Consulenza tecnica ed Arbitrato

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Transcript della presentazione:

Consulenza tecnica ed Arbitrato Lezione 12 Consulenza tecnica ed Arbitrato Cap.11 Bartolini Fabio Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-Ambientali Corso di laurea Scienze Agrarie Corso Principi di Estimo Pisa, 8 Maggio 2014

11.1 – La soluzione delle controversie per via amichevole o bonaria per via giudiziaria (procedimento girudico civile o penale) mediante arbitrato o compromesso (demandata al giudizio di arbitri)

11.2 - La via giudiziaria La consulenza tecnica Nei casi in cui le controversie richiedano conoscenze e competenze al di fuori della normale cognizione del giudice Il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica: il Consulente tecnico d’ufficio (CTU). CTU iscritti all’albo consulenti tecnici del tribunale Ciascuna parte in causa può nominare propri consulenti, periti di parte o consulenti tecnici di parte (CTP). I CTP possono presentare perizie di parte (perizie stragiudiziarie) e sostenerle in camera di consiglio. 3

11.2 - La via giudiziaria ricorso alla consulenza tecnica Fasi: Nomina da parte del giudice del consulente (giudice assegna anche un termine alla parti per nominare i consiglieri tecnici di parte CTP) Notificazione al consulente dell’ordinanza di nomina Comparizione delle parti davanti al giudice Giuramento del CTU Atto solenne ed ufficiale diverso tra procedimento civile e penale Penale: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempire al mio ufficio senza scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni” Civile: “Giuro di bene e fedelmente adempire alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” Conferimento incarico con l’indicazione dei quesiti

11.2 - La via giudiziaria ricorso alla consulenza tecnica Nomina, può essere oggetti di ricusazione del CTU: ha interesse nella causa; egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuni dei difensori; egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia, rapporti di credito o di debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico di parte; è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

11.2 - La via giudiziaria Cosa deve fare il CTU Compito del CTU Constatare i fatti Acquisire informazioni necessari per dare risposta ai quesiti postigli dal giudice Esempio di quesito: 1°) Determini il C.T.U.., con riferimento all’attualità, il valore dell’immobile indicato al punto “A” della relazione tecnica d’ufficio, meglio individuato al N.C.E.U. al foglio 3 di Serrastretta, particella 850 sub 2.

11.2 - La via giudiziaria Cosa deve fare il CTU Operazioni peritali: Analisi dei quesiti; Definizione delle metodologie; Individuazione ed esame degli atti e dei documenti Impostazione e stesura della relazione Prime tre fasi possono essere svolte alla presenza dei CTP, l’ultima no. Il CTU può: Tenere un verbale delle operazioni peritali (incontri, operazioni svolte, sopralluoghi, osservazioni richieste alle parti Richiedere chiarimenti alle parti o a terzi (se terze parti rifiutano, deve richiedere autorizzazione al giudice) Non può acquisire dalle parti documenti che già non siano stati prodotti nel giudizio entro il termine previsto

Esempio verbale incontro Oggi, in data 00.00.0000 alle ore 00:00, presso l’azienda agricola dei signori Caio, situata nel comune di comune (PD) in via via, in conformità a quanto stabilito dal Giudice Istruttore dott. nome cognome all’udienza del 00.00.0000, hanno avuto inizio le operazioni peritali alla causa civile descritte in epigrafe. Sono presenti: elenco presenti Dopo le presentazioni, viene data lettura del quesito dal C.T.U. L’arch. Nome cognome sottopone all’attenzione del CTU ........., inoltre mette a disposizione le piante di progetto di ...... e di ...... e si impegna a fornire copia delle stesse agli altri CTP al prossimo incontro. Il CTP Nome cognome osserva inoltre che ....... Si procede quindi al sopralluogo di ........ Dei luoghi sono state effettuate riprese fotografiche. Sono inoltre state rilevate le misure di ....... Il sopralluogo è poi proseguito con ........ Le operazioni peritali procedono dando modo ai presenti di esprimere pareri e fatti sulla causa in esame. Essendo ormai le ore 00.00 le operazioni peritali giungono al termine, ed il C.T.U. fissa un appuntamento con i C.T.P. nel proprio ufficio, per il giorno 00.00.0000 alle ore 00:00. Il CTU, Firma i CCTTPP, firme

11.2 - La via giudiziaria La relazione del CTU epigrafe (indicazione del Tribunale e della sezione, della controversia e relativo numero di iscrizione nel Registro Generale (R.G.), nominativi del giudice della parte attrice e della parte convenuta; preambolo (citazione dell’udienza di conferimento dell’incarico, di nomina dei CTP e dei quesiti posti); svolgimento delle indagini (documentazione acquisita e indagini esperite); osservazioni dei CTP (inserimento non obbligatorio,ma consigliabile); risposta ai quesiti (metodologia e risultati); conclusioni (risposta sintetica ai singoli quesiti). 9

Alcune note pratiche CTU CTU assolvere un compito fondamentale: tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parte di esporre le loro ragioni, ad esempio, confrontandosi con i rispettivi consulenti di parte (se nominati), o comunque dando avviso alle parti di eventuali sopralluoghi o indagini che intende esperire con lo scopo di rispondere al quesito L’avvio delle Operazioni Peritali può essere definito in sede di udienza, al conferimento dell’incarico, o in tempi successivi inviando una comunicazione “ufficiale” a tutte le parti coinvolte nel processo (ad esempio a mezzo raccomandata a.r. PEC o fax, oppure, fra tecnici e se concordato con le parti, anche con semplice email richiedendo esplicita risposta – la prima convocazione è bene sia inoltrata anche ai difensori delle par;).

Alcune note pratiche CTU Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito o all’ammissibilità di un documento, è necessario farle dirimere direttamente al Giudice Istruttore predisponendo istanza che andrà depositata nella cancelleria alla quale afferisce il GI; Il CTU deve rispondere ai quesiti effettivamente posti senza esondare e motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta . È quindi opportuno darne lettura all’avvio delle OP e richiamarlo nel corso degli incontri con i CTP. Il CTU deve fare sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti : è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Giudice) acquisire elementi agli atti (che non siano documenti amministrativi necessari a chiarire gli aspetti relativi al quesito – ad es. documenti catastali) non già versati dalle Parti.

Alcune note pratiche Il CTU deve essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU ,quando richiesto , esprima valutazioni e considerazioni soggettive; inoltre deve adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (evitando "due pesi e due misure") Il CTU deve chiedere al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per eventuali indagini); inoltre può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un cosiddetto "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente

Come si diventa CTU Vedi documento

CTU obblighi e doveri Iscrizione all’albo Revisione dell'albo Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Revisione dell'albo L'albo è permanente. Ogni quattro anni si provvede alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

CTU obblighi e doveri Disciplina La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell' Ordine o del Collegio professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Ai consulenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso

11.3 – L’arbitrato o compromesso E’ una modalità di soluzione delle controversie alternativa a quella giudiziaria. Sempre più diffuso Per competenze tecniche In grado di portare a soluzione di controversie in tempi + rapidi rispetto alla via giudiziaria Non può essere utilizzata per controversie non risolvibili per transazioni, per esempio in materia di lavoro

11.3 – L’arbitrato o compromesso Ricorso agli arbitri deciso dalla parti dopo che è sorta la vertenza, mediante stesura di un atto di compromesso, previsto a priori mediante l’inserimento di una clausola compromissoria che impegna le parti a risolvere le controversie per via arbitrale Gli arbitri sono sostanzialmente dei giudici privati, nominati dalle parti interessate, in sostituzione degli organi giurisdizionali dello Stato. Arbitro o arbitri nominati contestualmente dalle parti in numero dispari, per assicurare i pareri a maggioranza Arbitro: cittadino italiano, maggiorenne e “capace di agire”, senza essere legato a motivi di interessi alla parti né deve nutrire rancori

11.3 – L’arbitrato o compromesso Il lavoro degli arbitri termina con una relazione chiamata lodo arbitrale. Il lodo arbitrale rappresenta un giudizio definitivo, che non è appellabile se non per vizio di forma. Contenuti del lodo arbitrale descrizione delle parti interessate quesito di stima indicazione del compromesso data e sottoscrizione da parte degli arbitri

Grazie per l’attenzione fabio.bartolini@unipi.it