, allora è compito dello Stato, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, rimuovere un siffatto ostacolo; salvo, beninteso, il dovere del soggetto di cooperare con il proprio impegno, nella misura in cui è capace di farlo. In questo senso si può parlare di un diritto, costituzionalmente riconosciuto, del conseguimento dei titoli legali di studio anche da parte dei soggetti portatori di handicap: da intendere, più precisamente, come diritto del soggetto ad essere messo in grado, con l’aiuto della collettività, di raggiungere quel livello di competenze che è necessario e sufficiente, secondo le regole generali, per il conseguimento del titolo legale di studio. Ma se l’ostacolo non è superabile neppure attraverso mezzi straordinari di sostegno e di integrazione, allora non si ravvisa un dovere dello Stato di rilasciare, ciò nonostante, un titolo legale di studio (Parere del Consiglio di Stato n. 348/1991)

b. LA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI … La frequenza di classi comuni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni… Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico deve perciò fare riferimento al grado di maturazione dell’alunno, sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati (Relazione Falcucci 1975) …Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione (Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987)

…La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce …dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell’alunno disabile nella scuola dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato delle competenze acquisite (Linee-Guida .08/2009 -III,1.2) …La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance (prestazione) …Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari (Linee-Guida .08/2009 -III, 2.4)

1.Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline 2.Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali 3.Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione 4.Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari (art. 16 L. n. 104/1992 e art. 318 D. Lgs. n. 297/1994)

situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli 11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.Lgs. n. 297/1994. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali 12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla L.n.9/1999 e dell’obbligo formativo di cui alla L. n. 144 / 1999, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap, che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso nell’art. 318 del D.Lgs. n. 297/1994. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale.

13. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato costituisce titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati. (art. 11 c.11, 12, 13 OM n. 90/2001)

…Ai fini di quanto previsto dall’art. 16, c.3 e 4 della L. n. 104/1992, confluito nell’art. 318 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 297/1994, la commissione d’esame (scuola secondaria superiore), sulla base della documentazione fornita dal CdC relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame (art.6 DPR n. 323/1998)

di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali 2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI (art.15 OM n. 90/2001-scuola secondaria superiore)

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il PEI sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della C.M. n. 262/1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lgs. n.297 / 1994 (art.15 OM n. 90/2001)

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente OM. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il CdC riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. (art.15 OM n. 90/2001)

Qualora nell’anno scolastico successivo vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, essendo in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lgs. n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17,c. 4, dell’O.M. n.29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13 6. Per gli alunni che seguono un PEI differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali 7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D. Lgs. n.297/1994, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, c. 1, O.M. n.29/2001 9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lgs. n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami (art.15 OM n. 90/2001)

10. I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, c. 5,, del D. Lgs. n 10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, c.5,, del D. Lgs. n. 297/1994, fanno parte del CdC e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe 11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, c.3, del D.Lgs. n. 297/94 (art.15 OM n. 90/2001) 1….La Commisssione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame (art.22 OM 11/2015)

(segue art.22 OM 11/2015) …Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominate dal Presidente della Commissione, sulla base delle indicazioni del documento del CdC, acquisito il parere della Commissione… 4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (PEI) e sono stati valutati dal CdC con l’attribuzione e voti e di credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestato di cui all’art. 13 DPR n.323/1998… 5. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute… Per detti candidati il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni (art.22. OM n.11/2015)

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'articolo 314, c. 4, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, c. 4-ter, del D.Lgs. n. 59/ 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la commissione Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza (art.9 DPR 122/2009)

fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297/1994 Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/1994 (art.9 DPR 122/2009)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte (art.318 D.Lgs. n. 297/1994) 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline 3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami, anche universitari, con l’uso degli ausili loro necessari

R) Occorre distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione: D) Gli alunni disabili conseguono un titolo di studio con valore legale? R) Occorre distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione: nel primo ciclo, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è del tutto differenziata poiché la valutazione degli alunni disabili avviene sempre in base al loro PEI Questo vale anche al momento dell’esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato disabile potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. L'art 11 c. 11 dell'OM n. 90/2001 prevede che solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non consegue il diploma (nelle superiori invece l'art 15 dell'OM. n.90/2001 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media (MIUR - FAQ dell’URP)

studenti disabili viene garantita la frequenza, ma non Nel secondo ciclo (scuola secondaria superiore) agli studenti disabili viene garantita la frequenza, ma non necessariamente il conseguimento del titolo di studio Pertanto per loro sono possibili due percorsi distinti: - uno curriculare, o «per obiettivi minimi / irrinunciabili / essenziali», che può portare al conseguimento di un regolare titolo di studio - uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato relativo ai crediti formativi acquisiti, non del diploma (MIUR - FAQ dell’URP)

D) Cos'è la Programmazione Differenziata? R) Nella scuola secondaria superiore, quando gli obiettivi del PEI sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio PEI; nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi (MIUR - FAQ dell’URP)

IV.a LA VALUTAZIONE SCOLASTICA PER TUTTI GLI ALUNNI * VERIFICARE/MISURARE = raccogliere ed analizzare informazioni su conoscenze, competenze, abilità acquisite o meno dall’alunno a seguito di un processo apprenditivo (= su ciò che l’alunno ha imparato in termini di conoscenze/competenze/capacità) Fase dell’ accertamento (mediante osservazioni, prove, test, interrogazioni,…) * VALUTARE = attribuire la corrispondenza delle misurazioni raccolte ad obiettivi prefissati attraverso un giudizio/voto formulato utilizzando criteri (=a partire da standard di riferimento) Fase dell’espressione del giudizio/voto

* VALUTARE = atto - dell’attribuire o cogliere un valore di ciò che si osserva - del dare un prezzo («apprezzare») al fine conseguito o al percorso fatto per raggiungerlo * non riguarda la “persona” dell’alunno ma ha per oggetto i suoi - apprendimenti (conoscenze, competenze, capacità), in un determinato periodo di tempo, rispetto alle previste discipline del curricolo ed alle attività scolastiche svolte (= rendimento scolastico) - comportamenti - e la sua complessiva evoluzione

* concorre, con le sue finalità formative e mediante l’individuazione delle potenzialità e delle carenze, ai processi di autovalutazione dell’alunno, ad una miglior conoscenza di sé, al suo successo formativo * è sinteticamente proposta con voti in decimi (scala decimale) dai singoli Docenti che hanno impartito gli insegnamenti (=è soggettiva), ma è attribuita in sede di e dal Consiglio di classe “perfetto” (=è collegiale) -se occorre- con votazione, a maggioranza) (N.B. Nell’esame di stato conclusivo del 2° ciclo di istruzione la votazione complessiva è espressa con voti in centesimi: tutti i voti sono proposti dai singoli Commissari d’esame e sono attribuiti dalla Commissione -se occorre- con votazione, a maggioranza)

* è atto dovuto che si configura come -L. n. 517/1977 -D.M. 26.08.1981 -D.M. 10.12.1984 -Circolare Telegrafica n. 189/1985 -Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 -Parere del Consiglio di Stato n. 348/1991 -L. n. 104/1992 - art.16 Valutazione del rendimento e prove d’esame. -D.Lgs. n. 297/1994 - artt. 313-318 -DPR n. 249/24.06.1998 -art. 2 (Diritti) ,c.4, 3°periodo -DPR n. 323/1998 - art. 6 -O.M. n. 90/21.05.2001 - artt. 11 (c. 11), 12 e 13 -D. Lgs n. 59/19.02.2004 - artt. 8 e 11 -D. Lgs. n. 226/17.10.2005 - art. 13 -L. n. 1/11.1. 2007 - art. 3 -L. n. 176/ 25.10.2007 - art.1 -L. n.169/30.10.2008 - artt. 2 e 3 -O.M. n. 40/08.04.2009 - art. 6 -LINEE-GUIDA .08.2009, III, 1.2 -D.P.R. n.122/2009 - artt. 1 e 9 -C.M. n° 48/ 31.05. 2012 -O.M. 37/2014 - art. 17 * è atto dovuto che si configura come - un diritto per ciascun alunno, disabile incluso, connesso al diritto all’educazione ed all’istruzione costituzionalmente tutelato e previsto dalla Legge, nonché inseparabilmente connesso all’attività di insegnamento intenzionale/formale propria dell’istituzione scolastica (ogni alunno e la sua famiglia hanno il diritto di veder valutati gli esiti/i risultati dell’azione educativo-didattica svolta a scuola) - un obbligo per ciascun Docente: l’attività di valutazione scolastica degli alunni, sia periodica che finale, di correzione elaborati scritti / interrogazione orale, di scrutinio o di commissione d’esame…

. rientra fra le attività obbligatorie funzionali all’’insegnamento (cfr. art. 395, c.2e D.Lgs. n. 297/1994; art. 29,3c CCNL 2007); . costituisce un’attività di discrezionalità tecnico- amministrativa, e come tale soggetta ai canoni di * legittimità -in particolare per quanto riguarda la sufficienza / congruità / globalità della “motivazione” addotta e verbalizzata a sostegno della decisione assunta- * trasparenza * tempestività (art.2, c.4, 3° periodo DPR n.249/1998; art.1 DPR 122/2009) . non dev’essere inficiata da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

della funzione docente e didattica delle istituzioni . è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e didattica delle istituzioni scolastiche, per cui le singole scuole possono adottare -nell’ambito della loro autonomia e delle prove previste per ciascun insegnamento- modalità e forme di verifica ritenute funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in conoscenze / competenze / capacità di cui al DPR n. 122/2009 (CM n. 94/2011) . è esprimibile in un voto in decimi -da 1 a 10- (o in centesimi nell’esame di stato del 2° ciclo), che dev’essere la sintesi valutativa frutto di diverse forme e prove di verifica (scritte, strutturate/non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali,…) (DPR n. 122/2009) . anche la valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi (art. 2 DPR n.122/2009), e va riportata nel documento di valutazione (ex “pagella”) in numero o in lettere

N.B. - per rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento, . il C.D. deve predeterminare nel POF d’Istituto le possibili tipologie/modalità di verifica adottabili, nonché i peculiari criteri / scansioni di valutazione individuati connotanti l’istituzione formativa (CM n. 81/2012); . I CdC devono indicare nei rispettivi PEI (per gli alunni disabili) o PDP (per gli altri alunni con BES) la personalizzazione dei criteri di valutazione - dev’ esservi stretta connessione tra risultato di apprendimento e le forme di verifica/valutazione: la valutazione periodica e finale deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza, documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno consentito a Consiglio di classe/Commissione d’esame di pervenire alla sua formulazione - verbalizzazione del ragionamento che ha portato alla decisione - «giudizio di prospettiva»

IV.b LA VALUTAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DISABILI (con certificazione sanitaria ex L. 104/1992) * anche la valutazione scolastica dell’allievo disabile . è riferita a - apprendimenti (conoscenze, competenze, capacità) in riferimento alle discipline di studio curricolari ed alle attività effettivamente svolte secondo il PEI dell’alunno - comportamento - sua complessiva evoluzione . è espressa con voti in decimi . è compito di tutti i Docenti titolari della classe in cui egli è inserito, compreso il/i docente/i per le attività di sostegno (tutti gli Insegnanti della classe sono corresponsabili della progettazione e dell’attuazione del PEI ed hanno quindi anche il compito di valutare gli esiti dell’azione formativa attivata)

. è un diritto dell’alunno, poichè per gli alunni disabili il diritto all’educazione ed all’istruzione - è sancito per legge (art.12 L. n. 104/1992, art. 315 D.Lgs. n. 297/1994) - deve essere garantito nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nei percorsi di formazione professionale, nell’università La valutazione degli apprendimenti è parte essenziale ed inscindibile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale (formale), qual è l’insegnamento scolastico: ogni alunno, anche se disabile grave, e la sua famiglia hanno diritto a vedere valutati gli esiti dell’azione educativo-didattica svolta dalla scuola.

* la normativa prospetta modalità particolari per la valutazione e gli esami degli alunni disabili nei diversi gradi di scuola, ma in ogni caso la sua valutazione deve sempre - essere riferita al suo PEI (annuale) ed al suo percorso evolutivo per lui predisposto (“personalizzato”), con esplicita indicazione . delle discipline per le quali siano stati adottati particolari criteri didattici (art.16 L.104/1992) . di quali attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline (art. 318 D.Lgs. 297/1994) . e tenuto conto della sua reale situazione di partenza d’inizio anno - riguardare i processi apprenditivi dell’alunno e non solo le sue performance (= si valuta non solo e non tanto ciò che l’alunno sa, ma i processi attivati con gli apprendimenti nelle conoscenze / competenze / capacità)

- alla sua situazione di partenza, desunti dalla Diagnosi Infatti il PEI dovrebbe riportare ed esplicitare gli elementi di potenzialità della persona in riferimento - alla sua situazione di partenza, desunti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, ora –in Piemonte- assorbiti nel . Profilo Descrittivo di Funzionamento (secondo ICF) . Progetto Multidisciplinare . Punto di vista dell’alunno - all’individualizzazione / personalizzazione dei percorsi formativo-apprenditivi prefissati per l’alunno in quella specifica classe Per cui si possono . usare scale valutative riferite non ai profili standard della classe (tutti o alcuni) . definire tempi e modi di raggiungimento degli obiettivi .…

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, sia in itinere che di fine ciclo, dalla L. n.104/1992 (art.6, confluito nell’art. 318 del D.Lgs. n. 297/1994) in poi la normativa ha distinto le fattispecie  scuola dell’obbligo (1° ciclo d’istruzione)  scuola secondaria di 2° grado (2° ciclo d’istruzione) Le Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili (2009) - affermano che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra . programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità nel 1° ciclo d’istruzione e . programmazione differenziata che, nel 2° ciclo d’istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato delle competenze acquisite… - precisano che…La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance (prestazione)

Il MIUR nelle FAQ dell’URP così risponde alla domanda se gli alunni disabili conseguono un titolo di studio con valore legale: …occorre distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione  nel primo ciclo, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è del tutto differenziata; questo vale anche nell’esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato disabile potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Infatti l'art 11 c. 11 dell'OM n. 90 / 01 prevede che solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità non consegue il diploma.  nella scuola superiore sia il superamento della classe che il conseguimento con valore legale del titolo di studio (diploma) dipendono dal livello raggiunto “che deve essere corrispondente agli obiettivi didattici ministeriali”

PERCHE’ TALE DIVERSA IMPOSTAZIONE ? * il riferimento al PEI * nesso causale fra percorso programmato e momento valutativo * valore legale del titolo di studio, attestante erga omnes l’acquisizione di correlate specifiche conoscenze/competenze/ capacità (C.M. 262/1988 par. 6) * caratteristiche dei due gradi di scolarità: - il primo ciclo a prevalente dimensione formativa e basilare (indifferenziazione delle finalità e dimensione comunque formativa delle discipline di studio) - il secondo ciclo a prevalente dimensione professionalizzante (specializzazione o caratterizzazione delle discipline di studio e dell’impianto complessivo del percorso d’istruzione) * parere del Consiglio di Stato n. 348/1991: il titolo di studio non è un diritto a prescindere, ma una conquista * sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987: nel 2° grado è assicurata la frequenza nelle classi di scuola comune, non la certezza sinallagmatica del conseguimento del titolo di studio (non è garantito l’esito finale della promozione)

Per la valutazione in itinere e finale del 1° ciclo d’istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° grado) il Consiglio di Classe, in coerenza ed attuazione del percorso educativo-didattico fissato nel PEI, - indica per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline - predispone prove differenziate corrispondenti agli insegnamenti effettivamente impartiti (inclusa la prova INVALSI a carattere nazionale di cui all’art. 11,c.4 D.L.gs. n. 59/2004) idonee a valutare il progresso dell’alunno disabile in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali Dette prove differenziate, adottate in relazione al PEI, hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini della promozione alla classe successiva/ammissione all’esame di stato

* Per l’esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione la Commissione esaminatrice, in coerenza con il percorso educativo-didattico previsto dal PEI, predispone prove differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti (inclusa la prova INVALSI a carattere nazionale, di cui all’art. 11,c.4 D.L.gs. n. 59/2004) idonee a valutare il progresso dell’alunno disabile in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Dette prove differenziate, adottate in relazione al PEI, hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza - sempre/a prescindere ed in ogni caso (FAQ MIUR) ? - purchè i loro esiti siano “almeno complessivamente ? riconducibili agli obiettivi ed alle finalità della scuola media” (DM 10.12.1984)

non consegue il diploma di licenza ma ha diritto alla Se l’alunno non supera le prove secondo il proprio PEI, non consegue il diploma di licenza ma ha diritto alla certificazione dei crediti formativi acquisiti, utile alla prosecuzione degli studi (per la sola frequenza ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi e non per il conseguimento del diploma) nella scuola secondaria superiore o nei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale regionale Le prove d’esame, anche se differenziate sulla base degli insegnamenti impartiti, possono essere sostenute con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario (art. 315, 1b D.Lgs. n.297/1994) Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove

la normativa prevede due possibilità Per la valutazione in itinere e finale nel secondo ciclo d’istruzione (scuola secondaria superiore), fermo restando che la valutazione educativo-didattica degli allievi - rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo-educativo che essa acquisisce nei loro confronti - è di esclusiva competenza dei docenti assegnati alla classe che hanno impartito gli insegnamenti (tutti i Docenti della classe -e non solo quello di sostegno- concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno disabile, per cui tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo) - avviene sulla base del PEI (che costituisce lo strumento di progettazione degli interventi formativi, non l’oggetto) - tiene conto delle potenzialità dell’allievo e dei progressi rispetto ai livelli di partenza la normativa prevede due possibilità *

1) gli obiettivi didattici del PEI sono ridotti al minimo, ma per il CdC sono comunque riconducibili a quelli della classe previsti dai programmi ministeriali, o comunque sono ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 c.3 OM n. 90/2001) (= Programmazione del PEI riconducibile ai programmi ministeriali per quella classe dell’alunno disabile o ad essi complessivamente equivalente)  possibili prove equipollenti  possibile conseguimento del diploma con valore legale 2) gli obiettivi didattici sono per il CdC differenziati/diversi da quelli dei programmi ministeriali, ma consentono comunque di perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo (= Programmazione del PEI NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe dell’alunno disabile, nè ad essi complessivamente equivalente)  prove differenziate  attestato di credito formativo

1. Nel primo caso gli obiettivi didattici contenuti nel PEI e perseguiti nell’azione didattica, hanno un programma minimo rispetto a quello della classe ed all’ordine di scuola, basato sui contenuti essenziali ed irrinunciabili delle discipline previste dal curricolo, e quindi ridotti, ma sono deliberati dal CdC (a verbale) come riconducibili a quelli della classe previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 c. 3 OM n.90/2001) Si tratta di un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, che nel complesso ricercano la medesima valenza formativa (art. 318 D.L.vo n. 297/1994) Nelle verifiche effettuate durante l’anno scolastico e nelle prove in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, idonee a verificare comunque le acquisizioni dell’alunno

Cioè: se il Consiglio di Classe ha deciso (e verbalizzato) che la programmazione contenuta nel PEI è da ritenersi nel complesso conforme agli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni nazionali propri della classe (ex Programmi ministeriali) o, comunque, ad essi globalmente riconducibili (=programmazione semplificata o «per obiettivi minimi»; recte: secondo obiettivi didattici essenziali ed irrinunciabili per quell’ordine e grado di scuola. Vale a dire: programma ed obiettivi ridotti e limitati ai contenuti essenziali delle discipline o con la parziale riduzione e/o sostituzione dei contenuti, pur ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 D.Lgs n. 297/1994), ma per il CdC comunque riconducibili ai programmi ministeriali seguiti dalla classe), in sede di verifica periodica, finale e d’esame possono essere predisposte prove equipollenti idonee a valutare i progressi apprenditivi dell’alunno

Per cui gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica/di stato e possono acquisire il titolo di studio avente valore legale Durante lo svolgimento delle prove d’esame gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti solo come facilitatori della comunicazione (DM n.170/25.05.1995) L’insegnante per le attività di sostegno - nelle prove d’esame di qualifica (classe terza) fa parte della Commissione d’esame - nell’esame di stato conclusivo (classe quinta) la presenza dell’insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione d’esame se tale presenza è ritenuta determinante per lo svolgimento delle prove stessa.

2. Nel secondo caso (=programmazione differenziata) il CdC nel PEI d’inizio anno scolastico ha deliberato un percorso d’apprendimento avente obiettivi didattico-formativi del tutto differenti o comunque non riconducibili a quelli ministeriali seguiti dalla classe (anche se consente di perseguire obiettivi educativi comuni alla classe (= stesso fine educativo) pur utilizzando percorsi diversi): la valutazione dello studente disabile sarà riferita unicamente al suo PEI e tale votazione ha valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi, non nel conseguimento del diploma di qualifica o di maturità. In questa fattispecie è necessario il consenso della famiglia (art. 15 c. 5 OM n. 90/2001): la scuola deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare formalmente il proprio assenso

NB. E’ indispensabile una informazione alla famiglia tempestiva, adeguata e puntuale (contenente anche l’indicazione dettagliata delle conseguenze per il mancato conseguimento del titolo di studio legale) In caso di mancata risposta, la differenziazione s’ intende accettata dalla famiglia; in caso di diniego scritto, l’alunno dovrà seguire la programmazione della classe con relativi criteri valutativi. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, incluso nel PEI e stilato da ogni docente del CdC per ogni singola materia: in tal caso, nelle certificazioni rilasciate, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (art. 15 c.6 OM n. 90/2001)

Gli studenti che seguono la programmazione differenziata possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come credito formativo per la frequenza di corsi professionali regionali (art. 312 e ss D. L.vo n. 297/94) Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15 c 4 OM n. 90/2001) Tali percorsi successivi alla classe terza possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.

Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali, il CdC non procede a valutazione differenziata, ma definisce elusivamente l’uso di particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica. Invece, salvo situazioni eccezionali, per gli alunni con disabilità cognitive tali da obbligare ad obiettivi del PEI nettamente difformi da quelli dell’ordinamento di studi della classe, il CdC dichiara differenziata la programmazione (quindi l’alunno non può conseguire il titolo di studio) La famiglia va subito informata della scelta del CdC. di adottare una programmazione differenziata ed ha titolo per opporvisi; in questo caso l’alunno segue la programmazione del suo PEI, con ogni tutela ivi prevista (sostegno incluso), ma la valutazione avverrà in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non consegue la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio PEI. Nessuna nota particolare va inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi

- Poiché al centro dell’attività scolastica resta sempre e comunque l’apprendimento dell’alunno e il suo progetto di vita, qualora necessario per una sua più adeguata maturazione, il CdC può decidere di dedicare un tempo-scuola più esteso alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi - Allo stesso modo il CdC può prevedere «obiettivi minimi» fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata (ciò risulta utile specialmente quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e si ritenga importante che l’alunno maturi di più o consolidi maggiormente le competenze acquisite, migliori la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione)

- Analogamente il CdC può prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e -ove riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente ad essi corrispondenti- passare successivamente ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (art. 15 c.4 OM n. 90/2001) Cioè: se si presentano le condizioni, il CdC può cambiare nel percorso scolastico la programmazione da differenziata in «con obiettivi minimi» e viceversa

* Gli alunni disabili sostengono le prove dell’esame di stato conclusivo del 2° ciclo d’istruzione secondo le modalità previste dall’art. 318 D.L.gs. n. 297/1994 (1) Nella scuola superiore tanto il superamento della classe, quanto il conseguimento con valore legale del titolo di studio conseguito (diploma) dipendono dal livello raggiunto che deve essere corrispondente agli obiettivi didattici ministeriali (1)- Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline - Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione - Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami, anche universitari, con l’uso degli ausili loro necessari

verificare che il candidato abbia raggiunto una Le prove per l’esame finale -sulla base dello specifico documento del 15 maggio redatto dal C.d.C.- possono essere differenziate (anche con l’utilizzo di attrezzature tecniche e prevedere tempi più lunghi), ma in ogni caso equipollenti per consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma (art. 318 D.Lgs. n. 297/1994;DPR n. 323/1998;OM 80/1995…;DPR n. 122 / 2009) All’alunno disabile che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame di stato conclusivo del 2° ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo ed alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle conoscenze / competenze / capacità anche professionali acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame

…La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi oppure nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti (art.6 DPR n.323/1998) …Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI (O.M. n. 90/ 2001 e DPR n. 323/1998) …Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali (art. 15 c.3 OM n. 90/2001) …Il documento del Consiglio di classe del 15 maggio indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento dell’esame” (art.6 c.2 OM n.40/2009)

Le PROVE EQUIPOLLENTI possono consistere in * differenti modalità espressivo-comunicative (es. la prova scritto/grafica diventa orale o viceversa) * mezzi diversi (es. prove svolte con l’ausilio di apparecchi informatici) * diverse modalità di somministrazione (es. la prova aperta diventa a risposta chiusa o multipla o vero/falso o strutturata,…) * tempi differenti (es. più lunghi nelle prove scritte -art.15 c.9 OM n.90/2001, c.3 art. 318 D.L.vo n. 297/1994-, frequenza/programmazione delle verifiche,...) * quantità diverse (es. numero degli esercizi/domande, selezione di sole parti significative,…) * contenuti differenti da quelli ministeriali (ad es. il CdC entro il 15 Maggio predispone prove studiate ad hoc o trasforma in sede d’esame (=la mattina stessa) le prove ministeriali (art.15 c.7 e 8 OM n. 90/2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. n.104/1992, Parere del Consiglio di Stato n. 348/1991)

CRITERI PER PROGETTARE PROVE EQUIPOLLENTI Rispetto ai contenuti - ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni - valorizzare gli aspetti operativi dei saperi - mirare all’essenzialità e alla fondatività di conoscenze/competenze Rispetto alle forme realizzative - fornire tracce, schemi, mappe,… - utilizzare strumenti compensativi (es. PC con videoscrittura..) - programmare le prove (colloqui orali,…) - sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza Caratteristiche - essere familiari per l’alunno disabile, che dovrà possedere gli strumenticognitivi e non, per affrontarla ed eseguirla - fare riferimento esclusivamente alle conoscenze, competenze, abilità competenze indicate nel PEI - avere carattere di validità , cioè di “misurare“ di volta in volta quelle conoscenze/ sottoposte a controllo - riferirsi a criteri assoluti e al criterio di progresso personale

Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal CdC nel documento del 15 maggio, deve motivare (a verbale) la propria decisione Nella RELAZIONE per l’ ALUNNO DISABILE (da allegare al documento del 15 maggio) il CdC fornisce • documentazione per il singolo alunno disabile riferita ai punti indicati per la classe nel medesimo documento • prove equipollenti, allegandole al documento stesso • richiesta motivata di assistenza (presenza del docente di sostegno, degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione,…) • indicazione di tempi più lunghi per le prove (scritte e/o orali) • richiesta di prove coerenti per il percorso differenziato (conseguimento dell’attestato delle competenze acquisite)

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (al termine dell’istruzione obbligatoria) . imparare ad imparare . progettare . comunicare . collaborare e partecipare . agire in modo autonomo e responsabile . risolvere problemi . individuare collegamenti e relazioni . acquisire d interpretare l’informazione

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO - COMPORTAMENTO SOCIALE . funzioni percettive: capacità di formulare giudizi realistici su di sé . funzioni di controllo: capacità di gestire i propri stati emozionali, di tollerare circostanze avverse . funzioni d’ integrazione (comportamento applicativo) - rispetto, accettazione, gratitudine, collaboratività, comportamenti di aiuto - COMPORTAMENTO DI LAVORO nello STUDIO impegno, attenzione, organizzazione, partecipazione, responsabilità, capacità di studio, adattabilità, senso critico