TARI La TARI è la Tassa sui Rifiuti entrata in vigore in tutti i comuni italiani a partire dal 1.1.2014 destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati alla smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Rifiuto urbano a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi a) assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 2c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
Rifiuti speciali a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiutih) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del Tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, rientranti nei criteri qualiquantitativi fissati dalla legge
esclusioni ) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al Tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operator
e) locali e aree di fatto non utilizzati, a seguito del rilascio, anche in forma tacita, di licenze,concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio
DISCIPLINA · legge 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti · D.P.R. 158/1999 REGOLAMENTO COMUNALE TARIFFE APPROVATE CON DELIBERA CC
SOGGETTI PASSIVI La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva
BASE IMPONIBILE Per le utenze domestiche in base al numero di occupanti ed alla superficie dell’immobile. Per le utenze non domestiche in base alla superficie dell’immobile ed alla tipologia di attività (categorie).
box e posti auto sono inseriti tra le utenze non domestiche e soggetti, sia alla parte fissa, sia alla parte variabile del tributo. Le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili sono invece escluse dalla TARI.
UTENZE DOMESTICHE Per le abitazioni si tiene conto della superficie e del numero di componenti. La quota che dipende dalla superficie e dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre la “Parte Variabile”(PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti. Per calcolare quanto dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importodella PV. Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni intervenute durante l’anno che vengono conteggiate dal bimestre successivo
n. componenti Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici (in caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo).
Dal numero complessivo degli occupanti, previa istanza di parte debitamente documentata, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, istituti penitenziari o che risultino assenti per un periodo superiore a dodici mesi. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a dichiarare le persone dimoranti nell’immobile per almeno seimesi nell’anno solare seppur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (ad esempio colf, badanti ecc.).
Utenze non domestiche Per le utenze non domestiche la tariffa si calcola in base alla tipologia di attività (categorie), alla superficie ed a coefficienti di capacità di produzione dei rifiuti in relazione alla tipologia di attività. La tariffa si articola in “Parte Fissa” (PF) e “Parte Variabile”(PV). Per calcolare quanto dovuto occorre moltiplicare le tariffe relative a PF e PV per i metri quadrati dell’immobile e sommare il risultato.
categorie 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti , impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo
10 Ospedali 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, hamburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27.1 Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27.2 Ortofrutta 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato genere alimentari 30 Discoteche, night club
Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
Tributo giornaliero Il Tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio
La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. L’importo del Tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione.
riduzione 10% dichiarazione resa sotto la propria responsabilità contenente la pratica del compostaggio domestico. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 30% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell’anno solare. Utenze non domestiche La riduzione, che non potrà superare il 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, deve essere richiesta annualmente dall’interessato
Il Tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze distanti oltre 700 m dal punto di raccolta dei rifiuti. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche.
Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. IN CASO DI CONCORSO DI RIDUZIONIMAX 40%
agevolazioni Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.
abitazioni con unico occupate, Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupate, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo I Comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni anche diverse da quelle previste dalla legge
OMESSO INSUFFICIENTE VERSAMENTO In caso di omesso o insufficiente versamento del Tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Versamenti ritardo < 15 g Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Omessa dichiarazione In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro
Incompleta dichiarazione o infedele incompleta e/o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Questionario adempimenti In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle sanzioni o l’acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi
violazione non sia stata già constatata pagamento della sanzione in misura ridotta pari a : a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, entro trenta giorni dalla data della sua commissione; b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso delquale è stata commessa la violazione.
versamenti Il versamento del Tributo e del tributo provinciale, è effettuato in quattro rate con le seguenti scadenze: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, fatta salva diversa deliberazione consiliare adottata contestualmente all'approvazione del piano finanziario
Riscossione coattiva Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibil
Accertamento con adesione Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) d’ufficio, trasmettendo al contribuente un invito a comparire ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 218/1997; b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997.
il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente comma 3 lettera a) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione all’invito la misura delle sanzioni applicabili, è ridotta alla metà
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso. Entro 10 gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire la quietanza dell’avvenuto pagamento. A seguito della quietanza, viene rilasciata al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
dichiarazione La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori, nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile.