MINISTERO DELL’INTERNO

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Transcript della presentazione:

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 818/84 Richiamo dei concetti di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro Ing. Fabio Sassu Dirigente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Principali fattori di rischio L’istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) ha raggruppato i rischi in tre tipologie: • Rischi per la sicurezza o infortunistici: strutture; macchine e apparecchiature; manipolazione di sostanze pericolose; carenza di sicurezza elettrica; rischi incendi e/o esplosioni. • Rischi per la salute o igienico/ambientali: Agenti chimici (polveri, fumi e gas), agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione), agenti biologici (virus e batteri). • Rischi per la salute o trasversali (organizzativi psico-sociali: Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, procedure lavorative non coerenti con le misure di prevenzione, lavori concomitanti, lavori notturni, ripetitività, compiti non adeguati o non definiti, scarsa comunicazione aziendale, assenza di motivazione, difficoltà di adattamento a diversi contesti culturali e linguistici, invecchiamento della popolazione.

CHE COS’È L’ANALISI DEL RISCHIO Un metodo per quantificare l’impatto di un potenziale evento dannoso su una struttura Il risultato finale dell’anali del rischio: Aiuta a bilanciare rischi e costi Aiuta il gestore dell’attività nella decisione di quali rischi prevenire, limitare o accettare

METODOLOGIA Analisi qualitativa Si basa su una valutazione intuitiva I risultati si esprimono con parole Analisi quantitativa Si basa su dati statistici e probabilità I risultati si esprimono con numeri

APPROCCIO QUALITATIVO

APPROCCIO QUANTITATIVO Rischio annuo = Esempio di un rischio incendio: Valore = 1 M € Esposizione = 50 % Frequenza : 1/10 (1 ogni 10 anni) Rischio annuo = 1 M € x 50% x 1/10 = = 1.000.000 x 0,5 x 0,10 = 50.000 = 50 K € valore del bene x Fattore di esposizione x Frequenza di accadimento

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Beni da proteggere Pericoli Vulnerabilità Perdite Contromisure

UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI PERMETTE DI SCEGLIERE TRA UNA DELLE SEGUENTI DECISIONI: Accettare il rischio Ridurre il rischio con l’adozione delle misure di prevenzione e protezione Trasferire il rischio (ad una compagnia di assicurazioni)

Confronto tra costi e benefici dell’investimento nella sicurezza COSTI DELLA SICUREZZA Confronto tra costi e benefici dell’investimento nella sicurezza Il punto corrispondente a C1-D1 è quello da ricercare per trovare il livello di investimento ottimale tra costi e sicurezza S=curva costi benefici in termini di sicurezza Danno -Livello di sicurezza C= curva del livello di sicurezza in funzione del costo D 1 D= curva del livello del danno Costi C 1

D.M. 10.03.98 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO All. IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio ELEVATO : industrie e depositi ove si utilizzano sostanze pericolose (DPR 175/88) fabbriche di esplosivi centrali nucleari scuole alberghi con più di 200 posti letto ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani cantieri temporanei o mobili in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc. L > 50 mt) o dove si impiegano esplosivi MEDIO : luoghi di lavoro compresi nel D.M. 16/02/82 ( attività soggette a parere VVF per ottenimento CPI) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libereesclusi quelli interamente all’aperto BASSO : attività non classificate a medio o elevato rischio e dove, in generale, l’attività offre scarsa possibilità di sviluppo di fiamme

D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 Oggetto della valutazione dei rischi (Art La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-collegato (accordo europeo 08/10/2004), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi. La valutazione dei rischi deve avere data certa.

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 Contenuto della valutazione dei rischi (Art. 28) Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti minimi: I criteri adottati per la valutazione stessa; L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati in seguito alla valutazione; Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (in possesso di adeguate competenze e poteri); L’indicazione dei nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi; L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI CONTENUTI MINIMI E’ PENALMENTE RILEVANTE

R = f (P,D) D P a b c d 1 2 3 4 5 6 7 a - Improbabile b - Possibile Danno lieve b Danno modesto c Ferite gravi d Incidente mortale a - Improbabile 1 2 3 4 b - Possibile 5 c - Probabile 6 d - Inevitabile 7

Se accade che: R > 4 Azioni correttive indilazionabili Azioni correttive da programmare con urgenza 2 < R < 3 Azioni correttive da programmare a breve – medio termine 1 < R < 2 Azioni correttive da programmare con minore urgenza

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI DI PERICOLO RIF. NORM. OSSERVAZIONI D P R MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 4. MACCHINE Vanno utilizzate solo macchine omologate, in conformità alle direttive CEE, come recepite dalla normativa italiana. Alcune macchine utilizzate nel locale cucina non sono conformi alle direttive CEE c 5 Sostituzione delle macchine non conformi alle direttive CEE Gli elementi mobili delle macchine (affettatrici, centrifughe, lavaortaggi) che intervengono nel lavoro sono completamente isolati per progettazione, costruzione e/o ubicazione. Gli elementi mobili delle macchine non sono completamente isolati Prevedere o introdurre dispositivi di sicurezza per evitare il contatto con parti rotanti o taglienti. La macchina è installata, utilizzata, mantenuta in maniera conforme alle istruzioni del manuale a corredo della stessa. Manca il manuale di istruzioni Reperire il manuale di istruzioni e provvedere affinché l’installazione, la riparazione, l’utilizzazione e la manutenzione avvengano secondo quanto stabilito nel manuale di istruzione. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. NORME CEE 89/109 D.L.777 del 23/08/82 D.L.108 del 25/02/92 Gli elementi delle macchine non sono dotati dei dispositivi di sicurezza Introdurre dispositivi di sicurezza nelle macchine potenzialmente pericolose, ovvero proteggerle o segregarle. Nei locali di lavoro bagnati o molto umidi è vietato l’utilizzo di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. Sono presenti utensili elettrici portatili a tensione pari a 220 Volt d 6 Sostituire gli utensili elettrici portatili con nuovi aventi tensione non superiore a 50 Volt verso terra. 20. ESPOSIZIONE A RUMORE Il livello di rumorosità nei locali di lavoro è limitato a valori accettabili, secondo la normativa vigente La rumorosità delle macchine presenti (n. 4 frigoriferi e n. 1 cappa aspirante) non è molto elevata ma risulta continua e fastidiosa b 3 Contenere il livello di rumore entro valori accettabili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi (Art. 29) La valutazione dei rischi è un compito, NON DELEGABILE, che fa capo al datore di lavoro. La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con il RSPP e con il MC, ove previsto. La valutazione dei rischi è realizzata previa consultazione del RLS. Il DVR è conservato presso l’unità produttiva interessata e viene rielaborato in occasione di modifiche dei processi lavorativi che riguardano la sicurezza e salute dei lavoratori Per particolari aziende (fino a 10 lavoratori e attività non pericolose) saranno emanate con D.M. procedure standardizzate per effettuare la VR. Fino alla scadenza del 18° mese successivo all’entrata in vigore del D.M. e comunque non il oltre il 30/06/2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Grazie per l’attenzione!!