SEMINARIO INFORMATIVO 15 Marzo 2007 I recenti interventi normativi in materia di lavoro Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo Confindustria Arezzo.

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SEMINARIO INFORMATIVO 15 Marzo 2007 I recenti interventi normativi in materia di lavoro Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo Confindustria Arezzo

Le nuove disposizioni sul lavoro nero (Art. 36 bis Legge n. 248/2006) D.P.L. di Arezzo U.O. Vigilanza Ordinaria Responsabile U.O. Dott.ssa Patrizia Macchione

Sospensione dei lavori nei cantieri edili Sanzione in vigore dal 12 agosto 2006: Quando venga accertato l'impiego di personale "in nero" (non risultante quindi da alcuna scrittura o documentazione obbligatoria) in misura pari o superiore al 20% della forza operante nel cantiere; In caso di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell'orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali, disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.

Revoca della sospensione Il provvedimento può essere revocato: In caso di accertamento di lavoro nero: a seguito di regolarizzazione dei lavoratori coinvolti; In caso di accertata violazione delle norme previste a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori ex D.Lgs. n. 66/2003: a seguito del regolare ripristino delle condizioni di orario di lavoro.

Comunicazione di assunzione Obbligo in vigore dal 12 agosto 2006: Le assunzioni dei lavoratori subordinati nel settore edile devono essere comunicate al competente Centro per l‘Impiego al più tardi il giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti. Devono essere inviate con un sistema che consenta di individuare con certezza la data di spedizione (consegna a mano, via fax, raccomandata).

Sanzioni Da 100 a 500 Euro per ogni infrazione e per ogni lavoratore; Applicabile l’istituto della diffida (art.13 D.lgs. 124/04)

La Maxi-Sanzione per il lavoro nero (art. 3, Legge n. 73/2002) Sanzione applicabile in tutti i settori. In vigore dal 12 agosto 2006 : In caso d'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (libro matricola, paga-presenze, DNA, C/Ass., dichiarazione di assunzione al lavoratore, ecc.); La disposizione riguarda anche i lavoratori non dipendenti (quindi compresi gli autonomi e i parasubordinati). Le sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente.

La Maxi-Sanzione per il lavoro nero Determinazione della sanzione amministrativa: Base compresa tra un minimo di 1.500 ed un massimo di 12.000 euro per ogni lavoratore irregolarmente assunto; Maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro nero effettivamente accertata in capo a ciascun lavoratore. Non è ammessa la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. Sanzioni civili in misure non inferiori a 3.000 euro (connesse al mancato versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore per il quale è accertata l'irregolare costituzione del rapporto di lavoro).

La Maxi-Sanzione per il lavoro nero Difese esperibili Ricorso amministrativo al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004); Ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine perentorio di 30 giorni (60 giorni se il trasgressore risiede all'estero) dalla data di notifica del provvedimento (art. 22, Legge n. 689/1981).

Il tesserino di riconoscimento per i lavoratori dei cantieri Obbligo in vigore dal 1° ottobre 2006 Si applica a tutto il personale che opera nei suddetti luoghi di lavoro (anche lavoratori autonomi); Deve riportare: - la fotografia; - le generalità del lavoratore; - il nome del datore da cui lo stesso dipende.

Sanzioni Non è ammessa la procedura di diffida Per il datore che non munisce di tesserino il personale: Da 100 a 500 Euro per ciascun lavoratore. Per il lavoratore munito di tesserino che omette di esporlo: Da 50 a 300 Euro Non è ammessa la procedura di diffida Dell’obbligo ne risponde in solido il committente in caso di più datori di lavoro o più lavoratori autonomi

Il registro di cantiere Obbligo in vigore dal 1° ottobre 2006 In alternativa al tesserino di riconoscimento, tutti i datori di lavoro che occupano nei cantieri edili meno di 10 dipendenti possono optare per un registro (preventivamente vidimato dalla DPL competente per territorio), da tenersi sul cantiere, ove devono essere riportati gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Devono essere annotati gli estremi di tutto il personale giornalmente impiegato nei suddetti luoghi di lavoro (anche dei lavoratori autonomi);

Il registro di cantiere Sanzioni Da 100 a 500 Euro per ciascun lavoratore in caso di mancata o irregolare tenuta.

IL SISTEMA SANZIONATORO DEL LAVORO LEGGE FINANZIARIA 2007 (Legge n°296 del 27/12/2006)

Instaurazione rapporto di lavoro Obbligo in vigore dal 1/1/2007 per tutti i settori Comunicazione antecedente all’inizio del rapporto lavorativo Tipologie di rapporto: Lavoro subordinato (tempo ind., part time, tempo det. ecc.) Lavoro autonomo (coll. coordinate e continuative, a progetto, contratto di agenzia) Socio lavoratore di cooperativa Associazione in partecipazione con apporto lavorativo Collaborazione occasionale (c.d. mini co.co.co.) Prestazioni sportive in forma di co.co.co. Prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo Tirocini di formazione ed orientamento (obbligo per soggetto ospitante)

Tipologie di rapporto escluse Lavoro autonomo esercitato in forma professionale, occasionale o imprenditoriale Volontariato Tirocini formativi rientranti in piani di studio scolastici Pratica professionale

Termini per le comunicazioni Entro le ore 24,00 del giorno antecedente l’inizio del rapporto lavorativo inteso come inizio dell’obbligo della prestazione lavorativa e dell’obbligo della retribuzione Se coincide con giorno festivo: si anticipa al giorno precedente non festivo Si utilizzano strumenti attestanti data certa (fax, e mail)

DEROGHE Assunzione urgente per esigenze produttive entro 5 giorni - salvo obbligo di invio di comunicazione sintetica provvisoria entro il giorno antecedente Assunzione per cause di forza maggiore Primo giorno utile successivo senza obbligo di preventiva comunicazione sintetica

SANZIONI Da Euro 100 a Euro 500 per ogni infrazione e per ogni lavoratore Applicabile l’istituto della diffida (art.13 D.lgs. 124/04)

ALTRE COMUNICAZIONI Entro 5 giorni devono essere comunicati al Centro per l’Impiego proroga del termine inizialmente fissato trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato trasformazione da tempo parziale a tempo pieno trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato trasformazione da contratto di formazione e lavoro e di inserimento a contratto a tempo indeterminato trasferimento del lavoratore distacco del lavoratore modifica della ragione sociale del datore di lavoro trasferimento d'azienda o di ramo di essa

LIBRI OBBLIGATORI Obbligo di tenuta del libro matricola e libro paga e/o registro equipollente (registro presenze) Obbligo di esibizione del libro matricola e libro paga e/o registro equipollente (registro presenze) in caso di verifica di qualsiasi organo di vigilanza

SANZIONI Sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro Non applicabile l’istituto della diffida (art.13 D.Lgs. 124/04)

ALTRO LIBRO OBBLIGATORIO REGISTRO INFORTUNI Obbligo di istituzione e regolare tenuta del registro infortuni Devono essere annotati entro 1 giorno dall’infortunio: Nome, cognome, qualifica, dell’infortunato Causa e circostanze dell’infortunio Data di abbandono e ripresa del lavoro Obbligo di esibizione registro infortuni Deve essere tenuto a disposizione degli ispettori sui luoghi di lavoro

REGISTRO INFORTUNI casi particolari In alternativa le imprese possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello previsto per legge (DM 12/9/58); Nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in una sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa il registro può essere conservato presso la sede dell’impresa

SANZIONI da 2.580,00 a 15.490,00 euro (quintuplicata) Applicabile l’istituto della diffida

QUINTUPLICAZIONE DELLE SANZIONI (Legge 296/06 Comma 1177) Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati

Elenco principali sanzioni quintuplicate Registrazione sui libri matricola e paga, vidimazione: da 125 a 770 € Denuncia all’Inail infortunio sul lavoro o malattia professionale: da 1.290 a 7.745 € Denuncia all’autorità di Ps infortunio sul lavoro: da 1.290 a 7.745 € Consegna del prospetto paga: da 125 a 770 € Corresponsione al lavoratore di trattamenti economici minimi inderogabili: da 125 a 770 € Iscrizione nel registro committenti lavoro a domicilio: 12.910 €

Elenco principali sanzioni quintuplicate (continua) Istituzione del registro dei lavoratori a domicilio e vidimazione: da 1.290 a 7.745 € Libretto personale di controllo del lavoratore a domicilio: da 2.580 a 12.910 € Registrazione nel libretto di controllo del lavoratore a domicilio: da 1.290 a 7.745 € Rapporto biennale sulla parità di trattamento uomo/donna: da 515 a 2.580 € Erogazione dell’indennità di maternità: 125 €

NORME NON MODIFICATE Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro Dichiarazione di assunzione Comunicazione codice fiscale all’Inail

RIEPILOGO OBBLIGHI DATORI DI LAVORO Assunzione Istituzione dei libri obbligatori; Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego; Consegna dichiarazione di assunzione al lavoratore con indicazione del numero di iscrizione a libro matricola; (sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro per ciascun lavoratore – applicabile l’istituto della diffida per i soli rapporti in essere al momento della verifica ispettiva); Comunicazione del codice fiscale a Inail (DNA) per inizio rischio (sanzione: euro 51,00); Comunicazione entro 5 giorni allo Sportello Unico per l’immigrazione per lavoratori extracomunitari (sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro applicabile anche in caso di mancata comunicazione della variazione del rapporto di lavoro – applicabile l’istituto della diffida).

RIEPILOGO OBBLIGHI DATORI DI LAVORO Cessazione Comunicazione all’Inail codice fiscale del lavoratore (DNA) entro le ore 24 del giorno di risoluzione del rapporto lavorativo (sanzione: euro 51,00) Comunicazione entro 5 giorni al Centro per l’Impiego (sanzione amministrativa da 100 a 500 euro): applicabile l’istituto della diffida obbligatoria in caso di contratto a tempo indeterminato o nei casi di risoluzione anticipata del contratto a termine Comunicazione entro 5 giorni allo Sportello Unico per lavoratori extracomunitari (sanzione da 500 a 2500 euro - applicabile l’istituto della diffida)

REGOLARIZZAZIONE E STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO LEGGE FINANZIARIA 2007 (Legge n°296 del 27/12/2006 Commi 1192 – 1210)

Regolarizzazione e riallineamento di rapporti di lavoro “in nero” Riguarda rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria Comportano la regolarizzazione e il riallineamento: Retributivo Contributivo Richiedono: La stipula di un accordo sindacale La stipula di conciliazioni individuali con i lavoratori La stipula di contratti di lavoro subordinato di almeno 24 mesi La presentazione di una istanza all’Inps (entro il 30/09/2007)

Regolarizzazione e riallineamento di rapporti di lavoro “in nero” versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto alle diverse gestioni assicurative e previdenziali; modalità: all'atto dell'istanza 1/5 del totale dovuto; 4/5 in sessanta rate mensili senza interessi. I lavoratori sono esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico

Regolarizzazione e riallineamento di rapporti di lavoro “in nero” EFFETTI Estinzione dei reati in materia di versamenti di contributi e premi assicurativi; Estinzione di sanzioni amministrative e oneri accessori connessi a denuncia e versamento dei contributi e dei premi; Rinuncia del Lavoratore a qualunque controversia riferita al periodo oggetto di regolarizzazione.

Regolarizzazione e riallineamento di rapporti di lavoro “in nero” Procedura consentita anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi

Stabilizzazione dell'occupazione Riguarda rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto Comportano la trasformazione in contratti di lavoro subordinato Richiedono: La stipula di un accordo sindacale La stipula di conciliazioni individuali con i lavoratori La stipula di contratti di lavoro subordinato di almeno 24 mesi La presentazione di una istanza all’Inps (entro il 30/04/07)

Stabilizzazione dell'occupazione versamento di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione; modalità: all'atto dell'istanza 1/3 del totale dovuto; 2/3 in trentasei rate mensili.

Stabilizzazione dell'occupazione EFFETTI Estinzione dei reati in materia di versamenti di contributi e premi Estinzione di sanzioni amministrative e oneri accessori connessi a denuncia e versamento dei contributi e dei premi Rinuncia del Lavoratore a qualunque controversia riferita ai rapporti di collaborazione.

Stabilizzazione dell'occupazione Procedura consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro