Dispensa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria

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Transcript della presentazione:

Dispensa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria ISTITUTO PASCAL Dispensa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria Classe 3^ Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari

Programma: MODULO 1: Legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale. MODULO 2: Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo. MODULO 3: La figura del dipendente del servizio socio-sanitario.

Riferimenti legislativi Art. 32 della Costituzione: sancisce il diritto alla salute. Legge n. 833 del 1978: istituisce il servizio sanitario nazionale dando attuazione concreta al disposto dell’art. 32 della Costituzione.

Funzioni dello Stato Lo Stato esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa espletata dalle Regioni.

Funzioni delle Regioni Le Regioni esercitano l’attività legislativa in materia sanitaria nel rispetto dei principi fissati da leggi statali.

Art. 117 Costituzione “la potestà legislativa concorrente Stato – Regioni”. “potestà esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Perché potestà legislativa esclusiva dello Stato? Obiettivo: evitare differenziazioni eccessive nel trattamento dei cittadini a seconda del distretto sanitario di appartenenza.

I principi costituzionali del lavoro: - Art. 1 Costituzione - Art. 36 Costituzione - Art. 37 Costituzione - Art. 38 Costituzione - Art. 39 Costituzione

Il rapporto di lavoro Dal punto di vista del diritto possiamo qualificare il rapporto di lavoro come un rapporto giuridico, in forza del quale il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro energie fisiche o intellettuali in cambio di una remunerazione.

Rapporto di lavoro subordinato Si definisce lavoro subordinato quello prestato alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.).

Gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato: la prestazione; l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa; la subordinazione del lavoratore; il corrispettivo.

Rapporto di lavoro autonomo Si definisce lavoro autonomo quello prestato da una persona in modo autonomo, senza vincoli di subordinazione, e a proprio rischio (art. 2222 c.c.) o quello prestato nell’esercizio delle cosiddette professioni intellettuali (art. 2229 c.c.).

I diritti del lavoratore Egli ha diritto: 1. a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori eventualmente conseguite (art. 2103 c.c.); 2. a essere retribuito nella misura determinata dal contratto di lavoro o dalla legge (art. 2099 c.c.); 3. alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza (art. 2110 c.c.); 4. al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.).

I doveri del lavoratore Dovere di: 1. diligenza nello svolgimento della propria prestazione (art. 2104 c.c.); 2. subordinazione, cioè osservanza delle disposizioni impartite dall’imprenditore (art. 2104 c.c.); 3. fedeltà, che impone la riservatezza circa notizie inerenti l’impresa e il divieto di svolgere attività in concorrenza con l’imprenditore (art. 2105 c.c.).

Il contratto di lavoro Il rapporto di lavoro si costituisce mediante contratto, con il quale il prestatore di lavoro si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività lavorativa e questi si obbliga a corrisponderle una retribuzione.

La sospensione del rapporto di lavoro Cause attribuite al lavoratore: infortunio e malattia; gravidanza e puerperio; servizio militare e servizio civile; aspettative parentali; assenze per motivi personali; assenze per l’adempimento di funzioni pubbliche elettive; assenze per permessi sindacali.

La sospensione del rapporto di lavoro Cause attribuite al datore di lavoro: eventi accidentali e imprevedibili; particolari congiunture economiche; esigenze di ristrutturazione aziendale.

Estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato: scadenza del temine; compimento del lavoro prestabilito.

Estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato: mutuo consenso; dimissioni; licenziamento.

Istituzione della figura dell’Operatore Socio Sanitario Accordo Stato – Regioni 22.02.2001. Accordo Stato – Regioni 26.01.2003.

L’Operatore Socio Sanitario L’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) può svolgere la sua attività: nel settore sanitario; nel settore sociale; in strutture residenziale o semiresidenziali.

Competenze dell’operatore socio – sanitario: assistenza; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Diritti e Doveri dell’O.S.S.: Sono quelli previsti dai codici, dai Contratti di Lavoro Nazionali (CNL) e dalle leggi e decreti inerenti la materia sanitaria.

I diritti Con particolare riferimento al: mantenimento delle funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza; aspetto operativo legato all’ordine di servizio impartito da un superiore e alla delega di potere.

Tipi di responsabilità

I fondamenti giuridici